11. La gestione del bilancio da parte del tesoriere 11.1 Le caratteristiche del bilancio finanziario di previsione adottato in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 rilevanti per il tesoriere sono: - e' un bilancio almeno triennale, predisposto nel rispetto del principio generale dell'annualita' del bilancio; - il primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e' redatto per competenza e cassa, e indica l'importo dei residui presunti alla data del 1° gennaio. Pertanto, con il bilancio di previsione non e' richiesto l'invio dell'elenco dei residui. Nel corso dell'anno, anche all'avvio dell'esercizio, gli enti trasmettono la delibera riguardante il riaccertamento ordinario dei residui e l'allegato riguardante le variazioni di bilancio per il tesoriere; - non puo' presentare stanziamenti di cassa maggiori della somma degli stanziamenti di residui e di competenza, fatta eccezione per la missione "20-Fondi e Accantonamenti"; - ha carattere autorizzatorio, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi per anticipazioni di cassa; - e' distinto in bilancio politico, bilancio tecnico (solo per le regioni), bilancio gestionale. Il tesoriere gestisce solo il bilancio politico, approvato dal Consiglio; - e' classificato in titoli e tipologie e in missioni, programmi e titoli. 11.2 Gli enti e gli organismi strumentali (sia quelli che adottano la contabilita' finanziaria affiancata dalla contabilita' economico patrimoniale, sia quelli che adottano solo la contabilita' economico patrimoniale), devono necessariamente dotarsi di un servizio di cassa, al fine di consentire il rispetto degli obblighi di segnalazione dei dati riferiti a SIOPE, che non possono conciliarsi con l'esistenza di meri rapporti di conto corrente. Gli organismi strumentali degli enti territoriali, definiti dall'articolo 1, commi 2, lettera b) del presente decreto, sono costituiti dalle articolazioni organizzative di un ente, anche a livello territoriale, prive di personalita' giuridica, cui e' stata formalmente attribuita autonomia contabile e di bilancio. Gli enti strumentali degli enti territoriali, definiti dall'articolo 11-ter del presente decreto, sono costituti dagli enti, pubblici e privati, escluse le societa' di capitali, controllate o partecipate da un ente territoriale. Sono enti strumentali degli enti territoriali le fondazioni controllate o partecipate da un ente territoriale. Sono enti strumentali degli enti locali gli enti previsti dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e le aziende speciali di cui all'articolo 114, comma 1, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Relativamente alle Istituzioni comunali, in qualita' di organismi strumentali di cui all'articolo 1, commi 2, lettera b) del presente decreto, o ad altri enti strumentali in contabilita' finanziaria, per i quali e' gestito il servizio di cassa, occorre precisare che la riforma contabile degli enti territoriali (recante anche per essi l'obbligo di adottare la contabilita' finanziaria affiancata dalla contabilita' economico-patrimoniale e i nuovi schemi di bilancio armonizzati) non comporta per la banca cassiera l'obbligo del controllo degli stanziamenti e della resa del conto del tesoriere, ossia la variazione del servizio di cassa in servizio di tesoreria. Cio' in quanto, non essendo diversamente stabilito nel presente decreto, valgono le disposizioni al riguardo previste dal decreto legislativo n18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) o, per gli enti regionali, la normativa previgente. L'estensione della rilevazione SIOPE a tutti gli organismi strumentali e agli enti strumentali sara' attuato con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le modalita' previste dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 11.3 Gli stanziamenti del primo esercizio del bilancio devono essere redatti in termini di competenza e di cassa. Il tesoriere, in fase di estinzione degli ordinativi di pagamento, verifica il rispetto del doppio vincolo giuridico: a) dello stanziamento di competenza, al netto del fondo pluriennale vincolato (per i titoli in c/competenza), o dell'ammontare dei residui (per i titoli emessi in c/residui); b) dello stanziamento di cassa senza operare alcuna distinzione sullo stanziamento di cassa. Una significativa novita' della riforma contabile degli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali e' costituita dall'attribuzione della funzione autorizzatoria al titolo 6 delle entrate, riguardante le accensioni di prestiti, e dall'esclusione di tale funzione per le spese riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria e per i servizi per conto di terzi. Con riguardo all'attribuzione della funzione autorizzatoria al titolo 6, la stessa riguarda l'operativita' dell'ente e non incide sull'attivita' del tesoriere il quale resta comunque obbligato ad accettare la riscossione di ogni somma versata a favore dell'ente, anche senza la preventiva emissione dell'ordinativo d'incasso e anche nel caso in cui tale riscossione determini uno sforamento sullo stanziamento di cassa. Per quanto riguarda le anticipazioni di tesoreria, che continuano ad essere erogate sulla base di quanto previsto dalla legge e dalle convenzioni di tesoreria, l'istituzione di un apposito titolo delle entrate e delle spese - dedicato alla registrazione di tali operazioni e con riferimento al quale gli stanziamenti non svolgono funzione autorizzatoria, sia in entrata, che in spesa - risponde all'esigenza di evidenziarne le specifiche modalita' di gestione, in particolare con riferimento alle operazioni di accensione e rimborso di prestiti. Per le anticipazioni di tesoreria si richiama quanto previsto dal principio applicato della contabilita' finanziaria 3.26 che, con particolare riferimento a tali operazioni, invita alla corretta applicazione del principio contabile generale n. 4 dell'integrita', in base al quale la registrazione delle entrate e delle spese deve aver luogo per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate. Pertanto, in attuazione di tale principio, e' obbligatorio, per gli enti, regolarizzare tutte le carte contabili riguardanti le anticipazioni di tesoreria ed i relativi rimborsi ed e' assolutamente esclusa la possibilita' di registrare le anticipazioni di tesoreria a saldo. Il tesoriere recepisce tale impostazione d'iniziativa senza attendere indicazioni dell'ente; resta inteso che il tesoriere produce il proprio conto con le carte contabili relative all'utilizzo ed al rientro dell'anticipazione di tesoreria per la parte che eventualmente dovesse risultare ancora non regolarizzata. 11.4 Per ciascuna unita' di voto, il bilancio di previsione annuale indica: a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce; c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui. In attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata, ciascuna previsione di spesa di competenza, nello schema del bilancio di previsione di cui all'allegato 9 al presente decreto, espone anche: - l'importo degli impegni gia' assunti, che evidenzia la quota degli impegni, di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, assunti negli esercizi precedenti (trattasi dell'importo risultante alla data di elaborazione del bilancio); - l'importo del fondo pluriennale vincolato, che indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o gia' impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura e' costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate gia' accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate. Il tesoriere non effettua verifiche di congruenza rispetto agli stanziamenti di bilancio, comprese le relative articolazioni relative al fondo pluriennale vincolato e alle spese gia' impegnate, approvati dal Consiglio. L'importo degli impegni gia' assunti rileva per il tesoriere in caso di esercizio provvisorio. L'importo del fondo pluriennale vincolato rileva per il tesoriere in quanto, su tale quota dello stanziamento, l'ente non puo' impegnare e pagare. Pertanto, la verifica di competenza del tesoriere riguardante la capienza degli stanziamenti di competenza e' effettuata con riferimento alla differenza tra lo stanziamento di competenza complessivo e l'importo del fondo pluriennale vincolato. Nel corso della gestione, l'importo del fondo pluriennale vincolato puo' essere modificato con provvedimento del responsabile finanziario o, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilita' dell'ente, dai dirigenti responsabili della spesa. Tali modifiche sono trasmesse tempestivamente (anche in modalita' elettronica) dall'ente al tesoriere con comunicazione predisposta sulla base dello schema "variazione fondo plur vincolato". Il tesoriere non e' tenuto a verificare la competenza dell'organo che ha assunto la variazione. Le variazioni del fondo pluriennale disposte dall'ente dopo la chiusura dell'esercizio ai sensi dell'articolo 3, commi 4, al presente decreto relative all'esercizio precedente non sono oggetto di interesse del tesoriere che non e' tenuto a gestirle. Resta fermo l'obbligo, per l'ente, di trasmettere al tesoriere le sole variazioni di bilancio riguardanti l'esercizio in corso utilizzando l'allegato alla deliberazione redatto in conformita' allo schema "Dati per variazione bilancio es". 11.5 Il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha conservato l'attuale rapporto tra unita' di voto in sede di delibera consiliare e ambito di controllo del tesoriere; in altre parole, cosi' come nel precedente ordinamento contabile, per gli enti locali, il controllo del tesoriere si fonda sul dato espresso dall'Intervento che costituisce anche l'unita' di voto in ambito consiliare, cosi', dall'esercizio 2016, a seguito dell'adozione dello schema di bilancio di cui all'allegato n. 9 con funzione autorizzatoria, per tutti gli enti territoriali, il controllo del tesoriere deve effettuarsi (sulla base della nuova classificazione) a livello di Programma, unita' di voto nel nuovo ordinamento contabile ai sensi dell'art. 13, secondo comma, del decreto legislativo n. 118 del 2011. Tale soluzione comporta in ogni caso il controllo anche del Titolo. Tale disciplina e' estesa anche alle regioni per le quali, nel precedente ordinamento contabile, le verifiche dei tesorieri sono effettuate a livello di capitolo. 11.6 La classificazione delle entrate in Titoli e Tipologie, e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo n. 118 del 2011 non comporta, per il tesoriere, differenze nelle modalita' della gestione del bilancio rispetto al passato. I codici di bilancio previsti nell'ordinativo riguardano: - per le entrate, il codice del titolo e della tipologia - per le spese, il codice della missione, del programma e del titolo. I codici di bilancio sono indicati negli ordinativi di incasso e di pagamento distintamente rispetto ai codici della transazione elementare (che pure comprendono i codici di bilancio), secondo le modalita' sopra indicate. Non compete al Tesoriere individuare i codici di bilancio dalla transazione elementare o dalla codifica analitica (piano dei conti) riportata sugli ordinativi. Infatti la disciplina degli elementi dell'ordinativo di incasso e di pagamento (per le regioni gli articoli 54, comma 3, e 58, comma 3, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e, per gli enti locali, gli articoli 180, comma 3, e 185, comma 2) distingue chiaramente l'indicazione delle missioni, programmi e titoli rispetto all'indicazione della codifica della transazione elementare e della codifica di bilancio. Nel caso di gestioni informatizzate si richiamano le linee guida (gestione Arconet) della circolare ABI n. 36 dicembre 2013 e della circolare AgID n. 64 del 15 gennaio 2014 evidenziando la parte in cui e' riportato che l'informazione "codifica bilancio" e' unica (non multipla) a livello di documento (mandato/reversale), significando che il documento (mandato/reversale) ha un'unica codifica di bilancio che viene imputata a tutti i sub associati (beneficiari/versanti). Tutti i programmi di spesa possono essere articolati tra i seguenti titoli di bilancio: TITOLO 1 SPESE CORRENTI TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI. Gli schemi di bilancio predisposti in attuazione della riforma indicano l'articolazione dei programmi tra i titoli che si ritiene saranno utilizzati dagli enti, fermo restando la possibilita', da parte degli stessi, di utilizzare per ciascun programma, tutti i titoli di spesa sopra indicati. I nuovi schemi di bilancio prevedono solo, rispettivamente, per la missione 60 "Anticipazioni finanziarie" e per la missione 99 "Servizi per conto terzi" ulteriori due titoli: TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO. Per gli enti territoriali e i loro enti, non e' previsto il titolo 6 della spesa, cosi' come non e' previsto il titolo 8 delle entrate. Il bilancio non conforme allo schema previsto dall'allegato n. 9 al presente decreto non deve essere accettato dal tesoriere. In proposito e con maggior dettaglio valgono le seguenti precisazioni: Il Tesoriere non deve accettate: - bilancio di previsione che non sia formalmente approvato dal Consiglio; - delibere di approvazione del bilancio di previsione che, con riferimento al primo esercizio (corrispondente a quello in corso), non prevedono gli stanziamenti di cassa, sia per le entrate che per le spese; - riaccertamenti parziali dei residui, salvo le eccezioni previste dal principio applicato della contabilita' finanziaria 9.1, quindi limitatamente ai residui che devono essere incassati/pagati non ricompresi fra quelli presunti riportati nel bilancio di previsione approvato per l'esercizio in corso. 11.7 Gli ordini di incasso e di pagamento riportano i codici della transazione di cui agli articoli da 5 a 7 del decreto legislativo n. 118 del 2011, inseriti nei campi liberi della reversale o del mandato a disposizione dell'ente, non gestiti dal tesoriere. 11.8 A decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzato ria, le variazioni al bilancio, a seguito di delibere di variazione o di storno, sono comunicate al tesoriere utilizzando l'apposito schema "Dati per variazione bilancio es", che costituisce un allegato obbligatorio della delibera di variazione del bilancio. Il prospetto e' compilato valorizzando la somma algebrica della variazione intervenuta; cio' in quanto il tesoriere traccia (nelle schede di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e per ogni singolo programma di spesa) l'aumento o la diminuzione quale importo assestato dello stanziamento del bilancio di previsione approvato. Per fini di controllo, lo schema richiede anche la valorizzazione di tutti gli aggregati di bilancio interessati dalla variazione (ad esempio: il totale del programma, della missione cui il programma si riferisce, del totale delle spese e del totale delle missioni e del totale generale delle spese). Nei casi in cui sono predisposte piu' delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima e dopo la variazione, puo' dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del responsabile finanziario. Sono previsti specifici schemi per le variazioni di bilancio disposte nel corso dell'esercizio provvisorio (nei limitati casi in cui tali variazioni sono consentite, quali quelle conseguenti al riaccertamento ordinario e straordinario dei residui, quelle per garantire la prosecuzione o l'avvio di attivita' soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, che consentono l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, quelle riguardanti le spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente, quelle effettuate a seguito del preconsuntivo dell'esercizio precedente, per variare l'importo delle voci di cui "impegni gia' assunti"). Si raccomanda agli enti di dedicare la massima attenzione agli stanziamenti di cassa, a seguito del riaccertamento dei residui. 11.9 Nel caso in cui il bilancio di previsione non sia approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'ente e' gestito in esercizio provvisorio (se sono stati rinviati i termini di approvazione del bilancio di previsione, con le modalita' previste dalla legge) o in gestione provvisoria (negli altri casi). Al riguardo si richiama quanto previsto dal principio contabile applicato n. 8. Sia nel caso dell'esercizio provvisorio, che della gestione provvisoria, l'ente trasmette al tesoriere (anche in modalita' elettronica mediante posta certificata): - l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno cui si riferisce l'esercizio o la gestione provvisoria, previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato (almeno triennale). Tale elenco e' aggiornato con le variazioni approvate nel corso dell'esercizio precedente; - le previsioni aggiornate riguardanti il secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato, indicante, per ciascun stanziamento, anche: a) gli impegni gia' assunti, che possono essere aggiornati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente; b) l'importo del fondo pluriennale vincolato aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. All'avvio dell'esercizio 2015 gli enti locali comunicano al proprio tesoriere l'importo presunto degli incassi vincolati al 1° gennaio 2015 (nelle more dell'approvazione del rendiconto 2014, trattasi di un dato presunto), secondo le modalita' previste dal principio applicato n. 10. Il bilancio provvisorio non conforme allo schema previsto dalla riforma non deve essere accettato dal tesoriere. A seguito del riaccertamento dei residui ordinario e/o straordinario, l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui aggiornato rispetto a quanto comunicato il 1° gennaio e, solo nell'esercizio 2015, l'importo definitivo degli incassi vincolati al 1° gennaio 2015 Nel corso dell'esercizio provvisorio l'ente puo' effettuare variazioni di bilancio secondo le modalita' previste dalla riforma, comprese le variazioni del fondo pluriennale vincolato e della voce relativa alle "spese gia' impegnate". Le variazioni effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio danno luogo, di volta in volta, ad aggiornamento da parte del tesoriere del dato preesistente; cio' ai soli fini della gestione in dodicesimi e senza rilevare ai fini della resa del conto del tesoriere. Le predette variazioni sono comunicate al tesoriere utilizzando l'apposito schema "Dati per esercizio e gestione provvisoria" valorizzando i dati delle sole voci di bilancio interessate dalla variazione Nel corso dell'esercizio provvisorio l'ente puo' impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio preventivo deliberato, ridotte delle somme gia' impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. Pertanto, dal 1° gennaio 2015 utilizzano l'apposito elemento dell'ordinativo di pagamento, previsto per identificare le spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all'articolo 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio. Al tesoriere non e' richiesto di verificare che la spesa cui si riferisce il mandato e' esclusa dall'obbligo della gestione per dodicesimi. A tal fine, gli enti che adottano l'OIL, utilizzano il campo previsto per indicare che trattasi di spesa esclusa dall'obbligo della gestione per dodicesimi (il flag "frazionabile" e' valorizzato con "NO" per tutte le spese non soggette al controllo dei dodicesimi comprese le spese a valere sulle somme gia' impegnate). Le verifiche riguardanti i dodicesimi sono svolte dal tesoriere facendo riferimento alla differenza tra gli stanziamenti di competenza e l'importo delle spese gia' impegnate e del fondo pluriennale vincolato, fermo restando le verifiche riguardanti la capienza complessiva degli stanziamenti di competenza, sulla base della differenza tra lo stanziamento di competenza complessivo e l'importo del fondo pluriennale vincolato. Il controllo e' svolto dal Tesoriere operando una netta separazione fra la disponibilita': - dei dodicesimi mensili - fissa per ciascun mese salvo variazioni dovute ad aggiornamenti sulle somme gia' impegnate negli esercizi precedenti, determinata dall'importo dei singoli stanziamenti di bilancio al netto dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, e della quota parte non usufruita nei mesi antecedenti a quello in cui e' effettuato il pagamento del mandato; - della disponibilita' per mandati non frazionati. Ad esempio, nel caso in cui un programma preveda il seguente stanziamento: previsione di competenza 100 di cui gia' impegnato* 10 di cui fondo pluriennale vincolato 30 nel corso dell'esercizio provvisorio il limite mensile ai mandati di competenza e' pari a (100-10-30)/12= 5, esclusi i mandati che l'ente segnala come esclusi dall'obbligo dei dodicesimi, fermo restando il limite complessivo ai mandati di competenza pari a 100-30=70. Esempio di applicazione del limite dei dodicesimi, nel corso dell'esercizio provvisorio: =================================================================== | | | | | | | | | |Dispo| | | | | |Dispo| | | | |nibi | | |Limite| | |nibi |Dispo| | | |lita'| | | com | |Dispo|lita'|nibi | | | | in | | | ples | |nibi | per |lita'| | | |dodi | | | sivo |Residuo|lita'| man | per | | | Con |cesi | | |ai man| dodi |dodi |dati | man | | |trol | mi | | | dati |cesimi |cesi | non |dati |Cari| | lo |dopo | | |di com| mesi | mi | fra | fra | co |Frazio|dispo|l'ope| | | pete |precede| del |ziona|ziona|Mand|nabile|nibi |razio| | | nza | nti |mese |bili |bili |ato |si/no |lita'| ne | +========+======+=======+=====+=====+=====+====+======+=====+=====+ | | 100-| | | | | | | | | | | 30=70| | | | | | | | | +--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+ |gennaio | 70| 0| 5| 70| 5| 3| si | ok | 2| +--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+ | | 67| 0| 2| 67| 2| 4| si | ko | 2| +--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+ | | 67| 0| 2| 67| 2| 4| no | ok | 2| +--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+ |febbraio| 63| 2| 5| 63| 7| 6| si | ok | 1| +--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+ | | 57| 0| 1| 57| 1| 6| no | ok | 1| +--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+ |marzo | 51| 1| 5| 51| 6| 60| si | ko | 6| +--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+ | | 51| 0| 6| 51| 6| 60| no | ko | 6| +--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+ | | 51| 0| 6| 51| 6| 6| si | ok | 0| +--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+ |aprile | 45| 0| 5| 45| 5| 4| si | ok | 1| +--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+ | | 41| 0| 1| 41| 1| 2| si | ko | 1| +--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+ | | 41| 0| 1| 41| 1| 40| no | ok | 1| +--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+ | | 1| 0| 1| 1| 1| 3| si | ko | 1| +--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+ | | 1| 0| 1| 1| 1| 3| no | ko | 1| +--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+ La gestione provvisoria e' limitata all'assolvimento delle obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanita' per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniale certi e gravi all'ente. A tal fine, gli enti che adottano l'OIL, utilizzano il tag "gestione provvisoria" all'interno delle informazioni del beneficiario con il valore SI solo nel caso di gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria al tesoriere non e' richiesto di verificare che i mandati di pagamento riguardino le spese previste dalla legge. Durante la gestione provvisoria il controllo del tesoriere e' effettuato sullo stanziamento della competenza al netto del "di cui fondo pluriennale vincolato". In vigenza di esercizio e gestione provvisoria non e' previsto il controllo sullo stanziamento di cassa. 