(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Manuale operativo per la gestione della anagrafe  apistica  nazionale
  (procedure di attuazione del decreto 4 dicembre 2009 - Disposizioni
  per l'anagrafe apistica nazionale). 
 
1. Obiettivi 
 
    1.  Il  decreto  interministeriale  04  dicembre  2009  (Gazzetta
Ufficiale n.  93  del  22  aprile  2010)  di  seguito  indicato  come
«decreto», determina le modalita' e le  procedure  operative  per  la
gestione e l'aggiornamento della Banca  dati  Apistica  Nazionale  ed
individua all'art. 3 comma 4 i soggetti responsabili della  gestione.
In attuazione all'art. 5 del decreto, il presente  manuale  operativo
e' finalizzato alla definizione delle procedure  che  i  responsabili
del sistema di identificazione e registrazione dell'anagrafe apistica
sono  tenuti  a  garantire  per  l'efficace  gestione   dell'anagrafe
apistica nazionale degli apicoltori e degli apiari. Come sottolineato
all'art.  3  del  decreto,   la   Banca   dati   Apistica   Nazionale
informatizzata e' unica e rappresenta la  fonte  a  cui  dovra'  fare
riferimento chiunque vi abbia interesse. 
    2. Il suo aggiornamento assume una valenza  prioritaria,  sia  in
termini di qualita' del dato, sia  in  termini  di  tempestivita'  di
segnalazione degli eventi. Cio' non di meno la  Banca  dati  Apistica
Nazionale   (BDA)   garantira',   attraverso    apposite    procedure
automatizzate e secondo le modalita' della cooperazione  applicativa,
il ritorno verso la periferia dei dati contenuti nella BDA stessa che
le regioni, i servizi veterinari  periferici  nonche'  il  centro  di
referenza nazionale per le malattie delle api potranno utilizzare per
ulteriori finalita' anche di carattere sanitario. 
    3. Per  raggiungere  gli  obiettivi  di  qualita'  ed  efficienza
necessari  ad  ottenere  una  banca  dati  informatizzata  pienamente
operativa, dovranno  essere  attivate  procedure  che  ne  assicurino
l'aggiornamento in tempo reale. Il ricorso, da parte  dell'apicoltore
o suoi delegati, a procedure automatizzate  interattive  evidenziera'
in tempo reale eventuali errori ed incongruenze e lo esonerera' dalla
presentazione, alle competenti autorita', dei modelli cartacei. 
    4. Le elaborazioni centralizzate  prenderanno  in  considerazione
esclusivamente le informazioni che supereranno i  controlli  inerenti
la qualita' dei dati; i dati errati non verranno conservati a livello
centrale, ma  restituiti  nello  stesso  formato  all'utente  che  ha
effettuato la transazione. Le modalita' di  alimentazione  della  BDA
saranno basate su transazioni di dati singoli e  multipli  sempre  in
modalita' in linea e secondo specifiche tecniche emanate  dal  Centro
Servizi Nazionali (CSN) definito all'art. 2  comma  1  punto  h)  del
decreto. 
    5. Le regioni e le province autonome,  fatta  salva  la  completa
equipollenza con il progetto nazionale sotto il  profilo  funzionale,
possono dotarsi di autonomi sistemi informativi  (nodi  regionali)  e
stabilire criteri organizzativi propri purche' risulti garantito,  in
tempo reale, l'aggiornamento della BDA attraverso le modalita'  della
cooperazione applicativa cosi come prevista dal decreto legislativo 7
marzo  2005,  n.  82  concernente  il  «Codice   dell'amministrazione
digitale». 
 
2. Misure di sicurezza utilizzate 
 
    1. I meccanismi adottati per affrontare l'aspetto della sicurezza
nella gestione delle comunicazioni sono costituiti  conformemente  al
decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  concernente  il  «Codice
dell'amministrazione digitale»; l'accesso ai servizi  in  rete  sara'
consentito secondo quanto previsto dall'art. 64 dello stesso  decreto
legislativo. 
    2.  Il  Centro  Servizi  Nazionale   assegna   a   ciascuno   dei
responsabili del funzionamento del sistema di cui all'art. 3 comma  4
del «decreto» un account per  accedere  alla  BDA  associandolo  allo
specifico ruolo che  risulta  autorizzato  a  svolgere  nell'anagrafe
apistica  nazionale;  tale  ruolo  determina   la   personalizzazione
dell'ambiente operativo con la presentazione delle sole funzionalita'
di propria competenza. 
 
3. Procedura di accreditamento 
 
    1. Le figure che possono richiedere l'attribuzione di un  account
per operare sul sistema dell'anagrafe apistica nazionale appartengono
alle seguenti categorie: 
    gli apicoltori (proprietari e detentori di alveari) o persone  da
loro  delegate.  Nello  specifico  per  detentore   deve   intendersi
qualsiasi persona fisica  o  giuridica  responsabile  degli  alveari,
anche temporaneamente; 
    i Servizi Veterinari delle Aziende USL; 
    le regioni e le province autonome; 
    il Ministero della salute; 
    il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; 
    gli  organismi  pagatori  Agea  coordinamento  e  gli   organismi
pagatori regionali; 
    gli addetti delle associazioni apicoltori e di altre associazioni
di categoria e/o forme associate (cooperative, consorzi ecc.) cui gli
apicoltori hanno assegnato apposita delega ad operare in nome  e  per
conto  loro  nella  comunicazione  alla  BDA  degli  eventi  previsti
all'art. 6 del «decreto». 
    2. I soggetti  di  cui  al  punto  precedente  devono  essere  in
possesso di un certificato di autenticazione digitale  conforme  alle
specifiche della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o altro  strumento
di identificazione informatica di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82 per poter ottenere dal  CSN  l'account  ad  utilizzare  i
moduli software predisposti in ambiente Internet per le funzionalita'
di competenza. 
 
4. Generazione di un account per operare in BDA 
 
    1. I soggetti responsabili del funzionamento del sistema  di  cui
all'art. 3 comma 4  del  «decreto»  devono  presentare  richiesta  di
account  alla  BDA  tramite  la  compilazione  dei  moduli   digitali
predisposti dal Centro Servizi Nazionale in  ambiente  Internet  dopo
essersi  autenticati  mediante  la   CNS   o   altro   strumento   di
identificazione informatica di cui al  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82. 
    2. Il modulo di registrazione  on-line  prevedera'  l'inserimento
dei  propri  dati  identificativi  ed  il  ruolo  che  si  intendera'
assumere, in particolare il richiedente dovra'  fornire  le  seguenti
informazioni: 
    nome e cognome; 
    data di nascita; 
    indirizzo per la ricezione di informazioni; 
    indirizzo di posta elettronica; 
    codice fiscale e partita I.V.A. se imprenditore apistico; 
    ruolo  che  si  intende  assumere  (tra  quelli  previsti   nelle
categorie di cui al punto 3 comma 1); 
    consenso al trattamento dei dati personali. 
    Il sistema predisposto dal CSN verifica le  informazioni  immesse
e, superati positivamente i controlli, provvede  a  generare  in  BDA
l'account  richiesto  ed  a   restituire   all'indirizzo   di   posta
elettronica riportato nel modulo gli elementi necessari per  accedere
all'anagrafe apistica (user-id e  password).  Un  operatore  del  CSN
supervisionera' l'iter della richiesta. 
    3. I soggetti che intendono operare in nome  e  per  conto  degli
apicoltori  (persone  delegate)  dovranno  notificare,  tramite   una
procedura on-line, i nominativi degli apicoltori che hanno  assegnato
loro specifica delega  e  conservare  agli  atti  la  delega  stessa.
L'Autorita' competente effettua verifiche a campione  sulla  corretta
tenuta delle deleghe. 
    4.  Il  CSN  provvedera'  a  conservare  per  almeno  5  anni  la
documentazione relativa alla richiesta di registrazione. 
 
