(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
                           SCHEDA TECNICA 
                       Indicazione Geografica 
                «Grappa Veneta» o «Grappa del Veneto» 
 
    1.  Denominazione  della  bevanda   spiritosa   con   indicazione
geografica: «Grappa veneta» o «Grappa del Veneto». 
    Categoria della bevanda  spiritosa  con  indicazione  geografica:
Acquavite di vinaccia. 
    La denominazione di «Grappa Veneta»  o  «Grappa  del  Veneto»  e'
riservata esclusivamente all'acquavite  di  vinaccia  ottenuta  dalla
distillazione  diretta  di  materie  prime   in   ottimo   stato   di
conservazione ricavate da uve prodotte e  vinificate  nel  territorio
regionale, distillata e imbottigliata in impianti situati nel Veneto. 
    2. Descrizione della bevanda spiritosa: 
a)  Caratteristiche  fisiche,  chimiche  e/o   organolettiche   della
categoria 
    e' ottenuta esclusivamente da  vinacce  fermentate  e  distillate
direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua; 
    alle vinacce puo' essere aggiunta  una  quantita'  di  fecce  non
superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate; 
    la quantita' di alcole proveniente dalle fecce non puo'  superare
il 35 % della quantita' totale di alcole nel prodotto finito; 
    la distillazione e' effettuata in presenza delle vinacce  a  meno
di 86 % vol.; 
    e'  autorizzata  la  ridistillazione   alla   stessa   gradazione
alcolica; 
    ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl  di
alcole a 100 % vol. e un tenore massimo di metanolo di 1.000 g/hl  di
alcole a 100 % vol.; 
    non deve essere addizionata di  alcole  etilico,  diluito  o  non
diluito; 
    non e' aromatizzata; cio' non  esclude  i  metodi  di  produzione
tradizionali individuati alla successiva lettera d); 
    puo' contenere caramello aggiunto  come  colorante  solo  per  la
«Grappa Veneta» sottoposta ad invecchiamento almeno 12 mesi,  secondo
disposizioni comunitarie e nazionali vigenti; 
b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa  rispetto  alla
categoria cui appartiene 
    tenore di  sostanze  volatili  diverse  dagli  alcoli  etilico  e
metilico non inferiore a 140 g/hl  di  alcole  a  100  per  cento  in
volume; 
    il titolo alcolometrico volumico minimo e' di 40% vol.; 
c) Zona geografica interessata 
      L'intero territorio della Regione Veneto; 
d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa 
    La  «Grappa  veneta»  o  «Grappa  del  Veneto»  e'  ottenuta  per
distillazione,  direttamente  mediante  vapore  acqueo  oppure   dopo
l'aggiunta  di  acqua  nell'alambicco,  di   vinacce   fermentate   o
semifermentate. Nella produzione della grappa e' consentito l'impiego
di fecce liquide naturali di vino nella misura massima di 25  kg  per
100 kg di vinacce utilizzate.  La  quantita'  di  alcole  proveniente
dalle fecce non puo' superare il 35 per cento della quantita'  totale
di alcole nel prodotto finito. L'impiego delle fecce liquide naturali
di vino puo' avvenire mediante l'aggiunta delle  fecce  alle  vinacce
prima del passaggio in distillazione, o  mediante  disalcolazione  in
parallelo della vinaccia e delle fecce  e  invio  alla  distillazione
della miscela delle due flemme, o  mediante  disalcolazione  separata
delle  vinacce  e  delle  flemme  e  successivo  invio  diretto  alla
distillazione.  Dette  operazioni  devono  essere  effettuate   nella
medesima distilleria di produzione. La  distillazione  delle  vinacce
fermentate o semifermentate, in impianto continuo o discontinuo, deve
essere effettuata a meno di 86 per cento in volume. Entro tale limite
e' consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto.  L'osservanza
dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri  vidimati
in cui  sono  riportati  giornalmente  i  quantitativi  e  il  tenore
alcolico delle vinacce, delle fecce liquide naturali di vino  avviate
alla distillazione, nonche' delle flemme, nel caso in cui l'avvio  di
queste ultime alla distillazione sia effettuato successivamente  alla
loro produzione. 
    Nella preparazione della «Grappa veneta» o «Grappa del Veneto» e'
consentita l'aggiunta di: 
    piante aromatiche o loro  parti,  nonche'  frutta  o  loro  parti
secondo i metodi  di  produzione  tradizionali zuccheri,  nel  limite
massimo di 20 grammi per litro, espresso  in  zucchero  invertito  in
conformita' alle definizioni di cui al punto 3, lettere da  a)  a  c)
dell'Allegato I del Regolamento CE n. 110/2008; 
    caramello, solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento almeno
dodici mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti. 
