(Accordo-art. 24)
 
                              Art. 24. 
 
                          Entrata in vigore 
 
  Il presente accordo entra in  vigore  alla  data  della  nota  piu'
recente che esaurisce uno scambio di note diplomatiche tra  le  Parti
con le quali le stesse si informano ufficialmente  del  completamento
delle proprie procedure interne applicabili ai fini  dell'entrata  in
vigore. Le disposizioni degli articoli da 7 a 9 non si applicano fino
alla  conclusione  degli  accordi  o  intese  di  attuazione  di  cui
all'articolo 8 e alla data della nota piu' recente che esaurisce  uno
scambio di note diplomatiche tra le Parti  indicanti  che  ognuna  di
esse e' in condizione di applicare tali articoli su  base  reciproca.
Lo scambio ha luogo soltanto se le legislazioni di entrambe le  Parti
consentono il tipo di rilevamento del DNA di cui agli articoli da 7 a
9. 
  Fatto a Roma, il 28 maggio del 2009, in duplice copia, nella lingua
italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico