(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           Modificazioni apportate in sede di conversione 
              al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 2 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «,  ad
eccezione dell'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici  di
potenza nominale fino a 100 kW e da impianti idroelettrici di potenza
elettrica fino a 500 kW»; 
    al comma 4 sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Il
decreto di cui al comma 3, lettera  b),  deve  prevedere  il  periodo
residuo  di  incentivazione,  entro  il  quale  non  si  applica   la
penalizzazione  di  cui  al  comma  3,  lettera  a).  Allo  scopo  di
salvaguardare gli investimenti in corso,  tale  periodo  residuo  non
puo' comunque scadere prima  del  31  dicembre  2014  e  puo'  essere
differenziato per ciascuna fonte,  per  tenere  conto  della  diversa
complessita' degli interventi medesimi»; 
    al comma 6, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) ai nuovi  impianti  incentivati  ai  sensi  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo  economico  6  luglio  2012,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n.  159  del  10
luglio 2012, fatta eccezione per gli impianti  ricadenti  nel  regime
transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto»; 
    dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
    «6-bis. Al fine di promuovere  la  competitivita'  delle  imprese
industriali, i corrispettivi a  copertura  degli  oneri  generali  di
sistema applicati al consumo di gas e i criteri di  ripartizione  dei
medesimi  oneri  a  carico  dei  clienti  finali  sono  rideterminati
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. La suddetta rideterminazione deve avvenire in  modo
da tenere conto della definizione  di  imprese  a  forte  consumo  di
energia, nel rispetto dei decreti e dei vincoli di  cui  all'articolo
39, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  secondo  gli
indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico. 
    6-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto, al fine di rendere piu' facilmente confrontabili le
offerte contrattuali rivolte ai clienti finali per l'acquisto di  gas
o energia elettrica, identifica le componenti di  base  di  costo  da
esplicitare obbligatoriamente nelle stesse  offerte  e  determina  le
sanzioni a carico dei soggetti venditori in caso di inottemperanza. 
    6-quater. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  promuove,
attraverso la regolazione, l'installazione dei contatori  elettronici
e provvede affinche' i dati di lettura  dei  contatori  stessi  siano
resi disponibili ai clienti in forma aggregata  e  puntuale,  secondo
modalita' tali da consentire la facile lettura da parte  del  cliente
dei  propri  dati  di  consumo  e  garantendo  nel  massimo  grado  e
tempestivamente la corrispondenza tra i consumi  fatturati  e  quelli
effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta  che
siano installati sistemi di telelettura e determinando un  intervallo
di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata. 
    6-quinquies.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
provvede all'attuazione dei commi 6-ter e 6-quater nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie  e  strumentali  previste  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
    6-sexies. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, il  Ministero  dello
sviluppo economico avvia una ricognizione dei regolamenti al fine  di
prevedere i requisiti di terzieta', di imparzialita', di integrita' e
di indipendenza rispetto al  produttore,  distributore,  venditore  e
gestore di rete,  per  l'esecuzione  dei  controlli  metrologici  sui
dispositivi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2  febbraio
2007, n. 22. 
    6-septies. Con i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dello
sviluppo economico adottati ai sensi dell'articolo 19, comma  2,  del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.  22,  ovvero  con  successivi
decreti adottati secondo la medesima  procedura,  sono  disciplinati,
senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  anche  i
controlli successivi, relativamente agli  strumenti  di  misura  gia'
messi in servizio ai sensi  delle  disposizioni  transitorie  di  cui
all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo. 
    6-octies. Con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,
sentita  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e   il   gas,   sono
individuate le disposizioni per un processo di progressiva  copertura
del  fabbisogno  delle  isole  minori  non  interconnesse  attraverso
energia da fonti rinnovabili, gli obiettivi temporali e le  modalita'
di  sostegno  degli  investimenti,  anche  attraverso  la  componente
tariffaria UC4»; 
    al comma 7, capoverso, dopo il secondo  periodo  e'  inserito  il
seguente: «Il pagamento  della  sanzione  amministrativa  non  esenta
comunque dall'obbligo di  presentare  la  dichiarazione  o  la  copia
dell'attestato  di  prestazione   energetica   entro   quarantacinque
giorni»; 
    dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
    «7-bis. Al numero 52 dell'allegato A del decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 192,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "la
persona giuridica" sono sostituite dalle seguenti: "l'impresa". 
    7-ter. All'articolo 1, comma 139, della legge 27  dicembre  2013,
n. 147, la lettera a) e' abrogata»; 
    dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: 
    «8-bis.  Ai  fini  del  rilascio  dell'attestato  di  prestazione
energetica  degli  edifici,  di  cui  all'articolo  6   del   decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e  successive  modificazioni,  si
tiene conto del raffrescamento  derivante  dalle  schermature  solari
mobili, a condizione che la  prestazione  energetica  delle  predette
schermature sia di classe 2, come definita  nella  norma  europea  EN
14501:2006, o superiore. 
    8-ter. Al regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  16  aprile  2013,  n.  75,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 3, lettera a), le parole da:  "LM-4"  a:
"LM-73" sono sostituite dalle seguenti:  "LM-4,  da  LM-20  a  LM-35,
LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73" e le parole da:  "4/S"  a:  "77/S"
sono sostituite dalle seguenti: "4/S, da 25/S  a  38/S,  54/S,  61/S,
74/S, 77/S, 81/S"; 
    b)  all'articolo  2,  comma  3,  lettera  c),  dopo  la   parola:
"termotecnica," sono  inserite  le  seguenti:  "aeronautica,  energia
nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica,"; 
    c) all'articolo 2, comma 4, lettera b), le parole da: "LM-17"  a:
"LM-79" sono sostituite dalle seguenti: "LM-17, LM-40, LM-44,  LM-54,
LM-60, LM-74, LM-75, LM-79" e le parole da:  "20/S"  a:  "86/S"  sono
sostituite dalle seguenti: "20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S,
86/S"; 
    d) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    "1-bis. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e  operi  per
conto di enti  pubblici  ovvero  di  organismi  di  diritto  pubblico
operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia,  il  requisito  di
indipendenza di cui al comma 1 si intende  superato  dalle  finalita'
istituzionali di perseguimento di  obiettivi  di  interesse  pubblico
proprie di tali enti e organismi"; 
    e) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera  a)  e'  inserita  la
seguente: 
    "a-bis) riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che
dimostrino di essere in possesso di un attestato  di  frequenza,  con
superamento dell'esame finale, di specifico corso di  formazione  per
la certificazione energetica degli edifici, attivato  precedentemente
alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e  comunque
conforme ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1"; 
    f) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    "2-bis. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  anche
ai fini della redazione dell'attestazione di  prestazione  energetica
di cui  alla  direttiva  2010/31/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19 maggio 2010"; 
    g) all'allegato 1, le parole:  "64  ore"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "80 ore". 
    8-quater. All'articolo 6, comma 8,  del  decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 192, e  successive  modificazioni,  dopo  la  parola:
"locazione," sono inserite le seguenti: "ad eccezione delle locazioni
degli  edifici  residenziali  utilizzati   meno   di   quattro   mesi
all'anno,"»; 
    al comma 9, la lettera b) e' soppressa; 
    il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
    «10. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010,  n.
