Art. 24. Entrata in vigore Il presente accordo entra in vigore alla data della nota piu' recente che esaurisce uno scambio di note diplomatiche tra le Parti con le quali le stesse si informano ufficialmente del completamento delle proprie procedure interne applicabili ai fini dell'entrata in vigore. Le disposizioni degli articoli da 7 a 9 non si applicano fino alla conclusione degli accordi o intese di attuazione di cui all'articolo 8 e alla data della nota piu' recente che esaurisce uno scambio di note diplomatiche tra le Parti indicanti che ognuna di esse e' in condizione di applicare tali articoli su base reciproca. Lo scambio ha luogo soltanto se le legislazioni di entrambe le Parti consentono il tipo di rilevamento del DNA di cui agli articoli da 7 a 9. Fatto a Roma, il 28 maggio del 2009, in duplice copia, nella lingua italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico