(Accordo-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
          Interrogazione automatizzata dei profili del DNA 
 
  1. Per la prevenzione e le indagini relative alle  forme  gravi  di
criminalita', e solo qualora consentito dalle rispettive legislazioni
nazionali, i punti  di  contatto  nazionali  di  cui  all'articolo  8
possono accedere ai dati di riferimento contenuti nei propri schedari
di profili del DNA con la facolta'  di  procedere  ad  interrogazioni
automatizzate  tramite  il  raffronto  dei  profili   del   DNA.   Le
interrogazioni possono essere effettuate unicamente caso per  caso  e
nel rispetto della legislazione nazionale della Parte interrogante  e
dei termini degli  accordi  o  delle  intese  di  attuazione  di  cui
all'articolo 8. 
  2. Se nell'ambito di una interrogazione automatizzata  si  constata
una concordanza tra un profilo del DNA trasmesso e  profili  del  DNA
registrati nello schedario dell'altra Parte,  al  punto  di  contatto
nazionale interrogante sono notificati per via automatizzata  i  dati
di riferimento con cui e' stata trovata una concordanza. Qualora  non
si riscontri alcuna  concordanza,  ne  viene  data  comunicazione  in
maniera automatizzata.