(Accordo-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
           Limite al trattamento ai fini della protezione 
             dei dati personali e di altre informazioni 
 
  1. Fatto salvo l'articolo 10,  paragrafo  3,  ciascuna  Parte  puo'
trattare i dati acquisiti ai sensi del presente accordo: 
    a) per la finalita' delle proprie indagini criminali; 
    b)  per  prevenire  una  grave  minaccia  alla  propria  pubblica
sicurezza; 
    c) nei propri procedimenti giudiziari non penali o amministrativi
direttamente connessi alle indagini di cui alla lettera a); oppure 
    d) per qualsiasi altro scopo, soltanto  con  il  previo  consenso
della Parte che ha trasmesso i dati. 
  2. Le Parti non comunicano i dati forniti  ai  sensi  del  presente
accordo, ad alcuno Stato terzo, organismo internazionale  o  soggetto
privato, senza il consenso della Parte che ha fornito i dati e  senza
le appropriate garanzie. 
  3. Una Parte puo' effettuare un'interrogazione automatizzata  degli
schedari di DNA o dati dattiloscopici dell'altra Parte, a norma degli
articoli  4  o  7,  e  trattare  i  dati  ottenuti  attraverso   tale
interrogazione, compresa la comunicazione dell'esistenza o meno di un
riscontro positivo, unicamente al fine di: 
    a)  accertare  la  concordanza  tra  i  profili  DNA  o  i   dati
dattiloscopici raffrontati; 
    b) predisporre e inoltrare una successiva domanda  di  assistenza
conformemente  alla  legislazione   nazionale,   incluse   le   norme
sull'assistenza giudiziaria, in caso di concordanza dei dati; oppure 
    c)  effettuare  la  registrazione,  secondo  quanto  richiesto  o
consentito dalla propria legislazione nazionale. 
  4. La Parte che gestisce lo schedario puo' trattare i dati  che  le
vengono   trasmessi   dalla   Parte   che   interroga    nel    corso
dell'interrogazione automatizzata di cui agli articoli 4 e 7 solo  se
tale  trattamento  e'  necessario  per   realizzare   un   raffronto,
rispondere per via automatizzata all'interrogazione o  effettuare  la
registrazione ai sensi dell'articolo 14. Al termine del  raffronto  o
della risposta automatizzata alle interrogazioni,  i  dati  trasmessi
sono immediatamente cancellati, a meno  che  non  sia  necessario  un
ulteriore trattamento per le finalita' di cui al  presente  articolo,
paragrafo 3, lettere b) e c).