(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           Modificazioni apportate in sede di conversione 
              al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 
 
All'articolo 3: 
    al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Nello
statuto e' descritto il simbolo che con la denominazione  costituisce
elemento  essenziale  di  riconoscimento  del  partito  politico.  Il
simbolo puo' anche essere allegato in forma grafica» ed e'  aggiunto,
in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il  simbolo  del  partito  e   la
denominazione,  anche   nella   forma   abbreviata,   devono   essere
chiaramente  distinguibili  da  quelli  di  qualsiasi  altro  partito
politico esistente»; 
    al comma 2: 
    all'alinea, le parole da: «nell'osservanza» fino a: «di  diritto»
sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto  della  Costituzione  e
dell'ordinamento dell'Unione europea»; 
      alla lettera a) e' premessa la seguente: 
      «0a) l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato»; 
    alla lettera a), le parole: «il soggetto fornito» sono sostituite
dalle seguenti: «l'organo o comunque il soggetto investito»; 
    alla lettera e), le parole: «e' assicurata» sono sostituite dalle
seguenti: «e' promossa» e dopo la parola: «minoranze»  sono  inserite
le seguenti: «, ove presenti,»; 
    alla lettera f), le parole: «e assicurare» sono soppresse; 
    dopo la lettera o) e' aggiunta la seguente: 
      «o-bis)  le  regole  che   assicurano   la   trasparenza,   con
particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria,  nonche'
il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali»; 
    al comma 3,  le  parole:  «clausole  di»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «disposizioni per la». 
All'articolo 4: 
    al comma 1, le parole  da:  «I  partiti  politici»  fino  a:  «la
inoltrano» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini di cui al comma 1
dell'articolo 3, il legale rappresentante  del  partito  politico  e'
tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto»; 
    al comma  2,  le  parole:  «la  conformita'  dello  statuto  alle
disposizioni di cui» sono sostituite  dalle  seguenti:  «la  presenza
nello statuto degli elementi indicati»; 
    il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3.  Qualora  lo  statuto  non   sia   ritenuto   conforme   alle
disposizioni di cui all'articolo  3,  la  Commissione,  anche  previa
audizione di un  rappresentante  designato  dal  partito,  invita  il
partito, tramite il legale rappresentante, ad apportare le  modifiche
necessarie e a depositarle, in copia autentica, entro un termine  non
prorogabile che  non  puo'  essere  inferiore  a  trenta  giorni  ne'
superiore a sessanta giorni»; 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Qualora le modifiche apportate ai sensi del comma  3  non
siano ritenute conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3 o  il
termine di cui al citato comma 3 non sia rispettato,  la  Commissione
nega, con provvedimento motivato, l'iscrizione al registro di cui  al
comma 2. Contro il provvedimento di diniego  e'  ammesso  ricorso  al
giudice  amministrativo  nel  termine  di   sessanta   giorni   dalla
comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione di  copia
integrale del provvedimento stesso»; 
    al comma 6, dopo la parola: «decreto,» sono inserite le seguenti:
«nonche'  quelli  cui  dichiari  di  fare   riferimento   un   gruppo
parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo  le  norme
dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna  al
Gruppo misto»; 
    al comma 7, al primo periodo, le parole: «articoli 11 e 12»  sono
sostituite dalle seguenti: «articoli  11,  12  e  16»  e  il  secondo
periodo e' sostituito dal seguente: «Nelle more  della  scadenza  del
termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di  entrata
in vigore del presente decreto, nonche' quelli cui dichiari  di  fare
riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe  le  Camere
secondo  le  norme  dei  rispettivi  regolamenti,  possono   comunque
usufruire del beneficio di cui all'articolo 16, nonche' dei  benefici
di cui agli articoli 11 e 12, purche' in tale ultimo  caso  siano  in
possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 10»; 
    al comma 8, le parole: «portale internet ufficiale del Parlamento
italiano» sono sostituite dalle seguenti:  «sito  internet  ufficiale
del Parlamento italiano». 
All'articolo 5: 
    al comma 1, dopo le parole:  «e  ai  bilanci»  sono  inserite  le
seguenti: «, compresi i rendiconti»; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Entro il 15 luglio di ciascun anno,  nei  siti  internet  dei
partiti politici sono pubblicati gli statuti  dei  partiti  medesimi,
dopo il controllo di conformita' di cui all'articolo 4, comma 2,  del
presente  decreto,  nonche',  dopo  il  controllo  di  regolarita'  e
conformita' di cui all'articolo 9, comma  4,  della  legge  6  luglio
2012, n. 96, il rendiconto di  esercizio  corredato  della  relazione
sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore  o
della societa' di revisione, ove  prevista,  nonche'  il  verbale  di
approvazione del rendiconto di  esercizio  da  parte  del  competente
organo del partito politico. Delle  medesime  pubblicazioni  e'  resa
comunicazione ai Presidenti delle Camere e  data  evidenza  nel  sito
internet  ufficiale  del  Parlamento  italiano.  Nel  medesimo   sito
internet sono altresi' pubblicati, ai sensi del  decreto  legislativo
14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione patrimoniale  e
di reddito dei titolari di  cariche  di  Governo  e  dei  membri  del
Parlamento. Ai fini di tale pubblicazione, i membri del Parlamento  e
i titolari di cariche di Governo  comunicano  la  propria  situazione
patrimoniale e di reddito nelle forme e nei termini di cui alla legge
5 luglio 1982, n. 441»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. I soggetti obbligati alle dichiarazioni patrimoniale e di
reddito, ai sensi della legge 5 luglio 1982,  n.  441,  e  successive
modificazioni,  devono  corredare   le   stesse   dichiarazioni   con
l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di  comitati
costituiti  a  loro  sostegno,  comunque  denominati,  a  titolo   di
liberalita' per ogni importo  superiore  alla  somma  di  5.000  euro
l'anno. Di tali dichiarazioni e'  data  evidenza  nel  sito  internet
ufficiale del Parlamento italiano quando  sono  pubblicate  nel  sito
internet del rispettivo ente»; 
    al comma 3, le parole da: «nel sito internet della  Camera»  fino
a: «Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati» sono  sostituite
dalle seguenti: «nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano»
e dopo il settimo periodo e' inserito il seguente: «Gli  obblighi  di
pubblicazione nei siti internet di cui al quinto e al  sesto  periodo
del presente comma concernono soltanto i dati dei  soggetti  i  quali
abbiano prestato il proprio consenso, ai  sensi  degli  articoli  22,
comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196». 
    All'articolo 6,  al  comma  1,  alle  parole:  «Al  bilancio  dei
partiti» sono  premesse  le  seguenti:  «A  decorrere  dall'esercizio
2014,» e dopo le parole: «sedi regionali» sono inserite le  seguenti:
«o di quelle corrispondenti a piu' regioni». 
All'articolo 7: 
    al  comma  1,  le  parole:  «nella  seconda  sezione  del»   sono
sostituite dalla seguente: «nel»; 
    al comma 2: 
    alle parole: «Le articolazioni  territoriali»  sono  premesse  le
seguenti: «A decorrere dall'esercizio 2014,»; 
    le parole: «Le articolazioni territoriali di  livello  regionale»
sono sostituite dalle seguenti: «Le articolazioni regionali»; 
    le parole: «revisore contabile iscritto all'albo» sono sostituite
dalle seguenti: «revisore legale iscritto nell'apposito registro». 
    All'articolo 8, al comma 2, le  parole:  «dalla  seconda  sezione
del» sono sostituite dalla seguente: «dal». 
All'articolo 9: 
    al comma 3, le  parole:  «un  ventesimo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «un quinto»; 
    al comma 5, dopo  le  parole:  «suddivise  tra  i  partiti»  sono
inserite le seguenti: «iscritti nella seconda sezione del registro di
cui all'articolo 4». 
All'articolo 10: 
    al comma  1,  alinea,  dopo  le  parole:  «all'articolo  4»  sono
inserite le seguenti: «, ad esclusione dei partiti che non hanno piu'
una rappresentanza in Parlamento,»; 
    al comma 2: 
      la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) cui dichiari di fare  riferimento  un  gruppo  parlamentare
costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi
regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto»; 
      la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b)  che  abbiano  depositato  congiuntamente  il  contrassegno
elettorale e  partecipato  in  forma  aggregata  a  una  competizione
elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati
o di candidati comuni in  occasione  del  rinnovo  del  Senato  della
Repubblica, della Camera dei deputati o delle elezioni dei membri del
Parlamento  europeo  spettanti  all'Italia,  riportando   almeno   un
candidato eletto, sempre  che  si  tratti  di  partiti  politici  che
risultino iscritti nel registro di cui  all'articolo  4  prima  della
data di deposito del contrassegno»; 
    il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3.  I  partiti  politici  presentano  apposita  richiesta   alla
Commissione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il
quale richiedono l'accesso ai benefici.  La  Commissione  esamina  la
richiesta e la respinge  o  la  accoglie,  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento, con atto scritto motivato. Qualora  i  partiti  politici
risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 o si trovino in
una  delle  situazioni  di  cui  al  comma  2  e   ottemperino   alle
disposizioni previste dal presente decreto, la  Commissione  provvede
alla loro iscrizione in una o in entrambe le sezioni del registro  di
cui all'articolo 4 e, non oltre i dieci giorni successivi,  trasmette
l'elenco dei partiti politici iscritti nel registro all'Agenzia delle
entrate per gli adempimenti di cui  all'articolo  12,  comma  2,  del
presente decreto. In via transitoria, per l'anno 2014 il  termine  di
cui al primo periodo e' fissato al decimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
e la Commissione provvede all'iscrizione dei  partiti  in  una  o  in
entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4  non  oltre  i
dieci giorni successivi, previa verifica del possesso  dei  requisiti
di cui al comma 1 o della sussistenza  delle  situazioni  di  cui  al
comma 2»; 
    il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
    «7.  Ciascuna  persona  fisica  non  puo'  effettuare  erogazioni
liberali in denaro o comunque  corrispondere  contributi  in  beni  o
servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, anche per
interposta persona o per il tramite di  societa'  controllate,  fatta
eccezione per i lasciti mortis causa, in favore di un singolo partito
politico per un valore  complessivamente  superiore  a  100.000  euro
annui»; 
    dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
    «7-bis. Le erogazioni liberali di cui al presente  articolo  sono
consentite a condizione che il versamento delle  somme  sia  eseguito
tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi  di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, o secondo ulteriori modalita'  idonee  a  garantire  la
tracciabilita' dell'operazione e l'esatta identificazione  soggettiva
e reddituale  del  suo  autore  e  a  consentire  all'amministrazione
finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono  essere
stabilite con  regolamento  da  adottare  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400»; 
    al comma 8, al primo periodo,  le  parole:  «euro  200.000»  sono
sostituite dalle seguenti: «euro 100.000» e, all'ultimo  periodo,  le
parole: «partiti politici» sono sostituite dalle seguenti: «partiti o
movimenti politici»; 
    il comma 11 e' soppresso. 
All'articolo 11: 
    il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in  denaro
effettuate dalle persone  fisiche  in  favore  dei  partiti  politici
iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo  4  del
presente decreto  sono  ammesse  a  detrazione  per  oneri,  ai  fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, alle condizioni stabilite  dal  comma  2  del  presente
articolo. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica anche
alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici
di partiti effettuate prima  dell'iscrizione  al  registro  ai  sensi
dell'articolo 4 e dell'ammissione ai benefici ai sensi  dell'articolo
10, a condizione  che  entro  la  fine  dell'esercizio  tali  partiti
risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici»; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Dall'imposta lorda sul reddito si  detrae  un  importo  delle
erogazioni liberali di cui al comma 1,  pari  al  26  per  cento  per
importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui»; 
    i commi 3 e 4 sono soppressi; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. A partire dall'anno di  imposta  2007  le  erogazioni  in
denaro  effettuate  a  favore  di  partiti  politici,  esclusivamente
tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la  vigente
normativa antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili ai
sensi dell'articolo 15, comma  1-bis,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; 
    il comma 5 e' soppresso; 
    al comma 6,  le  parole:  «tra  50  euro  e  100.000  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «tra 30 euro e 30.000 euro annui»  e  dopo
le parole: «ente che controlla i soggetti medesimi» sono aggiunte  le
seguenti: «, nonche' dalle societa' concessionarie dello Stato  o  di
enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione»; 
    al comma 7, le parole: «ovvero delle somme di  cui  al  comma  3»
sono soppresse; 
    il comma 8 e' soppresso. 
    Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente: 
    «Art. 11-bis (Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo  n.
504 del 1992, in materia di applicazione dell'IMU) - 1.  All'articolo
7, comma 1, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504,  la
lettera i) e' sostituita dalla seguente: 
    "i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo  73,
comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, e successive modificazioni, fatta  eccezione  per  gli  immobili
posseduti da partiti  politici,  che  restano  comunque  assoggettati
all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile,
destinati  esclusivamente  allo   svolgimento   con   modalita'   non
commerciali di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie,  di
ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali,  ricreative  e
sportive, nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a),
della legge 20 maggio 1985, n. 222"». 
All'articolo 12: 
    i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
    «1. A decorrere dall'anno finanziario 2014,  con  riferimento  al
precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente puo' destinare  il
due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche
a favore di un partito politico iscritto nella  seconda  sezione  del
registro di cui all'articolo 4. 
    2.  Le  destinazioni  di  cui   al   comma   1   sono   stabilite
esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in
sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati
dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione
di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto  trasmesso
all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo  10,  comma  3,  del
presente decreto. Il contribuente puo' indicare sulla scheda un  solo
partito politico cui destinare il due per mille. 
    2-bis. Le risorse corrispondenti alle opzioni espresse  ai  sensi
dei  commi  precedenti  dai  contribuenti  che  hanno  presentato  le
dichiarazioni dei redditi entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno  o
comunque  nel  diverso   termine   annualmente   stabilito   per   la
presentazione delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 13, comma 1,
del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  delle  finanze  31
maggio 1999, n. 164, e successive  modificazioni,  ovvero  da  quelli
esonerati dall'obbligo di presentare la  dichiarazione,  mediante  la
compilazione di una  scheda  recante  l'elenco  dei  soggetti  aventi
diritto, sono corrisposte ai partiti a titolo  di  acconto  entro  il
successivo 31 agosto, comunque entro un limite complessivo pari al 40
per cento della somma autorizzata per ciascun anno ai sensi del comma
4. Entro il successivo 31 dicembre sono  corrisposte  ai  partiti  le
risorse destinate dai contribuenti sulla  base  del  complesso  delle
dichiarazioni presentate entro gli  ordinari  termini  di  legge,  al
netto di quanto versato ai medesimi a  titolo  di  acconto.  Ai  fini
della ripartizione delle risorse destinate dai  contribuenti  non  si
tiene comunque conto delle dichiarazioni dei  redditi  presentate  ai
sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322.  La
somma complessivamente corrisposta ai partiti aventi diritto non puo'
in ogni caso superare il tetto di spesa stabilito per ciascun anno ai
sensi del comma 4. 
    3. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
natura non regolamentare, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
su proposta del Ministro per le riforme costituzionali,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabiliti  i
criteri e le modalita' per il riparto e la corresponsione delle somme
spettanti ai soggetti aventi diritto sulla base delle scelte  operate
dai  contribuenti,  in  modo  da   garantire   la   tempestivita'   e
l'economicita' di gestione, nonche' le modalita'  di  semplificazione
degli adempimenti e di tutela della  riservatezza  e  di  espressione
delle scelte preferenziali dei contribuenti. 
