(Accordo-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
                         Sicurezza dei dati 
 
  Ogni  Parte  adotta  le  necessarie  misure  tecniche   a   livello
organizzativo  per  tutelare  i  dati  personali  dalla   distruzione
accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dalla diffusione,
dall'alterazione o dall'accesso non autorizzati o da  qualsiasi  tipo
di trattamento non consentito. In particolare, le Parti  adottano  le
opportune misure al fine di garantire che ai dati personali  accedano
esclusivamente le persone autorizzate. 
  Le  intese  di  attuazione  che  disciplinano   le   procedure   di
interrogazione automatizzata  degli  schedari  del  DNA  e  dei  dati
dattiloscopici ai sensi degli articoli 4 e 7 prevedono: 
    a) un  uso  appropriato  delle  moderne  tecnologie  al  fine  di
garantire la tutela, la sicurezza, la riservatezza e l'integrita' dei
dati; 
    b) l'impiego di procedure  di  criptazione  e  di  autorizzazione
riconosciute dalle competenti autorita' allorche' si ricorre  a  reti
generalmente accessibili; e 
    c) un  dispositivo  che  garantisca  lo  svolgimento  delle  sole
interrogazioni ammissibili.