ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA
IN MATERIA DI VACANZE - LAVORO
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
di Corea (di seguito definite "le Parti"),
Nello spirito di intensificare le relazioni di collaborazione tra i
due Paesi e in conformita' con la normativa nazionale vigente nei
rispettivi Paesi nonche', nel caso della Repubblica Italiana, alla
legislazione comunitaria,
Desiderosi di offrire maggiori opportunita' ai propri cittadini,
particolarmente ai giovani, di apprezzare la cultura ed il generale
stile di vita dell'altro Paese al fine di promuovere la mutua
comprensione tra i due Paesi,
Desiderosi di fornire assistenza ai cittadini dei rispettivi Paesi,
particolarmente i giovani della Repubblica Italiana che vogliano
recarsi in Corea ed i giovani della Repubblica di Corea che vogliano
recarsi in Italia, principalmente per motivi di vacanza di lungo
periodo con la possibilita' di un impiego occasionale che consenta di
completare i mezzi finanziari di cui dispongono,
Hanno concordato quanto segue:
ARTICOLO 1
Per il Governo della Repubblica Italiana
1. Il Governo della Repubblica Italiana, attraverso la propria rete
diplomatico-consolare in Corea rilascera', a richiesta di cittadini
coreani, visti multipli per vacanze lavoro validi dodici (12) mesi, a
coloro che soddisfino le seguenti condizioni:
a) non abbiano precedentemente usufruito di un visto vacanze lavoro;
b) siano cittadini coreani residenti in Corea;
c) abbiano come obiettivo prioritario quello di trascorrere un
periodo di vacanza nella Repubblica Italiana, durante il quale un
lavoro rappresenterebbe un aspetto marginale e non la ragione
principale del soggiorno;
d) abbiano, al momento della richiesta del visto, un'eta' compresa
tra i diciotto (18) ed i trenta (30) anni compiuti;
e) Non abbiano familiari al seguito;
f) siano in possesso di un passaporto coreano che abbia una validita'
non inferiore ai diciotto (18) mesi;
g) siano in possesso di un titolo di viaggio di andata e ritorno, o
di fondi sufficienti per acquistarlo;
h) siano in possesso di fondi sufficienti, in conformita' alla
normativa nazionale italiana vigente, per mantenersi durante il
periodo di soggiorno nella Repubblica Italiana;
i) siano in possesso di una assicurazione medica e di copertura
globale delle spese ospedaliere, valida per tutta la durata del
loro soggiorno nella Repubblica Italiana;
j) dimostrino di non avere condanne penali a carico.
2. Il Governo della Repubblica Italiana potra' rilasciare a
cittadini coreani, ogni anno, fino a cinquecento (500) visti del tipo
"visti per vacanze lavoro", salvo non venga determinato diversamente.
Variazioni sul numero di visti vacanze lavoro da rilasciare
annualmente non saranno considerati emendamenti formali al presente
Accordo e saranno confermate tramite i canali diplomatici.
3. Il Governo della Repubblica Italiana permettera' ai cittadini
coreani che siano in possesso di un visto per vacanze lavoro
l'ingresso nel proprio territorio per un periodo totale non eccedente
i dodici (12) mesi dall'inizio del loro ingresso sul territorio
italiano.
4. I cittadini coreani in possesso di un visto di ingresso vacanze
lavoro dovranno, al loro ingresso in Italia ed entro i termini di
legge (8 giorni), richiedere il permesso di soggiorno sulla base del
visto di ingresso rilasciato dalla rete Diplomatico-consolare
italiana nella Repubblica di Corea. Il permesso di soggiorno per
vacanze lavoro rilasciato sulla base del visto di ingresso vacanze
lavoro consentira' agli stessi di svolgere un'attivita' lavorativa
quale impiego occasionale della loro vacanza per completare i mezzi
finanziari di cui dispongono. Il permesso di soggiorno per vacanze
lavoro non e' estensibile ne' convertibile in un permesso di
soggiorno di altro tipo. Il possesso di un permesso di soggiorno
conforme ad un visto vacanze lavoro non da' titolo ad ottenere visti
per ricongiungimento familiare o per motivi familiari.
5. Le competenti Autorita' della Repubblica Italiana si
adopereranno affinche' i permessi necessari siano rilasciati nel
minor tempo possibile, in conformita' alla normativa nazionale
vigente in materia.
6. I cittadini coreani che hanno fatto ingresso in Italia muniti di
visto vacanze lavoro possono svolgere attivita' lavorativa per un
periodo complessivo non superiore ai sei (6) mesi con lo stesso
datore di lavoro. Secondo la legge dello Stato italiano, il datore di
lavoro dovra' comunicare l'assunzione del cittadino coreano mediante
le modalita' di trasmissione della comunicazione obbligatoria
previste dalla legislazione nazionale. Ai cittadini coreani che
svolgono un'attivita' lavorativa in Italia nel quadro del presente
accordo, si applichera' la legislazione italiana in materia di lavoro
e di previdenza sociale.
7. Il Governo della Repubblica Italiana richiedera' ai cittadini
coreani che siano entrati nella Repubblica Italiana nel quadro del
presente Accordo vacanze lavoro il rispetto delle leggi e dei
regolamenti del Paese e richiedera' di non assumere impegni di lavoro
contrari allo spirito delle vacanze lavoro. Ai titolari di visti per
vacanze lavoro non e' consentito, durante il loro soggiorno, di
assumere lavori a tempo indeterminato.