Allegato A
SCHEDA TECNICA
INDICAZIONE GEOGRAFICA
"SÜDTIROLER GRAPPA" E/O "GRAPPA DELL'ALTO ADIGE"
1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione
geografica: "Südtiroler Grappa" e/o "Grappa dell'Alto Adige"
Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica:
Acquavite di vinaccia
La denominazione "Südtiroler Grappa" e/o "Grappa dell'Alto Adige"
e' esclusivamente riservata all'acquavite di vinaccia ottenuta da
materie prime ricavate da uve prodotte e vinificate in Südtirol/Alto
Adige, distillata ed imbottigliata in impianti ubicati sul territorio
nella Provincia Südtirol/Alto Adige/Italia.
2. Descrizione della bevanda spiritosa
a) Caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della
categoria
e' ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate
direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua;
alle vinacce puo' essere aggiunta una quantita' di fecce non
superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate;
la quantita' di alcole proveniente dalle fecce non puo' superare
il 35% della quantita' totale di alcole nel prodotto finito;
la distillazione e' effettuata in presenza delle vinacce a meno
di 86% vol;
e' autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione
alcolica;
ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl di
alcole a 100% vol e un tenore massimo di metanolo di 1000 g/hl di
alcole a 100% vol;
non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non
diluito;
non e' aromatizzata;
puo' contenere caramello aggiunto solo come colorante per la
"Grappa" sottoposta ad invecchiamento almeno 12 mesi, secondo le
disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.
b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto
alla categoria cui appartiene
tenore di alcole metilico non superiore a 900 g/hl di alcole a
100 per cento in volume;
tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e
metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole a 100 per cento in
volume;
titolo alcolometrico non inferiore a 40 per cento in volume.
c) Zona geografica interessata
L'intero territorio della Provincia di Südtirol/Alto Adige.
d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa
La "Südtiroler Grappa" e/o "Grappa dell'Alto Adige" e' ottenuta
da vinacce fermentate o semifermentate di vino prodotto in
Südtirol/Alto Adige, da uve coltivate in Südtirol/Alto Adige. Le
vinacce vengono distillate mediante impianti a lavorazione continua o
discontinua a vapore diretto, a fuoco diretto o vapore indiretto dopo
l'aggiunta di acqua nell'alambicco, con separazione di testa e coda.
Nella produzione della grappa e' consentito l'impiego di fecce
liquide naturali di vino nella misura massima di 25 kg per 100 kg di
vinacce utilizzate. La quantita' di alcole proveniente dalle fecce
non puo' superare il 35 per cento della quantita' totale di alcole
nel prodotto finito. L'impiego delle fecce liquide naturali di vino
puo' avvenire mediante aggiunta delle fecce alle vinacce prima del
passaggio in distillazione, o mediante disalcolazione in parallelo
della vinaccia e delle fecce e invio alla distillazione della miscela
delle due flemme, o dei vapori alcolici, o mediante disalcolazione
separata delle vinacce e delle fecce e successivo invio diretto alla
distillazione della miscela delle flemme. Dette operazioni devono
essere effettuate nella medesima distilleria di produzione. La
distillazione delle vinacce fermentate o semifermentate, in impianto
continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86 per cento
in volume. Entro tale limite e' consentita la ridistillazione del
prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti previsti deve risultare
dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente
i quantitativi e il tenore alcolico delle vinacce, delle fecce
liquide naturali di vino, ove previsto, avviate alla distillazione,
nonche' delle flemme, nel caso in cui l'avvio di queste ultime alla
distillazione sia effettuato successivamente alla loro produzione. La
fermentazione, la distillazione, la riduzione a grado, l'eventuale
invecchiamento, l'imbottigliamento e l'etichettatura devono avvenire
nella zona geografica Südtirol/Alto Adige. L'acqua per la diluizione
deve provenire da acqua potabile della zona geografica Südtirol/Alto
Adige.
Nella preparazione della "Südtiroler Grappa" e/o "Grappa
dell'Alto Adige" e' consentita l'aggiunta di:
zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in
zucchero invertito in conformita' alle definizioni di cui al punto 3,
lettere da a) a c) dell'Allegato I del Regolamento CE n. 110/2008;
caramello, solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento almeno
dodici mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.
