Allegato A/1
Allegato n. 4/1
al D.Lgs 118/2011
PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI
BILANCIO
1. Definizione
La programmazione e' il processo di analisi e valutazione che,
comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani
per il governo del territorio, consente di organizzare, in una
dimensione temporale predefinita, le attivita' e le risorse
necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello
sviluppo economico e civile delle comunita' di riferimento.
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle
compatibilita' economico-finanziarie e tenendo conto della possibile
evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei
portatori di interesse nelle forme e secondo le modalita' definite da
ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni
politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri
riferibili alle missioni dell'ente.
Attraverso l'attivita' di programmazione, le amministrazioni
concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali
di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e
ne condividono le conseguenti responsabilita'.
Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione
economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono
le forme e i modi della partecipazione degli enti locali
all'elaborazione dei piani e dei programmi regionali.
La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili
generali contenuti nell'allegato 1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n.
118.
I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione
devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di
interesse di:
a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i
risultati che l'ente si propone di conseguire,
b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al
momento della rendicontazione.
L'attendibilita', la congruita' e la coerenza, interna ed esterna,
dei documenti di programmazione e' prova della affidabilita' e
credibilita' dell'ente.
Nel rispetto del principio di comprensibilita', i documenti della
programmazione esplicitano con chiarezza, il collegamento tra:
- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilita' di indirizzo, gestione e controllo.
2. Contenuti della programmazione
I contenuti della programmazione, devono essere declinati in coerenza
con:
1. il programma di governo, che definisce le finalita' e gli
obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il
sistema di enti strumentali e societa' controllate e partecipate (il
cd gruppo amministrazioni pubblica);
2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e
nazionale.
Le finalita' e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e
monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di
raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed
effettivi.
I risultati riferiti alle finalita' sono rilevabili nel medio periodo
e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni
quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali
progetti.
I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si
declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti
dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere
espressi in termini di:
a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di
gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia
possono essere letti secondo profili di qualita', di equita' dei
servizi e di soddisfazione dell'utenza.
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e
quantita' di servizi prodotti o attivita' svolta.
3. I caratteri qualificanti della programmazione
I caratteri qualificanti della programmazione propri dell'ordinamento
finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche, sono:
a) la valenza pluriennale del processo;
b) la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni
politiche e gestionali trovano concreta attuazione;
c) la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della
programmazione.
3.1 Valenza pluriennale del processo
Il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,
sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci
pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e la condivisione
delle conseguenti responsabilita', rendono necessaria una consapevole
attivita' di programmazione con un orizzonte temporale almeno
triennale.
La necessita' di estendere al medio periodo l'orizzonte delle
decisioni da assumere e delle verifiche da compiere va al di la',
quindi, del carattere "autorizzatorio" del bilancio di previsione e
significa, per ciascuna amministrazione, porre attenzione a:
a) affidabilita' e incisivita' delle politiche e dei programmi,
b) chiarezza degli obiettivi,
c) corretto ed efficiente utilizzo delle risorse.
3.2 Lettura non solo contabile dei documenti
Per assicurare che la programmazione svolga appieno le proprie
funzioni: politico-amministrativa, economico-finanziaria ed
informativa, occorre dare rilievo alla chiarezza e alla precisione
delle finalita' e degli obiettivi di gestione, alle risorse
necessarie per il loro conseguimento e alla loro sostenibilita'
economico-finanziaria, sociale ed ambientale.
Pertanto, in fase di programmazione, assumono particolare importanza
il principio della comprensibilita', finalizzato a fornire
un'omogenea informazione nei confronti dei portatori di interesse e
il principio della competenza finanziaria, che costituisce il
criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni
giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e
impegni).
3.3 Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio
Il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e
integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che
finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti
quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi -
inclusi nei documenti di programmazione.
In particolare il bilancio di previsione, momento conclusivo della
fase di previsione e programmazione, deve rappresentare con chiarezza
non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro
motivazione e coerenza con il programma politico
dell'amministrazione, con il quadro economico-finanziario e con i
vincoli di finanza pubblica.
La presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di
programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di
garantire in termini comprensibili la valenza programmatica,
contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonche'
l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.
Il principio e' applicato solo a quei documenti di natura finanziaria
che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica
amministrazione che adotta la contabilita' finanziaria, e attua il
contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di
previsione.
4. Il ciclo di programmazione dello Stato e delle amministrazioni
pubbliche
La legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata e integrata dalla
legge 7 aprile 2011, n. 39 al fine di garantire la piena integrazione
tra il ciclo di programmazione nazionale e quello europeo1 , dedica
alla "Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica" il titolo
terzo e prevede che tutte le amministrazioni pubbliche devono
conformare l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa al
metodo della programmazione.
4.1 Gli strumenti della programmazione regionale
Gli strumenti di programmazione delle regioni sono i seguenti:
a) entro il 30 giugno di ciascun anno la Giunta regionale presenta al
Consiglio il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per le
conseguenti deliberazioni;
b) la Nota di aggiornamento del DEFR, da presentare al Consiglio
entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del
DEF nazionale per le conseguenti deliberazioni e comunque non oltre
la data di presentazione sul disegno di legge di bilancio;
c) ) il disegno di legge di stabilita' regionale, da presentare al
Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30
giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello
Stato;
d) il disegno di legge di bilancio, da presentare al Consiglio entro
il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni
dall'approvazione del disegno di legge di stabilita' dello Stato;
e) il piano degli indicatori di bilancio, approvato dalla giunta
entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e
dall'approvazione del rendiconto e comunicato al Consiglio;
f) il disegno di legge di assestamento del bilancio, presentato al
Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno;
g) gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio;
j) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio,
da presentare al Consiglio entro il mese di gennaio di ogni anno;
k) gli specifici strumenti di programmazione regionale formulati in
attuazione di programmi statali, comunitari e regionali e definiti
nelle specifiche normative regionali in materia di programmazione
generale e settoriale.
Il rendiconto della gestione conclude il sistema di bilancio, da
approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di
riferimento da parte della Giunta, ed entro il 31 luglio da parte del
Consiglio.
4.2 Gli strumenti della programmazione degli enti locali
Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:
a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al
Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti
deliberazioni;
b) l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al
Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti
deliberazioni;
c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al
Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni
del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di
bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In
occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la
Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di
approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;
d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato
dalla Giunta entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio ;
f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio
unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;
g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente
lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della
salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio
entro il 31 luglio di ogni anno;
h) le variazioni di bilancio;
i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di
bilancio dell'ente, da approvarsi da parte della Giunta entro il 30
aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed entro il
31 maggio da parte del Consiglio.
4.3 Gli strumenti della programmazione degli enti strumentali
Le regioni, le province e i comuni definiscono gli strumenti della
programmazione dei propri organismi e enti strumentali (esclusi gli
enti sanitari soggetti al titolo secondo del presente decreto), in
coerenza con il presente principio e con le disposizioni del Decreto
Legislativo n. 118 del 2011.
Gli enti territoriali definiscono gli indirizzi strategici ed
operativi dei loro organismi strumentali nel DEFR (le regioni) o nel
DUP (gli enti locali) e possono prevedere che i loro organismi
strumentali non predispongano un apposito documento di
programmazione.
Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali
in contabilita' finanziaria:
a) Il Piano delle attivita' o Piano programma, di durata almeno
triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell'ente
capogruppo;
b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo
schema di cui all'allegato n. 9.
c) Il bilancio gestionale o il piano esecutivo di gestione, cui sono
allegati, nel rispetto dello schema indicato nell'allegato n. 12 il
prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e
categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni,
programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel
bilancio di previsione;
d) le variazioni di bilancio;
e) Il piano degli indicatori di bilancio (se l'ente appartiene al
settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
Il rendiconto sulla gestione, predisposto secondo lo schema di cui
all'allegato n. 10, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno
successivo all'esercizio di riferimento conclude il sistema di
bilancio degli enti strumentali in contabilita' finanziaria.
Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali
in contabilita' civilistica:
a) il Piano delle attivita' o Piano programma, di durata almeno
triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell'ente
capogruppo. In caso di attivazione di nuovi servizi e' aggiornato il
piano delle attivita' con la predisposizione di una apposita sezione
dedicata al piano industriale dei nuovi servizi;
b) il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al
settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al budget il
prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per
missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente
classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di
cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto;
c) le eventuali variazioni al budget economico;
d) il piano degli indicatori di bilancio (se l'ente appartiene al
settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
Il bilancio di esercizio, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno
successivo all'esercizio di riferimento, conclude il sistema di
bilancio degli enti strumentali. Gli enti appartenenti al settore
delle amministrazioni pubbliche sono tenute anche alla redazione di
un rendiconto finanziario in termini di cassa predisposto ai sensi
dell'articolo 2428, comma 2, del codice civile. Gli enti appartenenti
al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al bilancio
di esercizio il prospetto concernente la ripartizione della propria
spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente
classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di
cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto.
5 Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR)
Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e' presentato al
Consiglio entro il 30 giugno di ciascun anno.
Nel caso in cui le specifiche normative regionali prevedano un
documento programmatico di legislatura, nel primo anno del nuovo
mandato, quest'ultimo documento puo' sostituire il DEFR, se
predisposto nel rispetto del presente principio.
Con riferimento al periodo di programmazione decorrente
dall'esercizio 2015, le regioni che non hanno partecipato alla
sperimentazione non sono tenute alla predisposizione del documento di
economia e finanza regionale e adottano il documento di
programmazione previsto dall'ordinamento vigente nell'esercizio 2014.
Il primo documento di economia e finanza regionale e' adottato con
riferimento agli esercizi 2016 e successivi, salvo che per le regioni
in sperimentazione, che hanno adottato il DEFR 2015 -2017 nel corso
dell'ultimo esercizio della sperimentazione.
5.1 Definizione
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in
ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti
dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilita'.
Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i
principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica, come previsto dall'art. 1 della
legge 196/2009 e successive modificazioni e integrazioni.
Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti
locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e
pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti
dalla Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10, a
seguito del coordinamento previsto dall'art. 8, della legge 196/2009
e successive modificazioni e integrazioni.
Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) descrive gli
scenari economico-finanziari internazionali, nazionali e regionali,
le politiche da adottare, gli obiettivi della manovra di bilancio
regionale, tenendo conto degli obiettivi del Patto di stabilita'
interno (PSI), ed espone il quadro finanziario unitario regionale di
tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi,
della programmazione unitaria regionale, esplicitandone gli strumenti
attuativi per il periodo di riferimento.
5.2 Finalita'
Il DEFR definisce gli obiettivi della manovra di bilancio regionale,
ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo
strumento a supporto del processo di previsione.
I procedimenti di formazione dei documenti contabili previsionali
dell'ente devono necessariamente partire dal DEFR e fare riferimento
agli indirizzi generali definiti all'inizio della legislatura
regionale.
Il DEFR ha le seguenti finalita':
- decidere i programmi da realizzare e i relativi contenuti
all'interno delle singole missioni, le relative previsioni di spesa e
le relative modalita' di finanziamento;
- orientare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- costituire il presupposto dell'attivita' di controllo strategico,
con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi
all'interno delle missioni e alla relazione al rendiconto di
gestione.
