Art. 10. Trasmissione di dati personali e di altre informazioni per prevenire le forme gravi di criminalita' incluso il terrorismo 1. Per la prevenzione delle forme gravi di criminalita' incluso il terrorismo le Parti, in singoli casi, per gli scopi del presente accordo, anche senza che sia loro richiesto, possono trasmettere ai rispettivi punti di contatto nazionali di cui al paragrafo 5, con le modalita' e nel rispetto della propria legislazione nazionale, i dati personali di cui al paragrafo 2, ove cio' sia necessario perche' particolari circostanze fanno presumere che il soggetto(i) interessato(i): a) commettera' o ha commesso reati terroristici o di matrice terroristica, oppure reati legati ad un gruppo o associazione terroristica, secondo la definizione di tali reati formulata dalla legislazione nazionale della Parte trasmittente; oppure b) sta ricevendo o ha ricevuto un addestramento per commettere i reati di cui al sottoparagrafo a); c) commettera' o ha commesso un reato grave, ovvero partecipa ad un gruppo o ad una associazione di criminalita' organizzata. 2. I dati personali da trasmettere comprendono, se disponibili, anche il cognome, i nomi, i nomi precedenti, altri nomi, alias, varianti ortografiche dei nomi, il sesso, la data e il luogo di nascita, le attuali e le precedenti nazionalita', il numero di passaporto, numeri di altri documenti d'identita' e dati dattiloscopici, nonche' la descrizione di qualsiasi precedente giudiziario o delle circostanze che hanno dato origine alla presunzione di cui al paragrafo 1. 3. La Parte che trasmette i dati puo', nel rispetto della propria legislazione nazionale, fissare le condizioni relative all'utilizzo di tali dati da parte dell'autorita' ricevente. Se la Parte ricevente accetta tali dati, e' soggetta a tali condizioni. 4. Non possono imporsi restrizioni generiche rispetto agli standard giuridici della Parte ricevente per il trattamento dei dati personali come condizione per la trasmissione dei dati ai sensi del paragrafo 3. 5. Oltre ai dati personali di cui al paragrafo 2, le Parti possono trasmettersi reciprocamente dati non personali relativi ai reati di cui al paragrafo 1. 6. Ciascuna Parte designa uno o piu' punti di contatto nazionali per lo scambio di dati personali e di altre informazioni con i punti di contatto dell'altra Parte, ai sensi del presente articolo. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile.