Allegato
SCHEDA TECNICA
INDICAZIONE GEOGRAFICA
«GRAPPA DI MARSALA»
1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione
geografica: Grappa di Marsala.
Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica:
Acquavite di vinaccia.
La denominazione «Grappa di Marsala» e' riservata esclusivamente
all'acquavite di vinaccia ottenuta dalla distillazione diretta di
materie prime provenienti dalla vinificazione delle uve atte a
produrre il vino a denominazione d'origine Marsala DOC nel rispetto
del suo disciplinare, elaborata ed imbottigliata in impianti ubicati
sul territorio della zona Regione Sicilia.
2. Descrizione della bevanda spiritosa:
a) Caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della
categoria:
e' ottenuta esclusivamente da vinacce, fermentate e
distillate direttamente, mediante vapore acqueo, oppure dopo
l'aggiunta di acqua;
alle vinacce puo' essere aggiunta una quantita' di fecce non
superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate;
la quantita' di alcole proveniente dalle fecce non puo'
superare il 35% della quantita' totale di alcole nel prodotto finito;
la distillazione e' effettuata in presenza delle vinacce a
meno di 86 % vol.,e' autorizzata la ridistillazione alla stessa
gradazione alcolica;
ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl
di alcole a 100 % vol. e un tenore massimo di metanolo di 1.000 g/hl
di alcole a 100 % vol.;
non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non
diluito;
non e' aromatizzata; cio' non esclude i metodi di produzione
tradizionali con aggiunta di piante aromatiche o loro parti, nonche'
frutta o loro parti;
puo' contenere caramello aggiunto solo come colorante per la
«Grappa di Marsala» invecchiata sottoposta ad invecchiamento di
almeno 12 mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali
vigenti.
b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto
alla categoria cui appartiene:
il titolo alcolometrico volumico minimo e' di 38% vol.;
tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e
metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole a 100 per cento in
volume;
2-butanolo: max 100 mg/100 ml a.a.;
Acetato di etile: max 200 mg/100 ml a.a;
Acetaldeide+acetale (espressi in acetaldeide): 250 mg/100 ml
a.a.;
Acidita' (espressa in acido acetico): 50 mg/100 ml a.a. per
le grappe giovani e 100 mg/100 ml a.a. per le tipologie invecchiata,
riserva e stravecchia;
Rame: max 5 mg/l;
Zucchero: max 20 g/L.
c) Zona geografica interessata.
Intero territorio della Regione Sicilia.
d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa.
La «Grappa di Marsala» e' ottenuta per distillazione,
direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua
nell'alambicco, di vinacce fermentate o semifermentate. Le vinacce
provengono dalla vinificazione delle uve atte a produrre il vino a
denominazione d'origine Marsala DOC nel rispetto del suo disciplinare
(D.P.R. 17 novembre 1986. Nella produzione della grappa e' consentito
l'impiego di fecce liquide naturali di vino nella misura massima di
25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate. La quantita' di alcole
proveniente dalle fecce non puo' superare il 35 per cento della
quantita' totale di alcole nel prodotto finito. L'impiego delle fecce
liquide naturali di vino puo' avvenire mediante aggiunta delle fecce
alle vinacce prima del passaggio in distillazione, o mediante
disalcolazione in parallelo della vinaccia e delle fecce e invio alla
distillazione della miscela delle due flemme, o dei vapori alcolici,
o mediante disalcolazione separata delle vinacce e delle fecce e
successivo invio diretto alla distillazione della miscela delle
flemme. Dette operazioni devono essere effettuate nella medesima
distilleria di produzione. La distillazione delle vinacce fermentate
o semifermentate, in impianto continuo o discontinuo, deve essere
effettuata a meno di 86% in volume. Entro tale limite e' consentita
la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti
previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono
riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico delle
vinacce, delle fecce liquide naturali di vino avviate alla
distillazione, nonche' delle flemme, nel caso in cui l'avvio di
queste ultime alla distillazione sia effettuato successivamente alla
loro produzione. Viene consentito l'uso di:
zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso
in zucchero invertito in conformita' alle definizioni di cui al punto
3, lettere da a) a c) dell'Allegato I del Regolamento CE n. 110/2008;
caramello, solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento di
almeno 12 mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali
vigenti.
