(Allegato A-Allegato A/2) (parte 1)
                            Allegato A/2 
                                                      Allegato n. 4/2 
                                                    al D.Lgs 118/2011 
PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA 
  1. Definizione 
  Nelle amministrazioni pubbliche che la  adottano,  la  contabilita'
finanziaria   costituisce   il   sistema   contabile   principale   e
fondamentale  per  fini  autorizzatori  e  di  rendicontazione  della
gestione. 
  La  contabilita'  finanziaria  rileva  le  obbligazioni,  attive  e
passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le  transazioni
poste in  essere  da  una  amministrazione  pubblica,  anche  se  non
determinano flussi di cassa effettivi. 
  Eccezioni al principio contabile generale n. 4 dell'integrita'  del
bilancio sono possibili solo nei casi  espressamente  previsti  dalla
legge, quale l'art. 6 del decreto legge n.  16  del  2014,  il  quale
prevede che i "Comuni  iscrivono  la  quota  dell'imposta  municipale
propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio  dello
Stato". 
  Per transazione si intende ogni evento o azione  che  determina  la
creazione, trasformazione, scambio,  trasferimento  o  estinzione  di
valori economici, patrimoniali e finanziari (debiti e crediti) che si
origina   dall'interazione   tra   differenti   soggetti   (pubbliche
amministrazioni,  societa',  famiglie,  ecc),  e  avviene  per  mutuo
accordo o per atto unilaterale dell'amministrazione pubblica. 
  Le transazioni possono essere monetarie, nel  caso  di  scambio  di
mezzi di pagamenti o altre attivita' o passivita' finanziarie, o  non
monetarie (trasferimenti o conferimenti di beni, permute, ecc.).  Non
sono considerate transazioni le calamita' naturali, il furto, ecc. 
  La rilevazione delle transazioni da  cui  non  derivano  flussi  di
cassa e' effettuata  al  fine  di  attuare  pienamente  il  contenuto
autorizzatorio degli stanziamenti di previsione. 
  La registrazione delle transazioni che  non  presentano  flussi  di
cassa  e'  effettuata  attraverso  le   regolarizzazioni   contabili,
costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari  importo
e  da  mandati  versati  in  quietanza  di   entrata   nel   bilancio
dell'amministrazione stessa. 
  Le regolazioni contabili sono effettuate  solo  con  riferimento  a
transazioni che riguardano crediti e debiti o che  producono  effetti
di  natura  economico-patrimoniale.  Sono  escluse   le   regolazioni
contabili  che  registrano  movimenti  interni  di  risorse  tra   le
articolazioni organizzative di un ente prive di autonomia contabile e
di bilancio. 
  2. Principio della competenza finanziaria 
  Il principio della competenza finanziaria prescrive: 
    a) il criterio di registrazione delle operazioni di  accertamento
e di impegno con le quali vengono imputate agli  esercizi  finanziari
le entrate  e  le  spese  derivanti  da  obbligazioni  giuridicamente
perfezionate (attive e passive); 
    b) il criterio di registrazione degli incassi  e  dei  pagamenti,
che devono essere imputati agli  esercizi  in  cui  il  tesoriere  ha
effettuato l'operazione. 
  Il  principio  e'  applicato  solo  a  quei  documenti  di   natura
finanziaria  che  compongono  il  sistema   di   bilancio   di   ogni
amministrazione pubblica che adotta la contabilita'  finanziaria,  ed
attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio  di
previsione. 
  Il bilancio di previsione, almeno triennale  di  competenza,  e  di
cassa nel primo esercizio, ha carattere  autorizzatorio,  costituendo
limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti, fatta eccezione  per  i
servizi per conto di terzi e per i rimborsi  delle  anticipazioni  di
tesoreria. La  funzione  autorizzatoria  fa  riferimento  anche  alle
entrate per accensione di prestiti. 
  Gli stanziamenti degli esercizi del  bilancio  di  previsione  sono
aggiornati annualmente  in  sede  di  approvazione  del  bilancio  di
previsione. 
  Le  obbligazioni  giuridiche  perfezionate  sono  registrate  nelle
scritture  contabili  al  momento  della  nascita  dell'obbligazione,
imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.  La
scadenza  dell'obbligazione  e'  il  momento  in  cui  l'obbligazione
diventa esigibile.  La  consolidata  giurisprudenza  della  Corte  di
Cassazione definisce come esigibile un credito per il  quale  non  vi
siano  ostacoli  alla  sua  riscossione  ed  e'  consentito,  quindi,
pretendere l'adempimento. Non si dubita,  quindi,  della  coincidenza
tra esigibilita' e possibilita' di esercitare il diritto di credito. 
  3. L'accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile 
  3.1 L'accertamento costituisce la fase dell'entrata  attraverso  la
quale sono verificati e attestati dal soggetto  cui  e'  affidata  la
gestione: 
    a) la ragione del credito; 
    b) il titolo giuridico che supporta il credito; 
    c) l'individuazione del soggetto debitore; 
    d) l'ammontare del credito; 
    e) la relativa scadenza. 
  L'accertamento presuppone idonea  documentazione  e  si  perfeziona
mediante  l'atto  gestionale  con  il  quale  vengono  verificati  ed
attestati  i  requisiti  anzidetti  e  con  il  quale  si   da   atto
specificamente della scadenza del  credito  in  relazione  a  ciascun
esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione. 
  3.2 L'iscrizione della posta  contabile  nel  bilancio  avviene  in
relazione al criterio della scadenza del credito rispetto  a  ciascun
esercizio finanziario. L'accertamento  delle  entrate  e'  effettuato
nell'esercizio in cui sorge  l'obbligazione  attiva  con  imputazione
contabile all'esercizio in cui scade il credito. 
  3.3 Sono accertate  per  l'intero  importo  del  credito  anche  le
entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non e' certa  la
riscossione integrale, quali le  sanzioni  amministrative  al  codice
della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla
lotta all'evasione, ecc.. 
  Le entrate che negli esercizi precedenti a  quello  di  entrata  in
vigore del presente principio applicato  sono  state  accertate  "per
cassa", devono continuare ad essere accertate per cassa fino al  loro
esaurimento. Pertanto, il principio della competenza finanziaria  cd.
potenziato, che prevede che le entrate  debbano  essere  accertate  e
imputate contabilmente all'esercizio in cui e'  emesso  il  ruolo  ed
effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita',
vincolando a tal fine una quota dell'avanzo  di  amministrazione,  e'
applicato per i ruoli emessi a decorrere dall'entrata in  vigore  del
presente principio applicato. Anche  i  ruoli  coattivi,  relativi  a
ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in  vigore
del presente principio, devono continuare  ad  essere  accertati  per
cassa fino al loro esaurimento. Tuttavia, ai fini  di  una  effettiva
trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al
netto  del   fondo   crediti   di   dubbia   esigibilita',   tra   le
Immobilizzazioni o nell'Attivo circolante (a seconda  della  scadenza
del credito) dello stato patrimoniale  iniziale  del  primo  anno  di
adozione della contabilita' economico-patrimoniale con  il  principio
della contabilita' finanziaria potenziato. 
  Per  i  crediti  di   dubbia   e   difficile   esazione   accertati
nell'esercizio e' effettuato un accantonamento al  fondo  crediti  di
dubbia   esigibilita',   vincolando   una   quota   dell'avanzo    di
amministrazione. 
  A tal fine e' stanziata nel bilancio  di  previsione  una  apposita
posta contabile,  denominata  "Accantonamento  al  fondo  crediti  di
dubbia   esigibilita'"   il   cui   ammontare   e'   determinato   in
considerazione  della  dimensione  degli  stanziamenti  relativi   ai
crediti che si  prevede  si  formeranno  nell'esercizio,  della  loro
natura e dell'andamento del fenomeno  negli  ultimi  cinque  esercizi
precedenti (la media del rapporto  tra  incassi  e  accertamenti  per
ciascuna tipologia di entrata). 
  L'accantonamento al fondo crediti di  dubbia  esigibilita'  non  e'
oggetto di impegno e genera un'economia di  bilancio  che  confluisce
nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 
  Per le entrate tributarie che finanziano la sanita' accertate sulla
base degli atti  di  riparto  e  per  le  manovre  fiscali  regionali
destinate al finanziamento della sanita' o libere, e accertate per un
importo non superiore a quello stimato  dal  competente  Dipartimento
delle finanze attraverso il portale per il federalismo  fiscale,  non
e'  effettuato  un  accantonamento  al  fondo   crediti   di   dubbia
esigibilita'. 
  Nel primo esercizio  di  applicazione  del  presente  principio  e'
possibile  stanziare  in  bilancio  una  quota  almeno  pari  al  50%
dell'importo   dell'accantonamento   quantificato    nel    prospetto
riguardante il fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'  allegato  al
bilancio di previsione. Nel  secondo  esercizio  lo  stanziamento  di
bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilita' e'  pari
almeno  al  75%  dell'accantonamento   quantificato   nel   prospetto
riguardante il fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'  allegato  al
bilancio di previsione, e dal  terzo  esercizio  l'accantonamento  al
fondo e' effettuato per l'intero importo. 
  In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione  del
presente principio, l'ente accantona nell'avanzo  di  amministrazione
l'intero  importo  del   fondo   crediti   di   dubbia   esigibilita'
quantificato  nel  prospetto  riguardante  il   fondo   allegato   al
rendiconto di esercizio. 
  In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio  per
la redazione del rendiconto, e' verificata la  congruita'  del  fondo
crediti di dubbia esigibilita' complessivamente accantonato: 
  a) nel bilancio in sede di assestamento; 
  b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi
degli esercizi precedenti e di quello  dell'esercizio  in  corso,  in
sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri.
L'importo complessivo del fondo e' calcolato applicando all'ammontare
dei residui attivi la media  dell'incidenza  degli  accertamenti  non
riscossi sui ruoli o sugli  altri  strumenti  coattivi  negli  ultimi
cinque esercizi. 
  Al  fine  di  adeguare  l'importo  del  fondo  crediti  di   dubbia
esigibilita' si procede: 
  a) in sede di assestamento, alla variazione dello  stanziamento  di
bilancio riguardante l'accantonamento  al  fondo  crediti  di  dubbia
esigibilita'; 
  b) in sede di rendiconto e di controllo  della  salvaguardia  degli
equilibri, vincolando o svincolando le necessarie  quote  dell'avanzo
di amministrazione. 
  Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilita'  non  risulta
adeguato non e' possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione. 
  Il fondo crediti di dubbia esigibilita' e' articolato distintamente
in considerazione della differente natura dei crediti. 
  Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni
pubbliche,  i  crediti  assistiti  da  fidejussione  e   le   entrate
tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo
3.7, sono accertate per cassa. 
  Non sono altresi' oggetto di svalutazione le entrate  di  dubbia  e
difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per  conto
di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente  beneficiario
finale. 
  Il fondo crediti di dubbia esigibilita'  e'  accantonato  dall'ente
beneficiario finale. 
  Quando un credito e' dichiarato  definitivamente  ed  assolutamente
inesigibile, lo si elimina dalle  scritture  finanziarie  e,  per  lo
stesso importo del  credito  che  si  elimina,  si  riduce  la  quota
accantonata nel  risultato  di  amministrazione  a  titolo  di  fondo
crediti di dubbia esigibilita'. 
  A seguito di  ogni  provvedimento  di  riaccertamento  dei  residui
attivi e'  rideterminata  la  quota  dell'avanzo  di  amministrazione
accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilita' 
  L'eventuale quota del risultato  di  amministrazione  "svincolata",
sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo  del  fondo
crediti di dubbia esigibilita' rispetto alla consistenza dei  residui
attivi di fine anno,  puo'  essere  destinata  alla  copertura  dello
stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilita'  del
bilancio di previsione dell'esercizio  successivo  a  quello  cui  il
rendiconto si riferisce. 
  Si rinvia all'esempio n. 5, riportato in appendice, che costituisce
parte integrante del presente principio. 
  3.4 Nel caso di accertamento e/o  riscossione  di  entrate  per  le
quali, in bilancio, non e' prevista l'apposita "tipologia di entrata"
e non e' possibile procedere alla  variazione  del  bilancio  essendo
scaduti i termini di legge, l'operazione e' registrata istituendo, in
sede di gestione, apposita voce, con stanziamento pari a  zero.  Tale
procedimento  e'  diretto  a  garantire  la   corretta   applicazione
dell'articolo 7 del Decreto legislativo n. 118 del 2011, che  prevede
il divieto di imputazione provvisoria delle operazioni  alle  partite
di giro. Alle entrate derivanti da trasferimenti da  Stato,  Regioni,
altri soggetti, per le  quali,  a  causa  delle  scarse  informazioni
disponibili, non risulti possibile individuare esattamente la  natura
del trasferimento entro la  chiusura  del  rendiconto,  e'  possibile
attribuire una denominazione generica che, in  ogni  caso,  individui
che trattasi di trasferimenti da Stato, di trasferimenti da  Regione,
ecc.. 
  3.5 Nel caso di rateizzazione  di  entrate  proprie  l'accertamento
dell'entrata  e'  effettuato  ed  imputato   all'esercizio   in   cui
l'obbligazione nasce a condizione che la  scadenza  dell'ultima  rata
non sia fissata oltre i 12 mesi successivi. 
  L'accertamento  di  entrate  rateizzate  oltre  tale   termine   e'
effettuato nell'esercizio in cui l'obbligazione sorge con imputazione
agli esercizi in cui scadono le rate. 
  Gli interessi attivi  relativi  alla  rateizzazione  devono  essere
imputati distintamente rispetto alle entrate cui si riferiscono. 
  3.6 Con riferimento alle diverse tipologie di entrata  la  scadenza
del credito: 
  a)  coincide  con  l'esigibilita'  del  credito  per   le   entrate
tributarie ed extratributarie; 
  b) coincide con l'esercizio finanziario in cui e'  adottato  l'atto
amministrativo di impegno relativo al contributo o al  finanziamento,
nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da  altre
amministrazioni pubbliche, in conformita' alle modalita' indicate  al
punto 5.2 lettera c),  con  particolare  riferimento  alle  modalita'
temporali ed alle scadenze in cui il trasferimento e' erogato. A  tal
fine,  l'ordinamento  contabile  prevede  che  ogni   amministrazione
pubblica,  che  impegna  spese  a  favore  di  altre  amministrazioni
pubbliche, ne dia comunicazione ai destinatari. Per  quanto  riguarda
le erogazioni effettuate dal Ministero dell'interno agli enti  locali
in base alla normativa vigente, il rispetto di tale  principio  viene
assicurato attraverso la divulgazione degli importi delle  cosiddette
spettanze attraverso il sito internet istituzionale.  Tale  strumento
di divulgazione puo' essere adottato  anche  dagli  altri  Enti.  Con
riferimento ai trasferimenti  ed  ai  contributi  da  amministrazioni
pubbliche che non adottano il  medesimo  principio  della  competenza
finanziaria,   l'esigibilita'   dell'entrata   e'   determinata    in
considerazione  dell'esigibilita'   della   stessa,   a   prescindere
dall'esercizio    di    imputazione     dell'impegno     da     parte
dell'amministrazione erogante; 
  c)  per  quanto  riguarda,  in   particolare,   i   "Contributi   a
rendicontazione", costituiti dai trasferimenti erogati annualmente  a
favore di un'amministrazione sulla base della  rendicontazione  delle
spese     sostenute,     e     di     una     precedente      formale
deliberazione/determinazione dell'ente erogante di  voler  finanziare
la spesa" a rendicontazione", l'accertamento e' imputato  secondo  le
seguenti  modalita',  definite  distintamente  per  i   trasferimenti
erogati tra amministrazioni pubbliche che adottano il principio della
competenza finanziaria potenziato e per i  trasferimenti  erogati  da
soggetti che non adottano tale principio: 
    -  in  caso  di  trasferimenti  a  rendicontazione   erogati   da
un'amministrazione  che  adotta   il   principio   della   competenza
finanziaria potenziato, l'amministrazione beneficiaria del contributo
accerta  l'entrata  con  imputazione  ai  medesimi  esercizi  in  cui
l'amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. La
delibera  con  cui  un  ente  decide   di   erogare   contributi   "a
rendicontazione" a favore di altri  enti,  per  la  realizzazione  di
determinate   spese,   costituisce   un'obbligazione   giuridicamente
perfezionata, anche se condizionata alla realizzazione della spesa, a
seguito della quale: 
      -  l'ente  erogante  e'  tenuto  ad  impegnare  l'intera  spesa
prevista nella delibera, con imputazione  agli  esercizi  in  cui  e'
prevista la realizzazione delle spese da parte dell'ente beneficiario
(cronoprogramma). L'individuazione degli  esercizi  cui  imputare  la
spesa per  trasferimenti  e'  effettuata  sulla  base  dei  programmi
presentati dagli enti finanziati per ottenere il contributo; 
      - l'ente beneficiario ha titolo ad accertare  le  entrate,  con
imputazione ai  medesimi  esercizi  cui  sono  stati  registrati  gli
impegni. 
  Nel corso della gestione, l'attuazione della spesa  potrebbe  avere
un andamento differente rispetto a quello previsto. Di tali eventuali
differenze,  l'Ente   beneficiario   provvede   a   dare   tempestiva
comunicazione all'Ente erogante in occasione  delle  rendicontazioni,
aggiornando il programma o cronoprogramma della spesa. A  seguito  di
tali aggiornamenti, entrambi  gli  enti  provvedono  alle  necessarie
variazioni degli stanziamenti  del  bilancio  di  previsione  e  alla
reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui
le entrate e le spese sono esigibili. 
    - Nel  caso  di  trasferimenti  erogati  "a  rendicontazione"  da
soggetti che non adottano  il  medesimo  principio  della  competenza
finanziaria  potenziata,  l'ente  beneficiario  accerta  l'entrata  a
seguito della formale deliberazione, da parte dell'ente erogante,  di
erogazione del contributo a proprio favore per  la  realizzazione  di
una determinata spesa . L'entrata e' imputata agli  esercizi  in  cui
l'ente beneficiario stesso prevede  di  impegnare  la  spesa  cui  il
trasferimento e' destinato  (sulla  base  del  crono  programma),  in
quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilita') sorge  a
seguito della realizzazione della spesa, con riferimento  alla  quale
la rendicontazione e' resa. 
    - Per quanto riguarda, in particolare, i contributi del Ministero
della  giustizia  per  gli  uffici  giudiziari,   l'accertamento   e'
effettuato sulla base della formale comunicazione  di  riconoscimento
del credito nei confronti del Comune, da parte  del  Ministero  della
Giustizia, a seguito dell'esame della rendicontazione  presentata,  o
in assenza, sulla base  dell'effettivo  incasso.  In  ogni  caso,  e'
annualmente considerato esigibile il  70  per  cento  del  contributo
globalmente erogato nell'anno precedente o nell'ultimo  esercizio  in
cui il Ministero della giustizia ha erogato il  contributo  a  favore
del comune (articolo 2, comma 2, del DPR 4 maggio 1998, n.  187).  La
rata a saldo e' accertata sulla base della formale  comunicazione  di
riconoscimento del credito da parte del Ministero della Giustizia,  o
in assenza, sulla base dell'effettivo incasso. Nell'esercizio in  cui
e' incassato il saldo, si provvede alla cancellazione degli eventuali
residui attivi riguardanti l'acconto  della  rata  cui  il  saldo  si
riferisce e gli acconti degli esercizi precedenti, se non correlati a
formale riconoscimento del credito da parte del Ministero. In sede di
riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3  comma
7, del presente decreto, e successive modificazioni  e  integrazioni,
l'ente  provvede  a  cancellare  i  residui  attivi  riguardanti  gli
esercizi per i quali il comune ha gia' incassato la rata a saldo; 
  d) coincide con i termini di pagamento  previsti  nel  permesso  di
costruire,  mentre  la  registrazione  contabile  dell'operazione  e'
effettuata al momento del rilascio del permesso; 
  3.7.1 Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e  le
liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio
in cui sono emessi il ruolo e le liste di carico, a condizione che la
scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i  termini
dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la  legge  consente
espressamente  l'emissione  di  ruoli  con  scadenza   nell'esercizio
successivo). 
  Per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento
al fondo crediti di dubbia  esigibilita'  e  la  rateizzazione  delle
entrate. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  di  tale
principio, le entrate per le quali e' gia' stato emesso il  ruolo  ma
che non erano state accertate - ritenendo opportuno, per  ragioni  di
prudenza, procedere all'accertamento  per  cassa  -  potranno  essere
accertate per cassa fino al loro esaurimento. 
  Ai  fini  di  una  effettiva  trasparenza  contabile,  si   ritiene
opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia
esigibilita', tra le Immobilizzazioni  o  nell'Attivo  circolante  (a
seconda della data del credito) dello stato patrimoniale iniziale del
primo anno di adozione della contabilita' economico-patrimoniale  con
il principio della contabilita'  finanziaria  potenziato.  A  seguito
della riscossione di tali crediti  si  provvede  alla  corrispondente
riduzione del credito cui l'incasso si riferisce iscritto nello stato
patrimoniale. 
  L'importo di tali crediti indicato nello stato patrimoniale e' pari
a 0 se trattasi di crediti di probabile inesigibilita'. 
  L'emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad  entrate  gia'
accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate. 
  Le sanzioni e  gli  interessi  correlati  ai  ruoli  coattivi  sono
accertati per cassa. Sono accertati per cassa anche le sanzioni e gli
interessi  correlati  ai  ruoli  coattivi  riguardanti  tipologie  di
entrate diverse dai tributi, esclusi i casi in cui  e'  espressamente
prevista una differente modalita' di accertamento. 
  Nel caso di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali
non e' stato effettuato l'accertamento contabile, si procede  a  tale
registrazione  quando  l'avviso  diventa  definitivo  (sempre  se  il
contribuente non abbia gia' effettuato il pagamento del tributo).  In
tal caso l'entrata e' imputata alla voce del piano dei conti relativa
al tributo considerato "riscosso a seguito di attivita' di verifica e
controllo". 
  3.7.2 Le entrate tributarie riscosse attraverso il  bilancio  dello
Stato  o   di   altra   amministrazione   pubblica   sono   accertate
nell'esercizio in cui e' adottato l'atto  amministrativo  di  impegno
della   corrispondente   spesa   nel   bilancio   dello    Stato    e
dell'amministrazione  pubblica  che  ha  incassato  direttamente   il
tributo. 
  3.7.3  L'articolo  20,  commi  2,  2-bis,  e  2-ter,  del   decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118, prevede che le Regioni: 
  "2. Per garantire effettivita'  al  finanziamento  dei  livelli  di
assistenza sanitaria, le regioni: 
    a) accertano  ed  impegnano  nel  corso  dell'esercizio  l'intero
importo  corrispondente  al  finanziamento  sanitario  corrente,  ivi
compresa  la  quota  premiale  condizionata   alla   verifica   degli
adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario  vincolate
o finalizzate. Ove si verifichi la perdita  definitiva  di  quote  di
finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai
sensi della legislazione vigente, detto  evento  e'  registrato  come
cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la  perdita
si determina definitivamente1 ; 
    b) accertano  ed  impegnano  nel  corso  dell'esercizio  l'intero
importo  corrispondente  al  finanziamento  regionale  del  disavanzo
sanitario pregresso. 
  2-bis. I  gettiti  derivanti  dalle  manovre  fiscali  regionali  e
destinati al finanziamento  del  Servizio  sanitario  regionale  sono
iscritti nel bilancio  regionale  nell'esercizio  di  competenza  dei
tributi. 
  2-ter.  La  quota  dei  gettiti  derivanti  dalle  manovre  fiscali
regionali destinata obbligatoriamente al finanziamento  del  Servizio
sanitario regionale, ai sensi della legislazione vigente sui piani di
rientro dai disavanzi sanitari, e' iscritta  nel  bilancio  regionale
triennale,    nell'esercizio    di    competenza     dei     tributi,
obbligatoriamente per l'importo stimato dal  competente  Dipartimento
delle finanze, ovvero per il minore  importo  destinato  al  Servizio
sanitario regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 80,  della  legge
23 dicembre 2009, n. 191. Tale  iscrizione  comporta  l'automatico  e
contestuale  accertamento  ed  impegno  dell'importo   nel   bilancio
regionale. La regione non puo' disimpegnare  tali  somme,  se  non  a
seguito di espressa autorizzazione da parte del  Tavolo  di  verifica
degli adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1,  comma
80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e  s.m.i..  In  relazione  a
tale autorizzazione la regione e' tenuta a trasmettere al  Tavolo  di
verifica degli adempimenti la relativa documentazione corredata della
valutazione  d'impatto  operata  dal  competente  Dipartimento  delle
Finanze. Ove si verifichi in  sede  di  consuntivazione  dei  gettiti
fiscali un minore importo effettivo  delle  risorse  derivanti  dalla
manovra fiscale regionale rispetto all'importo che ha formato oggetto
di accertamento ed impegno, detto evento e' contabilmente  registrato
nell'esercizio nel quale tale perdita si determina come cancellazione
dei residui attivi." 
  3.7.4 Le  entrate  tributarie  riscosse  e  versate  nei  conti  di
tesoreria centrale intestati alle Regioni sono considerate  incassate
quando sono versate nei conti correnti bancari delle Regioni. 
  3.7.5 Le  entrate  tributarie  riscosse  per  autoliquidazione  dei
contribuenti sono accertate sulla base delle  riscossioni  effettuate
entro la chiusura del  rendiconto  e,  comunque,  entro  la  scadenza
prevista per  l'approvazione  del  rendiconto  o,  nell'esercizio  di
competenza, per  un  importo  non  superiore  a  quello  stimato  dal
competente Dipartimento delle finanze attraverso il  portale  per  il
federalismo fiscale. La componente dell'avanzo costituita da  residui
attivi accertati sulla  base  di  tale  stima  e'  evidenziata  nella
rappresentazione  dell'avanzo  di   amministrazione.   Periodicamente
l'ente verifica il grado di realizzazione di tali  residui  attivi  e
provvede all'eventuale riaccertamento dandone conto  nella  relazione
al rendiconto. Sono accertate per  cassa  la  tassa  automobilistica,
l'imposta provinciale di trascrizione, la tassa relativa al  rilascio
delle licenze per la caccia e la pesca, il tributo  speciale  per  il
conferimento dei rifiuti in discarica e l'imposta sulle assicurazioni
contro la responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori. Si raccomanda di  gestire  e
controllare con attenzione i crediti derivanti dai tributi  accertati
per cassa. 
