Art. 4.
Prova dell'origine
4.1 Ogni fase del processo produttivo viene monitorata
documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e
attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura
di controllo, delle particelle catastali su cui avviene la
coltivazione, dei produttori, dei confezionatori, nonche' attraverso
la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo, delle
quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' e la
rintracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o
giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al
controllo da parte della struttura di controllo.