(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                          ALLEGATO III bis 
                   (allegato direttiva 2011/76/UE) 
 REQUISITI MINIMI PER L'IMPOSIZIONE DI UN ONERE PER I COSTI ESTERNI 
 
Il  presente  allegato  stabilisce  i  requisiti  minimi  applicabili
all'imposizione di  un  onere  per  i  costi  esterni  e  al  calcolo
dell'importo massimo dell'onere medio ponderato per i costi esterni. 
 
1. Tratti della rete stradale interessati 
Devono essere definiti con precisione il tratto o i tratti della rete
stradale del territorio nazionale da assoggettarsi ad un onere per  i
costi esterni. 
Quando si impone un onere per i costi esterni  solo  su  uno  o  piu'
tratti della rete stradale rientranti nell'ambito di applicazione del
presente provvedimento, il tratto o i tratti sono individuati  previa
valutazione volta a stabilire che: 
- l'uso di autoveicoli sulle strade nelle quali viene imposto l'onere
in  questione  non  provochi  danni  ambientali  maggiori  di  quelli
generati mediamente su altri tratti delle  rete  stradale  rientranti
nell'ambito di applicazione del presente provvedimento che  non  sono
soggetti all'onere per i costi esterni, o 
- l'imposizione di un onere per i costi esterni su altri tratti della
rete stradale rientranti nell'ambito  di  applicazione  del  presente
provvedimento non abbia impatti negativi sull'ambiente o la sicurezza
stradale, o l'imposizione e la riscossione di un onere  per  i  costi
esterni su questi tratti non comporti costi sproporzionati. 
 
2. Autoveicoli, strade e periodi interessati 
Devono essere notificati alla Commissione europea la  classificazione
dei veicoli in base alla quale sono differenziati i pedaggi,  nonche'
l'ubicazione esatta delle strade soggette a oneri per i costi esterni
piu' elevati, nel seguito definite  «strade  suburbane  (comprese  le
autostrade)» e delle strade soggette a oneri per i costi esterni piu'
bassi,  nel  seguito  definite  «strade  interurbane   (comprese   le
autostrade)». 
Devono essere notificati alla Commissione  europea  anche  i  periodi
esatti che corrispondono al periodo notturno nel corso del  quale  un
onere piu' elevato per i  costi  esterni  correlati  al  rumore  puo'
essere imposto per tenere conto dell'aumento  del  rumore,  nel  caso
siano previste maggiorazioni per costi esterni da rumore nel  periodo
notturno. 
La classificazione delle strade  in  strade  suburbane  (comprese  le
autostrade) e  strade  interurbane  (comprese  le  autostrade)  e  la
definizione dei periodi di tempo si fondano su criteri  oggettivi  in
relazione ai  livelli  di  esposizione  delle  strade  e  della  loro
vicinanza all'inquinamento, tra cui la  densita'  demografica,  e  la
frequenza di picchi di inquinamento in un anno misurata conformemente
al  presente  provvedimento.  I  criteri  utilizzati  devono   essere
riportati nella comunicazione alla Commissione europea. 
 
3. Importo dell'onere 
Per ogni classe di veicolo, tipo di strada e periodo di  tempo,  deve
essere  determinato  un  unico  importo   specifico.   La   struttura
tariffaria che ne risulta, compresi l'inizio e  la  fine  di  ciascun
periodo notturno se l'onere per i  costi  esterni  include  il  costo
dell'inquinamento  acustico,  e'   trasparente,   resa   pubblica   e
applicabile a tutti gli utenti alle stesse condizioni, e deve  essere
pubblicata tempestivamente prima  della  sua  applicazione.  Tutti  i
parametri, dati e altre informazioni necessarie a  capire  come  sono
calcolati i vari elementi dei costi esterni sono resi pubblici. 
Nel fissare l'importo degli oneri, si deve tenere conto del principio
della tariffazione efficace, vale a dire di un prezzo vicino al costo
sociale marginale di utilizzo del veicolo soggetto all'onere. 
Prima di stabilire tale importo, si deve tenere conto del rischio  di
deviazione  del  traffico  e  di  eventuali  effetti  negativi  sulla
sicurezza stradale, l'ambiente e la congestione e delle soluzioni che
consentono di attenuare questi rischi. 
Occorre  controllare  l'efficacia  del  sistema  di  imposizione  per
ridurre il danno ambientale  derivante  dal  trasporto  stradale.  Se
necessario, sono adeguati ogni due anni  la  struttura  tariffaria  e
l'importo specifico dell'onere stabiliti per una  determinata  classe
di veicoli, tipo di strada  e  periodo  in  funzione  dell'evoluzione
dell'offerta e della domanda di trasporto. 
 