11.10 Il riaccertamento ordinario dei residui e' effettuato con un'unica delibera della giunta che provvede, contestualmente, alle correlate variazioni del bilancio di previsione, qualora gia' approvato, per l'esercizio in corso (e al bilancio gestito nel corso dell'esercizio provvisorio). Le variazioni di bilancio sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio e' necessario trasmettere al tesoriere anche l'elenco definitivo dei residui iniziali. Solo limitatamente ai residui che devono essere incassati/pagati prima dell'approvazione del rendiconto, sono possibili, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, riaccertamenti parziali. A seguito del riaccertamento dei residui, in vigenza di bilancio approvato per l'esercizio in corso e' necessario che l'ente provveda alle necessarie variazioni degli stanziamenti di cassa. Infatti, il tesoriere non puo' procedere autonomamente all'adeguamento degli stanziamenti di cassa correlati, nel caso in cui la variazione dei residui determini la presenza di uno stanziamento di cassa non coerente con lla somma degli stanziamenti di residui e di competenza. Pertanto, nel caso: R = 80 CP = 100 CS = 170 Nel caso di un incremento dei residui in assenza della correlata variazione della cassa, il tesoriere non puo' effettuare pagamenti > di 170. Nel caso di riduzione dei residui in assenza della correlata variazione della cassa, ad es. di una variazione in riduzione superiore a 10 (quindi R < 70), la riduzione dei residui non puo' essere gestita in quanto determinerebbe uno stanziamento di cassa superiore a R + CP. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali. L'allegato concernente le variazioni di bilancio per il tesoriere derivanti dal riaccertamento ordinario non comprende "la presa d'atto" delle variazioni di bilancio disposte con i riaccertamenti parziali. A seguito del riaccertamento ordinario non e' piu' consentito procedere ad ulteriori revisioni dei residui e del risultato di amministrazione al 31 dicembre del precedente esercizio. Anche il riaccertamento straordinario e' disposto con un'unica delibera di giunta ma, a differenza del riaccertamento ordinario, non sono ammessi provvedimenti di riaccertamento parziale. Il pagamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre dell'esercizio precedente e' effettuato con le consuete modalita'. I residui che sono stati gia' incassati, o pagati, prima del riaccertamento straordinario non sono piu' oggetto di reimputazione contabile in considerazione della loro esigibilita'. La delibera che dispone il riaccertamento straordinario provvede anche alle variazioni del bilancio di previsione se gia' approvato, o al bilancio provvisorio in corso di gestione (compresi gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione e l'ammontare dei residui). 11.11 Il Rendiconto del Tesoriere - redatto sullo schema di cui all'allegato n. 8 - ha lo scopo di rendicontare la gestione di cassa evidenziando quindi, distinti per residuo e competenza, gli incassi e i pagamenti registrati dal tesoriere. A tal fine il conto del tesoriere espone solo i totali dei titoli e delle missioni, e non anche il totale generale delle entrate e delle uscite in quanto il conto del tesoriere non ha l'obiettivo di evidenziare l'equilibrio della gestione di competenza. La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere e' effettuata con riferimento al totale dei titoli e delle missioni e non con riferimento al totale generale delle entrate/uscite, che comprende gli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato e l'utilizzo del risultato di amministrazione/disavanzo, sui quali non sono imputati gli ordinativi di riscossione/pagamento: Si rappresenta, inoltre, che l'eventuale conciliazione per totale generale delle entrate/uscite non risulterebbe possibile, in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni del "fondo pluriennale vincolato", effettuate dopo la chiusura dell'esercizio. Infatti il conto del tesoriere espone gli stanziamenti di competenza al lordo dell'importo del "di cui gia' impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato". 11.12 A seguito della contestuale approvazione del rendiconto e del riaccertamento straordinario, al tesoriere, unitamente alle variazioni degli stanziamenti del bilancio in corso di gestione, e' trasmesso sia l'elenco dei residui definitivi iniziali (corrispondente ai residui finali del rendiconto 2014), sia l'elenco dei residui risultanti dal riaccertamento straordinario, riferiti al 1° gennaio 2015. APPENDICE TECNICA Esempio n. 1 di registrazione di spese di investimento finanziate con forme di finanziamento flessibili: In sede di programmazione l'ente ha deciso di realizzare una scuola del costo complessivo di 400 e di finanziarla con un finanziamento flessibile. Al riguardo, la progettazione preliminare prevede che: a) la costruzione della scuola richiedera' tre anni di lavori, successivi a quello t, di riferimento del primo esercizio del bilancio di previsione in corso di elaborazione; b) l'anno t sara' dedicato alla progettazione definitiva della spesa e alla definizione della gara di appalto, con una spesa complessiva di 100; c) la spesa per la costruzione della scuola, in ciascuno dei tre anni successivi all'anno t, sara' pari a 100. Nel bilancio di previsione riguardante il triennio t, t+1 e t+2, l'ente stanzia: - nell'esercizio t: - un'entrata di 100, nel titolo 6 "Accensioni di prestiti", Tipologia 300 "Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine"; - una spesa di 100 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia". - nell'esercizio t +1: - un'entrata di 100, nel titolo 6 "Accensioni di prestiti", Tipologia 300 "Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine"; - una spesa di 100 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia". - nell'esercizio t +2: - un'entrata di 100, nel titolo 6 "Accensioni di prestiti", Tipologia 300 "Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine"; - una spesa di 100 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia". Nel corso della gestione dell'esercizio t, l'ente: 1) a seguito della firma del contratto di finanziamento che prevede l'erogazione di 100 nell'anno t e di ulteriori 300 in considerazione degli stati di avanzamento dei lavori di realizzazione della scuola, accerta l'entrata di 100 negli stanziamenti di entrata di ciascuno degli esercizi riguardanti gli anni t, t+1, t+2, t+3; 2) a seguito della firma del contratto riguardante la progettazione della scuola impegna le relative spese di 100; 3) a seguito della firma della gara di appalto per la realizzazione della scuola impegna 100 in ciascuno degli esercizi t+1, t+2, t+3, sulla base del crono programma dei lavori (che si ipotizza confermi quanto previsto in sede di progettazione preliminare). Nel caso in cui, a seguito dell'approvazione della gara, la spesa risulti inferiore a quella prevista, si procede all'impegno di una spesa inferiore rispetto agli stanziamenti di bilancio e, contestualmente, chiede formalmente all'Istituto finanziatore una riduzione del finanziamento. Con riferimento al finanziamento flessibile, si ricorda che, ai fini della verifica del limite d'indebitamento, e' necessario fare riferimento all'importo complessivo del finanziamento necessario per la realizzazione dell'investimento risultante dal contratto di finanziamento, anche se la relativa entrata e' accertata in piu' esercizi. Nel corso della gestione dell'esercizio t+1 e successivi, l'avanzamento dei lavori potrebbe avere un andamento differente rispetto a quello previsto nel crono programma. In tali casi e' necessario richiedere l'aggiornamento del crono programma, effettuare le correlate variazioni di bilancio riguardanti le entrate relative al finanziamento flessibile ed le spese riguardanti la realizzazione della scuola e provvedere alla re imputazione degli accertamenti e degli impegni assunti in misura differente rispetto alle indicazioni del crono programma aggiornato. Tali variazioni devono riguardare gli stanziamenti del bilancio di previsione riguardanti tutti gli esercizi considerati nel bilancio. Le re imputazioni devono riguardare tutti gli esercizi considerati nel crono programma. Ipotizzando che, nel corso dell'esercizio t+1, l'andamento dei lavori risulti piu' rapido rispetto a quello programmato in quanto: - nel corso di tale esercizio la ditta appaltatrice dei lavori rilascia fatture per 120; - il crono programma aggiornato prevede che le spese dell'anno t+1 sono pari a 120, quelle dell'anno t+2 a 90 e quelle dell'anno t+3 a 90, sempre per un totale di 300; nel corso dell'esercizio t+1 l'ente effettua le seguenti le seguenti variazioni di bilancio e le seguenti re imputazioni contabili: 1) nel primo esercizio del bilancio di previsione t+1, t+2 e t+3, e' effettuata una variazione di bilancio di +20 degli stanziamenti di spesa riguardanti la realizzazione della scuola e di +20 dello stanziamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile. A seguito della variazione di bilancio, si procede all'accertamento di ulteriori entrate e all'impegno di ulteriori spese per un importo pari a 20. 2) nel secondo esercizio del bilancio di previsione, relativo all'anno t+2, e' effettuata una variazione dello stanziamento di entrata concernente il finanziamento flessibile di - 10 e una variazione di -10 degli stanziamenti di spesa riguardanti la realizzazione della scuola. A seguito della variazione di bilancio si procede ad una riduzione sia dell'accertamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile, sia dell'impegno riguardanti la realizzazione della scuola, per un importo di 10; 3) nel terzo esercizio del bilancio di previsione e, relativo dell'anno t+3, e' effettuata una riduzione di 10 dello stanziamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile ed una riduzione di 10 degli stanziamenti di spesa riguardanti la realizzazione della scuola. A seguito della variazione di bilancio si procede ad una riduzione sia dell'accertamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile, sia dell'impegno riguardanti la realizzazione della scuola, per un importo di 10. Nel caso, invece, in cui, nel corso dell'esercizio t+1, l'andamento dei lavori risulti piu' lento rispetto a quello programmato, in quanto, facendo riferimento sempre allo stesso esempio: - nel corso di tale esercizio la ditta appaltatrice emette fatture per 80, -il crono programma aggiornato prevede che le spese dell'anno t+1 sono pari a 80, quelle dell'anno t+2 a 80 e quelle dell'anno t+3 a 80, e che i lavori si estendono anche all'anno t+4, per 60, sempre per un totale di 300; nel corso dell'esercizio t+1 l'ente effettua le seguenti le seguenti variazioni di bilancio e le seguenti re imputazioni contabili: 1) nel primo esercizio del bilancio di previsione t+1, t+2 e t+3, e' effettuata una variazione di -20 dello stanziamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile, e di -20 degli stanziamenti di spesa riguardanti la realizzazione della scuola. A seguito della variazione di bilancio si procede ad una riduzione di 20 sia dell'accertamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile, sia dell'impegno riguardante la realizzazione della scuola,; 2) nel secondo esercizio del bilancio di previsione, relativo dell'anno t+2, e' effettuata una variazione dello stanziamento di entrata concernente il finanziamento flessibile di - 20 e una variazione di -20 degli stanziamenti di spesa riguardanti la realizzazione della scuola. A seguito della variazione di bilancio si procede ad una riduzione sia dell'accertamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile, sia dell'impegno riguardanti la realizzazione della scuola, per un importo di 20; 3) nel terzo esercizio del bilancio di previsione, relativo dell'anno t+3, e' effettuata una riduzione di 20 dello stanziamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile ed una riduzione di spesa di 20 degli stanziamenti di spesa riguardanti la realizzazione della scuola. A seguito della variazione di bilancio si procede ad una riduzione sia dell'accertamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile, sia dell'impegno riguardante la realizzazione della scuola, per un importo di 10; 4) nelle scritture relative all'esercizio t-4 si procede ad un accertamento di 60 di entrate derivanti dal finanziamento flessibile e all'impegno di 60 riguardanti la realizzazione della scuola, anche se l'esercizio t+4 non e' compreso nel bilancio di previsione in corso di gestione. Esempio n. 2 di costituzione ed utilizzo del fondo pluriennale vincolato: In sede di programmazione dell'attivita' riguardante l'anno t e successivi l'ente decide di realizzare una scuola del costo complessivo di 400 e di finanziarla con un mutuo tradizionale che comporta l'erogazione immediata dei finanziamenti. Al riguardo, la progettazione preliminare prevede che: a) la costruzione della scuola richiedera' tre anni di lavori, successivi a quello t, di riferimento del primo esercizio del bilancio di previsione in corso di elaborazione; b) l'anno t sara' dedicato alla progettazione definitiva della spesa e alla definizione della gara di appalto, con una spesa complessiva di 100; c) la spesa per la costruzione della scuola, in ciascuno dei tre anni successivi all'anno t, sara' pari a 100. Nel bilancio di previsione riguardante il triennio t, t+1 e t+2, l'ente stanzia: - nell'esercizio t: - un'entrata di 400 tra le accensioni di prestiti, nella Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine - una spesa di 400 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 300 nel "Fondo pluriennale vincolato in c/capitale"; - nell'esercizio t+1: - in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 300; - una spesa di 300 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 200 nel "Fondo pluriennale vincolato"; - nell'esercizio t+2: - in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 200; - una spesa di 200 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 100 nel "Fondo pluriennale vincolato"; Nel corso della gestione dell'esercizio t, l'ente: 1) a seguito della firma del contratto di mutuo tradizionale, accerta e incassa l'entrata di 400 nell'apposito stanziamento di entrata riguardante il mutuo; 2) a seguito della firma del contratto riguardante la progettazione della scuola impegna le relative spese di 100; 3) a seguito della firma della gara di appalto per la realizzazione della scuola impegna 100 in ciascuno degli esercizi t+1, t+2, t+3, sulla base del crono programma dei lavori (che si ipotizza confermi quanto previsto in sede di progettazione preliminare). Nel corso della gestione dell'esercizio t+1 e successivi, l'avanzamento dei lavori potrebbe avere un andamento differente rispetto a quello previsto nel crono programma. In tali casi e' necessario richiedere l'aggiornamento del crono programma, effettuare le correlate variazioni di bilancio riguardanti le spese e il fondo pluriennale vincolato e provvedere alla re imputazione degli impegni assunti in misura differente rispetto alle indicazioni del crono programma aggiornato. Tali variazioni devono riguardare gli stanziamenti del bilancio di previsione riguardanti tutti gli esercizi considerati nel bilancio. Le re imputazioni devono riguardare tutti gli esercizi considerati nel crono programma. Ipotizzando che, nel corso dell'esercizio t+1, l'andamento dei lavori risulti piu' rapido rispetto a quello programmato in quanto: - nel corso di tale esercizio, la ditta appaltatrice dei lavori rilascia fatture per 120; - il crono programma aggiornato prevede che le spese dell'anno t+1 siano pari a 120, quelle dell'anno t+2 a 90 e quelle dell'anno t+3 a 90, sempre per un totale di 300; nel corso dell'esercizio t+1 l'ente effettua le seguenti variazioni di bilancio e le seguenti re imputazioni contabili: 1) nel primo esercizio del bilancio di previsione t+1, t+2 e t+3, e' necessario ridurre di 20 lo stanziamento di spesa di cui "Fondo pluriennale vincolato", il cui importo passa da 200 a 180; 2) nel secondo esercizio del bilancio di previsione, relativo all'anno t+2, il Fondo pluriennale vincolato in conto capitale di entrata e' ridotto di 20 ( passa da 200 a 180). Tra le spese e' ridotto di 20 lo stanziamento del programma "Scuola dell'infanzia", che passa da 200 a 180, ed e' ridotto di 10 il relativo stanziamento "di cui Fondo pluriennale vincolato" ( passa da 100 a 90); 3) nel terzo esercizio del bilancio di previsione, relativoall'anno t+3, , il Fondo pluriennale vincolato in conto capitale di entrata e' ridotto di 10 (passa da 100 a 90), e tra le spese e' ridotto di 10 l'importo del programma "Scuola dell'infanzia", che passa da 100 a 90. Nel caso, invece, in cui, nel corso dell'esercizio t+1, l'andamento dei lavori risulti piu' lento rispetto a quello programmato, in quanto, facendo riferimento sempre allo stesso esempio: - nel corso di tale esercizio la ditta appaltatrice emette fatture per 80; -il crono programma aggiornato prevede che le spese dell'anno t+1 siano pari a 80, quelle dell'anno t+2 a 80 e quelle dell'anno t+3 a 80, e che i lavori si estendano anche all'anno t+4, per 60, sempre per un totale di 300; nel corso dell'esercizio t+1 l'ente effettua le seguenti le seguenti variazioni di bilancio e le seguenti re imputazioni contabili: 1) nel primo esercizio del bilancio di previsione t+1, t+2 e t+3, e' necessario aumentare di 20 lo stanziamento di spesa "di cui Fondo pluriennale vincolato" (passa da 200 a 220). 2) nel secondo esercizio del bilancio di previsione, relativo all'anno t+2, il Fondo pluriennale vincolato in conto capitale di entrata e' aumentato di 20 (passa da 200 a 220). Tra le spese e' incrementato di 20 lo stanziamento del programma "Scuola dell'infanzia", che passa da 200 a 220, ed e' aumentato di 40 il relativo stanziamento "di cui Fondo pluriennale vincolato" (passa da 100 a 140); 3) nel terzo esercizio del bilancio di previsione, relativo all'anno t+3, il Fondo pluriennale vincolato in conto capitale di entrata e' aumentato di 40 (passa da 100 a 140), e tra le spese e' incrementato di 40 l'importo del programma "Scuola dell'infanzia", che passa da 100 a 140. Tra le spese e' incrementato di 40 lo stanziamento del programma "Scuola dell'infanzia", che passa da 100 a 140, ed e' aumentato di 60 il relativo stanziamento "di cui Fondo pluriennale vincolato" (passa da 0 a 60); 1) nelle scritture relative all'esercizio t-4 si procede all'impegno di 60 nei capitoli di spesa riguardanti la realizzazione della scuola. Esempio n. 3/a -Realizzazione di un'opera con il contributo di due amministrazioni pubbliche In sede di programmazione l'ente (A) ha deciso di realizzare una scuola del costo complessivo di 400 attraverso l'erogazione di risorse all'ente (B) che provvedera' all'esecuzione dell'opera. L'ente (A) intende finanziare l'opera con i proventi derivanti dall'alienazione di un proprio immobile. Attraverso la nota n. XX dell'esercizio t-1 l'ente (A) comunica all'ente (B) la decisione di realizzare la scuola nel territorio dell'ente (B). Nel corso dell'esercizio t-1, l'ente (B) trasmette all'ente (A) il programma preliminare dei lavori, il quale prevede che: a) la costruzione della scuola richiedera' tre anni di lavori, successivi a quello t, b) l'anno t sara' dedicato alla progettazione definitiva della spesa e allo svolgimento della gara di appalto, con una spesa complessiva di 100; c) la spesa per la costruzione della scuola, in ciascuno dei tre anni successivi all'anno t, sara' pari a 100. La spesa per la progettazione preliminare precede temporalmente l'autorizzazione dell'ente (A) e deve essere finanziata dall'ente (B) con proprie risorse. L'ente (B) impegna tale spesa prima che l'ente (A) impegni il contributo all'investimento a favore dell'ente (B). Nel caso in cui l'ente (A), nell'approvare il progetto, decida di finanziare anche la progettazione preliminare, per l'ente B la quota del contributo riguardante la progettazione preliminare (gia' sostenuta) costituisce un'entrata genericamente destinata al finanziamento di investimenti. Conclusa la progettazione preliminare, nell'esercizio t-1 l'Ente (B) invia all'ente (A) il progetto corredato dal cronoprogramma. L'Ente (A) approva il progetto e autorizza l'ente (B) ad avviare i lavori, impegnandosi a finanziare la spesa per la realizzazione dei lavori sulla base degli stati di avanzamento dei lavori previsti dal crono programma. Sulla base del cronoprogramma definito in sede di progettazione preliminare, entrambi gli enti inseriscono nei propri bilanci di previsione, riguardanti il triennio t, t+1 e t+2 gli stanziamenti necessari per la realizzazione della scuola. Nel bilancio di previsione riguardante il triennio t, t+1 e t+2, l'ente (A) stanzia: - nell'esercizio t: - tra le entrate 400 nel titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 400 "Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali"; - una spesa di 400 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 300 nel "Fondo pluriennale vincolato in c/capitale"; - nell'esercizio t+1: - in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 300; - una spesa di 300 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 200 nel "Fondo pluriennale vincolato"; - nell'esercizio t+2: - in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 200; - una spesa di 200 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 100 nel "Fondo pluriennale vincolato"; Nel bilancio di previsione riguardante il triennio t, t+1 e t+2, l'ente (B) stanzia: - nell'esercizio t: - tra le entrate 100 nel titolo 4°, "Entrate in c/capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti"; - tra le spese 100 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia", macroaggregato 202 "Investimenti fissi lordi"; - nell'esercizio t+1: - tra le entrate 100 nel titolo 4°, "Entrate in c/capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti; - tra le spese 100 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia", macroaggregato 202 "Investimenti fissi lordi"; - nell'esercizio t+2: - tra le entrate 100 nel titolo 4°, "Entrate in c/capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti; - tra le spese 100 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia", macroaggregato 202 "Investimenti fissi lordi". Sulla base della propria delibera di approvazione del progetto, l'ente (A): 1) aliena il bene nell'esercizio t e, a seguito del rogito, accerta l'entrata di 400; 2) impegna 100 in ciascuno degli esercizi t, t+1, t+2, t+3, sulla base del cronoprogramma. Nel caso in cui, a seguito dell'approvazione della gara, la spesa risulti inferiore a quella prevista, si procede all'impegno di una spesa inferiore rispetto agli stanziamenti di bilancio e, contestualmente, chiede formalmente all'Istituto finanziatore una riduzione del finanziamento. 