(Allegato A-Allegato A/2) (parte 2)
  11. La gestione del bilancio da parte del tesoriere 
  11.1 Le caratteristiche  del  bilancio  finanziario  di  previsione
adottato in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
rilevanti per il tesoriere sono: 
  - e' un bilancio almeno triennale,  predisposto  nel  rispetto  del
principio generale dell'annualita' del bilancio; 
  - il primo esercizio considerato  nel  bilancio  di  previsione  e'
redatto per competenza  e  cassa,  e  indica  l'importo  dei  residui
presunti alla data del 1°  gennaio.  Pertanto,  con  il  bilancio  di
previsione non e' richiesto  l'invio  dell'elenco  dei  residui.  Nel
corso dell'anno, anche all'avvio dell'esercizio, gli enti trasmettono
la delibera riguardante il riaccertamento  ordinario  dei  residui  e
l'allegato riguardante le variazioni di bilancio per il tesoriere; 
  - non puo' presentare stanziamenti di cassa  maggiori  della  somma
degli stanziamenti di residui e di competenza, fatta eccezione per la
missione "20-Fondi e Accantonamenti"; 
  - ha carattere autorizzatorio, fatta eccezione per  le  partite  di
giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi per anticipazioni di
cassa; 
  - e' distinto in bilancio politico, bilancio tecnico (solo  per  le
regioni), bilancio gestionale. Il tesoriere gestisce solo il bilancio
politico, approvato dal Consiglio; 
  - e' classificato in titoli e tipologie e in missioni, programmi  e
titoli. 
  11.2 Gli enti e gli organismi strumentali (sia quelli che  adottano
la contabilita' finanziaria affiancata dalla  contabilita'  economico
patrimoniale, sia quelli che adottano solo la contabilita'  economico
patrimoniale), devono  necessariamente  dotarsi  di  un  servizio  di
cassa,  al  fine  di  consentire  il  rispetto  degli   obblighi   di
segnalazione dei dati riferiti a SIOPE, che non  possono  conciliarsi
con l'esistenza di meri rapporti di  conto  corrente.  Gli  organismi
strumentali degli enti territoriali, definiti dall'articolo 1,  commi
2,  lettera  b)  del  presente   decreto,   sono   costituiti   dalle
articolazioni organizzative di un ente, anche a livello territoriale,
prive di personalita' giuridica, cui e' stata formalmente  attribuita
autonomia contabile e di bilancio. 
  Gli   enti   strumentali   degli   enti   territoriali,    definiti
dall'articolo 11-ter del presente decreto, sono costituti dagli enti,
pubblici e privati, escluse le societa' di  capitali,  controllate  o
partecipate da un ente territoriale. 
  Sono  enti  strumentali  degli  enti  territoriali  le   fondazioni
controllate  o  partecipate  da  un  ente  territoriale.  Sono   enti
strumentali degli enti locali gli enti previsti dagli articoli  30  e
31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e le aziende
speciali di cui all'articolo  114,  comma  1,  del  medesimo  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
  Relativamente alle Istituzioni comunali, in qualita'  di  organismi
strumentali di cui all'articolo 1, commi 2, lettera b)  del  presente
decreto, o ad altri enti strumentali in contabilita' finanziaria, per
i quali e' gestito il servizio di cassa,  occorre  precisare  che  la
riforma contabile degli enti territoriali  (recante  anche  per  essi
l'obbligo di adottare la contabilita'  finanziaria  affiancata  dalla
contabilita' economico-patrimoniale e  i  nuovi  schemi  di  bilancio
armonizzati)  non  comporta  per  la  banca  cassiera  l'obbligo  del
controllo degli stanziamenti e della resa del  conto  del  tesoriere,
ossia la variazione del servizio di cassa in servizio  di  tesoreria.
Cio' in quanto,  non  essendo  diversamente  stabilito  nel  presente
decreto, valgono le disposizioni al  riguardo  previste  dal  decreto
legislativo n18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) o, per gli enti regionali,
la normativa previgente. 
  L'estensione  della  rilevazione  SIOPE  a  tutti   gli   organismi
strumentali e agli enti strumentali sara'  attuato  con  decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le modalita' previste
dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  11.3 Gli stanziamenti  del  primo  esercizio  del  bilancio  devono
essere redatti in termini di competenza e di cassa. 
  Il tesoriere, in fase di estinzione degli ordinativi di  pagamento,
verifica il rispetto del doppio vincolo giuridico: 
  a) dello stanziamento di competenza, al netto del fondo pluriennale
vincolato (per  i  titoli  in  c/competenza),  o  dell'ammontare  dei
residui (per i titoli emessi in c/residui); 
  b) dello stanziamento di cassa  senza  operare  alcuna  distinzione
sullo stanziamento di cassa. 
  Una  significativa  novita'  della  riforma  contabile  degli  enti
territoriali e dei loro enti e organismi  strumentali  e'  costituita
dall'attribuzione della funzione autorizzatoria  al  titolo  6  delle
entrate, riguardante le accensioni di prestiti, e dall'esclusione  di
tale  funzione  per  le   spese   riguardanti   il   rimborso   delle
anticipazioni di tesoreria e per i servizi per conto di terzi. 
  Con riguardo  all'attribuzione  della  funzione  autorizzatoria  al
titolo 6, la stessa riguarda l'operativita' dell'ente  e  non  incide
sull'attivita' del tesoriere il quale  resta  comunque  obbligato  ad
accettare la riscossione di ogni somma versata  a  favore  dell'ente,
anche senza la preventiva emissione dell'ordinativo d'incasso e anche
nel caso in cui  tale  riscossione  determini  uno  sforamento  sullo
stanziamento di cassa. 
  Per quanto riguarda le anticipazioni di tesoreria,  che  continuano
ad essere erogate sulla base di quanto previsto dalla legge  e  dalle
convenzioni di tesoreria, l'istituzione di un apposito  titolo  delle
entrate  e  delle  spese  -  dedicato  alla  registrazione  di   tali
operazioni e con riferimento al quale gli stanziamenti  non  svolgono
funzione autorizzatoria, sia in entrata,  che  in  spesa  -  risponde
all'esigenza di evidenziarne le specifiche modalita' di gestione,  in
particolare con riferimento alle operazioni di accensione e  rimborso
di prestiti. 
  Per le anticipazioni di tesoreria si richiama quanto  previsto  dal
principio applicato della  contabilita'  finanziaria  3.26  che,  con
particolare riferimento  a  tali  operazioni,  invita  alla  corretta
applicazione del principio contabile generale n.  4  dell'integrita',
in base al quale la registrazione delle entrate e  delle  spese  deve
aver luogo per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese
e entrate. 
  Pertanto, in attuazione di tale principio, e' obbligatorio, per gli
enti,  regolarizzare  tutte  le  carte   contabili   riguardanti   le
anticipazioni di tesoreria ed i relativi rimborsi ed e' assolutamente
esclusa la possibilita' di registrare le anticipazioni di tesoreria a
saldo. Il tesoriere recepisce tale  impostazione  d'iniziativa  senza
attendere  indicazioni  dell'ente;  resta  inteso  che  il  tesoriere
produce il proprio conto con le carte contabili relative all'utilizzo
ed al rientro  dell'anticipazione  di  tesoreria  per  la  parte  che
eventualmente dovesse risultare ancora non regolarizzata. 
  11.4 Per ciascuna unita' di voto, il bilancio di previsione annuale
indica: 
  a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla  chiusura
dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; 
  b) l'ammontare delle entrate che si prevede di  accertare  o  delle
spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si
riferisce; 
  c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere  e  delle
spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio,  senza
distinzioni tra riscossioni e pagamenti  in  conto  competenza  e  in
conto residui. 
  In  attuazione   del   principio   della   competenza   finanziaria
potenziata, ciascuna previsione di spesa di competenza, nello  schema
del bilancio di previsione di cui all'allegato 9 al presente decreto,
espone anche: 
  - l'importo degli impegni gia'  assunti,  che  evidenzia  la  quota
degli impegni, di  competenza  dell'esercizio  cui  si  riferisce  il
bilancio, assunti negli esercizi  precedenti  (trattasi  dell'importo
risultante alla data di elaborazione del bilancio); 
  - l'importo del fondo pluriennale vincolato, che  indica  le  spese
che si prevede  di  impegnare  nell'esercizio  con  imputazione  agli
esercizi successivi, o gia' impegnate negli esercizi  precedenti  con
imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura e'  costituita
da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da
entrate gia' accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo
pluriennale previsto tra le entrate. 
  Il tesoriere non effettua verifiche  di  congruenza  rispetto  agli
stanziamenti di bilancio, comprese le relative articolazioni relative
al fondo pluriennale vincolato e alle spese gia' impegnate, approvati
dal Consiglio. 
  L'importo degli impegni gia' assunti rileva  per  il  tesoriere  in
caso di esercizio provvisorio. 
  L'importo del fondo pluriennale vincolato rileva per  il  tesoriere
in  quanto,  su  tale  quota  dello  stanziamento,  l'ente  non  puo'
impegnare e pagare. Pertanto, la verifica di competenza del tesoriere
riguardante  la  capienza  degli  stanziamenti   di   competenza   e'
effettuata con riferimento alla differenza  tra  lo  stanziamento  di
competenza complessivo e l'importo del fondo pluriennale vincolato. 
  Nel corso della gestione, l'importo del fondo pluriennale vincolato
puo' essere modificato con provvedimento del responsabile finanziario
o, nel rispetto di quanto previsto dal  regolamento  di  contabilita'
dell'ente, dai dirigenti responsabili  della  spesa.  Tali  modifiche
sono  trasmesse  tempestivamente  (anche  in  modalita'  elettronica)
dall'ente al tesoriere con comunicazione predisposta sulla base dello
schema "variazione fondo plur vincolato". Il tesoriere non e'  tenuto
a verificare la competenza dell'organo che ha assunto la variazione. 
  Le variazioni del fondo  pluriennale  disposte  dall'ente  dopo  la
chiusura  dell'esercizio  ai  sensi  dell'articolo  3,  commi  4,  al
presente decreto relative all'esercizio precedente non  sono  oggetto
di interesse del tesoriere che non e' tenuto a gestirle. Resta  fermo
l'obbligo, per l'ente, di trasmettere al tesoriere le sole variazioni
di bilancio riguardanti l'esercizio in corso  utilizzando  l'allegato
alla deliberazione redatto  in  conformita'  allo  schema  "Dati  per
variazione bilancio es". 
  11.5 Il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha conservato l'attuale
rapporto tra unita' di voto in sede di delibera consiliare  e  ambito
di  controllo  del  tesoriere;  in  altre  parole,  cosi'  come   nel
precedente ordinamento contabile, per gli enti locali,  il  controllo
del  tesoriere  si  fonda  sul  dato  espresso  dall'Intervento   che
costituisce anche l'unita'  di  voto  in  ambito  consiliare,  cosi',
dall'esercizio 2016, a seguito dell'adozione dello schema di bilancio
di cui all'allegato n. 9 con funzione autorizzatoria, per  tutti  gli
enti territoriali, il controllo del tesoriere deve effettuarsi (sulla
base della nuova classificazione) a livello di Programma,  unita'  di
voto nel nuovo ordinamento contabile ai sensi dell'art.  13,  secondo
comma, del decreto  legislativo  n.  118  del  2011.  Tale  soluzione
comporta in ogni caso il controllo anche del Titolo. Tale  disciplina
e' estesa anche alle regioni per le quali, nel precedente ordinamento
contabile, le verifiche dei tesorieri sono effettuate  a  livello  di
capitolo. 
  11.6 La classificazione delle entrate  in  Titoli  e  Tipologie,  e
delle spese in Missioni, Programmi e Titoli prevista  dagli  articoli
12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo n. 118 del 2011 non comporta,
per il tesoriere,  differenze  nelle  modalita'  della  gestione  del
bilancio rispetto al passato. 
  I codici di bilancio previsti nell'ordinativo riguardano: 
  - per le entrate, il codice del titolo e della tipologia 
  - per le spese, il codice  della  missione,  del  programma  e  del
titolo. 
  I codici di bilancio sono indicati negli ordinativi di incasso e di
pagamento  distintamente  rispetto  ai   codici   della   transazione
elementare (che pure comprendono i codici di  bilancio),  secondo  le
modalita' sopra indicate. 
  Non compete al Tesoriere individuare i  codici  di  bilancio  dalla
transazione elementare o dalla codifica analitica (piano  dei  conti)
riportata sugli ordinativi. 
  Infatti la disciplina degli elementi dell'ordinativo di  incasso  e
di pagamento (per le regioni gli articoli 54, comma 3, e 58, comma 3,
del D.Lgs. n. 118 del 2011 e, per gli enti locali, gli articoli  180,
comma 3, e 185, comma 2) distingue  chiaramente  l'indicazione  delle
missioni, programmi e titoli rispetto all'indicazione della  codifica
della transazione elementare e della codifica di bilancio. 
  Nel caso di gestioni informatizzate si richiamano  le  linee  guida
(gestione Arconet) della circolare ABI n. 36 dicembre  2013  e  della
circolare AgID n. 64 del 15 gennaio 2014 evidenziando la parte in cui
e' riportato che l'informazione "codifica  bilancio"  e'  unica  (non
multipla) a livello di  documento  (mandato/reversale),  significando
che il documento (mandato/reversale) ha un'unica codifica di bilancio
che viene imputata a tutti i sub associati (beneficiari/versanti). 
  Tutti i programmi di spesa possono essere articolati tra i seguenti
titoli di bilancio: 
  TITOLO 1     SPESE CORRENTI 
  TITOLO 2     SPESE IN CONTO CAPITALE 
  TITOLO 3     SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
  TITOLO 4     RIMBORSO DI PRESTITI. 
  Gli schemi di bilancio  predisposti  in  attuazione  della  riforma
indicano l'articolazione dei programmi tra i titoli  che  si  ritiene
saranno utilizzati dagli enti, fermo  restando  la  possibilita',  da
parte degli stessi, di utilizzare  per  ciascun  programma,  tutti  i
titoli di spesa sopra indicati. 
  I nuovi schemi di bilancio prevedono solo, rispettivamente, per  la
missione 60 "Anticipazioni finanziarie" e per la missione 99 "Servizi
per conto terzi" ulteriori due titoli: 
  TITOLO 5     CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 
  TITOLO 7     SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO. 
  Per gli enti territoriali e i loro enti, non e' previsto il  titolo
6 della spesa, cosi' come non e' previsto il titolo 8 delle entrate. 
  Il bilancio non conforme allo schema previsto dall'allegato n. 9 al
presente decreto non deve essere accettato dal tesoriere. 
  In  proposito  e  con  maggior  dettaglio   valgono   le   seguenti
precisazioni: 
  Il Tesoriere non deve accettate: 
  - bilancio di previsione che  non  sia  formalmente  approvato  dal
Consiglio; 
  - delibere di approvazione del  bilancio  di  previsione  che,  con
riferimento al primo esercizio (corrispondente a  quello  in  corso),
non prevedono gli stanziamenti di cassa, sia per le entrate  che  per
le spese; 
  - riaccertamenti parziali dei residui, salvo le eccezioni  previste
dal principio applicato della contabilita'  finanziaria  9.1,  quindi
limitatamente ai  residui  che  devono  essere  incassati/pagati  non
ricompresi fra quelli presunti riportati nel bilancio  di  previsione
approvato per l'esercizio in corso. 
  11.7 Gli ordini di incasso e di pagamento riportano i codici  della
transazione di cui agli articoli da 5 a 7 del decreto legislativo  n.
118 del 2011, inseriti nei campi liberi della reversale o del mandato
a disposizione dell'ente, non gestiti dal tesoriere. 
  11.8 A decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati
con funzione autorizzato ria, le variazioni al bilancio, a seguito di
delibere di variazione o di  storno,  sono  comunicate  al  tesoriere
utilizzando l'apposito schema "Dati per variazione bilancio es",  che
costituisce un allegato obbligatorio della delibera di variazione del
bilancio. Il prospetto e' compilato valorizzando la  somma  algebrica
della variazione intervenuta; cio' in  quanto  il  tesoriere  traccia
(nelle schede di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata  e
per ogni singolo programma di spesa) l'aumento o la diminuzione quale
importo assestato  dello  stanziamento  del  bilancio  di  previsione
approvato. 
  Per fini di controllo, lo schema richiede anche  la  valorizzazione
di tutti gli aggregati di bilancio interessati dalla  variazione  (ad
esempio: il totale del programma, della missione cui il programma  si
riferisce, del totale delle spese e del totale delle missioni  e  del
totale generale delle spese). 
  Nei casi in cui sono predisposte piu'  delibere  di  variazione  di
bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di  approvazione,
la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il
tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima  e  dopo  la
variazione, puo' dare  luogo  a  incertezze,  non  essendo  possibile
prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione  della
variazione. 
  Di conseguenza, la prima e  l'ultima  colonna  dello  schema  della
variazione di bilancio per il  tesoriere,  possono  essere  compilate
dopo  l'approvazione  della  delibera  di  variazione,  a  cura   del
responsabile finanziario. 
  Sono previsti  specifici  schemi  per  le  variazioni  di  bilancio
disposte nel corso dell'esercizio provvisorio (nei limitati  casi  in
cui tali variazioni sono  consentite,  quali  quelle  conseguenti  al
riaccertamento ordinario e  straordinario  dei  residui,  quelle  per
garantire la prosecuzione o l'avvio di attivita' soggette a termini o
scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente,
che  consentono  l'utilizzo  delle  quote  vincolate  dell'avanzo  di
amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente
competente, sulla  base  di  dati  di  pre-consuntivo  dell'esercizio
precedente, quelle riguardanti le spese per il personale, conseguenti
a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente,
quelle  effettuate  a  seguito   del   preconsuntivo   dell'esercizio
precedente, per variare l'importo delle voci  di  cui  "impegni  gia'
assunti"). 
  Si raccomanda agli enti di  dedicare  la  massima  attenzione  agli
stanziamenti di cassa, a seguito del riaccertamento dei residui. 
  11.9 Nel caso in cui il bilancio di previsione  non  sia  approvato
entro il 31 dicembre  dell'anno  precedente,  l'ente  e'  gestito  in
esercizio  provvisorio  (se  sono  stati  rinviati   i   termini   di
approvazione del bilancio di previsione, con  le  modalita'  previste
dalla legge)  o  in  gestione  provvisoria  (negli  altri  casi).  Al
riguardo  si  richiama  quanto  previsto  dal   principio   contabile
applicato n. 8. 
  Sia  nel  caso  dell'esercizio  provvisorio,  che  della   gestione
provvisoria,  l'ente  trasmette  al  tesoriere  (anche  in  modalita'
elettronica mediante posta certificata): 
  - l'elenco dei residui presunti alla data  del  1°  gennaio  e  gli
stanziamenti  di  competenza  riguardanti  l'anno  cui  si  riferisce
l'esercizio o la gestione provvisoria, previsti nell'ultimo  bilancio
di previsione approvato (almeno triennale). Tale elenco e' aggiornato
con le variazioni approvate nel corso dell'esercizio precedente; 
  -  le  previsioni  aggiornate  riguardanti  il  secondo   esercizio
dell'ultimo bilancio di previsione approvato, indicante, per  ciascun
stanziamento, anche: 
  a) gli impegni gia' assunti, che  possono  essere  aggiornati  alla
data del 31 dicembre dell'anno precedente; 
  b) l'importo del fondo pluriennale vincolato aggiornato  alla  data
del 31 dicembre dell'anno precedente. 
  All'avvio dell'esercizio 2015 gli enti locali comunicano al proprio
tesoriere l'importo presunto degli incassi vincolati  al  1°  gennaio
2015 (nelle more dell'approvazione del rendiconto 2014,  trattasi  di
un dato  presunto),  secondo  le  modalita'  previste  dal  principio
applicato n. 10. 
  Il bilancio provvisorio non conforme  allo  schema  previsto  dalla
riforma non deve essere accettato dal tesoriere. 
  A  seguito   del   riaccertamento   dei   residui   ordinario   e/o
straordinario, l'ente trasmette al  tesoriere  l'elenco  dei  residui
aggiornato rispetto  a  quanto  comunicato  il  1°  gennaio  e,  solo
nell'esercizio 2015, l'importo definitivo degli incassi vincolati  al
1° gennaio 2015 
  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio  l'ente   puo'   effettuare
variazioni di bilancio secondo le modalita' previste  dalla  riforma,
comprese le variazioni del fondo pluriennale vincolato e  della  voce
relativa alle "spese gia' impegnate". Le  variazioni  effettuate  nel
corso dell'esercizio provvisorio danno luogo, di volta in  volta,  ad
aggiornamento da parte del tesoriere del dato preesistente;  cio'  ai
soli fini della gestione in dodicesimi e senza rilevare ai fini della
resa del conto del tesoriere. 
  Le predette variazioni sono  comunicate  al  tesoriere  utilizzando
l'apposito  schema  "Dati  per  esercizio  e  gestione   provvisoria"
valorizzando i dati delle sole voci  di  bilancio  interessate  dalla
variazione 
  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio   l'ente   puo'   impegnare
mensilmente,  per  ciascun  programma,  spese  non  superiori  ad  un
dodicesimo delle somme previste  nel  secondo  esercizio  dell'ultimo
bilancio preventivo deliberato, ridotte delle  somme  gia'  impegnate
negli  esercizi  precedenti  e  dell'importo  accantonato  al   fondo
pluriennale (la voce  "di  cui  fondo  pluriennale  vincolato)",  con
esclusione delle spese tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 
  Pertanto,  dal  1°  gennaio  2015  utilizzano  l'apposito  elemento
dell'ordinativo di pagamento, previsto per identificare le spese  non
soggette al controllo dei dodicesimi di cui all'articolo  163,  comma
5, in caso di esercizio provvisorio. Al tesoriere non e' richiesto di
verificare che la spesa  cui  si  riferisce  il  mandato  e'  esclusa
dall'obbligo della gestione per dodicesimi. 
  A tal fine, gli  enti  che  adottano  l'OIL,  utilizzano  il  campo
previsto per indicare che  trattasi  di  spesa  esclusa  dall'obbligo
della gestione per dodicesimi (il flag "frazionabile" e'  valorizzato
con "NO" per tutte le spese non soggette al controllo dei  dodicesimi
comprese le spese a valere sulle somme gia' impegnate). 
  Le verifiche riguardanti i dodicesimi  sono  svolte  dal  tesoriere
facendo  riferimento  alla  differenza  tra   gli   stanziamenti   di
competenza e  l'importo  delle  spese  gia'  impegnate  e  del  fondo
pluriennale vincolato, fermo restando  le  verifiche  riguardanti  la
capienza complessiva degli stanziamenti  di  competenza,  sulla  base
della differenza tra lo  stanziamento  di  competenza  complessivo  e
l'importo del fondo pluriennale vincolato. 
  Il controllo e' svolto dal Tesoriere operando una netta separazione
fra la disponibilita': 
  - dei dodicesimi mensili - fissa per ciascun mese salvo  variazioni
dovute ad aggiornamenti sulle somme  gia'  impegnate  negli  esercizi
precedenti, determinata  dall'importo  dei  singoli  stanziamenti  di
bilancio al  netto  dell'importo  accantonato  al  fondo  pluriennale
vincolato, e della quota parte non usufruita nei mesi  antecedenti  a
quello in cui e' effettuato il pagamento del mandato; 
  - della disponibilita' per mandati non frazionati. 
  Ad esempio, nel caso  in  cui  un  programma  preveda  il  seguente
stanziamento: 
  previsione di competenza                 100 
  di cui gia' impegnato*                    10 
  di cui fondo pluriennale vincolato        30 
  nel corso dell'esercizio provvisorio il limite mensile  ai  mandati
di competenza e' pari a (100-10-30)/12=  5,  esclusi  i  mandati  che
l'ente  segnala  come  esclusi  dall'obbligo  dei  dodicesimi,  fermo
restando il limite  complessivo  ai  mandati  di  competenza  pari  a
100-30=70. 
  Esempio di  applicazione  del  limite  dei  dodicesimi,  nel  corso
dell'esercizio provvisorio: 
    