    Nella  denominazione  di  vendita  della  «Grappa»  deve   essere
riportata l'indicazione di piante aromatiche o  loro  parti,  nonche'
frutta o loro parti, se utilizzate 
    La «Grappa veneta» o «Grappa del Veneto» puo'  essere  sottoposta
ad invecchiamento in botti, tini e altri recipienti di  legno.  Nella
presentazione e nella promozione  e'  consentito  l'uso  dei  termini
«vecchia» o «invecchiata»  per  la  «Grappa  veneta»  o  «Grappa  del
Veneto» sottoposta ad invecchiamento,  in  recipienti  di  legno  non
verniciati ne' rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici  mesi
in regime si sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio
Veneto. Sono consentiti i normali trattamenti  di  conservazione  del
legno dei  recipienti.  E'  consentito  altresi'  l'uso  dei  termini
«riserva» o «stravecchia»  per  la  «Grappa  veneta»  o  «Grappa  del
Veneto» invecchiata almeno 18 mesi. Puo' essere specificata la durata
dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi. 
e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o  con
l'origine geografica 
    Nel  territorio   regionale   veneto,   che   ospita   produzioni
vitivinicole di  pregio,  si  e'  sviluppata  nel  corso  dei  secoli
un'intensa attivita' di distillazione che ha saputo conservare  ancor
oggi il suo carattere artigianale.  La  distillazione  delle  vinacce
inizia nel Veneto tra il 1200 e il 1300, quando Venezia risultava  un
importante esportatore di vino, acquavite di vino e di  acquavite  di
vinacce che venivano commercializzati prevalentemente verso  i  paesi
del nord Europa e dell'Oriente. La grappa era usata essenzialmente  a
fini terapeutici contro la peste  e  la  gotta  e  l'opera  «De  arte
confetionis acquae vitae» del medico padovano Michele Savonarola  nel
1400, era punto  di  riferimento  per  i  distillatori  che  volevano
perfezionare la loro tecnica. La produzione della  grappa  in  Veneto
era riservata ai farmacisti e ai medici: nel 1601 sorse a Venezia  la
«Congrega dell'Universita' degli Acquavitai», riservata  solo  a  chi
avesse superato l'esame di «Protomedicato» ed  era  in  possesso  del
certificato  di   «Maestro   Distillatore»   dopo   lungo   tirocinio
nell'esercizio della professione. Si  presume  che  la  distillazione
delle vinacce si sia sviluppata  soprattutto  nelle  campagne  venete
quando le famiglie contadine, per  necessita',  aguzzando  l'ingegno,
spesso creavano propri alambicchi  di  fortuna  tramite  i  quali  si
ottenevano,  in  modo  molto  economico,  altro  «spirito  di  vino»,
utilizzando i residui della pigiatura delle uve.  Questa  pratica  ha
sicuramente portato all'utilizzo  sempre  piu'  diffuso  del  termine
«graspa» per identificare quest'acquavite di vinaccia che iniziava ad
essere utilizzata in modo sempre piu' diffuso come bevanda e non piu'
solo come rimedio medicamentoso. Dal 1876 con la nascita a Conegliano
Veneto della «Regia Scuola di Viticoltura  ed  Enologia»,  la  Grappa
veneta fu oggetto di ricerca e miglioramento qualitativo anche grazie
alla  messa  a  punto  dell'alambicco  a  fuoco  diretto,   diventato
l'elemento caratterizzante della Grappa Veneta. 
    Oggi il Veneto e' la regione in  cui  si  concentrano  un  grande
numero di distillerie, con carattere  prevalentemente  artigianale  e
famigliare, depositarie di un patrimonio di conoscenze e segreti  del
'far la grappa' che derivano dalle esperienze delle  generazioni  che
si sono avvicendate  in  questo  duro  ed  appassionante  lavoro.  Il
miglioramento delle tecniche  di  distillazione  e  di  conservazione
delle vinacce ha  permesso  di  ampliare  e  migliorare  sempre  piu'
l'offerta della Grappa veneta che oggi viene apprezzata non solo  per
la tradizionale ricchezza e vivacita' del suo carattere, ma anche per
l'armonia e l'equilibrio complessivo. Nel 1964, a  Treviso,  e'  nato
l'Istituto Grappa Veneta, per valorizzare  e  tutelare  la  tipicita'
della Grappa veneta. 
f) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie  e/o
nazionali e/o regionali 
    D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297. 
g) Termini aggiuntivi all'indicazione geografica e  norme  specifiche
in materia di etichettatura 
    La «Grappa veneta» o «Grappa del Veneto», deve essere etichettata
in conformita' al decreto legislativo 27  gennaio  1992,  n.  109,  e
successive modifiche e nel rispetto dei seguenti principi: 
      il termine «Grappa Veneta» o «Grappa del  Veneto»  puo'  essere
completato dal riferimento: 
    a)  al  nome  di  un  vitigno  qualora   siano   ottenute   dalla
distillazione di materie prime provenienti per almeno l'85 per  cento
in peso dalla vinificazione di uve  ottenute  dalla  coltivazione  di
tale vitigno; 
    b) a non piu' di due vitigni, qualora sia  stata  ottenute  dalla
distillazione  di  materie  prime   interamente   provenienti   dalla
vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali vitigni, che
devono  essere  menzionati   in   etichetta   in   ordine   ponderale
decrescente. Non e' consentita l'indicazione di vitigni utilizzati in
misura inferiore al 15 per cento in peso; 
    c) al nome di un vino DOC, DOCG e IGT, qualora le  materie  prime
provengono da uve utilizzate nella produzione di detto vino;  in  tal
caso e' vietato utilizzare i simboli e le diciture (DOC, DOCG e  IGT)
(DO, IGP) sia in sigle che per esteso. 
    d) al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e al  tipo
di alambicco. 
    Per  le  grappe  che   rispondono   contemporaneamente   a   piu'
riferimenti di cui ai precedenti punti a),  b)  e  c)  deve  comunque
essere utilizzata una sola denominazione di vendita. 
        h) Nome e indirizzo del richiedente 
    Istituto Grappa Veneta - Piazza Borsa - 31100 Treviso.