(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 30 NOVEMBRE 2013, N. 133 
 
    All'articolo 1: 
      al comma  5,  le  parole:  «entro  il  16  gennaio  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 24 gennaio 2014»; 
    al comma 6, ultimo periodo, le  parole:  «dell'articolo  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 3»; 
    dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente: 
    «12-bis. Non sono applicati sanzioni ed  interessi  nel  caso  di
insufficiente versamento della seconda rata  dell'imposta  municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata  entro  il
termine del 24 gennaio 2014». 
    All'articolo 3: 
    al comma 1, dopo la parola: «pubblica» sono inserite le seguenti:
«, anche allo scopo di prevenire nuove urbanizzazioni e di ridurre il
consumo di suolo» e le parole: «comma  6»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «sesto comma»; 
    al comma 2, lettera  b),  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: «E' in ogni caso vietata l'alienazione di immobili di cui al
presente  comma  a   societa'   la   cui   struttura   non   consente
l'identificazione delle persone  fisiche  o  delle  societa'  che  ne
detengono la  proprieta'  o  il  controllo.  L'utilizzo  di  societa'
anonime, aventi sede all'estero, nelle operazioni immobiliari di  cui
al  presente  comma  e'  vietato  e  costituisce  causa  di  nullita'
dell'atto di trasferimento. Fermi restando i controlli gia'  previsti
dalla vigente normativa  antimafia,  sono  esclusi  dalla  trattativa
privata  i  soggetti  che  siano  stati  condannati,   con   sentenza
irrevocabile, per reati fiscali o tributari"»; 
    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. Dopo l'articolo 33-bis del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, e' inserito il seguente: 
    "Art. 33-ter. (Disposizioni sulla gestione  dei  fondi). -  1.  I
fondi di cui all'articolo 33, commi 1, 8-bis,  8-ter  e  8-quater,  e
quelli di cui  all'articolo  33-bis,  gestiti  in  forma  separata  e
autonoma dall'amministrazione della societa' di cui all'articolo  33,
comma 1, operano sul mercato in regime di libera concorrenza". 
    2-ter. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al primo
periodo del comma 1 e' adottato entro e non oltre il 30 aprile 2014". 
    2-quater. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e  del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
procede  all'individuazione,  nell'ambito  dei   beni   immobili   di
proprieta' dello Stato di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da
regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi  diffusi,
dei beni di rilevante interesse culturale o paesaggistico  in  ordine
ai quali ritenga prioritario mantenere la proprieta' dello  Stato  ed
avviare procedimenti  di  tutela  e  valorizzazione  ai  sensi  delle
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
    2-quinquies.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio  e  del  mare  procede,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  all'individuazione,  nell'ambito  dei
beni immobili di proprieta' dello Stato di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche  valutando
le segnalazioni provenienti da regioni, enti  locali  e  associazioni
portatrici di interessi diffusi,  dei  beni  di  rilevante  interesse
ambientale in  ordine  ai  quali  ritenga  prioritario  mantenere  la
proprieta'   dello   Stato   ed    avviare    procedimenti    rivolti
all'istituzione di aree naturali protette  ai  sensi  della  legge  6
dicembre 1991,  n.  394,  o  all'integrazione  territoriale  di  aree
naturali protette gia' istituite. 
    2-sexies. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e  del
turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
comunicano all'Agenzia del demanio l'avvio dei procedimenti di cui ai
commi 2-quater  e  2-quinquies.  Entro  e  non  oltre  due  mesi  dal
ricevimento  della  suddetta  comunicazione  l'Agenzia  del   demanio
procede conseguentemente alla sospensione di eventuali  procedure  di
dismissione o  conferimento  a  societa'  di  gestione  dei  beni  da
sottoporre a tutela, gia' avviate ai sensi degli articoli 2, 3, 3-ter
e 4 del decreto-legge 25 settembre  2001,  n.  351,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  410,  dell'articolo
11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,  n.  248,  e  degli
articoli 33  e  33-bis  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
    2-septies. Le norme di  cui  ai  commi  2-quater,  2-quinquies  e
2-sexies, in relazione ai  processi  di  dismissione  finalizzati  ad
obiettivi di finanza pubblica, non devono  comunque  determinare  una
riduzione dell'introito complessivo connesso ai suddetti processi  di
dismissione». 
