(Accordo-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
                         Dati dattiloscopici 
 
  Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le Parti garantiscono
la disponibilita' dei  dati  di  riferimento  contenuti  nei  sistemi
nazionali automatizzati di identificazione delle impronte digitali di
cui all'articolo 1, paragrafo 4, creati per la prevenzione dei  reati
e le relative indagini. I dati di riferimento contengono unicamente i
dati dattiloscopici ed un riferimento.