22,  e  successive  modificazioni,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 3-bis, dopo la parola: "emissioni" sono  inserite  le
seguenti: "di processo"; 
    b) al  comma  3-bis.1,  dopo  le  parole:  "immessa  nel  sistema
elettrico" sono aggiunte le seguenti: ", che non puo' in nessun  caso
essere superiore a 40.000 MWh elettrici annui"; 
    c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
    "7-bis. Lo Stato esercita le  funzioni  di  cui  all'articolo  1,
comma  7,  lettera  i),  della  legge  23  agosto  2004,  n.  239,  e
all'articolo  57,  comma  1,  lettera  f-bis),  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, nell'ambito della determinazione degli  indirizzi
della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo
delle risorse geotermiche"»; 
    al comma 12, dopo il secondo periodo  e'  inserito  il  seguente:
«Tale incentivo  e'  concesso  esclusivamente  per  la  quantita'  di
energia  prodotta  con  la  cattura  e  lo  stoccaggio  dell'anidride
carbonica»; 
    il comma 15 e' sostituito dal seguente: 
    «15. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  la  parola:  "2014"  e'  sostituita
dalla seguente: "2015". Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 33
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  la  parola:  "2014"  e'
sostituita dalla  seguente:  "2020"  e  le  parole:  "e  puo'  essere
rideterminato  l'obiettivo  di  cui  al  periodo   precedente"   sono
soppresse. A decorrere dal 1º gennaio 2015 la  quota  minima  di  cui
all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e
successive modificazioni, e' determinata in una quota percentuale  di
tutto il carburante, benzina e  gasolio,  immesso  in  consumo  nello
stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  con
decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, sentito il Comitato tecnico  consultivo  biocarburanti  di
cui all'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3  marzo
2011, n. 28, si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e  le
modalita'  di  attuazione  dell'obbligo,  ai  sensi   del   comma   3
dell'articolo 2-quater del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,  n.  81,  e
successive modificazioni.  All'articolo  33,  comma  4,  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  e  successive  modificazioni,  le
parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"fino al 31 marzo 2014". Al comma 5-ter dell'articolo 33 del  decreto
legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: al secondo punto dell'elenco, le parole:  ",  condotta
all'interno degli stabilimenti di  produzione  del  biodiesel  (nella
misura  massima  del  5%  in  peso  della  relativa   produzione   di
biodiesel)" sono soppresse; al terzo punto  dell'elenco,  le  parole:
"durante il  processo  di  produzione  del  biodiesel  (nella  misura
massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel)"  sono
soppresse; al quarto punto dell'elenco,  le  parole:  "(nella  misura
massima del 5% in peso della  relativa  produzione  di  acidi  grassi
distillati)" e le parole: "(nella misura massima del 5% in peso della
relativa produzione di Glicerina distillata) condotta  nelle  aziende
oleochimiche" sono soppresse; al settimo punto dell'elenco,  dopo  le
parole: "grassi animali di categoria 1" sono inserite le seguenti: "e
di categoria 2". Al  comma  5-quater  dell'articolo  33  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  e  successive  modificazioni,  le
parole: "e stabilite  variazioni  della  misura  massima  percentuale
prevista dal comma 5-quinquies" sono soppresse. Il comma  5-quinquies
dell'articolo 33 del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.  28,  e'
abrogato. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo  3  marzo
2011,  n.  28,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "entrambi
prodotti e trasformati in biocarburanti nel  territorio  Comunitario,
che non presentino altra utilita'  produttiva  o  commerciale  al  di
fuori del loro impiego per la  produzione  di  carburanti  o  a  fini
energetici," sono soppresse. I commi 4, 5 e 6  dell'articolo  34  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono abrogati»; 
    il comma 16 e' sostituito dal seguente: 
    «16. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23  maggio
2000, n. 164, le parole: ", con i criteri di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo 24 del Regio decreto 15 ottobre  1925,  n.  2578"  sono
sostituite dalle seguenti: "nonche' per gli aspetti non  disciplinati
dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee  guida  su
criteri e modalita'  operative  per  la  valutazione  del  valore  di
rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono
detratti i contributi  privati  relativi  ai  cespiti  di  localita',
valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente.
Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per  cento  del
valore delle immobilizzazioni  nette  di  localita'  calcolate  nella
regolazione tariffaria, al netto dei  contributi  pubblici  in  conto
capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti  di  localita',
l'ente  locale  concedente  trasmette  le  relative  valutazioni   di
dettaglio  del  valore  di  rimborso  all'Autorita'   per   l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico per la  verifica  prima  della
pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante  tiene  conto
delle eventuali osservazioni dell'Autorita' per l'energia  elettrica,
il gas ed il sistema idrico ai fini della determinazione  del  valore
di rimborso da inserire nel bando di  gara.  I  termini  di  scadenza
previsti dal comma 3 dell'articolo  4  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date limite
di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 12 novembre  2011,  n.  226,  relative  agli
ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello  stesso  allegato  1,
nonche' i rispettivi termini  di  cui  all'articolo  3  del  medesimo
regolamento, sono prorogati di quattro mesi"»; 
    dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti: 
    «16-bis. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   i   soggetti
investitori indicati all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e
3), del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.  130,  confermano  al
Ministero dello sviluppo economico la loro volonta' di  mantenere  la
partecipazione nello sviluppo delle nuove  capacita'  di  stoccaggio,
ancora da realizzare da parte dei  soggetti  di  cui  all'articolo  5
dello stesso decreto. La procedura di cui  al  medesimo  articolo  5,
comma 1, lettera b), numero 2),  e'  indetta  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto  e  il  prezzo  a  base   d'asta   e'   determinato
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  in  misura  pari  al
costo medio di  realizzazione  e  gestione  delle  infrastrutture  di
stoccaggio. Il soggetto di cui allo stesso articolo 5,  comma  1,  e'
tenuto a realizzare unicamente la capacita' di  stoccaggio  derivante
dai quantitativi confermati o richiesti ai sensi del presente  comma,
fermo restando che da tale obbligo non devono derivare oneri  per  il
sistema del gas  naturale.  L'attestazione  della  quota  di  mercato
all'ingrosso di cui all'articolo  3,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 130 del 2010  e'  effettuata  qualora  il  suo  valore
superi il 10 per cento. Con i decreti del  Ministero  dello  sviluppo
economico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24  gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27, e successive modificazioni, puo'  essere  indicata  la  parte  di
spazio  di  stoccaggio  di  gas  naturale  da  allocare  per  periodi
superiori a un anno. All'articolo 34, comma 19, del decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222," sono inserite le  seguenti:  "di  cui  all'articolo  11  del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,". 
    16-ter. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 31  gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, e' sostituito dal seguente: 
    "2.  Ciascun  soggetto  che  immette  gas  naturale  nella   rete
nazionale di  gasdotti  e  la  cui  quota  di  mercato  all'ingrosso,
calcolata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13  agosto
2010, n. 130, supera il valore del  10  per  cento,  e'  soggetto,  a
decorrere dal  1º  gennaio  2014  e  per  un  periodo  di  tre  anni,
all'obbligo di offerta di vendita, nel  mercato  a  termine  del  gas
naturale gestito dal Gestore dei mercati energetici, di un volume  di
gas naturale corrispondente al 5 per cento del totale  annuo  immesso
dal medesimo soggetto nei punti di entrata della  rete  nazionale  di
trasporto connessi con gasdotti  provenienti  da  altri  Stati  o  da
terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto  (GNL),  con
contestuale offerta di acquisto sul  medesimo  mercato  per  un  pari
quantitativo, con una differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo
di acquisto offerti non superiore a un valore  definito  con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, la quale  definisce
altresi' le modalita' per  l'adempimento  del  suddetto  obbligo.  Il
Gestore  dei   mercati   energetici   trasmette   i   relativi   dati
all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato". 
    16-quater. Al fine  di  dare  impulso  all'indizione  delle  gare
d'ambito per l'affidamento del  servizio  di  distribuzione  del  gas
naturale previste dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, i gestori  uscenti
anticipano  alla  stazione  appaltante   l'importo   equivalente   al
corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di  gara,  come
riconosciuto dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  con  le
delibere n. 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 e 230/2013/R/gas  del
30 maggio 2013. Nel caso di due o piu'  gestori,  l'anticipazione  e'
proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei  comuni  dell'ambito
territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di  riferimento
per la formazione degli ambiti,  pubblicati  nel  sito  internet  del
Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione dell'importo e'
effettuata a titolo di  anticipo  alla  stazione  appaltante  di  cui
all'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del  Ministro
dello  sviluppo  economico  n.  226  del  2011  ed   e'   rimborsata,
comprensiva di interessi,  dal  concessionario  subentrante  all'atto
dell'avvenuta aggiudicazione del  servizio,  con  modalita'  definite
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas». 