 ===================================================================
 |        |      |       |     |     |     |    |      |     |Dispo|
 |        |      |       |     |Dispo|     |    |      |     |nibi |
 |        |Limite|       |     |nibi |Dispo|    |      |     |lita'|
 |        | com  |       |Dispo|lita'|nibi |    |      |     | in  |
 |        | ples |       |nibi | per |lita'|    |      |     |dodi |
 |        | sivo |Residuo|lita'| man | per |    |      | Con |cesi |
 |        |ai man| dodi  |dodi |dati | man |    |      |trol | mi  |
 |        | dati |cesimi |cesi | non |dati |Cari|      | lo  |dopo |
 |        |di com| mesi  | mi  | fra | fra | co |Frazio|dispo|l'ope|
 |        | pete |precede| del |ziona|ziona|Mand|nabile|nibi |razio|
 |        | nza  |  nti  |mese |bili |bili |ato |si/no |lita'| ne  |
 +========+======+=======+=====+=====+=====+====+======+=====+=====+
 |        |  100-|       |     |     |     |    |      |     |     |
 |        | 30=70|       |     |     |     |    |      |     |     |
 +--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+
 |gennaio |    70|      0|    5|   70|    5|   3|  si  | ok  |    2|
 +--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+
 |        |    67|      0|    2|   67|    2|   4|  si  | ko  |    2|
 +--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+
 |        |    67|      0|    2|   67|    2|   4|  no  | ok  |    2|
 +--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+
 |febbraio|    63|      2|    5|   63|    7|   6|  si  | ok  |    1|
 +--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+
 |        |    57|      0|    1|   57|    1|   6|  no  | ok  |    1|
 +--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+
 |marzo   |    51|      1|    5|   51|    6|  60|  si  | ko  |    6|
 +--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+
 |        |    51|      0|    6|   51|    6|  60|  no  | ko  |    6|
 +--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+
 |        |    51|      0|    6|   51|    6|   6|  si  | ok  |    0|
 +--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+
 |aprile  |    45|      0|    5|   45|    5|   4|  si  | ok  |    1|
 +--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+
 |        |    41|      0|    1|   41|    1|   2|  si  | ko  |    1|
 +--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+
 |        |    41|      0|    1|   41|    1|  40|  no  | ok  |    1|
 +--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+
 |        |     1|      0|    1|    1|    1|   3|  si  | ko  |    1|
 +--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+
 |        |     1|      0|    1|    1|    1|   3|  no  | ko  |    1|
 +--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+

    
  La  gestione  provvisoria  e'   limitata   all'assolvimento   delle
obbligazioni  gia'   assunte,   delle   obbligazioni   derivanti   da
provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi  e  di  obblighi   speciali
tassativamente regolati dalla legge,  al  pagamento  delle  spese  di
personale, delle spese relative al finanziamento della sanita' per le
regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni,  imposte  e
tasse, ed, in particolare, limitata alle sole  operazioni  necessarie
per evitare che siano  arrecati  danni  patrimoniale  certi  e  gravi
all'ente. 
  A tal  fine,  gli  enti  che  adottano  l'OIL,  utilizzano  il  tag
"gestione   provvisoria"   all'interno   delle    informazioni    del
beneficiario con il valore SI solo nel caso di gestione provvisoria. 
  Nel corso della gestione provvisoria al tesoriere non e'  richiesto
di verificare che i mandati di pagamento riguardino le spese previste
dalla legge. 
  Durante la gestione  provvisoria  il  controllo  del  tesoriere  e'
effettuato sullo stanziamento della competenza al netto del  "di  cui
fondo pluriennale vincolato". 
  In vigenza di esercizio e gestione provvisoria non e'  previsto  il
controllo sullo stanziamento di cassa. 
  11.10 Il riaccertamento ordinario dei  residui  e'  effettuato  con
un'unica delibera della giunta che  provvede,  contestualmente,  alle
correlate  variazioni  del  bilancio  di  previsione,  qualora   gia'
approvato, per l'esercizio in corso (e al bilancio gestito nel  corso
dell'esercizio provvisorio). Le variazioni di bilancio sono trasmesse
al tesoriere  attraverso  gli  appositi  prospetti  previsti  per  la
comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo
i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il  bilancio
di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in  caso  di
esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio e' necessario
trasmettere  al  tesoriere  anche  l'elenco  definitivo  dei  residui
iniziali. 
  Solo limitatamente ai residui che  devono  essere  incassati/pagati
prima  dell'approvazione  del   rendiconto,   sono   possibili,   con
provvedimento   del   responsabile    del    servizio    finanziario,
riaccertamenti parziali. 
  A seguito del riaccertamento dei residui, in  vigenza  di  bilancio
approvato per l'esercizio in corso e' necessario che l'ente  provveda
alle necessarie variazioni degli stanziamenti di cassa. 
  Infatti,   il   tesoriere   non   puo'   procedere    autonomamente
all'adeguamento degli stanziamenti di cassa correlati,  nel  caso  in
cui  la  variazione  dei  residui  determini  la  presenza   di   uno
stanziamento di cassa non coerente con lla somma  degli  stanziamenti
di residui e di competenza. 
  Pertanto, nel caso: 
  R = 80 
  CP = 100 
  CS = 170 
  Nel caso di un incremento dei residui in  assenza  della  correlata
variazione della cassa, il tesoriere non puo' effettuare pagamenti  >
di 170. 
  Nel caso di  riduzione  dei  residui  in  assenza  della  correlata
variazione della  cassa,  ad  es.  di  una  variazione  in  riduzione
superiore a 10 (quindi R < 70), la riduzione  dei  residui  non  puo'
essere gestita in quanto determinerebbe  uno  stanziamento  di  cassa
superiore a R + CP. 
  La successiva delibera della giunta di riaccertamento  dei  residui
prende atto e recepisce gli effetti  degli  eventuali  riaccertamenti
parziali. L'allegato concernente le variazioni  di  bilancio  per  il
tesoriere derivanti dal riaccertamento ordinario  non  comprende  "la
presa  d'atto"  delle  variazioni  di   bilancio   disposte   con   i
riaccertamenti parziali. 
  A seguito del  riaccertamento  ordinario  non  e'  piu'  consentito
procedere ad ulteriori revisioni  dei  residui  e  del  risultato  di
amministrazione al 31 dicembre del precedente esercizio. 
  Anche il riaccertamento  straordinario  e'  disposto  con  un'unica
delibera di giunta ma, a differenza del riaccertamento ordinario, non
sono ammessi provvedimenti di riaccertamento parziale.  Il  pagamento
dei residui attivi e passivi al 31 dicembre dell'esercizio precedente
e' effettuato con le consuete modalita'. I  residui  che  sono  stati
gia' incassati, o pagati, prima del riaccertamento straordinario  non
sono piu' oggetto di reimputazione contabile in considerazione  della
loro  esigibilita'.  La  delibera  che  dispone   il   riaccertamento
straordinario  provvede  anche  alle  variazioni  del   bilancio   di
previsione se gia' approvato, o al bilancio provvisorio in  corso  di
gestione  (compresi  gli  stanziamenti  di  cassa  del  bilancio   di
previsione e l'ammontare dei residui). 
  11.11 Il Rendiconto del Tesoriere - redatto  sullo  schema  di  cui
all'allegato n. 8 - ha lo scopo di rendicontare la gestione di  cassa
evidenziando quindi, distinti per residuo e competenza, gli incassi e
i pagamenti registrati dal tesoriere. 
  A tal fine il conto del tesoriere espone solo i totali dei titoli e
delle missioni, e non anche il totale generale delle entrate e  delle
uscite in quanto  il  conto  del  tesoriere  non  ha  l'obiettivo  di
evidenziare l'equilibrio della gestione di competenza. 
  La  conciliazione  delle  risultanze  complessive  del   rendiconto
dell'ente con il conto del tesoriere e' effettuata con riferimento al
totale dei titoli e delle missioni e non con  riferimento  al  totale
generale  delle  entrate/uscite,  che  comprende   gli   stanziamenti
relativi al fondo pluriennale vincolato e l'utilizzo del risultato di
amministrazione/disavanzo, sui quali non sono imputati gli ordinativi
di riscossione/pagamento: 
  Si rappresenta, inoltre, che l'eventuale conciliazione  per  totale
generale delle entrate/uscite non risulterebbe possibile,  in  quanto
il tesoriere  non  gestisce  le  variazioni  del  "fondo  pluriennale
vincolato", effettuate dopo la chiusura  dell'esercizio.  Infatti  il
conto del tesoriere espone gli stanziamenti di  competenza  al  lordo
dell'importo del  "di  cui  gia'  impegnato"  e  "del  di  cui  fondo
pluriennale vincolato". 
  11.12 A seguito della contestuale approvazione del rendiconto e del
riaccertamento   straordinario,   al   tesoriere,   unitamente   alle
variazioni degli stanziamenti del bilancio in corso di  gestione,  e'
trasmesso   sia   l'elenco   dei    residui    definitivi    iniziali
(corrispondente ai residui finali del rendiconto 2014), sia  l'elenco
dei residui risultanti dal riaccertamento straordinario, riferiti  al
1° gennaio 2015. 
  APPENDICE TECNICA 
  Esempio n. 1 di registrazione di spese di  investimento  finanziate
con forme di finanziamento flessibili: 
  In sede di programmazione l'ente ha deciso di realizzare una scuola
del costo complessivo di 400 e di finanziarla  con  un  finanziamento
flessibile. 
  Al riguardo, la progettazione preliminare prevede che: 
  a) la costruzione della scuola  richiedera'  tre  anni  di  lavori,
successivi a  quello  t,  di  riferimento  del  primo  esercizio  del
bilancio di previsione in corso di elaborazione; 
  b) l'anno t sara'  dedicato  alla  progettazione  definitiva  della
spesa e alla  definizione  della  gara  di  appalto,  con  una  spesa
complessiva di 100; 
  c) la spesa per la costruzione della scuola, in  ciascuno  dei  tre
anni successivi all'anno t, sara' pari a 100. 
  Nel bilancio di previsione riguardante il triennio t,  t+1  e  t+2,
l'ente stanzia: 
  - nell'esercizio t: 
  - un'entrata  di  100,  nel  titolo  6  "Accensioni  di  prestiti",
Tipologia 300 "Accensione Mutui e altri finanziamenti a  medio  lungo
termine"; 
  - una spesa di  100  nella  missione  "Istruzione  e  diritto  allo
studio", programma "Scuola dell'infanzia". 
  - nell'esercizio t +1: 
  - un'entrata  di  100,  nel  titolo  6  "Accensioni  di  prestiti",
Tipologia 300 "Accensione Mutui e altri finanziamenti a  medio  lungo
termine"; 
  - una spesa di  100  nella  missione  "Istruzione  e  diritto  allo
studio", programma "Scuola dell'infanzia". 
  - nell'esercizio t +2: 
  - un'entrata  di  100,  nel  titolo  6  "Accensioni  di  prestiti",
Tipologia 300 "Accensione Mutui e altri finanziamenti a  medio  lungo
termine"; 
  - una spesa di  100  nella  missione  "Istruzione  e  diritto  allo
studio", programma "Scuola dell'infanzia". 
  Nel corso della gestione dell'esercizio t, l'ente: 
  1) a seguito della firma del contratto di finanziamento che prevede
l'erogazione di 100 nell'anno t e di ulteriori 300 in  considerazione
degli stati di avanzamento dei lavori di realizzazione della  scuola,
accerta l'entrata di 100 negli stanziamenti di  entrata  di  ciascuno
degli esercizi riguardanti gli anni t, t+1, t+2, t+3; 
  2) a seguito della firma del contratto riguardante la progettazione
della scuola impegna le relative spese di 100; 
  3) a seguito della firma della gara di appalto per la realizzazione
della scuola impegna 100 in ciascuno degli esercizi  t+1,  t+2,  t+3,
sulla base del crono programma dei lavori (che si  ipotizza  confermi
quanto previsto in sede di progettazione preliminare).  Nel  caso  in
cui,  a  seguito  dell'approvazione  della  gara,  la  spesa  risulti
inferiore a quella prevista, si  procede  all'impegno  di  una  spesa
inferiore rispetto agli stanziamenti di bilancio e,  contestualmente,
chiede  formalmente  all'Istituto  finanziatore  una  riduzione   del
finanziamento. 
  Con riferimento al finanziamento flessibile,  si  ricorda  che,  ai
fini della verifica del limite d'indebitamento,  e'  necessario  fare
riferimento all'importo complessivo del finanziamento necessario  per
la  realizzazione  dell'investimento  risultante  dal  contratto   di
finanziamento, anche se la relativa  entrata  e'  accertata  in  piu'
esercizi. 
  Nel  corso  della  gestione  dell'esercizio   t+1   e   successivi,
l'avanzamento dei  lavori  potrebbe  avere  un  andamento  differente
rispetto a quello previsto nel crono programma. 
  In tali casi e' necessario  richiedere  l'aggiornamento  del  crono
programma, effettuare le correlate variazioni di bilancio riguardanti
le  entrate  relative  al  finanziamento  flessibile  ed   le   spese
riguardanti la  realizzazione  della  scuola  e  provvedere  alla  re
imputazione degli accertamenti e  degli  impegni  assunti  in  misura
differente rispetto alle indicazioni del crono programma aggiornato. 
  Tali variazioni devono riguardare gli stanziamenti del bilancio  di
previsione riguardanti tutti gli esercizi considerati  nel  bilancio.
Le re imputazioni devono riguardare tutti  gli  esercizi  considerati
nel crono programma. 
  Ipotizzando che, nel  corso  dell'esercizio  t+1,  l'andamento  dei
lavori risulti piu' rapido rispetto a quello programmato in quanto: 
  - nel corso di tale esercizio  la  ditta  appaltatrice  dei  lavori
rilascia fatture per 120; 
  - il crono programma aggiornato prevede che le spese dell'anno  t+1
sono pari a 120, quelle dell'anno t+2 a 90 e quelle dell'anno  t+3  a
90, sempre per un totale di 300; 
  nel  corso  dell'esercizio  t+1  l'ente  effettua  le  seguenti  le
seguenti  variazioni  di  bilancio  e  le  seguenti  re   imputazioni
contabili: 
  1) nel primo esercizio del bilancio di previsione t+1, t+2  e  t+3,
e' effettuata una variazione di bilancio di +20 degli stanziamenti di
spesa riguardanti la  realizzazione  della  scuola  e  di  +20  dello
stanziamento di entrata riguardante il  finanziamento  flessibile.  A
seguito della variazione di bilancio, si procede all'accertamento  di
ulteriori entrate e all'impegno di ulteriori  spese  per  un  importo
pari a 20. 
  2) nel secondo  esercizio  del  bilancio  di  previsione,  relativo
all'anno t+2, e' effettuata  una  variazione  dello  stanziamento  di
entrata concernente  il  finanziamento  flessibile  di  -  10  e  una
variazione  di  -10  degli  stanziamenti  di  spesa  riguardanti   la
realizzazione della scuola. A seguito della variazione di bilancio si
procede ad una riduzione sia dell'accertamento di entrata riguardante
il  finanziamento  flessibile,  sia   dell'impegno   riguardanti   la
realizzazione della scuola, per un importo di 10; 
  3) nel terzo esercizio  del  bilancio  di  previsione  e,  relativo
dell'anno t+3, e' effettuata una riduzione di 10  dello  stanziamento
di entrata riguardante il finanziamento flessibile ed  una  riduzione
di 10 degli stanziamenti di spesa riguardanti la realizzazione  della
scuola. A seguito della variazione di  bilancio  si  procede  ad  una
riduzione   sia   dell'accertamento   di   entrata   riguardante   il
finanziamento   flessibile,   sia   dell'impegno    riguardanti    la
realizzazione della scuola, per un importo di 10. 
  Nel caso, invece, in cui, nel corso dell'esercizio t+1, l'andamento
dei lavori risulti piu'  lento  rispetto  a  quello  programmato,  in
quanto, facendo riferimento sempre allo stesso esempio: 
  - nel corso di tale esercizio la ditta appaltatrice emette  fatture
per 80, 
  -il crono programma aggiornato prevede che le spese  dell'anno  t+1
sono pari a 80, quelle dell'anno t+2 a 80 e quelle  dell'anno  t+3  a
80, e che i lavori si estendono anche all'anno t+4,  per  60,  sempre
per un totale di 300; 
  nel  corso  dell'esercizio  t+1  l'ente  effettua  le  seguenti  le
seguenti  variazioni  di  bilancio  e  le  seguenti  re   imputazioni
contabili: 
  1) nel primo esercizio del bilancio di previsione t+1, t+2  e  t+3,
e' effettuata una variazione di -20  dello  stanziamento  di  entrata
riguardante il finanziamento flessibile, e di -20 degli  stanziamenti
di spesa riguardanti la realizzazione della scuola. A  seguito  della
variazione di  bilancio  si  procede  ad  una  riduzione  di  20  sia
dell'accertamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile,
sia dell'impegno riguardante la realizzazione della scuola,; 
  2) nel secondo  esercizio  del  bilancio  di  previsione,  relativo
dell'anno t+2, e' effettuata una  variazione  dello  stanziamento  di
entrata concernente  il  finanziamento  flessibile  di  -  20  e  una
variazione  di  -20  degli  stanziamenti  di  spesa  riguardanti   la
realizzazione della scuola. A seguito della variazione di bilancio si
procede ad una riduzione sia dell'accertamento di entrata riguardante
il  finanziamento  flessibile,  sia   dell'impegno   riguardanti   la
realizzazione della scuola, per un importo di 20; 
  3)  nel  terzo  esercizio  del  bilancio  di  previsione,  relativo
dell'anno t+3, e' effettuata una riduzione di 20  dello  stanziamento
di entrata riguardante il finanziamento flessibile ed  una  riduzione
di  spesa  di  20  degli  stanziamenti  di   spesa   riguardanti   la
realizzazione della scuola. A seguito della variazione di bilancio si
