Art. 3. Dati dattiloscopici Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le Parti garantiscono la disponibilita' dei dati di riferimento contenuti nei sistemi nazionali automatizzati di identificazione delle impronte digitali di cui all'articolo 1, paragrafo 4, creati per la prevenzione dei reati e le relative indagini. I dati di riferimento contengono unicamente i dati dattiloscopici ed un riferimento.