  All'articolo 2: 
    al comma 1: 
    alla lettera a), le parole: «nei  settori  della  produzione  dei
beni e servizi» sono sostituite dalle seguenti:  «nei  settori  della
produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi»; 
    alla lettera b), capoverso  Art.  3,  comma  1,  lettera  a),  le
parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»; 
    alla lettera b), capoverso Art. 4: 
    al comma 1, le parole: «ovvero alla  fornitura  di  servizi  alle
imprese,» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero  all'erogazione  di
servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel  commercio  e
nel turismo,»; 
    il comma 2 e' soppresso; 
    alla lettera h), capoverso, la parola:  «novanta»  e'  sostituita
dalla seguente: «sessanta»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente:  
     «1-bis. Per gli interventi in favore  delle  imprese  femminili,
una quota pari a 20 milioni di euro a valere sul  Fondo  di  garanzia
per le piccole e medie imprese di  cui  all'articolo  2,  comma  100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'  destinata  alla
Sezione  speciale  "Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   --
Dipartimento per le pari opportunita'" istituita presso  il  medesimo
Fondo». 
  All'articolo 3: 
    al comma 1, dopo le  parole:  «della  Commissione  europea»  sono
inserite  le  seguenti:  «,   ovvero   a   valere   sulla   collegata
pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo
sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183»  e  dopo  le  parole:  «programma
operativo  di  riferimento»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  della
predetta pianificazione degli interventi a finanziamento nazionale»; 
    al comma 2, le parole: «a  tutte  le  imprese,  indipendentemente
dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali,»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «a  tutte  le  imprese  aventi  un  fatturato  annuo
inferiore a  500  milioni  di  euro,  indipendentemente  dalla  forma
giuridica,» e sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Sono
destinatari del credito d'imposta di cui al presente articolo anche i
consorzi e le reti di impresa che effettuano le attivita' di ricerca,
sviluppo e innovazione. In questi casi, l'agevolazione  e'  ripartita
secondo criteri proporzionali, che tengono conto della partecipazione
di ciascuna impresa alle spese stesse»; 
    al comma 3, alinea, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, inclusa la creazione di nuovi brevetti»; 
    al comma 4 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «,  ad
esclusione delle attivita' che si concretizzino  nella  creazione  di
nuovi brevetti»; 
    al comma 5, lettera c), dopo le parole:  «organismi  di  ricerca»
sono inserite le seguenti: «o presso gli stessi»; 
    al  comma  8,  secondo  periodo,  le  parole:  «comma  14»   sono
sostituite dalle seguenti: «comma 13»; 
    al comma 12, dopo le  parole:  «Ministro  dell'economia  e  delle
finanze» sono inserite  le  seguenti:  «e  con  il  Ministro  per  la
coesione territoriale» e le parole da:  «da  emanarsi»  fino  a:  «di
riferimento,» sono soppresse; 
    al comma 13: 
    al primo periodo, dopo le parole: «di riferimento» sono  inserite
le  seguenti:  «o  della  pianificazione   nazionale   definita   per
l'attuazione degli interventi  di  cui  al  comma  1»  e  la  parola:
«cofinanziamento» e' sostituita dalla seguente: «finanziamento»; 
    al secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 5  della
legge 16 aprile 1987, n. 183,» sono inserite le seguenti: «e al Fondo
per lo sviluppo e la coesione, in relazione alle previste  necessita'
per fronteggiare le correlate compensazioni,». 
  All'articolo 4: 
    al comma 1, capoverso Art. 252-bis: 
    al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  «sviluppo  economico
produttivo» sono sostituite dalle seguenti: «sviluppo economico»; 
    al  comma  2,  lettera  b),  le   parole:   «sviluppo   economico
produttivo» sono sostituite dalle seguenti: «sviluppo economico»; 
    al comma 2, dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: 
    «i-bis)  le  modalita'   di   monitoraggio   per   il   controllo
dell'adempimento degli impegni  assunti  e  della  realizzazione  dei
progetti»; 
    al comma 3,  le  parole:  «sviluppo  economico  produttivo»  sono
sostituite dalle seguenti: «sviluppo economico»; 
    al  comma  4,  primo  periodo,  le  parole:  «sviluppo  economico
produttivo» sono sostituite dalle seguenti: «sviluppo economico»; 
    al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La revoca
dell'onere  reale  per  tutti  i  fatti  antecedenti  all'accordo  di
programma previsto dalle misure volte  a  favorire  la  realizzazione
delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e'  subordinata,  nel
caso di soggetto interessato responsabile  della  contaminazione,  al
rilascio della  certificazione  dell'avvenuta  bonifica  e  messa  in
sicurezza dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 248. Nel caso  di
soggetto interessato responsabile della contaminazione, i  contributi
e le misure  di  cui  alla  lettera  e)  del  comma  2  non  potranno
riguardare le attivita' di messa  in  sicurezza,  di  bonifica  e  di
riparazione del danno ambientale di competenza dello stesso soggetto,
ma esclusivamente l'acquisto di beni strumentali  alla  riconversione
industriale e allo sviluppo economico dell'area»; 
    al comma 10, le parole: «All'attuazione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Alla progettazione, al coordinamento e al monitoraggio» ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulle aree di  proprieta'
pubblica ovvero nel caso di attivazione degli interventi a iniziativa
pubblica, i predetti soggetti sono tenuti  ad  attivare  procedure  a
evidenza pubblica per l'attuazione  degli  interventi,  salvo  quanto
previsto dalle disposizioni vigenti  per  la  gestione  in  house  in
conformita'  ai  requisiti  prescritti  dalla   normativa   e   dalla
giurisprudenza europea»; 
    al comma 2, la lettera a) e' soppressa; 
    al comma 4,  lettera  b),  dopo  la  parola:  «macchinari,»  sono
inserite le seguenti: «veicoli industriali di vario genere,»; 
    al comma 11, le parole: «Friuli-Venezia Giulia»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Friuli Venezia Giulia»; 
    al  comma  14,   primo   periodo,   le   parole   da:   «mediante
corrispondente riduzione» fino a: «Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per l'anno 2013» sono sostituite  dalle  seguenti:  «mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2014-2016,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2014». 
    Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 4-bis (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, in materia di siti inquinati). - 1. Nell'allegato II alla  parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e  successive
modificazioni, al punto n. 13) sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole:  ",  con  esclusione  delle  opere  di  confinamento   fisico
finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati". 
    2. Nell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla lettera t) sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione delle  opere
di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza  dei  siti
inquinati". 
    Art.  4-ter  (Misure  urgenti  per  accelerare  l'attuazione   di
interventi di bonifica in siti contaminati di interesse nazionale). -
1. Al fine  di  accelerare  la  progettazione  e  l'attuazione  degli
interventi di bonifica e riparazione del danno  ambientale  nel  sito
contaminato di interesse nazionale di Crotone, le somme liquidate per
il risarcimento del danno ambientale  a  favore  dell'amministrazione
dello Stato con sentenza del tribunale  di  Milano  n.  2536  del  28
febbraio 2012, passata in giudicato,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato, per essere riassegnate al  pertinente  capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare  e  destinate  alle  finalita'  di  cui  al
presente comma. Con successivo decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, e' nominato un commissario straordinario delegato ai
sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
successive  modificazioni,  e  sono  individuati  le  attivita'   del
commissario,  nel  limite  delle  risorse  acquisite,   le   relative
modalita' di utilizzo nonche' il  compenso  del  commissario  stesso,
determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111. 
    2.  Al  fine  di   coordinare,   accelerare   e   promuovere   la
progettazione  degli  interventi  di  caratterizzazione,   messa   in
sicurezza e bonifica nel  sito  contaminato  di  interesse  nazionale
Brescia  Caffaro,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  previa  individuazione  delle  risorse   finanziarie
disponibili, puo' nominare un commissario straordinario  delegato  ai
sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.  Il
compenso del commissario di cui al presente comma e'  determinato  ai
sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente  comma  e'
istituita una  contabilita'  speciale  nella  quale  confluiscono  le
risorse pubbliche stanziate per la  caratterizzazione,  la  messa  in
sicurezza e la bonifica del predetto sito contaminato. 