Nella denominazione di vendita della «Grappa di Marsala» deve
essere riportata l'indicazione di piante aromatiche o loro parti,
nonche' frutta o loro parti, se utilizzate. E' vietata l'aggiunta di
aromatizzanti, bonificanti e correttivi, nonche' qualsiasi operazione
che modifichi i caratteri organolettici o la composizione naturale e
tradizionale del prodotto. La «Grappa di Marsala» puo' essere
sottoposta ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di
legno. Nella presentazione e nella promozione e' consentito l'uso dei
termini, «vecchia» o «invecchiata» per la grappa sottoposta ad
invecchiamento, in recipienti di legno non verniciati ne' rivestiti,
per un periodo non inferiore a dodici mesi in regime di sorveglianza
fiscale, in impianti ubicati nel territorio nazionale della Regione
Sicilia. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del
legno dei recipienti. E' consentito, altresi', l'uso dei termini
«riserva» o «stravecchia» per la grappa invecchiata almeno 18 mesi.
Puo' essere specificata la durata dell'invecchiamento, espressa in
mesi e/o in anni.
e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico
o con l'origine geografica.
La produzione della «Grappa di Marsala», cosi' come documentato
in numerose testimonianze storiche, e' tradizionalmente effettuata
mediante distillazione diretta delle vinacce ed e' legata
strettamente al territorio di origine. La produzione della «Grappa di
Marsala» risponde alla notoria vocazione vitivinicola della provincia
viticola trapanese in relazione anche alla consolidata attivita' di
distillazione dei sottoprodotti. La produzione, soprattutto
imprenditoriale, di distillati e' stata tramandata da una generazione
all'altra nel Marsalese e i prodotti hanno gusti e valenze peculiari,
legati alle condizioni climatiche mediterranee che si riflettono
nelle caratteristiche possedute dalle uve qui coltivate da sempre. E'
possibile rintracciare testimonianze di tali tradizioni negli ultimi
due secoli, ed esse riconducono alle tradizioni che, a partire dalla
fine del Settecento, diedero luogo alla produzione del vino liquoroso
Marsala che ha raggiunto in tutto il mondo elevate vette di
rinomanza. L'abbondante disponibilita' di vinacce fresche e
fermentate ha creato le condizioni ideali per sviluppare un
particolare sistema di distillazione. I vapori alcolici, ottenuti a
bassa gradazione, consentono di mantenere nel prodotto molteplici
componenti aromatiche che contribuiscono a conferire il tipico
carattere organolettico alla «Grappa di Marsala».
L'origine delle materie prime della «Grappa di Marsala» risulta
dai documenti di accompagnamento e dai registri dei distillatori. In
particolare le vinacce provengono dalla vinificazione delle uve atte
a produrre il vino a dalla denominazione di origine controllata DOC
Marsala nel rispetto del suo disciplinare. In particolare le uve
vinificate nel rispetto delle specifiche norme di elaborazione
appartengono alle varieta' Grillo, Catarratto, Ansonica, Damaschino,
Perricone, Nerello mascalese e Nero d'Avola e provengono dai vigneti
della zona di produzione della provincia di Trapani (esclusi i comuni
di Pantelleria, Favignana e Alcamo) allevati secondo le condizioni
colturali tradizionali atte a conferire alle uve e al vino derivato
le specifiche caratteristiche di qualita'.
f) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni
comunitarie e/o nazionali e/o regionali.
Legge 28 Novembre 1984 n. 851.
D.P.R. 17 novembre 1986 e successive modifiche.
D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297.
g) Termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme
specifiche in materia di etichettatura
La «Grappa di Marsala» deve essere etichettata in conformita' al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche e
nel rispetto dei seguenti principi:
il termine «Grappa di Marsala»puo' essere completato dal
riferimento al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e al
tipo di alambicco;
e' vietato utilizzare i simboli e le diciture DOC e DOP, sia in
sigla che per esteso.
h) Nome e indirizzo del richiedente.
Federvini Sezione Regionale Siciliana, Via Curatolo n. 32,
Palazzo «Fiorito», 91025 Marsala (TP).