5.3 Contenuti
Il DEFR contiene le linee programmatiche dell'azione di governo
regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione ,
necessarie per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo della
Regione.
Ogni Regione definisce i contenuti del DEFR, che dovra' comunque
contenere almeno quanto segue:
- le politiche da adottare
- gli obiettivi della manovra di bilancio, tenendo conto degli
obiettivi del Patto di stabilita' interno,
- il quadro finanziario unitario di tutte le risorse disponibili per
il perseguimento degli obiettivi della programmazione unitaria,
esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento,
- gli indirizzi agli enti strumentali ed alle societa' controllate e
partecipate.
La prima sezione comprende:
- il quadro sintetico del contesto economico e finanziario di
riferimento,
- la descrizione degli obiettivi strategici con particolare
riferimento agli obiettivi e gli strumenti di politica regionale in
campo economico, sociale e territoriale, anche trasversali,
articolati secondo la programmazione autonoma delle singole Regioni
evidenziando, laddove presenti, gli interventi che impattano sugli
enti locali.
La seconda sezione comprende l'analisi sulla situazione finanziaria
della Regione ed, in particolare, contiene:
- la costruzione del quadro tendenziale di finanza pubblica della
Regione e degli Enti regionali sulla base delle risultanze
dell'esercizio precedente;
- la manovra correttiva;
- l'indicazione dell'articolazione della manovra necessaria per il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, accompagnata anche
da un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si
prevede di raggiungere i predetti obiettivi;
- gli obiettivi programmatici pluriennali di riduzione del debito,
tenendo conto della speciale disciplina relativa al debito pregresso
gia' autorizzato e non contratto secondo la disciplina vigente fino
all'entrata in vigore della L. Costituzionale 1/2012 e della relativa
legge attuativa, nonche' del rientro dell'eventuale nuovo disavanzo.
I contenuti finanziari del DEFR e della Nota di aggiornamento al
documento strategico di programmazione, sono condizionati
all'avanzamento dell'attuazione del federalismo fiscale e definiti a
seguito del parere che la Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica, di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 2009,
n.42 , elabora sulle linee guida per la ripartizione degli obiettivi
di finanza pubblica inseriti nel DEF (e nella nota di aggiornamento
del DEF) e sulle regole previste per il singolo ente in ragione della
categoria di appartenenza trasmesse al governo. In caso di mancata
attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio
2009, n. 42, i documenti di programmazione regionali limitano la loro
portata ad un contenuto meramente programmatico e orientato a
obiettivi non finanziari, e la nota di aggiornamento al DEFR e'
presentata contestualmente al disegno della legge di bilancio.
6. La Nota di aggiornamento del DEFR regionale
Entro il 20 settembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere la
Nota di aggiornamento del DEF.
Per garantire la necessaria coerenza con gli aggiornamenti della
finanza pubblica nazionale la Giunta regionale presenta al Consiglio
la Nota di aggiornamento del DEFR annuale entro 30 giorni dalla
presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale, e
comunque non oltre la data di presentazione del disegno di legge di
bilancio.
7. La legge di stabilita' regionale
In connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della
fiscalita' regionale, le regioni adottano una legge di stabilita'
regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il
periodo compreso nel bilancio di previsione.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti
finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di
previsione.
Essa provvede, per il medesimo periodo:
a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che
incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza
regionale, con effetto, di norma, dal 1º gennaio dell'anno cui tale
determinazione si riferisce;
b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello
considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa
regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese
continuative;
c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi
regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e
degli esercizi successivi;
e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui
realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio
di previsione altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla
legge di stabilita' dalle leggi vigenti;
f. norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa,
restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero
organizzatorio;
g. le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del
Patto di stabilita' interno.
La legge di stabilita' trae il riferimento necessario, per la
dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni
annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del
bilancio a legislazione vigente.
Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte
modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi
riflessi sul bilancio per attuare il DEFR.
In un'unica sessione sono approvati nell'ordine i progetti di legge
collegati, il progetto di legge di stabilita' e il progetto di legge
di bilancio.
8. Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il
Documento Unico di Programmazione (DUP).
Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova
amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la
presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine
previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee
programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio
contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di
previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.
Il DUP e' lo strumento che permette l'attivita' di guida strategica
ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo
permanente, sistemico e unitario le discontinuita' ambientali e
organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e
coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di
tutti gli altri documenti di programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la
Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di
riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari
a quello del bilancio di previsione.
Con riferimento al periodo di programmazione decorrente
dall'esercizio 2015, gli enti locali che non hanno partecipato alla
sperimentazione non sono tenute alla predisposizione del DUP e
adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento
vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza
regionale e' adottato con riferimento agli esercizi 2016 e
successivi, salvo che per gli enti in sperimentazione, che hanno
adottato il DUP 2015 -2017 nel corso dell'ultimo esercizio della
sperimentazione.
8.1. La Sezione Strategica (SeS)
La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di
cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento,
gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di
riferimento e' definito anche in coerenza con le linee di indirizzo
della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito
nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti
dall'Unione Europea.
In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo
di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le
principali scelte che caratterizzano il programma
dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato
amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo
periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel
raggiungimento delle proprie finalita' istituzionali e nel governo
delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di
programmazione riferiti al periodo di mandato.
Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente
locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato
in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del
livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli
obiettivi e delle collegate aree di responsabilita' politica o
amministrativa.
Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi
strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli
obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.
Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono
definiti con riferimento all'ente. Per ogni obiettivo strategico e'
individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione
pubblica puo' e deve fornire per il suo conseguimento.
L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo
conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e
di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla
definizione di indirizzi generali di natura strategica.
Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica
richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:
1. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato
anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei
documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. La valutazione corrente e prospettica della situazione
socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di
servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle
prospettive future di sviluppo socio-economico;
3. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a
legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici
dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze
rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e
Finanza (DEF).
Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica
richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili e la
definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione
strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al
periodo di mandato:
1. organizzazione e modalita' di gestione dei servizi pubblici locali
tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti
gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali
e societa' controllate e partecipate con riferimento anche alla loro
situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e
gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di
competenza dell'ente;
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e
agli impieghi e sostenibilita' economico finanziaria attuale e
prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico
approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali
saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al
periodo di mandato:
a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con
indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei
riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli
anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;
b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e
non ancora conclusi;
c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle
funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualita' dei servizi
resi e agli obiettivi di servizio;
e. l'analisi delle necessita' finanziarie e strutturali per
l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
f. la gestione del patrimonio;
g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto
capitale;
h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilita' e
andamento tendenziale nel periodo di mandato;
i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed
i relativi equilibri in termini di cassa.
3. Disponibilita' e gestione delle risorse umane con riferimento alla
struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e
alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
4. Coerenza e compatibilita' presente e futura con le disposizioni
del patto di stabilita' interno e con i vincoli di finanza pubblica.
Negli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,
l'analisi strategica, per la parte esterna, puo' essere limitata ai
soli punti 2 e 3.
Gli effetti economico-finanziari delle attivita' necessarie per
conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con
progressivo dettaglio nella SeO del DUP e negli altri documenti di
programmazione.
Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono
verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di
variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone
adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresi'
verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione
strategica con particolare riferimento alle condizioni interne
dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla
sostenibilita' economico - finanziaria, come sopra esplicitati.
In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli
indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende
conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di
cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese,
dell'attivita' amministrativa e normativa e dei risultati riferibili
alla programmazione strategica e operativa dell'ente e di bilancio
durante il mandato.
8.2. La Sezione Operativa (SeO)
La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce
lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla
base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati
nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione
operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia
annuale che pluriennale.
Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli
obiettivi fissati nella SeS, costituisce giuda e vincolo ai processi
di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.
La SeO e' redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza
con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con
riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura
economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del
bilancio di previsione.
La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione
della manovra di bilancio.
La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente
intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti
nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento
del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da
raggiungere.
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in
termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato,
che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di
bilancio.
La SeO ha i seguenti scopi:
a) definire, con riferimento all'ente e al gruppo amministrazione
pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole
missioni. Con specifico riferimento all'ente devono essere indicati
anche i fabbisogni di spesa e le relative modalita' di finanziamento;
b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e
della Giunta;
c) costituire il presupposto dell'attivita' di controllo strategico e
dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo
stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla
relazione al rendiconto di gestione.
Il contenuto minimo della SeO e' costituito:
a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi
facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio
con gli strumenti urbanistici vigenti;
c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi
finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando
l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento
degli investimenti;
f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno
delle missioni, con indicazione delle finalita' che si intendono
conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e
delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa gia'
assunti;
h) dalla valutazione sulla situazione economico - finanziaria degli
organismi gestionali esterni;
i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformita' ad
un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;
j) dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello
triennale e annuale;
k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni
patrimoniali.
La SeO si struttura in due parti fondamentali:
- Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte
programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo
amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di
riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi
obiettivi annuali;
- Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente
all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del
fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del
patrimonio.
Parte 1
Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola
missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella
SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco
pluriennale di riferimento della SeO del DUP.
La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende
realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi
strategici definiti nella SeS.
Per ogni programma devono essere definite le finalita' e gli
obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la
motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse
finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la
declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici
contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i
successivi atti di programmazione, in applicazione del principio
della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione
delle finalita' e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve
"guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione
dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di
obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.
Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente a
fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario,
modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una
rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente
e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle
missioni.
L'individuazione degli obiettivi dei programmi deve essere compiuta
sulla base dell'attenta analisi delle condizioni operative esistenti
e prospettiche dell'ente nell'arco temporale di riferimento del DUP.
In ogni caso il programma e' il cardine della programmazione e, di
conseguenza, il contenuto dei programmi deve esprimere il momento
chiave della predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione
delle funzioni fondamentali dell'ente.
Il contenuto del programma e' l'elemento fondamentale della struttura
del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale definire i
rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura
organizzativa e delle responsabilita' di gestione dell'ente, nonche'
per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte
dell'amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si
svolge l'attivita' di definizione delle scelte "politiche" che e'
propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al
controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche
che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e
sociale che avranno.
I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da
costituire la base sulla quale implementare il processo di
definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente,
portare, tramite la predisposizione e l'approvazione del PEG,
all'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.
La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una
valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di
finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i
relativi vincoli.
Comprende altresi' la formulazione degli indirizzi in materia di
tributi e di tariffe dei servizi, quale espressione dell'autonomia
impositiva e finanziaria dell'ente in connessione con i servizi resi
e con i relativi obiettivi di servizio.
I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi
all'interno delle missioni devono essere "valutati", e cioe':
a) individuati quanto a tipologia;
b) quantificati in relazione al singolo cespite;
c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;
d) misurati in termini di gettito finanziario.
Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento,
avuto riguardo alla natura dei cespiti, se ricorrenti e ripetitivi -
quindi correnti - oppure se straordinari.
Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul
ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti,
sulla capacita' di indebitamento e soprattutto sulla relativa
sostenibilita' in termini di equilibri di bilancio e sulla
compatibilita' con i vincoli di finanza pubblica. Particolare
attenzione deve essere posta sulla compatibilita' con i vincoli del
patto di stabilita' interno, anche in termini di flussi di cassa.
Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento,
che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che
provocano nella gestione dell'anno in corso ed in quelle degli anni
successivi.
L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto
di partenza della attivita' di programmazione operativa dell'ente.
L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata
con riferimento almeno ai seguenti aspetti:
- le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonche' le
caratteristiche dei servizi dell'ente;
- i bisogni per ciascun programma all'interno delle missioni, con
particolare riferimento ai servizi fondamentali;
- gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Patto di
Stabilita' interno da perseguire ai sensi della normativa in materia
e le relative disposizioni per i propri enti strumentali e societa'
controllate e partecipate;
- per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi
finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando
l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. La
valutazione delle risorse finanziarie deve offrire, a conforto della
veridicita' della previsione, un trend storico che evidenzi gli
scostamenti rispetto agli «accertamenti», tenuto conto dell'effettivo
andamento degli esercizi precedenti;
- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il
finanziamento degli investimenti, sulla capacita' di indebitamento e
relativa sostenibilita' in termini di equilibri di bilancio e sulla
compatibilita' con i vincoli di finanza pubblica;
- per la parte spesa, l'analisi degli impegni pluriennali di spesa
gia' assunti;
- la descrizione e l'analisi della situazione economico - finanziaria
degli organismi aziendali facenti parte del gruppo amministrazione
pubblica e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e
pluriennali del bilancio. Si indicheranno anche gli obiettivi che si
intendono raggiungere tramite gli organismi gestionali esterni, sia
in termini di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed
economicita'.
E' prioritario il finanziamento delle spese correnti consolidate,
riferite cioe' ai servizi essenziali e strutturali, al mantenimento
del patrimonio e dei servizi ritenuti necessari.
La parte rimanente puo' quindi essere destinata alla spesa di
sviluppo, intesa quale quota di risorse aggiuntive che si intende
destinare al potenziamento quali-quantitativo di una certa attivita',
o alla creazione di un nuovo servizio.
Infine, con riferimento alla previsione di spese di investimento e
relative fonti di finanziamento, occorre valutare la sostenibilita'
negli esercizi futuri in termini di spese indotte.
Per ogni programma deve essere effettuata l'analisi e la valutazione
degli impegni pluriennali di spesa gia' assunti a valere sugli anni
finanziari a cui la SeO si riferisce e delle maggiori spese previste
e derivanti dai progetti gia' approvati per interventi di
investimento.
Una particolare analisi dovra' essere dedicata al "Fondo pluriennale
vincolato" sia di parte corrente, sia relativo agli interventi in
conto capitale, non solo dal punto di vista contabile, ma per
valutare tempi e modalita' della realizzazione dei programmi e degli
obiettivi dell'amministrazione.
Parte 2
La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori
pubblici, personale e patrimonio.
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere
svolta in conformita' ad un programma triennale e ai suoi
aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP.
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi
nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per
gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli
interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.
Il programma deve in ogni modo indicare:
- le priorita' e le azioni da intraprendere come richiesto dalla
legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di
realizzazione delle opere e del collaudo;
- La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia
di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i
vincoli di finanza pubblica.
Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovra' fare
necessariamente riferimento al "Fondo pluriennale vincolato" come
saldo finanziario, costituito da risorse gia' accertate destinate al
finanziamento di obbligazioni passive dell'ente gia' impegnate, ma
esigibili in esercizi successivi a quello in cui e' accertata
l'entrata.
La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di
vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve
assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzazione delle
risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con
le disponibilita' finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del
proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera
dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i
singoli immobili di proprieta' dell'ente. Tra questi devono essere
individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero
di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco
deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni
patrimoniali" quale parte integrante del DUP.
La ricognizione degli immobili e' operata sulla base, e nei limiti,
della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.
L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti
di natura giuridico - amministrativa previsti e disciplinati dalla
legge.
Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di
programmazione relativi all'attivita' istituzionale dell'ente di cui
il legislatore prevedera' la redazione ed approvazione. Si fa
riferimento ad esempio alla possibilita' di redigere piani triennali
di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art.
16, comma 4, del D.L. 98/2011 - L. 111/2011.
8.3. Inammissibilita' e improcedibilita' delle deliberazioni non
coerenti con il documento unico di programmazione degli enti locali.
Il regolamento di contabilita' deve disciplinare i casi di
inammissibilita' e di improcedibilita' per le deliberazioni di
consiglio e di giunta che non sono coerenti con le previsioni e i
contenuti programmatici del DUP degli enti locali.
9. Il bilancio di previsione finanziario
9.1 Definizione
Il bilancio di previsione finanziario e' il documento nel quale
vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura
finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale
considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (il DEFR
regionale e il DUP degli enti locali), attraverso il quale gli organi
di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria
funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la
distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le
attivita' che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con
quanto previsto nel documento di programmazione.
Il bilancio di previsione finanziario e' almeno triennale. Le
previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio
di previsione finanziario annuale (al tesoriere sono trasmesse solo
le informazioni relative al bilancio annuale, costituite dai residui
alla data di avvio dell'esercizio e dagli stanziamenti relativi al
primo esercizio, completi delle articolazioni previste nello schema
di bilancio).
Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalita':
- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle
prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance
esercitano sull'organo esecutivo ed e' lo strumento fondamentale per
la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiche' descrive finanziariamente le
informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel
processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione
autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare,
della copertura delle spese di funzionamento e di investimento
programmate. Per le regioni il bilancio di previsione costituisce
sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori
interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi
di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi
pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in
merito ai programmi in corso di realizzazione, nonche' in merito
all'andamento finanziario della amministrazione.
La classificazione delle spese in missioni, programmi,
macroaggregati, capitoli ed eventualmente, in articoli, prevista
dagli articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 118/2011, e'
posta in relazione ai livelli di governo cui e' attribuita la
responsabilita' della distribuzione delle risorse.
La funzione politico amministrativa di indirizzo e controllo e'
svolta dal Consiglio, che la esercita attraverso l'approvazione del
bilancio autorizzatorio per missioni e programmi e titoli, che
ripartisce le risorse disponibili tra le funzioni e i programmi.
Nell'ambito della destinazione delle risorse tra le missioni
dell'ente, e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal
documento di programmazione, la funzione di ripartizione delle
risorse in considerazione della natura economica della spesa, e'
svolta:
- nelle regioni dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle
tipologie di entrata in categorie, e dei programmi in macroaggregati
e dalla Giunta o dal Segretario generale (secondo quanto previsto dal
regolamento di contabilita'), attraverso la ripartizione delle
tipologie e dei macroaggregati in capitoli ed eventualmente in
articoli. Tale documenti costituiscono il Documento Tecnico di
accompagnamento al bilancio e il bilancio finanziario gestionale;
- negli enti locali dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle
tipologie di entrata in categorie, capitoli ed eventualmente in
articoli e dei programmi di spesa in macroaggregati, capitoli ed
eventualmente in articoli. Tale documento costituisce il piano
esecutivo di gestione.
Attraverso il bilancio finanziario gestionale delle regioni e il PEG
degli enti locali, si provvede anche ad attribuire ai titolari dei
centri di responsabilita' amministrativa le risorse necessarie al
raggiungimento degli obiettivi assegnati. Per gli enti locali il PEG
costituisce anche il fondamentale strumento di determinazione degli
obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle
dotazioni necessarie, ai responsabili dei programmi previsti nel
bilancio.
Nel rispetto del principio contabile generale n. 1 dell'annualita'
del bilancio l'ordinamento prevede l'impiego del metodo scorrevole
nella redazione del bilancio di previsione finanziario. Pertanto,
ogni anno risulta necessario aggiornare il bilancio di previsione:
- con l'inserimento delle previsioni relative ad un ulteriore
esercizio;
- adeguando le previsioni relative a tutti gli esercizi considerati
nel bilancio, in considerazione delle indicazioni del documento di
programmazione aggiornato, dei risultati presunti della gestione
dell'esercizio precedente, anche con riferimento agli impegni gia'
assunti, all'evoluzione normativa;
- con l'indicazione, per tutti i programmi di spesa considerati in
ciascuno degli esercizi in cui il bilancio e' articolato, degli
"impegni gia' assunti" alla data di elaborazione del documento.
9.2 La procedura di approvazione del bilancio di previsione delle
regioni
Entro il 31 ottobre di ogni anno, e comunque non oltre 30 giorni
dalla presentazione del disegno di bilancio dello Stato, la giunta
approva lo schema della delibera di approvazione del bilancio di
previsione finanziario relativa almeno al triennio successivo, da
sottoporre all'approvazione del Consiglio. Unitamente allo schema di
delibera di approvazione del bilancio, la Giunta trasmette, a fini
conoscitivi, anche la proposta di articolazione delle tipologie in
categorie e dei programmi in macroaggregati;
In caso di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta
aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di
approvazione, unitamente al Documento di programmazione.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio
di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa
riguardanti almeno il triennio successivo.
Il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del
primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza
degli esercizi successivi ed e' redatto, secondo gli schemi previsti
dall'allegato 9 del presente decreto, i relativi riepiloghi, i
prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri
di bilancio, e i seguenti allegati:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di
amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e
programmi, del fondo pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di
dubbia esigibilita';
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di
indebitamento;
e) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
f) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di
riserva per spese impreviste di cui all'articolo 48, comma 1, lettera
b);
g) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
h) la nota integrativa;
i) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
Contestualmente all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio,
la Giunta approva la ripartizione delle tipologie in categorie e dei
programmi in macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel
bilancio, che costituisce il Documento Tecnico di accompagnamento.
Al Documento Tecnico di accompagnamento sono allegati, nel rispetto
dello schema indicato nell'allegato 12:
a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e
categorie,
b)il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e
macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione.
Contestualmente all'approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento, la Giunta, o il Segretario generale (secondo quanto
previsto dal regolamento di contabilita'), approva la ripartizione
delle categorie e dei macroaggregati in capitoli ed eventualmente in
articoli, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, che
costituisce il bilancio finanziario gestionale.
I capitoli e gli eventuali articoli sono raccordati al quarto livello
del piano dei conti finanziario.
Al bilancio gestionale e' allegato il prospetto riguardante le
previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di
spesa della gestione sanitaria accentrata articolato, per quanto
riguarda le entrate in titoli, tipologie, categorie e capitoli e per
quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Se il
bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da
distinguere la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria, tale
allegato non e' necessario.
Per "contestualmente" si intende la prima seduta di giunta successiva
all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio. Nei casi in cui
il regolamento della regione prevede l'approvazione del bilancio
finanziario gestionale da parte del segretario, per "contestualmente"
si intende entro i cinque giorni lavorativi successivi
all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento.
Il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico
di accompagnamento e il bilancio gestionale sono pubblicati
contestualmente nel sito internet della regione. Nel sito internet
dell'ente sono pubblicate anche le variazioni del bilancio di
previsione, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento,
il bilancio di previsione assestato, il documento tecnico di
accompagnamento assestato e il bilancio gestionale assestato. Il
sistema informativo dell'ente garantisce l'invio alla banca dati
unitaria di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, del
bilancio di previsione finanziario, completo di allegati, unitamente
alle previsioni del documento tecnico di accompagnamento e delle
previsioni del bilancio gestionale aggregate secondo l'articolazione
del piano dei conti di quarto livello. Tali documenti sono pubblicati
anche nel sito internet della regione.