    3. I commissari di cui ai commi 1 e 2 curano le fasi progettuali,
la predisposizione dei bandi di gara, l'aggiudicazione dei servizi  e
dei lavori, le procedure per la realizzazione  degli  interventi,  la
direzione  dei  lavori,  la  relativa  contabilita'  e  il  collaudo,
promuovendo anche le opportune  intese  tra  i  soggetti  pubblici  e
privati interessati. Per le  attivita'  connesse  alla  realizzazione
degli interventi, i commissari sono autorizzati  ad  avvalersi  degli
enti  vigilati  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare, di societa' specializzate  a  totale  capitale
pubblico e degli uffici delle amministrazioni regionali,  provinciali
e comunali». 
  All'articolo 5: 
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. La dotazione aggiuntiva del Fondo per la promozione degli
scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di  cui  al  comma  1
deve essere destinata con particolare attenzione alle piccole e medie
imprese. 
    1-ter. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  rende  pubblico
presso uno spazio web dedicato, a partire  dal  30  giugno  2014,  il
bilancio  annuale  del  Fondo  per  la  promozione  degli  scambi   e
l'internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. I procedimenti amministrativi  facenti  capo  all'Agenzia
delle dogane, agli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera,
ai posti di ispezione frontaliera, alle aziende sanitarie locali,  al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  al  Corpo
forestale dello Stato, all'Agecontrol Spa,  ai  servizi  fitosanitari
regionali,  all'ICE  --  Agenzia  per  la  promozione  all'estero   e
l'internazionalizzazione delle imprese  italiane  e  alle  camere  di
commercio, industria, artigianato  e  agricoltura,  che  si  svolgono
contestualmente   alla   presentazione   della    merce    ai    fini
dell'espletamento delle  formalita'  doganali,  sono  conclusi  dalle
amministrazioni competenti nel  termine  massimo  di  un'ora  per  il
controllo documentale e di cinque ore per la visita delle merci.  Nel
caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica,  anche
ove  occorra  il  prelevamento  di  campioni,  i  tempi  tecnici  per
conoscere i relativi esiti non possono superare  i  tre  giorni.  Del
mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma risponde
il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della  legge
7 agosto 1990, n. 241»; 
    al comma 3: 
    la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) al comma 5, le parole:  "e  agroalimentari"  sono  sostituite
dalle seguenti: ", agroalimentari, agricole e ittiche"»; 
    la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) al comma 6, dopo le parole: "piu' favorevoli." e' inserito il
seguente periodo: "Nel caso in cui al  progetto  partecipino  imprese
agricole  o  ittiche,   ai   fini   del   contributo   si   applicano
rispettivamente, nell'ambito del plafond  nazionale,  il  regolamento
(CE) n. 1535/2007 della Commissione,  del  20  dicembre  2007,  e  il
regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24  luglio  2007,
che disciplinano le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella  regola
de minimis in favore delle imprese attive nella  produzione  primaria
dei  prodotti  di  cui  all'allegato  I  annesso  al   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea"»; 
    dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
    «7-bis.   Nei   progetti   e   nelle   attivita'   di    sostegno
all'internazionalizzazione delle imprese  italiane  e  di  promozione
dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, adottati dai Ministeri
competenti e attuati dalle strutture decentrate dello  Stato  nonche'
dagli enti pubblici operanti nel campo  della  commercializzazione  e
del turismo, ai fini di una piu' ampia promozione  delle  iniziative,
si prevede, ove  possibile,  il  coinvolgimento  delle  comunita'  di
origine  italiana  presenti  all'estero  e,  in  particolare,   degli
organismi di rappresentanza previsti dalla legge 6 novembre 1989,  n.
368, e dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286»; 
    al comma 8, alla lettera a) e' premessa la seguente: 
    «0a) all'articolo 9,  comma  2-bis,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Nel caso di permesso di  soggiorno  CE  rilasciato
per lo svolgimento di attivita' di ricerca presso  le  universita'  e
gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,
non e' richiesto il superamento del test di cui al primo periodo"»; 
    al  comma  9,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Dall'attuazione dei commi 7, 7-bis e 8  non  devono  derivare  oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica»; 
    dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
    «9-bis. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, dopo il
comma 9 e' inserito il seguente: 
    "9-bis. La societa' Finest e' autorizzata a operare nei Paesi del
Mediterraneo"». 
  All'articolo 6: 
    al comma 1: 
    dopo le parole: «della Commissione  europea,»  sono  inserite  le
seguenti: «ovvero nell'ambito della  collegata  pianificazione  degli
interventi nazionali finanziati  dal  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5  della  legge
16 aprile 1987, n. 183,»; 
    dopo le parole: «dell'efficienza  aziendale,»  sono  inserite  le
seguenti: «la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da
favorire   l'utilizzo   di   strumenti   tecnologici   e   forme   di
flessibilita', tra cui il telelavoro,»; 
    dopo le parole: «la connettivita' a banda larga e ultralarga.» e'
inserito il seguente periodo: «I suddetti voucher sono concessi anche
per  permettere  il  collegamento  alla  rete  internet  mediante  la
tecnologia satellitare,  attraverso  l'acquisto  e  l'attivazione  di
decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non
consentano  l'accesso  a  soluzioni  adeguate  attraverso   le   reti
terrestri  o  laddove  gli  interventi   infrastrutturali   risultino
scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili»; 
    al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nella misura massima»
e' inserita la seguente: «complessiva» e dopo  le  parole:  «medesima
proposta nazionale» sono aggiunte le  seguenti:  «o  sulla  collegata
pianificazione  definita  per   l'attuazione   degli   interventi   a
finanziamento nazionale di cui al comma 1»; 
    dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
    «4-bis. Al fine di favorire  il  raggiungimento  degli  obiettivi
dell'Agenda digitale italiana, le disposizioni di cui al decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 1º ottobre 2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre  2013,  si  applicano  anche
allo scavo per  l'installazione  dei  ricoveri  delle  infrastrutture
digitali necessarie per il collegamento degli edifici  alle  reti  di
telecomunicazioni. Nel  caso  di  installazione  dei  ricoveri  delle
infrastrutture contemporanea all'effettuazione  dello  scavo,  l'ente
operatore  presenta   un'istanza   unica   per   lo   scavo   e   per
l'installazione  dei   ricoveri   delle   infrastrutture   ai   sensi
dell'articolo 88 del codice di cui al decreto legislativo  1º  agosto
2003, n. 259, e successive modificazioni. 
    4-ter. Al fine di favorire la  diffusione  della  banda  larga  e
ultralarga nel territorio nazionale anche  attraverso  l'utilizzo  di
tecniche innovative di scavo che non  richiedono  il  ripristino  del
manto stradale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  sono  definite  ulteriori
misure relative alla posa in opera delle infrastrutture a banda larga
e ultralarga, anche modificative delle specifiche  tecniche  adottate
con decreto del Ministro dello sviluppo economico  1º  ottobre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013»; 
    dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. Al fine di elaborare soluzioni innovative volte a colmare
il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga  e  di
conseguire  una  mappatura  della  rete  di  accesso   ad   internet,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,  entro  dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  costituisce,
tramite periodico aggiornamento richiesto agli operatori autorizzati,
una banca di dati  di  tutte  le  reti  di  accesso  ad  internet  di
proprieta'  sia  pubblica  sia  privata  esistenti   nel   territorio
nazionale, dettagliando le relative tecnologie nonche'  il  grado  di
utilizzo delle stesse. I  dati  cosi'  ricavati  devono  essere  resi
disponibili in formato di dati di tipo aperto, ai sensi del  comma  3
dell'articolo 68 del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive  modificazioni.  All'attuazione  del  presente  comma   si
provvede nei limiti delle risorse finanziarie,  umane  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica»; 
    al comma 7, dopo le parole: «di cui all'articolo 15, comma 2-bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e» sono inserite le seguenti:  «di
cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
502, e successive modificazioni, nonche'» e dopo le parole:  «e  fino
alle date in cui  la  stipula  in  modalita'»  la  parola:  «non»  e'
soppressa; 
    i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: 
    «8. Entro quindici giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, l'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni
avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze
per  il  servizio  televisivo   digitale   terrestre   le   frequenze
riconosciute  a  livello  internazionale  e  utilizzate   dai   Paesi
confinanti, pianificate e assegnate ad operatori di  rete  televisivi
in Italia e oggetto di accertate situazioni interferenziali alla data
di entrata in vigore  del  presente  decreto,  nonche'  le  frequenze
oggetto di EU Pilot esistenti  alla  medesima  data.  La  liberazione
delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo non oltre il
31 dicembre 2014. Alla scadenza del  predetto  termine,  in  caso  di
mancata  liberazione  delle  suddette  frequenze,   l'amministrazione
competente procede  senza  ulteriore  preavviso  alla  disattivazione
coattiva  degli  impianti  avvalendosi  degli  organi  della  polizia
postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo  98  del  codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto  legislativo  1º
agosto 2003, n. 259. 
