(Accordo-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
         Punti di contatto nazionali e accordi di attuazione 
 
  1. Per la trasmissione dei dati  di  cui  all'articolo  4  ciascuna
Parte designa uno o piu' punti di contatto nazionali.  Le  competenze
dei predetti punti di contatto e le modalita' di accesso alle  banche
dati sono disciplinate dalla legislazione nazionale della  Parte  che
designa il punto di contatto. 
  2. Le modalita' tecniche e procedurali relative alle interrogazioni
effettuate  ai  sensi  dell'articolo  4,  compresi  eventuali  limiti
quantitativi delle richieste, sono definite in una o piu'  intese  di
attuazione. Tali intese includeranno anche  un  gruppo  esaustivo  di
reati,  che  formeranno  oggetto  di  cooperazione  ai  sensi   delle
rispettive legislazioni nazionali, punibili con  una  pena  privativa
della liberta' superiore nel massimo ad  un  anno  o  con  pene  piu'
severe.