3) comunica all'ente (B) di avere effettuato gli impegni di cui al punto 2). Sulla base della comunicazione degli impegni effettuati dall'Ente (A), l'Ente (B) accerta l'entrata di 100 per contributo agli investimenti nell'apposito capitolo di entrata di ciascuno degli esercizi riguardanti gli anni t, t+1, t+2, t+3 e avvia la gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva e di appalto. Conclusa la gara, l'Ente (B) impegna 100 in ciascuno degli esercizi t, t+1, t+2, e t+3, sulla base del cronoprogramma. Nel caso in cui, a seguito dell'approvazione della gara, la spesa risulti inferiore a quella prevista, si procede all'impegno di una spesa inferiore rispetto agli stanziamenti di bilancio. Nel corso della gestione l'ente (B) rendiconta all'ente (A) secondo le modalita' previste nella delibera di approvazione del progetto e, efffettuate le necessarie verifiche, l'ente (A) eroga i contributi a favore dell'ente (B). L'avanzamento dei lavori potrebbe avere un andamento differente rispetto a quello previsto nel crono programma. Di tali eventuali differenze l'Ente (B) provvede a dare tempestiva comunicazione all'Ente (A), trasmettendo il cronoprogramma (previsione dei SAL) aggiornato Sulla base degli aggiornamenti del crono programma entrambi gli enti devono effettuare le correlate variazioni dei rispettivi bilanci di previsione: - l'Ente (A) modifica gli stanziamenti di entrata e di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e quelli di spesa relativi ai contributi agli investimento per la realizzazione della scuola; - l'Ente (B) modifica gli stanziamenti di entrata riguardanti i contributi agli investimenti e le spese relativa alla costruzione della scula. Entrambi gli enti provvedono alla re imputazione degli accertamenti e degli impegni assunti in coerenza al crono programma originale per adeguarli alle indicazioni del crono programma aggiornato. Esempio n. 3/b -Realizzazione di un'opera con il contributo della Regione ad un ente locale. In sede di programmazione la Regione ha deciso di realizzare una scuola del costo complessivo di 400 attraverso l'erogazione di risorse all'ente locale (B) che provvedera' all'esecuzione dell'opera. La Regione approva una legge in cui si autorizza la spesa pluriennale anche oltre il triennio considerato nel bilancio di previsione, prevedendone adeguata copertura finanziaria. Ad esempio, la copertura finanziaria puo' essere costituita dai proventi derivanti dalla dismissione di immobili di proprieta' della regione. Attraverso la nota n. XX del t-1 la Regione comunica all'ente B il programma di realizzare la scuola nel territorio dell'ente (B). L'ente (B) trasmette alla Regione il programma preliminare dell'opera, il quale prevede che: d) la costruzione della scuola richiedera' tre anni di lavori, successivi a quello t, e) l'anno t sara' dedicato alla progettazione definitiva della spesa e allo svolgimento della gara di appalto, con una spesa complessiva di 100; f) la spesa per la costruzione della scuola, in ciascuno dei tre anni successivi all'anno t, sara' pari a 100. La spesa per la progettazione preliminare e' stanziata nel bilancio di previsione dell'ente B e, precedendo temporalmente l'autorizzazione della Regione al suo finanziamento, deve essere coperta dall'ente locale con proprie risorse. L'ente B impegna tale spesa prima che la Regione impegni il contributo all'investimento a favore dell'ente. Nel caso in cui la Regione, nell'approvare il progetto, decida di finanziare anche la progettazione preliminare, per l'ente (B) la quota del contributo riguardante la progettazione preliminare (gia' sostenuta) costituisce un'entrata genericamente destinata al finanziamento di investimenti. Raggiunto l'accordo di massima sulla realizzazione della scuola, sulla base del cronoprogramma definito in sede di progettazione preliminare, entrambi gli enti inseriscono nei propri bilanci di previsione, riguardanti il triennio t, t+1 e t+2 gli stanziamenti necessari per la realizzazione della scuola. Nel bilancio di previsione riguardante il triennio t, t+1 e t+2, la Regione stanzia: - nell'esercizio t: - tra le entrate 400 nel titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 400 "Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali"; - una spesa di 400 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 300 nel "Fondo pluriennale vincolato in c/capitale"; - nell'esercizio t+1: - in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 300; - una spesa di 300 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 200 nel "Fondo pluriennale vincolato"; - nell'esercizio t+2: - in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 200; - una spesa di 200 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 100 nel "Fondo pluriennale vincolato"; Nel bilancio di previsione riguardante il triennio t, t+1 e t+2, l'ente (B) stanzia: - nell'esercizio t: - tra le entrate 100 nel titolo 4°, "Entrate in c/capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti"; - tra le spese 100 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia", macroaggregato 202 "Investimenti fissi lordi"; - nell'esercizio t+1: - tra le entrate 100 nel titolo 4°, "Entrate in c/capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti; - tra le spese 100 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia", macroaggregato 202 "Investimenti fissi lordi"; - nell'esercizio t+2: - tra le entrate 100 nel titolo 4°, "Entrate in c/capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti; - tra le spese 100 nella missione "Istruzione e diritto allo studio", programma "Scuola dell'infanzia", macroaggregato 202 "Investimenti fissi lordi". Nell'anno t la Regione approva una delibera con cui approva il progetto preliminare riguardante la realizzazione della scuola presentato dall'ente (B) di realizzazione della scuola, da finanziare sulla base della rendicontazione dello stato di avanzamento dei lavori, previsti nel cronoprogramma, per un importo complessivo di 400. A seguito della delibera, la Regione: 1) impegna 100 in ciascuno degli esercizi t, t+1, t+2, t+3, sulla base del cronoprogramma (previsione dei SAL). 2) comunica all'ente (B) di avere effettuato gli impegni di cui al punto 1). Acquisita la delibera della Regione, sulla base della comunicazione degli impegni effettuati dalla Regione, l'Ente (B) accerta l'entrata di 100 per contributo agli investimenti nell'apposito capitolo di entrata di ciascuno degli esercizi riguardanti gli anni t, t+1, t+2, t+3 e avvia la gara per appaltare la progettazione definitiva e i lavori di costruzione della scuola. Conclusa la gara, sulla base della documentazione relativa all'affidamento dell'incarico di progettazione e di appalto, l'Ente (B) impegna 100 in ciascuno degli esercizi t, t+1, t+2, t+3. Nel caso in cui, a seguito dell'approvazione della gara, la spesa risulti inferiore a quella prevista, si procede all'impegno di una spesa inferiore rispetto agli stanziamenti di bilancio (dandone comunicazione alla Regione che a sua volta registra una economia). Nel corso della gestione, l'ente (B) rendiconta alla Regione secondo le modalita' previste nella delibera di approvazione del progetto e, efffettuate le necessarie verifiche, la Regione eroga i contributi a favore dell'ente (B). Nel corso della gestione, l'avanzamento dei lavori potrebbe avere un andamento differente rispetto a quello previsto nel crono programma. Di tali eventuali differenze l'Ente (B) provvede a dare tempestiva comunicazione alla Regione, trasmettendo il cronoprogramma (previsione dei SAL) aggiornato Sulla base degli aggiornamenti del cronoprogramma: - la Regione modifica gli stanziamenti di entrata e di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti di spesa relativi ai contributi agli investimenti per la realizzazione della scuola; - l'Ente (B) modifica gli stanziamenti di entrata riguardanti i contributi agli investimenti e le spese relativa alla costruzione della scuola. Inoltre: - la Regione procede alla rimodulazione degli impegni in sede di assestamento o di bilancio previsionale sulla base del crono programma aggiornato; - l'Ente B) provvede al riaccertamento degli accertamenti e degli impegni assunti in misura differente rispetto alle indicazioni del crono programma aggiornato. Esempio n. 4 - Accertamento proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada Con riferimento ai proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada il legislatore , in deroga al principio contabile generale n. 2 dell'unita' del bilancio, ha introdotto un vincolo di specifica destinazione, al fine di correlare parte delle somme previste ed introitate ad interventi di miglioramento della circolazione stradale. Nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza, il principio applicato della contabilita' finanziaria n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non e' certa la riscossione integrale, sono accertate per l'intero importo del credito (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.). Pertanto, per tali entrate e' escluso il cd. accertamento per cassa ed e' obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita', vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. L'accertamento delle sanzioni avviene: - alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile. Nel caso in cui il verbale notificato non indichi l'importo della sanzione, oggetto di determinazione successiva, l'accertamento dell'entrata e' effettuato sulla base della notifica dell'atto che quantifica la sanzione; - per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata). E' possibile accertare per cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento; - per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell'accertamento originario. Qualora invece il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica), l'accertamento avviene per cassa. La revisione dell'accertamento originario puo' avvenire con periodicita' stabilita dall'ente e, in ogni caso, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, entro il 31 luglio e in sede di assestamento, contestualmente alla revisione del fondo crediti di dubbia esigibilita'. La stima iniziale del fondo si deve basare su una stima della percentuale delle somme storicamente non riscosse rispetto alle somme notificate. Tale percentuale deve essere applicata alle previsioni di sanzioni da notificare nel corso dell'esercizio (escluse quindi le previsioni di accertamento che saranno effettuate secondo il principio di cassa visto nei punti precedenti). Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore dei nuovi principi contabili sono state accertate "per cassa", devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui e' emesso il ruolo ed debba essere effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita', vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione, e' applicato per i ruoli emessi a decorrere dall'entrata in vigore del presente principio applicato. Anche i ruoli coattivi relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento. Tuttavia, ai fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita', tra le Immobilizzazioni o nell'Attivo circolante (a seconda della data del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilita' economico-patrimoniale con il principio della contabilita' finanziaria potenziato. Per quanto riguarda invece il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legislazione vigente, la somma da destinare e' rappresentata, in sede di previsione iniziale, dal totale entrate da sanzioni, dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilita' previsto e le spese previste per compenso al concessionario. Su tale differenza deve essere conteggiata la quota del 50% prevista dall'art. 208 del Codice della Strada. In corso di gestione, a fronte del monitoraggio delle entrate, del fondo crediti di dubbia esigibilita' e delle spese finanziate con i proventi del codice della strada, si provvedera' ad adeguare gli stanziamenti di bilancio e conseguentemente ad adeguare la delibera di Giunta che rappresenta il rispetto dei vincoli di destinazione. Per quanto riguarda, invece, la costituzione del crediti di dubbia esigibilita', si rinvia all'esempio successivo. Esempio n. 5 - Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilita' Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilita', che in contabilita' finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilita', previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione e' necessario: 1) individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi, e' lasciata al singolo ente, il quale puo' decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli. Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita': a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante, b) i crediti assistiti da fidejussione, c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa. Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita', e' necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio. 2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi , con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui). Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilita' e' determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi. La media puo' essere calcolata secondo le seguenti modalita': a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui); a. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi; b. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio; Per ciascuna formula e' possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente: incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X -------------------------------------------------------------------- Accertamenti esercizio X In tale fattispecie e' necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno. Tale adeguamento non riguarda gli esercizi del quinquennio precedente, con riferimento ai quali i principi contabili prevedono di calcolare la media facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti, ma con riferimento agli esercizi del quinquennio per i quali il principio prevede che la media sia determinata facendo rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. Il responsabile finanziario dell'ente sceglie la modalita' di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio. Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi: a) per le entrate accertate per competenza la media e' calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. E cosi' via negli anni successivi.; b) per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento a i dati extra-contabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati nell' esercizio precedente. E cosi' via negli anni successivi. Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilita' e' determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente. Per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste una evidenza storica), nel primo anno la quantificazione del fondo e' rimessa alla prudente valutazione degli enti. A decorrere dall'anno successivo, la quantificazione e' effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti. Il fondo crediti di dubbia esigibilita' dell'esercizio e' determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate di cui al punto 1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto 2). E' possibile effettuare svalutazioni di importo maggiore, dandone adeguata motivazione nella relazione al bilancio. Esempio: se per le entrate riguardanti "Proventi da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti", nel quinquennio precedente la percentuale media di incasso e' stata del 55%, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilita' riguardante tale entrata e' determinato applicando la percentuale del 45% (100 - 55) all'importo degli stanziamenti riguardanti i "Proventi da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti". Le percentuali determinate con il procedimento sopra descritto sono utilizzate per la determinazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziati in ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione. In corso di esercizio (almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio), con riferimento al medesimo livello di analisi che e' stato seguito per il punto 1), si verifica la necessita' di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilita' in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti. A tal fine si applica la percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione all'importo maggiore tra lo stanziamento e l'accertamento rilevato alla data in cui si procede all'adeguamento, e si individua l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilita' cui e' necessario adeguarsi, a meno che il complemento a 100 dell'incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti in c/competenza dell'esercizio (o all'importo degli stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato) non risulti inferiore alla percentuale dell'accantonamento al fondo crediti utilizzata in sede di bilancio. In tal caso, per determinare il fondo crediti cui e' necessario adeguarsi, si fa riferimento a tale minore percentuale. Anche in sede di verifica della congruita' dello stanziamento di bilancio, nel primo esercizio di applicazione della riforma, e' possibile continuare a fare riferimento al 50% dell'accantonamento minimo determinato applicando il presente principio contabile, e nel secondo esercizio al 75% di tale importo. Esempi: con riferimento all'esempio precedente, lo stanziamento del capitolo riguardante i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada e' 1.000. Conseguentemente l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' dell'esercizio e' 450. - In occasione dell'assestamento si verifica che lo stanziamento non e' stato variato, mentre gli accertamenti sono pari a 1200 e gli incassi in c/competenza sono pari a 500. In occasione dell'assestamento l'ente procede all'adeguamento degli stanziamenti almeno agli accertamenti Si calcola il rapporto tra gli incassi e gli accertamenti (pari a 41,7%), e si confronta il conseguente complemento a 100, pari a 58,3%, con la percentuale utilizzata per il bilancio di previsione ai fini del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilita' (pari al 45%). Considerato che l'andamento degli incassi nel corso dell'anno non consente di migliorare la percentuale di accantonamento al fondo, si conserva la percentuale del 45%, applicandola all'importo di 1.200. L'importo del fondo crediti cui e' necessario adeguarsi e' 540. Per garantire il pareggio di bilancio, lo stanziamento relativo alle entrate derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada, che ha registrato maggiori accertamenti rispetto allo stanziamento, e' incrementato almeno di 90. - Il 31 agosto, si decide di incrementare lo stanziamento del capitolo relativo alle entrate derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada e di portarlo a 2400. A tale data gli accertamenti sono pari a 2000 e gli incassi sono pari a 1500. Si calcola il rapporto tra gli incassi e lo stanziamento (pari al 62,5%) e il correlato complemento a 100 pari a 37,5% che risulta inferiore alla percentuale del 45% applicata in sede di bilancio. Si ridetermina pertanto la percentuale da adottare per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilita', , pari al 37,5%, da applicare a 2400 (l'importo maggiore tra lo stanziato e l'accertamento) e si individua l'importo cui il fondo crediti di dubbia esigibilita' deve essere adeguato ( pari a 900). Infine si incrementa il fondo crediti di dubbia esigibilita' di 360 (pari alla differenza tra 900 e 540). - Il 30 novembre, in occasione dell'ultima variazione di bilancio, si verifica che, per il capitolo delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada, gli accertamenti sono pari a 2200 e gli incassi sono pari a 2000. Si calcola il rapporto tra gli incassi e lo stanziamento (pari al 83,3%) e il correlato complemento a 100, pari al 16,7%, che si confronta con la percentuale del fondo crediti di dubbia esigibilita' del 37,5% applicata in bilancio e, di conseguenza e' possibile ridurre la percentuale da utilizzare per calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilita'. A tal fine si applica tale percentuale, pari al 16,7% a 2400 (l'importo maggiore tra lo stanziato e l'accertamento) e si individua l'importo cui il fondo crediti di dubbia esigibilita' deve essere adeguato ( pari a 401). Risulta possibile ridurre di 499 lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilita' (pari alla differenza tra 900 e 401). ===================================================================== | | | | |F.do Crediti| | | | | | | di dubbia | % | | | Stanziamento | Accertato |Incassato |esigibilita'|fondo| +=========+===============+===========+==========+============+=====+ |BP | 1000 | | | 450 | 45% | +---------+---------------+-----------+----------+------------+-----+ |Assest. | 1000 | 1200 | 500 | 540 | 45% | +---------+---------------+-----------+----------+------------+-----+ |Agosto | 2400 | 2000 | 1500 | 900 |37,5%| +---------+---------------+-----------+----------+------------+-----+ |Ottobre | 2400 | 2200 | 2000 | 401 |16,7%| +---------+---------------+-----------+----------+------------+-----+ In occasione della redazione del rendiconto e' verificata la congruita' del fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti. A tal fine si si provvede: b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui al punto 1), l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto; b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi puo' essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alle lettera b) e d) del prospetto di cui al punto 9.3 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2013. Tale percentuale di riduzione puo' essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilita' da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualita' precedenti all'avvio della riforma b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalita' di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2). Con riferimento alla lettera b2) la media puo' essere calcolata secondo le seguenti modalita': b. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui); c. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi; d. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio; Se il fondo crediti di dubbia esigibilita' complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazioni vincolato nei precedenti esercizi e dall'accantonamento effettuato nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore all'importo considerato congruo e' necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilita'. Se il fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonata risulta superiore a quello considerato congruo, e' possibile svincolare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, del TUEL e dall'articolo 42, comma 1, del presente decreto, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilita' non compresa nel risultato di amministrazione e' iscritta come posta a se stante della spesa nel bilancio di previsione. A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi, e' rideterminata la quota del risultato di amministrazione vincolata al fondo crediti di dubbia esigibilita'. La rideterminazione del fondo e' effettuata con le stesse modalita' sopra indicate per valutare la congruita' del fondo in sede di rendiconto. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, lettera e), del presente decreto, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui e' accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilita'. Tale accantonamento e' riferito ai residui attivi relativi agli esercizi precedenti che non sono stati oggetto di riaccertamento (pertanto gia' esigibili) ed e' effettuato con le modalita' sopra indicate per valutare la congruita' del fondo in sede di rendiconto. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 16, del presente decreto, il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, compreso il primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' nel caso in cui il risultato di amministrazioni non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, e' ripianato per una quota pari almeno al 15 per cento l'anno nei primi tre anni a decorrere dal 2015. Anche la copertura degli eventuali disavanzi di amministrazione, compresi i casi in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, puo' essere effettuata negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro e' sottoposto al parere del collegio dei revisori. Esempio n. 6 - Relazione tra il bilancio di previsione, il riaccertamento straordinario dei residui e il fondo pluriennale vincolato Nel primo esercizio di adozione del principio della competenza finanziaria potenziata non e' possibile iscrivere il fondo pluriennale vincolato in entrata del primo esercizio del bilancio di previsione 2015 - 2017 fino a quando non si provvede al riaccertamento straordinario dei residui, effettuato con riferimento alla data del 1° gennaio. E', invece, necessario iscrivere il fondo pluriennale vincolato nell'entrata degli esercizi del bilancio di previsione successivi al primo, per un importo corrispondente agli stanziamenti di spesa relativi al fondo pluriennale vincolato degli esercizi precedenti. L'importo del fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa del primo esercizio del bilancio di previsione e' pari all'importo degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio 2015 e imputare agli esercizi successivi, con copertura a valere di entrate che si prevede di accertare nell'esercizio 2015. Se il bilancio di previsione 2015-2017 e' approvato prima del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, nella colonna riguardante i residui del bilancio previsione armonizzato, e' indicato l'importo dei residui al 31 dicembre 2014 (trattasi di un dato previsionale se il bilancio di previsione e' approvato prima del 31 dicembre 2014) come risultano definiti sulla base dei precedenti principi. La procedura del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, del presente decreto, prevede la necessita' di procedere anche ad una variazione di bilancio di previsione al fine di consentire: a) l'assestamento dell'importo dei residui attivi e passivi indicati nel bilancio armonizzato all'importo risultante dal riaccertamento dei residui; b) l'incremento degli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi considerati nel bilancio di previsione, necessari per consentire le reimputazioni degli accertamenti e degli impegni individuate dalla delibera di riaccertamento dei residui, c) l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato tra le entrate del primo esercizio del bilancio di previsione; d) l'incremento degli stanziamenti di spesa del primo esercizio del bilancio di previsione riguardanti il fondo pluriennale vincolato per tenere conto degli effetti della delibera di riaccertamento dei residui e, conseguentemente, l'incremento del fondo pluriennale iscritto in entrata del secondo esercizio del bilancio riguardante il fondo pluriennale vincolato, l'incremento delle voci di spesa del fondo pluriennale stanziato in spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato, l'incremento del fondo pluriennale iscritto in entrata del terzo esercizio del bilancio riguardante il fondo pluriennale vincolato, e cosi' via. La prima componente della delibera di riaccertamento straordinario dei residui e' quella che individua i residui attivi e passivi da cancellare, indicandone gli esercizi in cui sono esigibili, ai fini della reimputazione. La secondo componente della delibera di riaccertamento straordinario dei residui dispone le variazioni degli stanziamenti di bilancio, necessari alle re imputazioni, determina l'importo del fondo pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio 2015 (attraverso la compilazione dell'allegato n. 5) e incrementa gli stanziamenti di spesa e di entrata del fondo pluriennale vincolato 2015 e successivi. L'importo del fondo pluriennale vincolato iscritto tra le entrate del primo esercizio del bilancio di previsione corrisponde alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi che sono stati cancellati e reimputati e l'ammontare complessivo dei residui attivi che sono stati cancellati e reimputati, mentre tra le spese del primo esercizio del bilancio di previsione 2015-2017, si provvede ad integrare gli stanziamenti esistenti del fondo pluriennale vincolato, per gli importi corrispondenti alla differenza tra i residui passivi e attivi che sono stati reimputati agli esercizi successivi al 2015. Nell'entrata del secondo esercizio del bilancio di previsione (2016), si incrementa l'importo gia' iscritto del fondo pluriennale per gli importi corrispondenti alla differenza tra i residui passivi e attivi che sono stati reimputati all'esercizio 2016 e successivi, mentre, tra le spese del secondo esercizio del bilancio di previsione, si provvede ad integrare gli stanziamenti esistenti del fondo pluriennale vincolato, per gli importi corrispondenti alla differenza tra i residui passivi e attivi che sono stati reimputati agli esercizi successivi al 2016. Nell'entrata del terzo esercizio del bilancio di previsione (2017), si incrementa l'importo gia' iscritto del fondo pluriennale per gli importi corrispondenti alla differenza tra i residui passivi e attivi che sono stati reimputati all'esercizio 2016 e agli esercizi successivi, mentre tra le spese del 2017, si provvede ad integrare gli stanziamenti esistenti del fondo pluriennale vincolato, per gli importi corrispondenti alla differenza tra i residui passivi e attivi che sono stati reimputati agli esercizi successivi al 2017. Nel caso in cui l'importo dei residui attivi re imputati risulti superiore a quello dei residui passivi re imputati, non si da' luogo alla formazione del fondo pluriennale vincolato in entrata. Le entrate riaccertate e re imputate agli esercizi successivi sono destinate alla copertura dell'eventuale disavanzo determinato dalla cancellazione dei residui attivi dal risultato di amministrazione, fermo restando la scadenza del triennio. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, lettera c), a seguito del riaccertamento dei residui, e' determinato il risultato di amministrazione in considerazione dell'importo dei residui attivi e passivi riaccertati e reimputati e al netto del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio annuale. Una quota del risultato di amministrazione e' accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilita'. L'importo del fondo e' calcolato sull'importo dei residui attivi determinato a seguito della delibera di riaccertamento, seguendo il principio applicato della contabilita' finanziaria n. 3.3 e l'esempio n. 5 (la parte riguardante la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilita' in sede di rendiconto). Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non e' capiente o e' negativo (disavanzo di amministrazione). Gli enti possono deliberare contestualmente il bilancio di previsione ed il riaccertamento dei residui. Esempio 7) - Scritture riguardanti l'escussione di garanzie L'ente (A) rilascia una fideiussione a favore del Comune (B) a garanzia di un mutuo di 5.000.000 verso una banca. Nel corso del primo esercizio successivo al rilascio della garanzia, la banca comunica che il comune (B) e' insolvente e chiede ad (A) il pagamento della sola rata annuale del mutuo. La garanzia e' escussa anche nei due esercizi successivi. Nel terzo esercizio successivo alla concessione della garanzia, a seguito della terza richiesta di pagamento del finanziamento garantito, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 17, della legge 350/2003, l'ente (A) registra il residuo debito nelle proprie scritture. Nel quarto esercizio l'ente (B) paga la rata del mutuo all'ente (A). Nel quinto esercizio l'ente (B) e' soppresso e liquidato. Nella fase di liquidazione l'ente (A) riscuote crediti per 1.000.000 e cancella gli altri crediti nei confronti di (B) 1) Al momento della concessione della garanzia, l'ente (A) non effettua alcuna contabilizzazione in contabilita' finanziaria. In contabilita' economico patrimoniale, registra la concessione della garanzia nel sistema dei rischi: --------------------------------------------------------------------- Debitori per fideussioni a favore di altre 3.1.3.01.02.01.001 Amministrazioni pubbliche 5.000.000 3.1.3.01.01.01.001 Fidejussioni per conto di altre Amministrazioni pubbliche 5.000.000 --------------------------------------------------------------------- 2) Nel rispetto del principio della prudenza, nell'esercizio in cui rilascia la garanzia, l'ente (A) puo' iscrivere nel bilancio di previsione finanziario, tra i "Fondi di riserva e altri accantonamenti" delle spese correnti, uno stanziamento di importo pari alla rata di ammortamento annuale del mutuo (quota capitale e quota interessi) di importo pari a 520.000. In caso di escussione, tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura della spesa sostenuta per il pagamento del debito garantito. 3) Anche in contabilita' economico-patrimoniale, nell'ambito delle scritture di assestamento economico, e' necessario costituire un fondo rischio per un importo pari al medesimo fondo accantonato nel risultato di amministrazione finanziario. Pertanto, tra le scritture di assestamento economico, in chiusura dell'esercizio in cui e' stata concessa la garanzia, l'ente (A) registra: --------------------------------------------------------------------- 2.4.2.01.01.001 Accantonamenti per rischi da escussione 520.000 2.2.9.99 Fondo rischio escussione comune B. 520.000 --------------------------------------------------------------------- Anche nel primo esercizio successivo a quello in cui e' stato concessa la garanzia, l'ente (A) puo' iscrivere nel proprio bilancio, tra i "Fondi di riserva e altri accantonamenti" delle spese correnti, uno stanziamento di importo pari alla rata di ammortamento annuale del mutuo (quota capitale e quota interessi) di importo pari a 520.000. Nel corso di tale esercizio, quando e' invitato a pagare, l'ente A, effettua le seguenti operazioni: 4) variazioni degli stanziamenti di primo esercizio del bilancio di previsione: - incremento di 520.000 dello stanziamento "Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie" (cod. U.3.03.11.02.003) - incremento di 520.000 dello stanziamento "Riscossione crediti da Comuni a seguito di escussione di garanzie"; - gli enti che non hanno gia' stanziato in bilancio il fondo, devono iscrivere in bilancio uno stanziamento di 520.000 dello stanziamento "Fondo rischi da escussione comune B". 5) Scritture in contabilita' finanziaria: - Impegna e paga 520.000 sullo stanziamento "Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie" (cod. U.3.03.11.02.003), con imputazione all'esercizio in corso; - Accerta 520.000 sullo stanziamento "Riscossione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie" con imputazione all'esercizio in corso. 6) Comunica al Comune (B) di avere un credito di 520.000 nei suoi confronti e lo invita ad estinguere tempestivamente tale debito. Il comune (B) effettua le registrazioni contabili necessarie a chiudere il debito nei confronti della banca ed a registrare il nuovo debito nei confronti di (A). 7) Scritture in contabilita' economico patrimoniale: --------------------------------------------------------------------- 1.2.3.02.01.18.003 Crediti v/comune a seguito escussione di garanzie 520.000 2.4.7.04.99.99.999 Debito verso banca a seguito di escussione di garanzie. 520.000 --------------------------------------------------------------------- 2.4.7.04.99.99.999 Debito verso banca a seguito di escussione di garanzie 520.000 1.3.4.1.01 Istituto tesoriere. 520.000 --------------------------------------------------------------------- 3.1.3.01.01.01.001 Fidejussioni per conto di altre Amministrazioni pubbliche 520.000 3.1.3.01.02.01.001 Debitori per fideussioni a favore di altre Amministrazioni pubbliche 520.000 --------------------------------------------------------------------- A seguito dell'escussione si registra la riduzione della garanzia per fideiussione. Nell'ambito delle scritture di assestamento economico, e' effettuato l'accantonamento al Fondo rischio escussione comune B di 520.000. Nell'esercizio successivo, a seguito della seconda escussione l'ente (A) effettua le registrazioni indicate nei punti da 4) a 7), compreso l'accantonamento al Fondo rischio escussione comune B. Nel terzo esercizio successivo l'ente (A), oltre alle registrazioni da 4) a 7) deve registrare nelle proprie scritture anche il residuo debito: 8) variazioni del bilancio di previsione per l'esercizio in corso e per gli esercizi successivi: - incremento di 3.000.000 dello stanziamento del primo esercizio del bilancio "Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie" (cod. U.3.03.11.02.003) -; - incremento di 3.000.000 degli stanziamenti degli esercizi successivi riguardanti "Riscossione crediti da Comuni a seguito di escussione di garanzie". L'imputazione agli esercizi successivi e' effettuata in considerazione del piano di ammortamento del finanziamento; - incremento degli stanziamenti dei bilanci successivi al primo riguardanti il "Fondo rischio escussione comune B", per un importo pari al totale dei crediti escussi stanziati in entrata (al netto degli accantonamenti effettuati che non corrispondono a crediti escussi, a tal fine si considera anche l'accantonamento di cui al punto 1); - incremento di 3.000.000 dello stanziamento del primo esercizio del bilancio "Accensione di prestiti"; - Incremento degli stanziamenti degli esercizi successivi al primo del bilancio riguardanti la quota interessi (sulla base del piano di ammortamento de debito residuo); - Incremento degli stanziamenti degli esercizi successivi al primo del bilancio riguardanti la quota capitali (sulla base del piano di ammortamento de debito residuo);. 