  3.7.6 Sono accertate per cassa anche  le  entrate  derivanti  dalla
lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo
i casi in cui la lotta all'evasione e' attuata attraverso l'emissione
di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali
emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade
(per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti  l'accantonamento
al fondo crediti di dubbia  esigibilita'  e  la  rateizzazione  delle
entrate). 
  3.8 Le entrate derivanti dalla gestione dei servizi  pubblici  sono
accertate sulla base dell'idonea documentazione che predispone l'ente
creditore  ed  imputate  all'esercizio  in  cui  servizio   e'   reso
all'utenza. Tale principio si  applica  anche  nel  caso  in  cui  la
gestione del servizio sia affidata a terzi. 
  3.9  Le  entrate  derivanti  da  interessi  attivi  sono  accertate
imputandole all'esercizio in l'obbligazione giuridica attiva  risulta
esigibile. Con riferimento agli interessi bancari esigibili alla data
del 31 dicembre e comunicati nei primi mesi dell'anno successivo,  e'
possibile  accertare  l'entrata  nell'anno  successivo,   imputandola
all'esercizio precedente, sulla base della comunicazione della  banca
o dell'incasso verificatosi prima dell'approvazione  del  rendiconto.
Le entrate per interessi di mora (ad esempio per ritardato  pagamento
canoni affitto) sono accertate al momento dell'incasso. 
  3.10 Le entrate derivanti dalla gestione dei beni iscritti  tra  le
immobilizzazioni  del  conto  del  patrimonio,  quali   locazioni   e
concessioni, sono accertate  sulla  base  dell'idonea  documentazione
predisposta dall'ente creditore  ed  imputate  all'esercizio  in  cui
l'entrata  e'  esigibile.  Le  entrate   derivanti   da   concessioni
pluriennali,  che  non  garantiscono  accertamenti   costanti   negli
esercizi e costituiscono entrate straordinarie non  ricorrenti,  sono
considerate destinate al finanziamento di interventi di investimento. 
  3.11 L'obbligazione per i permessi di costruire  e'  articolata  in
due quote. La  prima  (oneri  di  urbanizzazione)  e'  immediatamente
esigibile, ed e' collegata  al  rilascio  del  permesso  al  soggetto
richiedente,, salva la possibilita' di  rateizzazione  (eventualmente
garantita da fidejussione), la  seconda  (costo  di  costruzione)  e'
esigibile nel corso dell'opera ed, in  ogni  caso,  entro  60  giorni
dalla conclusione dell'opera. Pertanto, la prima quota e' accertata e
imputata nell'esercizio in cui avviene il rilascio del  permesso,  la
seconda e' accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori  e
imputata all'esercizio in cui, in ragione delle  modalita'  stabilite
dall'ente, viene a scadenza la relativa quota. 
  3.12 Le entrate UE  sono  accertate,  distintamente  per  la  quota
finanziata direttamente dalla UE e per la  quota  di  cofinanziamento
nazionale (statale, attraverso i fondi di rotazione, regionale  o  di
altre amministrazioni pubbliche),  a  seguito  dell'approvazione,  da
parte della Commissione europea, del  piano  economico-finanziario  e
imputate negli esercizi in cui l'Ente ha programmato di  eseguire  la
spesa. Infatti, l'esigibilita' del  credito  dipende  dall'esecuzione
della spesa finanziata con  i  fondi  comunitari  (UE  e  nazionali).
L'eventuale erogazione di acconti e' accertata nell'esercizio in  cui
e' incassato l'acconto. 
  Gli incassi UE versati nei conti di  tesoreria  centrale  intestati
alle Regioni sono considerati incassati nel bilancio  delle  Regioni.
La contabilizzazione di tale operazione nel  bilancio  della  Regione
comporta: 
  -la  registrazione  dell'accertamento  e  della   riscossione   del
finanziamento UE; 
  - la registrazione del contemporaneo impegno e versamento  di  tali
risorse nel conto di tesoreria centrale (attraverso l'emissione di un
mandato versato in quietanza di  entrata).  All'impegno  delle  spese
determinate dal versamento nel conto di tesoreria  centrale  (tra  le
operazioni  finanziarie)  corrisponde   l'accertamento   dell'entrata
derivante dal prelevamento dal conto di tesoreria.; 
  - al momento dell'effettivo prelievo delle somme presenti nel conto
di tesoreria centrale, la registrazione  dell'incasso  derivante  dal
prelevamento dal conto di tesoreria. 
  3.13 Nella cessione  di  beni  immobili,  l'obbligazione  giuridica
attiva  nasce   al   momento   del   rogito   (e   non   al   momento
dell'aggiudicazione  definitiva  della  gara).   In   tale   momento,
l'entrata  deve  essere  accertata  con   imputazione   all'esercizio
previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria. 
  L'accertamento  e'  registrato  anticipatamente  nel  caso  in  cui
l'entrata sia incassata prima del rogito, salve le garanzie di legge.
Nel caso in cui il contratto di compravendita  preveda  il  pagamento
differito, e' consentito l'accertamento delle entrate con imputazione
nel primo esercizio se il pagamento non e' stabilito oltre i 12  mesi
dell'anno successivo. 
  L'importo dell'obbligazione attiva e' registrato senza  distinguere
il plusvalore, in  quanto  tale  fenomeno  non  e'  rilevabile  dalla
contabilita' finanziaria. 
  Il corrispettivo della cessione e' interamente destinato alla spesa
di investimento al netto del debito IVA. Tale principio e' diretto  a
garantire la copertura finanziaria dell'eventuale posizione debitoria
al  termine  previsto  per  la  liquidazione  periodica  dell'IVA   e
consente, ai fini degli equilibri di bilancio, di destinare l'entrata
iscritta tra  le  entrate  in  c/capitale  a  copertura  delle  spese
correnti per il pagamento dell'IVA. In ogni  caso  risulta  possibile
destinare l'entrata in conto capitale corrispondente al debito IVA  a
copertura della  spesa  determinata  dall'IVA  dovuta  per  spese  di
investimento (credito IVA). Si rinvia ai principi contabili applicati
concernenti la contabilizzazione dell'IVA. 
  Il corrispettivo  della  cessione  di  beni  immobili  puo'  essere
destinato anche all'estinzione  anticipata  di  prestiti  (rinvio  ai
principi concernenti l'estinzione anticipata di prestiti). 
  3.14 Per tutte le altre cessioni di beni, l'obbligazione  giuridica
attiva nasce con il trasferimento della proprieta'. In tale  momento,
l'entrata  deve  essere  accertata  con   imputazione   all'esercizio
previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria. 
  3.15 La cessione di diritti di superficie prevede la riscossione di
un   canone   che,   in   genere,   e'   incassato   anticipatamente.
L'obbligazione attiva sorge con il rogito, ed e' in tale momento  che
l'entrata  deve  essere  accertata,  con  imputazione   all'esercizio
previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.
L'accertamento e' anticipato nel caso in cui l'entrata sia  incassata
anticipatamente rispetto al rogito, salve le garanzie di legge. Se il
diritto di superficie e' convertito in un diritto  di  proprieta'  si
applicano le norme della cessione dei beni. 
  3.16 L'entrata derivante  dalla  concessione  di  diritti  su  beni
demaniali o  patrimoniali  e'  accertata  a  seguito  dell'emanazione
dell'atto amministrativo,  con  imputazione  contabile  all'esercizio
previsto nell'atto amministrativo per l'esecuzione  dell'obbligazione
pecuniaria. 
  3.17 Nel corso della gestione particolare  attenzione  deve  essere
dedicata alle scelte di indebitamento che vanno attentamente valutate
nella loro portata  e  nei  riflessi  che  provocano  nella  gestione
dell'anno in  corso  e  degli  anni  successivi,  in  riferimento  al
costante mantenimento degli equilibri economico-finanziari nel tempo.
Nella   gestione   delle    spese    d'investimento,    il    ricorso
all'indebitamento per il finanziamento degli  interventi  programmati
si realizza se non sono presenti risorse finanziarie alternative  che
non determinino oneri indotti per il  bilancio  dell'ente.  A  questo
fine, occorre operare un'attenta e  costante  valutazione  preventiva
prima di ricorrere all'indebitamento. 
  Per mantenere il controllo dell'indebitamento netto dell'ente e per
raggiungere al meglio gli obiettivi di finanza pubblica, e' opportuno
il ricorso a forme flessibili di indebitamento quali le  aperture  di
credito e altre disponibili per l'ente, per garantire l'inerenza e la
corrispondenza  tra  flussi  di  risorse  acquisite  con  il  ricorso
all'indebitamento  e  fabbisogni  di   spesa   d'investimento.   Cio'
favorisce  una  migliore  programmazione  pluriennale   delle   opere
pubbliche e della spesa d'investimento finanziata con l'indebitamento
e  un  andamento  sostenibile  del  medesimo,  sia  in   termini   di
indebitamento netto annuale, sia di ammontare complessivo del  debito
in ammortamento  (stock  di  debito),  sempre  nella  garanzia  della
integrale  copertura  finanziaria  degli  interventi  programmati   e
realizzati. 
  Ai fini del mantenimento dell'equilibrio patrimoniale, e' opportuno
commisurare  il  periodo  di   ammortamento   dell'indebitamento   al
presumibile periodo nel quale  gli  investimenti  correlati  potranno
produrre la loro utilita'. 
  3.18 Un'entrata derivante dall'assunzione di prestiti e'  accertata
nel momento in cui e' stipulato il  contratto  di  mutuo  o  prestito
(anche  obbligazionario,  ove  consentito  dall'ordinamento)  o,   se
disciplinata dalla legge, a seguito del provvedimento di  concessione
del prestito. L'accertamento e' imputato all'esercizio nel  quale  la
somma  oggetto  del  prestito  e'  esigibile  (quando   il   soggetto
finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento). 
  Generalmente, nei mutui  tradizionali  la  somma  e'  esigibile  al
momento  della  stipula   del   contratto   o   dell'emanazione   del
provvedimento. 
  Considerato  che,  nel  rispetto  del  principio  della  competenza
finanziaria, i correlati impegni relativi alle spese di  investimento
sono imputati all'esercizio in  cui  le  relative  obbligazioni  sono
esigibili,  l'inerenza  tra   l'entrata   accertata   a   titolo   di
indebitamento e la relativa spesa finanziata e' realizzata attraverso
appositi accantonamenti al fondo  pluriennale  vincolato  (rinvio  al
principio di cui al punto 5.4). Nel caso in cui le  leggi  consentano
agli enti di indebitarsi in relazione ad  obbligazioni  gia'  scadute
contabilizzate   in   esercizi   precedenti   non   si   da'    luogo
all'istituzione del fondo pluriennale vincolato. 
  Nei casi in cui la Cassa Depositi  e  Prestiti  (o  altro  istituto
finanziatore), rende immediatamente disponibili le somme oggetto  del
finanziamento in un apposito conto intestato all'ente, le  stesse  si
intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi)
e devono essere accertate e riscosse. Pertanto, anche in  tali  casi,
l'entrata e' interamente accertata e imputata nell'esercizio  in  cui
le somme sono rese disponibili. A fronte dell'indicato  accertamento,
l'ente registra, tra le spese, l'impegno ed il pagamento  riguardanti
il versamento dei proventi del prestito al deposito presso  la  Cassa
Depositi e Prestiti.  Il  mandato  emesso  per  la  costituzione  del
deposito bancario e' versato in quietanza  di  entrata  nel  bilancio
dell'ente,  consentendo   la   rilevazione   contabile   dell'incasso
derivante dal prestito. A fronte dell'impegno per la costituzione del
deposito  bancario,  si  rileva,  imputandolo  sempre   al   medesimo
esercizio, l'accertamento delle somme destinate ad  essere  prelevate
dal conto di deposito. 
  3.19 Nel caso di finanziamenti attivati con "aperture di  credito",
che  si  consolidano  in  mutui  passivi  a  seguito   dell'effettiva
necessita' di liquidita', costituite  in  relazione  ad  esigenze  di
programmazione  e  di  successiva  realizzazione   di   investimenti,
l'accertamento viene disposto,  dal  responsabile  del  contratto  di
prestito,  sulla  base  degli  effettivi  utilizzi  dell'apertura  di
credito (erogato). L'utilizzo dell'apertura di credito e'  effettuato
sulla base delle necessita'  finanziarie  dei  correlati  impegni  di
spesa nell'esercizio. Gli  importi  dei  singoli  accertamenti  ed  i
relativi esercizi di imputazione dell'entrata corrispondono a  quelli
degli impegni effettuati per la corrispondente spesa di investimento,
sulla base del cronoprogramma di spesa. 
  3.20  Le  operazioni  di  indebitamento  sono  registrate  tra   le
accensioni di prestiti nel rispetto di quanto previsto  dall'articolo
3, comma 17, della legge n. 350/2003 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni  e  contabilizzate   secondo   le   modalita'   previste
dall'articolo 1, comma 76, della legge n. 311  del  2004.  Il  debito
deve  essere   iscritto   nel   bilancio   dell'ente   che   provvede
all'effettivo pagamento  delle  rate  di  ammortamento  anche  se  il
pagamento risulta effettuato a seguito di delegazione  di  pagamento.
L'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo,  le  cui  rate  di
ammortamento  sono  corrisposte   agli   istituti   finanziatori   da
un'amministrazione pubblica diversa, iscrive il  ricavato  del  mutuo
nelle entrate per trasferimenti in  conto  capitale  con  vincolo  di
destinazione agli investimenti. Nel caso in cui  il  pagamento  delle
rate di ammortamento risulti effettuato pro quota da piu' enti, anche
il debito deve essere iscritto  pro  quota  nei  bilanci  degli  enti
coinvolti. 
  3.21 Gli accertamenti  di  entrata  riguardanti  le  accensioni  di
prestiti    corrispondono    all'aumento    del    valore    nominale
dell'indebitamento dell'ente. Le correlate spese riferite agli  oneri
finanziari sostenute al momento dell'accensione del prestiti  e  alla
quota  interessi  delle  rate  di  ammortamento  dei  prestiti   sono
ricomprese nell'equilibrio della situazione corrente, mentre la quota
di rimborso del capitale e' imputata al  titolo  quarto  della  spesa
"Rimborso di prestiti". In genere, gli oneri finanziari sostenuti  al
momento dell'accensione dei prestiti non comportano, per  l'ente,  un
effettivo esborso. sono quantificati sulla base della  documentazione
riguardante il prestito e corrispondono alla differenza tra il valore
nominale del debito e l'effettivo incasso dei proventi del debito. 
  La contabilizzazione dell'effettivo  aumento  del  valore  nominale
dell'indebitamento   e'    effettuata    attraverso    l'accertamento
dell'intero importo del nuovo debito  e  la  contabilizzazione  delle
riscossioni riguardanti: 
  - i proventi del debito effettivamente incassati; 
  - la quietanza riguardante il mandato emesso a favore  del  proprio
bilancio  concernente  gli  oneri  finanziari  sostenuti  al  momento
dell'accensione del prestito. 
  3.22 In caso di rinegoziazione dei prestiti, eventuali indennizzi o
penalita'  dell'operazione  non  possono  essere  considerate   spese
finanziate con il nuovo indebitamento, in quanto trattasi di oneri da
registrare nella  spesa  corrente  connessi  all'atto  e  al  momento
temporale in cui si realizza l'operazione di rinegoziazione. Infatti,
nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, in tutti i casi di
rinegoziazione dei prestiti, l'ammontare del debito nominale  residuo
non deve aumentare attraverso la compensazione  di  oneri  finanziari
pregressi o spese di rinegoziazione. 
  In caso di estinzione anticipata, la spesa sostenuta per rimborsare
il capitale va allocata al  titolo  quarto  "Rimborso  di  prestiti",
mentre la spesa relativa agli interessi ancora dovuti o all'eventuale
indennizzo o penalita' va inserita nel titolo primo. 
  Pertanto,  la  rinegoziazione  di   un   finanziamento   attraverso
l'estinzione anticipata o la ristrutturazione del debito, richiede le
seguenti registrazioni contabili: 
  a) la cancellazione  degli  impegni  riguardanti  il  rimborso  dei
prestiti, gia' registrati e imputati agli esercizi previsti nel piano
di ammortamento del finanziamento per il  pagamento  degli  interessi
passivi e delle quote capitale (nel rispetto del principio  applicato
n. 5.6); 
  b) la reimputazione al titolo 4  della  spesa  "rimborso  prestiti"
dell'esercizio in cui avviene l'estinzione anticipata, degli  impegni
cancellati al punto a)  riguardanti  la  quota  capitale  del  debito
residuo (conservando il valore nominale del debito residuo), al  fine
di consentire la registrazione, nel  corso  di  tale  esercizio,  del
pagamento  diretto  ad  estinguere  anticipatamente  il  debito.  Nel
rispetto del principio contabile generale n.  4  dell'integrita'  del
bilancio, la registrazione  del  pagamento  e'  effettuata  anche  se
l'estinzione non comporta effettivi movimenti di cassa. In  tal  caso
il pagamento e' registrato attraverso una regolazione contabile); 
  c) la  registrazione  contabile  della  differenza  tra  il  valore
nominale del debito che e' stato reimputato secondo  quanto  previsto
alla lettera b) e il valore attribuito al  debito  nell'esercizio  in
corso, ai fini dell'estinzione anticipata  o  della  ristrutturazione
del debito, senza tenere conto dell'eventuale indennizzo o  penalita'
previsto   contrattualmente,    che    devono    essere    registrati
distintamente. Se positiva, tale differenza e' registrata  al  titolo
terzo   delle   entrate,   come   "Proventi   finanziari    derivanti
dall'estinzione  anticipata  di  prestiti"   (E.3.04.99.01.001),   se
negativa e' registrata nel titolo primo, tra  gli  "Oneri  finanziari
derivanti dall'estinzione anticipata di prestiti" (U.1.08.99.01.001). 
  In caso di ristrutturazione del debito, si provvede anche; 
  d) alla registrazione  contabile  del  nuovo  prestito,  attraverso
l'accertamento della nuova entrata da accensione  di  prestiti  e  la
relativa regolazione contabile (emissione di un mandato sul  capitolo
riguardante il rimborso di prestiti anticipato, per un  importo  pari
alla quota del rimborso  finanziata  dal  nuovo  finanziamento.  Tale
mandato e' versato in entrata del  bilancio  dell'ente,  al  capitolo
dell'accensione del nuovo prestito); 
  e)  alla  registrazione  degli   impegni   riguardanti   il   nuovo
finanziamento, distintamente  per  la  quota  interesse  e  la  quota
capitale, nel rispetto del principio applicato n. 5.6. 
  L'estinzione anticipata  o  la  rinegoziazione  di  un  debito  che
prevede il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza,
per il quale l'ordinamento impone forme di ammortamento  annuale  del
prestito,   attraverso   accantonamenti   contabili   o    operazioni
finanziarie quali derivati "bullet/amortizing", si estende anche alla
relativa operazione di derivati. 
  Nel caso  in  cui  l'ammortamento  graduale  del  debito  e'  stato
realizzato attraverso accantonamenti contabili, si dispone l'utilizzo
della quota del  risultato  di  amministrazione  accantonata  per  il
rimborso del bullet. 
  3.23   La   rilevazione   dei   flussi   finanziari,    conseguenti
all'esistenza di contratti "derivati"  in  relazione  al  sottostante
indebitamento, avviene nel rispetto del principio dell'integrita' del
bilancio. 
  Pertanto,  tenuto  conto  della  natura  di  contratti  autonomi  e
distinti rivestita, ad ogni effetto di  legge,  dai  derivati  e  dai
contratti di finanziamento  sottostanti,  dovranno  trovare  separata
contabilizzazione  i  flussi   finanziari   riguardanti   il   debito
originario rispetto ai saldi differenziali attivi o passivi  rilevati
nel bilancio a seguito del contratto "derivato". 
  La  regolazione  annuale  dei  flussi  che  hanno  natura  di  soli
interessi e' rilevata rispettivamente, per l'entrata, nel Titolo  III
e, per la spesa, nel Titolo I del  bilancio.  L'eventuale  differenza
positiva   costituisce   una   quota   vincolata    dell'avanzo    di
amministrazione, destinata, secondo il seguente ordine di  priorita',
a garantire i rischi futuri del contatto, alla riduzione  del  debito
sottostante in caso di estinzione  anticipata,  al  finanziamento  di
investimenti. 
  Gli eventuali flussi in  entrata  "una  tantum",  conseguenti  alla
rimodulazione temporale o  alla  ridefinizione  delle  condizioni  di
ammortamento di un debito sottostante,  -  i  cosiddetti  "up  front"
derivanti dalle operazioni di cui all'art. 3,  lettera  f)  del  D.M.
389/2003, in conseguenza della loro  assimilazione  ad  indebitamento
prevista dall'art. 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003 - vengono
contabilizzati nel titolo 6° delle entrate "accensioni di prestiti". 
  Nel caso in cui il derivato sia sorto con un upfront, una quota del
flusso annuale di spesa e' imputato a rimborso di prestiti. La  quota
da registrare come "rimborso di prestiti" e' individuata  sulla  base
del piano di ammortamento (definito in  considerazione  della  durata
del derivato e del tasso di interesse del derivato sottostante). 
  La regolazione annuale degli altri flussi riguardanti contratti  di
derivati  che  non  hanno   natura   di   interessi,   ma   prevedono
l'ammortamento di un finanziamento,  e'  rilevata  nel  titolo  terzo
della  spesa  concernente  le  spese  per  incremento  di   attivita'
finanziarie. 
  Ad esempio, nel caso di  derivati  "bullet/amortizing",  diretti  a
costituire forme di ammortamento graduale  del  debito  a  fronte  di
buoni obbligazionari emessi in formato  "bullet",  che  prevedono  il
rimborso  del  capitale  in   un'unica   soluzione   alla   scadenza,
annualmente possono presentarsi tre distinti flussi finanziari: 
  1) entrate per interessi attivi sui derivati o spese per  interessi
passivi sui derivati; 
  2) spese per interessi passivi sul debito originale  (destinati  ai
sottoscrittori del titolo obbligazionario); 
  3) spese per l'ammortamento del bullet (ovvero  per  costituire  un
capitale alla scadenza del bullet, da utilizzare per il  rimborso  di
tale debito, ad esempio attraverso  l'acquisto  di  titoli  da  parte
dell'istituto finanziario che gestisce il fondo). 
  Le operazioni di cui ai punti  1)  e  2)  sono  contabilizzate  nel
rispetto del principio dell'integrita' del bilancio,  dando  separata
contabilizzazione  ai  flussi  finanziari   riguardanti   il   debito
originario  rispetto  ai  saldi  differenziali   attivi   o   passivi
riguardanti il contratto derivato. 
  Le operazioni di cui al punto 3) sono registrate nel  titolo  terzo
della  spesa,  come  "Spese  derivanti  dalla  sottoscrizione  di  un
derivato di ammortamento" . 
  Alla scadenza del bullet, gli istituti  finanziari  che  gestiscono
tali fondi provvedono a versare all'ente il valore del  nozionale  da
rimborsare (registrato nel titolo 5 dell'entrata, tra le entrate  per
riduzioni di attivita'  finanziarie)  che  provvedera'  a  girare  lo
stesso importo agli obbligazionisti ad estinzione del debito. 
  Nell'ipotesi di  sottoscrizione  di  un  contratto  concernente  un
derivato da ammortamento (bullet/amortizing),  diretto  a  costituire
forme di ammortamento graduale di un debito che presenta una scadenza
unica ( "bullet"), l'ente dovrebbe provvedere a: 
    - accertare l'entrata derivante dal diritto di  ricevere  risorse
di importo pari al debito  sottostante  il  derivato,  nel  titolo  5
dell'entrata, tra le entrate per riduzioni di attivita'  finanziarie,
come  "Entrate  derivanti  dalla   chiusura   di   un   derivato   di
ammortamento" con  imputazione  all'esercizio  di  scadenza  di  tale
debito; 
    - impegnare la spesa relativa ai versamenti annuali che l'ente si
e' impegnato ad effettuare, con imputazione ai  singoli  esercizi  in
cui i pagamenti devono essere  effettuati,  nel  titolo  terzo  della
spesa come "Spese derivanti dalla sottoscrizione di  un  derivato  di
ammortamento" . 
  Nel caso  di  derivati  che  prevedono  lo  scambio  di  flussi  di
interesse calcolati su  nozionale  "bullet/ammortizing",  entrambi  a
tasso fisso, non essendo presente un rischio reale di futuri oneri  a
carico del bilancio derivanti dai reciproci pagamenti periodici,  non
e' obbligatorio l'accantonamento  del  differenziale  dei  flussi  di
interesse. 
  Nel caso di estinzione anticipata del derivato, la somma ricevuta o
pagata, corrispondente al valore di mercato rispettivamente  positivo
o negativo che il derivato presenta al momento della risoluzione (cd.
mark to market), ha la  stessa  natura  dei  flussi  netti  originati
periodicamente dallo stesso e, pertanto,  e'  imputata,  in  caso  di
valore   positivo,   nel   Titolo   III   delle   entrate    (entrate
extra-tributarie) e, in caso di valore negativo, nel Titolo  I  delle
spese (spese correnti). 
  Nel caso di mark to market positivo e' necessario stanziare, tra le
spese, un accantonamento per un valore  corrispondente  alle  entrate
accertate, con riferimento al quale  non  e'  possibile  impegnare  e
pagare. La conseguente economia di  bilancio  costituisce  una  quota
vincolata  del  risultato  di  amministrazione,   fino   a   completa
estinzione di tutti i derivati contratti dall'ente,  a  copertura  di
eventuali  mark  to  market  negativi  futuri,  e  fino  a   completa
estinzione di tutti i debiti coperti da derivati. Infatti,  nel  caso
di estinzione anticipata di uno strumento  finanziario  derivato,  la
somma  ricevuta  dell'ente  (cd.  mark  to  market)  viene  destinata
all'estinzione anticipata di altri derivati  detenuti  dall'ente.  In
alternativa, il mark to market positivo  viene  utilizzato  dall'ente
per estinguere prioritariamente il debito  relativo  al  mutuo  o  al
buono obbligazionario a copertura del quale era stato perfezionato il
derivato oggetto di estinzione anticipata. 
