(Allegato A)
 
                                                           Allegato A 
 
                SCHEDA TECNICA INDICAZIONE GEOGRAFICA 
               "GRAPPA FRIULANA" O "GRAPPA DEL FRIULI" 
 
    1.  Denominazione  della  bevanda   spiritosa   con   indicazione
geografica: Grappa friulana o Grappa del Friuli 
    Categoria della bevanda  spiritosa  con  indicazione  geografica:
Acquavite di vinaccia. 
    La denominazione Grappa friulana o Grappa del Friuli (da  qui  in
poi Grappa Friulana) e'  esclusivamente  riservata  all'acquavite  di
vinaccia ottenuta  da  materie  prime  ricavate  da  uve  prodotte  e
vinificate   in   Friuli-Venezia   Giulia   nonche'   distillata    e
imbottigliata in impianti ubicati nel medesimo territorio. 
    2. Descrizione della bevanda spiritosa 
      a) Caratteristiche fisiche, chimiche e/o  organolettiche  della
categoria 
        e' ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate
direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua; 
        alle vinacce puo' essere aggiunta una quantita' di fecce  non
superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate; 
        la quantita' di  alcole  proveniente  dalle  fecce  non  puo'
superare il 35 %  della  quantita'  totale  di  alcole  nel  prodotto
finito; 
        la distillazione e' effettuata in presenza  delle  vinacce  a
meno di 86 % vol.; 
        e' autorizzata  la  ridistillazione  alla  stessa  gradazione
alcolica; 
        ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl
di alcole a 100 % vol. e un tenore massimo di metanolo di 1.000  g/hl
di alcole a 100 % vol.; 
        non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o  non
diluito; 
        non e' aromatizzata; cio' non esclude i metodi di  produzione
tradizionali individuati alla successiva lettera d); 
        puo' contenere caramello aggiunto solo come colorante per  la
Grappa sottoposta  ad  invecchiamento  almeno  12  mesi,  secondo  le
disposizioni comunitarie e nazionali vigenti. 
      b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa  rispetto
alla categoria cui appartiene 
        tenore di sostanze volatili diverse dagli  alcoli  etilico  e
metilico non inferiore a 140 g/hl  di  alcole  a  100  per  cento  in
volume; 
        il titolo alcolometrico volumico minimo e' di 40 % vol.. 
      c) Zona geografica interessata 
        L'intero territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia. 
      d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa 
        La   Grappa   Friulana   e'   ottenuta   per   distillazione,
direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta  di  acqua
nell'alambicco,  di  vinacce  fermentate  o   semifermentate.   Nella
produzione della Grappa Friulana e'  consentito  l'impiego  di  fecce
liquide naturali di vino nella misura massima di 25 kg per 100 kg  di
vinacce utilizzate. La quantita' di alcole  proveniente  dalle  fecce
non puo' superare il 35 per cento della quantita'  totale  di  alcole
nel prodotto finito. L'impiego delle fecce liquide naturali  di  vino
puo' avvenire mediante aggiunta delle fecce alle  vinacce  prima  del
passaggio in distillazione, o mediante  disalcolazione  in  parallelo
della vinaccia e delle fecce e invio alla distillazione della miscela
delle due flemme, o dei vapori alcolici,  o  mediante  disalcolazione
separata delle vinacce e delle fecce e successivo invio diretto  alla
distillazione della miscela delle  flemme.  Dette  operazioni  devono
essere effettuate nella medesima distilleria di produzione. 
    La distillazione delle vinacce fermentate  o  semifermentate,  in
impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno di  86
per  cento  in  volume.  Entro   tale   limite   e'   consentita   la
ridistillazione  del  prodotto  ottenuto.  L'osservanza  dei   limiti
previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono
riportati giornalmente i quantitativi  e  il  tenore  alcolico  delle
vinacce,  delle  fecce  liquide  naturali  di   vino   avviate   alla
distillazione nonche' delle flemme. 
    Nella preparazione della Grappa Friulana e' consentita l'aggiunta
di 
      piante aromatiche o loro parti  nonche'  frutta  o  loro  parti
secondo i metodi di produzione tradizionali; 
      zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per  litro,  espresso
in zucchero invertito in conformita' alle definizioni di cui al punto
3, lettere da a) a c) dell'Allegato I del Regolamento CE n.110/2008; 
      caramello, solo per  la  grappa  sottoposta  ad  invecchiamento
almeno dodici mesi, secondo le disposizioni comunitarie  e  nazionali
vigenti. 
    Nella denominazione di vendita della Grappa Friulana deve  essere
riportata l'indicazione di piante aromatiche o  loro  parti,  nonche'
frutta o loro parti, se utilizzate. 