4. Elementi di costo esterno 
4.1. Costo dell'inquinamento atmosferico dovuto al traffico 
Quando si intende includere tutto o parte del costo dell'inquinamento
atmosferico dovuto al traffico nell'onere per  i  costi  esterni,  il
costo imputabile dell'inquinamento  atmosferico  dovuto  al  traffico
deve essere calcolato applicando  la  formula  seguente  o  i  valori
unitari indicati nella tabella 1  dell'allegato  III  ter  se  questi
ultimi sono inferiori: 
 
                       PCV ij = ∑k EFik x PCjk 
 
in cui 
- PCVij  =  il  costo  dell'inquinamento  atmosferico  provocato  dai
veicoli di classe i su un tipo di strada j (euro/veicolo.chilometro) 
- EFik = il fattore di emissione dell'inquinante k per il veicolo  di
classe i (grammo/veicolo.chilometro) 
- PCjk = il costo monetario dell'inquinante k per il tipo di strada j
(euro/grammo). 
I fattori di emissione devono essere gli stessi di quelli  utilizzati
per  elaborare  gli  inventari  nazionali   di   emissione   previsti
all'articolo 4 del decreto  legislativo  21  maggio  2004  n.  171  e
successive modifiche e integrazioni  in  attuazione  della  direttiva
2001/81/CE, relativa ai  limiti  nazionali  di  emissione  di  alcuni
inquinanti  atmosferici.  Il  costo  monetario  degli  inquinanti  e'
stimato, tenendo conto delle attuali conoscenze. 
Possono essere adottati  altri  metodi  la  cui  validita'  e'  stata
dimostrata  scientificamente  per  calcolare  il  valore  del   costo
dell'inquinamento atmosferico utilizzando dei  dati  derivanti  dalla
misurazione degli inquinanti atmosferici e il valore locale del costo
monetario degli inquinanti atmosferici, a condizione che i  risultati
non  siano  superiori  ai  valori  unitari  di  cui  alla  tabella  1
dell'allegato III ter per qualsiasi classe di veicolo. 
 
4.2. Costo dell'inquinamento acustico dovuto al traffico 
Quando si intende includere tutto o parte del costo dell'inquinamento
acustico dovuto al traffico nell'onere per i costi esterni, il  costo
imputabile dell'inquinamento acustico dovuto al traffico deve  essere
calcolato applicando la formula seguente o i valori unitari  indicati
nella  tabella  2  dell'allegato  III  ter  se  questi  ultimi   sono
inferiori: 
 
            NCVj (giornaliero) = e x ∑k NCjk x POPk/WADT 
 
                      NCVj (giorno) = a x NCVj 
 
                       NCVj (notte) = b x NCVj 
 
in cui 
-NCVj  =  il  costo  dell'inquinamento  acustico  provocato   da   un
autoveicolo pesante su un tipo di strada j (euro/veicolo.chilometro) 
- NCjk = il costo dell'inquinamento acustico per persona  esposta  su
una strada di tipo j al livello di rumore k (euro/persona) 
- POPk = la popolazione esposta al livello di  rumore  giornaliero  k
per chilometro (persona/chilometro) 
- WADT =  il  traffico  medio  giornaliero  ponderato(in  equivalente
automobile) 
- a e b sono fattori di ponderazione da determinarsi in maniera  tale
che l'onere medio ponderato per l'inquinamento acustico  per  veicolo
chilometro che ne risulta non sia superiore a NCVj (giornaliero). 
L'inquinamento acustico dovuto al traffico  e'  riferito  all'impatto
sui livelli di rumore misurato  vicino  al  punto  di  esposizione  e
dietro le barriere antirumore, ove esistano. 
La popolazione esposta al livello di rumore k e'  stabilita  in  base
alle mappe acustiche strategiche a norma dell'articolo 3 del  decreto
legislativo  19  agosto  2005  n.  194  e  successive   modifiche   e
integrazioni, in attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa  alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale. 
Il costo per persona esposta  al  livello  di  rumore  k  e'  stimato
tenendo conto delle attuali conoscenze 
Al traffico giornaliero medio ponderato  si  applica  un  fattore  di
equivalenza "e" uguale o inferiore a  4  tra  autoveicoli  pesanti  e
automobili. 
Possono essere adottati  altri  metodi  la  cui  validita'  e'  stata
dimostrata scientificamente per calcolare il valore dei costi  legati
al rumore a condizione che i risultati non siano superiori ai  valori
unitari di cui alla tabella 2 dell'allegato III ter. 
Possono  essere  stabiliti  oneri  differenziati  per  l'inquinamento
acustico volti a premiare l'uso di veicoli meno rumorosi a condizione
che i veicoli stranieri non  risultino  discriminati.  Qualora  siano
introdotti oneri differenziati, gli oneri per la categoria di veicoli
piu' rumorosa non possono essere superiori ai valori unitari  di  cui
alla tabella 2 dell'allegato III ter e a quattro  volte  l'onere  per
l'inquinamento acustico applicabile al veicolo meno rumoroso. 
 
 
 
                                        
                          ALLEGATO III ter 
                (allegato alla direttiva 2011/76/UE) 
   IMPORTO MASSIMO DELL'ONERE MEDIO PONDERATO PER I COSTI ESTERNI 
 
Il presente allegato definisce  i  parametri  da  utilizzare  per  il
calcolo dell'importo massimo dell'onere medio ponderato per  i  costi
esterni. 
 
1. Costo massimo dell'inquinamento atmosferico dovuto al traffico 
 
  Tabella 1: Costo imputabile massimo dell'inquinamento atmosferico 
    

=====================================================================
|                                     |    Strade    |    Strade    |
|                                     |  suburbane   | interurbane  |
|                                     | (comprese le | (comprese le |
|    Centesimi/veicolo.chilometro     | autostrade)  | autostrade)  |
+=====================================+==============+==============+
|EURO 0                               |      16      |      12      |
+-------------------------------------+--------------+--------------+
|EURO I                               |      11      |      8       |
+-------------------------------------+--------------+--------------+
|EURO II                              |      9       |      7       |
+-------------------------------------+--------------+--------------+
|EURO III                             |      7       |      6       |
+-------------------------------------+--------------+--------------+
|EURO IV                              |      4       |      3       |
+-------------------------------------+--------------+--------------+
|EURO V                               |      3       |      2       |
+-------------------------------------+--------------+--------------+
|EURO VI                              |      0       |      0       |
|                                     |              |              |
|Dopo il 31 dicembre 2017             |      2       |      1       |
+-------------------------------------+--------------+--------------+
|Meno inquinanti di EURO VI           |      0       |      0       |
+-------------------------------------+--------------+--------------+

    
I valori della tabella 1 possono essere moltiplicati per 2 al massimo
nelle zone di montagna nella misura in cui la pendenza delle  strade,
l'altitudine o gli sbalzi di temperatura lo giustifichino. 
 
2. Costo massimo dell'inquinamento acustico dovuto al traffico 
 
   Tabella 2: Costo imputabile massimo dell'inquinamento acustico 
 
 
=====================================================================
|         Centesimi/veicolo.chilometro          |  Giorno  | Notte  |
+===============================================+==========+========+
|Strade suburbane (comprese le autostrade)      |   1,1    |   2    |
+-----------------------------------------------+----------+--------+
|Strade interurbane (comprese le autostrade)    |   0,2    |  0,3   |
+-----------------------------------------------+----------+--------+
 
 
I valori riportati nella tabella 2 possono essere moltiplicati per  2
al massimo nelle zone di montagna nella misura  in  cui  la  pendenza
delle strade, gli sbalzi di temperatura o 1' "effetto anfiteatro"  lo
giustifichino.