  Qualora, dopo aver estinto tutti  i  debiti  coperti  da  strumenti
finanziari derivati e dopo avere estinto tutti i  collegati  contrati
derivati, residui uno quota positiva di mark to market,  quest'ultima
e' destinata alla riduzione dell'indebitamento generale dell'ente. 
  Nel caso di  estinzione  anticipata  di  derivati  da  ammortamento
(bullet/amortizing) si provvede: 
  a) alla cancellazione del credito  derivante  dalla  sottoscrizione
del derivato di ammortamento gia' accertato e imputato  all'esercizio
di  scadenza  del  debito  sottostostante  (Entrate  derivanti  dalla
chiusura di un derivato di ammortamento E.5.04.08.01.001); 
  b) all'accertamento e  dell'incasso  dell'entrata  derivante  dalla
chiusura anticipata del derivato, o all'impegno e al pagamento  della
spesa sostenuta per chiudere anticipatamente il derivato, nel caso in
cui l'operazione di chiusura anticipata  comporti  la  necessita'  di
rimborsare le controparti.  Sia  l'accertamento  che  l'impegno  sono
registrati tra le partite finanziarie, come entrate e spese derivanti
dalla chiusura anticipata del derivato di  ammortamento,  e  imputati
all'esercizio  della  chiusura  anticipata  del   derivato   (Entrate
derivanti dalla chiusura anticipata di un  derivato  di  ammortamento
E.5.04.08.01.002 o Spese derivanti dalla chiusura  anticipata  di  un
derivato di ammortamento U.3.04.08.01.002).  La  registrazione  degli
incassi o dei pagamenti e' effettuata anche in  caso  di  assenza  di
effettive riscossioni o pagamenti, se l'istituto finanziario provvede
direttamente  all'estinzione  della  quota  del  debito  coperta  dal
derivato (attraverso una regolazione contabile,). L'eventuale entrata
non     destinata     alla     copertura      dell'operazione      di
rinegoziazione/ristrutturazione/estinzione anticipata del debito,  e'
accantonata, con le stesse modalita' previste  in  caso  di  mark  to
market positivo dei derivati che prevedono solo lo scambio di  flussi
di interesse. 
  3.24 Le cartolarizzazioni sono operazioni finanziarie a valere  sui
flussi  di  cassa  che  ci  si  attende  siano  generati  da   attivi
patrimoniali   finanziari   o    non    finanziari    (principalmente
immobiliari).  L'operazione  e'  normalmente  finanziata   attraverso
l'emissione di obbligazioni, effettuata da una societa'  finanziaria,
in genere creata ad hoc (detta  societa'  veicolo  o  SPV).  Ad  essa
l'amministrazione pubblica, originariamente proprietaria degli attivi
(originator), conferisce gli stessi in modo che  possano  fungere  da
collaterale   all'emissione   delle   predette    obbligazioni.    Il
controvalore delle  emissioni  e'  versato  dalla  societa'  all'ente
pubblico. 
  Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 17, della  legge
n. 350 del 2003 , le cartolarizzazioni relative a  flussi  futuri  di
entrata, a crediti ed  a  attivita'  finanziarie  e  non  finanziarie
costituiscono indebitamento. 
  Nei casi  in  cui  l'operazione  di  cartolarizzazione  costituisca
indebitamento, non essendo qualificata come  cessione  di  attivita',
l'amministrazione pubblica provvede, in  primo  luogo,  a  registrare
l'entrata, derivante dal versamento, da parte della societa' veicolo,
del controvalore delle emissioni,  tra  le  accensioni  di  prestiti.
L'accertamento dell'entrata e' effettuato a seguito della  firma  del
contratto con la societa' veicolo ed e'  imputato  all'esercizio  nel
quale e' prevista l'erogazione delle risorse. 
  Nel corso dell'operazione di cartolarizzazione, e fino al  completo
esaurimento della stessa, la societa' veicolo provvede alla  cessione
a  terzi  degli  attivi  o  alla  riscossione  dei  crediti   oggetto
dell'operazione di cartolarizzazione. 
  La  societa'   veicolo   comunica   all'amministrazione   pubblica,
attraverso rendicontazioni periodiche, l'ammontare dei proventi della
cessione o della riscossione degli attivi, l'importo dei  compensi  a
proprio favore  o  degli  altri  oneri  erogati  a  terzi,  la  spesa
sostenuta per il rimborso dei titoli e l'eventuale importo residuo da
destinare all'amministrazione pubblica. 
  Sulla base delle periodiche rendicontazioni della societa' veicolo,
l'amministrazione  pubblica  contabilizza  in  bilancio  la  cessione
definitiva delle attivita' o la riscossione dei crediti al  lordo  di
qualsiasi spesa o onere accessorio, sia della  societa'  veicolo  che
dell'Ente. 
  La copertura finanziaria delle spese  correnti  e  degli  interessi
passivi connessi  all'operazione  di  cartolarizzazione  deve  essere
effettuata con le entrate correnti dell'Amministrazione pubblica. 
  Dal punto di vista contabile tali operazioni sono cosi' registrate: 
  1) i proventi che la societa' veicolo trattiene per il rimborso  di
titoli sono accertati tra le alienazioni delle attivita'  immobiliare
(che in tale momento escono definitivamente dal patrimonio dell'Ente)
o  con  imputazione  alle  entrate  riguardanti  l'attivita'  oggetto
dell'operazione. 
  Contemporaneamente, tra le spese  per  rimborso  dei  prestiti,  si
registra l'impegno per la spesa sostenuta per il rimborso dei  titoli
e si emette il relativo mandato di pagamento versato in quietanza  di
entrata  al  bilancio  dell'amministrazione   pubblica   stessa.   Il
versamento del mandato al bilancio dell'ente consente  di  registrare
l'incasso derivante dall'alienazione delle  attivita'  immobiliari  o
dalla riscossione dei crediti; 
  2) i proventi che la societa' veicolo trattiene  per  il  pagamento
degli interessi passivi sui  titoli  emessi  sono  accertati  tra  le
alienazioni dell'attivita' immobiliare o con imputazione alle entrate
riguardanti l'attivita' oggetto dell'operazione.  Contemporaneamente,
per lo stesso importo, si impegnano  le  spese  per  interessi  e  si
emette il relativo mandato  di  pagamento  versato  in  quietanza  di
entrata  al  bilancio  dell'amministrazione   pubblica   stessa.   Il
versamento del mandato al bilancio dell'ente consente  di  registrare
l'incasso derivante dall'alienazione delle  attivita'  immobiliari  o
dalla riscossione dei crediti; 
  3) i proventi  che  la  societa'  veicolo  trattiene  a  titolo  di
commissione o per  altre  spese  sono  ugualmente  accertati  tra  le
alienazioni dell'attivita' immobiliare o con imputazione alle entrate
riguardanti l'attivita' oggetto dell'operazione.  Contemporaneamente,
per lo stesso importo, si impegnano le  spese  per  gli  oneri  della
cartolarizzazione e  si  emette  il  relativo  mandato  di  pagamento
versato in quietanza  di  entrata  al  bilancio  dell'amministrazione
pubblica stessa. Il versamento  del  mandato  al  bilancio  dell'ente
consente di registrare  l'incasso  derivante  dall'alienazione  delle
attivita' immobiliari o dalla riscossione dei crediti; 
  4) i proventi che la societa'  veicolo  effettivamente  trasferisce
all'amministrazione  pubblica  sono  accertati  e  riscossi  tra   le
alienazioni dell'attivita' immobiliare o con imputazione alle entrate
riguardanti l'attivita' oggetto dell'operazione. 
  Alla fine dell'esercizio in cui ha  rilevato  il  debito  derivante
dalla cartolarizzazione, l'amministrazione  pubblica,  attraverso  le
scritture di assestamento della contabilita'  economico-patrimoniale,
riclassifica  nello   stato   patrimoniale   le   attivita'   oggetto
dell'operazione   come   "Immobili   cartolarizzati"    o    "Crediti
cartolarizzati". 
  3.25 Il leasing  finanziario  e  i  contratti  assimilati  (leasing
immobiliare, leasing in costruendo, sale and lease-back,  ecc.)  sono
contratti di finanziamento che consentono ad un soggetto, comprese le
amministrazioni pubbliche, di avere  la  disponibilita'  di  un  bene
durevole, mobile o immobile, strumentale all'esercizio della  propria
attivita', in cambio di un canone periodico, con la  facolta'  ,  una
volta  che  sia  scaduto  il  termine  previsto  dal  contratto,   di
esercitare  l'opzione  di  riscatto  del  medesimo  acquistandone  la
relativa proprieta'.  Nell'operazione  di  leasing  finanziario  sono
coinvolti i seguenti  soggetti:  l'utilizzatore,  che  e'  colui  che
sceglie ed  utilizza  il  bene  e  puo'  riscattarlo  alla  fine  del
contratto,   il   finanziatore    dell'operazione,    che    acquista
materialmente il  bene  scelto  dall'utilizzatore,  conservandone  la
proprieta' sino al momento dell'eventuale riscatto ed  il  fornitore,
che vende alla societa' di leasing il bene scelto dall'utilizzatore. 
  Il leasing operativo  si  caratterizza,  invece,  per  la  mancanza
dell'opzione di riscatto al termine del contratto. In tal caso, e' lo
stesso produttore del bene che lo concede in locazione per un  canone
che corrisponde generalmente alla entita'  dei  servizi  offerti  dal
bene stesso e non e' in relazione con la sua durata economica. 
  La distinzione tra le due fattispecie e'  stata  focalizzata  dalla
Corte di Cassazione (Cass.  Civ.  sez.  unite,  n.  65/1993)  che  ha
qualificato il leasing finanziario come "leasing  traslativo"  ove  i
canoni non costituiscano soltanto il corrispettivo dell'utilizzazione
del bene nel periodo,  ma  incorporano  parte  del  prezzo  del  bene
stesso,  cosicche'  l'utilizzatore,  avendo  interamente  pagato   il
prezzo,  al  termine  del  rapporto,  e'  vincolato,  in  termini  di
convenienza economica, all'acquisto formale del bene. 
  Per contro, il leasing operativo viene qualificato come "leasing di
godimento", ove i canoni non contengono alcuna  porzione  di  prezzo,
costituendo il corrispettivo del godimento ed essendo ragguagliati al
valore di utilizzazione del bene. 
  Lo IAS 17, paragrafo 10, per distinguere concretamente le tipologie
di  leasing  finanziario  ed  operativo,  indica  le  situazioni  che
individualmente  o  congiuntamente  consentono  di  classificare   un
contratto di leasing come finanziario: 
  a) il trasferimento della  proprieta'  del  bene  al  locatario  al
termine del contratto di leasing; 
  b) il locatario ha l'opzione di acquisto del bene ad un prezzo  che
ci si attende sia sufficientemente inferiore al  fair  value  (valore
equo) alla data alla quale si puo'  esercitare  l'opzione,  cosicche'
all'inizio del  leasing  e'  ragionevolmente  certo  che  essa  sara'
esercitata; 
  c) la durata del  contratto  copre  la  maggior  parte  della  vita
economica del bene anche se la proprieta' non e' trasferita; 
  d) all'inizio del contratto il valore attuale dei pagamenti  minimi
dovuti per il leasing equivale almeno al fair value (valore equo) del
bene locato; 
  e) i beni locati sono di  natura  cosi'  particolare  che  solo  il
locatario puo' utilizzarli senza importanti modifiche. 
  Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 17, della  legge
n. 350 del 2003 , le operazioni di leasing finanziario  costituiscono
indebitamento. 
  Per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma,  come
previsto dal SEC 95, dallo IAS 17 e dalla giurisprudenza consolidata,
il leasing finanziario ed i contratti assimilati costituiscono debito
che finanzia l'investimento. 
  Pertanto, il leasing finanziario e le operazioni  assimilate,  sono
registrate con le medesime scritture utilizzate per gli  investimenti
finanziati da debito, secondo il cd. metodo finanziario  al  fine  di
rilevare sostanzialmente che l'ente si sta indebitando per  acquisire
un bene. 
  Al momento della consegna del bene oggetto del contratto, si rileva
il debito pari all'importo oggetto di finanziamento, da iscrivere tra
le "Accensioni di prestiti", e si registra  l'acquisizione  del  bene
tra le spese di investimento (si accerta  l'entrata,  si  impegna  la
spesa e si emette un mandato versato  in  quietanza  di  entrata  del
proprio bilancio). 
  L'importo del finanziamento e' costituito dal valore  corrente  del
bene all'inizio del leasing, che deve essere pari al  valore  attuale
dei pagamenti dovuti  per  il  leasing.  Nel  determinare  il  valore
attuale, il tasso di sconto da utilizzare e' il  tasso  di  interesse
implicito nell'operazione di leasing, se e'  possibile  determinarlo;
se non e' possibile, deve essere utilizzato  il  tasso  di  interesse
marginale del locatario. 
  Anche se formalmente non e' di proprieta' dell'ente, dal  punto  di
vista contabile il bene e' preso in  carico  dell'ente,  inventariato
tra i beni in leasing ed oggetto di ammortamento. 
  Al momento del pagamento dei canoni periodici si rilevano  sia  gli
interessi passivi impliciti nel canone che la quota di  finanziamento
rimborsata. In altri termini,  i  canoni  periodici  sono  registrati
contabilmente  distinguendo  la  parte  interessi,  da  imputare   in
bilancio tra le spese correnti, dalla quota  capitale,  da  iscrivere
tra i rimborsi prestiti  della  spesa.  Considerato  che  il  leasing
finanziario e' costruito come un'operazione di erogazione di credito,
l'amministrazione ha sempre la possibilita' di calcolare quanta parte
del  canone  e'  destinata  a  restituire  il  capitale  e  quanta  a
remunerare il prestito, sotto forma di piano di ammortamento. 
  Alla fine del contratto di leasing, la spesa  per  l'esercizio  del
riscatto e' registrata tra le spese di investimento. 
  Si segnala, infine, che il bene concesso in  locazione  finanziaria
all'amministrazione pubblica  deve  essere  suscettibile  di  formare
oggetto di proprieta' privata, poiche' il  locatore  e'  proprietario
del  bene  sino  all'eventuale   opzione   di   riscatto   da   parte
dell'Amministrazione pubblica.  Infatti,  il  locatore,  in  caso  di
mancato riscatto, conserva, anche dopo il periodo  di  locazione,  la
proprieta' del bene; conseguentemente, non possono costituire oggetto
del contratto beni rientranti nel demanio pubblico necessario  ovvero
facenti parte  del  patrimonio  indisponibile  delle  amministrazioni
pubbliche, in quanto non commerciabili. 
  Inoltre, l'area sulla quale deve essere realizzata l'opera pubblica
mediante leasing immobiliare o in costruendo, in linea di  principio,
non potrebbe essere di proprieta' dell'ente pubblico ma  deve  essere
acquisita dal locatario che e' proprietario  del  bene  a  tutti  gli
effetti sino all'eventuale esercizio del diritto di opzione da  parte
dell'amministrazione. E' ammissibile la concessione di un diritto  di
superficie da parte dell'ente pubblico  al  soggetto  che  procedera'
alla realizzazione dell'opera pubblica nell'ambito del  contratto  di
locazione finanziaria, purche' il diritto reale sia concesso  per  un
periodo considerevolmente  piu'  lungo  di  quello  previsto  per  il
contratto di locazione finanziaria. 
  I principi di cui al presente paragrafo si applicano,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2015, alle nuove operazioni di leasing. 
  3.26 Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente sono
contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale  tipologia
di entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3,  comma  17,  della
legge  350/2003,  non  costituiscono  debito  dell'ente,  in   quanto
destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidita'  dell'ente
e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. 
  Pertanto,  alla  data  del  31  dicembre  di   ciascun   esercizio,
l'ammontare  delle  entrate  accertate  e   riscosse   derivanti   da
anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese  impegnate
e pagate per la chiusura delle stesse. 
  Le  entrate  derivanti  dalle  anticipazioni  di  tesoreria  e   le
corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle  anticipazioni  di
tesoreria sono contabilizzate nel rispetto  del  principio  contabile
generale n. 4, dell'integrita', per il quale le entrate  e  le  spese
devono essere registrate per il loro intero importo, al  lordo  delle
correlate spese e entrate. 
  Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo,  il  principio
contabile generale della competenza finanziaria n.  16,  prevede  che
gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle  anticipazioni  erogate
dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio. 
  Nel rendiconto  generale  e'  possibile  esporre  il  saldo  al  31
dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi  rimborsi.
In allegato si da' conto di tutte le  movimentazioni  effettuate  nel
corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di  spesa  riguardanti
l'anticipazione evidenziando l'utilizzo medio  e  l'utilizzo  massimo
dell'anticipazione  nel  corso  dell'anno.   La   conciliazione   del
consuntivo con il conto del tesoriere  e'  effettuata  tenendo  conto
delle risultanze del consuntivo e dell'allegato. 
  4. La riscossione ed il versamento delle entrate 
  4.1 L'entrata e' riscossa a seguito del  materiale  introito  delle
somme corrisposte dai debitori agli incaricati ad esigere, interni  o
esterni. 
  Per tutte le entrate riscosse dal tesoriere/cassiere,  il  servizio
economico finanziario  emette  i  relativi  ordinativi  d'incasso  da
registrarsi   in   contabilita'   entro   60   giorni   dall'incasso,
attribuendoli all'esercizio in  cui  l'incasso  e'  stato  effettuato
(anche nel caso di esercizio provvisorio del bilancio). 
  La  reversale  di  incasso  deve  contenere  tutti   gli   elementi
informativi previsti dall'ordinamento e, in particolare, riportare  i
codici identificativi della transazione elementare. 
  Nel rispetto dell'articolo 7, comma  1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo  23  giugno  2011  n.  118,  e'  vietata  la   temporanea
contabilizzazione degli incassi tra le partite  di  giro/servizi  per
conto terzi. 
  I titoli  di  incasso  che  regolarizzano  incassi  effettuati  dal
tesoriere nell'esercizio precedente, sono imputati contabilmente alla
competenza finanziaria dell'esercizio  precedente,  anche  se  emessi
nell'esercizio successivo. 
  In generale, gli incassi ed i pagamenti effettuati in un  esercizio
non possono essere regolarizzati imputandoli  al  bilancio  dell'anno
successivo attraverso l'emissione di  un  titolo  in  conto  residui.
Considerato  che  l'imputazione  in  conto  residui  di   un   titolo
rappresenta l'incasso (o il pagamento), effettuato nell'esercizio  in
corso di un'entrata accertata in precedenti esercizi (o di una  spesa
impegnata in precedenti  esercizi),  si  ribadisce  che  emettere  un
titolo di entrata o di spesa, sia in c/competenza che  in  c/residui,
riferito ad un esercizio diverso da quello  in  cui  l'operazione  di
cassa e' eseguita, costituisce  una  rappresentazione  contabile  del
fatto gestionale  che  non  rispetta  il  principio  contabile  della
veridicita'. 
  Se l'imputazione degli incassi e  dei  pagamenti  all'esercizio  e'
stata  effettuata   correttamente,   alla   chiusura   dell'esercizio
finanziario, conclusa l'attivita' di regolarizzazione dei sospesi  ed
annullati i titoli ineseguiti, il fondo  di  cassa  risultante  dalle
scritture dell'ente (cd. fondo contabile o di diritto)  coincide  con
il fondo di cassa risultante dalle scritture della banca  (cd.  fondo
di cassa di fatto) senza  che  sia  necessario  procedere  ad  alcuna
riconciliazione. 
  Gli enti allegano al  consuntivo  una  dichiarazione,  firmata  dal
tesoriere/cassiere,  che  attesta  il  fondo   di   cassa   effettivo
all'inizio dell'esercizio, il totale degli incassi  e  dei  pagamenti
effettuato nell'esercizio e l'ammontare del fondo di cassa  effettivo
al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il consuntivo. Tali importi
devono coincidere con le risultanze del consuntivo dell'ente. 
  In caso di  discordanza  il  bilancio  non  rispetta  il  principio
contabile della veridicita'. 
  Per gli enti soggetti alla rilevazione SIOPE, la dichiarazione  del
tesoriere/cassiere e' costituita dai prospetti  delle  disponibilita'
liquide, da allegare ai consuntivi ai sensi dell'articolo  77-quater,
comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n.  112  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  In nessun caso il tesoriere dell'ente puo' rifiutare la riscossione
di entrate. 
  Nel caso di riscossioni senza ordinativi  d'incasso,  il  tesoriere
deve  darne  immediata  comunicazione  al  servizio   finanziario   e
richiedere l'emissione dell'ordinativo d'incasso. 
  Le entrate sono riscosse con versamenti diretti in tesoreria o  con
ogni altra modalita' prevista dal regolamento di contabilita'. 
  Le  modalita'  di  attuazione  della  "riscossione"  rispettano   i
seguenti principi: 
  - certezza della somma riscossa e del soggetto versante; 
  - certezza della data del versamento e della causale; 
  - registrazione cronologica  dei  versamenti  ed  immodificabilita'
delle registrazioni stesse; 
  - costante verificabilita' delle somme incassate  e  corrispondenza
delle giacenze con le scritture contabili; 
  - obbligo del versamento degli incassi in tesoreria  entro  termini
definiti dal regolamento di contabilita', non superiori ai 15  giorni
lavorativi; 
  - divieto di diverso utilizzo delle somme giacenti; 
  - tracciabilita' delle operazioni nel caso di utilizzo di strumenti
informatici anche in riferimento all'identificazione degli operatori. 
  4.2 Gli incaricati della riscossione assumono la figura  di  agente
contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, a
cui devono rendere il conto giudiziale, previa formale parificazione,
per il tramite dell'amministrazione di appartenenza, che vi  provvede
entro 60  giorni  dall'approvazione  del  rendiconto  della  gestione
insieme con la trasmissione del conto del tesoriere. 
  Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche  senza
legale autorizzazione, si  ingeriscono,  di  fatto,  negli  incarichi
attribuiti agli agenti anzidetti. 
  L'operazione   di   "parificazione"   consiste    nella    verifica
dell'avvenuto rispetto delle norme previste  dall'ordinamento  e  dal
regolamento di contabilita' dell'ente e  nella  corrispondenza  delle
risultanze del rendiconto con quelle della contabilita' dell'ente. 
  Gli agenti contabili devono tenere un  registro  giornaliero  delle
riscossioni e versare all'amministrazione per la  quale  operano  gli
introiti riscossi secondo  la  cadenza  fissata  dal  regolamento  di
contabilita'. 
  Il regolamento di contabilita' disciplina le modalita' di esercizio
del riscontro contabile e le modalita' di  riscossione  e  successivo
versamento in tesoreria delle entrate  a  mezzo  degli  agenti  della
riscossione. 
  5. Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa 
  5.1. Ogni  procedimento  amministrativo  che  comporta  spesa  deve
trovare,  fin  dall'avvio,  la  relativa  attestazione  di  copertura
finanziaria   ed   essere   prenotato   nelle   scritture   contabili
dell'esercizio individuato nel  provvedimento  che  ha  originato  il
procedimento di spesa. 
  Alla fine dell'esercizio, le  prenotazioni  alle  quali  non  hanno
fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute sono
cancellate quali economie di bilancio. 
  L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa,  con
la  quale  viene  registrata  nelle  scritture  contabili  la   spesa
conseguente ad una obbligazione giuridicamente  perfezionata,  avendo
determinato la somma da pagare ed  il  soggetto  creditore  e  avendo
indicato  la  ragione  del  debito  e  costituito  il  vincolo  sulle
previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilita'  finanziaria
accertata  con  l'apposizione  del  visto  di  regolarita'  contabile
attestante la copertura finanziaria. 
  Gli elementi costitutivi dell'impegno sono: 
    - la ragione del debito; 
    - l'indicazione della somma da pagare; 
    - il soggetto creditore; 
    - la scadenza dell'obbligazione; 
    - la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento  di
bilancio. 
  L'impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale, che verifica ed
attesta gli elementi anzidetti e la copertura finanziaria, e  con  il
quale si da' atto, altresi', degli effetti di spesa  in  relazione  a
ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.
Pur se il provvedimento di impegno  deve  annotare  l'intero  importo
della spesa, la registrazione dell'impegno che ne consegue, a  valere
sulla  competenza  avviene  nel   momento   in   cui   l'impegno   e'
giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari
in cui le  singole  obbligazioni  passive  risultano  esigibili.  Non
possono essere riferite ad un determinato  esercizio  finanziario  le
spese per le quali non sia venuta a scadere, nello  stesso  esercizio
finanziario, la relativa obbligazione giuridica. 
  Non possono essere assunte obbligazioni concernenti spese  correnti
per esercizi non considerati nel bilancio di previsione a meno  delle
spese derivanti da contratti di somministrazione2 , di locazione,  di
leasing operativo, relative a prestazioni periodiche  o  continuative
di servizi di cui all'art. 1677 c.c., delle spese correnti  correlate
a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento." 
  Nei casi in cui e' consentita l'assunzione  di  spese  correnti  di
competenza di esercizi non considerati nel  bilancio  di  previsione,
l'elenco dei relativi provvedimenti di spesa  assunti  nell'esercizio
e' trasmesso,  per  conoscenza,  al  Consiglio  dell'ente  (gli  enti
strumentali  delle  regioni,  province  e  Comuni  trasmettono   tali
provvedimenti all'ente vigilante). 
  5.2 Pertanto, per la  spesa  corrente,  l'imputazione  dell'impegno
avviene: 
  a) per la spesa di personale: 
  -  nell'esercizio  di   riferimento,   automaticamente   all'inizio
dell'esercizio, per l'intero importo risultante dai trattamenti fissi
e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da  una
dinamica salariale predefinita dalla legge e/o  dalla  contrattazione
collettiva nazionale,  anche  se  trattasi  di  personale  comandato,
avvalso o comunque  utilizzato  da  altra  amministrazione  pubblica,
ancorche' direttamente pagato da quest'ultima. In questi  casi  sara'
rilevato in entrata il relativo rimborso nelle entrate di bilancio; 
  -  nell'esercizio  in  cui  e'  firmato  il  contratto   collettivo
nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi  contrattuali  del
personale dipendente, compresi i relativi  oneri  riflessi  a  carico
dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi  del
nuovo contratto, a meno che gli stessi  contratti  non  prevedano  il
differimento degli effetti economici.  Nelle  more  della  firma  del
contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente  le  necessarie
risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in  bilancio
di appositi capitoli sui quali non e' possibile assumere  impegni  ed
effettuare  pagamenti.  In  caso  di   mancata   sottoscrizione   del
contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del
risultato di amministrazione. Fa eccezione l'ipotesi di blocco legale
dei rinnovi economici nazionali, senza possibilita' di recupero,  nel
qual caso l'accantonamento non deve essere operato. 