procede ad una riduzione sia dell'accertamento di entrata riguardante
il  finanziamento  flessibile,  sia   dell'impegno   riguardante   la
realizzazione della scuola, per un importo di 10; 
  4) nelle scritture relative all'esercizio  t-4  si  procede  ad  un
accertamento di 60 di entrate derivanti dal finanziamento  flessibile
e all'impegno di 60 riguardanti la realizzazione della scuola,  anche
se l'esercizio t+4 non e' compreso  nel  bilancio  di  previsione  in
corso di gestione. 
  Esempio n. 2 di costituzione  ed  utilizzo  del  fondo  pluriennale
vincolato: 
  In sede di programmazione dell'attivita'  riguardante  l'anno  t  e
successivi  l'ente  decide  di  realizzare  una  scuola   del   costo
complessivo di 400 e di finanziarla con  un  mutuo  tradizionale  che
comporta l'erogazione immediata dei finanziamenti. 
  Al riguardo, la progettazione preliminare prevede che: 
  a) la costruzione della scuola  richiedera'  tre  anni  di  lavori,
successivi a  quello  t,  di  riferimento  del  primo  esercizio  del
bilancio di previsione in corso di elaborazione; 
  b) l'anno t sara'  dedicato  alla  progettazione  definitiva  della
spesa e alla  definizione  della  gara  di  appalto,  con  una  spesa
complessiva di 100; 
  c) la spesa per la costruzione della scuola, in  ciascuno  dei  tre
anni successivi all'anno t, sara' pari a 100. 
  Nel bilancio di previsione riguardante il triennio t,  t+1  e  t+2,
l'ente stanzia: 
  - nell'esercizio t: 
  - un'entrata di 400 tra le accensioni di prestiti, nella  Tipologia
300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 
  - una spesa di  400  nella  missione  "Istruzione  e  diritto  allo
studio", programma "Scuola  dell'infanzia"  di  cui  300  nel  "Fondo
pluriennale vincolato in c/capitale"; 
  - nell'esercizio t+1: 
  - in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 300; 
  - una spesa di  300  nella  missione  "Istruzione  e  diritto  allo
studio", programma "Scuola  dell'infanzia"  di  cui  200  nel  "Fondo
pluriennale vincolato"; 
  - nell'esercizio t+2: 
  - in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 200; 
  - una spesa di  200  nella  missione  "Istruzione  e  diritto  allo
studio", programma "Scuola  dell'infanzia"  di  cui  100  nel  "Fondo
pluriennale vincolato"; 
  Nel corso della gestione dell'esercizio t, l'ente: 
  1) a seguito della  firma  del  contratto  di  mutuo  tradizionale,
accerta e incassa l'entrata  di  400  nell'apposito  stanziamento  di
entrata riguardante il mutuo; 
  2) a seguito della firma del contratto riguardante la progettazione
della scuola impegna le relative spese di 100; 
  3) a seguito della firma della gara di appalto per la realizzazione
della scuola impegna 100 in ciascuno degli esercizi  t+1,  t+2,  t+3,
sulla base del crono programma dei lavori (che si  ipotizza  confermi
quanto previsto in sede di progettazione preliminare). 
  Nel  corso  della  gestione  dell'esercizio   t+1   e   successivi,
l'avanzamento dei  lavori  potrebbe  avere  un  andamento  differente
rispetto a quello previsto nel crono programma. 
  In tali casi e' necessario  richiedere  l'aggiornamento  del  crono
programma, effettuare le correlate variazioni di bilancio riguardanti
le spese e il  fondo  pluriennale  vincolato  e  provvedere  alla  re
imputazione degli impegni assunti in misura differente rispetto  alle
indicazioni del crono programma aggiornato. 
  Tali variazioni devono riguardare gli stanziamenti del bilancio  di
previsione riguardanti tutti gli esercizi considerati  nel  bilancio.
Le re imputazioni devono riguardare tutti  gli  esercizi  considerati
nel crono programma. 
  Ipotizzando che, nel  corso  dell'esercizio  t+1,  l'andamento  dei
lavori risulti piu' rapido rispetto a quello programmato in quanto: 
  - nel corso di tale esercizio, la  ditta  appaltatrice  dei  lavori
rilascia fatture per 120; 
  - il crono programma aggiornato prevede che le spese dell'anno  t+1
siano pari a 120, quelle dell'anno t+2 a 90 e quelle dell'anno t+3  a
90, sempre per un totale di 300; 
  nel corso dell'esercizio t+1 l'ente effettua le seguenti variazioni
di bilancio e le seguenti re imputazioni contabili: 
  1) nel primo esercizio del bilancio di previsione t+1, t+2  e  t+3,
e' necessario ridurre di 20 lo stanziamento di spesa  di  cui  "Fondo
pluriennale vincolato", il cui importo passa da 200 a 180; 
  2) nel secondo  esercizio  del  bilancio  di  previsione,  relativo
all'anno t+2, il Fondo pluriennale vincolato  in  conto  capitale  di
entrata e' ridotto di 20 ( passa da 200  a  180).  Tra  le  spese  e'
ridotto di 20 lo stanziamento del programma  "Scuola  dell'infanzia",
che passa da 200 a 180, ed e' ridotto di 10 il relativo  stanziamento
"di cui Fondo pluriennale vincolato" ( passa da 100 a 90); 
  3) nel terzo esercizio del bilancio di previsione, relativoall'anno
t+3, , il Fondo pluriennale vincolato in conto capitale di entrata e'
ridotto di 10 (passa da 100 a 90), e tra le spese e'  ridotto  di  10
l'importo del programma "Scuola dell'infanzia", che passa  da  100  a
90. 
  Nel caso, invece, in cui, nel corso dell'esercizio t+1, l'andamento
dei lavori risulti piu'  lento  rispetto  a  quello  programmato,  in
quanto, facendo riferimento sempre allo stesso esempio: 
  - nel corso di tale esercizio la ditta appaltatrice emette  fatture
per 80; 
  -il crono programma aggiornato prevede che le spese  dell'anno  t+1
siano pari a 80, quelle dell'anno t+2 a 80 e quelle dell'anno  t+3  a
80, e che i lavori si estendano anche all'anno t+4,  per  60,  sempre
per un totale di 300; 
  nel  corso  dell'esercizio  t+1  l'ente  effettua  le  seguenti  le
seguenti  variazioni  di  bilancio  e  le  seguenti  re   imputazioni
contabili: 
  1) nel primo esercizio del bilancio di previsione t+1, t+2  e  t+3,
e' necessario aumentare di 20 lo stanziamento di spesa "di cui  Fondo
pluriennale vincolato" (passa da 200 a 220). 
  2) nel secondo  esercizio  del  bilancio  di  previsione,  relativo
all'anno t+2, il Fondo pluriennale vincolato  in  conto  capitale  di
entrata e' aumentato di 20 (passa da 200 a  220).  Tra  le  spese  e'
incrementato  di   20   lo   stanziamento   del   programma   "Scuola
dell'infanzia", che passa da 200 a 220, ed  e'  aumentato  di  40  il
relativo stanziamento "di cui Fondo pluriennale vincolato" (passa  da
100 a 140); 
  3)  nel  terzo  esercizio  del  bilancio  di  previsione,  relativo
all'anno t+3, il Fondo pluriennale vincolato  in  conto  capitale  di
entrata e' aumentato di 40 (passa da 100 a 140), e tra  le  spese  e'
incrementato di 40 l'importo del  programma  "Scuola  dell'infanzia",
che passa da 100 a 140.  Tra  le  spese  e'  incrementato  di  40  lo
stanziamento del programma "Scuola dell'infanzia", che passa da 100 a
140, ed e' aumentato di 60 il relativo  stanziamento  "di  cui  Fondo
pluriennale vincolato" (passa da 0 a 60); 
  1)  nelle  scritture  relative   all'esercizio   t-4   si   procede
all'impegno di 60 nei capitoli di spesa riguardanti la  realizzazione
della scuola. 
  Esempio n. 3/a -Realizzazione di un'opera con il contributo di  due
amministrazioni pubbliche 
  In sede di programmazione l'ente (A) ha deciso  di  realizzare  una
scuola del  costo  complessivo  di  400  attraverso  l'erogazione  di
risorse all'ente (B) che provvedera' all'esecuzione dell'opera. 
  L'ente (A) intende finanziare  l'opera  con  i  proventi  derivanti
dall'alienazione di un proprio immobile. 
  Attraverso la nota n. XX dell'esercizio  t-1  l'ente  (A)  comunica
all'ente (B) la decisione di  realizzare  la  scuola  nel  territorio
dell'ente (B). 
  Nel corso dell'esercizio t-1, l'ente (B) trasmette all'ente (A)  il
programma preliminare dei lavori, il quale prevede che: 
  a) la costruzione della scuola  richiedera'  tre  anni  di  lavori,
successivi a quello t, 
  b) l'anno t sara'  dedicato  alla  progettazione  definitiva  della
spesa e allo  svolgimento  della  gara  di  appalto,  con  una  spesa
complessiva di 100; 
  c) la spesa per la costruzione della scuola, in  ciascuno  dei  tre
anni successivi all'anno t, sara' pari a 100. 
  La spesa per la  progettazione  preliminare  precede  temporalmente
l'autorizzazione dell'ente (A) e deve essere finanziata dall'ente (B)
con proprie risorse. 
  L'ente (B) impegna tale spesa  prima  che  l'ente  (A)  impegni  il
contributo all'investimento a favore dell'ente (B). 
  Nel caso in cui l'ente (A), nell'approvare il progetto,  decida  di
finanziare anche la progettazione preliminare, per l'ente B la  quota
del  contributo  riguardante  la  progettazione   preliminare   (gia'
sostenuta)  costituisce   un'entrata   genericamente   destinata   al
finanziamento di investimenti. 
  Conclusa la progettazione preliminare,  nell'esercizio  t-1  l'Ente
(B) invia all'ente (A) il progetto corredato dal cronoprogramma. 
  L'Ente (A) approva il progetto e autorizza l'ente (B) ad avviare  i
lavori, impegnandosi a finanziare la spesa per la  realizzazione  dei
lavori sulla base degli stati di avanzamento dei lavori previsti  dal
crono programma. 
  Sulla base del cronoprogramma definito  in  sede  di  progettazione
preliminare, entrambi gli enti  inseriscono  nei  propri  bilanci  di
previsione, riguardanti il triennio t, t+1  e  t+2  gli  stanziamenti
necessari per la realizzazione della scuola. 
  Nel bilancio di previsione riguardante il triennio t,  t+1  e  t+2,
l'ente (A) stanzia: 
  - nell'esercizio t: 
  - tra le entrate 400 nel titolo  4  "Entrate  in  conto  capitale",
Tipologia  400  "Entrate  da  alienazione   di   beni   materiali   e
immateriali"; 
  - una spesa di  400  nella  missione  "Istruzione  e  diritto  allo
studio", programma "Scuola  dell'infanzia"  di  cui  300  nel  "Fondo
pluriennale vincolato in c/capitale"; 
  - nell'esercizio t+1: 
  - in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 300; 
  - una spesa di  300  nella  missione  "Istruzione  e  diritto  allo
studio", programma "Scuola  dell'infanzia"  di  cui  200  nel  "Fondo
pluriennale vincolato"; 
  - nell'esercizio t+2: 
  - in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 200; 
  - una spesa di  200  nella  missione  "Istruzione  e  diritto  allo
studio", programma "Scuola  dell'infanzia"  di  cui  100  nel  "Fondo
pluriennale vincolato"; 
  Nel bilancio di previsione riguardante il triennio t,  t+1  e  t+2,
l'ente (B) stanzia: 
  - nell'esercizio t: 
  - tra le entrate  100  nel  titolo  4°,  "Entrate  in  c/capitale",
Tipologia 200 "Contributi agli investimenti"; 
  - tra le spese  100  nella  missione  "Istruzione  e  diritto  allo
studio",  programma  "Scuola   dell'infanzia",   macroaggregato   202
"Investimenti fissi lordi"; 
  - nell'esercizio t+1: 
  - tra le entrate  100  nel  titolo  4°,  "Entrate  in  c/capitale",
Tipologia 200 "Contributi agli investimenti; 
  - tra le spese  100  nella  missione  "Istruzione  e  diritto  allo
studio",  programma  "Scuola   dell'infanzia",   macroaggregato   202
"Investimenti fissi lordi"; 
  - nell'esercizio t+2: 
  - tra le entrate  100  nel  titolo  4°,  "Entrate  in  c/capitale",
Tipologia 200 "Contributi agli investimenti; 
  - tra le spese  100  nella  missione  "Istruzione  e  diritto  allo
studio",  programma  "Scuola   dell'infanzia",   macroaggregato   202
"Investimenti fissi lordi". 
  Sulla base della propria delibera  di  approvazione  del  progetto,
l'ente (A): 
  1) aliena il bene nell'esercizio t e, a seguito del rogito, accerta
l'entrata di 400; 
  2) impegna 100 in ciascuno degli esercizi t, t+1, t+2,  t+3,  sulla
base del cronoprogramma. Nel caso in cui, a seguito dell'approvazione
della gara, la spesa risulti inferiore a quella prevista, si  procede
all'impegno di una spesa  inferiore  rispetto  agli  stanziamenti  di
bilancio  e,   contestualmente,   chiede   formalmente   all'Istituto
finanziatore una riduzione del finanziamento. 
  3) comunica all'ente (B) di avere effettuato gli impegni di cui  al
punto 2). 
  Sulla base della comunicazione degli impegni  effettuati  dall'Ente
(A),  l'Ente  (B)  accerta  l'entrata  di  100  per  contributo  agli
investimenti nell'apposito capitolo  di  entrata  di  ciascuno  degli
esercizi riguardanti gli anni t, t+1, t+2, t+3 e avvia  la  gara  per
l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva e di appalto. 
  Conclusa la gara, l'Ente (B) impegna 100 in ciascuno degli esercizi
t, t+1, t+2, e t+3, sulla base del cronoprogramma. Nel caso in cui, a
seguito dell'approvazione della gara, la spesa  risulti  inferiore  a
quella prevista,  si  procede  all'impegno  di  una  spesa  inferiore
rispetto agli stanziamenti di bilancio. 
  Nel corso della gestione l'ente (B) rendiconta all'ente (A) secondo
le modalita' previste nella delibera di approvazione del progetto  e,
efffettuate le necessarie verifiche, l'ente (A) eroga i contributi  a
favore dell'ente (B). 
  L'avanzamento dei lavori potrebbe  avere  un  andamento  differente
rispetto a quello previsto nel crono  programma.  Di  tali  eventuali
differenze  l'Ente  (B)  provvede  a  dare  tempestiva  comunicazione
all'Ente (A), trasmettendo il  cronoprogramma  (previsione  dei  SAL)
aggiornato 
  Sulla base degli aggiornamenti del  crono  programma  entrambi  gli
enti devono effettuare le correlate variazioni dei rispettivi bilanci
di previsione: 
  - l'Ente (A) modifica  gli  stanziamenti  di  entrata  e  di  spesa
riguardanti il fondo pluriennale vincolato e quelli di spesa relativi
ai contributi agli investimento per la realizzazione della scuola; 
  - l'Ente (B) modifica gli stanziamenti  di  entrata  riguardanti  i
contributi agli investimenti e le  spese  relativa  alla  costruzione
della scula. 
  Entrambi gli enti provvedono alla re imputazione degli accertamenti
e degli impegni assunti in coerenza al crono programma originale  per
adeguarli alle indicazioni del crono programma aggiornato. 
  Esempio n. 3/b -Realizzazione di un'opera con il  contributo  della
Regione ad un ente locale. 
  In sede di programmazione la Regione ha deciso  di  realizzare  una
scuola del  costo  complessivo  di  400  attraverso  l'erogazione  di
risorse  all'ente   locale   (B)   che   provvedera'   all'esecuzione
dell'opera. 
  La  Regione  approva  una  legge  in  cui  si  autorizza  la  spesa
pluriennale anche oltre  il  triennio  considerato  nel  bilancio  di
previsione, prevedendone adeguata copertura finanziaria. Ad  esempio,
la  copertura  finanziaria  puo'  essere  costituita   dai   proventi
derivanti dalla dismissione di immobili di proprieta' della regione. 
  Attraverso la nota n. XX del t-1 la Regione comunica all'ente B  il
programma di realizzare la scuola nel territorio dell'ente (B). 
