Art. 8.
Confezionamento ed etichettatura
8.1 Confezionamento
La confezione del sedano puo' essere fatta:
in recipienti contenenti una fila di 4-5 di sedani, per un peso
massimo di 5 kg,
in recipienti contenenti due file di 8-10 di sedani, per un
peso massimo di 10 kg.
Per le confezioni da 1 a 3 sedani e' obbligatoria la bollatura
dei singoli cespi.
8.2 Etichettatura
La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta il logo
sotto descritto a fianco il simbolo dell'Unione, oltre le seguenti
ulteriori indicazioni:
"Sedano bianco di Sperlonga" seguita dalla sigla IGP
(Indicazione Geografica Protetta) di dimensioni superiori rispetto a
tutte le altre indicazioni che compongono l'etichetta;
Il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda
produttrice e confezionatrice.
8.3 E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non
espressamente prevista. E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni
che facciano riferimento a marchi privati, purche' questi non abbiano
significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il
consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui
appezzamenti di terra il prodotto deriva, nonche' di altri
riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla
normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto
con le finalita' e i contenuti del presente disciplinare.
La designazione "Sedano bianco di Sperlonga" e' intraducibile.