(Accordo-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                             ACCORDO FRA 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
 
 
                                  E 
 
 
               IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA 
                SUL RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE 
                      NELLA PREVENZIONE E LOTTA 
                  ALLE FORME GRAVI DI CRIMINALITA' 
 
  Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti
d'America (di seguito «le Parti»); 
  Mossi dal desiderio di cooperare piu'  efficacemente  come  partner
nella prevenzione e  lotta  alle  forme  gravi  di  criminalita',  in
particolare al terrorismo; 
  Riconoscendo che la condivisione di informazioni e' una  componente
essenziale dell'azione di contrasto alle forme gravi di  criminalita'
e, in particolare, al terrorismo; 
  Riconoscendo l'importanza della  prevenzione  e  della  lotta  alle
forme gravi  di  criminalita',  in  particolare  al  terrorismo,  nel
rispetto  dei  diritti  e  delle  liberta'  fondamentali   dell'uomo,
segnatamente il diritto alla riservatezza della sfera privata; 
  Ispirandosi alla Convenzione  riguardante  l'approfondimento  della
cooperazione transfrontaliera, in  particolare  al  fine  di  lottare
contro  il  terrorismo,  la  criminalita'   transfrontaliera   e   la
migrazione illegale, fatta a Prüm il 27 maggio 2005; 
  Intenzionati a rafforzare e incoraggiare  la  cooperazione  fra  le
Parti  in  uno  spirito  di  partenariato  fondato  su   criteri   di
disponibilita' delle informazioni e di reciprocita',  in  conformita'
con  le  rispettive  legislazioni  nazionali  e  con   la   normativa
internazionale applicabile anche in materia di  protezione  dei  dati
personali; 
 
                      Convengono quanto segue: 
 
 
                               Art. 1. 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente accordo, 
  1. Per profilo del DNA (schema identificativo del 
  DNA ) si intende un codice alfabetico o  numerico  che  rappresenta
una  serie  di  caratteristiche  identificative   della   parte   non
codificante del campione di DNA umano  analizzato,  vale  a  dire  la
struttura molecolare particolare dei vari loci del DNA. 
  2. Per dati personali si intende qualsiasi informazione relativa ad
una  persona  fisica  identificata  o  identificabile  (il  «soggetto
interessato»), inclusi i dati di riferimento, di cui al comma  4  del
presente articolo, che sono riconducibili ad un soggetto. 
  3.  Per  trattamento  dei  dati  personali  si  intende   qualsiasi
operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio  di
processi automatizzati e applicate a dati personali,  come  raccolta,
registrazione,   organizzazione,   memorizzazione,   adattamento    o
modifica, ordinamento, estrazione, consultazione, uso,  comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa  a
disposizione,  raffronto  o  interconnessione,   nonche'   blocco   o
eliminazione attraverso la cancellazione o la  distruzione  dei  dati
personali. 
  4. Per dati di riferimento si intendono il  profilo  del  DNA  e  i
relativi riferimenti (dati identificativi del 
  DNA ) o i  dati  dattiloscopici  e  i  relativi  riferimenti  (dati
identificativi delle impronte digitali). I dati  di  riferimento  non
devono  contenere  alcun  elemento  che  consenta   l'identificazione
diretta  del  soggetto  interessato.  I  dati  di   riferimento   non
riconducibili  ad  un  individuo  (non  tracciabili)  devono   essere
riconoscibili come tali.