(Accordo-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
              Trasmissione di ulteriori dati personali 
                       e di altre informazioni 
 
  Qualora si constati la concordanza di profili del  DNA  nell'ambito
della procedura di cui all'articolo 7, la trasmissione di altri  dati
personali  nonche'  di  altre  informazioni  concernenti  i  dati  di
riferimento avviene in base alle procedure della  Parte  richiesta  e
nel rispetto della propria legislazione nazionale.