Art. 7. Interrogazione automatizzata dei profili del DNA 1. Per la prevenzione e le indagini relative alle forme gravi di criminalita', e solo qualora consentito dalle rispettive legislazioni nazionali, i punti di contatto nazionali di cui all'articolo 8 possono accedere ai dati di riferimento contenuti nei propri schedari di profili del DNA con la facolta' di procedere ad interrogazioni automatizzate tramite il raffronto dei profili del DNA. Le interrogazioni possono essere effettuate unicamente caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale della Parte interrogante e dei termini degli accordi o delle intese di attuazione di cui all'articolo 8. 2. Se nell'ambito di una interrogazione automatizzata si constata una concordanza tra un profilo del DNA trasmesso e profili del DNA registrati nello schedario dell'altra Parte, al punto di contatto nazionale interrogante sono notificati per via automatizzata i dati di riferimento con cui e' stata trovata una concordanza. Qualora non si riscontri alcuna concordanza, ne viene data comunicazione in maniera automatizzata.