9.3 La procedura di approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali
Entro il 15 novembre di ogni anno la giunta approva lo schema della
delibera di approvazione del bilancio di previsione finanziario
relativa almeno al triennio successivo, da sottoporre
all'approvazione del Consiglio. Unitamente allo schema di delibera di
approvazione del bilancio, la Giunta trasmette, a titolo conoscitivo,
anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei
programmi in macroaggregati;
In caso di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta
aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di
approvazione, unitamente al Documento di programmazione.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio
di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa
riguardanti almeno il triennio successivo.
Il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del
primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza
degli esercizi successivi ed e' redatto, secondo gli schemi previsti
dall'allegato 9 del presente decreto, i relativi riepiloghi, i
prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri
di bilancio, e i seguenti allegati:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di
amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e
programmi, del fondo pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di
dubbia esigibilita';
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di
indebitamento;
e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle
funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio di previsione;
g) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce
il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito
internet dell'ente locale;
h) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle
unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo
"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio
consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali
documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet
degli enti, ne e' allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi
siti web istituzionali;
i) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione
del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantita' e
qualita' di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle
attivita' produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile
1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che
potranno essere ceduti in proprieta' od in diritto di superficie; con
la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione
per ciascun tipo di area o di fabbricato;
j) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio
successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali
e per i servizi locali, nonche', per i servizi a domanda individuale,
i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi
stessi;
k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di
deficitarieta' strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in
materia;
l) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e
obiettivo programmatico del patto di stabilita' interno
m) la nota integrativa;
n) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
Contestualmente all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio,
la Giunta approva la ripartizione delle tipologie in categorie,
capitoli e, eventualmente, in articoli, e dei programmi in
macroaggregati, capitoli e, eventualmente, in articoli, per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio, che costituisce il Piano
esecutivo di gestione, cui e' allegato il prospetto concernente la
ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in
macroaggregati.
Per "contestualmente" si intende la prima seduta di giunta successiva
all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio.
I capitoli e gli eventuali articoli sono raccordati al quarto livello
del piano dei conti finanziario.
Il bilancio di previsione finanziario e il PEG sono pubblicati
contestualmente nel sito internet dell'ente. Nel sito internet
dell'ente sono pubblicate anche le variazioni del bilancio di
previsione, il bilancio di previsione assestato e il piano esecutivo
di gestione assestato.
Il sistema informativo dell'ente garantisce l'invio alla banca dati
unitaria di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, del
bilancio di previsione finanziario, completo di allegati, unitamente
alle previsioni del documento tecnico di accompagnamento e delle
previsioni del bilancio gestionale aggregate secondo l'articolazione
del piano dei conti di quarto livello. Tali documenti sono pubblicati
anche nel sito internet della regione.
9.4. La struttura del bilancio di previsione finanziario
Il bilancio di previsione espone separatamente l'andamento delle
entrate e delle spese riferite ad un orizzonte temporale di almeno un
triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale
vigente e al documento di programmazione dell'ente, ed e' elaborato
in termini di competenza finanziaria e di cassa con riferimento al
primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per gli
esercizi successivi.
Le entrate del bilancio di previsione sono classificate in titoli e
tipologie, secondo le modalita' individuate dal glossario del piano
dei conti per le voci corrispondenti.
Le spese del bilancio di previsione sono classificate in missioni e
programmi secondo le modalita' individuate dal glossario delle
missioni e dei programmi.
I titoli e le tipologie, le missioni e i programmi che presentano
importi pari a 0 possono non essere indicati nel bilancio. In ogni
caso, il sistema informativo contabile dell'ente deve essere in grado
di trasmettere in via telematica il bilancio, completo anche che
delle previsioni degli importi presentano valori pari a 0 alla banca
dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
I programmi di spesa sono articolati nei seguenti titoli di spesa
che, se presentano importo pari a 0, possono non essere indicati nel
bilancio:
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI.
Solo per la missione 60 "Anticipazioni finanziarie" e per la missione
99 "Servizi per conto terzi", possono essere previsti anche i
seguenti titoli:
TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO.
Per ciascuna unita' di voto, costituita dalla tipologia di entrata e
dal programma di spesa, il bilancio di previsione indica:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura
dell'esercizio precedente a quello del triennio cui il bilancio si
riferisce;
b) l'importo definitivo delle previsioni di competenza e di cassa
dell'anno precedente il triennio cui si riferisce il bilancio,
risultanti alla data di elaborazione del bilancio di previsione. Nel
bilancio di previsione riguardante il triennio 2014-2016, gli enti
locali non indicano le previsioni definitive di cassa del 2013;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle
spese di cui autorizza l'impegno in ciascuno degli esercizi cui il
bilancio si riferisce;
d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle
spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio del
triennio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto
competenza e in conto residui.
Ciascun programma di spesa, distintamente per i titoli in cui e'
articolato, indica:
- la quota dello stanziamento che corrisponde ad impegni assunti
negli esercizi precedenti alla data di elaborazione del bilancio (la
voce "di cui gia' impegnato");
- la quota di stanziamento relativa al fondo pluriennale vincolato,
che corrisponde alla somma delle spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi o delle spese
che sono gia' state impegnate negli esercizi precedenti con
imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura e' costituita
da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio e dal
fondo pluriennale vincolato iscritto tra le entrate.
Le previsioni di competenza finanziaria sono elaborate in coerenza
con il principio generale n. 16, e rappresentano le entrate e le
spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi
considerati, anche se la relativa obbligazione e' sorta in esercizi
precedenti.
L'esigibilita' di ciascuna obbligazione e' individuata nel rispetto
del principio applicato della contabilita' finanziaria, di cui
all'allegato n. 4.2 al presente decreto.
La previsione delle entrate rappresenta quanto l'amministrazione
ritiene di poter ragionevolmente accertare in ciascun esercizio
contemplato nel bilancio, anche nel rispetto dei principi contabili
generali dell'attendibilita' e della congruita', e rappresenta
contabilmente il programma che l'organo di vertice assegna all'organo
esecutivo per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al
finanziamento delle spese di funzionamento e di investimento.
Anche le previsioni di spesa sono predisposte nel rispetto dei
principi contabili generali della veridicita' e della coerenza,
tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel
documento di programmazione, comprese quelle in corso di
realizzazione rappresentate dagli impegni gia' assunti a seguito di
obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi
considerati.
Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella
misura necessaria per lo svolgimento delle attivita' o interventi che
sulla base della legislazione vigente daranno luogo, ad obbligazioni
esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione e
sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali
ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si
riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa
ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica
incrementale.
Particolare attenzione deve essere dedicata alle fonti di
finanziamento, come i mutui passivi, che per loro natura incidono
sugli equilibri dei bilanci futuri, in termini di spese per interessi
passivi e rimborsi di capitale.
Se tutte le entrate e le spese esigibili fossero effettivamente
riscosse e pagate nell'esercizio, le previsioni di cassa del bilancio
annuale dovrebbero corrispondere alle previsioni di competenza e non
si dovrebbero formare residui attivi e passivi.
Considerato che le obbligazioni scadute possono non essere riscosse e
pagate, a causa di ritardi nell'esecuzione di quanto dovuto, gli
stanziamenti di competenza possono essere diversi dagli stanziamenti
di cassa. Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di
riscossioni e pagamenti in c/residui e sono elaborate in
considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei
pagamenti delle obbligazioni gia' esigibili.
Al riguardo si ricorda che, a seguito del riaccertamento
straordinario dei residui effettuato in attuazione dell'articolo 3,
comma 7, del presente decreto, i residui sono costituiti solo da
obbligazioni giuridiche esigibili.
L'adozione del principio della competenza potenziata, che richiede
l'imputazione delle obbligazioni giuridiche all'esercizio in cui le
stesse sono esigibili, non consente la formazione di residui
derivanti "da accantonamenti contabili" di risorse in assenza di
obbligazioni giuridiche perfezionate. Nel rispetto del principio
della competenza potenziata, l'accantonamento contabile di risorse e'
effettuato iscrivendo in bilancio stanziamenti di spesa che non e'
possibile impegnare e pagare (che pertanto non danno luogo a residui
passivi). Le conseguenti economie di spesa danno luogo alla quota
"accantonata" del risultato di amministrazione, utilizzabile a
seguito del verificarsi degli eventi che hanno determinato la
costituzione dell'accantonamento.
Con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio, prima
degli stanziamenti riguardanti le entrate, sono iscritte le voci
relative al fondo pluriennale vincolato.
L'importo complessivo dei fondi pluriennali iscritti tra le entrate
di ciascun esercizio considerato nel bilancio corrisponde all'importo
degli stanziamenti di spesa complessivi dell'esercizio precedente
riguardanti il fondo pluriennale. Solo con riferimento al primo
esercizio l'importo complessivo del fondo pluriennale iscritto tra le
entrate puo' risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di
spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile
stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo
all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo
di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati
agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.
Nel bilancio di previsione 2014-2016, con riferimento all'esercizio
2014, l'importo complessivo del fondo pluriennale iscritto in entrata
e' pari a 0 se il bilancio di previsione e' approvato prima del
riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3,
comma 7, del presente decreto. Se il bilancio di previsione e'
approvato successivamente al riaccertamento straordinario dei residui
l'importo complessivo del fondo pluriennale iscritto in entrata e'
pari alla differenza, se positiva, tra i residui passivi al 31
dicembre 2013 cancellati e reimputati agli esercizi successivi e i
residui attivi al 31 dicembre 2013 cancellati e reimputati agli
esercizi successivi.
Dopo le voci relative al fondo pluriennale vincolato, prima degli
stanziamenti riguardanti le entrate, nel primo esercizio considerato
nel bilancio e' iscritto l'importo relativo all'eventuale utilizzo
dell'avanzo di amministrazione, con indicazione della quota
utilizzata prima dell'approvazione del rendiconto. Tale importo
corrisponde a quello indicato nell'allegato riguardante il risultato
di amministrazione presunto. Le modalita' di utilizzo del risultato
di amministrazione vincolato sono indicate dal principio applicato
della contabilita' finanziaria 9.2.
Nel caso in cui in cui il risultato di amministrazione non sia
sufficiente a comprendere le quote vincolate e accantonate, l'ente e'
in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo e' iscritto come
posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione.
9.5 La funzione autorizzatoria del bilancio di previsione finanziario
Gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario
riguardanti gli esercizi finanziari cui il bilancio si riferisce
hanno natura autorizzatoria, costituendo limite agli impegni ed ai
pagamenti, con l'esclusione delle previsioni riguardanti i rimborsi
delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro/servizi per
conto di terzi i cui stanziamenti non comportano limiti alla
gestione.
Hanno natura autorizzatoria anche gli stanziamenti di entrata
riguardanti le accensione di prestiti.
A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del
bilancio la giunta, nelle more della necessaria variazione di
bilancio, puo' limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti
di tutti gli esercizi considerati del bilancio, al solo fine di
garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali
stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.
Ad esempio, in caso di eventi imprevisti, quale il venir meno o la
riduzione dei dividendi o il taglio di trasferimenti a favore
dell'ente, che fanno prevedere un disavanzo della gestione
finanziaria, in attesa delle variazioni di bilancio e delle misure
necessarie a ripristinare il pareggio, la giunta puo' limitare la
natura autorizzatoria degli stanziamenti degli esercizi per i quali
si prevede lo squilibrio, non ancora impegnati, al fine di evitare
l'assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate che
potrebbero irrigidire la gestione ed impedire l'adozione di
interventi strutturali di riequilibrio da parte del Consiglio.
Per effetto della natura autorizzatoria attribuita alle previsioni di
tutti gli esercizi considerati nel bilancio:
- possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti,
imputabili anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione
successivi al primo, riguardanti contratti o convenzioni pluriennali
o necessarie per garantire la continuita' dei servizi connessi con le
funzioni fondamentali, nel rispetto di quanto previsto nei documenti
di programmazione e fatta salva la costante verifica del mantenimento
degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi
successivi al primo;
- possono essere assunte obbligazioni concernenti spese di
investimento imputabili anche agli esercizi considerati nel bilancio
di previsione successivi al primo, a condizione di aver predisposto
la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa
dell'investimento dal momento in cui sorge l'obbligazione, anche se
la forma di copertura e' stata gia' indicata nell'elenco annuale del
piano delle opere pubbliche di cui all'articolo 128 del decreto
legislativo n. 163 del 2006. La copertura finanziaria delle spese di
investimento e' costituita da risorse accertate esigibili
nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilita' e' nella
piena discrezionalita' dell'ente o di altra pubblica amministrazione,
dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o, fino all'esercizio
2015, di una legge di autorizzazione all'indebitamento:
- in caso di esercizio provvisorio la gestione e' effettuata sulla
base delle autorizzazioni del secondo esercizio dell'ultimo bilancio
di previsione approvato;
- tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione possono
essere oggetto di provvedimenti di variazione di bilancio nel corso
dell'esercizio, secondo le stesse modalita' previste per il primo
esercizio. In particolare, le variazioni riguardanti gli
accantonamenti al fondo pluriennale vincolato devono essere
effettuate anche con riferimento agli stanziamenti relativi agli
esercizi successivi al fine di garantire sempre l'equivalenza tra
l'importo complessivo degli stanziamenti di spesa riguardanti il
fondo pluriennale vincolato e la somma delle due voci riguardanti il
fondo pluriennale vincolato iscritte in entrata per ciascun esercizio
considerato nel bilancio. Il fondo pluriennale vincolato di entrata
del primo esercizio che corrisponde all'importo definitivo del fondo
pluriennale vincolato di spesa risultante dal consuntivo (o dal
preconsuntivo nelle more del consuntivo).
9.6 Il Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria
Il quadro generale riassuntivo reca l'esposizione delle previsioni
complessive del bilancio in termini di competenza e di cassa
classificate per titoli, ed e' costituito da un prospetto a sezioni
divise nel quale sono indicate:
a) per le entrate gli importi di cascun titolo, il totale delle
entrate finali (costituito dalla somma dei primi 5 titoli), il totale
delle entrate (costituito dalla somma di tutti i titoli delle
entrate) e il totale complessivo delle entrate (il totale complessivo
delle entrate di cassa e' costituito dalla somma del totale delle
entrate con il fondo di cassa, il totale complessivo delle entrate di
competenza e' costituito dalla somma del totale delle entrate con il
fondo pluriennale vincolato e l'utilizzo del risultato di
amministrazione);
b) per le spese gli importi di ciascun titolo di spesa, il totale
delle spese finali (costituito dalla somma dei primi tre titoli delle
spese), il totale delle spese (costituito dalla somma di tutti i
titoli delle spese e il totale complessivo delle spese (il totale
complessivo di cassa e' sempre uguale al totale delle spese, mentre
il totale complessivo di competenza e' costituito dalla somma del
totale di spesa con l'eventuale disavanzo di amministrazione
riportato in bilancio per la copertura).
Il quadro generale riassuntivo del bilancio fornisce una visione
sintetica e globale dell'intera gestione dell'ente, relativa alle
operazioni di competenza finanziaria dell'esercizio.
Tutte le voci del prospetto devono essere valorizzate, anche se di
importo pari a 0.
9.7 La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto
La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto e'
un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze
presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si
riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di
previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella
dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di
verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla
relativa copertura.
La prima parte del prospetto consente di determinare l'importo del
risultato di amministrazione per approssimazioni successive,
attraverso:
a) l'indicazione del risultato di amministrazione iniziale
dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, che
costituisce un dato certo, determinato dall'ultimo consuntivo
approvato;
b) il calcolo del risultato di amministrazione dell'esercizio
precedente a quello cui si riferisce il bilancio alla data in cui si
predispone lo schema di bilancio, determinato sulla base delle
registrazioni contabili alla data di elaborazione dello schema di
bilancio;
c) la stima degli impegni e degli accertamenti che si prevede di
registrare nel resto dell'esercizio in corso, e delle variazioni dei
residui attivi e passivi che si prevede di effettuare in sede di
riaccertamento. Sulla base di tali dati e dell'importo del fondo
pluriennale vincolato di spesa definitivamente stanziato in spesa
dell'esercizio precedente (se il bilancio di previsione e'
predisposto nel corso dell'esercizio cui si riferisce, si fa
riferimento all'importo del fondo pluriennale cui corrispondono
impegni imputati agli esercizi successivi, determinato sulla base del
preconsuntivo), si determina il risultato di amministrazione presunto
dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di
previsione.
Se il bilancio di previsione e' approvato successivamente alla data
del 31 dicembre dell'esercizio precedente, la parte di cui alla
lettera c) e' compilata solo per la voce relativa al fondo
pluriennale vincolato formatosi nell'esercizio precedente a quello
cui si riferisce il bilancio di previsione
La seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del
risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio
precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione,
costituita:
1) della quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo
precedente, precisando a quali vincoli si fa riferimento, secondo la
classificazione prevista dal principio applicato 9.2. L'elenco
analitico dei vincoli e' riportato nella nota integrativa,
distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli
formalmente attribuiti dall'ente;
2) dalla quota del risultato di amministrazione accantonata. Gli
accantonamenti dell'avanzo sono il fondo crediti di dubbia
esigibilita', l'accantonamento per i residui perenti (solo per le
regioni) e altri eventuali accantonamenti per passivita' potenziali;
3) dalla quota del risultato di amministrazione destinata agli
investimenti. I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle
entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione che
ancora non hanno finanziato spese di investimento, utilizzabili solo
a seguito dell'approvazione del rendiconto;
4) l'eventuale quota libera dell'avanzo di amministrazione presunto
utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, quando
ne sia dimostrata la sua effettiva consistenza e, quindi, nella
misura in cui l'avanzo risulti effettivamente realizzato. Nel caso in
cui l'importo della quota libera risulti negativo, si e' in presenza
di un disavanzo di amministrazione, da recuperare secondo le
modalita' previste nel principio n. 9.2 della contabilita'
finanziaria.
La terza parte del prospetto indica l'importo della quota vincolata
del risultato presunto di amministrazione applicata al primo
esercizio del bilancio di previsione finanziario. Al riguardo si
rinvia al principio applicato 9.2 riguardante il risultato di
amministrazione. L'elenco analitico dei vincoli utilizzati e degli
accantonamenti impiegati e' riportato nella nota integrativa,
distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri
finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.
9.8 Il prospetto concernente la composizione, per missioni e
programmi, del fondo pluriennale vincolato
Al bilancio di previsione sono allegati almeno tre prospetti
concernenti la composizione del fondo pluriennale vincolato,
predisposti con riferimento a ciascun esercizio considerato nel
bilancio di previsione.
Al riguardo e' importate ricordare che il fondo pluriennale vincolato
e' cumulato, in quanto l'importo iscritto in entrata in ciascun
esercizio riporta tutte le risorse rinviate dagli esercizi
precedenti, sia quelle relative agli impegni imputati all'esercizio
cui si riferisce il bilancio, sia quelle relative agli esercizi
successivi.
Trattandosi di un dato cumulato, il fondo consente di rappresentare
contabilmente con trasparenza e attendibilita':
a) la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle
risorse ed il loro effettivo impiego, evidenziando, nel caso in cui
le risorse siano costituite da prestiti, il fenomeno, purtroppo
frequente presso gli enti locali, dell'acquisizione di liquidita'
vincolata destinata a restare inutilizzata anche per periodi di tempo
lunghi, nonostante comportino rilevanti oneri finanziari;
b) il procedimento di programmazione e realizzazione delle spese
pubbliche che impiegano risorse acquisite anticipatamente dall'ente e
richiedono un periodo di tempo ultrannuale di attuazione,
evidenziando anche i tempi di impiego delle risorse acquisite per la
realizzazione di interventi pluriennali, (si pensi alla
indispensabilita' di tale previsione nel caso di indebitamento o di
utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo).
Con riferimento all'esercizio per il quale e' predisposto, ciascun
prospetto evidenzia:
a) l'articolazione per missioni e programmi del fondo iscritto in
entrata del bilancio dell'esercizio cui il prospetto si riferisce
(nell'entrata del bilancio il fondo e' articolato in due sole voci,
riguardanti la parte corrente e la parte in conto capitale);
b) la quota del fondo di cui alla lettera a), destinato a dare
copertura agli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati
all'esercizio cui il prospetto si riferisce, in modo da definire, per
differenza, l'importo del fondo proveniente dal passato destinato ad
essere rinviato agli esercizi successivi;
c) la quota del fondo pluriennale che si prevede di accantonare nel
corso dell'esercizio cui il prospetto si riferisce, rappresentata
dall'ammontare degli impegni imputati agli esercizi successivi che si
prevede di assumere nel corso dell'esercizio finanziati con risorse
accertate nell'esercizio. Nei prospetti riguardanti gli esercizi
successivi, tale parte del prospetto puo' non essere compilata. Nei
prospetti degli esercizi successivi al primo, la mancata compilazione
di tali colonne presuppone che l'ente prevede di assumere
accertamenti e impegni con imputazione agli esercizi successivi solo
nel primo esercizio considerato nel bilancio e non anche negli
esercizi successivi.
La prima colonna del prospetto indica la ripartizione tra i programmi
di spesa del fondo pluriennale vincolato proveniente dagli esercizi
precedenti. Il totale di tale colonna, corrisponde alla somma delle
due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione, riguardanti
il fondo pluriennale vincolato (di parte corrente e in conto
capitale).
Nel prospetto concernente la composizione del fondo pluriennale
vincolato del primo esercizio del bilancio di previsione, gli importi
della prima colonna rappresentano la previsione dell'importo che, per
ciascun programma, il fondo pluriennale vincolato avra' nel
rendiconto della gestione dell'esercizio precedente. Tale importo non
dovrebbe essere superiore agli stanziamenti di spesa riguardanti il
fondo pluriennale del bilancio dell'esercizio precedente, in quanto,
se nel corso dell'esercizio gli impegni sono imputati correttamente,
il fondo non dovrebbe essere oggetto di significativi incrementi in
occasione del riaccertamento ordinario dei residui.
Se il bilancio di previsione e' approvato dopo il 31 dicembre, nella
prima colonna sono indicati gli importi che, per ciascun programma,
risultano indicati nelle voci di spesa riguardanti il fondo
pluriennale vincolato nel consuntivo (o nel preconsuntivo)
dell'esercizio precedente.