5. Funzioni consentite agli utenti della BDA 
 
    1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 in materia di  condivisione  delle  informazioni  tra  le
pubbliche amministrazioni,  ogni  utente  abilitato  ad  operare  sul
sistema si vede assegnare un ruolo  specifico  che  gli  consente  di
svolgere, in modo autonomo, determinate  funzioni  di  interrogazione
e/o aggiornamento della Banca dati Apistica Nazionale informatizzata.
Entro 90 giorni dalla pubblicazione del  presente  manuale  operativo
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  tutti   gli
apicoltori, direttamente o tramite persona delegata,  registrano  e/o
aggiornano in BDA le  informazioni  previste  dal  presente  manuale,
conformemente a quanto previsto dall'art. 10 del decreto  4  dicembre
2009. 
    2. In particolare: al ruolo apicoltore o suo delegato (art.  3  e
6, del decreto) e' permesso di operare esclusivamente sugli apiari di
competenza per: 
    richiedere l'attribuzione di  un  codice  identificativo  univoco
quale  inizio  dell'attivita'  di  apicoltura  utilizzando  i  moduli
software predisposti dal CSN in ambiente Internet; 
    registrare la consistenza degli apiari  (intesa  come  numero  di
alveari) nonche' l'ubicazione e dislocazione degli stessi sulla  base
dell'indirizzo e delle coordinate geografiche; 
    aggiornare annualmente la consistenza (censimento annuale)  e  la
dislocazione  degli  apiari   posseduti   (indirizzo   e   coordinate
geografiche) nel periodo  compreso  tra  il  1°  novembre  ed  il  31
dicembre di ogni anno; nel caso in cui non vi siano state  variazioni
nella consistenza rispetto all'annualita'  precedente,  provvedere  a
confermare le informazioni gia' registrate  in  BDA  («conferma  dati
annualita' precedente»); 
    accedere  alla  BDA  per  la  compilazione   del   documento   di
accompagnamento di cui all'allegato C; 
    comunicare la cessazione dell'attivita' di apicoltura utilizzando
i moduli software predisposti dal CSN in ambiente Internet; 
    visualizzare i dati di competenza. 
    Al servizio veterinario dell'Azienda USL e' permesso  di  operare
su tutte le attivita' di apicoltura per: 
    assegnare il codice identificativo all'apicoltore che ne ha fatto
richiesta nel territorio di propria competenza; 
    registrare i controlli effettuati sugli allevamenti  di  api  nel
territorio di propria competenza, le  non  conformita'  rilevate,  le
disposizioni adottate; 
    visualizzare i  dati  degli  apicoltori  e  dei  relativi  apiari
ubicati in tutto il territorio nazionale; 
    registrare/aggiornare le informazioni  relative  agli  apicoltori
dai quali ha ricevuto delega. 
    alle regioni e province autonome  e'  consentito  di  operare  su
tutte le attivita' di apicoltura per: 
    visualizzare i  dati  degli  apicoltori  e  dei  relativi  apiari
ubicati in tutto il territorio nazionale; 
    provvedere allo scarico dalla Banca dati Nazionale dei  dati  del
territorio di propria competenza; 
    al  Ministero  della  salute  ed  al  Ministero  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali e' consentito di operare su tutte le
attivita' di apicoltura registrate sul territorio nazionale per: 
    la visualizzazione dei dati dell'allevamento, delle postazioni  e
degli apiari; 
    agli organismi pagatori e' consentito operare per: 
      la  visualizzazione  e  lo  scarico  dei  dati  relativi   agli
apicoltori che hanno richiesto benefici ai sensi delle  normative  di
riferimento in materia di sostegno del settore agricolo; 
      la registrazione dei controlli di propria competenza effettuati
ai  sensi  dell'atto  del  criterio  di  gestione   obbligatoria   di
riferimento riportando le eventuali irregolarita'  evidenziate  e  le
relative sanzioni applicate; 
      alle associazioni apicoltori,  associazioni  di  categoria  e/o
forme associate (cooperative,  consorzi  ecc.)  ed  ai  soggetti  e/o
persone delegate dall'apicoltore ad  operare  in  BDA  e'  consentito
visualizzare e/o aggiornare l'anagrafe nazionale apistica per i  soli
apicoltori da cui hanno ricevuto delega. 
    Ogni altro soggetto non espressamente indicato dal «decreto»,  se
comunque portatore di interesse nel settore, puo' essere  autorizzato
dal Ministero della  salute  ovvero  dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, ad accedere  in  consultazione  alla
BDA;  i  ministeri  di  cui  sopra  comunicheranno  al  CSN  le  loro
autorizzazioni  affinche'  il  CSN  possa   assegnare   al   soggetto
autorizzato le opportune credenziali. 
 
