ARTICOLO 4
Sospensione dell'Accordo
Entrambe le Parti potranno sospendere temporaneamente, in tutto o
in parte, la validita' dell'Accordo per ragioni di pubblica
sicurezza, di ordine pubblico o di salute pubblica. Ogni sospensione,
e la data da cui essa operera', sara' notificata alla controparte
attraverso i canali diplomatici.