(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
                AL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2014, N. 47 
 
    All'articolo 2: 
    al comma 1, lettera a): 
    le parole: «e per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e
dalle regioni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «e,  tenendo  conto
anche delle disponibilita' del Fondo,  per  sostenere  le  iniziative
intraprese dai Comuni e dalle regioni»; 
    dopo le parole: «fondi di  garanzia  o  attraverso  attivita'  di
promozione in convenzione con» sono inserite le seguenti: «imprese di
costruzione ed altri soggetti imprenditoriali,»; 
    le parole da: «ai sensi dell'articolo 2, comma 3» fino alla  fine
della lettera sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero attraverso la
rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire  alle  parti,
con  il  supporto  delle   organizzazioni   di   rappresentanza   dei
proprietari e degli inquilini, la stipula di  un  nuovo  contratto  a
canone inferiore. Le procedure previste per gli sfratti per morosita'
si applicano alle locazioni di cui al presente comma,  anche  se  per
finita locazione»; 
    al comma 1,  lettera  b),  dopo  le  parole:  «e  definire»  sono
inserite le seguenti: «, sentiti i comuni,» e le  parole:  «istituiti
dall'articolo»   sono   sostituite   dalle    seguenti:    «istituito
dall'articolo»; 
    al comma 1, lettera c), capoverso 7, dopo le parole: «Le regioni»
sono inserite le seguenti: «e le province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano», dopo le parole: «dalle regioni» sono inserite le  seguenti:
«e dalle province autonome di Trento e di Bolzano» e dopo le  parole:
«in  convenzione  con»  sono  inserite  le  seguenti:   «imprese   di
costruzione ed altri soggetti imprenditoriali,»; 
    dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis.  L'applicazione  da  parte  dei  comuni,   al   fine   di
contrastare  l'emergenza  abitativa,  delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.  431,  come
modificato dal comma 1 del presente articolo, costituisce  titolo  di
preferenza nell'assegnazione di  contributi  pubblici  per  qualsiasi
tipo di edilizia economica e popolare. 
    1-ter.  I  contributi  di  cui  all'articolo  6,  comma  5,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, vengono erogati  dai  comuni  in
forme  tali  da  assicurare  la  sanatoria  della  morosita',   anche
utilizzando la modalita' di cui al terzo periodo del citato  comma  3
dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431»; 
    alla rubrica, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «e
agevolazioni per i comuni che acquisiscono in locazione  immobili  da
privati per contrastare l'emergenza abitativa». 
    All'articolo 3: 
    al comma 1, lettera a), capoverso 1: 
    al primo periodo,  dopo  le  parole:  «Ministro  per  gli  affari
regionali» sono inserite le seguenti: «e  le  autonomie»  e  dopo  le
parole: «le procedure di alienazione degli  immobili  di  proprieta'»
sono inserite le seguenti: «dei comuni,  degli  enti  pubblici  anche
territoriali, nonche'»; 
    dopo il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:«Il  suddetto
decreto dovra' tenere conto anche della possibilita' di  favorire  la
dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprieta'
pubblica e' inferiore al 50 per cento oltre che in quelli inseriti in
situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica,  al
fine  di  conseguire  una  razionalizzazione  del  patrimonio  e  una
riduzione degli oneri a carico della finanza locale»; 
    all'ultimo periodo, dopo le parole: «devono essere destinate»  e'
inserita la seguente: «esclusivamente» e dopo le  parole:  «programma
straordinario di realizzazione» sono  inserite  le  seguenti:  «o  di
acquisto»; 
    al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis: 
    al primo periodo, dopo le parole: «concessione di  contributi  in
conto interessi su finanziamenti per  l'acquisto»  sono  inserite  le
seguenti: «da parte dei conduttori»; 
    dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «A tali contributi
hanno accesso anche i soci  assegnatari  di  alloggi  di  cooperative
edilizie a  proprieta'  indivisa  per  l'acquisizione  dell'alloggio,
posto in vendita a seguito di procedure concorsuali»; 
    all'ultimo periodo, le parole: «data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «data di entrata in vigore della presente disposizione»; 
    al comma 1, lettera b), il  capoverso  2-ter  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «2-ter. All'articolo 1, comma 48,  lettera  c),  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, dopo le  parole:  "monogenitoriali  con  figli
minori" sono inserite le seguenti: ",  da  parte  dei  conduttori  di
alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le  case  popolari,
comunque denominati"»; 
    dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. Gli  alloggi  concessi  ai  sensi  dell'articolo  18  del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio  1991,  n.  203,  e  successive  modificazioni,
rimangono in godimento  del  locatario  anche  qualora  il  locatario
stesso sia riformato totalmente o parzialmente  per  malattia,  anche
non dipendente da  cause  di  servizio.  Nel  caso  di  pensionamento
dell'assegnatario,  i  predetti  alloggi   rimangono   assegnati   in
locazione per un periodo  di  ulteriori  tre  anni  dalla  cessazione
dall'incarico. Nel caso  di  decesso  dell'assegnatario,  i  predetti
alloggi rimangono assegnati in locazione al  coniuge  o  agli  aventi
diritto, che ne facciano richiesta, per un periodo di  ulteriori  tre
anni a partire dal decesso dell'assegnatario. 
    1-ter. Gli alloggi finanziati  in  tutto  o  in  parte  ai  sensi
dell'articolo  18  del  decreto-legge  13  maggio   1991,   n.   152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,  n.  203,
possono essere  alienati  dagli  enti  proprietari  e  trasferiti  in
proprieta' agli assegnatari, prima del periodo indicato  al  punto  5
della   deliberazione   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica  del  20  dicembre  1991,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1992,  e  prima  del  periodo
eventualmente indicato da convenzioni speciali concernenti i  singoli
interventi. Nel caso in cui l'assegnatario acquisti  l'immobile  esso
viene automaticamente liberato dal vincolo di destinazione». 
    All'articolo 4: 
    al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«quattro mesi», le parole: «il Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
del  Ministro  per  gli  affari  regionali»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per  gli  affari
regionali e le autonomie», le  parole:  «un  Piano»  sono  sostituite
dalle seguenti: «i criteri per la formulazione di un Programma», dopo
le parole: «di recupero e razionalizzazione degli  immobili  e  degli
alloggi»  sono  inserite  le  seguenti:  «di  edilizia   residenziale
pubblica», dopo le parole: «di proprieta'» sono inserite le seguenti:
«dei comuni e» e dopo le parole: «comunque denominati,» sono inserite
le seguenti: «costituiti anche in forma societaria, e degli  enti  di
edilizia residenziale  pubblica  aventi  le  stesse  finalita'  degli
IACP»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le regioni trasmettono  al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   gli   elenchi,
predisposti dai comuni  e  dagli  IACP,  comunque  denominati,  delle
unita'  immobiliari  che,   con   interventi   di   manutenzione   ed
efficientamento di non  rilevante  entita',  siano  resi  prontamente
disponibili per le assegnazioni»; 
    al comma 2, le parole: «Il piano» sono sostituite dalle seguenti:
«Il Programma»  e  le  parole:  «rinvenienti  dalle  revoche  di  cui
all'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2013, n. 147»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «rivenienti  dalle   revoche   di   cui
all'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive modificazioni»; 
    al  comma  4,  le  parole:  «del  Piano»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del Programma», dopo  le  parole:  «sono  assegnati»  sono
inserite le seguenti: «con priorita'» e sono aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, a condizione che i soggetti appartenenti  a  tali
categorie siano collocati utilmente nelle  graduatorie  comunali  per
l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica»; 
    al comma 8, le  parole:  «quattro  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «due mesi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche' agli enti di edilizia residenziale aventi le stesse finalita'
degli IACP»; 
    dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
    «9-bis.  Il  Governo  riferisce   alle   competenti   Commissioni
parlamentari circa lo stato di attuazione del Programma  di  recupero
di cui al presente articolo  decorsi  sei  mesi  dall'emanazione  del
decreto di cui al comma 1 e successivamente ogni sei mesi, fino  alla
completa attuazione del Programma». 
    nella rubrica, la parola: «Piano» e' sostituita  dalla  seguente:
«Programma». 
    All'articolo 5: 
    al comma 1, sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «A
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento  dei
servizi di energia elettrica, di  gas,  di  servizi  idrici  e  della
telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della  volturazione,
del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono  essere  stipulati  o
comunque adottati, qualora non riportino i  dati  identificativi  del
richiedente e il  titolo  che  attesti  la  proprieta',  il  regolare
possesso o la regolare detenzione dell'unita' immobiliare  in  favore
della quale si richiede l'allacciamento. Al  fine  di  consentire  ai
soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente  e  il  loro
inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti
sono  tenuti  a  consegnare   ai   soggetti   somministranti   idonea
documentazione relativa al  titolo  che  attesti  la  proprieta',  il
regolare possesso o la regolare detenzione  dell'unita'  immobiliare,
in  originale  o  copia  autentica,  o  a  rilasciare   dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445»; 
    dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di  edilizia
residenziale pubblica  non  possono  partecipare  alle  procedure  di
assegnazione di alloggi della  medesima  natura  per  i  cinque  anni
successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva. 
    1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli
effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  dei
contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e
9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; 
    nella rubrica, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «.
Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di
locazione». 
    All'articolo 6, comma 1,  le  parole:  «decreto  ministeriale  in
attuazione» sono sostituite dalle  seguenti:  «decreto  del  Ministro
delle  infrastrutture  22  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adottato in attuazione». 
    All'articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. All'articolo 16, comma  2,  del  decreto-legge  4  giugno
2013, n. 63, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2013, n. 90, l'ultimo periodo e' soppresso. 
    2-ter. Per il periodo dal 6 giugno 2013 al 31  dicembre  2014  le
spese per l'acquisto di mobili e di grandi  elettrodomestici  di  cui
all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4  giugno  2013,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono
computate, ai fini  della  fruizione  della  detrazione  di  imposta,
indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori  di
ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di  cui  all'articolo
16, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013». 
    All'articolo 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Le convenzioni che disciplinano  le  modalita'  di  locazione
degli  alloggi  sociali  di  cui  al  decreto  del   Ministro   delle
infrastrutture 22 aprile 2008, adottato in attuazione dell'articolo 5
della legge 8 febbraio 2007, n. 9, possono contenere la  clausola  di
riscatto dell'unita' immobiliare e le relative condizioni economiche.
La clausola comunque non puo' consentire il riscatto prima  di  sette
anni dall'inizio della locazione. Il diritto al riscatto puo'  essere
esercitato  solo  dai  conduttori  privi  di  altra   abitazione   di
proprieta' adeguata alle esigenze del nucleo familiare. Chi  esercita
il riscatto non puo' rivendere l'immobile  prima  dello  scadere  dei
cinque anni». 
    All'articolo 9: 
    al  comma  2,  capoverso  6-bis,  la  parola:  «cooperative»   e'
sostituita dalle seguenti: «cooperative edilizie per la locazione»  e
dopo le parole: «purche'  sublocate  a  studenti  universitari»  sono
inserite le seguenti: «e date a disposizione dei comuni»; 
    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. La disposizione di cui al comma 1  si  applica  anche  ai
contratti di locazione stipulati nei comuni per  i  quali  sia  stato
deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, lo  stato  di
emergenza a seguito del verificarsi degli eventi  calamitosi  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n.
225. 
    2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto il CIPE  aggiorna  l'elenco
dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla  delibera  CIPE  13
novembre 2003. 
    2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter,  valutati
in 1,53 milioni di euro per l'anno 2014 e in 1,69 milioni di  euro  a
decorrere  dall'anno  2015,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione, per 1,53 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,69 milioni di
euro  a  decorrere  dall'anno  2015,  dello  stanziamento  del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'economia e delle finanze». 
    Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
    «Art. 9-bis. - (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti
all'estero). - 1. All'articolo  13,  comma  2,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: ",  l'unita'
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti"  fino  a:
"non risulti locata"  sono  soppresse  e  dopo  l'ottavo  periodo  e'
inserito il  seguente:  "A  partire  dall'anno  2015  e'  considerata
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola  unita'
immobiliare  posseduta  dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel
territorio  dello  Stato  e  iscritti  all'Anagrafe  degli   italiani
residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi  di
residenza, a titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  in  Italia,  a
condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". 