6. Registrazione dell'apicoltore nella anagrafe apistica nazionale 
 
    1. Ogni proprietario di  alveari  che  non  sia  gia'  registrato
presso il servizio veterinario competente  e'  tenuto  a  dichiarare,
accedendo alla BDA, direttamente o tramite persona delegata, l'inizio
dell'attivita' di apicoltura e  a  richiedere  l'assegnazione  di  un
codice identificativo, univoco su tutto il territorio nazionale,  che
sara' assegnato dal servizio  veterinario  dell'USL  territorialmente
competente,  in   base   alla   sede   legale   dell'apicoltore.   La
dichiarazione deve essere  effettuata  entro  20  giorni  dall'inizio
dell'attivita' di apicoltura.  Ai  proprietari  di  alveari  gia'  in
possesso di un codice aziendale assegnato  con  regole,  modalita'  e
caratteristiche diverse da quelle  stabilite  nel  presente  decreto,
deve essere assegnato  un  nuovo  codice  identificativo  secondo  la
specifiche descritte ai punti 6  e  6.1.  Tale  aggiornamento  dovra'
avvenire entro la data di cui al punto 5.1 del presente decreto. 
    2. Il proprietario degli alveari, o suo delegato, dovra'  inoltre
comunicare alla BDA, all'atto della richiesta di cui al punto  1,  se
intende egli stesso operare l'aggiornamento della Banca dati Apistica
o se intende avvalersi della facolta' di delegare, ad uno ed uno solo
dei soggetti come definiti dal presente manuale operativo, il compito
di aggiornare la BDA con le informazioni relative agli eventi di  cui
ha obbligo  di  segnalarne  l'accadimento,  nei  tempi  previsti  dal
presente  manuale,  indicando  gli  estremi  del   proprio   delegato
individuato. A tal fine l'apicoltore che intenda avvalersi di  delega
ad altro soggetto dovra' conservare ricevuta con la  data  di  inizio
del rapporto e con il visto, per accettazione, del delegato. 
    Il proprietario degli alveari che intenda variare la  scelta  del
proprio delegato dovra' prioritariamente dare  formale  disdetta  dal
precedente e quindi indicare il nuovo delegato; nel caso  in  cui  il
proprietario degli  alveari  non  operi  direttamente  in  BDA,  tale
operazione potra' essere effettuata direttamente dal  nuovo  delegato
previa  acquisizione  di  esplicita  autorizzazione  da   parte   del
proprietario degli alveari. Il nuovo delegato registrera'  quindi  in
BDA, cosi' come gia'  descritto  al  punto  4.3,  il  nominativo  del
proprietario degli alveari conservando agli atti la  delega  ricevuta
nonche' l'autorizzazione precedentemente citata. La  BDA  restituira'
al precedente soggetto delegato l'informazione inerente  la  suddetta
variazione. 
    3. Con la dichiarazione di cui al  punto  1  si  intende  assolto
l'obbligo della comunicazione di inizio attivita' di cui  all'art.  6
della legge n. 313/04 «Disciplina dell'apicoltura». 
    Inoltre, al fine di semplificare le comunicazioni tra i cittadini
e la pubblica amministrazione, nei territori in cui  e'  operante  lo
sportello unico delle attivita'  produttive  (SUAP)  sara'  possibile
attivare lo scambio di informazioni tra BDN e SUAP tramite meccanismi
di  cooperazione  applicativa  per  quanto  riguarda   l'obbligo   di
registrazione effettuata ai sensi del Regolamento  (CE)  n.  852/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio del 29  aprile  2004  inerente
l'igiene dei prodotti alimentari. 
 
