(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    Alla  indicazione  geografica  tipica  "Vallagarina"  e'  vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. 
    E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore. 
    Ai sensi dell'art. 14, paragrafo 3,  del  Decreto  Legislativo  8
aprile 2010, n. 61,  l'indicazione  geografica  tipica  "Vallagarina"
puo' essere utilizzata come ricaduta  per  i  vini  ottenuti  da  uve
prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio  delimitato
nel precedente art. 3, a condizione che i vini per i quali si intende
utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi,  abbiano
i requisiti previsti per  una  o  piu'  delle  tipologie  di  cui  al
presente disciplinare.