(Accordo-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
                   Trasmissione di dati personali 
                e di altre informazioni per prevenire 
        le forme gravi di criminalita' incluso il terrorismo 
 
  1. Per la prevenzione delle forme gravi di criminalita' incluso  il
terrorismo le Parti, in singoli casi,  per  gli  scopi  del  presente
accordo, anche senza che sia loro richiesto, possono  trasmettere  ai
rispettivi punti di contatto nazionali di cui al paragrafo 5, con  le
modalita' e nel rispetto della propria legislazione nazionale, i dati
personali di cui al paragrafo 2,  ove  cio'  sia  necessario  perche'
particolari  circostanze   fanno   presumere   che   il   soggetto(i)
interessato(i): 
    a) commettera' o ha commesso  reati  terroristici  o  di  matrice
terroristica,  oppure  reati  legati  ad  un  gruppo  o  associazione
terroristica, secondo la definizione di tali  reati  formulata  dalla
legislazione nazionale della Parte trasmittente; oppure 
    b) sta ricevendo o ha ricevuto un addestramento per commettere  i
reati di cui al sottoparagrafo a); 
    c) commettera' o ha commesso un reato grave, ovvero partecipa  ad
un gruppo o ad una associazione di criminalita' organizzata. 
  2. I dati personali da  trasmettere  comprendono,  se  disponibili,
anche il cognome, i nomi,  i  nomi  precedenti,  altri  nomi,  alias,
varianti ortografiche dei nomi, il sesso,  la  data  e  il  luogo  di
nascita, le attuali  e  le  precedenti  nazionalita',  il  numero  di
passaporto,  numeri   di   altri   documenti   d'identita'   e   dati
dattiloscopici,  nonche'  la  descrizione  di  qualsiasi   precedente
giudiziario  o  delle  circostanze  che  hanno  dato   origine   alla
presunzione di cui al paragrafo 1. 
  3. La Parte che trasmette i dati puo', nel rispetto  della  propria
legislazione nazionale, fissare le condizioni  relative  all'utilizzo
di tali dati da parte dell'autorita' ricevente. Se la Parte ricevente
accetta tali dati, e' soggetta a tali condizioni. 
  4. Non possono imporsi restrizioni generiche rispetto agli standard
giuridici della Parte ricevente per il trattamento dei dati personali
come condizione per la trasmissione dei dati ai sensi  del  paragrafo
3. 
  5. Oltre ai dati personali di cui al paragrafo 2, le Parti  possono
trasmettersi reciprocamente dati non personali relativi ai  reati  di
cui al paragrafo 1. 
  6. Ciascuna Parte designa uno o piu' punti  di  contatto  nazionali
per lo scambio di dati personali e di altre informazioni con i  punti
di contatto dell'altra Parte, ai  sensi  del  presente  articolo.  Le
competenze dei punti di contatto nazionali  sono  disciplinate  dalla
legislazione nazionale applicabile.