Allegato Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25 All'articolo 1: dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I soggetti terzi di cui al comma 1 in ogni caso non devono trovarsi, pena il non conferimento della consulenza, in una situazione di conflitto di interessi con l'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1, in considerazione della posizione personale o degli incarichi ricoperti al momento della nomina. Se, nel corso del mandato loro affidato, insorgono situazioni di conflitto di interessi, i soggetti terzi di cui al comma 1 decadono immediatamente dall'incarico»; al comma 2, le parole: «di tale attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attivita' di cui al comma 1»; al comma 3, le parole: «nell'esercizio delle attivita' di vigilanza» sono sostituite dalle seguenti: «nell'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1».