6.1  Registrazione  in  BDA  ed  assegnazione  del   codice   univoco
identificativo dell'apicoltore 
 
    1. Ai  fini  della  registrazione  dell'apicoltore  nell'anagrafe
apistica nazionale  e  dell'assegnazione  del  codice  identificativo
univoco, il proprietario di alveari deve registrare,  direttamente  o
tramite delega ad un soggetto delegato, tramite la  compilazione  dei
moduli digitali predisposti dal centro servizi nazionale in  ambiente
Internet, le informazioni  contenute  nell'allegato  A  del  presente
manuale operativo. 
    Nel caso in cui il proprietario degli alveari si  avvalga  di  un
detentore, di cui al  punto  3  del  presente  manuale,  le  relative
informazioni devono essere registrate in BDA secondo quanto  previsto
nell'allegato A. 
    Il servizio veterinario territorialmente  competente,  verificata
la presenza e la correttezza di tutte le informazioni necessarie,  in
particolare degli identificativi fiscali del  proprietario  o  legale
rappresentante  se  trattasi  di  persona  giuridica,   provvede   ad
assegnare il codice identificativo individuale ai sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica  30  aprile  1996,  n.  317  e  della
Circolare del Ministero della sanita' 14 agosto 1996, n. 11. 
    2.  Tale  codice  assegnato  sara'  utilizzato  per  identificare
univocamente,  su  tutto  il  territorio  nazionale,  l'attivita'  di
apicoltura indipendentemente dalla collocazione dei  diversi  apiari,
che potrebbero trovarsi sul territorio di  competenza  di  differenti
servizi veterinari. 
    3. La chiave di ricerca dell'attivita' di  apicoltura,  pertanto,
sara' costituita dall'identificativo fiscale  dell'apicoltore  a  cui
corrisponde un codice identificativo alfanumerico. 
    4. Per identificativo fiscale dell'apicoltore deve intendersi  il
codice fiscale del proprietario degli alveari se trattasi di  persona
fisica o di ditta individuale oppure  il  codice  fiscale  attribuito
alla persona giuridica proprietaria degli alveari stessi. 
    5. La struttura del codice identificativo  (di  10  caratteri  in
totale) prevede che: 
    i primi 2 caratteri  rappresentano  il  codice  ISO  dello  stato
italiano (IT), i successivi 3 caratteri identificano il codice  ISTAT
numerico  del  comune  nel  territorio  di  competenza  del  servizio
veterinario che assegna, in base alla sede legale dell'apicoltore, il
codice  aziendale  a  seguito  della  richiesta  effettuata  in   BDA
dall'apicoltore  o  suo   delegato,   le   due   lettere   successive
rappresentano la sigla della  provincia,  i  successivi  3  caratteri
rappresentano  il  numero  progressivo  su  base  comunale  assegnato
all'azienda. 
    6.   L'assegnazione   del   codice   identificativo   rappresenta
l'attivita' propedeutica  ad  ogni  comunicazione  di  eventi  legati
all'anagrafe apistica nazionale. 
 
