(Accordo-art. 3)
                             ARTICOLO 3 
 
                        Disposizioni Generali 
 
  1. Le Parti si  adopereranno  per  incoraggiare  le  organizzazioni
giovanili, culturali e  comunita'  nei  rispettivi  Paesi  a  fornire
adeguate assistenza ai cittadini dell'altra Parte contraente  entrati
nell'altro Paese con un visto Vacanze Lavoro. 
  2.  Le  Parti  si  comunicheranno,  nel   minor   tempo   possibile
dall'entrata  in  vigore  del  presente  Accordo,  ogni   riferimento
normativo relativo all'attuazione di quest'ultimo. 
  3. Le Parti si comunicheranno, ogni volta che si renda  necessario,
variazioni apportate nella normativa nazionale di cui al paragrafo  2
del presente Articolo. 
  4. Le Parti potranno rifiutare l'ingresso nel proprio territorio  a
cittadini dell'altro paese, titolari di  visti  per  vacanze  lavoro,
considerati  indesiderabili,  o  espellere  dal  proprio  territorio,
secondo le norme del proprio ordinamento, chi vi sia entrato ai sensi
del presente Accordo. 
  5.  Il  presente  Accordo  vacanze  lavoro   sara'   applicato   in
conformita' alle leggi e regolamenti in vigore in entrambi i Paesi e,
per quanto riguarda l'Italia, in osservanza anche  alla  legislazione
comunitaria, in forza degli obblighi derivanti per l'Italia dalla sua
appartenenza all'Unione Europea.