  L'ente  (B)  trasmette  alla  Regione  il   programma   preliminare
dell'opera, il quale prevede che: 
  d) la costruzione della scuola  richiedera'  tre  anni  di  lavori,
successivi a quello t, 
  e) l'anno t sara'  dedicato  alla  progettazione  definitiva  della
spesa e allo  svolgimento  della  gara  di  appalto,  con  una  spesa
complessiva di 100; 
  f) la spesa per la costruzione della scuola, in  ciascuno  dei  tre
anni successivi all'anno t, sara' pari a 100. 
  La spesa per la progettazione preliminare e' stanziata nel bilancio
di   previsione   dell'ente    B    e,    precedendo    temporalmente
l'autorizzazione della Regione  al  suo  finanziamento,  deve  essere
coperta dall'ente locale con proprie risorse. 
  L'ente B impegna  tale  spesa  prima  che  la  Regione  impegni  il
contributo all'investimento a favore dell'ente. 
  Nel caso in cui la Regione, nell'approvare il progetto,  decida  di
finanziare anche la progettazione  preliminare,  per  l'ente  (B)  la
quota del contributo riguardante la progettazione  preliminare  (gia'
sostenuta)  costituisce   un'entrata   genericamente   destinata   al
finanziamento di investimenti. 
  Raggiunto l'accordo di massima sulla  realizzazione  della  scuola,
sulla base del  cronoprogramma  definito  in  sede  di  progettazione
preliminare, entrambi gli enti  inseriscono  nei  propri  bilanci  di
previsione, riguardanti il triennio t, t+1  e  t+2  gli  stanziamenti
necessari per la realizzazione della scuola. 
  Nel bilancio di previsione riguardante il triennio t, t+1 e t+2, la
Regione stanzia: 
  - nell'esercizio t: 
  - tra le entrate 400 nel titolo  4  "Entrate  in  conto  capitale",
Tipologia  400  "Entrate  da  alienazione   di   beni   materiali   e
immateriali"; 
  - una spesa di  400  nella  missione  "Istruzione  e  diritto  allo
studio", programma "Scuola  dell'infanzia"  di  cui  300  nel  "Fondo
pluriennale vincolato in c/capitale"; 
  - nell'esercizio t+1: 
  - in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 300; 
  - una spesa di  300  nella  missione  "Istruzione  e  diritto  allo
studio", programma "Scuola  dell'infanzia"  di  cui  200  nel  "Fondo
pluriennale vincolato"; 
  - nell'esercizio t+2: 
  - in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 200; 
  - una spesa di  200  nella  missione  "Istruzione  e  diritto  allo
studio", programma "Scuola  dell'infanzia"  di  cui  100  nel  "Fondo
pluriennale vincolato"; 
  Nel bilancio di previsione riguardante il triennio t,  t+1  e  t+2,
l'ente (B) stanzia: 
  - nell'esercizio t: 
  - tra le entrate  100  nel  titolo  4°,  "Entrate  in  c/capitale",
Tipologia 200 "Contributi agli investimenti"; 
  - tra le spese  100  nella  missione  "Istruzione  e  diritto  allo
studio",  programma  "Scuola   dell'infanzia",   macroaggregato   202
"Investimenti fissi lordi"; 
  - nell'esercizio t+1: 
  - tra le entrate  100  nel  titolo  4°,  "Entrate  in  c/capitale",
Tipologia 200 "Contributi agli investimenti; 
  - tra le spese  100  nella  missione  "Istruzione  e  diritto  allo
studio",  programma  "Scuola   dell'infanzia",   macroaggregato   202
"Investimenti fissi lordi"; 
  - nell'esercizio t+2: 
  - tra le entrate  100  nel  titolo  4°,  "Entrate  in  c/capitale",
Tipologia 200 "Contributi agli investimenti; 
  - tra le spese  100  nella  missione  "Istruzione  e  diritto  allo
studio",  programma  "Scuola   dell'infanzia",   macroaggregato   202
"Investimenti fissi lordi". 
  Nell'anno t la Regione approva una  delibera  con  cui  approva  il
progetto  preliminare  riguardante  la  realizzazione  della   scuola
presentato dall'ente (B) di realizzazione della scuola, da finanziare
sulla base della  rendicontazione  dello  stato  di  avanzamento  dei
lavori, previsti nel cronoprogramma, per un  importo  complessivo  di
400. 
  A seguito della delibera, la Regione: 
  1) impegna 100 in ciascuno degli esercizi t, t+1, t+2,  t+3,  sulla
base del cronoprogramma (previsione dei SAL). 
  2) comunica all'ente (B) di avere effettuato gli impegni di cui  al
punto 1). 
  Acquisita la delibera della Regione, sulla base della comunicazione
degli impegni effettuati dalla Regione, l'Ente (B) accerta  l'entrata
di 100 per contributo agli  investimenti  nell'apposito  capitolo  di
entrata di ciascuno degli esercizi riguardanti gli anni t, t+1,  t+2,
t+3 e avvia la gara per appaltare la  progettazione  definitiva  e  i
lavori di costruzione della scuola. 
  Conclusa  la  gara,  sulla  base  della   documentazione   relativa
all'affidamento dell'incarico di progettazione e di  appalto,  l'Ente
(B) impegna 100 in ciascuno degli esercizi t, t+1, t+2, t+3. Nel caso
in cui, a seguito dell'approvazione  della  gara,  la  spesa  risulti
inferiore a quella prevista, si  procede  all'impegno  di  una  spesa
inferiore   rispetto   agli   stanziamenti   di   bilancio   (dandone
comunicazione alla Regione che a sua volta registra una economia). 
  Nel corso  della  gestione,  l'ente  (B)  rendiconta  alla  Regione
secondo le modalita' previste  nella  delibera  di  approvazione  del
progetto e, efffettuate le necessarie verifiche, la Regione  eroga  i
contributi a favore dell'ente (B). 
  Nel corso della gestione, l'avanzamento dei lavori  potrebbe  avere
un  andamento  differente  rispetto  a  quello  previsto  nel   crono
programma. Di tali eventuali differenze l'Ente (B)  provvede  a  dare
tempestiva comunicazione alla Regione, trasmettendo il cronoprogramma
(previsione dei SAL) aggiornato 
  Sulla base degli aggiornamenti del cronoprogramma: 
  - la Regione modifica  gli  stanziamenti  di  entrata  e  di  spesa
riguardanti il fondo pluriennale  vincolato  e  gli  stanziamenti  di
spesa relativi ai contributi agli investimenti per  la  realizzazione
della scuola; 
  - l'Ente (B) modifica gli stanziamenti  di  entrata  riguardanti  i
contributi agli investimenti e le  spese  relativa  alla  costruzione
della scuola. 
  Inoltre: 
  - la Regione procede alla rimodulazione degli impegni  in  sede  di
assestamento  o  di  bilancio  previsionale  sulla  base  del   crono
programma aggiornato; 
  - l'Ente B) provvede al riaccertamento degli accertamenti  e  degli
impegni assunti in misura differente rispetto  alle  indicazioni  del
crono programma aggiornato. 
  Esempio n. 4 - Accertamento proventi derivanti dalle  sanzioni  per
violazione al codice della strada 
  Con riferimento ai proventi derivanti dalle sanzioni per violazione
al codice della strada  il  legislatore  ,  in  deroga  al  principio
contabile generale n. 2 dell'unita' del bilancio,  ha  introdotto  un
vincolo di specifica destinazione, al fine di correlare  parte  delle
somme previste ed introitate ad  interventi  di  miglioramento  della
circolazione stradale. 
  Nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della  prudenza,
il principio applicato della contabilita' finanziaria n. 3.3  prevede
che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le  quali  non  e'
certa la riscossione integrale, sono accertate per  l'intero  importo
del credito (ad  es.  le  sanzioni  amministrative  al  codice  della
strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta
all'evasione, ecc.). 
  Pertanto, per tali entrate e' escluso il cd. accertamento per cassa
ed e' obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo  crediti  di
dubbia   esigibilita',   vincolando   una   quota   dell'avanzo    di
amministrazione. 
  L'accertamento delle sanzioni avviene: 
  - alla data di notifica del verbale (non  quindi  alla  data  della
violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione
immediata, rende l'obbligazione esigibile. Nel caso in cui il verbale
notificato  non  indichi  l'importo  della   sanzione,   oggetto   di
determinazione successiva, l'accertamento dell'entrata e'  effettuato
sulla base della notifica dell'atto che quantifica la sanzione; 
  - per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo
60 giorni, si provvede ad integrare l'accertamento originario con  le
maggiori somme iscritte ruolo (differenza tra somma iscritta a  ruolo
e somma originariamente accertata). E' possibile accertare per  cassa
le  maggiori  entrate  derivanti  da  interessi  e  sanzioni  per  il
ritardato pagamento; 
  - per le sanzioni archiviate/annullate in sede  di  autotutela,  si
provvede alla riduzione dell'accertamento originario. 
  Qualora invece il  trasgressore  provveda  al  pagamento  immediato
(ossia in assenza di notifica), l'accertamento avviene per cassa. 
  La  revisione  dell'accertamento  originario  puo'   avvenire   con
periodicita'  stabilita  dall'ente  e,  in  ogni  caso,  in  sede  di
salvaguardia degli equilibri di bilancio, entro il  31  luglio  e  in
sede  di  assestamento,  contestualmente  alla  revisione  del  fondo
crediti di dubbia esigibilita'. La stima iniziale del fondo  si  deve
basare su una stima della percentuale delle  somme  storicamente  non
riscosse rispetto alle somme notificate. Tale percentuale deve essere
applicata  alle  previsioni  di  sanzioni  da  notificare  nel  corso
dell'esercizio (escluse quindi  le  previsioni  di  accertamento  che
saranno effettuate secondo il principio  di  cassa  visto  nei  punti
precedenti). 
  Le entrate che negli esercizi precedenti a  quello  di  entrata  in
vigore dei nuovi principi contabili sono state accertate "per cassa",
devono  continuare  ad  essere  accertate  per  cassa  fino  al  loro
esaurimento. Pertanto, il principio della competenza finanziaria  cd.
potenziato che prevede che le  entrate  debbano  essere  accertate  e
imputate contabilmente all'esercizio in cui e'  emesso  il  ruolo  ed
debba essere effettuato un accantonamento al fondo crediti di  dubbia
esigibilita',  vincolando  a  tal  fine  una  quota  dell'avanzo   di
amministrazione,  e'  applicato  per  i  ruoli  emessi  a   decorrere
dall'entrata in vigore del  presente  principio  applicato.  Anche  i
ruoli coattivi relativi a ruoli emessi negli  esercizi  precedenti  a
quello di entrata in vigore del presente principio devono  continuare
ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento. Tuttavia,  ai
fini di una effettiva trasparenza  contabile,  si  ritiene  opportuno
indicare  tali  crediti,  al  netto  del  fondo  crediti  di   dubbia
esigibilita', tra le Immobilizzazioni  o  nell'Attivo  circolante  (a
seconda della data del credito) dello stato patrimoniale iniziale del
primo anno di adozione della contabilita' economico-patrimoniale  con
il principio della contabilita' finanziaria potenziato. 
  Per quanto riguarda invece il rispetto dei vincoli di  destinazione
previsti  dalla  legislazione  vigente,  la  somma  da  destinare  e'
rappresentata, in sede di previsione iniziale, dal totale entrate  da
sanzioni, dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilita' previsto  e
le spese previste per compenso al concessionario. Su tale  differenza
deve essere conteggiata la quota del 50% prevista dall'art.  208  del
Codice della Strada. 
  In corso di gestione, a fronte del monitoraggio delle entrate,  del
fondo crediti di dubbia esigibilita' e delle spese finanziate  con  i
proventi del codice della strada,  si  provvedera'  ad  adeguare  gli
stanziamenti di bilancio e conseguentemente ad adeguare  la  delibera
di Giunta che rappresenta il rispetto dei vincoli di destinazione. 
  Per quanto riguarda, invece, la costituzione del crediti di  dubbia
esigibilita', si rinvia all'esempio successivo. 
  Esempio  n.  5  -  Determinazione  del  fondo  crediti  di   dubbia
esigibilita' 
  Per determinare il fondo crediti di  dubbia  esigibilita',  che  in
contabilita'  finanziaria  deve  intendersi  come  un  fondo  rischi,
diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilita', previste ed
accertate nel corso dell'esercizio, possano  finanziare  delle  spese
esigibili nel  corso  del  medesimo  esercizio,  in  occasione  della
predisposizione del bilancio di previsione e' necessario: 
  1) individuare le categorie di entrate stanziate che  possono  dare
luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello
di analisi, e' lasciata al singolo ente, il quale  puo'  decidere  di
fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore  livello
di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli. 
  Non  richiedono  l'accantonamento  al  fondo  crediti   di   dubbia
esigibilita': 
  a)  i  crediti  da  altre  amministrazioni  pubbliche,  in   quanto
destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione  dell'impegno
da parte dell'amministrazione erogante, 
  b) i crediti assistiti da fidejussione, 
  c) le entrate tributarie che, sulla base dei  nuovi  principi  sono
accertate per cassa. 
  Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di  dubbia  e
difficile esazione, per le quali non si  provvede  all'accantonamento
al fondo crediti di dubbia esigibilita', e' necessario dare  adeguata
illustrazione nella Nota integrativa al bilancio. 
  2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra
incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5  esercizi  (nel
primo esercizio di adozione dei nuovi principi , con riferimento agli
incassi in c/competenza e in c/residui). Per  le  entrate  che  negli
esercizi precedenti  all'adozione  dei  nuovi  principi  erano  state
accertate per cassa, il  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'  e'
determinato  sulla  base  di   dati   extra-contabili,   ad   esempio
confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi  cinque
anni con gli  incassi  complessivi  (senza  distinguere  gli  incassi
relativi ai ruoli ordinari da  quelli  relativi  ai  ruoli  coattivi)
registrati nei medesimi esercizi.  La  media  puo'  essere  calcolata
secondo le seguenti modalita': 
  a. media semplice (sia la  media  fra  totale  incassato  e  totale
accertato, sia la media dei rapporti annui); 
  a. rapporto  tra  la  sommatoria  degli  incassi  di  ciascun  anno
ponderati con i seguenti  pesi:  0,35  in  ciascuno  degli  anni  nel
biennio precedente e  il  0,10  in  ciascuno  degli  anni  del  primo
triennio - rispetto alla sommatoria degli  accertamenti  di  ciascuna
anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi; 
  b.  media  ponderata  del  rapporto  tra  incassi  e   accertamenti
registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi:  0,35
in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10  in  ciascuno
degli anni del primo triennio; 
  Per ciascuna formula  e'  possibile  determinare  il  rapporto  tra
incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli
incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto
residui dell'anno precedente: 
    

  incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X
 --------------------------------------------------------------------
                      Accertamenti esercizio X

    
  In tale  fattispecie  e'  necessario  slittare  il  quinquennio  di
riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno. 
  Tale  adeguamento  non  riguarda  gli  esercizi   del   quinquennio
precedente, con riferimento ai quali i principi  contabili  prevedono
di  calcolare  la  media  facendo  riferimento   agli   incassi   (in
c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti, ma con  riferimento
agli esercizi del quinquennio per i quali il principio prevede che la
media sia determinata facendo rapporto tra gli incassi di  competenza
e gli accertamenti dell'anno precedente. 
  Il responsabile  finanziario  dell'ente  sceglie  la  modalita'  di
calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte  le
tipologie  di  entrata,  indicandone  la   motivazione   nella   nota
integrativa al bilancio. 
  Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi: 
  a) per le entrate accertate per competenza la  media  e'  calcolata
facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in  c/residui)  e
agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente  e
al  rapporto  tra  gli  incassi  di  competenza  e  gli  accertamenti
dell'anno precedente. E cosi' via negli anni successivi.; 
  b) per le entrate accertate per cassa, si calcola la media  facendo
riferimento a i dati  extra-contabili  dei  primi  quattro  anni  del
quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati  nell'  esercizio
precedente. E cosi' via negli anni successivi. 
  Dopo  5  anni  dall'adozione   del   principio   della   competenza
finanziaria  a  regime,  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'  e'
determinato sulla base della media, calcolata  come  media  semplice,
calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e  agli  accertamenti
nel quinquennio precedente. 
  Per le entrate di nuova istituzione (per le quali  non  esiste  una
evidenza storica), nel primo anno la  quantificazione  del  fondo  e'
rimessa alla prudente valutazione degli enti. A  decorrere  dall'anno
successivo, la quantificazione e' effettuata con il criterio generale
riferito agli anni precedenti. 
  Il  fondo  crediti  di  dubbia   esigibilita'   dell'esercizio   e'
determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti  di
ciascuna delle entrate di cui al punto 1)  una  percentuale  pari  al
complemento a 100 delle medie di cui al punto 2). 
  E' possibile effettuare svalutazioni di importo  maggiore,  dandone
adeguata motivazione nella relazione al bilancio. 
  Esempio: se  per  le  entrate  riguardanti  "Proventi  da  famiglie
derivanti   dall'attivita'   di   controllo   e   repressione   delle
irregolarita'  e  degli  illeciti",  nel  quinquennio  precedente  la
percentuale media di incasso e' stata del 55%,  la  quota  del  fondo
crediti  di  dubbia  esigibilita'   riguardante   tale   entrata   e'
determinato applicando la percentuale del 45% (100 - 55)  all'importo
degli stanziamenti riguardanti  i  "Proventi  da  famiglie  derivanti
dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli
illeciti". 
  Le percentuali determinate con il procedimento sopra descritto sono
utilizzate  per  la  determinazione  degli  accantonamenti  al  fondo
crediti di dubbia esigibilita' stanziati in ciascuno  degli  esercizi
compresi nel bilancio di previsione. 
  In corso di esercizio (almeno in sede di assestamento del  bilancio
e, in ogni caso, attraverso una variazione di bilancio di  competenza
del Consiglio), con riferimento al medesimo livello di analisi che e'
stato seguito per il punto 1), si verifica la necessita' di  adeguare
il fondo crediti di dubbia esigibilita' in considerazione del livello
degli stanziamenti e degli accertamenti. 
  A tal fine si applica la percentuale utilizzata in occasione  della
predisposizione del bilancio di previsione all'importo  maggiore  tra
lo stanziamento e l'accertamento rilevato alla data in cui si procede
all'adeguamento, e si individua l'importo del fondo crediti di dubbia
esigibilita' cui e' necessario adeguarsi, a meno che il complemento a
100 dell'incidenza percentuale degli incassi di  competenza  rispetto
agli accertamenti in c/competenza dell'esercizio (o all'importo degli
stanziamenti di competenza  se  maggiore  di  quello  accertato)  non
risulti  inferiore  alla  percentuale  dell'accantonamento  al  fondo
crediti utilizzata in sede di bilancio. In tal caso, per  determinare
il fondo crediti cui e' necessario adeguarsi,  si  fa  riferimento  a
tale minore percentuale. 
  Anche in sede di verifica della congruita'  dello  stanziamento  di
bilancio, nel primo  esercizio  di  applicazione  della  riforma,  e'
possibile continuare a fare riferimento  al  50%  dell'accantonamento
minimo determinato applicando il presente principio contabile, e  nel
secondo esercizio al 75% di tale importo. 
  Esempi: con riferimento all'esempio precedente, lo stanziamento del
capitolo  riguardante  i  proventi  derivanti  dalle   sanzioni   per
violazione  al  codice  della  strada  e'   1.000.   Conseguentemente
l'accantonamento   al   fondo   crediti   di   dubbia    esigibilita'
dell'esercizio e' 450. 
  - In occasione dell'assestamento si verifica  che  lo  stanziamento
non e' stato variato, mentre gli accertamenti sono pari a 1200 e  gli
incassi   in   c/competenza   sono   pari   a   500.   In   occasione
dell'assestamento l'ente procede all'adeguamento  degli  stanziamenti
almeno agli accertamenti 
  Si calcola il rapporto tra gli incassi e gli accertamenti  (pari  a
41,7%), e si confronta il  conseguente  complemento  a  100,  pari  a
58,3%, con la percentuale utilizzata per il bilancio di previsione ai
fini del calcolo del fondo crediti di dubbia  esigibilita'  (pari  al
45%). 
  Considerato che l'andamento degli incassi nel corso  dell'anno  non
consente di migliorare la percentuale di accantonamento al fondo,  si
conserva la percentuale del 45%, applicandola all'importo  di  1.200.
L'importo del fondo crediti cui e' necessario adeguarsi e' 540. 
  Per garantire il pareggio di  bilancio,  lo  stanziamento  relativo
alle entrate derivanti dalle sanzioni per violazione al codice  della
strada,  che  ha  registrato  maggiori  accertamenti  rispetto   allo
stanziamento, e' incrementato almeno di 90. 
  - Il 31 agosto, si  decide  di  incrementare  lo  stanziamento  del
capitolo  relativo  alle  entrate  derivanti   dalle   sanzioni   per
violazione al codice della strada e di portarlo a 2400. A  tale  data
gli accertamenti sono pari a 2000 e gli incassi sono pari a 1500. 
  Si calcola il rapporto tra gli incassi e lo stanziamento  (pari  al
62,5%) e il correlato complemento a 100  pari  a  37,5%  che  risulta
inferiore alla percentuale del 45% applicata in sede di bilancio. 
  Si ridetermina pertanto la percentuale da adottare per  il  calcolo
del fondo crediti  di  dubbia  esigibilita',  ,  pari  al  37,5%,  da
applicare  a  2400   (l'importo   maggiore   tra   lo   stanziato   e
l'accertamento) e si individua l'importo  cui  il  fondo  crediti  di
dubbia esigibilita' deve essere adeguato ( pari a 900). 
  Infine si incrementa il fondo crediti di dubbia esigibilita' di 360
(pari alla differenza tra 900 e 540). 
  - Il 30 novembre, in occasione dell'ultima variazione di  bilancio,
si verifica che,  per  il  capitolo  delle  entrate  derivanti  dalle
sanzioni per violazione al codice della strada, gli accertamenti sono
pari a 2200 e gli incassi sono pari a 2000. 
  Si calcola il rapporto tra gli incassi e lo stanziamento  (pari  al
83,3%) e il correlato complemento  a  100,  pari  al  16,7%,  che  si
confronta con la percentuale del fondo crediti di dubbia esigibilita'
del 37,5% applicata  in  bilancio  e,  di  conseguenza  e'  possibile
ridurre la percentuale da utilizzare per calcolare il  fondo  crediti
di dubbia esigibilita'. 
  A tal fine si applica  tale  percentuale,  pari  al  16,7%  a  2400
(l'importo maggiore tra lo stanziato e l'accertamento) e si individua
l'importo cui il fondo crediti di  dubbia  esigibilita'  deve  essere
adeguato ( pari a 401). 
  Risulta possibile ridurre di 499 lo stanziamento del fondo  crediti
di dubbia esigibilita' (pari alla differenza tra 900 e 401). 
    

