ARTICOLO 3
Disposizioni Generali
1. Le Parti si adopereranno per incoraggiare le organizzazioni
giovanili, culturali e comunita' nei rispettivi Paesi a fornire
adeguate assistenza ai cittadini dell'altra Parte contraente entrati
nell'altro Paese con un visto Vacanze Lavoro.
2. Le Parti si comunicheranno, nel minor tempo possibile
dall'entrata in vigore del presente Accordo, ogni riferimento
normativo relativo all'attuazione di quest'ultimo.
3. Le Parti si comunicheranno, ogni volta che si renda necessario,
variazioni apportate nella normativa nazionale di cui al paragrafo 2
del presente Articolo.
4. Le Parti potranno rifiutare l'ingresso nel proprio territorio a
cittadini dell'altro paese, titolari di visti per vacanze lavoro,
considerati indesiderabili, o espellere dal proprio territorio,
secondo le norme del proprio ordinamento, chi vi sia entrato ai sensi
del presente Accordo.
5. Il presente Accordo vacanze lavoro sara' applicato in
conformita' alle leggi e regolamenti in vigore in entrambi i Paesi e,
per quanto riguarda l'Italia, in osservanza anche alla legislazione
comunitaria, in forza degli obblighi derivanti per l'Italia dalla sua
appartenenza all'Unione Europea.