Allegato A
(articolo 1, comma 34)
Criteri e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui
e' commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle
citta' metropolitane e delle province
Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a
ciascuna citta' metropolitana e a ciascuna provincia si procede
secondo le seguenti operazioni:
a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce
demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si
determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce
demografiche cui appartengono i comuni della citta' metropolitana o
della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione
della citta' metropolitana o della provincia;
b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina
il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del
rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la
popolazione dell'intera citta' metropolitana o provincia;
c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione
di un comune e la popolazione dell'intera citta' metropolitana o
provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune e'
ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente e' assegnato
in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non
appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale
alla rispettiva popolazione;
d) qualora per una o piu' fasce demografiche il valore
percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai
sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale
della fascia demografica e' ridotto a detta cifra; e' esclusa da tale
riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla
lettera c); il valore percentuale eccedente e' assegnato in aumento
al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima
citta' metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste
in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che
il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35;
e' esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il
comune di cui alla lettera c);
e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli
elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice e'
dato, con approssimazione alla terza cifra decimale, dal risultato
della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna
fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero
d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri
appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per
1.000.