=====================================================================
|         |               |           |          |F.do Crediti|     |
|         |               |           |          | di dubbia  |  %  |
|         | Stanziamento  | Accertato |Incassato |esigibilita'|fondo|
+=========+===============+===========+==========+============+=====+
|BP       |     1000      |           |          |    450     | 45% |
+---------+---------------+-----------+----------+------------+-----+
|Assest.  |     1000      |   1200    |   500    |    540     | 45% |
+---------+---------------+-----------+----------+------------+-----+
|Agosto   |     2400      |   2000    |   1500   |    900     |37,5%|
+---------+---------------+-----------+----------+------------+-----+
|Ottobre  |     2400      |   2200    |   2000   |    401     |16,7%|
+---------+---------------+-----------+----------+------------+-----+

    
  In occasione  della  redazione  del  rendiconto  e'  verificata  la
congruita' del fondo crediti di dubbia esigibilita'  accantonata  nel
risultato  di  amministrazione,   facendo   riferimento   all'importo
complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio  cui
si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti. 
  A tal fine si si provvede: 
  b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate  di  cui
al punto 1), l'importo dei residui complessivo  come  risultano  alla
fine dell'esercizio appena concluso,  a  seguito  dell'operazione  di
riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del presente
decreto; 
  b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun  entrata  di  cui  al
punto b1), la media del rapporto tra gli  incassi  (in  c/residui)  e
l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli  ultimi  5
esercizi. L'importo dei residui attivi  all'inizio  di  ciascun  anno
degli ultimi 5 esercizi puo' essere ridotto di una  percentuale  pari
all'incidenza dei residui attivi di cui alle  lettera  b)  e  d)  del
prospetto  di  cui  al  punto  9.3  riguardante   il   riaccertamento
straordinario dei residui  rispetto  al  totale  dei  residui  attivi
risultante dal rendiconto 2013. Tale percentuale  di  riduzione  puo'
essere applicata in occasione della determinazione del fondo  crediti
di   dubbia   esigibilita'   da   accantonare   nel   risultato    di
amministrazione  degli  esercizi  successivi,  con  riferimento  alle
annualita' precedenti all'avvio della riforma 
  b3) ad applicare all'importo complessivo dei  residui  classificati
secondo le modalita' di cui al punto  b1)  una  percentuale  pari  al
complemento a 100 delle medie di cui al punto b2). 
  Con riferimento alla lettera b2) la  media  puo'  essere  calcolata
secondo le seguenti modalita': 
  b. media semplice (sia la  media  fra  totale  incassato  e  totale
accertato, sia la media dei rapporti annui); 
  c. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun
anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli  anni  nel
biennio precedente e  il  0,10  in  ciascuno  degli  anni  del  primo
triennio - rispetto  alla  sommatoria  degli  residui  attivi  al  1°
gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi  indicati  per
gli incassi; 
  d. media ponderata del  rapporto  tra  incassi  in  c/residui  e  i
residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti
pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in
ciascuno degli anni del primo triennio; 
  Se il fondo crediti di dubbia esigibilita' complessivo  accantonato
nel  risultato  di  amministrazione  (costituito  dalle   quote   del
risultato di amministrazioni  vincolato  nei  precedenti  esercizi  e
dall'accantonamento effettuato nell'esercizio  cui  si  riferisce  il
rendiconto) risulta  inferiore  all'importo  considerato  congruo  e'
necessario incrementare conseguentemente la quota  del  risultato  di
amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilita'. 
  Se il fondo crediti  di  dubbia  esigibilita'  accantonata  risulta
superiore a  quello  considerato  congruo,  e'  possibile  svincolare
conseguentemente la quota del risultato di  amministrazione  dedicata
al fondo. 
  Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, del TUEL  e
dall'articolo  42,  comma  1,  del  presente  decreto,  in  caso   di
incapienza del risultato  di  amministrazione,  la  quota  del  fondo
crediti  di  dubbia  esigibilita'  non  compresa  nel  risultato   di
amministrazione e' iscritta come posta a se stante  della  spesa  nel
bilancio di previsione. 
  A seguito di  ogni  provvedimento  di  riaccertamento  dei  residui
attivi, e' rideterminata la quota del  risultato  di  amministrazione
vincolata   al   fondo   crediti   di   dubbia    esigibilita'.    La
rideterminazione del fondo e'  effettuata  con  le  stesse  modalita'
sopra indicate per valutare  la  congruita'  del  fondo  in  sede  di
rendiconto. 
  Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 7,  lettera  e),
del presente decreto, a seguito del riaccertamento straordinario  dei
residui e' accantonata una quota del risultato di amministrazione  al
fondo crediti di dubbia esigibilita'. 
  Tale accantonamento e' riferito ai  residui  attivi  relativi  agli
esercizi precedenti che non  sono  stati  oggetto  di  riaccertamento
(pertanto gia' esigibili) ed e' effettuato  con  le  modalita'  sopra
indicate per valutare la congruita' del fondo in sede di rendiconto. 
  Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 16, del presente
decreto, il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario  dei
residui, compreso il primo accantonamento al fondo crediti di  dubbia
esigibilita' nel caso in cui  il  risultato  di  amministrazioni  non
presenti un importo sufficiente a comprenderlo, e' ripianato per  una
quota pari almeno al 15  per  cento  l'anno  nei  primi  tre  anni  a
decorrere dal 2015. 
  Anche la copertura degli eventuali  disavanzi  di  amministrazione,
compresi i casi in cui il risultato di amministrazione  non  presenti
un  importo  sufficiente  a  comprendere  l'accantonamento  al  fondo
crediti di dubbia esigibilita' a seguito del riaccertamento ordinario
dei residui, puo' essere effettuata negli  esercizi  considerati  nel
bilancio di previsione, in  ogni  caso  non  oltre  la  durata  della
consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare
avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel  quale  siano
individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.  Il
piano di rientro e' sottoposto al parere del collegio dei revisori. 
  Esempio n.  6  -  Relazione  tra  il  bilancio  di  previsione,  il
riaccertamento straordinario  dei  residui  e  il  fondo  pluriennale
vincolato 
  Nel primo esercizio di  adozione  del  principio  della  competenza
finanziaria  potenziata  non  e'   possibile   iscrivere   il   fondo
pluriennale vincolato in entrata del primo esercizio del bilancio  di
previsione  2015  -  2017  fino  a  quando   non   si   provvede   al
riaccertamento straordinario dei residui, effettuato con  riferimento
alla data del 1° gennaio. 
  E', invece, necessario iscrivere  il  fondo  pluriennale  vincolato
nell'entrata degli esercizi del bilancio di previsione successivi  al
primo, per un  importo  corrispondente  agli  stanziamenti  di  spesa
relativi al fondo pluriennale vincolato degli esercizi precedenti. 
  L'importo del fondo pluriennale vincolato stanziato  in  spesa  del
primo esercizio del bilancio di previsione e' pari all'importo  degli
impegni che si prevede di assumere  nell'esercizio  2015  e  imputare
agli esercizi successivi, con copertura a valere di  entrate  che  si
prevede di accertare nell'esercizio 2015. 
  Se il bilancio di  previsione  2015-2017  e'  approvato  prima  del
riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma
7, del presente decreto, nella  colonna  riguardante  i  residui  del
bilancio previsione armonizzato, e' indicato l'importo dei residui al
31 dicembre 2014 (trattasi di un dato previsionale se il bilancio  di
previsione e' approvato prima del 31 dicembre  2014)  come  risultano
definiti sulla base dei precedenti principi. 
  La procedura del riaccertamento straordinario dei residui  previsto
dall'articolo 3, comma 7, del presente decreto, prevede la necessita'
di procedere anche ad una variazione di  bilancio  di  previsione  al
fine di consentire: 
  a)  l'assestamento  dell'importo  dei  residui  attivi  e   passivi
indicati  nel  bilancio  armonizzato   all'importo   risultante   dal
riaccertamento dei residui; 
  b) l'incremento degli stanziamenti di  entrata  e  di  spesa  degli
esercizi  considerati  nel  bilancio  di  previsione,  necessari  per
consentire  le  reimputazioni  degli  accertamenti  e  degli  impegni
individuate dalla delibera di riaccertamento dei residui, 
  c) l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato tra le entrate  del
primo esercizio del bilancio di previsione; 
  d) l'incremento degli stanziamenti di spesa del primo esercizio del
bilancio di previsione riguardanti il fondo pluriennale vincolato per
tenere conto degli  effetti  della  delibera  di  riaccertamento  dei
residui  e,  conseguentemente,  l'incremento  del  fondo  pluriennale
iscritto in entrata del secondo esercizio del bilancio riguardante il
fondo pluriennale vincolato, l'incremento delle  voci  di  spesa  del
fondo pluriennale stanziato in spesa riguardanti il fondo pluriennale
vincolato, l'incremento del fondo pluriennale iscritto in entrata del
terzo  esercizio  del  bilancio  riguardante  il  fondo   pluriennale
vincolato, e cosi' via. 
  La prima componente della delibera di riaccertamento  straordinario
dei residui e' quella che individua i residui  attivi  e  passivi  da
cancellare, indicandone gli esercizi in cui sono esigibili,  ai  fini
della reimputazione. 
  La   secondo   componente   della   delibera   di    riaccertamento
straordinario dei residui dispone le variazioni degli stanziamenti di
bilancio, necessari alle  re  imputazioni,  determina  l'importo  del
fondo  pluriennale   vincolato   di   entrata   dell'esercizio   2015
(attraverso la compilazione dell'allegato  n.  5)  e  incrementa  gli
stanziamenti di spesa e di entrata del  fondo  pluriennale  vincolato
2015 e successivi. 
  L'importo del fondo pluriennale vincolato iscritto tra  le  entrate
del primo esercizio  del  bilancio  di  previsione  corrisponde  alla
differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi  che  sono
stati cancellati e reimputati e l'ammontare complessivo  dei  residui
attivi che sono stati cancellati e reimputati, mentre  tra  le  spese
del primo esercizio del bilancio di previsione 2015-2017, si provvede
ad  integrare  gli  stanziamenti  esistenti  del  fondo   pluriennale
vincolato, per gli  importi  corrispondenti  alla  differenza  tra  i
residui passivi e attivi che  sono  stati  reimputati  agli  esercizi
successivi al 2015. 
  Nell'entrata del  secondo  esercizio  del  bilancio  di  previsione
(2016), si incrementa l'importo gia' iscritto del  fondo  pluriennale
per gli importi corrispondenti alla differenza tra i residui  passivi
e attivi che sono stati reimputati all'esercizio 2016  e  successivi,
mentre,  tra  le  spese  del  secondo  esercizio  del   bilancio   di
previsione, si provvede ad integrare gli stanziamenti  esistenti  del
fondo pluriennale vincolato,  per  gli  importi  corrispondenti  alla
differenza tra i residui passivi e attivi che sono  stati  reimputati
agli esercizi successivi al 2016. 
  Nell'entrata del terzo esercizio del bilancio di previsione (2017),
si incrementa l'importo gia' iscritto del fondo pluriennale  per  gli
importi corrispondenti alla differenza tra i residui passivi e attivi
che  sono  stati  reimputati  all'esercizio  2016  e  agli   esercizi
successivi, mentre tra le spese del 2017, si  provvede  ad  integrare
gli stanziamenti esistenti del fondo pluriennale vincolato,  per  gli
importi corrispondenti alla differenza tra i residui passivi e attivi
che sono stati reimputati agli esercizi successivi al 2017. 
  Nel caso in cui l'importo dei residui attivi  re  imputati  risulti
superiore a quello dei residui passivi re imputati, non si da'  luogo
alla formazione  del  fondo  pluriennale  vincolato  in  entrata.  Le
entrate riaccertate e  re  imputate  agli  esercizi  successivi  sono
destinate alla copertura dell'eventuale disavanzo  determinato  dalla
cancellazione dei residui attivi dal  risultato  di  amministrazione,
fermo restando la scadenza del triennio. 
  Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, lettera c), a
seguito del riaccertamento dei residui, e' determinato  il  risultato
di amministrazione in considerazione dell'importo dei residui  attivi
e passivi riaccertati e reimputati e al netto del  fondo  pluriennale
vincolato iscritto in entrata del bilancio annuale. 
  Una quota del risultato di amministrazione e' accantonata al  fondo
crediti di dubbia esigibilita'.  L'importo  del  fondo  e'  calcolato
sull'importo dei residui attivi determinato a seguito della  delibera
di riaccertamento, seguendo il principio applicato della contabilita'
finanziaria n.  3.3  e  l'esempio  n.  5  (la  parte  riguardante  la
determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilita'  in  sede  di
rendiconto). Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato
di amministrazione non  e'  capiente  o  e'  negativo  (disavanzo  di
amministrazione). 
  Gli  enti  possono  deliberare  contestualmente  il   bilancio   di
previsione ed il riaccertamento dei residui. 
  Esempio 7) - Scritture riguardanti l'escussione di garanzie 
  L'ente (A) rilascia una fideiussione a  favore  del  Comune  (B)  a
garanzia di un mutuo di 5.000.000 verso una banca. 
  Nel  corso  del  primo  esercizio  successivo  al  rilascio   della
garanzia, la banca comunica che il comune (B) e' insolvente e  chiede
ad (A) il pagamento della sola rata annuale del mutuo. 
  La garanzia e' escussa anche nei due esercizi successivi. 
  Nel terzo esercizio successivo alla concessione della  garanzia,  a
seguito  della  terza  richiesta  di  pagamento   del   finanziamento
garantito, in attuazione di quanto previsto  dall'articolo  3,  comma
17, della legge 350/2003, l'ente (A) registra il residuo debito nelle
proprie scritture. 
  Nel quarto esercizio l'ente (B) paga la  rata  del  mutuo  all'ente
(A). 
  Nel quinto esercizio l'ente (B) e'  soppresso  e  liquidato.  Nella
fase di liquidazione l'ente (A)  riscuote  crediti  per  1.000.000  e
cancella gli altri crediti nei confronti di (B) 
  1) Al momento della concessione  della  garanzia,  l'ente  (A)  non
effettua alcuna contabilizzazione in contabilita' finanziaria. 
  In contabilita' economico  patrimoniale,  registra  la  concessione
della garanzia nel sistema dei rischi: 
    

---------------------------------------------------------------------
         Debitori per fideussioni a favore di altre
3.1.3.01.02.01.001 Amministrazioni pubbliche      5.000.000
                   3.1.3.01.01.01.001 Fidejussioni per conto
                                      di altre Amministrazioni
                                      pubbliche             5.000.000
---------------------------------------------------------------------

    
  2) Nel rispetto del principio della prudenza, nell'esercizio in cui
rilascia la garanzia, l'ente  (A)  puo'  iscrivere  nel  bilancio  di
previsione  finanziario,  tra   i   "Fondi   di   riserva   e   altri
accantonamenti" delle spese correnti,  uno  stanziamento  di  importo
pari alla rata di ammortamento annuale del mutuo  (quota  capitale  e
quota interessi) di importo pari a 520.000. In  caso  di  escussione,
tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato  di
amministrazione a copertura della spesa sostenuta  per  il  pagamento
del debito garantito. 
  3) Anche in contabilita' economico-patrimoniale, nell'ambito  delle
scritture di assestamento  economico,  e'  necessario  costituire  un
fondo rischio per un importo pari al medesimo fondo  accantonato  nel
risultato di amministrazione finanziario. Pertanto, tra le  scritture
di assestamento economico, in chiusura dell'esercizio in cui e' stata
concessa la garanzia, l'ente (A) registra: 
    

---------------------------------------------------------------------
2.4.2.01.01.001  Accantonamenti per rischi da
                 escussione                          520.000
                 2.2.9.99 Fondo rischio escussione comune B.  520.000
---------------------------------------------------------------------

    
  Anche nel primo esercizio successivo  a  quello  in  cui  e'  stato
concessa la garanzia, l'ente (A) puo' iscrivere nel proprio bilancio,
tra i "Fondi di riserva e altri accantonamenti" delle spese correnti,
uno stanziamento di importo pari alla rata  di  ammortamento  annuale
del mutuo (quota capitale  e  quota  interessi)  di  importo  pari  a
520.000. 
  Nel corso di tale esercizio, quando e' invitato a pagare, l'ente A,
effettua le seguenti operazioni: 
  4) variazioni degli stanziamenti di primo esercizio del bilancio di
previsione: 
  - incremento di 520.000 dello stanziamento "Concessione  crediti  a
Comuni a seguito di escussione di garanzie" (cod. U.3.03.11.02.003) 
  - incremento di 520.000 dello stanziamento "Riscossione crediti  da
Comuni a seguito di escussione di garanzie"; 
  - gli enti che non hanno  gia'  stanziato  in  bilancio  il  fondo,
devono iscrivere  in  bilancio  uno  stanziamento  di  520.000  dello
stanziamento "Fondo rischi da escussione comune B". 
  5) Scritture in contabilita' finanziaria: 
  - Impegna e paga 520.000 sullo stanziamento "Concessione crediti  a
Comuni a seguito di escussione di garanzie" (cod.  U.3.03.11.02.003),
con imputazione all'esercizio in corso; 
  - Accerta 520.000 sullo stanziamento "Riscossione crediti a  Comuni
a seguito di escussione di garanzie" con imputazione all'esercizio in
corso. 
  6) Comunica al Comune (B) di avere un credito di 520.000  nei  suoi
confronti e lo invita ad estinguere tempestivamente tale  debito.  Il
comune (B) effettua le registrazioni contabili necessarie a  chiudere
il debito nei confronti della banca ed a registrare il  nuovo  debito
nei confronti di (A). 
  7) Scritture in contabilita' economico patrimoniale: 
    

---------------------------------------------------------------------
1.2.3.02.01.18.003  Crediti v/comune a seguito escussione
                    di garanzie                       520.000
                    2.4.7.04.99.99.999 Debito verso banca
                    a seguito di escussione di garanzie.      520.000
---------------------------------------------------------------------
2.4.7.04.99.99.999  Debito verso banca a seguito di
                    escussione di garanzie            520.000
                    1.3.4.1.01 Istituto tesoriere.            520.000
---------------------------------------------------------------------
3.1.3.01.01.01.001  Fidejussioni per conto di altre
                    Amministrazioni pubbliche         520.000
                    3.1.3.01.02.01.001 Debitori per
                    fideussioni a favore di altre
                    Amministrazioni pubbliche                 520.000
---------------------------------------------------------------------