    9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
sono definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione,  entro  il
31 dicembre 2014, in favore degli operatori abilitati alla diffusione
di servizi di media  audiovisivi,  di  misure  economiche  di  natura
compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei
contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella  misura
massima di  20  milioni  di  euro,  trasferiti  alla  societa'  Poste
Italiane Spa in via anticipata, di cui al decreto del Ministro  delle
comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 18 del 23 gennaio 2004,  finalizzate  al  volontario  rilascio  di
porzioni di spettro funzionali alla liberazione  delle  frequenze  di
cui al comma 8. Successivamente alla data del 31  dicembre  2014,  le
risorse  di  cui  al  primo  periodo  che  residuino  successivamente
all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di  cui
al  medesimo  periodo  possono  essere  utilizzate,  per  le   stesse
finalita', per l'erogazione  di  indennizzi  eventualmente  dovuti  a
soggetti non  piu'  utilmente  collocati  nelle  graduatorie  di  cui
all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011,  n.  34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n.  75,  e  successive
modificazioni, a seguito della pianificazione dell'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni di cui al comma 8 del presente articolo. 
    9-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce
le modalita' e  le  condizioni  economiche  secondo  cui  i  soggetti
assegnatari dei diritti d'uso in ambito  locale  hanno  l'obbligo  di
cedere una quota  della  capacita'  trasmissiva  ad  essi  assegnata,
comunque  non  inferiore  a  un  programma,  a  favore  dei  soggetti
legittimamente operanti in ambito locale  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, che  procedano  al  volontario  rilascio
delle frequenze utilizzate di cui al comma 8  o  a  cui,  sulla  base
della nuova pianificazione della stessa  Autorita'  per  le  garanzie
nelle  comunicazioni  e  della  posizione  non   piu'   utile   nelle
graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
e successive modificazioni, sia revocato il diritto d'uso»; 
    al comma 10: 
    al primo periodo, dopo le parole:  «della  Commissione  europea,»
sono  inserite  le  seguenti:  «ovvero  nell'ambito  della  collegata
pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo
sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183,»; 
    al secondo periodo, dopo le  parole:  «programmazione  2014-2020»
sono aggiunte le seguenti: «o  sulla  predetta  pianificazione  degli
interventi a finanziamento nazionale»; 
    al comma 11, le parole da: «da emanare» fino a: «di riferimento,»
sono soppresse; 
    al  comma  14,  secondo  periodo,  dopo  le   parole:   «di   cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,» sono inserite  le
seguenti: «e al Fondo per lo sviluppo e  la  coesione,  in  relazione
alle   previste   necessita'   per    fronteggiare    le    correlate
compensazioni,»; 
    dopo il comma 14 e' aggiunto il seguente: 
    «14-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  e
successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  l'Agenzia  per
l'Italia digitale e le amministrazioni interessate possono stipulare,
nel rispetto della  legislazione  vigente  in  materia  di  contratti
pubblici e mediante procedure di evidenza pubblica,  convenzioni  con
societa' concessionarie di servizi pubblici essenziali  su  tutto  il
territorio nazionale dotate  di  piattaforme  tecnologiche  integrate
erogatrici di servizi su scala  nazionale  e  di  computer  emergency
response   team.   Le    amministrazioni    interessate    provvedono
all'adempimento di quanto previsto dal presente comma con le  risorse
umane,  strumentali  e   finanziarie   disponibili   a   legislazione
vigente"»; 
    alla rubrica, la parola: «editoria» e' sostituita dalle seguenti:
«agenda digitale». 
    L'articolo 8 e' soppresso. 
  All'articolo 9: 
    al comma 1, le parole: «delle persone fisiche e giuridiche»  sono
sostituite dalle seguenti: «degli esercizi commerciali che effettuano
vendita di libri al dettaglio», dopo le parole: «l'acquisto di libri»
sono inserite le seguenti: «,  anche  in  formato  digitale,»  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il  credito  di  imposta  e'
compensabile ai sensi dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni»; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della
ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico  e  con
il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sulla
base della popolazione studentesca  nell'anno  scolastico  2014/2015,
fissa, per ogni studente di  istituto  di  istruzione  secondaria  di
secondo  grado  pubblico  o  paritario  avente  sede  nel  territorio
nazionale, l'importo disponibile ai sensi  del  comma  5  nei  limiti
delle risorse specificamente individuate per ciascun anno nell'ambito
del  programma  operativo  nazionale  di  riferimento.  I   dirigenti
scolastici dei predetti istituti rilasciano a  ciascuno  studente  un
buono sconto di pari importo, timbrato e  numerato,  utilizzabile  ai
fini dell'ottenimento di uno sconto del 19 per cento  per  l'acquisto
di libri di lettura presso gli esercizi commerciali che  decidono  di
avvalersi della misura di cui al comma 1»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  con  il
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalita'
attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ivi  comprese  le
modalita' per usufruire del credito di imposta e per la comunicazione
delle spese effettuate ai fini  della  verifica  della  capienza  dei
fondi annualmente disponibili, il regime dei  controlli  sulle  spese
nonche'  ogni  altra  disposizione  necessaria  per  il  monitoraggio
dell'agevolazione di cui al  presente  articolo  e  il  rispetto  del
limite massimo di spesa di cui al comma 5»; 
    i commi 3 e 4 sono soppressi; 
    al comma  5,  le  parole:  «e  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,  il  Ministro  dello
sviluppo economico e il Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo». 
  All'articolo 10: 
    al comma 1 e' premesso il seguente: 
    «01. Al comma 1-bis dell'articolo 1 del  decreto  legislativo  27
giugno 2003, n. 168, dopo il terzo periodo e' inserito  il  seguente:
"E' altresi' istituita la sezione specializzata in materia di impresa
del tribunale e  della  corte  di  appello  (sezione  distaccata)  di
Bolzano"»; 
    al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis: 
    al numero 9), le parole: «Trento, Bolzano (sezione  distaccata),»
sono soppresse; 
    dopo il numero 9) sono aggiunti i seguenti: 
    «9-bis) la sezione specializzata in materia di impresa di  Trento
per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di  Trento,  fermo
quanto previsto al numero 9-ter); 
    9-ter) la sezione specializzata in materia di impresa di  Bolzano
per gli uffici giudiziari ricompresi nel territorio di competenza  di
Bolzano, sezione distaccata della corte di appello di Trento». 
  All'articolo 11: 
    il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. All'articolo 9 della legge 27 febbraio 1985, n. 49,  dopo  le
parole: "ai finanziamenti del Foncooper" sono inserite  le  seguenti:
"e a quelli erogati dalle societa' finanziarie ai sensi dell'articolo
17, comma 5,"»; 
    al comma 2, le parole:  «o  amministrazione  straordinaria»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «,  amministrazione   straordinaria   o
liquidazione coatta amministrativa»; 
    al comma 3, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle  seguenti:
«comma 2» e dopo le parole: «della legge 23  luglio  1991,  n.  223,»
sono inserite le seguenti: «nonche' dell'articolo 2, comma 19,  della
legge 28 giugno 2012, n. 92,»; 
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
    «3-bis. Il quarto comma dell'articolo 2526 del codice  civile  si
interpreta nel senso che, nelle cooperative cui si applicano le norme
sulle societa' a responsabilita' limitata, il limite all'emissione di
strumenti finanziari si riferisce esclusivamente ai titoli di debito. 
