Art. 23. Organi preposti all'applicazione dell'accordo Gli organi preposti all'applicazione del presente accordo sono: per il Governo della Repubblica Italiana: il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno; per il Governo degli Stati Uniti d'America: il Dipartimento di Giustizia e il Dipartimento per la Sicurezza Interna.