ARTICOLO 2
Per il Governo della Repubblica di Corea
1. Il Governo della Repubblica di Corea, attraverso la propria rete
diplomatico-consolare in Italia rilascera', a richiesta di cittadini
italiani, visti multipli per vacanze lavoro validi per un periodo di
dodici (12) mesi, a coloro che soddisfino tutte le seguenti
condizioni:
a. non abbiano precedentemente usufruito di un visto vacanze lavoro;
b. siano cittadini italiani residenti in Italia;
c. abbiano come obiettivo prioritario quello di trascorrere un
periodo di vacanza in Corea, e che in tale periodo un lavoro
rappresenterebbe un aspetto marginale e non la ragione principale
del soggiorno;
d. abbiano, al momento della richiesta del visto, un'eta' compresa
tra i diciotto (18) ed i trenta (30) anni compiuti;
e. non abbiano familiari al seguito;
f. siano in possesso di un passaporto italiano di validita' non
inferiore ai diciotto (18) mesi;
g. siano in possesso di un titolo di viaggio di andata e ritorno, o
di fondi sufficienti per acquistarlo;
h. siano in possesso di fondi sufficienti per mantenersi durante il
periodo di soggiorno in Corea, secondo un ammontare determinato
dalle autorita' competenti;
i. siano in possesso di una assicurazione medica e di copertura
globale delle spese ospedaliere valida per tutta la durata del
loro soggiorno in Corea;
j. dimostrino di non avere condanne penali a carico.
2. Il Governo della Repubblica di Corea potra' rilasciare a
cittadini italiani, ogni anno, fino ad un massimo di cinquecento
(500) visti del tipo "visti per vacanze lavoro", salvo non venga
determinato diversamente. Variazioni sul numero di visti vacanze
lavoro da rilasciare annualmente non saranno considerate emendamenti
formali al presente Accordo e saranno confermate tramite i canali
diplomatici.
3. Il Governo della Repubblica di Corea permettera' ai cittadini
italiani che siano in possesso di un visto per vacanze l'ingresso ed
il soggiorno nel proprio territorio per un periodo totale non
eccedente i dodici (12) mesi dal loro ingresso e consentira' agli
stessi di svolgere un'attivita' lavorativa quale impiego occasionale
della loro vacanza per completare i mezzi finanziari di cui
dispongono. Il permesso di soggiorno per vacanze lavoro non e'
estensibile ne' convertibile in un permesso di soggiorno di altro
tipo di permesso di soggiorno.
4. I cittadini italiani che hanno fatto ingresso nella Repubblica
di Corea con un visto vacanze lavoro possono svolgere un'attivita'
lavorativa per un periodo non superiore a sei (6) mesi con lo stesso
datore di lavoro. Ai cittadini italiani che svolgono un'attivita'
lavorativa in Corea nel quadro del presente accordo si applichera' la
legislazione coreana in materia di lavoro e di previdenza sociale.
5. Il Governo della Repubblica di Corea richiedera' ai cittadini
della Repubblica Italiana che siano entrati in Corea nel quadro del
presente Accordo il rispetto delle leggi e dei regolamenti del Paese
e richiedera' di non assumere impegni di lavoro contrari allo spirito
delle vacanze lavoro. Ai titolari di visti per vacanze lavoro non e'
consentito, durante il loro soggiorno, di assumere lavori a tempo
indeterminato.