9) Scritture in contabilita' finanziaria: - Impegna 3.000.000 sullo stanziamento "Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie" (cod. U.3.03.11.02.003), con imputazione all'esercizio in corso ed effettua un pagamento a favore del proprio bilancio. Trattasi di una regolazione contabile, il mandato e' versato all'entrata del bilancio dell'ente, tra le accensioni di prestiti; - Accerta 3.000.000 sullo stanziamento "Accensione di prestiti", con imputazione all'esercizio in corso e incassa il mandato emesso al punto precedente (regolazione contabile ); - Accerta 3.000.000 sullo stanziamento "Riscossione crediti da Comuni a seguito di escussione di garanzie" con imputazione agli esercizi successivi, sulla base del piano di ammortamento del mutuo escusso; - Impegna le spese relative alle rate di ammortamento del residuo prestiti, sulla base del piano di ammortamento del mutuo, distintamente per la quota interessi (20.000) e la quota capitale (500.000), con imputazione agli esercizi successivi. 10) Comunica al Comune (B) di avere effettuato il pagamento della terza rata del mutuo garantito, pari a 520.000 e registrato il residuo debito di 3.000.000 nelle proprie scritture, e lo invita: - a registrare la chiusura del debito nei confronti della banca e il nuovo debito nei propri confronti; - di pagare tempestivamente i debiti direttamente nei propri confronti e non piu' alla banca. 11) Le Scritture in contabilita' economico-patrimoniale: --------------------------------------------------------------------- 1.2.3.02.01.18.003 Crediti v/comune a seguito escussione di garanzie 3.000.000 2.4.1.04.03.03.001 Finanziamenti a medio / lungo termine da altre Imprese 3.000.000 --------------------------------------------------------------------- 3.1.3.01.01.01.001 Fidejussioni per conto di altre Amministrazioni pubbliche 3.520.000 3.1.3.01.02.01.001 Debitori per fideussioni a favore di altre Amministrazioni pubbliche 3.520.000 --------------------------------------------------------------------- Nel rispetto del principio applicato n. 3, le scritture in contabilita' economico patrimoniale hanno registrato anche i crediti e i debiti di finanziamento imputati agli esercizi successivi riguardanti le partite finanziarie e le accensioni e rimborsi di prestiti Nell'ambito delle scritture di assestamento economico, l'accantonamento al Fondo rischio escussione comune B e' incrementato di 3.000.000, Nel quarto esercizio l'ente (A) paga la rata del mutuo a favore della banca e l'ente (B) paga il credito nei confronti di (A) per lo stesso importo: 12) Scritture in contabilita' finanziaria - Registrazione del pagamento della rata di ammortamento del mutuo, per un importo pari a 520.000 (500.000 come rimborso prestiti e 20.000 come interessi passivi) nei confronti della banca (l'impegno era stato gia' registrato al punto 9) - Registrazione dell'incasso del credito nei confronti del comune (B) per 520.000 (il credito era stato accertato negli esercizi precedenti). A seguito del pagamento del comune (A) puo' essere adeguato il Fondo rischio escussione comune B, accantonato nel risultato di amministrazione, riducendolo di 520.000. 13) Scritture in contabilita' economico patrimoniale: --------------------------------------------------------------------- 2.4.1.04.03.03.001 Finanziamenti a medio / lungo termine da altre Imprese 500.000 3.1.1.03.02.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a 20.000 1.3.4.1.01 Istituto tesoriere. da altre Imprese 520..000 --------------------------------------------------------------------- 1.3.4.1.01 Istituto tesoriere 520.000 1.2.3.02.01.18.003 Crediti v/Comuni a seguito escussione di garanzie 520.000 --------------------------------------------------------------------- Nell'ambito delle scritture di assestamento economico di chiusura di tale esercizio, si adegua il fondo rischio per escussioni, tenendo conto della riscossione del credito di 520.000, liberando parte delle risorse accantonate per la parte del finanziamento per il quale il rischio non si e' verificato. Nel quinto esercizio l'ente (B), nell'ambito delle procedure di liquidazione dell'ente, paga il credito nei confronti di (A) per 1.000.000, l'ente (A) paga la rata del mutuo a favore della banca e cancella il credito residuo nei confronti dell'ente (B), che, nel rispetto del principio applicato della contabilita' finanziaria 5.5, deve essere registrato come trasferimento al comune B a seguito di escussione. Le scritture riguardanti il pagamento del debito e la riscossione del credito verso il comune (B) sono quelle indicate ai punti 12) e 13). 14) Per registrare il trasferimento a favore del comune a seguito di escussione, in contabilita' finanziaria il comune (A), effettua la seguente regolazione contabile: - Prelevamento dal fondo rischi per escussione del credito verso B per 3.040.000 - Impegna trasferimenti v/comuni a seguito di escussione per un importo di 3.040.000, ed emette un mandato di pari importo a favore del proprio bilancio, incassato come "Riscossione crediti" - Accerta e incassa il residuo attivo "Riscossione crediti per escussione" per 3.040.000 15) In contabilita' economico patrimoniale, si registra: --------------------------------------------------------------------- 5.1.3.11.02.003 Altri trasferimenti in conto capitale verso Comuni per escussione di garanzie 3.040.000 1.3.4.1.01 Istituto tesoriere 3.040.000 --------------------------------------------------------------------- 1.3.4.1.01 Istituto tesoriere 3.040.000 1.2.3.02.01.18.003 Crediti v/Comuni a seguito escussione di garanzie 3.040.000 --------------------------------------------------------------------- 2.2.9.99 Fondo rischio escussione comune B..3.040.000 5.2.3.99.99.001 Altre sopravvenienze attive 3.040.000 --------------------------------------------------------------------- Nell'ambito delle scritture di assestamento economico si chiude il fondo per escussioni per 3.040.000 (in tal modo, si sterilizzano nel conto economico gli effetti negativi determinati dal trasferimento). Esempio 8) - Scritture riguardanti un prestito ordinario della Cassa depositi e prestiti Spa In data 15\07\2013 n comune stipula un contratto di prestito ordinario con la Cassa depositi e prestiti per euro 1.000.000. L'erogazione del prestito avviene in una o piu' soluzioni, a partire dalla data di perfezionamento del contratto, sulla base della richiesta dell'ente beneficiario dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese sostenute. Sulla quota del prestito non erogata la Cassa depositi e prestiti spa riconosce all'ente una somma, corrisposta con cadenza semestrale, calcolata sulla base dell'importo non erogato e di un tasso di interesse opportunamente disciplinato. All'esempio si applicano i principi applicati della contabilita' finanziaria 3.18, 3.20, 3.21 e 5.6: Si richiama, in particolare, l'applicazione del principio 3.18: "Un'entrata derivante dall'assunzione di prestiti e' accertata nel momento in cui e' stipulato il contratto di mutuo....... ... Nei casi in cui la Cassa Depositi e Prestiti (o altro istituto finanziatore), rende immediatamente disponibili le somme oggetto del finanziamento in un apposito conto intestato all'ente, le stesse si intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi) e devono essere accertate e riscosse. Pertanto, anche in tali casi, l'entrata e' interamente accertata e imputata nell'esercizio in cui le somme sono rese disponibili. A fronte dell'indicato accertamento, l'ente registra, tra le spese, l'impegno ed il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario e' versato in quietanza di entrata nel bilancio dell'ente, consentendo la rilevazione contabile dell'incasso derivante dal prestito. A fronte dell'impegno per la costituzione del deposito bancario, si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l'accertamento delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito". In contabilita' finanziaria il 16\07\2013 vengono prodotte le seguenti scritture 1) Accertamento con imputazione all'esercizio 2013 e emissione della relativa reversale per euro 1.000.000 a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA); 2) Impegno con imputazione all'esercizio 2013, e relativa e liquidazione e emissione del mandato, per euro 1.000.000, riguardante la costituzione del deposito bancario al codice voce U.3.04.07.01.000 (Versamenti a depositi bancari). Il mandato e' versato in quietanza di entrata nel bilancio dell'ente, ai fini della reversale di cui al punto 1); 3) Accertamento con imputazione all'esercizio 2013, per euro 1.000.000, delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito al codice E.5.04.07.01.000 (Prelievi da depositi bancari); 4) Impegno, con imputazione agli esercizi successivi, delle spese relative all'ammortamento del prestito, sulla base del piano di ammortamento previsto nel contratto con la Cassa depositi e prestiti spa, ai codici U.1.07.05.04.003 "Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine" e U.4.03.01.04.003 "Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA".. Naturalmente, gli enti hanno la facolta' di istituire piu' unita' elementari di bilancio, codificate U.3.04.07.01.000 (Versamenti a depositi bancari), e E.5.04.07.01.000 (Prelievi da depositi bancari), intestate ai distinti conti di depositi A seguito delle singole quote di erogazione del prestito, saranno emesse le reversali riguardanti l'accertamento di cui al punto 3). Per le scritture in contabilita' economico-patrimoniale, si rinvia all'esempio n. 8 del principio applicato di cui all'allegato n. 4/3. ------------------- 1 Lettera sostituita dall'Intesa sancita in Conferenza Unificata il 3 aprile 2014; 2 La somministrazione e' il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo ad eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. Si intendono per prestazioni periodiche quelle che si ripetono a distanza di tempo a scadenze determinate, come ad es. la fornitura quotidiana di determini beni necessari per la gestione della propria attivita', mentre le prestazioni continuative sono rese senza interruzioni per tutta la durata del contratto, come accade, ad es., in materia di erogazione di gas o di energia elettrica"; Il contratto di somministrazione si distingue: a) dal contratto di appalto, perche' l'oggetto dell'appalto si sostanzia nel compimento di un'opera o di un servizio, mentre il contratto di somministrazione ha ad oggetto la fornitura continuativa o periodica di cose; b) dal contratto di vendita a consegne ripartite, nel quale, attesa l'unicita' della prestazione, la consegna di una determinata quantita' di cose avviene in piu' momenti ed in modo frazionato per agevolare l'esecuzione o il ricevimento della medesima prestazione. Il contratto di somministrazione, invece, e' volto a soddisfare un bisogno che perdura nel tempo. Un'ulteriore differenza tra il contratto di fornitura e il contratto di vendita a consegna ripartita e' la possibilita' di recesso, previo preavviso, senza penali 3 Aggiornamento del XX/XX/2014;