(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
                                               (articolo 1, comma 34) 
 
Criteri e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato  cui
  e' commisurato il voto per l'elezione degli organi  elettivi  delle
  citta' metropolitane e delle province 
 
  Per la determinazione  degli  indici  di  ponderazione  relativi  a
ciascuna citta' metropolitana  e  a  ciascuna  provincia  si  procede
secondo le seguenti operazioni: 
    a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce
demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33  si
determina  il  totale  della  popolazione  di  ciascuna  delle  fasce
demografiche cui appartengono i comuni della citta'  metropolitana  o
della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione
della citta' metropolitana o della provincia; 
    b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche,  si  determina
il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale,  del
rapporto fra la popolazione  di  ciascuna  fascia  demografica  e  la
popolazione dell'intera citta' metropolitana o provincia; 
    c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la  popolazione
di un comune e la  popolazione  dell'intera  citta'  metropolitana  o
provincia sia maggiore di 45, il valore  percentuale  del  comune  e'
ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente  e'  assegnato
in aumento al valore percentuale delle  fasce  demografiche  cui  non
appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale
alla rispettiva popolazione; 
    d)  qualora  per  una  o  piu'  fasce  demografiche   il   valore
percentuale di cui alla lettera b),  eventualmente  rideterminato  ai
sensi della lettera c), sia maggiore di  35,  il  valore  percentuale
della fascia demografica e' ridotto a detta cifra; e' esclusa da tale
riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui  alla
lettera c); il valore percentuale eccedente e' assegnato  in  aumento
al valore percentuale delle altre fasce demografiche  della  medesima
citta' metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste
in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che
il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35;
e' esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il
comune di cui alla lettera c); 
    e) si determina infine l'indice di ponderazione  del  voto  degli
elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica;  tale  indice  e'
dato, con approssimazione alla terza cifra  decimale,  dal  risultato
della divisione  del  valore  percentuale  determinato  per  ciascuna
fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero
d),  per  il  numero  complessivo  dei  sindaci  e  dei   consiglieri
appartenenti  alla  medesima  fascia  demografica,  moltiplicato  per
1.000.