    3-bis. In via transitoria, per  il  primo  anno  di  applicazione
delle disposizioni  del  presente  articolo,  con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci  giorni
dall'avvenuta ricezione dell'elenco dei soggetti aventi diritto, sono
definite: 
      a) l'apposita scheda per la  destinazione  del  due  per  mille
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  e  le   relative
modalita' di trasmissione telematica; 
      b) le  modalita'  che  garantiscono  la  semplificazione  degli
adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della  riservatezza
delle scelte preferenziali, secondo quanto  disposto  in  materia  di
destinazione dell'otto e del cinque per mille»; 
    il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    «6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui  al  comma  4,
non utilizzate al termine dell'esercizio, sono  nuovamente  riversate
all'entrata del bilancio dello Stato»; 
    dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
    «6-bis. Per le spese relative alle comunicazioni individuali e al
pubblico relative alle destinazioni di cui al  comma  1,  il  partito
politico usufruisce della tariffa  postale  di  cui  all'articolo  17
della legge 10 dicembre  1993,  n.  515.  Tale  tariffa  puo'  essere
utilizzata unicamente nel mese di aprile di ciascun anno. 
    6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis,  determinati  nel
limite massimo di 9 milioni di euro nel 2014, 7,5 milioni di euro nel
2015 e 6 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante  utilizzo  di
quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle
disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e  2,  del
presente decreto». 
    Nel capo IV, all'articolo 14 e' premesso il seguente: 
    «Art. 13-bis (Giurisdizione su controversie). - 1. La  tutela  in
giudizio  nelle   controversie   concernenti   l'applicazione   delle
disposizioni del  presente  decreto  e'  rimessa  alla  giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, fatta  salva  la  giurisdizione
del giudice ordinario in materia di sanzioni amministrative ai  sensi
dell'articolo 8, comma 8. 
    2. Si applica il rito abbreviato  di  cui  all'articolo  119  del
decreto  legislativo  2   luglio   2010,   n.   104,   e   successive
modificazioni». 
    Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: 
    «Art. 14-bis (Modificazioni di  norme  in  materia  di  controllo
delle spese elettorali). - 1. All'articolo 12, comma 1,  della  legge
10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "ai Presidenti delle  rispettive
Camere,  entro  quarantacinque  giorni  dall'insediamento,   per   il
successivo  invio  alla  Corte  dei  conti"  sono  sostituite   dalle
seguenti:  "alla  Corte  dei  conti,  entro   quarantacinque   giorni
dall'insediamento delle rispettive Camere". 
    2. All'articolo 13, comma 7, della legge 6 luglio  2012,  n.  96,
alle parole: "la sezione regionale di  controllo"  sono  premesse  le
seguenti: "il collegio istituito presso"». 
    All'articolo 15, al comma 1, capoverso Art. 12, al comma 1,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' a coloro  che  in  un
partito  politico  assumono  il  ruolo,   comunque   denominato,   di
responsabile o rappresentante nazionale, di componente dell'organo di
direzione politica  nazionale,  di  presidente  di  organi  nazionali
deliberativi o di garanzia». 
    All'articolo 16, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, ai partiti  e  ai  movimenti
politici di cui alla legge  3  giugno  1999,  n.  157,  e  successive
modificazioni,  e  alle  loro  rispettive  articolazioni  e   sezioni
territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti,  sono  estese,
nei limiti di spesa di cui al comma 2, le disposizioni in materia  di
trattamento straordinario di  integrazione  salariale  e  i  relativi
obblighi contributivi, nonche' la disciplina in materia di  contratti
di solidarieta' di cui al decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863». 
    All'articolo 17, al comma 1, le parole: «degli oneri di cui  agli
articoli 12, comma 4, e 16», sono sostituite dalle  seguenti:  «degli
oneri di cui agli articoli 12, commi 4 e 6-ter, e 16». 
    Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: 
    «Art. 17-bis (Rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio
della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il
controllo  dei  rendiconti   dei   partiti   politici).   -   1.   La
rappresentanza,  il  patrocinio  e  l'assistenza  in  giudizio  della
Commissione spettano  all'Avvocatura  dello  Stato.  Si  applica,  in
quanto compatibile, il testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611». 
    All'articolo 18, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis.  Ai  fini  del  presente  decreto,  per   assicurare   la
pubblicita'  e  l'accessibilita'  dei  dati,  i  dati  medesimi  sono
forniti, dai partiti che vi sono obbligati, anche nel formato di  cui
all'articolo 68, comma 3, del codice  dell'amministrazione  digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».