Come evidenziato nel paragrafo 9.4 del presente principio, nel
bilancio di previsione 2015-2017, con riferimento all'esercizio 2015,
l'importo complessivo del fondo pluriennale iscritto in entrata e'
pari a 0 se il bilancio di previsione e' approvato prima del
riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3,
comma 7, del presente decreto. Se il bilancio di previsione e'
approvato successivamente al riaccertamento straordinario dei residui
l'importo complessivo del fondo pluriennale iscritto in entrata e'
pari alla differenza, se positiva, tra i residui passivi al 31
dicembre 2014 cancellati e reimputati agli esercizi successivi e i
residui attivi al 31 dicembre 2014 cancellati e reimputati agli
esercizi successivi. Al fine della ripartizione di tale importo nella
prima colonna del prospetto concernente la composizione, per missioni
e programmi, del fondo pluriennale vincolato 2015 e' necessario fare
riferimento agli stanziamenti corrispondenti a quelli in cui,
nell'esercizio 2015 e negli esercizi successivi, sono stati
reimputati gli impegni cancellati dall'elenco dei residui passivi al
31 dicembre 2014, esclusi quelli finanziati dagli accertamenti
vincolati cancellati dall'elenco dei residui attivi al 31 dicembre
2014 e re imputati (in quanto per tali impegni non si forma il fondo
pluriennale vincolato). A fronte di ogni impegno reimputato non
finanziato da entrate riaccertate e reimputate, deve essere
valorizzato l'importo del fondo nella prima colonna del prospetto.
Nel prospetto concernente la composizione del fondo pluriennale
vincolato, gli importi della prima colonna corrispondono a quelli
dell'ultima colonna del prospetto relativo all'esercizio precedente,
al netto della colonna "imputazione ancora non definita".
La seconda colonna del prospetto indica la quota del fondo iscritta
in entrata costituita dalle "Spese impegnate negli esercizi
precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e
imputate all'esercizio N".
Al fine di garantire una corretta gestione del fondo pluriennale
vincolato e' fondamentale che il sistema informativo contabile
dell'ente sia in grado di individuare, per ciascun programma, gli
impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato, distinguendoli
per esercizio di imputazione. Tra le tecniche che e' possibile
adottare, la piu' semplice e' una sorta di estensione delle procedure
previste per la "prenotazione della spesa", che prevede, all'avvio
delle procedure di spesa riguardanti un particolare programma, la
prenotazione sia dello stanziamento del fondo pluriennale in corso di
esercizio sia degli stanziamenti di spesa degli esercizi successivi.
A seguito della formalizzazione dell'obbligazione, gli stanziamenti
di spesa sono impegnati e la prenotazione del fondo pluriennale e'
confermata con l'iscrizione degli estremi dell'impegno (importo,
numero e data dell'impegno, esercizio di imputazione).
In tal modo risulta possibile:
- ai fini della predisposizione del consuntivo, distinguere la quota
del fondo che e' stata effettivamente utilizzata, dalle quote non
utilizzate che costituiscono economia di spesa e confluiscono nel
risultato di amministrazione;
- ai fini della predisposizione del bilancio di previsione,
distinguere la parte del fondo proveniente dall'esercizio precedente
destinata a dare copertura agli impegni assunti negli esercizi
precedenti ed imputati all'esercizio cui si riferisce il bilancio,
dalla parte del fondo destinata a dare copertura agli impegni assunti
negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi.
Tale seconda quota del fondo deve essere ristanziata nella spesa del
bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Ad essa deve essere
aggiunta un'ulteriore quota derivante dalla gestione dell'esercizio;
- garantire l'aggiornamento delle scritture riguardanti il fondo,
attraverso il ribaltamento, all'inizio di ciascun esercizio, di tutte
le informazioni riguardanti gli impegni correlati alla quota del
fondo di cui alla lettera b) ristanziata in bilancio.
Al fine di determinare gli importi da iscrivere nella seconda colonna
del prospetto riguardante la composizione del fondo del primo
esercizio considerato nel bilancio di previsione, se il bilancio e'
approvato prima del 31 dicembre e' necessario considerare:
a) gli impegni assunti negli esercizi precedenti gia' rendicontati,
imputati agli esercizi successivi a quello cui si riferisce il
prospetto e finanziati con il fondo pluriennale vincolato,
oggettivamente determinabili;
b) gli impegni assunti nel corso dell'esercizio precedente a quello
cui si riferisce il prospetto, imputati agli esercizi successivi a
quelli cui si riferisce il prospetto e finanziati con il fondo
pluriennale vincolato, oggettivamente determinabili;
c) gli impegni che si prevede di assumere nel resto dell'esercizio in
corso con imputazione agli esercizi successivi a quelli cui si
riferisce il prospetto e finanziati con il fondo pluriennale
vincolato.
Se il bilancio di previsione e' approvato dopo il 31 dicembre, gli
importi da iscrivere nella seconda colonna del prospetto riguardante
la composizione del fondo del primo esercizio considerato nel
bilancio di previsione, sono determinati sulla base dei dati di
consuntivo e di preconsuntivo anche con riferimento alla lettera c).
La seconda colonna dei prospetti riguardanti la composizione del
fondo degli esercizi successivi considerati nel bilancio di
previsione e' compilata con le stesse modalita' indicate per il
prospetto relativo al primo esercizio, indicate nell'ipotesi di
bilancio approvato prima del 31 dicembre, considerando anche gli
impegni che si prevede di assumere negli esercizi successivi con
imputazione all'esercizio cui il prospetto si riferisce.
La terza colonna del prospetto e' compilata, per ciascun programma,
come differenza tra la prima e la seconda.
Le successive colonne indicano gli impegni che, nel corso
dell'esercizio cui si riferisce il prospetto, si prevede di assumere
ed imputare a ciascuno degli esercizi successivi, finanziati da
entrate vincolate che si prevede di accertare nel corso del medesimo
esercizio. Nel prospetto riguardante ciascun esercizio considerato
nel bilancio e' possibile accantonare nel fondo pluriennale vincolato
le risorse riguardanti investimenti in corso di definizione che si
prevede di avviare nel corso di tale esercizio, per i quali non e'
possibile prevedere gli esercizi di imputazione delle relative spese.
Considerato che la programmazione e la previsione delle opere
pubbliche e' fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e
sul relativo elenco annuale, che richiedono, tra l'altro, la
formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli
interventi di investimento programmati, l'eventuale previsione di
investimenti non ancora definiti deve essere adeguatamente motivata
nella nota integrativa, indicando le cause che non hanno reso ancora
possibile porre in essere la programmazione necessaria alla
definizione del cronoprogramma della spesa.
L'ultima colonna indica l'importo complessivo del fondo pluriennale
vincolato stanziato nella spesa del bilancio dell'esercizio cui il
prospetto si riferisce, ed e' pari alla somma degli importi delle
colonne dalla terza alla settima.
9.9 Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di
dubbia esigibilita'
Al bilancio di previsione sono allegati almeno tre prospetti,
concernenti la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilita',
predisposti con riferimento a ciascun esercizio considerato nel
bilancio di previsione.
Tali allegati, anche per garantire la confrontabilita' dei bilanci,
rappresentano la composizione del fondo crediti di dubbia
esigibilita' a livello di tipologie, indipendentemente dal livello di
analisi che l'ente autonomamente sceglie per valutare le proprie
entrate.
E' importante ribadire che il prospetto non svolge la funzione di
dimostrare la metodologia seguita per calcolare il fondo. Pertanto,
le percentuali indicate nella colonna d) non sono quelle individuate
per determinare l'ammontare del fondo in applicazione del principio
3.3 della contabilita' finanziaria, ma sono il risultato del rapporto
tra l'accantonamento effettuato per ciascuna tipologia e l'importo
della corrispondente tipologia stanziato nel bilancio di previsione.
In ogni caso, al fine di consentire una valutazione della congruita'
del fondo, per alcune tipologie di entrata e' prevista anche
l'indicazione dell'importo della tipologia al netto delle entrate per
le quali non e' previsto l'obbligo di accantonare risorse nel fondo,
quali, ad esempio, i trasferimenti da altre amministrazioni
pubbliche.
Con riferimento all'esercizio per il quale e' predisposto, il
prospetto, nella prima colonna riporta il codice della voce del piano
dei conti corrispondente alla tipologia considerata e nella seconda
colonna riporta la denominazione con l'evidenza delle quote che non
richiedono l'accantonamento al fondo, in quanto considerate entrate
di sicura esigibilita'.
Nella colonna (a) devono essere indicati gli stanziamenti di bilancio
dell'esercizio di riferimento.
Nella colonna (b) deve essere indicato l'accantonamento obbligatorio
al fondo determinato, nel rispetto del principio contabile applicato
della contabilita' finanziaria 3.3.
Nella colonna (c) deve essere indicato l'accantonamento effettivo di
bilancio che non deve essere inferiore all'accantonamento
obbligatorio al fondo di cui alla colonna (b) ma puo' essere
superiore per libera scelta prudenziale dell'ente che deve darne
motivazione nella relazione al bilancio.
L'accantonamento effettivo di bilancio, come risulta dal totale della
colonna (c), deve corrispondere all'importo degli accantonamenti al
fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziati nel bilancio di
previsione nel titolo secondo della spesa (con riferimento alle
entrate di dubbia e difficile esazione del titolo quarto) e nel
titolo primo (per le altre entrate di dubbia e difficile esazione).
9.10 Il prospetto degli equilibri di bilancio
Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare gli
equilibri interni al bilancio di previsione per ciascuno degli
esercizi in cui e' articolato.
Infatti, il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in
pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese,
comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del
recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo
pluriennale vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non
negativo, deve prevedere:
- l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria
tra le spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in
c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei
mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi
anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli
dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei
prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e
dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente.
All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto
capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e
l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. Al riguardo si
segnala che l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle
operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di
concessione/riscossione crediti, a seguito dell'adozione del cd.
principio della competenza finanziaria potenziata non e' piu'
automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o altri
incrementi delle attivita' finanziarie di importo superiore rispetto
alle riduzioni di attivita' finanziarie esigibili nel medesimo
esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse
correnti. Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie
concorre all'equilibrio di parte corrente. Invece, l'eventuale saldo
positivo delle attivita' finanziarie, e' destinato al rimborso
anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti,
determinando, per la quota destinata agli investimenti,
necessariamente un saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente.
Considerato che le concessioni crediti degli enti locali sono
costituite solo da anticipazioni di liquidita' che, per loro natura
sono chiuse entro l'anno, il problema del'equilibrio delle partite
finanziarie riguarda soprattutto le regioni che concedono crediti per
finanziare investimenti, il cui prospetto degli equilibri dedica
un'apposita sezione anche alle partite finanziarie;
- l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza
finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse
acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in
conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale
vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in
c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli
investimenti dalla legge o dai principi contabili. Per le regioni,
fino all'esercizio 2015, la copertura degli investimenti e'
costituita anche dai debiti autorizzati con legge e non contratti.
La definizione degli equilibri di bilancio e' destinata ad essere
integrata al fine di dare attuazione alla legge rinforzata n. 243 del
2013 che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 per gli enti territoriali,
prevede il rispetto di ulteriori equilibri in termini di competenza
finanziaria e di cassa.