  Negli esercizi considerati nel bilancio di  previsione  si  procede
all'impegno,  per  l'intero  importo,  delle   spese   di   personale
risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati,
in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita  dalla
legge  e/o  dalla  contrattazione  collettiva  nazionale,  anche   se
trattasi di personale comandato, avvalso  o  comunque  utilizzato  da
altra amministrazione  pubblica,  ancorche'  direttamente  pagato  da
quest'ultima. In occasione del rendiconto si cancellano  gli  impegni
cui non corrispondono obbligazioni formalizzate. 
  -  Le  spese  relative  al  trattamento  accessorio  e   premiante,
liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono
stanziate e impegnate in tale esercizio.  Alla  sottoscrizione  della
contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni  relative  al
trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole  contabilmente
agli esercizi del bilancio di previsione  in  cui  tali  obbligazioni
scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio,  nelle  more
della sottoscrizione della  contrattazione  integrativa,  sulla  base
della  formale  delibera  di  costituzione  del   fondo,   vista   la
certificazione dei revisori, le risorse  destinate  al  finanziamento
del fondo risultano definitivamente vincolate. Non  potendo  assumere
l'impegno, le correlate economie di spesa  confluiscono  nella  quota
vincolata   del   risultato   di   amministrazione,    immediatamente
utilizzabili  secondo  la  disciplina  generale,  anche   nel   corso
dell'esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche
di sviluppo delle risorse  umane  e  per  la  produttivita'  presenta
natura di spesa vincolata, le risorse  destinate  alla  copertura  di
tale stanziamento  acquistano  la  natura  di  entrate  vincolate  al
finanziamento  del  fondo,  con  riferimento  all'esercizio  cui   la
costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la  spesa  riguardante
il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane  e  per  la
produttivita'  e'  interamente  stanziata   nell'esercizio   cui   la
costituzione del fondo  stesso  si  riferisce,  destinando  la  quota
riguardante la premialita' e il trattamento accessorio  da  liquidare
nell'esercizio successivo alla  costituzione  del  fondo  pluriennale
vincolato, a copertura degli impegni  destinati  ad  essere  imputati
all'esercizio successivo. 
  Le  verifiche  dell'Organo   di   revisione,   propedeutiche   alla
certificazione prevista dall'art.  40,  comma  3-sexies,  del  D.Lgs.
165/2001, sono effettuate con riferimento all'esercizio del  bilancio
di previsione cui la contrattazione si riferisce. In caso di  mancata
costituzione del fondo  nell'anno  di  riferimento,  le  economie  di
bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per
la  sola   quota   del   fondo   obbligatoriamente   prevista   dalla
contrattazione collettiva nazionale. Identiche regole si applicano ai
fondi per il personale dirigente. 
  Nel  primo  esercizio  di  applicazione  di  tale  principio   sono
possibili le seguenti casistiche. 
  1) gli enti che gia' impegnavano le spese relative  al  trattamento
accessorio e premiante nell'esercizio successivo a  quello  cui  tali
spese si  riferiscono,  non  hanno  problemi  di  discontinuita'  nel
rispetto dei vincoli riguardanti la spesa di personale, in quanto  in
ciascun  esercizio   impegnano   spese   di   personale   riguardanti
un'annualita' completa. 
  Pertanto, nel primo esercizio del bilancio di previsione, tali enti
provvedono   a   stanziare    spese    di    personale    riguardanti
complessivamente le seguenti componenti: 
  a) la premialita' e il trattamento accessorio dell'anno precedente,
da liquidare nell'anno di riferimento; 
  b) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad  essere
liquidata nell'anno; 
  c) il fondo pluriennale riguardante la premialita' e il trattamento
accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo. 
  2) Anche  per  gli  enti  che  impegnavano  le  spese  relative  al
trattamento accessorio e premiante nello stesso  esercizio  cui  tali
spese si riferiscono non si determinano problemi di discontinuita', a
condizione che il pagamento del trattamento  accessorio  e  premiante
sia effettuato  nell'esercizio  successivo,  dopo  il  riaccertamento
straordinario dei residui. 
  Infatti, a seguito  del  riaccertamento  straordinario,  i  residui
passivi risultanti al 31/12 dell'esercizio che precede il primo  anno
di sperimentazione e riguardanti le  spese  relative  al  trattamento
accessorio  e  premiante  riferite  all'esercizio   precedente   sono
cancellati e reimputati  alla  competenza  del  primo  esercizio  del
bilancio di previsione  dell'esercizio  successivo,  garantendone  la
copertura attraverso il a  valere  del  fondo  pluriennale  vincolato
determinato con l'operazione di riaccertamento straordinario. 
  Pertanto, nel primo esercizio del bilancio di previsione, tali enti
provvedono   a   stanziare    spese    di    personale    riguardanti
complessivamente le seguenti componenti: 
  a) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad  essere
liquidata nell'anno; 
  b) il fondo pluriennale riguardante la premialita' e il trattamento
accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo. 
  A  seguito  del  riaccertamento  straordinario,   lo   stanziamento
iniziale cosi' determinato e' incrementato della spesa riguardante la
premialita' e il  trattamento  accessorio  dell'anno  precedente,  da
liquidare e pagare nell'anno in corso. 
  3) Nel caso in cui gli enti di cui al punto 2), che impegnavano  le
spese relative al trattamento accessorio e  premiante  nell'esercizio
cui tali spese si riferiscono, provvedano al pagamento di  tali  voci
prima del riaccertamento straordinario dei residui, e' necessario, al
fine di evitare problemi di discontinuita' del livello degli  impegni
ai fini del rispetto dei vincoli della spesa di personale, effettuare
il pagamento nel rispetto del presente  principio,  imputandolo  alla
competenza  dell'esercizio  in  corso,  piuttosto  che   ai   residui
dell'esercizio precedente. 
  A tal fine l'ente deve impegnare nuovamente la  spesa  relativa  al
trattamento   accessorio   e   premiante   riferita   anell'esercizio
precedente,  nonostante  tale  spesa  risulti  gia'   impegnata   con
riferimento a tale esercizio. 
  Pertanto, anche tali enti, nel  primo  esercizio  del  bilancio  di
previsione, provvedono a stanziare  spese  di  personale  riguardanti
complessivamente le seguenti componenti: 
  a) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad  essere
liquidata nell'anno; 
  b) il fondo pluriennale riguardante la premialita' e il trattamento
accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo. 
  L'impegno riguardante la spesa relative al trattamento accessorio e
premiante dell'esercizio precedente  e'  registrato  a  valere  dello
stanziamento riguardante la lettera a). 
  Nel corso del  riaccertamento  straordinario  dei  residui,  l'ente
procede alla cancellazione e alla reimputazione del  residuo  passivo
riguardante  il   trattamento   accessorio   e   premiante   riferito
all'esercizio  precedente,  come  se  tale  spesa  non  fosse   stata
nuovamente impegnata e gia' pagata. 
  Si provvede pertanto alla variazione  dello  stanziamento  iniziale
incrementandolo della spesa riguardante la  premialita'.  Al  termine
delle  procedure  riguardanti  il  riaccertamento  straordinario  dei
residui, gli stanziamenti riguardanti la spesa di personale risultano
cosi' determinati: 
  a) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad  essere
liquidata nell'anno, impegnata per la premialita'  e  il  trattamento
dell'anno precedente, gia' pagata; 
  b) il fondo pluriennale riguardante la premialita' e il trattamento
accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo; 
  c) la premialita' e il trattamento accessorio dell'anno precedente,
da liquidare  nell'anno  di  riferimento,  impegnata  a  seguito  del
riaccertamento straordinario dei residui. 
  Poiche' non e' possibile avere un doppio impegno  per  la  medesima
spesa,  a  seguito  delle  procedure  riguardanti  il  riaccertamento
straordinario,  e'  necessario  procedere  alla  eliminazione   della
duplicazione, cancellando l'impegno di cui  alla  lettera  c),  fermo
restando  lo  stanziamento  complessivo  e  la   relativa   copertura
rideterminata a seguito del riaccertamento  straordinario  costituita
dal fondo pluriennale vincolato destinato a finanziare la premialita'
dell'anno in corso. 
  In caso di esercizio provvisorio, si applicano i medesimi principi. 
  - Per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti
all'Avvocatura, considerato che la normativa prevede la  liquidazione
dell'incentivo  solo  in  caso  di  esito  del  giudizio   favorevole
all'ente, si e' in presenza di una obbligazione passiva  condizionata
al verificarsi  di  un  evento,  con  riferimento  al  quale  non  e'
possibile impegnare alcuna spesa.  In  tale  situazione  l'ente  deve
limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli
incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell'esercizio le relative
spese che, in  assenza  di  impegno,  incrementano  il  risultato  di
amministrazione, che dovra' essere  vincolato  alla  copertura  delle
eventuali spese legali. Identiche regole  si  applicano  a  qualsiasi
altra voce stipendiale accessoria che  sia  sottoposta  a  condizione
sospensiva, in analogia a quanto appena espresso. 
  b) per la spesa relativa all'acquisto di beni e servizi: 
  -  nell'esercizio  in  cui  risulta  adempiuta   completamente   la
prestazione da cui scaturisce l'obbligazione per la spesa corrente; 
  - negli esercizi considerati nel bilancio  di  previsione,  per  la
quota annuale della fornitura di beni e servizi nel caso di contratti
di affitto e di somministrazione periodica ultrannuale; 
  -  riguardanti  gli  aggi  corrisposti  sui  ruoli,  nello   stesso
esercizio in cui le corrispondenti entrate  sono  accertate,  per  un
importo pari a quello previsto nella convenzione per  la  riscossione
dei tributi applicato all'ammontare delle entrate accertato, al netto
dell'eventuale relativo accantonamento al  fondo  crediti  di  dubbia
esigibilita'; 
  - nell'esercizio in cui la prestazione e' resa  per  i  gettoni  di
presenza dei  componenti  del  Consiglio,  anche  se  le  spese  sono
liquidate e pagate nell'esercizio successivo; 
  - riguardanti le commissioni per l'alienazione di beni, di titoli e
di partecipazioni, nello stesso esercizio in  cui  le  corrispondenti
entrate sono accertate, per un importo pari  a  quello  previsto  dal
contratto, nel caso in cui il provento  e'  incassato  al  netto.  La
contabilizzazione di  tali  oneri  e'  effettuata  nel  rispetto  del
principio dell'integrita' del bilancio, anche nel caso di assenza  di
un  pagamento  effettivo.  La   copertura   delle   commissioni   per
l'alienazione di beni immobili o  di  titoli  e  partecipazioni  puo'
essere costituita dalle entrate correlate. 
  c) per la spesa relativa a trasferimenti correnti: 
  -  nell'esercizio  finanziario  in  cui   viene   adottato   l'atto
amministrativo di attribuzione del contributo. Nel caso in cui l'atto
amministrativo preveda espressamente  le  modalita'  temporali  e  le
scadenze in cui il trasferimento e' erogato,  l'impegno  e'  imputato
negli   esercizi   in   cui   l'obbligazione   viene   a    scadenza.
L'amministrazione  pubblica  ricevente  rilevera'  l'accertamento  di
entrata  riferito  al  trasferimento  corrente  e  ad  esso   saranno
correlate   le   obbligazioni   giuridiche   passive   che    scadono
nell'esercizio  di  riferimento  correlate  al  trasferimento  o   la
creazione del fondo vincolato da trasferire ai futuri  esercizi  (nel
caso di  progetti  specifici  finanziati  da  trasferimenti  correnti
finalizzati); 
  - nel caso di contributi in conto interessi o  contributi  correnti
di carattere pluriennale ricorrente negli esercizi finanziari in  cui
vengono a scadenza le singole obbligazioni,  individuati  sulla  base
del piano di ammortamento del prestito.. Per gli esercizi ancora  non
gestiti si predispone l'impegno automatico,  sempre  sulla  base  del
piano di ammortamento 
  Le modalita' di contabilizzazione dei contributi agli  investimenti
e dei trasferimenti in conto capitale sono le stesse previste  per  i
trasferimenti  correnti.  I  trasferimenti  in  conto  capitale   non
costituiscono spese di investimento e, pertanto, non  possono  essere
finanziati  attraverso   l'assunzione   di   debiti   e   dismissioni
patrimoniali. 
  d) per la spesa per l'utilizzo di beni di  terzi  (es.  locazione),
l'imputazione   dell'impegno   si   realizza   per   l'intero   onere
dell'obbligazione perfezionata, con imputazione negli esercizi in cui
l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere. 
  e) nelle contabilita' fiscalmente rilevanti dell'ente, le entrate e
le spese sono contabilizzate al lordo di IVA e, per la determinazione
della posizione IVA, diventano rilevanti  la  contabilita'  economico
patrimoniale e le scritture richieste dalle  norme  fiscali  (ad  es.
registri IVA).  La  contabilita'  finanziaria  rileva  solo,  tra  le
entrate l'eventuale credito IVA, o l'eventuale  debito  IVA,  tra  le
spese. Il relativo impegno  e'  imputato  nell'esercizio  in  cui  e'
effettuata  la  dichiarazione  IVA  o  e'  contestuale  all'eventuale
pagamento  eseguito  nel   corso   dell'anno   di   imposta,   mentre
l'accertamento   del   credito   IVA   e'   registrato    imputandolo
nell'esercizio in cui l'ente presenta  la  richiesta  di  rimborso  o
effettua la compensazione. 
  Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da  debito  non
puo' essere destinato alla compensazione di tributi o alla  copertura
di  spese  correnti.  Il  credito  IVA  imputabile   a   investimenti
finanziati da debito non puo' essere destinato alla compensazione  di
tributi o alla copertura di spese correnti. A tal fine, una quota del
risultato  di  amministrazione  pari   al   credito   IVA   derivante
dall'Investimento  finanziato   dal   debito,   e'   vincolata   alla
realizzazione di investimenti.  Effettuato  il  vincolo  l'ente  puo'
procedere alla compensazione dei tributi o al finanziamento di  spese
correnti. 
  L'ente fornisce informazioni  riguardanti  la  gestione  IVA  nella
relazione sulla gestione al consuntivo. 
  Le amministrazioni che,  per  la  determinazione  dell'IRAP,  hanno
optato per l'applicazione  del  metodo  commerciale  sulle  attivita'
rilevanti  ai  fini  IRAP  e,  in   sede   di   presentazione   della
dichiarazione annuale, evidenziano un credito, relativo  ai  maggiori
versamenti  degli   acconti   mensili   IRAP   effettuati   nell'anno
precedente, in misura superiore rispetto all'imposta  dovuta  per  la
quota "commerciale" delle retribuzioni erogate al personale impiegato
promiscuamente nelle  attivita'  oggetto  di  opzione,  accertano  il
credito IRAP imputandolo nell'esercizio in  cui  l'ente  presenta  la
richiesta di rimborso. 
  f) gli impegni riguardanti gli interessi passivi sono  imputati  al
bilancio dell'esercizio in  cui  viene  a  scadenza  la  obbligazione
giuridica passiva. Gli impegni concernenti gli interessi derivanti da
operazioni di indebitamento perfezionato sono imputati negli esercizi
del bilancio di previsione e negli esercizi successivi sulla base del
piano di  ammortamento.  Per  gli  esercizi  ancora  non  gestiti  si
predispone l'impegno automatico,  sempre  sulla  base  del  piano  di
ammortamento. Gli impegni sono registrati  a  seguito  dell'effettiva
erogazione  del  prestito  o   della   messa   a   disposizione   del
finanziamento (Cassa Depositi e Prestiti). 
  g) gli impegni derivanti dal  conferimento  di  incarico  a  legali
esterni, la cui esigibilita'  non  e'  determinabile,  sono  imputati
all'esercizio in cui il contratto e' firmato, in deroga al  principio
della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura  della
spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione  della
verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4  del  presente
decreto,  se  l'obbligazione  non  e'  esigibile,  si  provvede  alla
cancellazione  dell'impegno  ed  alla  sua  immediata  re-imputazione
all'esercizio in cui si prevede che sara' esigibile, anche sulla base
delle indicazioni presenti nel contratto di incarico  al  legale.  Al
fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede
ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla
base della quale  e'  stato  assunto  l'impegno  e,  di  conseguenza,
provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.  Nell'esercizio
in cui l'impegno e' cancellato si iscrive, tra  le  spese,  il  fondo
pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno
nell'esercizio in cui l'obbligazione  e'  imputata.  Al  riguardo  si
ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto  prevede  che
le variazioni agli stanziamenti del  fondo  pluriennale  vincolato  e
dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente  necessarie  alla
reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono  effettuate
con  provvedimento  amministrativo  della  giunta  entro  i   termini
previsti per l'approvazione del rendiconto. 
  h) nel caso in cui l'ente, a  seguito  di  contenzioso  in  cui  ha
significative  probabilita'  di  soccombere,  o   di   sentenza   non
definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese,  in
attesa  degli  esiti  del  giudizio,  si  e'  in  presenza   di   una
obbligazione  passiva  condizionata  al  verificarsi  di  un   evento
(l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non e'
possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente e' tenuto
ad accantonare le risorse necessarie per  il  pagamento  degli  oneri
previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative  spese
che,   a   fine   esercizio,   incrementeranno   il   risultato    di
amministrazione che dovra'  essere  vincolato  alla  copertura  delle
eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A  tal  fine  si
ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo  rischi.  Nel
caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una  obbligazione
gia' sorta, per la quale e' stato gia' assunto l'impegno, si conserva
l'impegno e non  si  effettua  l'accantonamento  per  la  parte  gia'
impegnata. L'accantonamento riguarda  solo  il  rischio  di  maggiori
spese legate al contenzioso. 
  In occasione della prima applicazione dei principi applicati  della
contabilita'   finanziaria,   si   provvede    alla    determinazione
dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base  di  una
ricognizione del contenzioso esistente a carico  dell'ente  formatosi
negli esercizi precedenti, il cui onere  puo'  essere  ripartito,  in
quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione
o a prudente  valutazione  dell'ente,  fermo  restando  l'obbligo  di
accantonare  nel  primo  esercizio  considerato   nel   bilancio   di
previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso  formatosi  nel
corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio  in  corso,  in
caso di esercizio provvisorio). 
  In presenza di contenzioso di  importo  particolarmente  rilevante,
l'accantonamento annuale puo' essere ripartito, in quote uguali,  tra
gli esercizi considerati nel bilancio  di  previsione  o  a  prudente
valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il  fondo  rischi
spese legali accantonato nella spesa  degli  esercizi  successivi  al
primo,  sono  destinati   ad   essere   incrementati   in   occasione
dell'approvazione del bilancio di previsione successivo,  per  tenere
conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del
bilancio. 
  In  occasione  dell'approvazione  del   rendiconto   e'   possibile
vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla  quota
degli  accantonamenti  riguardanti  il  fondo  rischi  spese   legali
rinviati  agli  esercizi  successivi,  liberando  in  tal  modo   gli
stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in
quote costanti tra  gli  accantonamenti  stanziati  nel  bilancio  di
previsione). 
  L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruita'
degli accantonamenti. 
  i) anche le spese per indennita' di fine mandato, costituiscono una
spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene
opportuno prevedere tra le  spese  del  bilancio  di  previsione,  un
apposito accantonamento, denominato "fondo spese  per  indennita'  di
fine mandato del ....". Su tale capitolo non e' possibile impegnare e
pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio  confluisce  nella
quota accantonata del risultato  di  amministrazione,  immediatamente
utilizzabile. 
  5.3 Le spese di investimento sono impegnate negli esercizi  in  cui
scadono le singole obbligazioni passive  derivanti  dal  contratto  o
della   convenzione    avente    ad    oggetto    la    realizzazione
dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche  per
le spese di investimento che non  richiedono  la  definizione  di  un
cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della  spesa  riguardante
la realizzazione dell'investimento e'  effettuata  nel  rispetto  del
principio generale della competenza finanziaria potenziato, ossia  in
considerazione dell'esigibilita' della spesa. Pertanto, anche per  le
spese che non sono soggette a gara,  e'  necessario  impegnare  sulla
base   di   una   obbligazione   giuridicamente   perfezionata,    in
considerazione della scadenza dell'obbligazione stessa. A  tal  fine,
l'amministrazione, nella fase  della  contrattazione,  richiede,  ove
possibile, che nel contratto siano indicate le scadenze  dei  singoli
pagamenti. E' in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre  un
cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare. 
  Nel caso di acquisizione di un investimento  gia'  realizzato,  con
pagamento  frazionato  negli  esercizi  successivi,   e'   necessario
registrare  la  spesa   di   investimento   imputandola   interamente
all'esercizio in cui il bene entra nel patrimonio  dell'ente.  A  tal
fine si provvede alla contestuale registrazione: 
  a) del debito nei confronti del soggetto  a  favore  del  quale  e'
previsto il pagamento  frazionato,  imputato  allo  stesso  esercizio
dell'investimento,  provvedendo  alla   necessaria   regolarizzazione
contabile; 
  b) dell'impegno per il rimborso del prestito, con imputazione  agli
esercizi secondo le scadenze previste contrattualmente a carico della
parte corrente del bilancio. 
  La copertura finanziaria delle spese di investimento che comportano
impegni di spesa imputati a piu' esercizi deve essere  predisposta  -
fin dal momento dell'attivazione del primo impegno - con  riferimento
all'importo complessivo della spesa dell'investimento, sulla base  di
un  obbligazione  giuridica  perfezionata   o   di   una   legge   di
autorizzazione all'indebitamento. 
  Non tutte le entrate gia'  accertate  ed  imputate  negli  esercizi
successivi a quello di gestione possono costituire  idonea  copertura
alle spese di investimento impegnate in tali esercizi. 
  Costituiscono  idonea  copertura   finanziaria   delle   spese   di
investimento,  impegnate  negli  esercizi  successivi,   le   risorse
accertate e imputate all'esercizio in corso di gestione  (accantonate
nel fondo pluriennale vincolato  stanziato  in  spesa),  l'avanzo  di
amministrazione o le entrate gia' accertate  imputate  agli  esercizi
successivi,  la   cui   esigibilita'   e'   perfezionabile   mediante
manifestazione di volonta' pienamente discrezionale  dell'ente  o  di
altra pubblica amministrazione. 
  In particolare,  possono  costituire  copertura  finanziaria  delle
spese di investimento imputate agli esercizi successivi a  quello  in
corso di gestione le entrate gia' accertate: 
  - imputate all'esercizio in corso  di  gestione  (entrate  correnti
destinate per legge agli investimenti, entrate  derivanti  da  avanzi
della   situazione   corrente   di   bilancio,   entrate    derivanti
dall'alienazione di  beni  e  diritti  patrimoniali,  riscossione  di
crediti, proventi da permessi di costruire e relative sanzioni); 
  - derivanti da trasferimenti  da  altre  amministrazioni  pubbliche
anche se imputate negli esercizi successivi a quello di gestione, 
  - derivanti dai  mutui  tradizionali,  i  cui  contratti  prevedono
l'erogazione  delle  risorse  in  un'unica  soluzione,  prima   della
realizzazione dell'investimento, dando  luogo  ad  accantonamenti  al
fondo pluriennale vincolato di cui al successivo punto 5.4; 
  - derivanti da forme di finanziamento flessibile  i  cui  contratti
consentono  l'acquisizione  di  risorse  in  misura  correlata   alle
necessita'  dell'investimento  (da  preferire   rispetto   al   mutuo
tradizionale, in quanto comportano minori oneri finanziari); 
  - derivanti  da  altre  entrate  accertate  tra  le  accensioni  di
prestiti, i cui contratti prevedono espressamente l'esigibilita'  del
finanziamento  secondo  i  tempi  di  realizzazione  delle  spese  di
investimento (ad esempio i prestiti obbligazionari a somministrazione
periodica); 
  - l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione  accertato,  a  seguito
dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio  precedente,  a
condizione che siano rispettate le seguenti priorita': 
  a) per finanziamento di eventuali debiti fuori bilancio; 
  b) al riequilibrio della gestione corrente; 
  c) per accantonamenti per passivita' potenziali (ad  es.  al  fondo
crediti di dubbia esigibilita'); 
  d)  al  finanziamento  di  spese  di  investimento  e/o  estinzione
anticipata di prestiti. 
  Non costituiscono idonee forme di copertura degli  investimenti  le
altre entrate accertate e imputate a esercizi successivi a quello  in
corso di esercizio, quali i permessi da costruire, in  considerazione
dell'incertezza che  gli  accertamenti  imputati  a  esercizi  futuri
possano tradursi in effettive risorse disponibili per l'ente. 
  L'impegno delle spese di investimento  effettuato  sulla  base  del
cronoprogramma  puo'  comportare,  nel   caso   di   variazioni   del
cronoprogramma,  determinate  dall'avanzamento  dei  lavori  con   un
andamento differente rispetto a quello  previsto,  la  necessita'  di
procedere a variazioni di bilancio e al riaccertamento degli  impegni
assunti. 
  In ogni caso, al momento  del  controllo  e  della  verifica  degli
equilibri di bilancio in corso di anno e della variazione generale di
assestamento, l'ente deve dare atto di avere effettuato  la  verifica
dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai  fini  dell'adozione
delle necessarie variazioni. 
  Per   ulteriori   informazioni   riguardanti   le   modalita'    di
contabilizzazione  delle  spese  di  investimento  nel  bilancio   di
previsione, si rinvia agli esempi n. 1 e 2 dell'appendice tecnica. 
  5.4  Il  fondo  pluriennale  vincolato  e'  un  saldo  finanziario,
costituito da risorse gia' accertate destinate  al  finanziamento  di
obbligazioni  passive  dell'ente  gia'  impegnate,  ma  esigibili  in
esercizi successivi a quello in cui e' accertata l'entrata. 
  Trattasi di un saldo finanziario che  garantisce  la  copertura  di
spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che  nasce
dall'esigenza di applicare il principio della competenza  finanziaria
di cui all'allegato 1,  e  rendere  evidente  la  distanza  temporale
intercorrente tra  l'acquisizione  dei  finanziamenti  e  l'effettivo
impiego di tali risorse. 
