(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           Modificazioni apportate in sede di conversione 
              al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 
 
All'articolo 2: 
    dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. All'articolo 380, comma 2,  lettera  h),  del  codice  di
procedura penale,  le  parole:  "salvo  che  ricorra  la  circostanza
prevista dal comma 5 del medesimo  articolo"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "salvo che per i delitti di cui al  comma  5  del  medesimo
articolo". 
    1-ter. All'articolo 19, comma 5, delle disposizioni sul  processo
penale a  carico  di  imputati  minorenni,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ",  salvo  che  per  i  delitti  di  cui
all'articolo 73, comma 5, del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e  successive
modificazioni"». 
All'articolo 3: 
    al comma 1: 
      alla lettera a), capoverso Art. 35, numero 1), le  parole:  «al
direttore dell'ufficio ispettivo,» sono soppresse; 
      alla lettera b), capoverso Art. 35-bis: 
        al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro
il termine indicato dal giudice»; 
        il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
        «4. Avverso la decisione del magistrato  di  sorveglianza  e'
ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di  quindici
giorni dalla notificazione o comunicazione  dell'avviso  di  deposito
della decisione stessa. 
        4-bis.  La  decisione  del  tribunale  di   sorveglianza   e'
ricorribile per cassazione per violazione di  legge  nel  termine  di
quindici giorni dalla notificazione o  comunicazione  dell'avviso  di
deposito della decisione stessa»; 
        al comma 6, la lettera c) e' soppressa; 
      alla  lettera  e),  le  parole:  «su  proposta  del   direttore
dell'ufficio  di  esecuzione  penale  esterna,  dal   magistrato   di
sorveglianza,  anche  in  forma  orale  nei  casi  di  urgenza»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «nei  casi  di  urgenza,  dal  direttore
dell'ufficio di esecuzione  penale  esterna,  che  ne  da'  immediata
comunicazione al magistrato di  sorveglianza  e  ne  riferisce  nella
relazione di cui al comma 10»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis.  In  attesa  dell'espletamento  dei  concorsi  pubblici
finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del  ruolo
dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, per un periodo  di  tre
anni dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto, in deroga a quanto previsto dagli articoli  3  e  4
del decreto legislativo 15 febbraio  2006,  n.  63,  le  funzioni  di
dirigente dell'esecuzione penale esterna possono  essere  svolte  dai
funzionari   inseriti   nel   ruolo   dei   dirigenti   di   istituto
penitenziario». 
All'articolo 4: 
      al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Ad esclusione dei
condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis  della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,»; 
      il comma 4 e' soppresso; 
      al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  ne'
ai condannati che  siano  stati  ammessi  all'esecuzione  della  pena
presso il domicilio o che si  trovino  agli  arresti  domiciliari  ai
sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale». 
All'articolo 6: 
      al comma 1, lettera a), capoverso,  le  parole:  «previsti  dal
presente testo unico, per i quali  e'  stabilita  la  pena  detentiva
superiore nel massimo a due anni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter,  del  presente
testo unico». 
All'articolo 7: 
      al comma 2, secondo periodo, le parole: «decreto del presidente
del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti:  «decreto
del Presidente della Repubblica»; 
      al comma 3, primo periodo, le  parole:  «non  possono  assumere
cariche  istituzionali,   anche   elettive,   ovvero   incarichi   di
responsabilita' in partiti politici» sono sostituite dalle  seguenti:
«non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive,  ovvero
incarichi in partiti politici».