9.11 La nota integrativa al bilancio di previsione
9.11.1 La nota integrativa allegata al bilancio di previsione
presenta un contenuto minimo costituito da:
a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle
previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti
gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di
dubbia esigibilita', dando illustrazione dei crediti per i quali non
e' previsto l'accantonamento a tale fondo;
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del
risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio
precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri
finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e
accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i
vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente
attribuiti dall'ente;
d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento
finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale
vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di
definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la
programmazione necessaria alla definizione dei relativi
cronoprogrammi;
f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate
dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi
vigenti;
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in
bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari
derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata;
h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che
i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito
internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali
dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della
relativa quota percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla
legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.
9.11.2 La prima parte della nota integrativa riguarda criteri
adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di
spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per
le entrate una particolare attenzione e' dedicata alle previsioni
riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle
disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle
oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o
riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei
soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi
perseguiti.
Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di
spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle
previsioni, con riguardo, in particolare:
- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti
legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del
bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e
ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di
dubbia esigibilita'.
9.11.3 La nota analizza altresi' l'articolazione e la relazione tra
le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo
si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non
ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a
regime ovvero limitata ad uno o piu' esercizi, e le spese sono
distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia
prevista a regime o limitata ad uno o piu' esercizi.
Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate
riguardanti:
a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
b) condoni;
c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
d) entrate per eventi calamitosi;
e) alienazione di immobilizzazioni;
f) le accensioni di prestiti;
g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente
definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne
autorizza l'erogazione.
Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese
riguardanti:
a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e societa' e gli altri
trasferimenti in c/capitale,
c) gli eventi calamitosi,
d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
e) gli investimenti diretti,
f) i contributi agli investimenti.
9.11.4 Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo
delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco
analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato
di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente
e i relativi utilizzi e' costituito dalla seguente tabella.
Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del
risultato di amministrazione e' sempre consentito, secondo le
modalita' di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more
dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo
delle quote accantonate e' ammesso solo a seguito dell'approvazione
del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto
concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla
base dei dati di preconsuntivo.
1) Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel
prospetto del risultato di amministrazione presunto.
=====================================================================
| | | | | | | | | | |Uti- |
| | | | | | | | |Can- | |liz- |
| | | | | |Ac- | | |cel- | | zo |
| | | | | |cer-| | |lazi.| | ri- |
| | | | | | ta | | |del- | |sor- |
| | | | | |men-| | |l'ac-| | se |
| | | | | | ti | | |cer- | |vin- |
| | | | | |pre-| |Fon- | ta | |cola-|
| | | | | |sun-| | do |men- | Ri- | te |
| | | | | Ri- | ti | |plur.|to o | sorse |pre- |
| | | | |sor- | e- |Impe |vinc.|eli- | vin- |sun- |
|Cap.| | | | se |ser-| gni |pres.| mi- | cola- | te |
| di | |Capi-| |vinc.|ci- |pres.| al |naz. |te pre-|nel- |
|en- | |tolo | |al 1/|zio | e- | 31/ | del | sunte |l'e- |
|tra-| | di | | 1/ |N-1 |serc.| 12/ |vin- |al 31/ |serc.|
| ta |Descr.|spesa|Descr.| N-1 |(2) | N-1 | N-1 |colo |12/N-1 | N |
+====+======+=====+======+=====+====+=====+=====+=====+=======+=====+
| | | | | | | | | |(f)=(a)| |
| | | | | | | | | | +(b) | |
| | | | | | | | | | -(c) | |
| | | | | | | | | | -(d) | |
| | | | | (a) |(b) | (c) | (d) | (e) | -(e) | (g) |
+-------------------------------------------------------------------+
|Vincoli | |
|derivanti dalla | |
|legge | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------+
|Totale vincoli derivanti| | | | | | | |
|dalla legge (l) | 0| 0| 0| 0| | 0| 0|
+-------------------------------------------------------------------+
|Vincoli derivanti da | |
|Trasferimenti | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------+
|Totale vincoli derivanti| | | | | | | |
|da trasferimenti (t) | 0| 0| 0| 0| | 0| 0|
+-------------------------------------------------------------------+
|Vincoli derivanti da | |
|finanziamenti | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------+
|Totale vincoli derivanti| | | | | | | |
|da finanziamenti (f) | 0| 0| 0| 0| | 0| 0|
+-------------------------------------------------------------------+
|Vincoli formalmente | |
|attribuiti dall'ente | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------+
|Totale vincoli | | | | | | | |
|formalmente attribuiti | | | | | | | |
dall'ente (e) | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------+
|Altri vincoli |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------+
|Totale altri | | | | | | | |
|vincoli (v) | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------+
|Totale risorse vincolate| | | | | | | |
|(1) (I)+(t)+(f)+(e)+(v) | 0| 0| 0| 0| | 0| 0|
+-------------------------------------------------------------------+
|Quota del risultato di | | | | | | | |
|amministrrazione | | | | | | | |
|accantonata al fondo | | | | | | | |
|residui perenti | | | | | | | |
|riguardante le spese | | | | | | | |
|vincolate (solo per le | | | | | | | |
|regioni) | | | | | | 0| |
+-------------------------------------------------------------------+
|Quota del risultato di | | | | | | |
amministrazione | | | | | | |
|accantonato al fondo | | | | | | |
|crediti di dubbia | | | | | | |
|esigibilita' riguardanti| | | | | | |
|le risorse vincolate (3)| | | | | | |
+-------------------------------------------------------------+
|Quota del risultato di | | | | | | |
|amministrazione | | | | | | |
|accantonato per altri | | | | | | |
|fondi rischi riguardanti| | | | | | |
|le risorse vincolate | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------+
|Totale risorse vincolate| | | | | | |
|al netto degli | | | | | | |
|accantonamenti, | | | | | | |
|rappresentato | | | | | | |
|nell'allegato | | | | | | |
|riguardante il risultato| | | | | | |
|di amministrazione | | | | | | |
|presunto | | | | | | 0|
+-------------------------------------------------------------+
(*) Analoga tabella e' compresa anche nella relazione della gestione
al rendiconto.
(1) Importo immediatamente utilizzabile nelle more dell'approvazione
del rendiconto. Nel corso dell'esercizio provvisorio e' utilizzabile
nei limiti di quanto previsto nel principio applicato della
contabilita' finanziaria.
(2) Nei casi in cui la legge o i principi contabili prevedono che i
vincoli sono determinati facendo riferimento all'accertamento al
netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' o al netto di altri
fondi, indicare l'accertamento netto vincolato. In tutti gli altri
casi indicare l'accertamento complessivo delle entrate vincolate.
3) Non comprende la quota del fondo riguardante accertamenti di cui
alla nota 2)
La stessa tabella aggiornata, unitamente alle tabelle n. 2) e 3) di
seguito riportate:
a) e' allegata al prospetto aggiornato riguardante il risultato di
amministrazione presunto, predisposto sulla base di dati di
preconsuntivo, previsto dal principio applicato della contabilita'
finanziaria n. 9.1 in caso di utilizzo della quota vincolata del
risultato di amministrazione attraverso una variazione di bilancio
nelle more dell'approvazione del rendiconto. Tale prospetto e'
necessariamente approvato entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il
bilancio si riferisce, se il bilancio di previsione prevede
l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione;
b) e' riportata nella relazione sulla gestione allegata al
rendiconto. (eliminando il riferimento alla natura presunta delle
voci).
Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si
intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei
confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei
confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un
vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore
di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti.
Esemplificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono
indicati nel principio applicato della contabilita' finanziaria 9.2
Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti
dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna
b) e' indicato il totale degli accertamenti delle entrate da
sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di
dubbia esigibilita'/fondo svalutazione crediti riguardante tale
entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario;:
Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici
vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una
determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate
alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al
finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa
sanitaria o la spesa UE. Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i
vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse
acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo
delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda
le cd. risorse destinate.
Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono
tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di
specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a
fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora
accertato;
Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli
previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate
straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui
l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica
destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle
entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non
ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli
esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla
copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti
locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso
in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni
precedenti l'assenza dell' equilibrio generale di bilancio)". Con
particolare riferimento alle regioni si rappresenta che:
a) le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso
di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora
accertato;
b) i vincoli attribuiti dalla regione con propria legge regionale,
sono considerati "vincoli formalmente attribuiti dalla regione e non
"vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili".
Nel bilancio di previsione 2015, le regioni che hanno ancora residui
perenti, aggiungono alla tabella una colonna, prima di quella
riguardante l'utilizzo presunto delle risorse vincolate, per
rappresentare il "di cui" dell'importo delle risorse vincolate
presunte alla data del 31 dicembre N-1, costituito da residui perenti
(comprende sia lo stock dei residui mandati in perenzione negli
esercizi precedente e non ancora reiscritto e una stima degli ultimi
residui che si prevede di mandare in perenzione in sede di rendiconto
2014).
In caso di esercizio provvisorio e di approvazione del bilancio di
previsione dopo l'approvazione del rendiconto, l'elenco analitico
delle risorse accantonate e dei relativi utilizzi e' costituito dalla
seguente tabella:
2) Elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel
prospetto del risultato di amministrazione presunto elaborato sulla
base di dati di preconsuntivo(*)
=====================================================================
| | | | Utilizzo | Accanto- | Risorse |
| | | | accanto- | namenti | accan- |
| | | Risorse | namenti | stanziati | tonate |
| | | accan- | nell'e- | nell'e- | presunte |
|Capitolo di| descri- |tonate al | sercizio | sercizio |al 31/12/ |
| spesa | zione | 1/1/ N-1 | N-1 | N-1 | N-1 |
+===========+==========+==========+==========+===========+==========+
| | | | | | (d)=(a)- |
| | | (a) | (b) | (c) | (b)+(c) |
+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
| | | | (2) | | |
+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
| | | | (2) | | |
+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
| | | | | | |
+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
| | | | | | |
+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
| | | | | | |
+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
| | | | | | |
+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
| | | | | | |
+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
| | | | | | |
+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
| | | | | | |
+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
| | | | | | |
+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
| Totale | | | | | |
+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+
(*) Analoga tabella e' compresa anche nella relazione della gestione
al rendiconto.
(1) La nota integrativa comprende anche l'elenco dei residui
perenti delle regioni, con separata indicazione dei residui perenti a
valere di risorse vincolate
(2) Indicare l'utilizzo del fondo che si prevede di effettuare in
occasione del riaccertamento ordinario (o straordinario ) dei
residui.
3) Analisi delle risorse destinate agli investimenti rappresentate
nel prospetto del risultato di amministrazione presunto elaborato
sulla base di dati di preconsuntivo (*).
====================================================================
| | | | | Ri- | | | | | |
| | | | |sor- | | | | | |
| | | | | se | | | | | Ri- |
| | | | | de- | | | | |sorse |
| | | | |sti- | | | | | de- |
| | | | | na- | | |Fondo| | sti- |
| | | | | te | Ac- | |plu- | | nate |
| | | | |agli |cert.| |rien.| | agli |
| | | | | in- |Pres.| |vinc.| Can- | in- |
|Capi-| |Capi-| | ve- | e- | Impe |pres.| cella- | ve- |
|tolo | |tolo | |stim.|ser- | gni | al | zione |stim. |
| di | | di | | al | ci- |pres. | 31/ |dell'ac-| al |
| en- | De- |spe- | De- |1/1/ | zio |eserc.| 12/ | cer- |31/12/|
|trata|scriz.| sa |scriz.| N-1 | N-1 | N-1 | N-1 | tam. | N-1 |
+=====+======+=====+======+=====+=====+======+=====+========+======+
| | | | | | | | | | (f)= |
| | | | | | | | | | (a) |
| | | | | | | | | | +(b) |
| | | | | | | | | | -(c) |
| | | | | | | | | | -(d) |
| | | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | -(e) |
+-----+------+-----+------+-----+-----+------+-----+--------+------+
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+------+-----+--------+------+
| Totale| | | | | | 0|
+-------------------------+-----+-----+------+-----+--------+------+
|Quota del risultato di | | | | | | |
|amministrrazione | | | | | | |
|accantonata al fondo | | | | | | |
|residui perenti | | | | | | |
|riguardante le spese | | | | | | |
|vincolate (solo per le | | | | | | |
|regioni) | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+------+-----+--------+------+
|Quota del risultato di | | | | | | |
|amministrazione | | | | | | |
|accantonato al fondo | | | | | | |
|crediti di dubbia | | | | | | |
|esigibilita' riguardanti | | | | | | |
|le risorse vincolate (3) | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+------+-----+--------+------+
|Quota del risultato di | | | | | | |
|amministrazione | | | | | | |
|accantonato per altri | | | | | | |
|fondi rischi riguardanti | | | | | | |
|le risorse vincolate | | | | | | |
+-------------------------+-----+-----+------+-----+--------+------+
|Totale risorse destinate | | | | | | |
|agli investimenti al | | | | | | |
|netto degli | | | | | | |
|accantonamenti, | | | | | | |
|rappresentato | | | | | | |
|nell'allegato riguardante| | | | | | |
|il risultato di | | | | | | |
|amministrazione presunto | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------+
(*) Analoga tabella e' compresa anche nella relazione della gestione
al rendiconto.
(1) Le risorse destinate agli investimenti costituiscono una
componente del risultato di amministrazione utilizzabile solo a
seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.
Con l'esclusione delle regioni, nei primi tre esercizi, a decorrere
dal 2015, al fine di consentire l'adeguamento delle procedure
informatiche, le tre tabelle riguardanti gli elenchi analitici
possono non fare riferimento ai capitoli del bilancio gestionale
(PEG) ma all'oggetto dell'entrata e della spesa (contributi agli
investimenti, mutui, entrate da sanzioni al codice della strada,
ecc.).
9.11.5 La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che
includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli
impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna
operazione in derivati.
A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:
a) -informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura;
b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di
previsione, determinato secondo le modalita' previste dall'articolo
1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;
c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione
del bilancio di previsione, della passivita' sulla quale insiste il
derivato stesso e il relativo tasso di interesse;
d) Gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di
entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli
esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati
per l'elaborazione di tali previsioni
e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente,
calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce,
secondo la seguente formulazione: (TFSCFS= «[(Interessi su debito
sottostante+/- Differenziali swap)*36000] / [(Nominale * 3652 )]».
Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono
calcolati facendo riferimento ai stanziamenti iscritti in bilancio,
Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione
di strumento finanziari derivato si fa riferimento ai principi
contabili riconosciuti in ambito interinazionale e compatibili con la
disciplina in materia dell'Unione europea.
10. Il piano esecutivo di gestione (enti locali)
10.1 Finalita' e caratteristiche
Il piano esecutivo di gestione (PEG) e' il documento che permette di
declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta
nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).
I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con
l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un
processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la
dirigenza dell'ente.
Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la
relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale
relazione e' finalizzata alla definizione degli obiettivi di
gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro
raggiungimento e alla successiva valutazione.
Il piano esecutivo di gestione:
- e' redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo
esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- e' redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi
considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- puo' contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiche' definisce le linee guida
espresse dagli amministratori rispetto all'attivita' di gestione dei
responsabili dei servizi e poiche' le previsioni finanziarie in esso
contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai
responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di
previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilita'
di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.
Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma
1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati
organicamente nel piano esecutivo di gestione.
Il PEG facilita la valutazione della fattibilita' tecnica degli
obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la
gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte
dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse
e sul raggiungimento dei risultati.
Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un
elemento portante dei sistemi di valutazione.
Il PEG chiarisce e integra le responsabilita' tra servizi di supporto
(personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e
straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e
servizi la cui azione e' rivolta agli utenti finali. Favorendo
l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno
di un dato centro di responsabilita' favorisce, di conseguenza, il
controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.
10.2 Struttura e contenuto
Il PEG assicura un collegamento con:
- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei
responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e
degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione
delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante
l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali.
Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi
esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di
processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:
a) la puntuale programmazione operativa;
b) l'efficace governo delle attivita' gestionali e dei relativi tempi
di esecuzione;
c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente
conseguiti.
Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO
del DUP sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai
singoli dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi di
ciascun programma.
Nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici
obiettivi facendo riferimento al quarto livello di classificazione
del piano dei conti finanziario.
Gli "obiettivi di gestione" costituiscono il risultato atteso verso
il quale indirizzare le attivita' e coordinare le risorse nella
gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio.
Le attivita' devono necessariamente essere poste in termini di
obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il
risultato da raggiungere.
La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da
rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di
responsabilita' individuando per ogni obiettivo o insieme di
obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente
responsabile.
In ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento
con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario. In
tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e
passivi.
Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un
idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori. Essi
consistono in parametri gestionali considerati e definiti a
preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti,
a consuntivo, dall'attivita' svolta.
Il PEG contribuisce alla veridicita' e attendibilita' della parte
previsionale del sistema di bilancio, poiche' ne chiarisce e
dettaglia i contenuti programmatici e contabili.
10.3 Approvazione del PEG
Il direttore generale ed il segretario comunale nelle ipotesi di cui
all'articolo 108, comma 4, del testo unico degli enti locali,
avvalendosi della collaborazione dei dirigenti e dei responsabili dei
servizi, propongono all'organo esecutivo il PEG per la sua
definizione ed approvazione.
Il PEG deve essere approvato dalla Giunta contestualmente
all'approvazione del bilancio di previsione. Per contestualmente si
intende la prima seduta di giunta successiva all'approvazione del
bilancio da parte del Consiglio.
10.4 Obbligatorieta' del PEG
Il PEG e' uno strumento obbligatorio per le Province e per i Comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Per i restanti Comuni e'
facoltativo ma se ne auspica l'adozione anche in forma semplificata.
11. Il Piano degli indicatori di bilancio
E' lo strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati
di bilancio ed integra i documenti di programmazione.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per le
regioni e gli enti regionali e con decreto del Ministero dell'interno
per gli enti locali e i loro enti strumentali, e' definito un sistema
di indicatori di bilancio semplici, misurabili e riferibili ai
programmi di bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie
comuni, diretto a consentire l'analisi e la comparazione del bilanci
delle amministrazioni territoriali.
Gli enti locali allegato il piano degli indicatori al bilancio di
previsione, mentre le regioni lo trasmettono al Consiglio.
Il piano e' divulgato attraverso pubblicazione sul sito internet
istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione "Trasparenza,
valutazione e merito", accessibile dalla pagina principale (home
page).
In riferimento a ciascun programma il piano degli indicatori attesi
indica gli obiettivi che l'ente si propone di realizzare per il
triennio della programmazione finanziaria, individuati secondo la
medesima definizione tecnica, unita' di misura di riferimento e
formula di calcolo per tutti gli enti.
E' facolta' di ogni ente introdurre nel proprio Piano ulteriori
indicatori rispetto a quelli comuni previsti dai decreti
ministeriali.
Gli indicatori appartenenti al set minimo individuato per le Regioni,
gli Enti Locali e per gli Enti e Organismi Strumentali avranno uguale
definizione tecnica, unita' di misura di riferimento e formula di
calcolo.
Alla fine di ciascun esercizio finanziario al bilancio consuntivo e'
allegato il Piano dei risultati. L'analisi dei risultati conseguiti e
le motivazioni degli scostamenti e' svolta nella relazione sulla
gestione allegata al rendiconto per gli enti locali e in un'apposita
relazione allegata al piano dei risultati da parte delle regioni..
Annualmente il Piano e' aggiornato tramite la specificazione di nuovi
obiettivi e indicatori e per scorrimento, in relazione agli obiettivi
gia' raggiunti o oggetto di ripianificazione.
Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 18, comma
4, non e' obbligatoria la predisposizione del piano degli indicatori.
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1 Il Consiglio ECOFIN del 7 settembre 2010 ha definito il ciclo di
programmazione in ambito europeo attraverso l'introduzione del
semestre europeo che, al fine di garantire il coordinamento
preventivo delle politiche economiche e di bilancio degli Stati
membri, la trasmissione alla Commissione degli obiettivi
programmatici di finanza pubblica e le politiche economiche e di
bilancio di ciascun Paese, in una fase antecedente la loro attuazione
a livello di singolo Stato. Per questa ragione, entro la fine del
mese di aprile, ciascun Paese trasmette alle autorita' europee il
Programma di Stabilita' (PS) e il Programma Nazionale di Riforma
(PNR). Il semestre europeo concentra il ciclo della programmazione
nel primo semestre di ciascun anno, lasciando alla seconda parte
dell'esercizio l'adozione delle misure programmate, ed e' articolato
secondo il seguente schema:
- nel mese di gennaio, la Commissione europea elabora l'analisi
annuale sulla crescita in cui fornisce l'indagine sulle prospettive
macroeconomiche e formula le proposte strategiche per l'economia
europea15;
- nel mese di marzo, la Commissione europea predispone un rapporto
sulla base del quale il Consiglio europeo indica i principali
obiettivi di politica economica per l'Unione europea e l'Area euro e
le possibili strategie di riforma per conseguire tali obiettivi (c.d.
linee guida);
- nel mese di aprile, gli Stati membri, tenuto conto delle
indicazioni fornite, comunicano alla Commissione i propri obiettivi
di medio termine e le principali azioni di riforma che intende
adottare con l'aggiornamento del Programma di stabilita' e del
Programma nazionale di riforma;
- nei mesi di giugno e luglio, il Consiglio Europeo e il Consiglio
dei Ministri finanziari, sulla base della valutazione dei Programmi
di stabilita', forniscono indicazioni specifiche per ciascun Paese.
Il Consiglio, nel caso in cui ritenga necessaria una modifica degli
obiettivi di medio termine e le misure indicate per il loro
conseguimento, invitera' lo Stato membro a rivedere il programma
presentato;
- nei mesi successivi, ciascuno Stato membro, tenuto conto delle
raccomandazioni e delle decisioni del Consiglio e della Commissione,
predispone il bilancio e le misure di politica economica finalizzate
al loro conseguimento.
Il programma di stabilita' deve indicare gli obiettivi programmatici
di finanza pubblica almeno per un triennio, nominali e strutturali;
l'obiettivo di debito pubblico; le analisi di sensitivita' del debito
a differenti scenari di crescita e di tassi di interesse, la
ripartizione per livelli di governo degli obiettivi di finanza
pubblica, un'articolazione per i principali aggregati di entrate ed
uscite del bilancio pubblico e il dettaglio della manovra necessaria
a conseguire gli obiettivi in ciascun anno del periodo di previsione.
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2 Indicare il numero effettivo di giorni in caso di estinzione in
corso di anno.