Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52
All'articolo 1:
al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Il giudice
dispone nei confronti dell'infermo di mente e del seminfermo di mente
l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria,
diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una
casa di cura e custodia, salvo quando sono acquisiti elementi dai
quali risulta che ogni misura diversa non e' idonea ad assicurare
cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosita' sociale, il cui
accertamento e' effettuato sulla base delle qualita' soggettive della
persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all'articolo
133, secondo comma, numero 4, del codice penale. Allo stesso modo
provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi
dell'articolo 679 del codice di procedura penale. Non costituisce
elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosita' sociale la
sola mancanza di programmi terapeutici individuali"»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n.
211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n.
9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "A
tal fine le regioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, nell'ambito delle risorse destinate alla
formazione, organizzano corsi di formazione per gli operatori del
settore finalizzati alla progettazione e alla organizzazione di
percorsi terapeutico-riabilitativi e alle esigenze di mediazione
culturale. Entro il 15 giugno 2014, le regioni possono modificare i
programmi presentati in precedenza al fine di provvedere alla
riqualificazione dei dipartimenti di salute mentale, di contenere il
numero complessivo di posti letto da realizzare nelle strutture
sanitarie di cui al comma 2 e di destinare le risorse alla
realizzazione o riqualificazione delle sole strutture pubbliche";
b) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
"8.1. Fino al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari,
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
costituisce adempimento ai fini della verifica del Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza".
1-ter. I percorsi terapeutico-riabilitativi individuali di
dimissione di ciascuna delle persone ricoverate negli ospedali
psichiatrici giudiziari alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo
3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive
modificazioni, devono essere obbligatoriamente predisposti e inviati
al Ministero della salute e alla competente autorita' giudiziaria
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. I programmi sono
predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute
mentale delle proprie aziende sanitarie, in accordo e con il concorso
delle direzioni degli ospedali psichiatrici giudiziari. Per i
pazienti per i quali e' stata accertata la persistente pericolosita'
sociale, il programma documenta in modo puntuale le ragioni che
sostengono l'eccezionalita' e la transitorieta' del prosieguo del
ricovero. 1-quater. Le misure di sicurezza detentive provvisorie o
definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione
delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo
stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto
riguardo alla previsione edittale massima. Per la determinazione
della pena a tali effetti si applica l'articolo 278 del codice di
procedura penale. Per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo non
si applica la disposizione di cui al primo periodo»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e' attivato presso il
Ministero della salute un organismo di coordinamento per il
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari composto da
rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero della
giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, al fine di esercitare funzioni di monitoraggio e di
coordinamento delle iniziative assunte per garantire il completamento
del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. A
tal fine l'organismo di coordinamento si raccorda con il comitato
paritetico interistituzionale di cui all'articolo 5, comma 2, del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º aprile
2008. La partecipazione alle sedute dell'organismo di coordinamento
non da' luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti,
indennita' o rimborsi spese comunque denominati. Ogni tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia
trasmettono alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle
suddette iniziative»;
al comma 3, dopo le parole: «corrispondente riduzione» sono
inserite le seguenti: «, per i medesimi anni,».