    La Grappa Friulana puo' essere sottoposta  ad  invecchiamento  in
botti, tini ed altri recipienti di legno. Nella presentazione e nella
promozione e' consentito l'uso dei termini, "vecchia" o "invecchiata"
per la grappa sottoposta ad invecchiamento, in  recipienti  di  legno
non verniciati ne' rivestiti, per un periodo non inferiore  a  dodici
mesi in regime di  sorveglianza  fiscale,  in  impianti  ubicati  nel
territorio del  Friuli-Venezia  Giulia.  Sono  consentiti  i  normali
trattamenti di conservazione del legno dei recipienti. E' consentito,
altresi', l'uso dei termini «riserva» o «stravecchia» per  la  grappa
invecchiata  almeno  18  mesi.  Puo'  essere  specificata  la  durata
dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi. 
      e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente  geografico
o con l'origine geografica 
        In Friuli le prime tracce di lavorazione  delle  vinacce  per
trarne bevande alcoliche vengono fatte risalire dallo studioso  Luigi
Papo de Montona al VI secolo d.C. nel Cividalese ad  un  insediamento
di popolazioni burgunde che  mutuarono  dalla  "fermentazione"  delle
mele quella delle vinacce. Nel basso Medio Evo, da atti del  1451  si
apprende  l'esistenza  a  Cividale  del  Friuli  di  un   apparecchio
metallico (alambicco) per la produzione di acquavite e a partire  dal
XVI  secolo  numerosi  documenti  segnalano  l'esistenza  di  intensi
commerci di acquavite, originari sia dal  Friuli  veneto,  sia  dalla
contea austriaca di Gorizia e viene  pubblicato  un  trattato  di  un
protomedico di Gorizia del 1548 intitolato "Dall'acquavite e alle sue
mirabili virtu'". Nel XVIII secolo nel Friuli austriaco  i  documenti
sulla produzione dell'acquavite si fanno sempre piu' numerosi  e  nel
1744 si ha un importante provvedimento dell'Imperatrice Maria  Teresa
d'Austria che  permette  la  libera  distillazione  familiare.  Nella
stessa epoca anche in altre zone del Friuli si trovano  testimonianze
dei vari utilizzi dell'acquavite di vinaccia, sia come bevanda, sia a
scopi medicinali. 
    In una statistica industriale del 1890 riguardante  la  provincia
di Udine risultano registrate 33 distillerie di materia vinosa e vino
per  un  totale  di  36  alambicchi  semplici  a  fuoco  diretto  che
distillavano principalmente vinaccia rispetto ad altre materie prime.
A queste andavano aggiunte 238 distillerie agrarie attive,  anch'esse
utilizzanti in larghissima parte vinacce,  a  cui  andavano  aggiunte
ulteriori 532 distillerie considerate inattive. Questo proliferare di
distillerie, unico in tutt'Italia, era il frutto  di  una  favorevole
legislazione fiscale austriaca, perdurata fino  al  1866,  che  aveva
incentivato il diffondersi di tanti piccoli e  piccolissimi  impianti
di distillazione,  la  cui  produzione  era  finalizzata  ai  consumi
familiari e (mediante la vendita dei prodotti)  all'integrazione  del
modesto reddito generato dalle attivita' agricole del tempo. 
    Nel 1909, all'epoca dell'entrata in vigore della  disciplina  che
introduce la tassa giornaliera sui piccoli impianti di  distillazione
nelle imprese agricole, una pubblicazione della Camera  di  commercio
di Udine attesta l'esistenza di 42 distillerie a contatore  e  di  70
piccole distillerie agrarie con distillazione prevalente di  vinaccia
rispetto ad altre materie prime. Ed e' proprio negli anni  a  cavallo
fra il XIX e il XX secolo che si diffuse in queste terre l'uso comune
della denominazione "grappa" con specifico riferimento  all'acquavite
di  vinaccia,  consolidandosi  e  andando  a  sostituire  i   termini
dialettali dei secoli precedenti. La legislazione dello Stato, che  a
partire dagli Anni '50 del secolo scorso  ando'  ha  disciplinato  la
produzione dei  distillati,  codifico'  anche  la  bevanda  spiritosa
"grappa", qualificandola  oggettivamente  e  attribuendole  un  primo
importante riconoscimento  sul  piano  normativo  senza  entrare  nel
merito delle  tradizioni  e  distinzioni  regionali,  prevalentemente
legate alla distillazione di vinacce originarie del posto e ad alcune
differenziazioni  nei  metodi   di   produzione.   Furono   consorzi,
associazioni di distillatori e singole imprese a coltivare, difendere
e codificare i disciplinari delle grappe regionali con le  specifiche
peculiarita' e tipicita',  nel  quadro  della  disciplina  nazionale,
nella quale tutti si riconoscevano. Una testimonianza in tal senso e'
data dai convegni nazionali della grappa che  si  sono  susseguiti  a
partire dal 1968 fino agli inizi degli Anni '90.  Tutti  i  convegni,
hanno avuto una marcata caratterizzazione regionale e tradizionale  e
hanno coinciso con la lenta formazione di una disciplina comunitaria.