  Il fondo pluriennale vincolate e' formato solo da entrate  correnti
vincolate e da entrate destinate al  finanziamento  di  investimenti,
accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione
delle relative spese. Prescinde dalla natura  vincolata  o  destinata
delle entrate che  lo  alimentano,  il  fondo  pluriennale  vincolato
costituito: 
  a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di
consentire la reimputazione di un impegno che, a  seguito  di  eventi
verificatisi successivamente alla  registrazione,  risulta  non  piu'
esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce 
  b) in  occasione  del  riaccertamento  straordinario  dei  residui,
effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e  passivi  degli
esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile
generale della competenza finanziaria. 
  Il fondo riguarda prevalentemente le spese  in  conto  capitale  ma
puo' essere destinato a garantire la copertura di spese correnti,  ad
esempio per  quelle  impegnate  a  fronte  di  entrate  derivanti  da
trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti  a
quelli in cui e' esigibile la corrispondente spesa. 
  L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto  in
parte corrente  e  in  c/capitale,  e'  pari  alla  sommatoria  degli
accantonamenti  riguardanti  il  fondo  stanziati  nella  spesa   del
bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio
cui si riferiscono le  spese,  dell'esercizio  precedente.  Solo  con
riferimento al  primo  esercizio,  l'importo  complessivo  del  fondo
pluriennale,  iscritto  tra  le  entrate,  puo'  risultare  inferiore
all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente,
nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento,  sulla  base
di  dati  di  preconsuntivo  all'importo,  riferito  al  31  dicembre
dell'anno precedente  al  periodo  di  riferimento  del  bilancio  di
previsione,  degli  impegni   imputati   agli   esercizi   precedenti
finanziati dal fondo pluriennale vincolato. 
  Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del  rendiconto,
e' determinato l'importo definitivo del fondo  pluriennale  vincolato
stanziato in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio  di
previsione e degli impegni  assunti  negli  esercizi  precedenti  con
imputazione agli esercizi successivi, di  cui  il  fondo  pluriennale
vincolato di entrata costituisce la copertura. 
  Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi  pluriennali
vincolati non e' possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. 
  Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito
dell'accertamento delle entrate che lo finanziano,  ed  e'  possibile
procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio  in  corso
(la cui copertura e' costituita dalle entrate accertate nel  medesimo
esercizio finanziario), e all'impegno  delle  spese  esigibili  negli
esercizi successivi (la cui copertura e' effettuata dal fondo). 
  In altre parole, il principio della competenza  potenziata  prevede
che  il  "fondo  pluriennale  vincolato"   sia   uno   strumento   di
rappresentazione  della  programmazione  e  previsione  delle   spese
pubbliche  territoriali,  sia  correnti  sia  di  investimento,   che
evidenzi con trasparenza e attendibilita' il procedimento di  impiego
delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di  tempo
ultrannuale  per  il  loro  effettivo  impiego  ed  utilizzo  per  le
finalita' programmate e previste. In particolare, la programmazione e
la  previsione  delle  opere  pubbliche  e'  fondata  sul   Programma
triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla
vigente normativa che prevedono, tra  l'altro,  la  formulazione  del
cronoprogramma (previsione  dei  SAL)  relativo  agli  interventi  di
investimento programmati. 
  In fase di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato  tra
le spese e' costituito da due componenti logicamente distinte: 
  1) la quota di risorse  accertate  negli  esercizi  precedenti  che
costituiscono la copertura di spese  gia'  impegnate  negli  esercizi
precedenti a quello cui si riferisce  il  bilancio  e  imputate  agli
esercizi successivi; 
  2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio,
destinate a costituire la  copertura  di  spese  che  si  prevede  di
impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio,  con
imputazione agli esercizi successivi. 
  L'esigenza di rappresentare nel bilancio di  previsione  le  scelte
operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite
per  gli  interventi  sopra   illustrati,   e'   fondamentale   nella
programmazione  della  spesa   pubblica   locale   (si   pensi   alla
indispensabilita' di tale previsione nel caso di indebitamento  o  di
utilizzo  di  trasferimenti  da  altri  livelli  di  governo).   Cio'
premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in  cui
si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale  vincolato
anche nel caso di investimenti per i quali non risulta  motivatamente
possibile individuare l'esigibilita' della spesa. 
  In tali casi, il fondo e' imputato nella  spesa  dell'esercizio  in
cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di  definizione,
alla missione ed al programma  cui  si  riferisce  la  spesa  e,  nel
bilancio gestionale (per le regioni) e nel PEG (per gli enti locali),
e'  "intestato"  alla  specifica  spesa  che  si  e'  programmato  di
realizzare,  anche  se  non  risultano  determinati  i  tempi  e   le
modalita'. 
  Nel  corso  dell'esercizio,  a  seguito   della   definizione   del
cronoprogramma (previsione dei SAL)  della  spesa,  si  apportano  le
necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di
previsione per stanziare la  spesa  ed  il  fondo  pluriennale  negli
esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica  e'  sorta,
si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi
in cui l'obbligazione e' esigibile. 
  Nel caso in cui, alla  fine  dell'esercizio,  l'entrata  sia  stata
accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata,  tutti  gli
stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli  relativi  al
fondo pluriennale, iscritti  nel  primo  esercizio  del  bilancio  di
previsione, costituiscono economia di bilancio  e  danno  luogo  alla
formazione  di   una   quota   del   risultato   di   amministrazione
dell'esercizio da destinarsi in relazione alla tipologia  di  entrata
accertata. In allegato al bilancio di  previsione  sono  indicate  le
spese finanziate dal fondo pluriennale, distinguendo quelle impegnate
negli  esercizi  precedenti,  quelle   stanziate   nell'esercizio   e
destinate alla realizzazione di investimenti gia' definiti  e  quelle
destinate alla realizzazione di investimenti in corso di definizione.
Con riferimento agli investimenti in  corso  di  definizione,  l'ente
indica le cause che non hanno reso ancora possibile porre  in  essere
la  programmazione  necessaria   per   definire   il   cronoprogramma
(previsione dei SAL) della spesa. 
  In allegato al rendiconto dell'esercizio sono indicati gli  impegni
imputati agli esercizi  successivi  a  quelli  cui  si  riferisce  il
rendiconto finanziati dal fondo pluriennale vincolato  alla  data  di
chiusura dell'esercizio. 
  Possono essere finanziate dal fondo pluriennale  (e  solo  ai  fini
della sua determinazione): 
  a) tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a
spese di investimento per lavori  pubblici  di  cui  all'articolo  3,
comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  "Codice  dei
contratti pubblici", esigibili negli esercizi  successivi,  anche  se
non interamente impegnate (in parte impegnate e in parte  prenotate),
sulla base di un progetto approvato del quadro economico progettuale.
La costituzione del fondo per l'intero quadro  economico  progettuale
e' consentita solo in presenza  di  impegni  assunti  sulla  base  di
obbligazioni   giuridicamente    perfezionate,    imputate    secondo
esigibilita', ancorche' relativi solo  ad  alcune  spese  del  quadro
economico progettuale, escluse le spere di  progettazione.  In  altre
parole l'impegno delle sole spese di progettazione  non  consente  la
costituzione del fondo pluriennale vincolato per le  spese  contenute
nel quadro economico progettuale; 
  b) le spese riferite a procedure di affidamento attivate  ai  sensi
dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163  del
2006, unitamente alle voci di spesa contenute  nel  quadro  economico
dell'opera (ancorche' non impegnate). 
  In assenza di aggiudicazione definitiva, entro  l'anno  successivo,
le  risorse  accertate  cui  il  fondo   pluriennale   si   riferisce
confluiscono  nell'avanzo  di  amministrazione   vincolato   per   la
riprogrammazione  dell'intervento   in   c/capitale   ed   il   fondo
pluriennale deve essere ridotto di pari importo. 
  Per "procedure attivate"gara formalmente indetta ai sensi dell'art.
53, comma 2" si intende, ad esempio, affidamenti in  economia,  o  la
pubblicazione del  bando  di  gara,  mentre  nel  caso  di  procedura
negoziata senza pubblicazione di bando,  consentita  negli  specifici
casi di cui all'art. 57 del D.lgs. 163/2006 (ad es. quando  in  esito
all'esperimento di una procedura aperta o  ristretta,  non  e'  stata
presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata  o  nessuna
candidatura;  ragioni  tecniche  ed  artistiche  impongono   che   il
contratto  sia  affidato  unicamente  ad   un   operatore   economico
determinato; ragioni di estrema urgenza; lavori complementari), si fa
riferimento al momento in cui,  ai  sensi  dell'art.  57  del  D.lgs.
163/2006, gli operatori  economici  selezionati  vengono  invitati  a
presentare  le  offerte  oggetto  della  negoziazione,  con   lettera
contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. 
  A seguito  dell'aggiudicazione  definitiva  della  gara,  le  spese
contenute nel quadro economico dell'opera  prenotate,  ancorche'  non
impegnate, continuano ad  essere  finanziate  dal  fondo  pluriennale
vincolato,  mentre  gli  eventuali  ribassi  di  asta,  costituiscono
economie  di  bilancio  e  confluiscono  nella  quota  vincolata  del
risultato  di  amministrazione  a  meno  che,  nel   frattempo,   sia
intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale
da parte dell'organo competente che incrementa le  spese  del  quadro
economico dell'opera finanziandole con le economie registrate in sede
di aggiudicazione. Quando l'opera e' completata, o prima, in caso  di
svincolo da parte del  Responsabile  Unico  del  Progetto,  le  spese
previste  nel   quadro   economico   dell'opera   e   non   impegnate
costituiscono economie di bilancio e confluiscono  nel  risultato  di
amministrazione coerente con la natura dei finanziamenti.. 
  Si  segnala  la  rilevanza   della   "prenotazione   della   spesa"
riguardante le spese delle gare  formalmente  indette  e  del  quadro
economico dell'opera, uniche fattispecie di  costituzione  del  fondo
pluriennale vincolato in assenza di impegni imputati nelle  scritture
contabili degli esercizi successivi. 
  Viceversa, se nel corso della gestione sono stati  assunti  impegni
pluriennali relativi agli esercizi successivi, e' facolta' dell' ente
prenotare le corrispondenti  quote  del  fondo  pluriennale  iscritte
nella spesa dell'esercizio in corso di gestione. 
  I fondi  pluriennali  vincolati  prenotati  sono  iscritti  tra  le
entrate del bilancio di previsione  dell'esercizio  successivo,  alla
voce "fondo pluriennale", distintamente per la parte  corrente  e  in
conto capitale. 
  In  sede  di  elaborazione  del  rendiconto,  i  fondi  pluriennali
vincolati  non  prenotati  costituiscono  economia  del  bilancio   e
concorrono   alla   determinazione   del   risultato   contabile   di
amministrazione. 
  Nel rispetto di quanto previsto  dai  regolamenti  di  contabilita'
dell'ente, i dirigenti responsabili della spesa  possono  autorizzare
variazioni fra gli  stanziamenti  riguardanti  il  fondo  pluriennale
vincolato e  gli  stanziamenti  correlati,  escluse  quelle  previste
dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
118 di competenza della giunta. 
  I regolamenti di contabilita' delle regioni possono  prevedere  che
le variazioni del fondo pluriennale vincolato siano  autorizzate  dal
responsabile finanziario. 
  Nelle  more  dell'adeguamento  del  regolamento   di   contabilita'
dell'ente ai principi del presente decreto, le variazioni  del  fondo
pluriennale vincolato possono  essere  autorizzate  dal  responsabile
finanziario della regione. 
  Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato
dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessita'  di  procedere
alla contestuale riduzione dichiarazione di indisponibilita'  di  una
corrispondente quota del  fondo  pluriennale  vincolato  iscritto  in
entrata che deve essere ridotto  in  occasione  del  rendiconto,  con
corrispondente liberazione delle risorse a favore  del  risultato  di
amministrazione. 
  E' possibile utilizzare il fondo pluriennale  iscritto  in  entrata
solo nel caso in cui il vincolo di  destinazione  delle  risorse  che
hanno finanziato il fondo pluriennale preveda termini e  scadenze  il
cui mancato rispetto  determinerebbe  il  venir  meno  delle  entrate
vincolate o altra fattispecie di danno per l'ente. 
  Per ulteriori informazioni riguardanti le modalita' di utilizzo del
fondo pluriennale vincolato, si rinvia al principio  applicato  della
programmazione  di  bilancio  n.4/1  ed  agli  esempi  dell'appendice
tecnica, che costituiscono parte integrante del presente principio. 
  5.5 Le concessioni di credito possono essere costituite: 
  - da anticipazioni di liquidita' nei confronti dei propri  enti  ed
organismi  strumentali  e  delle  proprie  societa'   controllate   o
partecipate (da estinguere entro l'anno e non rinnovabili); 
  -  dalla  concessione  di  finanziamenti  nei  casi   espressamente
previsti dalla legge (compresi i fondi di rotazione). 
  Non costituiscono concessione di crediti le anticipazioni in  conto
trasferimenti e le concessioni di credito a fondo perduto,  che  sono
imputate contabilmente tra i trasferimenti. 
  Le concessioni  di  credito  sono  caratterizzate  dall'obbligo  di
rimborso sulla base di un apposito piano finanziario che deve  essere
previsto dalla delibera di concessione del finanziamento. 
  Nel caso di concessioni di liquidita', l'impegno  di  spesa  ed  il
corrispondente  accertamento  di  entrata  (tra  le  riscossioni   di
crediti) sono imputati al medesimo esercizio. 
  Le  concessioni  di  finanziamento  sono  impegnate  nell'esercizio
finanziario  in  cui  viene   adottato   l'atto   amministrativo   di
concessione del finanziamento. Nel caso in cui l'atto  amministrativo
preveda espressamente le modalita' temporali e le scadenze in cui  il
finanziamento e' erogato, l'impegno e' imputato negli esercizi in cui
l'obbligazione viene a scadenza. L'Amministrazione pubblica ricevente
rilevera' l'accertamento di entrata riferito al prestito  e  ad  esso
saranno correlate le  obbligazioni  giuridiche  passive  che  scadono
nell'esercizio  di  riferimento  correlate  al  finanziamento,  o  la
creazione del fondo vincolato da trasferire ai futuri  esercizi  (nel
caso di progetti specifici finanziati da finanziamenti finalizzati). 
  L'ente  erogatore  del  finanziamento  accerta   le   entrate   per
riscossione di crediti imputandoli ai rispettivi esercizi sulla  base
della scadenza  dell'obbligazione  giuridica  attiva  risultante  dal
piano finanziario. 
  Nel caso, che deve essere del tutto eccezionale, di  inesigibilita'
definitiva  del  credito,  derivante   dal   finanziamento   concesso
dall'ente,  tale  finanziamento  e'  considerato   un   trasferimento
definitivo  a  fondo  perduto  per  cancellazione  di  crediti  e  si
contabilizza tra i trasferimenti in conto capitale  da  escussione  a
favore del soggetto che non ha rimborsato;  il  relativo  mandato  e'
commutato in quietanza di entrata  nel  proprio  bilancio,  imputando
l'entrata tra le riscossioni di crediti. Analogamente,  nel  caso  in
cui un  ente  subentri  al  debitore  originario  di  una  passivita'
finanziaria  gia'  in  essere,  facendosi  carico  del  rimborso  per
capitale  e  interessi,   l'operazione   e'   considerata   come   un
trasferimento in conto capitale per assunzione di debiti a favore del
debitore originario ed il relativo mandato e' commutato in  quietanza
di  entrata  nel  proprio  bilancio,  imputando  l'entrata   tra   le
accensioni di prestiti, 
  L'ente beneficiario di una cancellazione o  di  una  assunzione  di
proprio debito da parte di un altro ente registra in entrambi i  casi
un trasferimento in conto capitale in entrata  e  contestualmente  il
rimborso del prestito oggetto dell'operazione. 
  Il trattamento delle garanzie fornite  dall'ente  sulle  passivita'
emesse da terzi e' il seguente: 
  - al momento della  concessione  della  garanzia,  in  contabilita'
finanziaria non si effettua alcuna contabilizzazione; 
  - nel rispetto del principio della prudenza, si  ritiene  opportuno
che nell'esercizio in cui e' concessa la garanzia, l'ente effettui un
accantonamento tra le spese correnti tra i "Fondi di riserva e  altri
accantonamenti". Tale accantonamento consente di destinare una  quota
del risultato di amministrazione a copertura dell'eventuale  onere  a
carico dell'ente in caso di escussione del debito garantito. 
  Si ricorda, infine, che lo schema  di  stato  patrimoniale  di  cui
all'allegato n. 10, tra i conti d'ordine, prevede l'indicazione delle
garanzie prestate a favore di terzi 
  In caso di escussione della garanzia riguardante una  rata,  l'ente
garante: 
  1) impegna  e  paga,  tra  le  concessioni  di  crediti,  la  spesa
necessaria a  pagare  la  rata  richiesta  dal  finanziatore  che  ha
attivato  la  garanzia.  Al  fine  di  evidenziare  la   natura   del
finanziamento concesso dall'ente, si utilizzano  le  specifiche  voci
del  piano  dei  conti  riguardanti  la  concessione  di  crediti  da
escussione. La spesa e'  imputata  alla  voce  del  piano  dei  conti
riguardante la concessione di crediti al comparto di appartenenza del
debitore originario in deroga  al  principio  generale  che  richiede
l'imputazione della spesa all'effettivo destinatario della stessa.; 
  2) accerta il credito nei confronti  del  debitore  originario,  in
quanto non  e'  consentito  rinunciare  al  diritto  di  rivalsa.  Il
credito, di importo pari alla spesa di cui al punto  1,  e'  imputato
all'esercizio in corso; 
  3) stanzia in spesa un fondo rischi  per  escussione  per  l'intero
importo del credito di cui al punto 2); 
  4) comunica al debitore originario di avere effettuato il pagamento
e lo invita a riclassificare il debito nei confronti del finanziatore
come debito nei propri confronti (a tal fine il  debitore  originario
deve effettuare una regolazione contabile). 
  Ai sensi di quanto previsto dal comma 17,  dell'articolo  3,  della
legge 24 dicembre 2003, n.  350,  a  seguito  della  terza  richiesta
consecutiva di pagare le annualita'  di  un  prestito  garantito,  il
residuo debito oggetto  della  garanzia  e'  registrato  come  debito
dell'ente, fermo restando il diritto di  credito  nei  confronti  del
debitore originario. Tali scritture sono effettuate in tutti  i  casi
di definitiva escussione di una garanzia riguardante un mutuo. 
  Pertanto,  al  pagamento  della  terza   annualita',   oltre   alle
operazioni di cui ai punti 1) e 2) l'ente provvede: 
  5) ad impegnare, tra le concessioni  di  crediti,  una  spesa  pari
all'importo  del  debito  residuo,  utilizzando  le  specifiche  voci
previste nel piano  dei  conti  per  la  concessione  di  crediti  da
escussione,  imputato  all'esercizio  in  corso.  Si   provvede   poi
contabilmente a registrare un pagamento di pari importo, versato  nel
bilancio dell'ente  all'entrata  di  cui  al  punto  6  (trattasi  di
regolazione contabile); 
  6) ad accertare il credito nei confronti del  debitore  originario.
L'entrata e' accertata per un importo pari alla spesa di cui al punto
5, ed imputata agli esercizi  successivi  sulla  base  del  piano  di
ammortamento del finanziamento. Per ciascun esercizio e' stanziato in
spesa un fondo rischi per escussione per l'intero importo del credito
accertato in entrata; 
  7) ad accertare l'entrata derivante  dall'accensione  di  prestiti,
per un importo pari a quello della spesa di cui al punto 5)  imputato
all'esercizio in corso; 
  8) ad impegnare la spesa per interessi passivi e rimborso prestiti,
imputati  agli  esercizi  successivi,  sulla  base   del   piano   di
ammortamento del debito residuo; 
  9) comunica al debitore originario di avere  registrato  il  debito
residuo come proprio e lo  invita  a  riclassificare  il  debito  nei
confronti del finanziatore come debito nei propri  confronti  (a  tal
fine  il  debitore  originario  deve   effettuare   una   regolazione
contabile). 
  L'ente escusso  puo'  decidere  di  estinguere  anticipatamente  il
debito residuo. In tal caso registra solo le  operazioni  di  cui  ai
punti 4) e 5). 
  Le operazioni di cui ai punti 5) e 7) costituiscono una regolazione
contabile: sono impegnate e accertate per il medesimo importo  ed  il
relativo mandato di pagamento e' versato in quietanza di entrata  del
bilancio dell'ente. Pertanto, l'entrata per  accensione  prestiti  di
cui al punto 7 e' accertata ed incassata per l'intero importo,  e  la
spesa di cui al punto 5) e' impegnata e pagata per l'intero importo. 
  Le entrate accertate  ai  punti  2)  e  6)  registrano  il  credito
complessivo nei confronti del debitore  originario.  Trattasi,  senza
dubbio, di crediti di dubbia e difficile esazione, a fronte dei quali
e' iscritto, tra le spese, uno stanziamento di pari importo, a titolo
di fondo rischi, al recupero credito escusso. 
  Nel caso in cui si accerti l'inesigibilita' definitiva del  credito
sorto a seguito dell'escussione,si applicano  i  principi  illustrati
relativamente al caso generale di cancellazione dei crediti  divenuti
inesigibili,  ossia  prevedendo  l'emissione  di   un   mandato   per
trasferimento in conto capitale commutato in quietanza di entrata tra
le riscossioni di crediti. 
  L'ente beneficiario  di  una  escussione  di  garanzia  su  proprio
debito, simmetricamente, registra il rimborso del prestito originario
e l'accensione di un nuovo prestito verso l'ente garante. 
  5.6 Gli impegni riguardanti la spesa per rimborso  prestiti  (quota
capitale dei prestiti contratti dall'ente) sono imputati al  bilancio
dell'esercizio in cui viene  a  scadenza  la  obbligazione  giuridica
passiva corrispondente alla rata di ammortamento  annuale.  Pertanto,
tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio di  previsione
sulla base del  piano  di  ammortamento,  e,  per  gli  esercizi  non
gestiti, si predispone l'impegno automatico, sempre  sulla  base  del
piano  di  ammortamento.  Gli  impegni  sono  effettuati  a   seguito
dell'effettiva erogazione del prestito o della messa  a  disposizione
del finanziamento (Cassa Depositi e Prestiti). 
  6. La liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento delle spese 
  6.1 La liquidazione costituisce la fase del procedimento  di  spesa
con la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare  il
diritto del creditore, si determina la somma  da  pagare  nei  limiti
dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. 
  La liquidazione e' registrata contabilmente  quando  l'obbligazione
diviene effettivamente esigibile,  a  seguito  della  verifica  della
completezza della documentazione prodotta  e  della  idoneita'  della
stessa  a  comprovare  il   diritto   di   credito   del   creditore,
corrispondente ad una spesa  che  e'  stata  legittimamente  posta  a
carico del  bilancio  e  regolarmente  impegnata.  Per  registrazione
contabile si  intende  qualsiasi  forma  di  evidenza  contabile  che
consente di identificare le spese liquidate, distinguendole da quelle
non liquidate. 
  La natura esigibile della  spesa  e'  determinata  sulla  base  dei
principi contabili applicati  riguardanti  le  singole  tipologie  di
spesa. In ogni caso, possono essere considerate esigibili,  e  quindi
liquidabili ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del presente  decreto,
le spese impegnate nell'esercizio precedente, relative a  prestazioni
o forniture rese nel corso dell'esercizio precedente, le cui  fatture
pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per
le quali il responsabile  della  spesa  dichiara,  sotto  la  propria
responsabilita' valutabile ad ogni fine di legge,  che  la  spesa  e'
liquidabile in quanto la prestazione e' stata resa o la fornitura  e'
stata effettuata nell'anno di riferimento. 
  In particolare, deve essere verificato che: 
  a) i  documenti  di  spesa  prodotti  siano  conformi  alla  legge,
comprese quelle di  natura  fiscale,  formalmente  e  sostanzialmente
corretti; 
  b) le prestazioni eseguite o le forniture di cui si e' preso carico
rispondano ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle
altre condizioni pattuite; 
  c) l'obbligazione sia esigibile, in quanto non sospesa da termine o
condizione. 
  La liquidazione consente la  puntuale  determinazione  della  somma
dovuta al creditore, per  una  determinata  ragione,  e  deve  essere
effettuata tempestivamente, al fine di attestare  l'esigibilita'  del
credito   nell'esercizio   in   cui   e'   effettuata.   Alla    fine
dell'esercizio, gli impegni contabili non liquidati o non liquidabili
nell'esercizio in corso di  gestione  sono  annullati  e  re-imputati
nell'esercizio in cui l'obbligazione risulta esigibile. 
  La fase della liquidazione presenta una propria autonomia  rispetto
alla successiva  fase  dell'ordinazione  della  spesa.  Pertanto,  e'
necessario  superare  la  prassi  che  prevede,  in  ogni  caso,   la
contestuale liquidazione ed ordinazione della spesa. Si ribadisce che
la liquidazione e' registrata quando l'obbligazione e' esigibile. 
  6.2  L'ordinazione  consiste  nella   disposizione   impartita   al
tesoriere  dell'ente  di  provvedere  al  pagamento  ad  un  soggetto
specificato. 
  L'atto che contiene l'ordinazione e' detto mandato di  pagamento  o
ordine di pagamento e deve contenere tutti gli  elementi  informativi
previsti dall'ordinamento e da eventuali altre disposizioni normative
e regolamentari. 
  In particolare, il mandato di pagamento  deve  riportare  i  codici
identificativi previsti per la transazione elementare. 
  Si auspica l'adozione dell'ordinativo informatico secondo le  linee
guida elaborate dalla DIGIT PA (ex CNIPA). 
  E' possibile emettere  mandati  di  pagamento  plurimi  su  diversi
stanziamenti, se lo prevede il regolamento di contabilita',  a  norma
di legge. 
  La competenza a sottoscrivere i mandati di pagamento va individuata
in relazione all'esigenza di garantire correttezza, funzionalita'  ed
efficienza gestionale. 
  Ogni mandato di pagamento e' corredato,  a  seconda  dei  casi,  di
documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture  e
servizi, dai buoni di carico, quando si tratta  di  magazzino,  dalla
copia degli atti d'impegno o dall'annotazione degli estremi dell'atto
di impegno, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento  che
giustifichi la spesa. 
  La   documentazione   della   spesa   e'   allegata   al    mandato
successivamente alla sua estinzione ed e' conservata  agli  atti  per
non meno di dieci anni. 
