(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
                           SCHEDA TECNICA 
                       INDICAZIONE GEOGRAFICA 
          "SÜDTIROLER GRAPPA" E/O "GRAPPA DELL'ALTO ADIGE" 
 
    1.  Denominazione  della  bevanda   spiritosa   con   indicazione
geografica: "Südtiroler Grappa" e/o "Grappa dell'Alto Adige" 
    Categoria della bevanda  spiritosa  con  indicazione  geografica:
Acquavite di vinaccia 
    La denominazione "Südtiroler Grappa" e/o "Grappa dell'Alto Adige"
e' esclusivamente riservata all'acquavite  di  vinaccia  ottenuta  da
materie prime ricavate da uve prodotte e vinificate in  Südtirol/Alto
Adige, distillata ed imbottigliata in impianti ubicati sul territorio
nella Provincia Südtirol/Alto Adige/Italia. 
    2. Descrizione della bevanda spiritosa 
      a) Caratteristiche fisiche, chimiche e/o  organolettiche  della
categoria 
    e' ottenuta esclusivamente da  vinacce  fermentate  e  distillate
direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua; 
    alle vinacce puo' essere aggiunta  una  quantita'  di  fecce  non
superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate; 
    la quantita' di alcole proveniente dalle fecce non puo'  superare
il 35% della quantita' totale di alcole nel prodotto finito; 
    la distillazione e' effettuata in presenza delle vinacce  a  meno
di 86% vol; 
    e'  autorizzata  la  ridistillazione   alla   stessa   gradazione
alcolica; 
    ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl  di
alcole a 100% vol e un tenore massimo di metanolo  di  1000  g/hl  di
alcole a 100% vol; 
    non deve essere addizionata di  alcole  etilico,  diluito  o  non
diluito; 
    non e' aromatizzata; 
    puo' contenere caramello aggiunto  solo  come  colorante  per  la
"Grappa" sottoposta ad invecchiamento  almeno  12  mesi,  secondo  le
disposizioni comunitarie e nazionali vigenti. 
      b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa  rispetto
alla categoria cui appartiene 
    tenore di alcole metilico non superiore a 900 g/hl  di  alcole  a
100 per cento in volume; 
    tenore di  sostanze  volatili  diverse  dagli  alcoli  etilico  e
metilico non inferiore a 140 g/hl  di  alcole  a  100  per  cento  in
volume; 
    titolo alcolometrico non inferiore a 40 per cento in volume. 
      c) Zona geografica interessata 
    L'intero territorio della Provincia di Südtirol/Alto Adige. 
      d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa 
    La "Südtiroler Grappa" e/o "Grappa dell'Alto Adige"  e'  ottenuta
da  vinacce  fermentate  o  semifermentate  di   vino   prodotto   in
Südtirol/Alto Adige, da uve  coltivate  in  Südtirol/Alto  Adige.  Le
vinacce vengono distillate mediante impianti a lavorazione continua o
discontinua a vapore diretto, a fuoco diretto o vapore indiretto dopo
l'aggiunta di acqua nell'alambicco, con separazione di testa e  coda.
Nella produzione  della  grappa  e'  consentito  l'impiego  di  fecce
liquide naturali di vino nella misura massima di 25 kg per 100 kg  di
vinacce utilizzate. La quantita' di alcole  proveniente  dalle  fecce
non puo' superare il 35 per cento della quantita'  totale  di  alcole
nel prodotto finito. L'impiego delle fecce liquide naturali  di  vino
puo' avvenire mediante aggiunta delle fecce alle  vinacce  prima  del
passaggio in distillazione, o mediante  disalcolazione  in  parallelo
della vinaccia e delle fecce e invio alla distillazione della miscela
delle due flemme, o dei vapori alcolici,  o  mediante  disalcolazione
separata delle vinacce e delle fecce e successivo invio diretto  alla
distillazione della miscela delle  flemme.  Dette  operazioni  devono
essere  effettuate  nella  medesima  distilleria  di  produzione.  La
distillazione delle vinacce fermentate o semifermentate, in  impianto
continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86 per cento
in volume. Entro tale limite e'  consentita  la  ridistillazione  del
prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti  previsti  deve  risultare
dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati  giornalmente
i quantitativi e  il  tenore  alcolico  delle  vinacce,  delle  fecce
liquide naturali di vino, ove previsto, avviate  alla  distillazione,
nonche' delle flemme, nel caso in cui l'avvio di queste  ultime  alla
distillazione sia effettuato successivamente alla loro produzione. La
fermentazione, la distillazione, la riduzione  a  grado,  l'eventuale
invecchiamento, l'imbottigliamento e l'etichettatura devono  avvenire
nella zona geografica Südtirol/Alto Adige. L'acqua per la  diluizione
deve provenire da acqua potabile della zona geografica  Südtirol/Alto
Adige. 
    Nella  preparazione  della  "Südtiroler   Grappa"   e/o   "Grappa
dell'Alto Adige" e' consentita l'aggiunta di: 
    zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso  in
zucchero invertito in conformita' alle definizioni di cui al punto 3,
lettere da a) a c) dell'Allegato I del Regolamento CE n. 110/2008; 
    caramello, solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento almeno
dodici mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti. 