Con il Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio  1989
la  "Grappa  Friulana"  e'  stata  iscritta  per   la   prima   volta
nell'allegato II delle denominazioni  geografiche  comunitarie  delle
bevande spiritose. I distillatori friulani furono  tra  i  principali
animatori di questo duplice processo  e  gli  atti  dei  convegni,  -
succedutisi in circa 25 anni - ne offrono una  eloquente  e  puntuale
testimonianza. 
    Nel 1995, secondo i dati del Ministero delle finanze e  dell'UTIF
di Udine  erano  attive  in  Friuli  15  distillerie  di  grappa  che
producevano un po' piu'  del  9%  della  grappa  prodotta  in  Italia
(798.725 litri anidri su una produzione nazionale di 8,729.800  litri
anidri); percentuale questa che  si  colloca  entro  la  forbice  del
livello massimo del 12,32% del 1968 e di quello minimo del 7,86%  del
1972.  La  distillazione  avveniva   in   prevalenza   con   impianti
discontinui, ma anche  con  impianti  continui  e  a  bagnomaria.  Le
vinacce avviate alla distillazione ammontavano a  circa  17.500  t  e
provenivano  in   larghissima   misura   da   vitigni   presenti   in
Friuli-Venezia Giulia. 
    Fonti e letteratura 
      Dati statistici del Ministero delle finanze e  UTIF  di  Udine,
Grappa: legittimazioni in Italia e in Friuli (UD GO PN); esportazioni
grappa  dall'Italia  e  dal  Friuli;  quantita'   corrispondenti   ai
contrassegni di Stato distribuiti dall'UTIF di Udine (1968-1995) 
      Atti dei Convegni nazionali  della  grappa  (anni  1968,  1970,
1971, 1972, 1974, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1990, 1993) : 
      Brunoro, A., L'industria distillatoria in provincia  di  Udine,
"Terra Friulana", n. 1, 1963 
      Ministero di agricoltura,  industria  e  commercio,  Statistica
industriale. Notizie sulle condizioni industriali della provincia  di
Udine, Eredi Botta, Roma, 1890. 
      Papo, legge n. - Pesenti, A., La Grappa, Forte, Milano, 1984 
      Sensidoni, A. - Domenis, S. - Da  Porto,  La  grappa  friulana,
"Identita'", anno III (1984), n. 1, pp. 70-81. 
      Id., La grappa friulana. Nota II, "Identita'", anno III (1984),
n. 3, pp. 64-79. 
      Valentinis, G., Guida  delle  industrie  e  del  commercio  del
Friuli, Camera  di  commercio  e  Associazione  fra  commercianti  ed
esercenti della citta' e della Provincia di Udine, Udine, 1910. 
      f)  Condizioni  da  rispettare   in   forza   di   disposizioni
comunitarie e/o nazionali e/o regionali 
        D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297. 
      g)  Termini  aggiuntivi  all'indicazione  geografica  e   norme
specifiche in materia di etichettatura 
        La Grappa Friulana deve essere etichettata in conformita'  al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche e
nel rispetto dei seguenti principi. 
    1.  Il  termine  Grappa  Friulana  puo'  essere  completato   dal
riferimento: 
      a) al nome  di  un  vitigno,  qualora  sia  stata  ottenuta  in
distillazione da materie prime provenienti per il 100% in peso  dalla
vinificazione di uve di tale vitigno; e' ammessa  una  tolleranza  di
altri vitigni fino ad un massimo del 15% in peso; 
      b) ai nomi di non  piu'  di  due  vitigni,  qualora  sia  stata
ottenuta dalla distillazione di materie prime interamente provenienti
dalla vinificazione  di  uve  ottenute  dalla  coltivazione  di  tali
vitigni. I vitigni devono essere menzionati in  etichetta  in  ordine
ponderale decrescente. Non e'  consentita  l'indicazione  di  vitigni
utilizzati in misura inferiore al 15% in peso. 
    L'indicazione dei vitigni  in  etichetta  deve  avvenire  con  lo
stesso carattere ed evidenza tipografica. 
      c) al nome di un vino DOC, DOCG o IGT qualora le materie  prime
provengano da uve utilizzate nella produzione di detto vino;  in  tal
caso e' vietato utilizzare i simboli e le diciture (DOC, DOCG e  IGT)
(DOP, IGP) sia in sigla che per esteso; 
      d) al metodo di distillazione, continuo  o  discontinuo,  e  al
tipo di alambicco. 
    2.  Per  le  grappe  che  rispondono  contemporaneamente  a  piu'
riferimenti di cui ai precedenti punti a),  b)  e  c)  deve  comunque
essere utilizzata una sola denominazione di vendita. 
      h) Nome e indirizzo del richiedente 
        Federvini  -  Federazione  Italiana  Industriali  Produttori,
Esportatori ed Importatori di  Vini,  Acquaviti,  Liquori,  Sciroppi,
Aceti ed affini - via Mentana 2b, 00185 Roma.