    3-ter. All'articolo 4,  comma  4-septies,  del  decreto-legge  23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge  18
febbraio 2004, n. 39, dopo le parole: "per un  massimo  di  12  mesi"
sono aggiunte le seguenti: ", o per un massimo di 24 mesi nel caso in
cui, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi
aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata,  in  tutto  o  in
parte,  e  risulti,  sulla  base  di  una  specifica  relazione   del
commissario  straordinario,   l'utile   prosecuzione   dell'esercizio
d'impresa". 
    3-quater. La disposizione di cui all'articolo 111, secondo comma,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive  modificazioni,
si interpreta nel senso  che  i  crediti  sorti  in  occasione  o  in
funzione della procedura di concordato  preventivo  aperta  ai  sensi
dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del
1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla  condizione
che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo
e terzo del citato articolo 161 siano presentati  entro  il  termine,
eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la  procedura  sia
aperta ai sensi dell'articolo  163  del  medesimo  regio  decreto,  e
successive modificazioni, senza  soluzione  di  continuita'  rispetto
alla presentazione della domanda ai sensi del  citato  articolo  161,
sesto comma. 
    3-quinquies. All'articolo 9 del decreto-legge 10  dicembre  2013,
n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  febbraio  2014,
n. 6, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    "2-bis. L'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio  1999,  n.
270, si interpreta nel senso che, fermi restando gli obblighi di  cui
al comma 2 e le valutazioni discrezionali  di  cui  al  comma  3,  il
valore determinato ai sensi del comma 1  non  costituisce  un  limite
inderogabile ai fini della legittimita' della vendita"». 
  All'articolo 12: 
    al comma 1: 
    la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. La presente legge si applica altresi' alle operazioni  di
cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o  l'acquisto
di  obbligazioni  e  titoli  similari  ovvero  cambiali  finanziarie,
esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale,  titoli
ibridi e convertibili, da parte della societa'  emittente  i  titoli.
Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o  acquisto
di titoli, i richiami ai debitori ceduti si intendono  riferiti  alla
societa' emittente i titoli"»; 
    alla lettera c): 
    al capoverso 2-bis: 
    al primo periodo, le parole: «conti correnti segregati  presso  i
soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «conti  correnti  segregati
presso la banca depositaria ovvero presso i soggetti di cui»; 
    sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti   parole:   «e   vengono
integralmente restituite alla  societa'  per  conto  della  quale  e'
avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e  comunque  senza
la necessita' di attendere i riparti e le altre restituzioni»; 
    al capoverso 2-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
e vengono integralmente restituite  alla  societa'  per  conto  della
quale  e'  avvenuto  l'incasso,  secondo  i  termini  contrattuali  e
comunque senza la necessita'  di  attendere  i  riparti  e  le  altre
restituzioni»; 
    alla lettera d): 
     al numero 1): 
    al capoverso 1, dopo le parole: «crediti di  cui  all'articolo  1
della legge 21 febbraio 1991, n. 52,» sono inserite le seguenti: «per
gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo,  e'  sufficiente
che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta  cessione
contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della  data  di
cessione. Alle medesime cessioni»; 
    al capoverso 2,  alinea,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «la
compensazione tra i crediti acquistati» sono  inserite  le  seguenti:
«dalla societa' di cartolarizzazione» e dopo le parole: «e i crediti»
sono inserite le  seguenti:  «di  tali  debitori  nei  confronti  del
cedente»; 
    dopo il capoverso 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. In caso di cessione di crediti derivanti da  aperture  di
credito, anche  regolate  in  conto  corrente,  l'espletamento  delle
formalita' di opponibilita' previste dal  presente  articolo  produce
gli effetti ivi indicati anche con  riferimento  a  tutti  i  crediti
futuri nascenti da tali contratti, a condizione che i contratti siano
stipulati prima della data di espletamento di tali formalita'»; 
    al numero 3): 
    all'alinea, le parole: «e' inserito il seguente» sono  sostituite
dalle seguenti: «sono aggiunti i seguenti»; 
    al  capoverso  4-bis,  le  parole:  «dalla  banca  cedente»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal cedente»; 
    dopo il capoverso 4-bis e' aggiunto il seguente: 
    «4-ter. In caso di cessione di crediti derivanti da  aperture  di
credito, anche regolate in conto  corrente,  il  diritto  di  rendere
esigibile il credito ceduto e' esercitato dalla societa'  cessionaria
in conformita' alle previsioni del relativo contratto o, in mancanza,
con un preavviso non inferiore a quindici giorni»; 
    alla lettera h), capoverso Art. 7-quater: 
    al comma 1, dopo le parole: «aventi  ad  oggetto  obbligazioni  e
titoli  similari»  sono  inserite  le  seguenti:   «ovvero   cambiali
finanziarie» ed e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Tali
crediti e titoli possono essere  ceduti  anche  da  societa'  facenti
parte di un gruppo bancario»; 
    al comma 2 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  e
regola  l'emissione  di  titoli   di   cui   al   presente   articolo
differenziandoli dai titoli emessi ai sensi dell'articolo 7-bis»; 
    al comma  2,  capoverso,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «Le
obbligazioni» sono inserite le seguenti: «, le cambiali finanziarie»; 
    al comma 4, lettera c), capoverso  Art.  20-bis,  comma  2,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o  in  analogo  provvedimento
autorizzativo»; 
    al comma  6,  lettera  a),  capoverso,  le  parole:  «aventi  una
scadenza a medio o lungo termine,» sono soppresse; 
    dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    «6-bis. In aggiunta a quanto  gia'  previsto  dalla  legislazione
vigente, la garanzia del Fondo di  cui  all'articolo  2,  comma  100,
lettera a), della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  puo'  essere
concessa in favore delle societa' di gestione del risparmio  che,  in
nome e per conto dei fondi comuni di investimento  da  esse  gestiti,
sottoscrivano obbligazioni o titoli similari di cui  all'articolo  32
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e  successive
modificazioni, emessi da piccole e medie imprese. Tale garanzia  puo'
essere concessa a fronte sia di singole operazioni di  sottoscrizione
di obbligazioni e titoli similari sia di  portafogli  di  operazioni.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti,  nel  rispetto
degli equilibri di finanza pubblica, i requisiti e le caratteristiche
delle operazioni  ammissibili,  le  modalita'  di  concessione  della
garanzia, i criteri di selezione nonche'  l'ammontare  massimo  delle
disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura  del
rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente
articolo»; 
    al comma 7, le parole: «dal presente  articolo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dal comma 4» e dopo le parole: «milioni di euro»  e'
inserita la seguente: «annui»; 
    dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 
    «7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico,  da  emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, sono stabilite, nel rispetto  degli
equilibri di finanza pubblica, le  modalita'  per  la  compensazione,
nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in  favore  delle  imprese
titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,  per
somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche  professionali,
maturati nei confronti della pubblica amministrazione  e  certificati
secondo le modalita' previste dai decreti del Ministro  dell'economia
e delle  finanze  22  maggio  2012  e  25  giugno  2012,  pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e
nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, qualora  la  somma
iscritta a ruolo sia inferiore o pari  al  credito  vantato.  Con  il
decreto di cui al primo periodo sono individuati gli aventi  diritto,
nonche' le modalita' di trasmissione dei relativi elenchi  all'agente
della riscossione. 
    7-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  dogane
e dei monopoli, da adottare entro il 26 febbraio 2014, e'  modificata
la determinazione del  direttore  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli n. 145744 del 23 dicembre 2013, al fine  di  eliminare,  per
l'anno 2014, l'incremento dell'accisa sulla birra, decorrente dal  1º
marzo 2014. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione  del  primo
periodo del presente comma, pari a 15  milioni  di  euro  per  l'anno
2014,  si  provvede,  quanto  a  7,5  milioni   di   euro,   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a  7,5
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2014, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio». 