  6.3 Con il pagamento, che e' la fase  finale  del  procedimento  di
erogazione  della  spesa,  il  tesoriere  dell'ente  da'   esecuzione
all'ordine contenuto  nel  mandato  di  pagamento  con  le  modalita'
indicate nei mandati stessi e nel rispetto delle norme  regolamentari
e della convenzione di tesoreria. 
  Il pagamento e' imputato  contabilmente  all'esercizio  in  cui  il
tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la  comunicazione  del
tesoriere e' pervenuta all'ente nell'esercizio successivo. 
  I titoli  di  pagamento,  che  regolarizzano  incassi  e  pagamenti
effettuati dal  cassiere/tesoriere  nell'esercizio  precedente,  sono
imputati contabilmente  alla  competenza  finanziaria  dell'esercizio
precedente, anche se emessi nell'esercizio successivo. 
  Nel rispetto dell'articolo 7, comma  1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo  23  giugno  2011  n.  118,  e'  vietata  la   temporanea
contabilizzazione dei pagamenti tra le partite  di  giro/servizi  per
conto terzi. 
  Al termine dell'esercizio, i mandati non estinti sono commutati dal
tesoriere in assegni postali localizzati o altri  mezzi  equipollenti
offerti dal sistema bancario o postale, al fine di rendere  possibile
al 31 dicembre di ciascun anno la parificazione  dei  mandati  emessi
dall'ente con quelli pagati dal tesoriere/cassiere. 
  Nei casi espressamente previsti dalla legge, e'  possibile  che  il
tesoriere  provveda  direttamente  al  pagamento   di   somme   prima
dell'emissione del mandato da parte dell'ente. In ogni  caso,  l'ente
emette il mandato ai fini della regolarizzazione entro 30 giorni  dal
pagamento (anche nel caso di esercizio provvisorio del bilancio). 
  Le attivita' gestionali e contabili sono  improntate  al  principio
dell'efficienza e della celerita' del procedimento di  spesa,  tenuto
conto anche  della  normativa  in  tema  di  interessi  moratori  per
ritardati pagamenti. 
  Nel rispetto del  principio  contabile  generale  della  competenza
finanziaria, anche i pagamenti effettuati dal  tesoriere  per  azioni
esecutive non regolarizzati devono essere imputati  all'esercizio  in
cui sono stati eseguiti. 
  A tal fine, nel corso dell'esercizio in cui i pagamenti sono  stati
effettuati, l'ente provvede tempestivamente alle eventuali variazioni
di  bilancio  necessarie  per  la  regolarizzazione   del   pagamento
effettuato dal tesoriere, in particolare in occasione delle verifiche
relative al controllo a salvaguardia degli equilibri  di  bilancio  e
della variazione generale di assestamento. 
  Nel caso in cui non sia stato seguito tale principio, e  alla  fine
di ciascun esercizio, risultino pagamenti  effettuati  dal  tesoriere
nel corso dell'anno  per  azioni  esecutive,  non  regolarizzati,  in
quanto nel bilancio non  sono  previsti  i  relativi  stanziamenti  e
impegni, e' necessario, nell'ambito delle operazioni di  elaborazione
del rendiconto, registrare l'impegno ed emettere il relativo  mandato
a  regolarizzazione  del  sospeso,  anche  in  assenza  del  relativo
stanziamento. In tal modo, nel conto del bilancio, si rende  evidente
che la spesa e' stata effettuata senza la necessaria autorizzazione. 
  Contestualmente  all'approvazione  del  rendiconto,  si  chiede  al
Consiglio  il  riconoscimento  del  relativo  debito  fuori  bilancio
segnalando   l'effetto   che   esso   produce   sul   risultato    di
amministrazione  dell'esercizio  e  le  motivazioni  che  non   hanno
consentito la necessaria variazione di bilancio. 
  Al  fine  di  consentire  la  procedura  contabile  descritta,   e'
necessario che, nel  sistema  informativo  contabile  dell'ente,  sia
introdotta  un'apposita   procedura   contabile   che   consente   la
registrazione dell'impegno e del pagamento per azioni  esecutive,  ai
fini del riconoscimento dei debiti fuori  bilancio  gia'  pagati,  da
effettuarsi in assenza di stanziamento. 
  E' del tutto scorretta e, al fine  di  garantire  il  rispetto  del
principio della competenza finanziaria, non puo' piu' essere seguita,
la prassi che prevede, a seguito del  necessario  riconoscimento  dei
"debiti fuori bilancio": 
  a) la richiesta al tesoriere di trasportare i sospesi all'esercizio
in  corso  (successivo  a  quello  in  cui  il  pagamento  e'   stato
effettuato), 
  b)  l'impegno  e  l'emissione   dell'ordinativo   con   imputazione
all'esercizio in cui il debito e' formalmente riconosciuto. 
  Infatti, tale prassi comporta l'imputazione  degli  impegni  e  dei
pagamenti ad un  esercizio  successivo  a  quello  di  competenza  e,
conseguentemente, l'elaborazione dei rendiconti  finanziari  relativi
ai due esercizi considerati "non veri": il rendiconto  dell'esercizio
in cui il pagamento e' stato  effettuato  non  rappresenta  tutte  le
spese di competenza dell'anno, quello  successivo  rappresenta  spese
che non sono di competenza dell'esercizio. 
  6.4 Il servizio di economato di ciascuna  amministrazione  pubblica
e' disciplinato  dal  regolamento  di  contabilita'  che  ne  prevede
l'articolazione  e  le  modalita'  di  gestione  in  relazione   alla
struttura  organizzativa  dell'amministrazione,  alle   tipologie   e
all'entita'   delle   spese   effettuabili,   nonche'    all'esigenza
imprescindibile di funzionalita' ed efficienza. 
  I fondi anticipati all'economo  per  l'espletamento  delle  proprie
attivita' devono essere restituiti, per la parte non spesa, entro  la
fine   dell'esercizio   al   fine   di   consentire    la    corretta
contabilizzazione delle spese effettuate. 
  L'economo, cosi' come gli altri  agenti  contabili,  sono  soggetti
alla giurisdizione della Corte  dei  conti  secondo  le  norme  e  le
procedure previste dalle leggi vigenti. 
  7. I servizi per conto terzi e partite di giro 
  7.1 Definizione. 
  I servizi per conto di terzi e le partite di  giro  comprendono  le
transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di
qualsiasi  discrezionalita'  ed  autonomia   decisionale   da   parte
dell'ente, quali quelle effettuate come  sostituto  di  imposta.  Non
comportando discrezionalita' ed autonomia decisionale, le  operazioni
per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. 
  In deroga alla definizione  di  "Servizi  per  conto  terzi",  sono
classificate  tra  tali  operazioni  le  transazioni  riguardanti   i
depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi  presso  l'ente,
la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria  statale
alle regioni  per  il  finanziamento  della  sanita'  ed  i  relativi
rimborsi. 
  Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di  terzi",
l'autonomia  decisionale  sussiste  quando   l'ente   concorre   alla
definizione di almeno uno dei seguenti  elementi  della  transazione:
ammontare, tempi e destinatari della spesa 
  Hanno, ad esempio, natura di "Servizi per conto terzi: 
  - le operazioni" svolte dall'ente come "capofila", solo  come  mero
esecutore della spesa, nei casi  in  cui  l'ente  riceva  risorse  da
trasferire a soggetti gia' individuati, sulla  base  di  tempi  e  di
importi predefiniti; 
  - la gestione della contabilita' svolta per conto di un altro  ente
(anche non avente personalita' giuridica) che ha un proprio  bilancio
di previsione e di consuntivo; 
  - la riscossione di tributi e di altre entrate per conto di  terzi.
L'ente incaricato di riscuotere tributi o  altre  entrate  per  conto
terzi provvede all'accertamento e all'incasso,  e  all'impegno  e  al
pagamento, dell'intero importo del tributo/provento tra i servizi per
conto terzi. L'eventuale compenso trattenuto o l'eventuale  quota  di
tributo  di  competenza  di  chi  riscuote  l'entrata  e'  registrato
attraverso il versamento all'entrata  del  proprio  bilancio  di  una
quota del mandato emesso  e  imputato  alla  spesa  per  conto  terzi
(attraverso una regolazione contabile). L'ente per conto del quale e'
riscosso il tributo/provento, accerta e riscuote l'intero importo del
tributo/provento, anche se riceve un versamento al netto delle  spese
di riscossione o di altre spettanze a favore dell'ente incaricato  di
riscuotere  il  tributo/provento.   Per   la   differenza   tra   gli
accertamenti e gli incassi effettivi e'  effettuata  una  regolazione
contabile: si impegna la spesa relativa alla spese di  riscossione  o
al trasferimento di una quota del tributo/provento  e  si  emette  un
ordine di pagamento versato  in  quietanza  di  entrata  del  proprio
bilancio con imputazione all'unita' elementare di bilancio nel  quale
e'   stata   interamente   accertata   l'entrata    riguardante    il
tributo/provento in questione. 
  Non hanno natura di "Servizi per conto di terzi" e, di conseguenza,
devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio: 
  - le spese sostenute per conto di  un  altro  ente  che  comportano
autonomia decisionale  e  discrezionalita',  anche  se  destinate  ad
essere interamente rimborsate, quali le  spese  elettorali  sostenute
dai  comuni  per  altre  amministrazioni  pubbliche,  le   spese   di
giustizia, ecc.; 
  - le operazioni svolte per conto di un altro  soggetto  (anche  non
avente   personalita'   giuridica,    comprese    le    articolazioni
organizzative dell'ente stesso) che non ha un  proprio  bilancio  nel
quale contabilizzare le medesime operazioni; 
  - i finanziamenti comunitari, anche se destinati  ad  essere  spesi
coinvolgendo altri enti, nei casi in cui  non  risultino  predefiniti
tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti; 
  - le operazioni in attesa di imputazione  definitiva  al  bilancio.
Nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali,  in
bilancio, non e' prevista l'apposita "tipologia di entrata" si rinvia
a quanto previsto al punto 3.4. 
  7.2 Applicazione del principio della  competenza  finanziaria  alle
partite di giro e ai servizi per conto terzi 
  La necessita' di  garantire  e  verificare  l'equivalenza  tra  gli
accertamenti e gli impegni  riguardanti  le  partite  di  giro  o  le
operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate  cui
deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate  (e
viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16  della
competenza finanziaria, le obbligazioni  giuridicamente  perfezionate
attive e passive che danno luogo a entrate  e  spese  riguardanti  le
partite di giro e le operazioni per conto terzi, siano registrate  ed
imputate all'esercizio in cui l'obbligazione e'  perfezionata  e  non
all'esercizio in cui l'obbligazione e' esigibile. 
  8. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria 
  8.1  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,  o   della   gestione
provvisoria, deliberato  o  attuato  secondo  le  modalita'  previste
dall'ordinamento vigente, gli enti  gestiscono  gli  stanziamenti  di
spesa previsti nell'ultimo bilancio  di  previsione,  definitivamente
approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o  l'esercizio
provvisorio. Ad esempio,  nei  limiti  degli  stanziamenti  di  spesa
previsti per l'esercizio 2015 nel bilancio di previsione 2014-2016. 
  8.2 Per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione
entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio e'
autorizzato con il decreto  dell'interno  che,  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'articolo 151 comma 1, TUEL, differisce  il  termine  di
approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomia
locale, in presenza di motivate esigenze. 
  Per le regioni che non approvano il bilancio entro il  31  dicembre
dell'anno precedente,  l'esercizio  provvisorio  e'  autorizzato  con
legge regionale, per periodi non superiore a quattro mesi.  La  legge
regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio puo'  prevedere
che sia gestito lo schema di bilancio di previsione annuale approvato
dalla  Giunta  ai  fini  dell'approvazione  da  parte  del  Consiglio
regionale. 
  8.3 E'  consentita  esclusivamente  una  gestione  provvisoria  nei
limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo  bilancio
di previsione approvato per l'esercizio cui si riferisce la  gestione
provvisoria nei casi in cui: 
  1) il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31  dicembre
e, per gli enti locali,  non  sia  stato  differito  il  termine  per
l'approvazione del bilancio o, per le regioni, il Consiglio non abbia
autorizzato l'esercizio provvisorio; 
  2) il bilancio di previsione non sia  approvato  entro  il  termine
dell'esercizio provvisorio; 
  3) nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, se, nel
corso dell'esercizio provvisorio, risulti un  disavanzo  presunto  di
amministrazione derivante dall'esercizio precedente. 
  8.4 La gestione  provvisoria  e'  limitata  all'assolvimento  delle
obbligazioni  gia'   assunte,   delle   obbligazioni   derivanti   da
provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi  e  di  obblighi   speciali
tassativamente regolati dalla legge,  al  pagamento  delle  spese  di
personale, delle spese relative al finanziamento della sanita' per le
regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni,  imposte  e
tasse, ed, in particolare, limitata alle sole  operazioni  necessarie
per evitare che siano  arrecati  danni  patrimoniali  certi  e  gravi
all'ente. 
  Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo
spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite
di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma  urgenza
o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, e'  consentita  la
possibilita' di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio,
secondo le modalita' previste dalla specifica disciplina di settore. 
  Nel corso dell'esercizio provvisorio, non e' consentito il  ricorso
all'indebitamento e  gli  enti  possono  impegnare  mensilmente,  per
ciascun  programma,  ,  unitamente  alla  quota  dei  dodicesimi  non
utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non  superiori  ad  un
dodicesimo delle somme previste  nel  secondo  esercizio  dell'ultimo
bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme gia' impegnate
negli  esercizi  precedenti  e  dell'importo  accantonato  al   fondo
pluriennale (la voce  "di  cui  fondo  pluriennale  vincolato)",  con
esclusione delle  spese  tassativamente  regolate  dalla  legge,  non
suscettibili di pagamento frazionato  in  dodicesimi  e  le  spese  a
carattere continuativo necessarie per garantire il  mantenimento  del
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a
seguito della scadenza dei relativi contratti. 
  I rimborsi in  c/capitale  di  somme  non  dovute  o  incassate  in
eccesso,  quali   i   rimborsi   degli   oneri   di   urbanizzazione,
costituiscono spese  non  suscettibili  di  pagamento  frazionato  in
dodicesimi. 
  8.6 La gestione in dodicesimi dell'esercizio  provvisorio  riguarda
solo gli stanziamenti  di  competenza  della  spesa  al  netto  degli
impegni   assunti   negli   esercizi   precedenti   con   imputazione
all'esercizio  provvisorio  e  dell'importo  del  fondo   pluriennale
vincolato. 
  Gli impegni assunti negli  esercizi  precedenti,  in  quanto  "gia'
assunti", non sono soggetti ai limiti dei  dodicesimi  e  comprendono
gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento
dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione. 
  Pertanto, nel corso dell'esercizio provvisorio: 
  a) sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per  loro
natura, possono essere pagate in dodicesimi; 
  b) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le  spese
tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non
possono essere pagate frazionandole  in  dodicesimi,  e  le  spese  a
carattere continuativo necessarie per garantire il  mantenimento  del
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a
seguito della scadenza dei relativi contratti. 
  8.7 Nei casi in cui  e'  consentito  assumere  impegni  senza  fare
riferimento al limite dei dodicesimi, le  spese  sono  impegnate  nel
rispetto  del   principio   contabile   generale   della   competenza
finanziaria, con imputazione agli  esercizi  in  cui  le  spese  sono
esigibili,  nei  limiti  degli  stanziamenti   dell'ultimo   bilancio
approvato. 
  8.8  I  tesorieri  gestiscono  la  spesa  per  dodicesimi,  facendo
riferimento agli stanziamenti di competenza al  netto  degli  impegni
gia' assunti negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato  al
fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)". Non
sono soggetti ai limiti dei  dodicesimi  gli  impegni  assunti  negli
esercizi  precedenti  ed  imputati  all'esercizio  cui  si  riferisce
l'esercizio provvisorio, e le  spese  tassativamente  regolate  dalla
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 
  8.9 In caso di esercizio provvisorio  o  di  gestione  provvisoria,
all'inizio dell'anno  l'ente  trasmette  al  tesoriere  l'elenco  dei
residui presunti al 1° gennaio dell'esercizio  cui  si  riferisce  la
gestione o l'esercizio provvisorio e l'importo degli stanziamenti  di
competenza  dell'esercizio   dell'ultimo   bilancio   di   previsione
approvato cui si riferisce l'esercizio o la gestione provvisoria, con
l'indicazione della quota  di  stanziamento  riguardante  spese  gia'
impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato. 
  Gli importi della voce "gia' impegnato" possono essere aggiornate. 
  8.10 Considerato che  il  riaccertamento  dei  residui  costituisce
un'attivita'  di  natura  gestionale,  e'  possibile   procedere   al
riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma
7, del presente decreto, e al riaccertamento ordinario dei residui di
cui all'articolo 3, comma 4 del presente  decreto,  anche  nel  corso
dell'esercizio   provvisorio,   entro   i   termini   previsti    per
l'approvazione del rendiconto. 
  In  tal  caso,  la   variazione   di   bilancio   necessaria   alla
reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui
le obbligazioni  sono  esigibili,  e'  effettuata,  con  delibera  di
Giunta, dopo avere acquisito il parere del l'organo  di  revisione  a
valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. Alla delibera di
Giunta e' allegato il prospetto previsto dall'articolo 10,  comma  4,
da trasmettere al tesoriere. 
  A  seguito  del  riaccertamento  ordinario  e/o  straordinario  dei
residui di cui all'articolo 3, commi 4 e  7,  del  presente  decreto,
l'ente  trasmette   al   tesoriere   l'atto   di   approvazione   del
riaccertamento dei residui. 
  8.11  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,  per  garantire   la
prosecuzione o l'avvio di attivita' soggette a termini o scadenza, il
cui  mancato  svolgimento  determinerebbe  danno   per   l'ente,   e'
consentito  l'utilizzo   delle   quote   vincolate   dell'avanzo   di
amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente
competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di
revisione contabile la Giunta delibera una  variazione  del  bilancio
provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo  dell'avanzo
di amministrazione  vincolato  determinato  sulla  base  di  dati  di
pre-consuntivo dell'esercizio precedente. 
  Sono altresi' consentite, con delibera  di  giunta,  le  variazioni
compensative  tra  le  dotazioni  delle  missioni  e  dei   programmi
limitatamente  alle   spese   per   il   personale,   conseguenti   a
provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente. 
  8.12  Considerata  la  natura  autorizzatoria   del   bilancio   di
previsione, nel rispetto della  disciplina  generale  riguardante  il
fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio e'  consentito
l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare  obbligazioni
derivanti da provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi,  da  obblighi
tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese  per
le  elezioni  in  caso  di  stanziamenti  non  adeguati  nella  spesa
corrente) e per garantire la  prosecuzione  o  l'avvio  di  attivita'
soggette  a  termini  o  scadenza,   il   cui   mancato   svolgimento
determinerebbe danno per l'ente. 
  A  seguito  dell'approvazione  del  bilancio  di  previsione,   con
riferimento  all'esercizio   in   corso,   il   limite   massimo   di
accantonamento al fondo di riserva e' ridotto dell'importo del  fondo
di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio. 
  8.13  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio  e   della   gestione
provvisoria sono gestite le  previsioni  del  secondo  esercizio  del
bilancio gestionale (per le regioni) e del PEG (per gli enti  locali)
dell'anno precedente. 
  Nel caso in cui la legge regionale di autorizzazione  all'esercizio
provvisorio abbia previsto che sia gestito lo schema di  bilancio  di
previsione approvato dalla Giunta e trasmesso al Consiglio  regionale
ai fini dell'approvazione, contestualmente all'approvazione  di  tale
legge, la Giunta provvede alla ripartizione  delle  tipologie  e  dei
programmi  in  categorie  e  macroaggregati  ai  fini  dell'esercizio
provvisorio ed il Segretario generale, o  altra  figura  equivalente,
provvede alla ripartizione delle categorie  e  dei  macroaggregati  e
capitoli. 
  Nel corso dell'esercizio provvisorio o della  gestione  provvisoria
e' possibile: 
  a)  per  quanto  riguarda  le  spese,  effettuare  variazioni  agli
stanziamenti   di   competenza   dei   macroaggregati    compensative
all'interno dei programmi e dei  capitoli,  compensative  all'interno
dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli; 
  b) per quanto  riguarda  le  entrate,  effettuare  variazioni  agli
stanziamenti di competenza  delle  entrate  compensative  all'interno
della  medesima  tipologia  e/o  della  medesima   categoria,   anche
prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di  variazioni
compensative,  con  delibera  di  giunta,  possono  essere  istituiti
capitoli  di  entrata  con  stanziamenti  pari  a  0  nell'ambito  di
tipologie per le  quali  gia'  esistono  stanziamenti.  Nel  caso  di
tipologie di entrata per le quali, in  bilancio,  non  sono  previsti
stanziamenti,  e'  possibile  istituire  la  tipologia,  sempre   con
stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento  pari
a 0 e' necessario per garantire il  pareggio  di  bilancio.  Infatti,
considerato  che  gli  stanziamenti  di  entrata  non  hanno   natura
autorizzatoria  (con  esclusione   delle   entrate   per   accensione
prestiti), e' possibile accertare le relative entrate  per  qualsiasi
importo. 
  Tali variazioni: 
  - sono effettuate nel rispetto  delle  procedure  previste  per  la
gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato); 
  - possono essere effettuate anche con riferimento  alle  previsioni
del bilancio gestionale/PEG  riguardanti  l'esercizio  successivo  se
necessarie per consentire  la  corretta  applicazione  del  principio
della competenza potenziata nel corso dell'esercizio provvisorio, nei
casi in cui, i principi contabili consentono l'assunzione di  impegni
esigibili nell'esercizio successivo. 
  8.14  Nel  primo  anno  di  adozione  dello  schema   di   bilancio
autorizzatorio previsto dal presente decreto, gli  enti,  che  al  31
dicembre dell'anno precedente non hanno  deliberato  il  bilancio  di
previsione per l'anno  successivo,  gestiscono  provvisoriamente  gli
stanziamenti di spesa previsti per il secondo  esercizio  dell'ultimo
bilancio di  previsione  approvato,  previa  riclassificazione  degli
stessi secondo lo schema di bilancio allegato al presente decreto. 
  9 La gestione dei residui e il risultato di amministrazione 
  9.1 La gestione dei residui. 
  In ossequio al principio contabile generale n.  9  della  prudenza,
tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in  ogni
caso prima della  predisposizione  del  rendiconto  con  effetti  sul
medesimo, una ricognizione dei residui attivi  e  passivi  diretta  a
verificare: 
  - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilita'
del credito; 
  - l'affidabilita'  della  scadenza  dell'obbligazione  prevista  in
occasione dell'accertamento o dell'impegno; 
  - il permanere delle posizioni debitorie  effettive  degli  impegni
assunti; 
  - la corretta classificazione  e  imputazione  dei  crediti  e  dei
debiti in bilancio 
  La ricognizione annuale dei residui attivi e  passivi  consente  di
individuare formalmente: 
  a) i crediti di dubbia e difficile esazione; 
  b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; 
  c) i crediti  riconosciuti  insussistenti,  per  l'avvenuta  legale
estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito; 
  d) i debiti insussistenti o prescritti; 
  e) i crediti e i debiti non imputati correttamente  in  bilancio  a
seguito di errori materiali o di revisione della classificazione  del
bilancio,  per  i  quali  e'  necessario  procedere   ad   una   loro
riclassificazione; 
  f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento  che
non risultano di competenza finanziaria  di  tale  esercizio,  per  i
quali  e'   necessario   procedere   alla   reimputazione   contabile
all'esercizio in cui il credito o il debito e' esigibile. 
  Non e' necessaria la costituzione del fondo  pluriennale  vincolato
solo nel caso in  cui  la  reimputazione  riguardi,  contestualmente,
entrate e spese correlate. Ad esempio nel  caso  di  trasferimenti  a
rendicontazione, per i quali l'accertamento delle entrate e' imputato
allo stesso esercizio  di  imputazione  degli  impegni,  in  caso  di
reimputazione   degli   impegni   assunti   nell'esercizio   cui   il
riaccertamento  ordinario   si   riferisce,   in   quanto   esigibili
nell'esercizio successivo, si provvede al riaccertamento  contestuale
dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il  fondo
pluriennale vincolato. 
  Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati
nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si  procede
all'accantonamento  al  fondo  di  crediti,  di  dubbia  e  difficile
esigibilita'  accantonando  a  tal  fine  una  quota  dell'avanzo  di
amministrazione. Al riguardo, si rinvia al principio applicato  della
contabilita' finanziaria n. 3.3 e all'esempio n. 5. 
  Trascorsi tre anni  dalla  scadenza  di  un  credito  di  dubbia  e
difficile  esazione  non  riscosso,  il  responsabile  del   servizio
competente  alla  gestione  dell'entrata  valuta  l'opportunita'   di
operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo
di pari importo il fondo crediti di dubbia  esigibilita'  accantonato
nel risultato di amministrazione. In tale occasione,  ai  fini  della
contabilita'  economico  patrimoniale,  il  responsabile  finanziario
valuta la  necessita'  di  adeguare  il  fondo  svalutazione  crediti
accantonato in contabilita' economico patrimoniale (che pertanto puo'
presentare un importo maggiore della quota accantonata nel  risultato
di amministrazione)  e  di  riclassificare  il  credito  nello  stato
patrimoniale. 
  Al fine di rendere possibile seguire l'evoluzione  delle  attivita'
di esazione affidate a terzi e  di  procedere  alla  loro  definitiva
cancellazione  una  volta  che  sia  stata   dimostrata   l'oggettiva
impossibilita'  della  loro  realizzazione  parziale  o  totale,   e'
opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile  esazione,
stralciati dalle  scritture  finanziarie,  siano  identificati  negli
elenchi allegati al rendiconto annuale indicando  il  loro  ammontare
complessivo. 
  Considerato che, a seguito dell'adozione  a  regime  del  principio
della  competenza  finanziaria  cd.  potenziata,   i   residui   sono
interamente costituiti da obbligazioni  scadute,  con  riferimento  a
tali crediti e' necessario attivare le azioni  di  recupero  mediante
procedure coattive. 
  I crediti  formalmente  riconosciuti  assolutamente  inesigibili  o
insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione)  o  per
indebito o erroneo  accertamento  del  credito  sono  definitivamente
eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio  attraverso  la
delibera di riaccertamento dei residui. 
