11. La gestione del bilancio da parte del tesoriere
11.1 Le caratteristiche del bilancio finanziario di previsione
adottato in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
rilevanti per il tesoriere sono:
- e' un bilancio almeno triennale, predisposto nel rispetto del
principio generale dell'annualita' del bilancio;
- il primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e'
redatto per competenza e cassa, e indica l'importo dei residui
presunti alla data del 1° gennaio. Pertanto, con il bilancio di
previsione non e' richiesto l'invio dell'elenco dei residui. Nel
corso dell'anno, anche all'avvio dell'esercizio, gli enti trasmettono
la delibera riguardante il riaccertamento ordinario dei residui e
l'allegato riguardante le variazioni di bilancio per il tesoriere;
- non puo' presentare stanziamenti di cassa maggiori della somma
degli stanziamenti di residui e di competenza, fatta eccezione per la
missione "20-Fondi e Accantonamenti";
- ha carattere autorizzatorio, fatta eccezione per le partite di
giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi per anticipazioni di
cassa;
- e' distinto in bilancio politico, bilancio tecnico (solo per le
regioni), bilancio gestionale. Il tesoriere gestisce solo il bilancio
politico, approvato dal Consiglio;
- e' classificato in titoli e tipologie e in missioni, programmi e
titoli.
11.2 Gli enti e gli organismi strumentali (sia quelli che adottano
la contabilita' finanziaria affiancata dalla contabilita' economico
patrimoniale, sia quelli che adottano solo la contabilita' economico
patrimoniale), devono necessariamente dotarsi di un servizio di
cassa, al fine di consentire il rispetto degli obblighi di
segnalazione dei dati riferiti a SIOPE, che non possono conciliarsi
con l'esistenza di meri rapporti di conto corrente. Gli organismi
strumentali degli enti territoriali, definiti dall'articolo 1, commi
2, lettera b) del presente decreto, sono costituiti dalle
articolazioni organizzative di un ente, anche a livello territoriale,
prive di personalita' giuridica, cui e' stata formalmente attribuita
autonomia contabile e di bilancio.
Gli enti strumentali degli enti territoriali, definiti
dall'articolo 11-ter del presente decreto, sono costituti dagli enti,
pubblici e privati, escluse le societa' di capitali, controllate o
partecipate da un ente territoriale.
Sono enti strumentali degli enti territoriali le fondazioni
controllate o partecipate da un ente territoriale. Sono enti
strumentali degli enti locali gli enti previsti dagli articoli 30 e
31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e le aziende
speciali di cui all'articolo 114, comma 1, del medesimo decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
Relativamente alle Istituzioni comunali, in qualita' di organismi
strumentali di cui all'articolo 1, commi 2, lettera b) del presente
decreto, o ad altri enti strumentali in contabilita' finanziaria, per
i quali e' gestito il servizio di cassa, occorre precisare che la
riforma contabile degli enti territoriali (recante anche per essi
l'obbligo di adottare la contabilita' finanziaria affiancata dalla
contabilita' economico-patrimoniale e i nuovi schemi di bilancio
armonizzati) non comporta per la banca cassiera l'obbligo del
controllo degli stanziamenti e della resa del conto del tesoriere,
ossia la variazione del servizio di cassa in servizio di tesoreria.
Cio' in quanto, non essendo diversamente stabilito nel presente
decreto, valgono le disposizioni al riguardo previste dal decreto
legislativo n18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) o, per gli enti regionali,
la normativa previgente.
L'estensione della rilevazione SIOPE a tutti gli organismi
strumentali e agli enti strumentali sara' attuato con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le modalita' previste
dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
11.3 Gli stanziamenti del primo esercizio del bilancio devono
essere redatti in termini di competenza e di cassa.
Il tesoriere, in fase di estinzione degli ordinativi di pagamento,
verifica il rispetto del doppio vincolo giuridico:
a) dello stanziamento di competenza, al netto del fondo pluriennale
vincolato (per i titoli in c/competenza), o dell'ammontare dei
residui (per i titoli emessi in c/residui);
b) dello stanziamento di cassa senza operare alcuna distinzione
sullo stanziamento di cassa.
Una significativa novita' della riforma contabile degli enti
territoriali e dei loro enti e organismi strumentali e' costituita
dall'attribuzione della funzione autorizzatoria al titolo 6 delle
entrate, riguardante le accensioni di prestiti, e dall'esclusione di
tale funzione per le spese riguardanti il rimborso delle
anticipazioni di tesoreria e per i servizi per conto di terzi.
Con riguardo all'attribuzione della funzione autorizzatoria al
titolo 6, la stessa riguarda l'operativita' dell'ente e non incide
sull'attivita' del tesoriere il quale resta comunque obbligato ad
accettare la riscossione di ogni somma versata a favore dell'ente,
anche senza la preventiva emissione dell'ordinativo d'incasso e anche
nel caso in cui tale riscossione determini uno sforamento sullo
stanziamento di cassa.
Per quanto riguarda le anticipazioni di tesoreria, che continuano
ad essere erogate sulla base di quanto previsto dalla legge e dalle
convenzioni di tesoreria, l'istituzione di un apposito titolo delle
entrate e delle spese - dedicato alla registrazione di tali
operazioni e con riferimento al quale gli stanziamenti non svolgono
funzione autorizzatoria, sia in entrata, che in spesa - risponde
all'esigenza di evidenziarne le specifiche modalita' di gestione, in
particolare con riferimento alle operazioni di accensione e rimborso
di prestiti.
