(Accordo-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
                           Documentazione 
 
  1. Ciascuna Parte conserva una registrazione della  trasmissione  e
del ricevimento dei dati comunicati all'altra  Parte,  ai  sensi  del
presente accordo. Tale registrazione serve a: 
    a) garantire  un  efficace  controllo  sull'ammissibilita'  della
trasmissione  e  sulla  protezione  dei  dati,   conformemente   alla
legislazione nazionale di ciascuna Parte; 
    b) consentire alle Parti di esercitare  appieno  i  diritti  loro
conferiti in virtu' degli articoli 12 e 16; e 
    c) garantire la sicurezza dei dati. 
  La registrazione comprende: 
    a) le informazioni sul  dato  trasmesso  e  i  motivi  che  hanno
originato la trasmissione; 
    b) la data della trasmissione; e 
    c) il destinatario dei dati qualora gli stessi siano  forniti  ad
altri soggetti. 
  I dati registrati sono protetti da idonee disposizioni contro  ogni
uso non conforme e altri usi impropri e sono conservati per due anni.
Dopo la scadenza del termine di conservazione, i dati registrati sono
immediatamente  cancellati,  salvo  che  cio'  sia   contrario   alla
legislazione nazionale, incluse le norme applicabili  in  materia  di
protezione e conservazione dei dati.