    La "Südtiroler Grappa" e/o "Grappa dell'Alto Adige"  puo'  essere
sottoposta ad invecchiamento in botti, tini ed  altri  recipienti  di
legno. Nella presentazione e nella promozione e' consentito l'uso dei
termini, "vecchia"  o  "invecchiata"  per  la  grappa  sottoposta  ad
invecchiamento, in recipienti di legno non verniciati ne'  rivestiti,
per un periodo non inferiore a dodici mesi in regime di  sorveglianza
fiscale, in impianti ubicati nel territorio della Provincia  Autonoma
Südtirol/Alto  Adige.  Sono  consentiti  i  normali  trattamenti   di
conservazione del legno  dei  recipienti.  E'  consentito,  altresi',
l'uso dei termini «riserva» o «stravecchia» per la grappa invecchiata
almeno   18    mesi.    Puo'    essere    specificata    la    durata
dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi. 
      e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente  geografico
o con l'origine geografica 
    La produzione della "Südtiroler  Grappa"  e/o  "Grappa  dell'Alto
Adige", cosi' come documentato in numerose testimonianze storiche, e'
per  tradizione  effettuata  mediante  distillazione  diretta   delle
vinacce  ed  e'  legata  strettamente  al  territorio   di   origine.
L'abbondante disponibilita'  e  l'  adeguato  equilibrio  di  vinacce
fresche e fermentate di vino rosso e bianco ha permesso  lo  sviluppo
di un  particolare  sistema  di  distillazione.  I  vapori  alcolici,
ottenuti a bassa gradazione, consentono  di  mantenere  nel  prodotto
molteplici componenti aromatiche che contribuiscono  a  conferire  il
tipico carattere organolettico  della  grappa.  La  produzione  della
Grappa  risponde  alla  vocazione   vitivinicola   italiana   ed   in
particolare del Südtirol/Alto Adige  in  relazione  alla  consolidata
attivita' vitivinicola  e  di  distillazione  dei  sottoprodotti.  La
produzione di grappa, un'acquavite proveniente da  un  distillato  di
vinaccia con una piccola aggiunta di fecce ha in Südtirol/Alto  Adige
una lunga tradizione. Non solo la  lunga  tradizione  produttiva,  ma
soprattutto la ricerca di un miglioramento continuo  ha  favorito  lo
sviluppo di una vera e propria arte nella produzione della grappa. Si
puo' ben dire che la produzione del distillato avviene  nel  rispetto
dei  principi  di  sostenibilita'  ambientale,  che  si   inseriscono
pienamente  in  una  zona  universalmente  nota  per  l'alto   valore
naturalistico  espresso  dal  suo  territorio.  L'oscillazione  della
temperatura in Südtirol/Alto Adige, normalmente fresca, favorisce  lo
sviluppo degli aromi fini durante  la  maturazione  della  grappa  in
recipienti di legno. L'origine delle vinacce risulta dai documenti di
accompagnamento e dai registri dei  distillatori.  La  particolarita'
del distillato "Südtiroler Grappa" e/o "Grappa  dell'Alto  Adige"  e'
determinata, pertanto, dalla provenienza della materia prima e  dalle
successive fasi di  produzione  che  avvengono  esclusivamente  nella
provincia Südtirol/Alto Adige. Un ruolo  fondamentale  e',  altresi',
svolto dalla secolare esperienza dei distillatori dell'Alto  Adige  e
dal miglioramento continuo del ciclo di produzione  che  si  sviluppa
armoniosamente in una zona ad alta valenza ambientale. 
      f)  Condizioni  da  rispettare   in   forza   di   disposizioni
comunitarie e/o nazionali e/o regionali 
    D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297. 
      g)  Termini  aggiuntivi  all'indicazione  geografica  e   norme
specifiche in materia di etichettatura 
    La "Südtiroler Grappa" e/o "Grappa dell'Alto Adige"  deve  essere
etichettata in conformita' al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109, e successive modifiche e nel rispetto dei seguenti principi: 
      1. Il termine "Südtiroler Grappa" e/o "Grappa dell'Alto  Adige"
puo' essere completato dal riferimento: 
    a)  al  nome  di  un  vitigno,  qualora  sia  stata  ottenuta  in
distillazione da materie prime provenienti per il 100% in peso  dalla
vinificazione di uve di tale vitigno: e' ammessa  una  tolleranza  di
altri vitigni fino ad un massimo del 15% in peso; 
    b) ai nomi di non piu' di due vitigni, qualora sia stata ottenuta
dalla distillazione di materie prime  interamente  provenienti  dalla
vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali  vitigni.  I
vitigni devono essere menzionati in  etichetta  in  ordine  ponderale
decrescente. Non e' consentita l'indicazione di vitigni utilizzati in
misura inferiore al 15% in peso. 
    L'indicazione dei vitigni  in  etichetta  deve  avvenire  con  lo
stesso carattere ed evidenza tipografica. 
        c) al nome di un vino DOC, DOCG  o  IGT  qualora  le  materie
prime provengano da uve utilizzate nella produzione di detto vino; in
tal caso e' vietato utilizzare i simboli e le diciture (DOC,  DOCG  e
IGT) (DOP, IGP) sia in sigla che per esteso; 
        d) al metodo di distillazione, continuo o discontinuo,  e  al
tipo di alambicco. 
      2. Per le  grappe  che  rispondono  contemporaneamente  a  piu'
riferimenti di cui ai precedenti punti a),  b)  e  c)  deve  comunque
essere utilizzata una sola denominazione di vendita. 
        h) Nome e indirizzo del richiedente 
    Südtiroler Hofbrennereien e.V. Distillatori Artigianali dell'Alto
Adige - Juval 1 B - 39020 Castelbello-Ciardes (BZ).