    2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali
TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in  misura  ridotta  di
due terzi. 
    3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni  di  cui  al  presente
articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2015,
di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori  entrate  dei
comuni,  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2014 allo scopo utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero». 
    All'articolo 10: 
    al comma  1,  dopo  le  parole:  «rigenerazione  delle  aree»  e'
inserita la seguente: «urbanizzate» e dopo le parole: «e dei tessuti»
sono inserite le seguenti: «edilizi esistenti»; 
    al comma 3: 
    al primo periodo, le parole: «, ai fini del  presente  articolo,»
sono soppresse e dopo le parole: «alle condizioni  di  mercato»  sono
aggiunte le  seguenti:  «,  nonche'  alle  donne  ospiti  dei  centri
antiviolenza e delle  case-rifugio  di  cui  all'articolo  5-bis  del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119»; 
    al secondo periodo, alle parole:  «Si  considera  altresi'»  sono
premesse le seguenti: «Ai fini del  presente  articolo,»  e  dopo  le
parole: «patto di futura  vendita»  sono  inserite  le  seguenti:  «o
assegnazione»; 
    al comma 4, le parole:  «Il  presente  articolo  si  applica  nei
comuni di cui alla delibera  CIPE  13  novembre  2003  al  patrimonio
edilizio esistente, ivi compresi gli immobili non  ultimati  e  sugli
interventi non ancora avviati» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Il
presente articolo si applica al  patrimonio  edilizio  esistente  nei
comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n.  87/03
del 13 novembre 2003, ivi compresi gli immobili non  ultimati  e  gli
interventi non ancora avviati» e le parole:  «il  31  dicembre  2013»
sono sostituite dalle seguenti: «la data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto»; 
    al comma 5: 
    alla lettera b),  le  parole:  «o  diversa  localizzazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «e  diverso  sedime»  e  dopo  le  parole:
«lotto di riferimento» sono inserite le seguenti: «comunque dotato di
infrastrutture e servizi»; 
    alla lettera  c),  dopo  le  parole:  «destinazione  d'uso»  sono
inserite le seguenti: «di edifici»; 
    alla lettera d), le parole: «, in misura comunque  non  superiore
al 20 per cento della superficie complessiva comunque  ammessa»  sono
soppresse; 
    la lettera e) e' soppressa; 
    sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: 
    «e-bis) edilizia abitativa con gestione collettiva dei servizi di
pertinenza e di edilizia abitativa e dei relativi servizi finalizzati
ad utenti di eta' maggiore di sessantacinque anni»; 
    «e-ter) recupero di immobili fatiscenti o da dismettere esistenti
nei centri storici e nelle periferie»; 
    dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. Il  presente  articolo  e'  finalizzato,  altresi',  alla
creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione  temporanea
dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in  corso
di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto»; 
    al comma 6, le parole: «sessanta giorni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «novanta giorni»; 
    al comma 7, dopo  le  parole:  «di  pertinenza,  i  comuni»  sono
inserite le seguenti: «recepiscono le norme di semplificazione di cui
al comma 6,», dopo le parole: «riuso o  sostituzione  edilizia»  sono
inserite le seguenti: «, come integrazione dei  regolamenti  edilizi,
tenendo  conto  anche  degli  incentivi  volumetrici  a  seguito  del
miglioramento delle prestazioni  energetiche  degli  immobili  o  per
interventi  di   recupero   di   aree   ed   immobili   degradati   o
sottoutilizzati  previsti   dalla   normativa   e   dagli   strumenti
urbanistici vigenti,» e sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, e nel rispetto dei commi 1 e 4»; 
    al comma 8, primo periodo, le  parole  da:  «o  siti  nei  centri
storici»  fino  a:  «strumenti  urbanistici»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «o siti in aree ad inedificabilita'  assoluta.  I  medesimi
interventi, limitatamente alle lettere b),  c),  e  d)  del  medesimo
comma 5, non sono ammessi nei centri storici. Gli stessi  interventi,
limitatamente alle lettere b) e d) del citato comma  5,  non  possono
essere  autorizzati  in  deroga  alle  previsioni   degli   strumenti
urbanistici» e dopo le parole: «igienico sanitario» sono inserite  le
seguenti: «, della destinazione agricola dei suoli»; 
    al comma 10, le parole: «lettere d) ed e)» sono sostituite  dalle
seguenti: «lettera d), e per il raggiungimento dell'obiettivo di  cui
al comma 5-bis»; 
    dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 
    «10-bis. Al fine di assicurare i mezzi finanziari per la completa
e rapida realizzazione di programmi di alloggi sociali finanziati con
fondi nazionali e regionali, anche in deroga a quanto previsto  dalle
relative norme di finanziamento, possono essere ceduti o conferiti ai
fondi immobiliari o ad altri soggetti di cui al comma 3, lettera  a),
dell'articolo  11  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
immobili residenziali, ultimati od in corso  d'opera,  realizzati  da
soggetti  pubblici  e  privati  con  il  concorso  di  un  contributo
pubblico,  e  destinati  a  concorrere  all'aumento  dell'offerta  di
alloggi sociali, a condizione che, per questi ultimi, siano mantenuti
i vincoli di destinazione previsti dalle norme di  finanziamento.  Il
soggetto  subentrante  e'  tenuto  a  darne  comunicazione   all'ente
erogatore del finanziamento pubblico, trasmettendo preventivamente lo
schema dell'atto di cessione o conferimento,  affinche'  il  medesimo
ente  si  esprima  in  merito  alla  conformita'   dell'impegno   del
subentrante a mantenere i vincoli di  destinazione,  in  relazione  a
quanto previsto dalle norme di finanziamento. L'aumento  dell'offerta
di alloggi sociali si intende realizzato anche  quando,  al  fine  di
mantenere l'originale destinazione ad alloggio sociale e mitigare  il
disagio dei locatari,  sono  ceduti  o  conferiti,  con  le  medesime
modalita', anche immobili  privati  realizzati  con  il  concorso  di
contributi pubblici e destinati originariamente alla locazione se,  a
seguito di procedure concorsuali di cui al  regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267, debbano essere destinati alla alienazione. 
    10-ter. Il comma 9 dell'articolo 12 del decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, e' sostituito dal seguente: 
    "9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata rilocalizzati ai
sensi del comma 7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri
all'incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai
fini della completa realizzazione dell'intervento costruttivo,  fermo
restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 2 della  legge  1º
agosto 2002, n.  166.  In  alternativa,  anche  in  deroga  a  quanto
previsto  dalla  convenzione  attuativa  con   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, il soggetto attuatore puo' cedere,  a
titolo gratuito, le aree  o  i  diritti  edificatori  destinati  alla
realizzazione degli alloggi non coperti da finanziamento, a  soggetti
pubblici o privati che si impegnino a destinarli  alla  realizzazione
di alloggi sociali, come definiti  dal  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
146 del 24 giugno 2008, vincolati alla locazione per  un  periodo  di
almeno dodici anni per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  18  del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Le disposizioni di cui ai commi 7
e 8  si  applicano  anche  ai  programmi  gia'  finanziati  ai  sensi
dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991 per i quali
risulti gia' sottoscritta la convenzione attuativa con  il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  per  i  quali  si  renda
necessario procedere ad aggiornarne i costi di realizzazione"». 
    Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 10-bis. - (Definizione  amministrativa  e  contabile  degli
interventi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13  maggio  1991,
n. 152). - 1. I soggetti attuatori dei programmi di cui  all'articolo
18  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non  intendono
concorrere con proprie risorse, secondo quanto previsto dal  comma  9
dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  alla  completa
realizzazione dell'originario intervento di  edilizia  sovvenzionata,
decadono dallo specifico finanziamento e  le  corrispondenti  risorse
sono assegnate ai  comuni  in  cui  ricade  l'intervento  per  essere
destinate alla realizzazione di interventi di  edilizia  residenziale
pubblica. Qualora per l'intervento  di  edilizia  agevolata  non  sia
stato rilasciato il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, il relativo finanziamento statale  decade.  Gli
enti pubblici territoriali interessati che intendono  procedere  alla
prevista   trasformazione   urbanistica   anche   in   assenza    del
finanziamento statale possono fare salve le  previsioni  urbanistiche
dell'accordo di programma sottoscritto  tra  regione  e  comune  reso
esecutivo mediante ratifica del consiglio comunale entro la data  del
31 dicembre 2007. 