6.2 Cartello identificativo 
 
    1.  Il   cartello   identificativo   deve   avere   le   seguenti
caratteristiche: 
    di  materiale  resistente   agli   agenti   atmosferici   e   non
deteriorabile nel tempo; 
    dimensioni minime equivalenti al formato A4; 
    colore del fondo bianco; 
    riportante la scritta  "anagrafe  apistica  nazionale  -  decreto
ministeriale 4 dicembre 2009»  e  il  codice  identificativo  univoco
dell'apicoltore; 
    caratteri della scritta  di  colore  nero  e  di  altezza  minima
centimetri  quattro,  stampati  o  scritti   con   inchiostro/vernice
indelebile. 
    2.  Gli  apicoltori  hanno  l'obbligo  di  apporre  il   cartello
identificativo in un luogo chiaramente  visibile  in  prossimita'  di
ogni apiario. 
    3. I costi relativi all'acquisto e all'apposizione  dei  cartelli
identificativi sono a carico del proprietario degli alveari. 
 
7. Aggiornamento Banca dati Nazionale 
 
    Tutti gli apicoltori gia' registrati nella Banca dati Apistica  e
in  possesso  del  codice  identificativo  univoco  sono   tenuti   a
registrare/aggiornare  in  BDA,  direttamente   o   tramite   persona
delegata: 
    7.1 le informazioni relative al  censimento  annuale  di  cui  al
punto 5, comma 2, del presente manuale operativo; 
    7.2 le informazioni inerenti le  movimentazioni;  in  particolare
devono essere registrate in BDA almeno le seguenti movimentazioni: 
    qualsiasi   compravendita    di    materiale    vivo    (alveari,
sciami/nuclei,  pacchi  d'api,  api  regine);  in  questi   casi   la
comunicazione    alla    BDA    deve    essere    contestuale    alla
cessione/acquisto. 
    gli spostamenti, anche temporanei, che determinano  l'attivazione
di un nuovo apiario o la cessazione delle attivita' di un determinato
apiario. 
    A  tal  fine   gli   apicoltori   compilano   il   documento   di
accompagnamento  di  cui  all'allegato   C   al   presente   decreto,
direttamente o tramite persona delegata,  utilizzando  l'applicazione
informatica  disponibile  in  BDA,  contestualmente  al   verificarsi
dell'evento nei casi previsti dal primo comma del punto 7.2 ed  entro
7 giorni dal verificarsi dell'evento nei casi  previsti  dal  secondo
comma del punto 7.2; la  compilazione  on-line  del  modello  di  cui
all'allegato C sostituisce a tutti gli effetti la consegna ai servizi
veterinari del modello cartaceo dello stesso documento. 
 
8. Tipologia attivita'  e  di  allevamento,  classificazione  apiari,
specie e sottospecie allevata 
 
    Tutti gli apicoltori, direttamente o  tramite  persona  delegata,
devono inoltre registrare/aggiornare in BDA le informazioni  relative
a: 
    tipologia di attivita'; 
    modalita' di allevamento; 
    classificazione degli apiari detenuti; 
    specie e sottospecie allevata. 
 
9. Comunicazione sospensione dell'attivita' di apicoltura 
 
    1. Nel caso di temporanea interruzione di attivita',  per  motivi
sanitari e non, gli apicoltori che intendono  mantenere  l'iscrizione
nell'anagrafe  apistica  nazionale   devono   ugualmente   effettuare
l'aggiornamento in  BDA  della  consistenza  degli  apiari  posseduti
(censimento annuale), dichiarando possesso zero di alveari per l'anno
di riferimento, conservando il  cartello  identificativo  di  cui  al
punto 6.2 ed il codice identificativo assegnato. 
 
10. Comunicazione cessazione attivita' di apicoltura 
 
    1. Gli apicoltori che non  intendono  piu'  svolgere  l'attivita'
apistica  devono  dichiarare,  accedendo  alla  BDA,  direttamente  o
tramite persona delegata, la cessazione dell'attivita' di  apicoltura
riportando le informazioni di cui all'allegato B, complete del codice
univoco identificativo e  della  data  di  cessazione  dell'attivita'
medesima; tale comunicazione deve essere effettuata entro  30  giorni
dalla cessata attivita'. 
 
11. Controlli 
 
    1. I servizi veterinari sono tenuti a svolgere controlli ai  fini
della  verifica  della   corretta   applicazione   del   sistema   di
identificazione e registrazione degli allevamenti apistici secondo  i
criteri e le modalita' definite dalla normativa vigente nazionale  ed
avvalendosi delle informazioni registrate nella BDA. 
    I servizi veterinari competenti effettuano verifiche  mirate  con
l'ausilio di specifica check-list  predisposta  dal  Ministero  della
salute sottoponendo a controllo annuale almeno l'1% degli allevamenti
apistici situati nel territorio di competenza, selezionati sulla base
dell'analisi del rischio. 
    In caso di riscontro di infrazioni, l'Autorita'  competente  puo'
disporre  l'aumento  della  percentuale  minima  di  allevamenti   da
sottoporre a controllo annuale. 
    La data in cui vengono  effettuati  i  controlli,  l'esito  degli
stessi ed eventuali sanzioni irrogate devono essere registrate in BDA
anche se non si riscontrano infrazioni. 
    Le check-list compilate in ogni loro parte sono  conservate  agli
atti d'ufficio per almeno tre anni. 
 
11.1  Controlli  espletati  nell'ambito  del  sistema  integrato   di
gestione e di controllo 
 
    L'AGEA, nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale  -
SIAN,  interagisce  con  la  BDN  per  lo  scambio  di   informazioni
finalizzate a consentire la corretta  applicazione  del  sistema  dei
controlli  previsti   dalla   normativa   vigente   in   materia   di
condizionalita' nell'ambito dei diversi regimi di intervento previsti
(Regime Pagamento Unico - RPU  e  Piani  di  Sviluppo  Rurale-  PSR),
compresa la condivisione degli elementi di valutazione del rischio al
fine di ottimizzare le procedure di controllo stesse. 
    Attraverso web services allo scopo predisposti  e  conformi  alle
linee guida fornite nell'ambito del  SIAN,  sono  attivati  specifici
meccanismi di cooperazione applicativa tra le diverse componenti  del
sistema per la gestione dei seguenti eventi: 
    notifica degli allevamenti sottoposti a campione nei limiti e nei
tempi previsti dalla normativa comunitaria; 
    notifica degli esiti dei controlli effettuati  e  delle  relative
misure amministrative comminate. 
    Le specifiche tecniche concernenti le  informazioni  relative  ai
controlli da rendere disponibili  devono  essere  conformi  a  quanto
contenuto nel protocollo d'intesa tra il  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari  e  forestali,  il  Ministero  della  salute,  le
regioni e province autonome e l'AGEA per  favorire  le  procedure  di
trasmissione al Mipaaf  e  ad  AGEA  degli  esiti  dei  controlli  di
condizionalita' effettuati dai servizi veterinari  regionali  del  10
maggio 2012. 
 
12. Disposizioni finali e transitorie 
 
    1.  Qualora  i  dati  di  cui  al  presente  manuale  siano  gia'
registrati nelle anagrafi apistiche regionali  previste  da  leggi  o
disposizioni regionali, questi saranno,  se  compatibili,  trasferiti
nella Banca dati Apistica Nazionale informatizzata di cui al presente
manuale  tramite  procedure  di  cooperazione  applicativa  o   altre
procedure concordate tra il  Ministero  della  salute  e  le  singole
regioni. 
    2. I cartelli identificativi previsti  da  leggi  o  disposizioni
regionali rimangono validi sino alla sostituzione con  i  modelli  di
cartelli  previsti  dal  presente  decreto,  sostituzione  che   deve
avvenire entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente manuale. 
    3. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali e  le  regioni  e  province
autonome, con dispositivo  della  direzione  generale  della  sanita'
animale e dei farmaci veterinari fornisce,  se  ritenuto  necessario,
indicazioni tecniche in merito: 
    alla variazione della tipologia di movimentazioni di cui al punto
7.2 del presente manuale, per le quali e' prevista  la  registrazione
in BDA; 
    all'identificazione dei singoli alveari.