(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modificazioni apportate in sede di conversione  al  decreto-legge  26
                         giugno 2014, n. 92 
 
    All'articolo 4, capoverso Art. 97-bis, il comma 3 e' soppresso. 
    All'articolo 5, comma 1,  le  parole:  «venticinquesimo  anno  di
eta'.» sono sostituite dalle seguenti: «venticinquesimo anno di eta',
sempre che, per quanti abbiano gia' compiuto il ventunesimo anno, non
ricorrano particolari  ragioni  di  sicurezza  valutate  dal  giudice
competente, tenuto conto altresi' delle finalita' rieducative.». 
    Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
    «Art.  5-bis. -  (Disposizioni  in  materia  di  attribuzione  di
funzioni a magistrati). - 1. Con provvedimento motivato, il Consiglio
superiore della magistratura, ove alla  data  di  assegnazione  delle
sedi ai magistrati ordinari nominati  con  il  decreto  del  Ministro
della giustizia 20 febbraio 2014 sussista una scopertura superiore al
20 per cento dei posti di magistrato  di  sorveglianza  in  organico,
puo' attribuire esclusivamente  ai  predetti  magistrati,  in  deroga
all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile  2006,  n.
160,  e  successive  modificazioni,  le  funzioni  di  magistrato  di
sorveglianza al termine  del  tirocinio,  anche  antecedentemente  al
conseguimento della prima valutazione di professionalita'». 
    Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
    «Art. 6-bis. - (Disposizioni in materia di gestione dei programmi
di edilizia penitenziaria). - 1. All'articolo 4, comma 1, alinea, del
decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, le parole:  "fino  al  31  dicembre
2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2014". 
    2. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal  Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti, sono definite le misure necessarie per  assicurare  la
continuita' e il raccordo delle attivita' gia' svolte ai sensi  delle
disposizioni richiamate nel comma 1». 
    All'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «presso»  sono  inserite
le seguenti: «altri Ministeri o». 
    All'articolo 8: 
    al comma 1, capoverso 2-bis: 
    al secondo periodo  sono  premesse  le  seguenti  parole:  «Salvo
quanto previsto dal comma 3 e ferma restando  l'applicabilita'  degli
articoli 276, comma  1-ter,  e  280,  comma  3,»  e  le  parole:  «da
eseguire» sono sostituite dalla seguente: «irrogata»; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non
si applica nei procedimenti  per  i  delitti  di  cui  agli  articoli
423-bis,  572,  612-bis  e  624-bis  del   codice   penale,   nonche'
all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,  e  successive
modificazioni, e  quando,  rilevata  l'inadeguatezza  di  ogni  altra
misura, gli arresti  domiciliari  non  possano  essere  disposti  per
mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo  284,
comma 1, del presente codice». 
    All'articolo 9, comma 2, primo periodo, le parole:  «al  presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli  1  e  2  del
presente decreto».