  Il   riconoscimento   formale   dell'assoluta   inesigibilita'    o
insussistenza  dei  crediti  deve   essere   adeguatamente   motivato
attraverso l'analitica descrizione delle  procedure  seguite  per  la
realizzazione dei crediti prima  della  loro  eliminazione  totale  o
parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla  maturazione
della  prescrizione,  rimanendo  fermo  l'obbligo  di  attivare  ogni
possibile azione finalizzata ad adottare le  soluzioni  organizzative
necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie. 
  I debiti  formalmente  riconosciuti  insussistenti  per  l'avvenuta
legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno  di
un'obbligazione  non  dovuta  sono  definitivamente  eliminati  dalle
scritture e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento  di
riaccertamento dei residui. Il riconoscimento  formale  dell'assoluta
insussistenza dei debiti deve essere adeguatamente motivato. 
  Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del  residuo  passivo
riguardasse una spesa  avente  vincolo  di  destinazione,  l'economia
conseguente manterra', per il medesimo ammontare, lo  stesso  vincolo
applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente. 
  Tale quota di avanzo  e'  immediatamente  applicabile  al  bilancio
dell'esercizio successivo. 
  Se  dalla  ricognizione  risulta  la  necessita'  di  procedere  al
riconoscimento formale del maggior importo dei crediti e  dei  debiti
dell'amministrazione rispetto  all'ammontare  dei  residui  attivi  e
passivi  contabilizzati,  e'   necessario   procedere   all'immediato
accertamento ed impegno di nuovi crediti  o  nuovi  debiti,  imputati
contabilmente alla  competenza  dell'esercizio  in  cui  le  relative
obbligazioni sono esigibili. 
  L'emersione di debiti assunti dall'ente  e  non  registrati  quando
l'obbligazione  e'  sorta  comporta  la  necessita'  di  attivare  la
procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio,
prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in  cui  le
relative  obbligazioni  sono  esigibili.   Nel   caso   in   cui   il
riconoscimento    intervenga    successivamente     alla     scadenza
dell'obbligazione, la spesa e' impegnata  nell'esercizio  in  cui  il
debito fuori bilancio e' riconosciuto". 
  In sede di riaccertamento dei residui non  puo'  essere  effettuata
una rettifica in aumento dei  residui  passivi  in  base  all'erroneo
presupposto  che  l'entita'  della  spesa  non  era  prevedibile  con
certezza al momento  dell'  assunzione  dell'impegno  iniziale.  Ogni
comportamento difforme  comporterebbe  il  riconoscimento  di  debito
fuori bilancio e costituirebbe grave irregolarita' contabile. 
  E', invece, necessario procedere ad una rettifica  in  aumento  dei
residui attivi, e non all'accertamento di nuovi crediti di competenza
dell'esercizio, in caso di riscossione di residui  attivi  cancellati
dalle  scritture  in  quanto  ritenuti  (erroneamente)  assolutamente
inesigibili. 
  Pertanto, mentre per i residui attivi il riaccertamento  puo'  dare
luogo sia ad  un  incremento  che  ad  una  riduzione  dell'ammontare
complessivo dei residui, per i residui passivi il riaccertamento puo'
dare luogo solo ad una riduzione degli stessi,  salvo  l'ipotesi,  di
seguito indicata,  di  errata  classificazione  dei  residui  passivi
nell'ambito del medesimo titolo di spesa. 
  Il riaccertamento dei residui puo' riguardare crediti e debiti  non
correttamente classificati in bilancio. 
  Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori un'entrata o
una  spesa  e'  stata  erroneamente  classificata  in  bilancio,   e'
necessario procedere ad una loro riclassificazione. 
  In tali casi, se la reimputazione avviene nell'ambito del  medesimo
titolo di bilancio (per i residui attivi e per i residui passivi),  o
tra le missioni ed programmi di bilancio (per i residui passivi),  e'
possibile  attribuire  al  residuo  la  corretta  classificazione  di
bilancio, attraverso una rettifica in aumento e  una  in  diminuzione
dei residui, a condizione che il totale dei  residui  per  titolo  di
bilancio non risulti variato. 
  Con  particolare  riferimento  ai  residui  passivi,  le  procedure
informatiche consentono la rettifica in aumento dei  residui  passivi
solo se di importo corrispondente ad una riduzione di residui passivi
effettuata nell'ambito del medesimo titolo di bilancio. 
  La reimputazione di un residuo passivo ad  un  titolo  di  bilancio
differente   da   quello   inizialmente   attribuito   richiede    la
rideterminazione delle relative coperture,  che  possono  non  essere
quelle inizialmente previste. In tali casi, la  reimputazione  di  un
residuo  passivo  e'  equiparata  al  riconoscimento  formale  di  un
maggiore debito dell'amministrazione cui corrisponde un minore debito
relativo ad un altro titolo di bilancio, ed e' attuata attraverso  la
registrazione  di  un  nuovo   impegno   imputato   alla   competenza
dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, previa  individuazione
della relativa copertura e la  definitiva  eliminazione  dell'impegno
erroneamente  classificato  dalle  scritture  e  dai   documenti   di
bilancio. La procedura amministrativa da seguire e' quella tipica del
riconoscimento della legittimita' di un debito fuori bilancio. 
  La reimputazione di un residuo attivo  ad  un  titolo  di  bilancio
differente da quello inizialmente attribuito  e'  attuato  attraverso
una rettifica in aumento ed una corrispondete riduzione  dei  residui
attivi, e non mediante accertamento di nuovi  crediti  di  competenza
dell'esercizio. 
  In caso di una revisione o aggiornamento della  classificazione  di
bilancio, le necessarie re imputazioni dei  residui  sono  effettuate
attribuendo la nuova codifica ai residui iniziali  dell'esercizio  da
cui decorre l'applicazione della nuova  codifica  e  non  ai  residui
finali dell'esercizio  precedente,  operando  un  riaccertamento  dei
residui in sede di rendiconto dell'esercizio precedente. 
  Conseguentemente,    l'articolazione    dei    residui     iniziali
dell'esercizio  di  adozione  della  nuova   codifica,   non   potra'
corrispondere all'articolazione  dei  residui  finali  dell'esercizio
precedente, salvo il totale generale. La differenze tra la nuova e la
vecchia articolazione dei residui e' spiegata attraverso una  matrice
di correlazione predisposta dall'ente. 
  Il riaccertamento dei residui puo' riguardare crediti e debiti  non
correttamente imputati all'esercizio in quanto,  in  occasione  della
ricognizione, risultano non di  competenza  dell'esercizio  cui  sono
stati imputati, in quanto non esigibili nel corso di tale esercizio. 
  Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4  del  presente
decreto, attraverso una delibera di Giunta, si procede come segue: 
  -  nel  bilancio  dell'esercizio  in  cui  era  imputato  l'impegno
cancellato, si provvede a costituire  (o  a  incrementare)  il  fondo
pluriennale vincolato per  un  importo  pari  a  quello  dell'impegno
cancellato; 
  - nel primo esercizio del bilancio di previsione si  incrementa  il
fondo pluriennale iscritto  tra  le  entrate,  per  un  importo  pari
all'incremento  del   fondo   pluriennale   iscritto   nel   bilancio
dell'esercizio precedente, tra le spese; 
  - nel  bilancio  dell'esercizio  cui  la  spesa  e'  reimputata  si
incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa  necessari  per
la reimputazione degli impegni. 
  Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la  delibera
di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla
reimputazione degli accertamenti  e  degli  impegni  cancellati  puo'
disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese
agli esercizi in cui sono esigibili. Al riguardo, si rappresenta  che
l'atto che dispone il riaccertamento ed il  reimpegno  di  entrate  e
spese  ha  natura  gestionale,  in  quanto  si  tratta   solo   della
reimputazione  contabile  di  accertamenti  e   impegni   riguardanti
obbligazioni giuridiche gia' assunte dagli uffici competenti. 
  A decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati  con
funzione autorizzatoria, le  variazioni  di  bilancio  derivanti  dal
riaccertamento ordinario sono trasmesse al tesoriere  attraverso  gli
appositi prospetti previsti per la comunicazione al  tesoriere  delle
variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in
cui sia stato approvato il bilancio di previsione  dell'esercizio  in
corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di
esercizio provvisorio e' necessario trasmettere  al  tesoriere  anche
l'elenco definitivo dei residui iniziali.. 
  Il riaccertamento ordinario dei residui  trova  specifica  evidenza
nel  rendiconto  finanziario,  ed  e'  effettuato  annualmente,   con
un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione  del  parere
dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto. 
  Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio
in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente  prima
del riaccertamento ordinario, e'  possibile,  con  provvedimento  del
responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere
dell'organo di revisione, effettuare un  riaccertamento  parziale  di
tali residui. La successiva delibera della giunta  di  riaccertamento
dei residui prende atto  e  recepisce  gli  effetti  degli  eventuali
riaccertamenti parziali. 
  Si conferma che, come indicato al principio  8,  il  riaccertamento
dei residui, essendo un'attivita' di natura gestionale,  puo'  essere
effettuata  anche  nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,  entro  i
termini previsti per l'approvazione del rendiconto. 
  In  tal  caso,  la   variazione   di   bilancio   necessaria   alla
reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui
le obbligazioni  sono  esigibili,  e'  effettuata,  con  delibera  di
Giunta, a valere dell'ultimo bilancio  di  previsione  approvato.  La
delibera di Giunta e' trasmessa al tesoriere3 . 
  9.2 Il risultato di amministrazione 
  Il  risultato  di  amministrazione  alla  fine  dell'esercizio   e'
costituito dal fondo di cassa esistente  al  31  dicembre  dell'anno,
maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui  passivi,  come
definito dal rendiconto, che recepisce gli esiti della ricognizione e
dell'eventuale riaccertamento di cui al principio 9.1  al  netto  del
fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data. 
  Con riferimento alla corretta determinazione del fondo di cassa, si
rinvia a quanto indicato al riguardo al principio 4.1. 
  Il risultato di amministrazione e' accertato e verificato a seguito
dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. 
  Nel risultato di amministrazione sono evidenziati i residui  attivi
derivanti dall'accertamento di entrate tributarie  sulla  base  della
stima effettuata  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
dipartimento delle finanze. 
  Il risultato  di  amministrazione  e'  applicabile  solo  al  primo
esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziarie  le
spese che si  prevede  di  impegnare  nel  corso  di  tale  esercizio
imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi. 
  A tal fine il risultato di amministrazione iscritto in entrata  del
primo esercizio puo' costituire la copertura  del  fondo  pluriennale
vincolato stanziato in spesa,  corrispondente  al  fondo  pluriennale
iscritto in entrata degli esercizi successivi. 
  Se nel corso dell'esercizio in cui il fondo  pluriennale  vincolato
e' stato stanziato i relativi  impegni  pluriennali  non  sono  stati
formalmente assunti, il fondo pluriennale non risulta costituito e le
risorse tornano a costituire il risultato di  amministrazione  al  31
dicembre, applicabile all'esercizio successivo secondo  le  modalita'
previste nel presenta principio. 
  In occasione della predisposizione del bilancio  di  previsione  e'
necessario   procedere   alla   determinazione   del   risultato   di
amministrazione presunto, che consiste in una previsione  ragionevole
e  prudente   del   risultato   di   amministrazione   dell'esercizio
precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data  di
elaborazione del bilancio di previsione. 
  Nel caso di disavanzo di  amministrazione  presunto  e'  necessario
iscrivere tale posta tra le spese del bilancio  di  previsione  e,  a
seguito dell'approvazione del rendiconto, variare  tale  importo,  al
fine di iscrivere l'importo del disavanzo definitivamente accertato. 
  Nei casi espressamente previsti dalla legge e' possibile  ripartire
il disavanzo tra piu' esercizi. 
  Non e' conforme ai  precetti  dell'art.  81,  quarto  comma,  della
Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in  sede  preventiva,
attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato  e
verificato a seguito della procedura  di  approvazione  del  bilancio
consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte
costituzionale). 
  Tuttavia,  in   occasione   dell'approvazione   del   bilancio   di
previsione, e con successive variazioni di  bilancio,  e'  consentito
l'utilizzo della quota  del  risultato  di  amministrazione  presunto
costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate  risultanti
dall'ultimo consuntivo approvato, secondo  le  modalita'  di  seguito
riportate. 
  Nel caso in cui  il  bilancio  di  previsione  preveda  l'immediato
utilizzo  della  quota  vincolata  dell'avanzo   di   amministrazione
presunto, entro il 31  gennaio  dell'esercizio  cui  il  bilancio  si
riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta,  del
prospetto aggiornato  riguardante  il  risultato  di  amministrazione
presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle
spese vincolate. 
  Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata  del  risultato  di
amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si
provvede immediatamente alle necessarie variazioni  di  bilancio  che
adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato. 
  In  assenza  dell'aggiornamento  del   prospetto   riguardante   il
risultato di amministrazione  presunto,  si  provvede  immediatamente
alla variazione di bilancio che  elimina  l'utilizzo  dell'avanzo  di
amministrazione. 
  Le   eventuali   variazioni   di   bilancio    che,    in    attesa
dell'approvazione  del  consuntivo,  applicano  al   bilancio   quote
vincolate o accantonate del  risultato  di  amministrazione,  possono
essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta  del
prospetto aggiornato del risultato di amministrazioni presunto. 
  Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione  di  economie  di
spesa vincolate derivanti da stanziamenti di bilancio  dell'esercizio
precedente, possono essere disposte dai  dirigenti  se  previsto  dal
regolamento di contabilita' o, in assenza di norme, dal  responsabile
finanziario. 
  In ogni caso il risultato di amministrazione non  puo'  mai  essere
considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che
presentano  un  margine  di  aleatorieta'  riguardo  alla   possibile
sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi. 
  Considerato che una quota  del  risultato  di  amministrazione,  di
importo corrispondente a  quello  dei  residui  attivi  di  dubbia  e
difficile esazione, e' destinato a dare copertura alla  cancellazione
dei  crediti,  l'accantonamento  di  una  quota  del   risultato   di
amministrazione al fondo crediti di dubbia  esigibilita'  costituisce
lo  strumento  per   rendere   meno   "incerto"   il   risultato   di
amministrazione. 
  Il risultato  di  amministrazione  e'  distinto  in  fondi  liberi,
vincolati, accantonati e destinati. 
  Costituiscono quota vincolata del risultato di  amministrazione  le
entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: 
  a) nei casi in cui la legge  o  i  principi  contabili  generali  e
applicati della contabilita' finanziaria individuano  un  vincolo  di
specifica destinazione dell'entrata alla spesa. Per gli enti locali i
vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle  leggi  statali
che dalle leggi regionali. Per le regioni  i  vincoli  sono  previsti
solo dalla legge statale. Nei casi in cui la legge dispone un vincolo
di  destinazione  su  propri  trasferimenti  di  risorse   a   favore
dell'ente, si e' in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti  e
non da legge; 
  b)  derivanti  da  mutui   e   finanziamenti   contratti   per   il
finanziamento di investimenti determinati; 
  c) derivanti da trasferimenti erogati a favore  dell'ente  per  una
specifica destinazione; 
  d)  derivanti  da  entrate   straordinarie,   non   aventi   natura
ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente
attribuito una specifica destinazione.  E'  possibile  attribuire  un
vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi  natura
ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del  disavanzo
di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso
dell'esercizio alla copertura di tutti  gli  eventuali  debiti  fuori
bilancio (per gli enti locali compresi i  debiti  fuori  bilancio  ai
sensi  dell'articolo  193  del  TUEL,  nel  caso  in  cui  sia  stata
accertata, nell'anno in corso e nei  due  anni  precedenti  l'assenza
dell' equilibrio generale di bilancio). Le regioni possono attribuire
il vincolo di destinazione in  caso  di  disavanzo  da  indebitamento
autorizzato con  legge  non  ancora  accertato.  Le  regioni  possono
attribuire il  vincolo  di  destinazione  in  caso  di  disavanzo  da
indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato.  I  vincoli
attribuiti  dalla  regione  con   propria   legge   regionale,   sono
considerati "vincoli  formalmente  attribuiti  dalla  regione  e  non
"vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili". 
  E' necessario distinguere le entrate vincolate  alla  realizzazione
di una specifica spesa, dalle entrate destinate al  finanziamento  di
una generale categoria di spese,  quali  la  spesa  sanitaria.  Fermo
restando l'obbligo di rispettare  sia  i  vincoli  specifici  che  la
destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea  che  la
disciplina  prevista  per  l'utilizzo  delle  quote   vincolate   del
risultato  di  amministrazione  non  si  applica  alle  cd.   risorse
destinate. 
  La quota accantonata del risultato di amministrazione e' costituita
da: 
  1.  l'accantonamento  al  fondo  crediti  di  dubbia   esigibilita'
(principio 3.3); 
  2. gli accantonamenti a fronte dei residui  passivi  perenti  (solo
per le Regioni, fino al loro smaltimento) 
  3. gli accantonamenti per le passivita' potenziali (fondi  spese  e
rischi). 
  Le  quote  accantonate  del  risultato  di   amministrazione   sono
utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi  per  i  quali
sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non
puo' piu' verificarsi,  la  corrispondente  quota  del  risultato  di
amministrazione e' liberata dal vincolo. 
  L'utilizzo  della  quota  accantonata  per  i  crediti  di   dubbia
esigibilita' e' effettuato a seguito della cancellazione dei  crediti
dal conto del bilancio, riducendo di pari  importo  il  risultato  di
amministrazione. 
  Con il bilancio di  previsione  o,  nel  corso  dell'esercizio  con
provvedimento  di  variazione  al  bilancio,  e'  sempre   consentito
l'utilizzo delle quote accantonate del risultato  di  amministrazione
risultanti dall'ultimo consuntivo approvato. 
  Con  provvedimento  di  variazione  al  bilancio  effettuato  prima
dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente,  e'
consentito  l'utilizzo  degli  accantonamenti  effettuati  nel  corso
dell'esercizio precedente, se la  verifica  prevista  per  l'utilizzo
anticipato delle quote vincolate  del  risultato  di  amministrazione
presunto e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di
cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo  23
giugno 2011, n.118 e successive modificazioni  e  integrazioni,  sono
effettuate  con  riferimento  a  tutte  le   entrate   e   le   spese
dell'esercizio precedente e  non  solo  alle  entrate  e  alle  spese
vincolate. 
  La  quota  del  risultato   di   amministrazione   destinata   agli
investimenti e' costituita dalle  entrate  in  conto  capitale  senza
vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili  con
provvedimento   di   variazione   di   bilancio   solo   a    seguito
dell'approvazione del  rendiconto.  Negli  allegati  al  bilancio  di
previsione   e   al   rendiconto   riguardanti   il   risultato    di
amministrazione, non si provvede all'indicazione  della  destinazione
agli investimenti delle entrate in  conto  capitale  che  hanno  dato
luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita',  per
l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva  riscossione  delle
stesse. 
  Con riferimento alla lettera a) sopra indicata, costituiscono quota
vincolata  del  risultato  di  amministrazione  ai  sensi  di  quanto
previsto dal presente principio contabile applicato (trattasi  di  un
elenco esemplificativo): 
  1. l'eventuale  differenza  positiva  derivante  dalla  regolazione
annuale di differenze dei flussi finanziari derivanti  dai  contratti
derivati,  destinata  a  garantire  i  rischi  futuri  del  contratto
(principio 3.23); 
  2.  l'accantonamento   dei   proventi   derivanti   dall'estinzione
anticipata di un derivato, nel caso di  valore  di  mercato  positivo
(cd. mark to market),  per  un  valore  corrispondente  alle  entrate
accertate. Il vincolo permane fino a completa estinzione di  tutti  i
derivati contratti dall'ente, a copertura di eventuali mark to market
negativi futuri  e,  in  caso  di  quota  residua,  per  l'estinzione
anticipata del debito (principio 3.23); 
  3. una quota  pari  al  credito  IVA  maturato  per  operazioni  di
investimento finanziate con il debito. Il vincolo e'  destinato  alla
realizzazione di investimenti; (principio 5.2, lett. e); 
  4. la quota del risultato corrispondente  ai  residui  passivi  non
classificati correttamente in bilancio, eliminati dalle scritture per
essere  reimputati  alla  competenza  dell'esercizio   in   gestione,
correttamente classificato (principio 9.1). 
  La quota  libera  del  risultato  di  amministrazione  puo'  essere
utilizzata con il bilancio  di  previsione  o  con  provvedimento  di
variazione  di  bilancio,  solo  a  seguito   dell'approvazione   del
rendiconto, per  le  finalita'  di  seguito  indicate  in  ordine  di
priorita': 
  a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
  b)  per  i  provvedimenti  necessari  per  la  salvaguardia   degli
equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193
del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 
  c) per il finanziamento di spese di investimento; 
  d) per il  finanziamento  delle  spese  correnti  a  carattere  non
permanente; 
  e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. 
  Pertanto,   l'utilizzo   dell'avanzo    di    amministrazione    e'
prioritariamente  destinato  alla  salvaguardia  degli  equilibri  di
bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente. 
  Resta salva la possibilita'  di  impiegare  l'eventuale  quota  del
risultato  di  amministrazione   "svincolata",   sulla   base   della
determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di  dubbia
esigibilita' rispetto alla consistenza dei  residui  attivi  di  fine
anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti  di
dubbia  esigibilita'  nel  bilancio  di   previsione   dell'esercizio
successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. 
  L'utilizzo delle quote vincolate e  accantonate  del  risultato  di
amministrazione  e'  consentito  anche   nel   corso   dell'esercizio
provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione  o  l'avvio
di attivita' soggette  a  termini  o  scadenza,  sulla  base  di  una
relazione documentata  del  dirigente  competente.  A  tal  fine,  la
Giunta, dopo avere acquisito  il  parere  dell'organo  di  revisione,
delibera  una  variazione  del  bilancio  provvisorio  in  corso   di
gestione,  che  dispone  l'utilizzo  dell'avanzo  di  amministrazione
vincolato  o  accantonato  determinato,  sulla  base   di   dati   di
pre-consuntivo  dell'esercizio  precedente,  secondo   le   modalita'
previste   dal   presente   principio.   Nel   corso   dell'esercizio
provvisorio,  se   il   prospetto   aggiornato   del   risultato   di
amministrazione presunto evidenzi  un  disavanzo  di  amministrazione
(lettera  D)  della  sezione  2  del  prospetto),  non  e'  possibile
proseguire la gestione secondo le regole dell'esercizio  provvisorio.
E' necessario  che  l'ente  proceda  all'immediata  approvazione  del
bilancio di previsione, iscrivendo tra le spese il  disavanzo.  Nelle
more  dell'approvazione  del  bilancio  di  previsione,  la  gestione
prosegue secondo le regole della gestione provvisoria. 
  9.3 Il riaccertamento straordinario dei residui 
  Il riaccertamento straordinario dei residui e' l'attivita' prevista
dall'articolo 3 comma 7, del presente decreto, diretta ad adeguare lo
stock dei residui attivi e passivi al 31  dicembre  2014  alla  nuova
configurazione del  principio  contabile  generale  della  competenza
finanziaria, la cd. competenza finanziaria potenziata. 
  In particolare, l'articolo 3 comma 7, prevede che il riaccertamento
straordinario dei residui sia effettuato con  riferimento  alla  data
del 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del  rendiconto
2014. 
  Infatti, prima di adeguare al nuovo principio lo stock dei  residui
attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti, e' necessario
determinarne l'importo in via definitiva, nel rispetto del previgente
ordinamento  contabile,  con  l'approvazione  del  rendiconto   della
gestione 2014. 
  Mentre si  provvede  al  tradizionale  riaccertamento  dei  residui
necessario  alla  predisposizione  del  rendiconto  2014,   e'   bene
preparare  anche  il  riaccertamento   straordinario   dei   residui,
individuando per ciascun residuo definito nel  rispetto  del  vecchio
ordinamento, quelli non sorretti dal alcuna  obbligazione  giuridica,
destinati  ad  essere  definitivamente  cancellati  e,   per   quelli
corrispondenti ad obbligazioni perfezionate, l'esercizio di  scadenza
dell'obbligazione. 
  Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma
7, gli enti territoriali deliberano  il  riaccertamento  dei  residui
nella stessa  giornata  in  cui  e'  approvato  il  rendiconto  2014,
immediatamente dopo la delibera del Consiglio. 
  Pertanto, nella stessa giornata e' determinato: 
  a) l'importo dei residui attivi  e  passivi  al  31  dicembre  2014
risultante dal rendiconto 2014 approvato dal Consiglio. I residui  al
31  dicembre  2014  sono  determinati  nel  rispetto  del  precedente
ordinamento contabile; 
  b) l'importo dei residui  attivi  e  passivi  al  1°  gennaio  2015
risultanti dal riaccertamento straordinario  dei  residui  deliberato
dalla Giunta. I residui al  1°  gennaio  2015  sono  determinati  nel
rispetto del principio  contabile  della  competenza  potenziata,  in
vigore dal 1° gennaio 2015. 
  Considerato che  trattasi  di  un'attivita'  gestionale,  meramente
ricognitiva  dei  residui  esistenti  al  31  dicembre  2014   e   di
adeguamento  degli  stessi  al  principio  contabile  generale  della
competenza finanziaria, il riaccertamento straordinario  dei  residui
e' adottato con delibera di  giunta,  previo  parere  dell'organo  di
revisione   economico-finanziario,   tempestivamente   trasmesso   al
Consiglio. 
  Al fine di evitare comportamenti opportunistici, non  e'  possibile
effettuare il riaccertamento  straordinario  dei  residui  attraverso
successive deliberazioni. 
  Alla delibera di giunta sono allegati i  prospetti  riguardanti  la
rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del  risultato  di
amministrazione, di cui all'allegato n. 5 al presente decreto. 
  La  procedura  di  riaccertamento  straordinario  dei  residui   e'
articolata nelle seguenti attivita': 
  1) eliminazione definitiva dei  residui  attivi  e  passivi  al  31
dicembre 2014 cui non  corrispondono  obbligazioni  perfezionate.  In
particolare,  tale  fase  riguarda  gli  impegni  assunti  ai   sensi
dell'articolo 183, comma 5, del TUEL vigente nel 2014. La delibera di
riaccertamento straordinario dei residui indica, per ciascun  residuo
passivo definitivamente cancellato, la natura della relativa fonte di
copertura (finanziato da prestito, da entrata vincolata  a  specifica
destinazione da legge o da principi,  da  trasferimento  vincolato  a
specifica destinazione, da entrata vincolata a specifica destinazione
dall'ente, da entrate libere); 
  2) eliminazione dei residui attivi e passivi cui non  corrispondono
obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2014,  destinati  ad
essere reimputati agli esercizi successivi,  e  individuazione  delle
relative scadenze. La delibera di  riaccertamento  straordinario  dei
residui indica, per  ciascun  residuo  non  scaduto  cancellato,  gli
esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile, secondo  i  criteri
individuati dal principio applicato della contabilita' finanziaria; 
  3) determinazione del fondo pluriennale  vincolato  al  1°  gennaio
2015 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2015  del  bilancio  di
previsione 2015-2017, distintamente per la parte corrente  e  per  il
conto capitale, per un importo pari alla  differenza  tra  i  residui
passivi ed i  residui  attivi  reimputati  di  cui  al  punto  2,  se
positivo. Al riguardo si ricorda che, nelle more  del  riaccertamento
straordinario  dei  residui,  gli  stanziamenti   del   bilancio   di
previsione  2015-2017  riguardanti  il  fondo  pluriennale   iscritto
all'entrata dell'esercizio 2015 sono pari a zero; 
  4) determinazione del risultato di amministrazione  al  1°  gennaio
2015, in considerazione dell'importo riaccertato dei residui attivi e
passivi e dell'importo del fondo pluriennale  vincolato  alla  stessa
data, 
  5) individuazione delle quote accantonate,  destinate  e  vincolate
del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, con  particolare
riferimento: 
  a. ai  vincoli  determinati  dalla  eliminazione  dei  cd.  impegni
tecnici,   assunti   negli   esercizi   precedenti   in    attuazione
dell'articolo 183, comma 5, del TUEL.  In  altre  parole,  tutti  gli
impegni tecnici cancellati confluiscono  nella  quota  vincolata  del
risultato di amministrazione a meno  di  determinazioni  dell'ente  a
svincolare  risorse  che  non  avevano  natura  propria  di   entrata
vincolata, destinate al  finanziamento  dell'investimento  che  aveva
determinato l'impegno tecnico; 
  b. all'accantonamento al  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita',
determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato n. 3.3
e dall'esempio n. 5 in appendice. 
  Le quote vincolate, accantonate e destinate sono definite anche  se
il risultato di amministrazione non e' capiente o e' negativo,  dando
luogo  ad  un  disavanzo  di  amministrazione;  da  recuperare  negli
esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
  6)  variazione  degli  stanziamenti  del  bilancio  di   previsione
2015-2017,  se  approvato  (sia   quello   conoscitivo   che   quello
autorizzatorio) al fine di consentire: 
  a.  l'iscrizione  del  fondo  pluriennale  vincolato   in   entrata
dell'esercizio 2015; 
  b.  l'adeguamento   degli   stanziamenti   riguardanti   il   fondo
pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2015  e  in
entrata e spesa degli esercizi successivi; 
  c. l'eventuale utilizzo delle  quote  vincolate  del  risultato  di
amministrazione; 
  d. l'adeguamento degli stanziamenti  di  entrata  e  di  spesa  (di
competenza e di cassa) agli importi  da  reimputare  e  all'ammontare
riaccertato dei residui attivi e passivi. Il pareggio del bilancio e'
garantito dall'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata,
nel caso in cui la  reimputazione  delle  spese  risulti  di  importo
superiore alla reimputazione delle entrate; 
  e. l'applicazione, tra le spese di ciascun esercizio,  della  quota
dell'eventuale risultato di amministrazione negativo; 
  7)  ri-accertamento  e  re-impegno  delle  entrate  e  delle  spese
eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2014. 
  Pertanto,  una   componente   necessaria   del   provvedimento   di
riaccertamento  straordinario  dei  residui   e'   costituita   dalla
variazione del  bilancio  di  previsione  o,  in  caso  di  esercizio
provvisorio, dalla variazione degli stanziamenti  e  dei  residui  in
corso di gestione. 
  Non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31
dicembre  2014  che  sono  stati  incassati  e   pagati   prima   del
riaccertamento straordinario. Al riguardo si richiama quanto previsto
dal principio 5.2 con riferimento alla premialita' e  al  trattamento
accessorio del personale liquidato nell'anno  successivo  che,  anche
nelle more  del  riaccertamento  straordinario,  non  possono  essere
pagati in conto residui, e devono essere  impegnati  con  imputazione
all'esercizio in corso. 
  E' infine necessario verificare con attenzione  gli  effetti  sugli
equilibri dei singoli esercizi considerati dal  bilancio  determinati
dalla  distribuzione  temporale  dei   residui   attivi   e   passivi
reimputati, avvalendosi dell'allegato n. 1 riportato  alla  fine  del
presente principio. 
  Nel caso in cui i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di
importo superiore alla differenza tra il fondo pluriennale  vincolato
stanziato in entrata e i  residui  passivi  reimputati  nel  medesimo
esercizio, tale differenza e' vincolata alla copertura dell'eventuale
eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi  rispetto
alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e  dei  residui
attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si  verifica
tale differenza e' effettuato un accantonamento di pari importo  agli
stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato. 
  La stessa fattispecie puo' verificarsi nel caso in cui il complesso
dei residui  attivi  riaccertati  risulta  superiore  al  totale  dei
residui passivi riaccertati e, anche se  nell'entrata  dell'esercizio
2015  non  e'  costituito  il  fondo  pluriennale  vincolato,  se  la
distribuzione  temporale   delle   reimputazioni   rende   necessario
destinare una parte dei residui attivi imputati ad un esercizio  alla
copertura  dell'eccedenza  degli  impegni  imputati   agli   esercizi
successivi. 
  L'eventuale eccedenza dei residui attivi reimputata, non necessaria
alla  copertura  dei  residui  passivi  reimputati  (compresi  quelli
imputati agli esercizi successivi) e  alla  copertura  dell'eventuale
disavanzo di amministrazione determinato dal riaccertamento (compreso
quello  necessario  alla  eventuale  ricostituzione  di  vincoli   ed
accantonamenti) puo'  essere  destinato  al  finanziamento  di  nuove
spese. 
  A tal fine, la variazione di  bilancio  diretta  a  individuare  la
destinazione di tale risorse, che puo'  essere  costituita  anche  da
ulteriori accantonamenti ai fondi spese, e' approvata dal Consiglio. 
  Nel caso in cui i residui passivi reimputati ad un  esercizio  sono
di importo superiore  alla  somma  del  fondo  pluriennale  vincolato
stanziato in entrata e dei  residui  attivi  reimputati  al  medesimo
esercizio si forma un disavanzo tecnico  (rappresentato  nelle  righe
denominate "Quota spese reimpegnate  eccedente  rispetto  al  FPV  di
entrata e alle entrate riaccertate" dell'allegato n. 5/1 al  presente
decreto), di importo corrispondente  agli  avanzi  determinati  negli
esercizi successivi. Il disavanzo tecnico puo': 
  1) essere finanziato con le risorse dell'esercizio. A tal fine,  la
variazione  di  bilancio  diretta  a  individuare  la  copertura  del
disavanzo tecnico e' approvata dal Consiglio.; 
  2)  consentire  l'approvazione  del  bilancio   in   disavanzo   di
competenza, in deroga al prinicpio contabile generale  del  pareggio,
come previsto dall'articolo 3, comma 13, al presente decreto, per  un
importo non superiore al disavanzo tecnico. 
  Il riaccertamento straordinario dei residui e' effettuato anche  in
caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio,
registrando le reimputazioni nelle scritture contabili.  Il  bilancio
di previsione approvato successivamente al riaccertamento dei residui
e' predisposto tenendo conto di tali registrazioni. A  tal  fine,  si
rappresenta che l'adeguamento del bilancio di previsione  agli  esiti
del riaccertamento riguarda gli stanziamenti di competenza e di cassa
e i residui iniziali.  Al  riguardo  si  rappresenta  che  i  residui
iniziali devono corrispondere all'importo dei residui risultante  dal
rendiconto   2014   (riclassificati   secondo   la    classificazione
armonizzata) e che gli effetti del riaccertamento  straordinario  dei
residui  devono  essere  registrati  come  variazione   dei   residui
iniziali, attivita' gestionale dell'esercizio 2015,  con  riferimento
alla data del 1° gennaio 2015. 
  Pertanto,  a  seguito  dell'approvazione  del  rendiconto  2014,  i
residui iniziali presunti 2015, sono sostituiti dai residui  iniziali
definitivi, mentre gli effetti del riaccertamento  straordinario  dei
residui costituiscono una prima variazione apportata nel corso  della
gestione,  alla  data  del  1°  gennaio  2015,  cui  seguira'  quella
effettuata  in  sede  di  riaccertamento  ordinario,  ai   fini   del
rendiconto 2014. 
  Nel rendiconto "armonizzato" del 2015, nel conto del bilancio: 
  - il totale della voce RS, concernente i residui attivi (o passivi)
al 1 gennaio  2015  corrisponde  al  totale  dei  residui  attivi  (o
passivi) al 31 dicembre 2014 del rendiconto 2014; 
  nelle  voci  R  del  rendiconto,  concernenti  "Riaccertamento  dei
residui" sono indicate sia le variazioni apportate in  occasione  del
riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015, che quelle apportate
in occasione del riaccertamento ordinario 2015,  riferito  alla  data
del 31 dicembre 2015. 
  Per   ulteriori   indicazioni   riguardanti    il    riaccertamento
straordinario dei residui si rinvia all'esempio n. 6, che costituisce
parte integrante del presente principio. 
  10 La contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati degli
enti locali 
  10.1 Quadro normativo 
  La riforma contabile prevista dal  decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, non ha modificato la disciplina degli incassi vincolati
degli enti locali. 
  Pertanto, gli enti locali, ai sensi di quanto previsto: 
  - dall'art. 180, comma  3,  lettera  d),  del  TUEL  continuano  ad
indicare  al   tesoriere,   attraverso   l'ordinativo   di   incasso,
l'eventuale natura vincolata dei  propri  incassi.  Al  riguardo,  la
riforma ha precisato che devono  essere  segnalate  al  tesoriere  le
riscossioni  a  destinazione  vincolata  derivanti   da   legge,   da
trasferimenti e da prestiti; 
  - dall'art. 185, comma  2,  lettera  i),  del  TUEL  continuano  ad
indicare  al  tesoriere,  attraverso   l'ordinativo   di   pagamento,
l'eventuale natura vincolata dei propri pagamenti.  Al  riguardo,  la
riforma ha precisato che devono  essere  comunicati  al  tesoriere  i
pagamenti  con  destinazione  vincolata  derivanti   da   legge,   da
trasferimenti o da prestiti; 
  - dall'art. 195 del TUEL possono continuare a disporre  l'utilizzo,
in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'articolo 180,
comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti, anche  se
provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa
depositi e prestiti, per un importo non  superiore  all'anticipazione
di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222 (salvo  gli  enti
in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del  decreto  di
cui all'articolo 261, comma 3). Con i primi introiti non  soggetti  a
vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme
vincolate utilizzate per il pagamento di spese correnti. 
  - dall'articolo 195 del TUEL, continuano  a  vincolare  il  ricorso
all'anticipazione di tesoreria a  seguito  dell'utilizzo  di  entrate
vincolate. 
  L'unica novita', introdotta  dalla  riforma  contabile  degli  enti
territoriali, e' costituita dall'obbligo, a decorrere dal 1°  gennaio
2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie  i  movimenti  di
utilizzo e di reintegro delle somme  vincolate  di  cui  all'articolo
180, comma 3, lettera d) secondo le modalita' indicate  nel  presente
principio applicato (art. 195, comma  1,  ultimo  periodo,  del  TUEL
integrato dal decreto correttivo del decreto legislativo n.118/2011). 
  Conseguentemente: 
  -  all'art.  195,  comma  2,  del  TUEL,  e'  stata  inserita   una
disposizione che prevede  che  l'utilizzo  di  incassi  vincolati  e'
attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di  incasso
e pagamento di regolazione contabile, fermo restando l'adozione della
deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di
cui all'articolo 222, comma 1, del TUEL che,  all'inizio  di  ciascun
esercizio, autorizza l'utilizzo di incassi vincolati; 
  - all'articolo 209 del TUEL e' stato inserito il  comma  3-bis,  il
quale prevede che "il  tesoriere  tiene  contabilmente  distinti  gli
incassi di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d). I  prelievi  di
tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento  di  cui
all'articolo 185, comma 2, lettera i). E'  consentito  l'utilizzo  di
risorse vincolate secondo le modalita'  e  nel  rispetto  dei  limiti
previsti dall'articolo 195". 
  10.2 Registrazione dell'utilizzo di incassi vincolati per  esigenze
correnti 
  Nel corso della gestione, in considerazione della natura  libera  o
vincolata degli incassi e pagamenti, indicata a cura  dell'ente,  nei
titoli di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli  180,  comma
3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i),  del  TUEL,  il  tesoriere
distingue la liquidita' dell'ente in parte libera e parte vincolata. 
  In caso di crisi di insufficienza dei fondi  liberi,  nel  rispetto
dei limiti previsti dall'articolo 195 del TUEL, il tesoriere provvede
automaticamente all'utilizzo delle risorse vincolate per il pagamento
di spese correnti disposte dall'ente. 
  Nel caso di incassi vincolati esclusi  dall'obbligo  di  versamento
nella  contabilita'  speciale  di  tesoreria   unica,   si   provvede
all'utilizzo prioritario  di  tali  disponibilita'.  Logicamente,  si
provvede  prioritariamente  al  reintegro  delle  entrate   vincolate
giacenti presso la tesoreria statale. 
  L'utilizzo degli  incassi  vincolati  per  il  pagamento  di  spese
correnti non vincolate determina la formazione di  "carte  contabili"
di entrata e di spesa, che il tesoriere trasmette a SIOPE utilizzando
gli appositi codici provvisori, previsti a tal  fine  ("Pagamenti  da
regolarizzare per utilizzo di incassi vincolati  ai  sensi  dell'art.
195 del TUEL" e "Incassi da regolarizzare  per  destinazione  incassi
vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL"). 
  A  seguito  della  comunicazione   dei   sospesi   in   attesa   di
regolarizzazione,  l'ente  effettua  la  seguente   operazione,   con
periodicita' almeno mensile, entro 10 giorni dalla  fine  di  ciascun
mese: 
  a) impegna ed emette un ordine  di  pagamento,  a  regolarizzazione
delle carte contabili, per l'importo degli incassi vincolati che sono
stati destinati alla copertura di spese  correnti,  sul  capitolo  di
spesa "Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195  del  TUEL".
L'ordine di pagamento e' versato in entrata al bilancio  dell'ente  e
presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i),  del
TUEL, che trattasi di pagamento di risorse  vincolate.  L'entrata  e'
registrata attraverso l'operazione di cui al punto b); 
  b) accerta ed emette una reversale di incasso,  a  regolarizzazione
delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lettera
a), sul conto "Destinazione incassi vincolati  a  spese  correnti  ai
sensi dell'art. 195 del  TUEL".  L'ordine  di  incasso  non  presenta
l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL,  in
quanto trattasi di incasso di entrate libere. 
  A seguito dell'utilizzo degli incassi vincolati  per  il  pagamento
delle spese correnti, tutte le  disponibilita'  libere  giacenti  nel
conto intestato all'ente alla fine di ogni giornata di lavoro  devono
essere destinate al reintegro delle risorse vincolate, fino  al  loro
completo reintegro. 
  Il reintegro  delle  risorse  vincolate  effettuato  dal  tesoriere
genera dei  sospesi  di  entrata  e  di  spesa,  trasmessi  al  SIOPE
utilizzando gli appositi  codici  provvisori,  previsti  a  tal  fine
("Pagamenti da  regolarizzare  per  destinazione  incassi  liberi  al
reintegro incassi vincolati  ai  sensi  dell'art.  195  del  TUEL"  e
"Incassi da regolarizzare per reintegro incassi  vincolati  ai  sensi
dell'art. 195 del TUEL"). 
  I sospesi riguardanti il reintegro degli incassi  vincolati  devono
essere regolarizzati dall'ente entro le stesse scadenze indicate  per
la regolarizzazione dei sospesi riguardanti l'utilizzo degli  incassi
vincolati. A tal fine, sulla base  delle  comunicazioni  dei  sospesi
trasmesse dal tesoriere, l'ente: 
  c) impegna ed emette un ordine  di  pagamento,  a  regolarizzazione
delle carte contabili, sul capitolo di  spesa  "Destinazione  incassi
liberi al reintegro incassi vincolati  ai  sensi  dell'art.  195  del
TUEL". L'ordine di  pagamento  e'  versato  in  entrata  al  bilancio
dell'ente e non presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma  2,
lettera i), del TUEL, in quanto  trattasi  di  pagamento  di  risorse
libere. L'entrata e' registrata attraverso  l'operazione  di  cui  al
punto d), 
  d) accerta ed emette una reversale di incasso,  a  regolarizzazione
delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lettera
c), sul conto "Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del
TUEL". L'ordine di incasso presenta  l'indicazione  di  cui  all'art.
180, comma 3, lettera d),  del  TUEL,  che  trattasi  di  incasso  di
entrate a destinazione vincolata. 
  10.3 Entrate vincolate depositate in conti  diversi  da  quello  di
gestione di tesoreria 
  L'utilizzo degli  incassi  vincolati  per  il  pagamento  di  spese
correnti  ai  sensi  dell'art.  195  del   TUEL   non   puo'   essere
automaticamente disposto dal tesoriere se gli incassi  vincolati,  in
quanto non soggetti  all'obbligo  di  versamento  nelle  contabilita'
speciali di tesoreria unica, sono depositati in un conto  corrente  o
di  deposito  distinto  dal  conto  di  gestione  di   tesoreria,   o
temporaneamente investiti. 
  In tali casi, in presenza di carenza di disponibilita' nella  cassa
libera, e' solo l'ente  che  puo'  disporre  il  trasferimento  degli
incassi vincolati dagli altri conti correnti bancari o di deposito al
conto di gestione di tesoreria. Una volta che le somme sono rientrate
nel  conto  di  gestione  di   tesoreria,   il   tesoriere   provvede
automaticamente all'utilizzo delle risorse vincolate per il pagamento
di spese correnti disposte dall'ente. 
  A seguito  dell'ordine  di  trasferimento  di  tali  fondi,  l'ente
provvede alle seguenti scritture finanziarie: 
  a) l'accertamento e l'incasso di entrate derivanti dalla  riduzione
di depositi bancari. L'ordine di incasso  presenta  l'indicazione  di
cui all'art. 180, comma 3, lettera d),  del  TUEL,  che  trattasi  di
incasso di entrate  a  destinazione  vincolata.  Tali  incassi,  sono
automaticamente utilizzati dalla banca  per  il  pagamento  di  spese
correnti ai sensi dell'articolo 195 del TUEL, generando i sospesi  di
entrata e di uscita; 
  b) impegna ed emette un ordine  di  pagamento,  a  regolarizzazione
delle carte contabili, per l'importo degli incassi vincolati che sono
stati destinati alla copertura di spese  correnti,  sul  capitolo  di
spesa "Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195  del  TUEL".
L'ordine di pagamento e' versato in entrata al bilancio  dell'ente  e
presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i),  del
TUEL, che trattasi di pagamento di risorse  vincolate.  L'entrata  e'
registrata attraverso l'operazione di cui al punto c); 
  c) accerta ed emette una reversale di incasso,  a  regolarizzazione
delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lettera
b), sul conto "Destinazione incassi vincolati  a  spese  correnti  ai
sensi dell'art. 195 del  TUEL".  L'ordine  di  incasso  non  presenta
l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL,  in
quanto, trattasi di incasso di entrate libere. 
  A seguito del  reintegro  delle  risorse  vincolate  effettuato  in
automatico dal tesoriere, sulla base delle comunicazioni dei  sospesi
trasmesse sempre dal tesoriere, l'ente: 
  d) impegna ed emette un ordine  di  pagamento,  a  regolarizzazione
delle carte contabili, sul capitolo di  spesa  "Destinazione  incassi
liberi al reintegro incassi vincolati  ai  sensi  dell'art.  195  del
TUEL". L'ordine di  pagamento  e'  versato  in  entrata  al  bilancio
dell'ente e non presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma  2,
lettera i), del TUEL, in quanto  trattasi  di  pagamento  di  risorse
libere. L'entrata e' registrata attraverso  l'operazione  di  cui  al
punto e); 
  e) accerta ed emette una reversale di incasso,  a  regolarizzazione
delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lettera
d), sul conto "Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del
TUEL". L'ordine di incasso presenta  l'indicazione  di  cui  all'art.
180, comma 3, lettera d),  del  TUEL,  che  trattasi  di  incasso  di
entrate a destinazione vincolata; 
  e)  ordina  al  tesoriere  di   trasferire   le   risorse   escluse
dall'obbligo di riversamento alle contabilita' speciali di  tesoreria
unica al conto corrente  o  di  deposito  aperto  per  tali  risorse.
Impegna e paga spese derivanti dall'incremento di  depositi  bancari.
L'ordine di pagamento presenta l'indicazione  di  cui  all'art.  185,
comma 2, lettera i), del TUEL, che trattasi di pagamento  di  risorse
vincolate. 
  Il mancato utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento  delle
spese  correnti  ai  sensi  dell'articolo  195  del   TUEL   comporta
l'attivazione dell'anticipazione di tesoreria e, conseguentemente, la
relativa spesa per interessi passivi. 
  E' pertanto necessaria, da parte degli enti, la massima  attenzione
nella   gestione   della   propria   liquidita',   compresa    quella
temporaneamente depositata presso altri conti correnti e di depositi,
al fine di evitare che l'ente vada in anticipazione quando dispone di
risorse liquide e la relativa spesa per interessi. 
  10.4 Gestione degli incassi in attesa di regolarizzazione 
  Nel corso dell'esercizio,  sulla  base  del  flag  attribuito  agli
ordinativi di incasso e di pagamento ai sensi  degli  articoli.  180,
comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, sia l'ente
che il tesoriere sono in condizione di determinare il saldo di  cassa
libero e il saldo di cassa vincolato. 
  La  presenza  di  rilevanti  importi  di  incassi  in   attesa   di
regolarizzazione da parte dell'ente,  rende  incerta  la  distinzione
delle giacenze liquide tra fondi liberi e fondi vincolati. 
  Nelle more della regolarizzazione, tale incertezza  non  rileva  se
l'ente  dispone  di  fondi  liberi  certi   (derivanti   da   incassi
regolarizzati) a valere dei quali e' possibile effettuare pagamenti. 
  In ogni caso, il tesoriere considera "liberi" gli incassi in attesa
di regolarizzazione li utilizza per i  pagamenti  non  vincolati,  in
caso di insufficienza di  fondi  liberi  derivanti  da  incassi  gia'
regolarizzati. 
  A seguito della regolarizzazione dei  sospesi  riguardanti  entrate
vincolate, puo' risultare che tali risorse sono gia' state utilizzate
per il pagamento di spese non vincolate. In  tal  caso  il  tesoriere
registra l'utilizzo di tali risorse  con  la  conseguente  formazione
delle carte contabili destinate ad essere regolarizzate  dall'ente  e
l'obbligo di ricostituire le giacenze vincolate a valere di tutte  le
giacenze riscosse dall'ente. 
  10.5 La classificazione contabile delle operazioni nel bilancio 
  Al fine di consentire la registrazione contabile  dell'utilizzo  di
incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL, il piano dei conti
finanziario prevede che tali operazioni sono registrate tra le "altre
entrate per partite di giro": 
    

  Entrate derivanti dalla gestione degli
  incassi  vincolati  degli  enti locali             E.9.01.99.06.000
    Destinazione  incassi  vincolati   a
    spese  correnti  ai sensi  dell'art.
    195 del TUEL                                     E.9.01.99.06.001
    Reintegro incassi vincolati ai sensi
    dell'art. 195 del TUEL                           E.9.01.99.06.002

tra le "altre uscite per partite di giro":
  Uscite derivanti dalla gestione  degli
  incassi   vincolati  degli enti locali             U.7.01.99.06.000
    Utilizzo  incassi vincolati ai sensi
    dell'art. 195 del TUEL                           U.7.01.99.06.001
    Destinazione    incassi  liberi   al
    reintegro incassi vincolati ai sensi
    dell'art. 195 del TUEL                           U.7.01.99.06.002

    
  Trattando si entrate e spese registrate nelle partite di giro,  gli
stanziamenti riguardanti tali operazioni non svolgono la funzione  di
vincolo della spesa. 
  10.6 La determinazione della giacenza vincolata al 1° gennaio 2015 
  All'avvio dell'esercizio 2015,  contestualmente  alla  trasmissione
del bilancio di previsione  o,  in  caso  di  esercizio  provvisorio,
contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire
e dell'elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente  al
proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del  31
dicembre 2014. 
  L'importo della cassa vincolata alla data del  1  gennaio  2015  e'
definito con determinazione  del  responsabile  finanziario,  per  un
importo non inferiore a quello risultante  al  tesoriere  e  all'ente
alla data del 31 dicembre 2014, determinato, dalla differenza  tra  i
residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i  residui  attivi  riguardanti
entrate vincolate alla medesima data. 
  Per gli enti locali  che  hanno  partecipato  alla  sperimentazione
prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011 che non  hanno  piu'
gli impegni tecnici, si deve fare riferimento alla differenza  tra  i
residui attivi riguardanti entrate vincolate al 31 dicembre 2014 e la
sommatoria del  fondo  pluriennale  vincolato  al  31  dicembre  2014
relativo a capitoli  vincolati  con  i  residui  passivi  relativi  a
capitoli vincolati. 
  Trattandosi di un dato presunto, a  seguito  dell'approvazione  del
rendiconto della gestione 2014, l'ente comunica al proprio  tesoriere
l'importo  definitivo  delle  riscossioni  vincolate  risultanti  dal
consuntivo. 
  A  tal  fine  l'ente  emette  i  titoli  necessari  per   vincolare
(attingendo alle risorse libere) o liberare le risorse necessarie per
adeguare il  saldo  alla  data  della  comunicazione,  tenendo  conto
dell'importo definitivo della cassa vincolata al 1° gennaio 2015.