(Accordo-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
                            Consultazioni 
 
  1. Le Parti  si  consultano  regolarmente  sull'applicazione  delle
disposizioni del presente accordo. 
  2. In caso di controversie sull'interpretazione o applicazione  del
presente accordo, le Parti si consultano al  fine  di  agevolarne  la
risoluzione.