Art. 9. Trasmissione di ulteriori dati personali e di altre informazioni Qualora si constati la concordanza di profili del DNA nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, la trasmissione di altri dati personali nonche' di altre informazioni concernenti i dati di riferimento avviene in base alle procedure della Parte richiesta e nel rispetto della propria legislazione nazionale.