(Accordo-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
                 Riservatezza e protezione dei dati 
 
  1. Le Parti riconoscono che la gestione e il trattamento  dei  dati
personali vicendevolmente acquisiti sono di importanza  cruciale  per
la compiuta attuazione del presente accordo,  e  che  ciascuna  Parte
garantisca un equivalente livello di protezione dei dati personali. 
  2. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali
con imparzialita' e in conformita' con le rispettive leggi: 
    a) assicurano che i  dati  personali  forniti  siano  adeguati  e
pertinenti rispetto allo specifico scopo della trasmissione; 
    b) conservano i dati personali soltanto per il  tempo  necessario
allo specifico scopo per il quale sono stati forniti o  ulteriormente
trattati ai sensi del presente accordo; e 
    c) garantiscono che i dati personali eventualmente inesatti siano
tempestivamente  sottoposti  all'attenzione  della  Parte  ricevente,
affinche' siano adottate le appropriate misure correttive.