(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                           SCHEDA TECNICA 
 
 
                       INDICAZIONE GEOGRAFICA 
 
 
                         «GRAPPA DI MARSALA» 
 
    1.  Denominazione  della  bevanda   spiritosa   con   indicazione
geografica: Grappa di Marsala. 
    Categoria della bevanda  spiritosa  con  indicazione  geografica:
Acquavite di vinaccia. 
    La denominazione «Grappa di Marsala» e' riservata  esclusivamente
all'acquavite di vinaccia ottenuta  dalla  distillazione  diretta  di
materie prime  provenienti  dalla  vinificazione  delle  uve  atte  a
produrre il vino a denominazione d'origine Marsala DOC  nel  rispetto
del suo disciplinare, elaborata ed imbottigliata in impianti  ubicati
sul territorio della zona Regione Sicilia. 
    2. Descrizione della bevanda spiritosa: 
      a) Caratteristiche fisiche, chimiche e/o  organolettiche  della
categoria: 
        e'  ottenuta  esclusivamente   da   vinacce,   fermentate   e
distillate  direttamente,  mediante  vapore   acqueo,   oppure   dopo
l'aggiunta di acqua; 
        alle vinacce puo' essere aggiunta una quantita' di fecce  non
superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate; 
        la quantita' di  alcole  proveniente  dalle  fecce  non  puo'
superare il 35% della quantita' totale di alcole nel prodotto finito; 
        la distillazione e' effettuata in presenza  delle  vinacce  a
meno di 86 %  vol.,e'  autorizzata  la  ridistillazione  alla  stessa
gradazione alcolica; 
        ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl
di alcole a 100 % vol. e un tenore massimo di metanolo di 1.000  g/hl
di alcole a 100 % vol.; 
        non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o  non
diluito; 
        non e' aromatizzata; cio' non esclude i metodi di  produzione
tradizionali con aggiunta di piante aromatiche o loro parti,  nonche'
frutta o loro parti; 
        puo' contenere caramello aggiunto solo come colorante per  la
«Grappa di  Marsala»  invecchiata  sottoposta  ad  invecchiamento  di
almeno 12 mesi,  secondo  le  disposizioni  comunitarie  e  nazionali
vigenti. 
      b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa  rispetto
alla categoria cui appartiene: 
        il titolo alcolometrico volumico minimo e' di 38% vol.; 
        tenore di sostanze volatili diverse dagli  alcoli  etilico  e
metilico non inferiore a 140 g/hl  di  alcole  a  100  per  cento  in
volume; 
        2-butanolo: max 100 mg/100 ml a.a.; 
        Acetato di etile: max 200 mg/100 ml a.a; 
        Acetaldeide+acetale (espressi in acetaldeide): 250 mg/100  ml
a.a.; 
        Acidita' (espressa in acido acetico): 50 mg/100 ml  a.a.  per
le grappe giovani e 100 mg/100 ml a.a. per le tipologie  invecchiata,
riserva e stravecchia; 
        Rame: max 5 mg/l; 
        Zucchero: max 20 g/L. 
      c) Zona geografica interessata. 
        Intero territorio della Regione Sicilia. 
      d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa. 
    La  «Grappa  di   Marsala»   e'   ottenuta   per   distillazione,
direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta  di  acqua
nell'alambicco, di vinacce fermentate o  semifermentate.  Le  vinacce
provengono dalla vinificazione delle uve atte a produrre  il  vino  a
denominazione d'origine Marsala DOC nel rispetto del suo disciplinare
(D.P.R. 17 novembre 1986. Nella produzione della grappa e' consentito
l'impiego di fecce liquide naturali di vino nella misura  massima  di
25 kg per 100 kg  di  vinacce  utilizzate.  La  quantita'  di  alcole
proveniente dalle fecce non puo'  superare  il  35  per  cento  della
quantita' totale di alcole nel prodotto finito. L'impiego delle fecce
liquide naturali di vino puo' avvenire mediante aggiunta delle  fecce
alle  vinacce  prima  del  passaggio  in  distillazione,  o  mediante
disalcolazione in parallelo della vinaccia e delle fecce e invio alla
distillazione della miscela delle due flemme, o dei vapori  alcolici,
o mediante disalcolazione separata delle  vinacce  e  delle  fecce  e
successivo invio  diretto  alla  distillazione  della  miscela  delle
flemme. Dette operazioni  devono  essere  effettuate  nella  medesima
distilleria di produzione. La distillazione delle vinacce  fermentate
o semifermentate, in impianto continuo  o  discontinuo,  deve  essere
effettuata a meno di 86% in volume. Entro tale limite  e'  consentita
la ridistillazione del prodotto  ottenuto.  L'osservanza  dei  limiti
previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono
riportati giornalmente i quantitativi  e  il  tenore  alcolico  delle
vinacce,  delle  fecce  liquide  naturali  di   vino   avviate   alla
distillazione, nonche' delle flemme,  nel  caso  in  cui  l'avvio  di
queste ultime alla distillazione sia effettuato successivamente  alla
loro produzione. Viene consentito l'uso di: 
      zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per  litro,  espresso
in zucchero invertito in conformita' alle definizioni di cui al punto
3, lettere da a) a c) dell'Allegato I del Regolamento CE n. 110/2008; 
      caramello, solo per la grappa sottoposta ad  invecchiamento  di
almeno 12 mesi,  secondo  le  disposizioni  comunitarie  e  nazionali
vigenti. 
    Nella denominazione di vendita della  «Grappa  di  Marsala»  deve
essere riportata l'indicazione di piante  aromatiche  o  loro  parti,
nonche' frutta o loro parti, se utilizzate. E' vietata l'aggiunta  di
aromatizzanti, bonificanti e correttivi, nonche' qualsiasi operazione
che modifichi i caratteri organolettici o la composizione naturale  e
tradizionale  del  prodotto.  La  «Grappa  di  Marsala»  puo'  essere
sottoposta ad invecchiamento in botti, tini ed  altri  recipienti  di
legno. Nella presentazione e nella promozione e' consentito l'uso dei
termini, «vecchia»  o  «invecchiata»  per  la  grappa  sottoposta  ad
invecchiamento, in recipienti di legno non verniciati ne'  rivestiti,
per un periodo non inferiore a dodici mesi in regime di  sorveglianza
fiscale, in impianti ubicati nel territorio nazionale  della  Regione
Sicilia. Sono consentiti i normali trattamenti di  conservazione  del
legno dei recipienti. E'  consentito,  altresi',  l'uso  dei  termini
«riserva» o «stravecchia» per la grappa invecchiata almeno  18  mesi.
Puo' essere specificata la durata  dell'invecchiamento,  espressa  in
mesi e/o in anni. 
      e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente  geografico
o con l'origine geografica. 
    La produzione della «Grappa di Marsala», cosi'  come  documentato
in numerose testimonianze storiche,  e'  tradizionalmente  effettuata
mediante  distillazione  diretta   delle   vinacce   ed   e'   legata
strettamente al territorio di origine. La produzione della «Grappa di
Marsala» risponde alla notoria vocazione vitivinicola della provincia
viticola trapanese in relazione anche alla consolidata  attivita'  di
distillazione   dei   sottoprodotti.   La   produzione,   soprattutto
imprenditoriale, di distillati e' stata tramandata da una generazione
all'altra nel Marsalese e i prodotti hanno gusti e valenze peculiari,
legati alle condizioni  climatiche  mediterranee  che  si  riflettono
nelle caratteristiche possedute dalle uve qui coltivate da sempre. E'
possibile rintracciare testimonianze di tali tradizioni negli  ultimi
due secoli, ed esse riconducono alle tradizioni che, a partire  dalla
fine del Settecento, diedero luogo alla produzione del vino liquoroso
Marsala  che  ha  raggiunto  in  tutto  il  mondo  elevate  vette  di
rinomanza.  L'abbondante  disponibilita'   di   vinacce   fresche   e
fermentate  ha  creato  le  condizioni  ideali  per   sviluppare   un
particolare sistema di distillazione. I vapori alcolici,  ottenuti  a
bassa gradazione, consentono di  mantenere  nel  prodotto  molteplici
componenti  aromatiche  che  contribuiscono  a  conferire  il  tipico
carattere organolettico alla «Grappa di Marsala». 
    L'origine delle materie prime della «Grappa di  Marsala»  risulta
dai documenti di accompagnamento e dai registri dei distillatori.  In
particolare le vinacce provengono dalla vinificazione delle uve  atte
a produrre il vino a dalla denominazione di origine  controllata  DOC
Marsala nel rispetto del suo  disciplinare.  In  particolare  le  uve
vinificate  nel  rispetto  delle  specifiche  norme  di  elaborazione
appartengono alle varieta' Grillo, Catarratto, Ansonica,  Damaschino,
Perricone, Nerello mascalese e Nero d'Avola e provengono dai  vigneti
della zona di produzione della provincia di Trapani (esclusi i comuni
di Pantelleria, Favignana e Alcamo) allevati  secondo  le  condizioni
colturali tradizionali atte a conferire alle uve e al  vino  derivato
le specifiche caratteristiche di qualita'. 
      f)  Condizioni  da  rispettare   in   forza   di   disposizioni
comunitarie e/o nazionali e/o regionali. 
      Legge 28 Novembre 1984 n. 851. 
      D.P.R. 17 novembre 1986 e successive modifiche. 
      D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297. 
      g)  Termini  aggiuntivi  all'indicazione  geografica  e   norme
specifiche in materia di etichettatura 
    La «Grappa di Marsala» deve essere etichettata in conformita'  al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche e
nel rispetto dei seguenti principi: 
      il  termine  «Grappa  di  Marsala»puo'  essere  completato  dal
riferimento al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e  al
tipo di alambicco; 
      e' vietato utilizzare i simboli e le diciture DOC e DOP, sia in
sigla che per esteso. 
      h) Nome e indirizzo del richiedente. 
        Federvini Sezione Regionale Siciliana, Via  Curatolo  n.  32,
Palazzo «Fiorito», 91025 Marsala (TP).