  All'articolo 13: 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto,  in  un'apposita
sezione  del  proprio  sito  web  istituzionale,  il  CIPE   pubblica
un'anagrafe dei provvedimenti aventi forza di legge con  i  quali,  a
far data dal 1º gennaio 2010, sono  state  revocate  le  assegnazioni
disposte con  proprie  delibere.  Nell'anagrafe,  da  aggiornare  con
cadenza almeno trimestrale,  per  ogni  provvedimento  devono  essere
indicati la consistenza delle risorse  revocate,  le  finalita'  alle
quali tali risorse sono  state  destinate  con  il  provvedimento  di
revoca e con gli atti successivi previsti dallo stesso provvedimento,
nonche' lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario sia
degli interventi a beneficio dei  quali  sono  state  riassegnate  le
risorse  revocate,  sia  di  quelli   oggetto   delle   delibere   di
assegnazione revocate»; 
    al comma 2, le parole: «30 giugno  2014.  Con  apposita  delibera
del»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre   2014.   Con
provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  da
trasmettere al»; 
    al comma 4: 
    al primo periodo, dopo le  parole:  «dalla  data  di  entrata  in
vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione»; 
    al secondo periodo,  dopo  le  parole:  «sono  revocati  i  fondi
statali» sono inserite le seguenti: «di  cui  all'articolo  1,  comma
994, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» e  dopo  le  parole:  «il
bando di  gara  per  l'assegnazione  dei  lavori»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, fatti salvi gli effetti dei bandi pubblicati prima della
data di entrata in vigore del presente decreto»; 
    al terzo  periodo,  la  parola:  «novanta»  e'  sostituita  dalla
seguente: «centoventi»; 
    sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il CIPE  assegna,  a
valere sulle risorse rese disponibili ai sensi del presente comma, le
risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di cui  alla
delibera del CIPE n. 146 del 17 novembre 2006, revocata ai sensi  del
comma 1 del presente articolo, subordinatamente alla trasmissione  da
parte  dell'amministrazione   aggiudicatrice   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di  entrata
in vigore della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  del
progetto definitivo aggiornato ai prezzari vigenti, che viene posto a
base di gara, e del relativo cronoprogramma. In sede di  assegnazione
del finanziamento, il CIPE prevede le modalita' di revoca in caso  di
mancato  avvio  dei  lavori  nel  rispetto  del  cronoprogramma.   Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 maggio di
ogni anno, assegna al Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto le risorse di cui al secondo periodo del comma 6  del  presente
articolo ai fini dell'attuazione del sistema di cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera t-undecies), del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 196»; 
    al comma  6,  le  parole:  «20  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «23 milioni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
«Nell'ambito degli interventi di cui al primo  periodo  destinati  al
miglioramento della competitivita' dei  porti  italiani  e  a  valere
sulle risorse ivi previste, una quota pari a 3 milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2014 e 2015 nonche' pari a 1 milione di euro  per
ciascuno degli anni dal  2016  al  2020  e'  destinata,  al  fine  di
ottemperare alla previsione di cui  all'articolo  8,  comma  13,  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  per  far  fronte  alle  spese
connesse  all'adeguamento  e  allo  sviluppo  del  sistema   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera t-undecies), del decreto legislativo
19 agosto 2005, n.  196,  anche  allo  scopo  di  consentire  che  le
informazioni di cui agli articoli 6-ter, comma 2, e 9-bis del  citato
decreto legislativo n. 196 del 2005, in possesso dell'amministrazione
di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  m),  del  medesimo  decreto
legislativo,  limitatamente  alle  informazioni  relative  alle  navi
presenti nella propria circoscrizione portuale e nella rada adiacente
e alle navi dirette verso  le  medesime  aree,  possano  essere  rese
disponibili alle autorita' portuali,  con  modalita'  che  la  citata
amministrazione  stabilisce   attraverso   le   previsioni   di   cui
all'articolo 34, comma 46, del citato decreto-legge n. 179 del  2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012»; 
    dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    «6-bis. Per le finalita' di EXPO 2015 e  in  particolare  per  la
realizzazione del modulo informatico/telematico  di  interconnessione
del sistema  di  gestione  della  rete  logistica  nazionale  con  la
piattaforma logistica nazionale digitale, con particolare riferimento
al corridoio doganale virtuale, il soggetto attuatore  unico  di  cui
all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,
e' autorizzato a stipulare apposita convenzione con le societa'  EXPO
2015 Spa e Fiera di Milano Spa e con l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli. Le relative attivita' sono svolte senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica»; 
    al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «e 6» sono inserite le
seguenti: «, ad esclusione di quelle di cui  all'ultimo  periodo  del
medesimo comma 6,»; 
    dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
    «7-bis. Nell'ambito delle infrastrutture considerate  strategiche
ai sensi dell'articolo 1 della legge 21  dicembre  2001,  n.  443,  e
successive  modificazioni,  alle  imprese  che  subiscono  danni   ai
materiali, alle attrezzature e ai beni strumentali  come  conseguenza
di delitti non colposi commessi al fine di  ostacolare  o  rallentare
l'ordinaria  esecuzione  delle  attivita'  di  cantiere,  e  pertanto
pregiudicando il corretto adempimento delle obbligazioni assunte  per
la  realizzazione  dell'opera,  con  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' essere concesso un indennizzo per
una   quota   della   parte   eccedente    le    somme    liquidabili
dall'assicurazione stipulata dall'impresa o, qualora non  assicurata,
per una quota del  danno  subito,  comunque  nei  limiti  complessivi
dell'autorizzazione di spesa di  cui  al  presente  comma.  Per  tali
indennizzi e' autorizzata la spesa di 2 milioni di  euro  per  l'anno
2014 e di 5 milioni di euro per l'anno 2015.  Al  relativo  onere  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2014-2016,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2014,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero»; 
    dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
    «9-bis.  Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  del  servizio
pubblico ferroviario sulla tratta Stazione centrale FS  di  Salerno -
Stadio Arechi, le risorse  statali  impegnate  per  la  realizzazione
della tratta medesima e non utilizzate sono destinate, nel limite  di
5 milioni di euro, per l'acquisto di materiale rotabile  al  fine  di
garantire la funzionalita'  del  contratto  di  servizio  ferroviario
regionale per il biennio 2014-2015»; 
    il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
    «10. All'articolo 118 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, dopo il terzo periodo  e'  aggiunto  il  seguente:
"Ove  ricorrano  condizioni  di  crisi  di   liquidita'   finanziaria
dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei  pagamenti  dei
subappaltatori o dei cottimisti, o anche  dei  diversi  soggetti  che
eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per
il  contratto  di  appalto  in  corso   puo'   provvedersi,   sentito
l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara,  al
pagamento diretto alle mandanti,  alle  societa',  anche  consortili,
eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma
dell'articolo 93 del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonche' al subappaltatore  o
al cottimista dell'importo dovuto per  le  prestazioni  dagli  stessi
eseguite"; 
    b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
    "3-bis. E' sempre consentito alla stazione appaltante, anche  per
i contratti di appalto in  corso,  nella  pendenza  di  procedura  di
concordato  preventivo  con  continuita'  aziendale,  provvedere   ai
pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali  diversi
soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e  dalle
societa', anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione
unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre  2010,  n.  207,
dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo  le  determinazioni  del
tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura. 
