(Accordo-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
         Punto di contatto nazionale e accordi di attuazione 
 
  1. Per la trasmissione dei dati  di  cui  all'articolo  7  ciascuna
Parte designa un punto  di  contatto  nazionale.  Le  competenze  dei
predetti punti di contatto e le modalita' di accesso alle banche dati
sono  disciplinate  dalla  legislazione  nazionale  della  Parte  che
designa il punto di contatto. 
  2. Le modalita' tecniche e procedurali relative alle interrogazioni
effettuate  ai  sensi  dell'articolo  7,  compresi  eventuali  limiti
quantitativi delle richieste, sono definite in uno o piu'  accordi  o
intese di attuazione. Tali accordi o  intese  includeranno  anche  un
gruppo esaustivo di reati, che formeranno oggetto di cooperazione  ai
sensi delle rispettive legislazioni nazionali, punibili con una  pena
privativa della liberta' superiore nel massimo ad un anno o  con  una
pena piu' severa.