La "Südtiroler Grappa" e/o "Grappa dell'Alto Adige" puo' essere
sottoposta ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di
legno. Nella presentazione e nella promozione e' consentito l'uso dei
termini, "vecchia" o "invecchiata" per la grappa sottoposta ad
invecchiamento, in recipienti di legno non verniciati ne' rivestiti,
per un periodo non inferiore a dodici mesi in regime di sorveglianza
fiscale, in impianti ubicati nel territorio della Provincia Autonoma
Südtirol/Alto Adige. Sono consentiti i normali trattamenti di
conservazione del legno dei recipienti. E' consentito, altresi',
l'uso dei termini «riserva» o «stravecchia» per la grappa invecchiata
almeno 18 mesi. Puo' essere specificata la durata
dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi.
e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico
o con l'origine geografica
La produzione della "Südtiroler Grappa" e/o "Grappa dell'Alto
Adige", cosi' come documentato in numerose testimonianze storiche, e'
per tradizione effettuata mediante distillazione diretta delle
vinacce ed e' legata strettamente al territorio di origine.
L'abbondante disponibilita' e l' adeguato equilibrio di vinacce
fresche e fermentate di vino rosso e bianco ha permesso lo sviluppo
di un particolare sistema di distillazione. I vapori alcolici,
ottenuti a bassa gradazione, consentono di mantenere nel prodotto
molteplici componenti aromatiche che contribuiscono a conferire il
tipico carattere organolettico della grappa. La produzione della
Grappa risponde alla vocazione vitivinicola italiana ed in
particolare del Südtirol/Alto Adige in relazione alla consolidata
attivita' vitivinicola e di distillazione dei sottoprodotti. La
produzione di grappa, un'acquavite proveniente da un distillato di
vinaccia con una piccola aggiunta di fecce ha in Südtirol/Alto Adige
una lunga tradizione. Non solo la lunga tradizione produttiva, ma
soprattutto la ricerca di un miglioramento continuo ha favorito lo
sviluppo di una vera e propria arte nella produzione della grappa. Si
puo' ben dire che la produzione del distillato avviene nel rispetto
dei principi di sostenibilita' ambientale, che si inseriscono
pienamente in una zona universalmente nota per l'alto valore
naturalistico espresso dal suo territorio. L'oscillazione della
temperatura in Südtirol/Alto Adige, normalmente fresca, favorisce lo
sviluppo degli aromi fini durante la maturazione della grappa in
recipienti di legno. L'origine delle vinacce risulta dai documenti di
accompagnamento e dai registri dei distillatori. La particolarita'
del distillato "Südtiroler Grappa" e/o "Grappa dell'Alto Adige" e'
determinata, pertanto, dalla provenienza della materia prima e dalle
successive fasi di produzione che avvengono esclusivamente nella
provincia Südtirol/Alto Adige. Un ruolo fondamentale e', altresi',
svolto dalla secolare esperienza dei distillatori dell'Alto Adige e
dal miglioramento continuo del ciclo di produzione che si sviluppa
armoniosamente in una zona ad alta valenza ambientale.
f) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni
comunitarie e/o nazionali e/o regionali
D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297.
g) Termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme
specifiche in materia di etichettatura
La "Südtiroler Grappa" e/o "Grappa dell'Alto Adige" deve essere
etichettata in conformita' al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109, e successive modifiche e nel rispetto dei seguenti principi:
1. Il termine "Südtiroler Grappa" e/o "Grappa dell'Alto Adige"
puo' essere completato dal riferimento:
a) al nome di un vitigno, qualora sia stata ottenuta in
distillazione da materie prime provenienti per il 100% in peso dalla
vinificazione di uve di tale vitigno: e' ammessa una tolleranza di
altri vitigni fino ad un massimo del 15% in peso;
b) ai nomi di non piu' di due vitigni, qualora sia stata ottenuta
dalla distillazione di materie prime interamente provenienti dalla
vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali vitigni. I
vitigni devono essere menzionati in etichetta in ordine ponderale
decrescente. Non e' consentita l'indicazione di vitigni utilizzati in
misura inferiore al 15% in peso.
L'indicazione dei vitigni in etichetta deve avvenire con lo
stesso carattere ed evidenza tipografica.
c) al nome di un vino DOC, DOCG o IGT qualora le materie
prime provengano da uve utilizzate nella produzione di detto vino; in
tal caso e' vietato utilizzare i simboli e le diciture (DOC, DOCG e
IGT) (DOP, IGP) sia in sigla che per esteso;
d) al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e al
tipo di alambicco.
2. Per le grappe che rispondono contemporaneamente a piu'
riferimenti di cui ai precedenti punti a), b) e c) deve comunque
essere utilizzata una sola denominazione di vendita.
h) Nome e indirizzo del richiedente
Südtiroler Hofbrennereien e.V. Distillatori Artigianali dell'Alto
Adige - Juval 1 B - 39020 Castelbello-Ciardes (BZ).