(Accordo-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
             Trasparenza - fornitura delle informazioni 
                       ai soggetti interessati 
 
  Il presente accordo non interferisce  con  gli  obblighi  giuridici
delle Parti, come enunciato nelle rispettive legislazioni, di fornire
ai soggetti interessati le informazioni relative alle  finalita'  del
trattamento e all'identita' del controllore dei dati, ai  destinatari
o categorie di destinatari, all'esistenza del diritto  di  accesso  e
del diritto di rettifica dei  dati  che  li  riguardano,  nonche'  di
fornire qualsiasi altra informazione quali  il  fondamento  giuridico
dell'operazione di trattamento cui sono destinati i  dati,  i  limiti
temporali per la memorizzazione dei dati e il diritto di ricorso, nel
rispetto delle predette legislazioni. 
  Tali  informazioni  possono  essere   negate   conformemente   alle
rispettive legislazioni delle  Parti,  incluso  il  caso  in  cui  la
fornitura di tali dati possa pregiudicare: 
    a) le finalita'  per  le  quali  i  dati  sono  stati  richiesti,
ottenuti o trattati; 
    b) indagini o procedimenti giudiziari condotti  dalle  competenti
autorita' della Repubblica  Italiana  o  dalle  competenti  autorita'
degli Stati Uniti; o 
    c) i diritti e le liberta' di terzi.