(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           Modificazioni apportate in sede di conversione 
                al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 
 
    All'articolo 1: 
    al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:  "Il  giudice
dispone nei confronti dell'infermo di mente e del seminfermo di mente
l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via  provvisoria,
diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una
casa di cura e custodia, salvo quando  sono  acquisiti  elementi  dai
quali risulta che ogni misura diversa non  e'  idonea  ad  assicurare
cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosita' sociale, il  cui
accertamento e' effettuato sulla base delle qualita' soggettive della
persona e senza tenere conto delle  condizioni  di  cui  all'articolo
133, secondo comma, numero 4, del codice  penale.  Allo  stesso  modo
provvede il magistrato di sorveglianza  quando  interviene  ai  sensi
dell'articolo 679 del codice di  procedura  penale.  Non  costituisce
elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosita' sociale  la
sola mancanza di programmi terapeutici individuali"»; 
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. All'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n.
211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012,  n.
9, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "A
tal fine le regioni, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza  pubblica,   nell'ambito   delle   risorse   destinate   alla
formazione, organizzano corsi di formazione  per  gli  operatori  del
settore finalizzati  alla  progettazione  e  alla  organizzazione  di
percorsi terapeutico-riabilitativi  e  alle  esigenze  di  mediazione
culturale. Entro il 15 giugno 2014, le regioni possono  modificare  i
programmi  presentati  in  precedenza  al  fine  di  provvedere  alla
riqualificazione dei dipartimenti di salute mentale, di contenere  il
numero complessivo di  posti  letto  da  realizzare  nelle  strutture
sanitarie  di  cui  al  comma  2  e  di  destinare  le  risorse  alla
realizzazione o riqualificazione delle sole strutture pubbliche"; 
    b) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
    "8.1. Fino al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari,
l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui   al   presente   articolo
costituisce  adempimento  ai  fini  della   verifica   del   Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali  di
assistenza". 
    1-ter.  I  percorsi  terapeutico-riabilitativi   individuali   di
dimissione  di  ciascuna  delle  persone  ricoverate  negli  ospedali
psichiatrici giudiziari alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo
3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011,  n.  211,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17  febbraio  2012,  n.  9,  e  successive
modificazioni, devono essere obbligatoriamente predisposti e  inviati
al Ministero della salute e  alla  competente  autorita'  giudiziaria
entro quarantacinque giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto.  I   programmi   sono
predisposti dalle regioni e dalle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano attraverso i competenti  dipartimenti  e  servizi  di  salute
mentale delle proprie aziende sanitarie, in accordo e con il concorso
delle  direzioni  degli  ospedali  psichiatrici  giudiziari.  Per   i
pazienti per i quali e' stata accertata la persistente  pericolosita'
sociale, il programma documenta  in  modo  puntuale  le  ragioni  che
sostengono l'eccezionalita' e la  transitorieta'  del  prosieguo  del
ricovero. 1-quater. Le misure di sicurezza  detentive  provvisorie  o
definitive, compreso il ricovero  nelle  residenze  per  l'esecuzione
delle  misure  di  sicurezza,  non  possono  durare  oltre  il  tempo
stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto
riguardo alla previsione  edittale  massima.  Per  la  determinazione
della pena a tali effetti si applica l'articolo  278  del  codice  di
procedura penale. Per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo non
si applica la disposizione di cui al primo periodo»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del  presente  decreto  e'  attivato  presso  il
Ministero  della  salute  un  organismo  di  coordinamento   per   il
superamento  degli  ospedali  psichiatrici  giudiziari  composto   da
rappresentanti  del  Ministero  della  salute,  del  Ministero  della
giustizia, delle regioni e delle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  al  fine  di  esercitare  funzioni  di  monitoraggio  e  di
coordinamento delle iniziative assunte per garantire il completamento
del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. A
tal fine l'organismo di coordinamento si  raccorda  con  il  comitato
paritetico interistituzionale di cui all'articolo  5,  comma  2,  del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  1º  aprile
2008. La partecipazione alle sedute dell'organismo  di  coordinamento
non da' luogo alla corresponsione di compensi,  gettoni,  emolumenti,
indennita' o rimborsi spese comunque denominati. Ogni tre mesi  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, il Ministro della  salute  e  il  Ministro  della  giustizia
trasmettono alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle
suddette iniziative»; 
    al comma 3,  dopo  le  parole:  «corrispondente  riduzione»  sono
inserite le seguenti: «, per i medesimi anni,».