(Accordo-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
                            Informazione 
 
  Previa richiesta, la Parte ricevente informa la Parte  trasmittente
in merito al trattamento dei dati forniti e al risultato  conseguito.
La Parte  ricevente  garantisce  la  tempestiva  comunicazione  della
risposta alla Parte trasmittente.