(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
                        Scala di equivalenza 
                   (articolo 1, comma 1, lett. c) 
 
  I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero  di
componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi  dell'articolo
3, del presente decreto, sono i seguenti: 
    

|================================|==================================|
|        Numero componenti       |             Parametro            |
|================================|==================================|
|                1               |               1,00               |
|--------------------------------|----------------------------------|
|                2               |               1,57               |
|--------------------------------|----------------------------------|
|                3               |               2,04               |
|--------------------------------|----------------------------------|
|                4               |               2,46               |
|--------------------------------|----------------------------------|
|                5               |               2,85               |
|================================|==================================|

    
  Il parametro della scala di equivalenza e' incrementato di 0,35 per
ogni ulteriore componente. 
  Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni: 
 
    a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di
quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli; 
 
    b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in
presenza di almeno un figlio di eta' inferiore a tre  anni  compiuti,
in  cui  entrambi  i  genitori  o  l'unico  presente  abbiano  svolto
attivita' di lavoro o di impresa per almeno  sei  mesi  nell'anno  di
riferimento dei redditi dichiarati; 
 
    c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si  applica  anche  in
caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non
lavoratore e da figli minorenni; ai  soli  fini  della  verifica  del
requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare
anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore,
che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno  dei  casi
di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e). 
 
  Ai  fini  della  determinazione  del  parametro  della   scala   di
equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi  sia  un
componente  per  il  quale  siano  erogate  prestazioni  in  ambiente
residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in  convivenza
anagrafica ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa  la  scala
di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.