(Accordo-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
        Interrogazione automatizzata dei dati dattiloscopici 
 
  1. Per la prevenzione e le indagini relative alle  forme  gravi  di
criminalita' le Parti autorizzano  i  rispettivi  punti  di  contatto
nazionali, di cui all'articolo 5, ad accedere ai dati di  riferimento
dei loro sistemi  automatizzati  di  identificazione  delle  impronte
digitali  all'uopo  creati,  con  la   facolta'   di   procedere   ad
interrogazioni  automatizzate   tramite   il   raffronto   dei   dati
dattiloscopici. Le interrogazioni possono essere effettuate solo caso
per caso e nel rispetto della legislazione nazionale delle Parti. 
  2. Il confronto dei dati dattiloscopici con i dati  di  riferimento
conservati dalla Parte responsabile dello schedario viene  effettuato
dai punti di contatto nazionali  interroganti  mediante  trasmissione
automatizzata dei  dati  di  riferimento  necessari  per  una  chiara
concordanza.