(Accordo-art. 13)
 
                              Art. 13. 
 
             Rettifica, blocco e cancellazione dei dati 
 
  1. A richiesta della Parte  trasmittente,  la  Parte  ricevente  e'
tenuta a  rettificare,  bloccare  o  cancellare,  conformemente  alla
propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente
accordo che  siano  inesatti  o  incompleti,  oppure  se  la  propria
raccolta o ulteriore trattamento contravviene al presente  accordo  o
alle norme applicabili alla Parte trasmittente. 
  2. Quando una Parte viene a conoscenza  dell'inesattezza  dei  dati
ricevuti dall'altra Parte, ai  sensi  del  presente  accordo,  adotta
tutte le appropriate misure per prevenire che si faccia  erroneamente
affidamento su tali dati, includendo in  particolare  l'integrazione,
la cancellazione o la rettifica di tali dati. 
  3. Ciascuna Parte informa l'altra se viene a conoscenza che i  dati
materiali da essa trasmessi all'altra  Parte  o  ricevuti  dall'altra
Parte, ai sensi del presente accordo, sono inesatti od  inattendibili
o destano seri dubbi.