    Art. 10-ter.  -  (Semplificazione  in  materia  edilizia).  -  1.
All'articolo  3,  comma  1,  lettera  e.5),  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  la
parola: "ancorche'" e' sostituita dalle seguenti: "e salvo che". 
    Art. 10-quater. - (Modifiche al  decreto  legislativo  20  giugno
2005, n. 122) - 1. Al decreto legislativo 20  giugno  2005,  n.  122,
recante disposizioni per la tutela  dei  diritti  patrimoniali  degli
acquirenti di immobili  da  costruire,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    "1-bis. L'acquirente non puo' rinunciare alle tutele previste dal
presente decreto; ogni clausola contraria e' nulla e deve  intendersi
come non apposta"; 
    b) all'articolo 9, comma  1,  dopo  le  parole:  "per  se'"  sono
inserite le seguenti: "o per il proprio coniuge"; 
    c) all'articolo 10,  comma  1,  dopo  le  parole:  "la  residenza
propria" sono inserite le seguenti: "o del proprio coniuge"». 
    All'articolo 11, comma 1, dopo le parole: «riferisce al Consiglio
dei  Ministri»  sono  inserite  le  seguenti:  «e   alle   competenti
Commissioni parlamentari». 
    L'articolo 12 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 12. - (Disposizioni urgenti in  materia  di  qualificazione
degli esecutori dei lavori pubblici). - 1. Si considerano  strutture,
impianti e opere speciali ai sensi dell'articolo 37,  comma  11,  del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le opere
corrispondenti  alle  categorie  individuate  nell'allegato   A   del
medesimo decreto con l'acronimo OG o OS di seguito elencate:  OG  11,
OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B,
OS 21, OS 25, OS 30. 
    2. In tema di affidamento di contratti  pubblici  di  lavori,  si
applicano altresi' le seguenti disposizioni: 
    a)  l'affidatario,  in  possesso   della   qualificazione   nella
categoria  di  opere  generali  ovvero  nella  categoria   di   opere
specializzate indicate nel bando di gara  o  nell'avviso  di  gara  o
nella lettera di invito come categoria prevalente puo',  fatto  salvo
quanto previsto alla  lettera  b),  eseguire  direttamente  tutte  le
lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non e' in
possesso delle relative  qualificazioni,  oppure  subappaltare  dette
lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle
relative qualificazioni; 
    b) non possono essere eseguite direttamente  dall'affidatario  in
possesso della qualificazione per la sola  categoria  prevalente,  se
privo  delle  relative  adeguate  qualificazioni,   le   lavorazioni,
indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella  lettera  di
invito, di importo superiore ai limiti  indicati  dall'articolo  108,
comma 3, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle  categorie  di  opere
generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonche'  le
categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo  OS,  di
seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS  10,  OS
11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21,
OS 24, OS 25, OS 28, OS  30,  OS  33,  OS  34,  OS  35.  Le  predette
lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle
relative qualificazioni.  Esse  sono  altresi'  scorporabili  e  sono
indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni
temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37,
comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 per le
categorie di cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  di  importo
singolarmente superiore al 15 per cento; si  applica  l'articolo  92,
comma 7, del predetto regolamento. 
    3. I commi 1 e 3 dell'articolo 109  del  regolamento  di  cui  al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  207  del  2010  sono
abrogati.   Sono   soppressi   l'ultimo   periodo   delle    premesse
dell'allegato A del predetto decreto e  la  tabella  sintetica  delle
categorie  del  medesimo  allegato.  I  richiami,   contenuti   nelle
disposizioni  vigenti,  all'articolo  107,  comma  2,  del   predetto
regolamento, annullato dal decreto del Presidente della Repubblica 30
ottobre 2013, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  280  del  29
novembre 2013, si intendono riferiti  alle  disposizioni  di  cui  al
comma 1 del presente articolo. Il richiamo,  contenuto  nell'articolo
108, comma 1, ultimo periodo, all'articolo 109,  commi  1  e  2,  del
predetto regolamento, si intende riferito al  comma  2  del  presente
articolo. 
    4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a  3  si  applicano  alle
procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice  una  gara  sono
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nonche', in  caso  di  contratti
senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure  in  cui,  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, non sono ancora stati inviati gli  inviti  a  presentare  le
offerte. 
    5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  legge
di  conversione  del  presente  decreto  sono  adottate,  secondo  la
procedura prevista dall'articolo 5, comma 4, del  codice  di  cui  al
decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,   le   disposizioni
regolamentari sostitutive di quelle  contenute  negli  articoli  107,
comma 2, e 109, comma 2, del decreto del Presidente della  Repubblica
n.  207  del  2010,  annullate  dal  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
280 del 29 novembre 2013.  Alla  data  di  entrata  in  vigore  delle
disposizioni regolamentari sostitutive di cui al  precedente  periodo
cessano di avere efficacia le disposizioni dei commi da 1 a 4. 
    6. Restano validi gli atti e  i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base  delle  disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei  trasporti  24  aprile  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2014. 
    7.  Sono  fatti  salvi  i  bandi  e  gli  avvisi  di   gara   per
l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori  pubblicati  a
decorrere dalla data di efficacia del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 ottobre 2013 e fino alla data di entrata in vigore  del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di  cui  al
comma 6, nonche' gli atti, i provvedimenti  e  i  rapporti  giuridici
sorti sulla base dei medesimi bandi e avvisi. La salvezza riguarda  i
profili concernenti la qualificazione richiesta per la partecipazione
alle procedure di  affidamento  con  riferimento  alle  categorie  di
lavorazioni a qualificazione obbligatoria e  alle  categorie  di  cui
all'articolo 37, comma 11, del codice di cui al  decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163. 
    8. All'articolo 37 del codice di cui al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, il comma 13 e' abrogato. 
    9.  All'articolo  92  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,  il  comma  2  e'
sostituito dal seguente: 
    "2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma
1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo  34,  comma
1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma
1, lettera f), del  codice,  di  tipo  orizzontale,  i  requisiti  di
qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti
nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla
mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per
cento e la restante  percentuale  cumulativamente  dalle  mandanti  o
dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima  del  10
per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o  consorzio,
indicate in sede di offerta,  possono  essere  liberamente  stabilite
entro i limiti consentiti dai requisiti di  qualificazione  posseduti
dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito  dei  propri  requisiti
posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di  offerta,  i
requisiti in misura percentuale superiore rispetto a  ciascuna  delle
mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono  eseguiti
dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta,
fatta  salva  la  facolta'   di   modifica   delle   stesse,   previa
autorizzazione  della  stazione  appaltante  che   ne   verifica   la
compatibilita' con i  requisiti  di  qualificazione  posseduti  dalle
imprese interessate". 
    10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche alle
procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice  una
gara risultino gia' pubblicati alla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto,  nonche',  in  caso  di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai
contratti in cui, alla suddetta data, siano gia'  stati  inviati  gli
inviti a presentare le offerte. 
    11. Al fine di garantire adeguate condizioni di concorrenza nella
qualificazione  degli   operatori   economici   alle   procedure   di
affidamento di incarichi di verifica dei progetti di opere pubbliche,
all'articolo 357, comma 19, del regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le  parole:  "tre
anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni"». 
    All'articolo 13, comma 2, le parole da:  «dopo  le  parole»  fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «le  parole:  "la
societa'  ha  altresi'  facolta'  di  deroga  agli   articoli"   sono
sostituite dalle seguenti:  "la  societa'  ha  altresi'  facolta'  di
deroga, purche' senza intermediazioni, agli articoli 26, 30,"». 
    Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: 
    «Art. 13-bis. - (Clausola di salvaguardia). - 1. Le  disposizioni
del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale  e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le
norme dei rispettivi statuti e con le relative norme  di  attuazione,
anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre  2001,  n.
3».