    
  A seguito dell'escussione si registra la riduzione  della  garanzia
per fideiussione. 
  Nell'ambito  delle  scritture   di   assestamento   economico,   e'
effettuato l'accantonamento al Fondo rischio escussione comune  B  di
520.000. 
  Nell'esercizio  successivo,  a  seguito  della  seconda  escussione
l'ente (A) effettua le registrazioni indicate nei punti da 4)  a  7),
compreso l'accantonamento al Fondo rischio escussione comune B. 
  Nel terzo esercizio successivo l'ente (A), oltre alle registrazioni
da 4) a 7) deve registrare nelle proprie scritture anche  il  residuo
debito: 
  8) variazioni del bilancio di previsione per l'esercizio in corso e
per gli esercizi successivi: 
  - incremento di 3.000.000 dello stanziamento  del  primo  esercizio
del bilancio "Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di
garanzie" (cod. U.3.03.11.02.003) -; 
  -  incremento  di  3.000.000  degli  stanziamenti  degli   esercizi
successivi riguardanti "Riscossione crediti da Comuni  a  seguito  di
escussione di garanzie". L'imputazione agli  esercizi  successivi  e'
effettuata  in  considerazione  del   piano   di   ammortamento   del
finanziamento; 
  - incremento degli stanziamenti dei  bilanci  successivi  al  primo
riguardanti il "Fondo rischio escussione comune B",  per  un  importo
pari al totale dei crediti escussi stanziati  in  entrata  (al  netto
degli accantonamenti  effettuati  che  non  corrispondono  a  crediti
escussi, a tal fine si considera anche  l'accantonamento  di  cui  al
punto 1); 
  - incremento di 3.000.000 dello stanziamento  del  primo  esercizio
del bilancio "Accensione di prestiti"; 
  - Incremento degli stanziamenti degli esercizi successivi al  primo
del bilancio riguardanti la quota interessi (sulla base del piano  di
ammortamento de debito residuo); 
  - Incremento degli stanziamenti degli esercizi successivi al  primo
del bilancio riguardanti la quota capitali (sulla base del  piano  di
ammortamento de debito residuo);. 
  9) Scritture in contabilita' finanziaria: 
  - Impegna  3.000.000  sullo  stanziamento  "Concessione  crediti  a
Comuni a seguito di escussione di garanzie" (cod.  U.3.03.11.02.003),
con imputazione all'esercizio in corso ed  effettua  un  pagamento  a
favore del proprio bilancio. Trattasi di una  regolazione  contabile,
il mandato e' versato all'entrata  del  bilancio  dell'ente,  tra  le
accensioni di prestiti; 
  - Accerta 3.000.000 sullo stanziamento  "Accensione  di  prestiti",
con imputazione all'esercizio in corso e incassa il mandato emesso al
punto precedente (regolazione contabile ); 
  - Accerta 3.000.000  sullo  stanziamento  "Riscossione  crediti  da
Comuni a seguito di escussione  di  garanzie"  con  imputazione  agli
esercizi successivi, sulla base del piano di ammortamento  del  mutuo
escusso; 
  - Impegna le spese relative alle rate di ammortamento  del  residuo
prestiti,  sulla  base  del  piano   di   ammortamento   del   mutuo,
distintamente per la quota interessi (20.000)  e  la  quota  capitale
(500.000), con imputazione agli esercizi successivi. 
  10) Comunica al Comune (B) di avere effettuato il  pagamento  della
terza rata del mutuo  garantito,  pari  a  520.000  e  registrato  il
residuo debito di 3.000.000 nelle proprie scritture, e lo invita: 
  - a registrare la chiusura del debito nei confronti della  banca  e
il nuovo debito nei propri confronti; 
  - di  pagare  tempestivamente  i  debiti  direttamente  nei  propri
confronti e non piu' alla banca. 
  11) Le Scritture in contabilita' economico-patrimoniale: 
    

---------------------------------------------------------------------
1.2.3.02.01.18.003   Crediti v/comune a seguito
                     escussione di garanzie       3.000.000
                     2.4.1.04.03.03.001 Finanziamenti a
                     medio / lungo termine da altre Imprese 3.000.000
---------------------------------------------------------------------
3.1.3.01.01.01.001   Fidejussioni per conto di altre
                     Amministrazioni pubbliche    3.520.000
                     3.1.3.01.02.01.001 Debitori per
                     fideussioni a favore di altre
                     Amministrazioni pubbliche              3.520.000
---------------------------------------------------------------------

    
  Nel  rispetto  del  principio  applicato  n.  3,  le  scritture  in
contabilita' economico patrimoniale hanno registrato anche i  crediti
e  i  debiti  di  finanziamento  imputati  agli  esercizi  successivi
riguardanti le partite finanziarie e  le  accensioni  e  rimborsi  di
prestiti 
  Nell'ambito   delle   scritture    di    assestamento    economico,
l'accantonamento al Fondo rischio escussione comune B e' incrementato
di 3.000.000, 
  Nel quarto esercizio l'ente (A) paga la rata  del  mutuo  a  favore
della banca e l'ente (B) paga il credito nei confronti di (A) per  lo
stesso importo: 
  12) Scritture in contabilita' finanziaria 
  - Registrazione del pagamento della rata di ammortamento del mutuo,
per un importo pari a  520.000  (500.000  come  rimborso  prestiti  e
20.000 come interessi passivi) nei confronti della  banca  (l'impegno
era stato gia' registrato al punto 9) 
  - Registrazione dell'incasso del credito nei confronti  del  comune
(B) per 520.000  (il  credito  era  stato  accertato  negli  esercizi
precedenti). A seguito del  pagamento  del  comune  (A)  puo'  essere
adeguato il  Fondo  rischio  escussione  comune  B,  accantonato  nel
risultato di amministrazione, riducendolo di 520.000. 
  13) Scritture in contabilita' economico patrimoniale: 
    

---------------------------------------------------------------------
2.4.1.04.03.03.001  Finanziamenti a medio / lungo
                    termine da altre Imprese           500.000
3.1.1.03.02.999     Interessi passivi a altre imprese su
                    finanziamenti a                     20.000
                    1.3.4.1.01 Istituto tesoriere.
                    da altre Imprese                         520..000
---------------------------------------------------------------------
1.3.4.1.01          Istituto tesoriere                 520.000
                    1.2.3.02.01.18.003 Crediti v/Comuni
                    a seguito escussione di garanzie          520.000
---------------------------------------------------------------------

    
  Nell'ambito delle scritture di assestamento economico  di  chiusura
di tale esercizio, si adegua il fondo rischio per escussioni, tenendo
conto della riscossione del credito di 520.000, liberando parte delle
risorse accantonate per la parte del finanziamento per  il  quale  il
rischio non si e' verificato. 
  Nel quinto esercizio l'ente (B),  nell'ambito  delle  procedure  di
liquidazione dell'ente, paga il credito  nei  confronti  di  (A)  per
1.000.000, l'ente (A) paga la rata del mutuo a favore della  banca  e
cancella il credito residuo nei confronti  dell'ente  (B),  che,  nel
rispetto del principio applicato della contabilita' finanziaria  5.5,
deve essere registrato come trasferimento al comune B  a  seguito  di
escussione. 
  Le scritture riguardanti il pagamento del debito e  la  riscossione
del credito verso il comune (B) sono quelle indicate ai punti  12)  e
13). 
  14) Per registrare il trasferimento a favore del comune  a  seguito
di escussione, in contabilita' finanziaria il comune (A), effettua la
seguente regolazione contabile: 
  - Prelevamento dal fondo rischi per escussione del credito verso  B
per 3.040.000 
  - Impegna trasferimenti v/comuni a seguito  di  escussione  per  un
importo di 3.040.000, ed emette un mandato di pari importo  a  favore
del proprio bilancio, incassato come "Riscossione crediti" 
  - Accerta e incassa il  residuo  attivo  "Riscossione  crediti  per
escussione" per 3.040.000 
  15) In contabilita' economico patrimoniale, si registra: 
    

---------------------------------------------------------------------
5.1.3.11.02.003 Altri trasferimenti in conto
                capitale verso Comuni per
                escussione di garanzie             3.040.000
                1.3.4.1.01 Istituto tesoriere               3.040.000
---------------------------------------------------------------------
1.3.4.1.01      Istituto tesoriere                 3.040.000
                1.2.3.02.01.18.003 Crediti v/Comuni
                a seguito escussione di garanzie            3.040.000
---------------------------------------------------------------------
2.2.9.99        Fondo rischio escussione comune B..3.040.000
                5.2.3.99.99.001 Altre sopravvenienze
                attive                                      3.040.000
---------------------------------------------------------------------

    
  Nell'ambito delle scritture di assestamento economico si chiude  il
fondo per escussioni per 3.040.000 (in tal modo, si sterilizzano  nel
conto economico gli effetti negativi determinati dal trasferimento). 
  Esempio 8) - Scritture  riguardanti  un  prestito  ordinario  della
Cassa depositi e prestiti Spa 
  In data 15\07\2013  n  comune  stipula  un  contratto  di  prestito
ordinario con la  Cassa  depositi  e  prestiti  per  euro  1.000.000.
L'erogazione del prestito avviene in una o piu' soluzioni, a  partire
dalla  data  di  perfezionamento  del  contratto,  sulla  base  della
richiesta dell'ente beneficiario dalla quale risultino analiticamente
la natura e gli  importi  delle  spese  sostenute.  Sulla  quota  del
prestito non erogata la  Cassa  depositi  e  prestiti  spa  riconosce
all'ente una somma, corrisposta  con  cadenza  semestrale,  calcolata
sulla base dell'importo non  erogato  e  di  un  tasso  di  interesse
opportunamente disciplinato. 
  All'esempio si applicano i principi  applicati  della  contabilita'
finanziaria 3.18, 3.20, 3.21 e 5.6: 
  Si richiama, in particolare,  l'applicazione  del  principio  3.18:
"Un'entrata derivante dall'assunzione di prestiti  e'  accertata  nel
momento in cui e' stipulato il contratto di mutuo....... ... Nei casi
in cui la Cassa Depositi e Prestiti (o altro istituto  finanziatore),
rende immediatamente disponibili le somme oggetto  del  finanziamento
in un apposito conto  intestato  all'ente,  le  stesse  si  intendono
immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi) e  devono
essere accertate e riscosse. Pertanto, anche in tali casi,  l'entrata
e' interamente accertata e imputata nell'esercizio in  cui  le  somme
sono rese disponibili. A fronte  dell'indicato  accertamento,  l'ente
registra, tra le spese, l'impegno  ed  il  pagamento  riguardanti  il
versamento dei proventi del prestito  al  deposito  presso  la  Cassa
Depositi e Prestiti.  Il  mandato  emesso  per  la  costituzione  del
deposito bancario e' versato in quietanza  di  entrata  nel  bilancio
dell'ente,  consentendo   la   rilevazione   contabile   dell'incasso
derivante dal prestito. A fronte dell'impegno per la costituzione del
deposito  bancario,  si  rileva,  imputandolo  sempre   al   medesimo
esercizio, l'accertamento delle somme destinate ad  essere  prelevate
dal conto di deposito". 
  In contabilita'  finanziaria  il  16\07\2013  vengono  prodotte  le
seguenti scritture 
  1) Accertamento con  imputazione  all'esercizio  2013  e  emissione
della relativa reversale per euro 1.000.000 a medio lungo termine  da
Cassa Depositi e Prestiti - SPA); 
  2)  Impegno  con  imputazione  all'esercizio  2013,  e  relativa  e
liquidazione e emissione del mandato, per euro 1.000.000, riguardante
la costituzione del deposito bancario al codice voce U.3.04.07.01.000
(Versamenti a depositi bancari). Il mandato e' versato  in  quietanza
di entrata nel bilancio dell'ente, ai fini della reversale di cui  al
punto 1); 
  3)  Accertamento  con  imputazione  all'esercizio  2013,  per  euro
1.000.000, delle somme destinate ad essere  prelevate  dal  conto  di
deposito al codice E.5.04.07.01.000 (Prelievi da depositi bancari); 
  4) Impegno, con imputazione agli esercizi successivi,  delle  spese
relative all'ammortamento del  prestito,  sulla  base  del  piano  di
ammortamento previsto nel contratto con la Cassa depositi e  prestiti
spa, ai codici U.1.07.05.04.003 "Interessi passivi a Cassa Depositi e
Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine"  e
U.4.03.01.04.003 "Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio  lungo
termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA".. 
  Naturalmente, gli enti hanno la facolta' di istituire  piu'  unita'
elementari di bilancio,  codificate  U.3.04.07.01.000  (Versamenti  a
depositi bancari), e E.5.04.07.01.000 (Prelievi da depositi bancari),
intestate ai distinti conti di depositi 
  A seguito delle singole quote di erogazione del  prestito,  saranno
emesse le reversali riguardanti l'accertamento di cui al punto 3). 
  Per le scritture in contabilita' economico-patrimoniale, si  rinvia
all'esempio n. 8 del principio applicato di cui all'allegato n. 4/3. 
 
 
 
------------------- 
 1 Lettera sostituita dall'Intesa sancita in Conferenza Unificata  il
3 aprile 2014; 
 2 La somministrazione e' il contratto con  il  quale  una  parte  si
obbliga, verso corrispettivo di  un  prezzo  ad  eseguire,  a  favore
dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. 
Si intendono per prestazioni periodiche  quelle  che  si  ripetono  a
distanza di tempo a scadenze determinate, come ad  es.  la  fornitura
quotidiana di determini beni necessari per la gestione della  propria
attivita',  mentre  le  prestazioni  continuative  sono  rese   senza
interruzioni per tutta la durata del contratto, come accade, ad  es.,
in materia di erogazione di gas o di energia elettrica"; 
Il contratto di somministrazione si distingue: 
    a) dal contratto di appalto, perche'  l'oggetto  dell'appalto  si
sostanzia nel compimento di un'opera o  di  un  servizio,  mentre  il
contratto di somministrazione ha ad oggetto la fornitura continuativa
o periodica di cose; 
    b) dal contratto di vendita  a  consegne  ripartite,  nel  quale,
attesa l'unicita' della prestazione, la consegna di  una  determinata
quantita' di cose avviene in piu' momenti ed in modo  frazionato  per
agevolare l'esecuzione o il ricevimento della  medesima  prestazione.
Il contratto di somministrazione, invece, e' volto  a  soddisfare  un
bisogno  che  perdura  nel  tempo.  Un'ulteriore  differenza  tra  il
contratto di fornitura e il contratto di vendita a consegna ripartita
e' la possibilita' di recesso, previo preavviso, senza penali 
 3 Aggiornamento del XX/XX/2014;