    All'articolo 4: 
    al comma 2, le parole: «di euro 20.000 ciascuna» sono  sostituite
dalle seguenti: «di nuova emissione, di euro 25.000 ciascuna»; 
    al comma 4: 
    all'alinea, dopo la parola: «capitale» sono inserite le seguenti:
«di cui al comma 2»; 
      le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: 
      «a) banche aventi sede legale  e  amministrazione  centrale  in
Italia; 
      b) imprese  di  assicurazione  e  riassicurazione  aventi  sede
legale e amministrazione centrale in Italia»; 
    la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
      «d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede
legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252»; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Nei casi in cui i soggetti di cui alle lettere  a)  e  b)
del comma 4 dovessero perdere  il  requisito  di  sede  legale  o  di
amministrazione centrale in Italia si dovra' procedere  alla  vendita
delle quote a favore di un soggetto  in  possesso  dei  requisiti  di
territorialita' richiesti ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4.
Fino alla vendita delle predette quote  rimane  sospeso  il  relativo
diritto di voto»; 
      al comma 5, al primo periodo, le parole:  «5  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «3 per cento» e dopo il primo  periodo  e'
inserito il seguente:  «Ai  fini  del  calcolo  delle  partecipazioni
indirette si fa riferimento alle  definizioni  di  controllo  dettate
dagli ordinamenti di settore dei quotisti»; 
      al comma 6, secondo periodo, le parole: «con modalita' tali  da
assicurare trasparenza e  parita'  di  trattamento»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «con  modalita'  tali  da  assicurare  trasparenza,
parita' di trattamento e  salvaguardia  del  patrimonio  della  Banca
d'Italia, con riferimento al presumibile valore di realizzo»; 
    dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
    «6-bis. La Banca d'Italia riferisce annualmente  alle  Camere  in
merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in  base
a quanto stabilito dal presente articolo». 
    All'articolo 6: 
    al comma 1, capoverso Art. 114, la rubrica  e'  soppressa  e,  al
comma 1, le parole: «direzione generale della» sono soppresse; 
      al comma 4, le parole:  «E'  abrogato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Sono abrogati»; 
      al comma  5,  alla  lettera  c),  le  parole:  «24  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi» e, alla  lettera  d),  le
parole: «,  ferma  restando  la  verifica  del  rispetto  dei  limiti
partecipativi» sono sostituite dalle seguenti: «, ferma  restando  la
verifica, da parte del Consiglio superiore della Banca d'Italia,  del
rispetto dei limiti di  partecipazione  al  capitale,  nonche'  della
ricorrenza dei requisiti di onorabilita' in  capo  agli  esponenti  e
alla compagine sociale dei soggetti acquirenti,  con  riferimento  ai
rispettivi  ordinamenti  di  appartenenza.  Ove  tali  requisiti  non
fossero soddisfatti, il Consiglio annulla la cessione delle quote»; 
    il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    «6. A partire dall'esercizio in corso alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, i partecipanti al capitale  della  Banca
d'Italia iscrivono le quote di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  nel
comparto delle attivita' finanziarie detenute per la negoziazione, ai
medesimi valori. Restano in ogni caso ferme le  disposizioni  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38»; 
    dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
    «6-bis.  La  Banca  d'Italia  e'  autorizzata  a  procedere  alla
dematerializzazione  delle  quote  di   partecipazione   al   proprio
capitale. Il trasferimento delle quote ha luogo, previa verifica  del
rispetto dei requisiti di  cui  al  comma  5,  lettera  d),  mediante
scritturazione sui conti aperti  dalla  Banca  d'Italia  a  nome  dei
partecipanti. Si applicano l'articolo 2355, quinto comma, del  codice
civile e, in quanto compatibili  con  le  disposizioni  del  presente
comma e dello Statuto della Banca d'Italia, le disposizioni di cui al
titolo II, capo II, della parte III del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
    6-ter. Lo Statuto della Banca d'Italia, deliberato dall'assemblea
straordinaria del 23  dicembre  2013  e  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  27  dicembre  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2013, entra in vigore il 31
dicembre 2013 e il bilancio per l'anno 2013  della  stessa  Banca  e'
redatto secondo le relative disposizioni».