Allegato Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 All'articolo 1: al comma 3, dopo le parole: «presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,» sono inserite le seguenti: «nonche', in attesa del completamento del piano di rientro dalla situazione di esubero, del personale non dirigenziale impiegato presso l'INPS,»; al comma 4, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) al comma 4-bis, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2015"»; al comma 6: il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «All'articolo 2, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2014"»; il terzo e il quarto periodo sono soppressi; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I nuovi assetti organizzativi, fermo restando lo svolgimento delle funzioni demandate alle strutture, non devono in ogni caso, nel loro complesso, determinare maggiori oneri o minori risparmi rispetto a quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni»; il comma 7 e' soppresso; il comma 8 e' soppresso; al comma 11: alle lettere a) e b), la parola: «2016» e' sostituita dalla seguente: «2018»; dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) alla nota [5] della tabella 1, la parola: "2015" e' sostituita dalla seguente: "2016"»; al comma 13, la parola: «prorogata» e' sostituita dalla seguente: «differita»; al comma 14: al primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «, purche' le medesime procedure siano indette entro il 30 giugno 2014»; l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Nelle more, ferma restando la possibilita' di prorogare o modificare gli incarichi gia' attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, non e' in nessun caso consentito il conferimento di nuovi incarichi oltre il limite complessivo di quelli attribuiti, in applicazione della citata disposizione, alla data del 31 dicembre 2013». All'articolo 2, il comma 2 e' soppresso. Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: «Art. 2-bis. (Proroga di termini in materia di magistratura onoraria). - 1. All'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "il cui mandato scade il 31 dicembre 2013" sono inserite le seguenti: "o il 31 dicembre 2014"; b) le parole: "nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015"; c) le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015". 2. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2015"». All'articolo 3: dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, gia' prorogato ai sensi dell'articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell'articolo 5-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' ulteriormente differito al 30 giugno 2014. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1° gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; il comma 4 e' soppresso. Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: «Art. 3-bis. (Proroga di termini in materia di giustizia). - 1. A causa delle perduranti condizioni di inagibilita' delle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di ricostruzione, i termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono prorogati di ulteriori tre anni. 2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2015, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze». All'articolo 4: al comma 1, capoverso 3-quinquies, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»; al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2014»; dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. All'articolo 33-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014"»; al comma 7, le parole: «non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a dodici mesi, compresi gli impianti inattivi da non piu' di sei mesi alla data di entrata in vigore del presente decreto»; al comma 8: al primo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»; dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9»; al secondo periodo, le parole: «1,7 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3,4 milioni di euro»; dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: «8-bis. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016". 8-ter. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 419, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2014 per consentire la prosecuzione delle attivita' preordinate al completamento del programma di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della citata legge n. 244 del 2007 sono incrementate rispettivamente per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. 8-quater. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con particolare riferimento alle funzioni di prevenzione e lotta operativa agli inquinamenti del mare nonche' di sorveglianza sulle aree marine protette, sono altresi' incrementate rispettivamente per gli importi di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 800.000 euro per l'anno 2015 e per l'importo di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. 8-quinquies. All'onere derivante dal comma 8-ter si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e, quanto a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'onere derivante dal comma 8-quater si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2014 e a 800.000 euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, quanto a 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare». All'articolo 5: al comma 1, le parole: «1° gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2014»; al comma 2, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014» e le parole: «1° gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015». All'articolo 6: al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015»; dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. La validita' delle idoneita' conseguite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e' prorogata di due anni dalla data di scadenza del quinto anno dal loro conseguimento». All'articolo 7: il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al quinto periodo, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 1° gennaio 2015"»; dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: "; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonche' degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il Presidente della regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti"». All'articolo 8, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui al medesimo articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' differito al 30 giugno 2014 o alla data di definizione dell'adeguamento di cui all'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, se anteriore. 2-ter. All'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, le parole: "Per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2013 e 2014"». All'articolo 9: al comma 1, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»; il comma 9 e' soppresso; il comma 14 e' sostituito dal seguente: «14. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneita' i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso all'esercizio dell'attivita' di revisore legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformita' alla direttiva 2006/43/CE, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame"»; il comma 15 e' soppresso; dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti: «15-bis. Al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS), all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014". 15-ter. Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' ulteriormente differito al 1° luglio 2014. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati gia' inviati gli inviti a presentare offerta. 15-quater. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "e 2013" sono sostituite dalle seguenti: ", 2013 e 2014"; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015". 15-quinquies. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15-quater, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri». All'articolo 10: al comma 2, il secondo periodo e' soppresso; dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Al primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2014". 3-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014". 3-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». L'articolo 11 e' sostituito dal seguente: «Art. 11. (Proroga di termini in materia di turismo). - 1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, e' prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del citato decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto. 3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente». All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «al fine di garantire la continuita' del servizio, laddove» sono inserite le seguenti: «l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto,» e dopo le parole: «abbia gia' avviato le procedure di affidamento» sono inserite le seguenti: «pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo».