(Accordo-art. 7)
                             ARTICOLO 7 
 
                             Emendamenti 
 
  Il  presente  Accordo  puo'  essere  emendato  consensualmente  per
iscritto tra i due Governi  in  qualsiasi  momento.  Gli  emendamenti
saranno effettuati per  iscritto  tramite  i  canali  diplomatici  ed
entreranno in vigore secondo le stesse procedure di cui al precedente
Articolo 6.