Art. 5. Punti di contatto nazionali e accordi di attuazione 1. Per la trasmissione dei dati di cui all'articolo 4 ciascuna Parte designa uno o piu' punti di contatto nazionali. Le competenze dei predetti punti di contatto e le modalita' di accesso alle banche dati sono disciplinate dalla legislazione nazionale della Parte che designa il punto di contatto. 2. Le modalita' tecniche e procedurali relative alle interrogazioni effettuate ai sensi dell'articolo 4, compresi eventuali limiti quantitativi delle richieste, sono definite in una o piu' intese di attuazione. Tali intese includeranno anche un gruppo esaustivo di reati, che formeranno oggetto di cooperazione ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali, punibili con una pena privativa della liberta' superiore nel massimo ad un anno o con pene piu' severe.