    3-ter. Nelle ipotesi di cui ai commi 3, ultimo periodo, e  3-bis,
la stazione appaltante, ferme restando le  disposizioni  previste  in
materia di obblighi informativi, pubblicita'  e  trasparenza,  e'  in
ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale
le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari"»; 
    dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
    «11-bis. All'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, dopo il terzo comma e' inserito il seguente: 
    "Successivamente al deposito del  ricorso,  la  partecipazione  a
procedure  di  affidamento  di   contratti   pubblici   deve   essere
autorizzata  dal  tribunale,  acquisito  il  parere  del  commissario
giudiziale, se nominato; in mancanza  di  tale  nomina,  provvede  il
tribunale"»; 
    il comma 12 e' soppresso; 
    al  comma  14,  le  parole:  «che  siano  concorrenziali,»   sono
soppresse, dopo le  parole:  «Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti» sono inserite  le  seguenti:  «,  sentiti  l'Autorita'  di
regolazione dei trasporti e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile,»
e dopo le parole: «entrata in  vigore»  sono  inserite  le  seguenti:
«della legge di conversione»; 
    al comma 15,  dopo  la  parola:  «comunicano»  sono  inserite  le
seguenti: «all'Autorita' di regolazione dei trasporti e»; 
    dopo il comma 15 e' inserito il seguente: 
    «15-bis. Al fine di evitare effetti distorsivi della  concorrenza
tra gli  scali  aeroportuali  e  di  promuovere  l'attrattivita'  del
sistema aeroportuale italiano,  anche  con  riferimento  agli  eventi
legati all'EXPO 2015, nella  definizione  della  misura  dell'imposta
regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA),  di
cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342,
il valore massimo dei parametri delle misure IRESA  non  puo'  essere
superiore a  euro  0,50.  Fermo  restando  il  valore  massimo  sopra
indicato, la determinazione del tributo e' rimodulata  tenendo  conto
anche degli ulteriori criteri della distinzione  tra  voli  diurni  e
notturni e delle peculiarita'  urbanistiche  delle  aree  geografiche
prospicienti i singoli aeroporti»; 
    al comma 18, primo periodo, le parole: «9 milioni di euro  annui»
sono sostituite dalle seguenti: «9 milioni di euro annui a  decorrere
dall'anno 2014»; 
    al comma 23, primo periodo, dopo le parole: «del comma 21,»  sono
inserite le seguenti: «pari a 184 milioni di euro per ciascuno  degli
anni 2016, 2017 e 2018,»; 
    i commi 24 e 25 sono sostituiti dai seguenti: 
    «24. Anche in vista dell'EXPO 2015,  al  fine  di  promuovere  il
coordinamento dell'accoglienza turistica, tramite  la  valorizzazione
di aree territoriali  di  tutto  il  territorio  nazionale,  di  beni
culturali e ambientali, nonche'  il  miglioramento  dei  servizi  per
l'informazione e l'accoglienza dei turisti, sono finanziati  progetti
che  individuino  uno  o  piu'  interventi  di  valorizzazione  e  di
accoglienza tra loro coordinati. I progetti possono essere presentati
da comuni, da piu' comuni in collaborazione tra loro o da  unioni  di
comuni con popolazione tra 5.000 e 150.000 abitanti.  Ogni  comune  o
raggruppamento  di  comuni  potra'  presentare   un   solo   progetto
articolato in uno o piu' interventi  fra  loro  coordinati,  con  una
richiesta di finanziamento  che  non  potra'  essere  inferiore  a  1
milione di euro e superiore a 5 milioni di euro e purche'  in  ordine
agli interventi previsti sia assumibile l'impegno  finanziario  entro
il 30 giugno 2014 e ne sia possibile la conclusione entro venti  mesi
da quest'ultima data. In via subordinata, possono  essere  finanziati
anche interventi di manutenzione straordinaria collegati ai  medesimi
obiettivi  di  valorizzazione  della  dotazione  di   beni   storici,
culturali, ambientali  e  di  attrattivita'  turistica  inseriti  nei
progetti di cui al presente comma, per un  importo  non  inferiore  a
100.000 euro e non superiore a 500.000 euro. Nel caso in cui il costo
complessivo del progetto sia superiore  ai  limiti  di  finanziamento
indicati, il soggetto o i soggetti interessati dovranno  indicare  la
copertura economica, a proprie spese, per la parte eccedente. 
    25. Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro per gli affari
regionali e  le  autonomie,  sentito  il  Ministro  per  la  coesione
territoriale, con proprio decreto disciplina i criteri per l'utilizzo
delle risorse per gli interventi di cui al  comma  24  e  prevede  le
modalita' di attuazione  dei  relativi  interventi  anche  attraverso
apposita convenzione con l'ANCI. 
    25-bis. Gli enti locali sono tenuti ad inviare  le  relazioni  di
cui all'articolo 34, commi 20 e  21,  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012,  n.  221,  all'Osservatorio  per  i  servizi  pubblici  locali,
istituito presso il Ministero dello  sviluppo  economico  nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e  finanziarie  gia'  disponibili  a
legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per  la  finanza
pubblica,  che  provvedera'  a  pubblicarle   nel   proprio   portale
telematico   contenente   dati   concernenti   l'applicazione   della
disciplina dei servizi pubblici locali  di  rilevanza  economica  sul
territorio». 
    Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: 
    «Art. 13-bis (Disposizioni urgenti recanti  modifiche  al  codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285).
- 1. All'articolo 114 del codice della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,  dopo
il comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2  non  si  applicano  ai
carrelli di  cui  all'articolo  58,  comma  2,  lettera  c),  qualora
circolino su strada per brevi e saltuari  spostamenti  a  vuoto  o  a
carico.  Con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
della presente disposizione, sono stabilite le relative  prescrizioni
tecniche per l'immissione in circolazione". 
    2. All'articolo 85, comma 2, del codice della strada, di  cui  al
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
    "b-bis) i velocipedi"». 
    L'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  14  (Misure  per  il  contrasto  del  lavoro  sommerso   e
irregolare). - 1. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto  del
fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute  e
della sicurezza nei luoghi di  lavoro  sono  introdotte  le  seguenti
disposizioni: 
    a)  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   e'
autorizzato  ad  integrare  la  dotazione  organica   del   personale
ispettivo nella misura di duecentocinquanta unita', di  cui  duecento
nel profilo di ispettore del lavoro  di  area  III  e  cinquanta  nel
profilo  di  ispettore  tecnico  di   area   III,   e   a   procedere
progressivamente  alle  conseguenti  assunzioni.  Ferma  restando  la
previsione  di  cui  all'articolo  30,  comma  2-bis,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  la
disposizione di  cui  all'articolo  34-bis,  comma  2,  del  medesimo
decreto legislativo n. 165  del  2001,  e  successive  modificazioni,
trova applicazione con esclusivo riferimento al personale in possesso
di specifiche professionalita' compatibili con  quelle  di  ispettore
del lavoro o di ispettore tecnico. Il Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali comunica annualmente al Dipartimento della funzione
pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   e   al
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  del  Ministero
dell'economia e delle finanze il numero delle  unita'  assunte  e  la
relativa spesa. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui
alla presente  lettera  si  provvede  mediante  riduzione  del  Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per  l'anno
2015 e 10,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2016; 
    b) l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo  3
del  decreto-legge  22  febbraio  2002,  n.   12,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  23  aprile  2002,  n.  73,  e  successive
modificazioni, nonche' delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14,
comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e' aumentato  del  30
per cento. In relazione alla violazione prevista dal citato  articolo
3 del decreto-legge n. 12 del 2002,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 73 del 2002, non si applica la procedura di diffida di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e
successive modificazioni. Restano soggette alla procedura di  diffida
le violazioni commesse prima della data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto; 
    c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3  e
4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66,
e successive modificazioni, con esclusione  delle  sanzioni  previste
per la violazione dell'articolo 10, comma  1,  del  medesimo  decreto
legislativo, sono raddoppiati; le disposizioni di cui  alla  presente
lettera si applicano anche alle violazioni commesse a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto; 
    d) i maggiori introiti derivanti dall'incremento  delle  sanzioni
di cui alle lettere  b)  e  c)  sono  versati  ad  apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati: 
      1) al Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2; 
      2) ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle  politiche  sociali,  nel  limite  massimo  di  10
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, destinato a misure,
da definire con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  finalizzate  ad  una  piu'  efficiente  utilizzazione   del
personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore
efficacia, anche attraverso interventi  di  carattere  organizzativo,
della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale,  nonche'
alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro  sommerso  e
irregolare. 
    2. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
    Nel titolo, le parole: «, per la  riduzione  dei  premi  RC-auto»
sono soppresse.