Per le anticipazioni di tesoreria si richiama quanto previsto dal
principio applicato della contabilita' finanziaria 3.26 che, con
particolare riferimento a tali operazioni, invita alla corretta
applicazione del principio contabile generale n. 4 dell'integrita',
in base al quale la registrazione delle entrate e delle spese deve
aver luogo per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese
e entrate.
Pertanto, in attuazione di tale principio, e' obbligatorio, per gli
enti, regolarizzare tutte le carte contabili riguardanti le
anticipazioni di tesoreria ed i relativi rimborsi ed e' assolutamente
esclusa la possibilita' di registrare le anticipazioni di tesoreria a
saldo. Il tesoriere recepisce tale impostazione d'iniziativa senza
attendere indicazioni dell'ente; resta inteso che il tesoriere
produce il proprio conto con le carte contabili relative all'utilizzo
ed al rientro dell'anticipazione di tesoreria per la parte che
eventualmente dovesse risultare ancora non regolarizzata.
11.4 Per ciascuna unita' di voto, il bilancio di previsione annuale
indica:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura
dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle
spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si
riferisce;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle
spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza
distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in
conto residui.
In attuazione del principio della competenza finanziaria
potenziata, ciascuna previsione di spesa di competenza, nello schema
del bilancio di previsione di cui all'allegato 9 al presente decreto,
espone anche:
- l'importo degli impegni gia' assunti, che evidenzia la quota
degli impegni, di competenza dell'esercizio cui si riferisce il
bilancio, assunti negli esercizi precedenti (trattasi dell'importo
risultante alla data di elaborazione del bilancio);
- l'importo del fondo pluriennale vincolato, che indica le spese
che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli
esercizi successivi, o gia' impegnate negli esercizi precedenti con
imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura e' costituita
da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da
entrate gia' accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo
pluriennale previsto tra le entrate.
Il tesoriere non effettua verifiche di congruenza rispetto agli
stanziamenti di bilancio, comprese le relative articolazioni relative
al fondo pluriennale vincolato e alle spese gia' impegnate, approvati
dal Consiglio.
L'importo degli impegni gia' assunti rileva per il tesoriere in
caso di esercizio provvisorio.
L'importo del fondo pluriennale vincolato rileva per il tesoriere
in quanto, su tale quota dello stanziamento, l'ente non puo'
impegnare e pagare. Pertanto, la verifica di competenza del tesoriere
riguardante la capienza degli stanziamenti di competenza e'
effettuata con riferimento alla differenza tra lo stanziamento di
competenza complessivo e l'importo del fondo pluriennale vincolato.
Nel corso della gestione, l'importo del fondo pluriennale vincolato
puo' essere modificato con provvedimento del responsabile finanziario
o, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilita'
dell'ente, dai dirigenti responsabili della spesa. Tali modifiche
sono trasmesse tempestivamente (anche in modalita' elettronica)
dall'ente al tesoriere con comunicazione predisposta sulla base dello
schema "variazione fondo plur vincolato". Il tesoriere non e' tenuto
a verificare la competenza dell'organo che ha assunto la variazione.
Le variazioni del fondo pluriennale disposte dall'ente dopo la
chiusura dell'esercizio ai sensi dell'articolo 3, commi 4, al
presente decreto relative all'esercizio precedente non sono oggetto
di interesse del tesoriere che non e' tenuto a gestirle. Resta fermo
l'obbligo, per l'ente, di trasmettere al tesoriere le sole variazioni
di bilancio riguardanti l'esercizio in corso utilizzando l'allegato
alla deliberazione redatto in conformita' allo schema "Dati per
variazione bilancio es".
11.5 Il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha conservato l'attuale
rapporto tra unita' di voto in sede di delibera consiliare e ambito
di controllo del tesoriere; in altre parole, cosi' come nel
precedente ordinamento contabile, per gli enti locali, il controllo
del tesoriere si fonda sul dato espresso dall'Intervento che
costituisce anche l'unita' di voto in ambito consiliare, cosi',
dall'esercizio 2016, a seguito dell'adozione dello schema di bilancio
di cui all'allegato n. 9 con funzione autorizzatoria, per tutti gli
enti territoriali, il controllo del tesoriere deve effettuarsi (sulla
base della nuova classificazione) a livello di Programma, unita' di
voto nel nuovo ordinamento contabile ai sensi dell'art. 13, secondo
comma, del decreto legislativo n. 118 del 2011. Tale soluzione
comporta in ogni caso il controllo anche del Titolo. Tale disciplina
e' estesa anche alle regioni per le quali, nel precedente ordinamento
contabile, le verifiche dei tesorieri sono effettuate a livello di
capitolo.
11.6 La classificazione delle entrate in Titoli e Tipologie, e
delle spese in Missioni, Programmi e Titoli prevista dagli articoli
12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo n. 118 del 2011 non comporta,
per il tesoriere, differenze nelle modalita' della gestione del
bilancio rispetto al passato.
I codici di bilancio previsti nell'ordinativo riguardano:
- per le entrate, il codice del titolo e della tipologia
- per le spese, il codice della missione, del programma e del
titolo.
I codici di bilancio sono indicati negli ordinativi di incasso e di
pagamento distintamente rispetto ai codici della transazione
elementare (che pure comprendono i codici di bilancio), secondo le
modalita' sopra indicate.
Non compete al Tesoriere individuare i codici di bilancio dalla
transazione elementare o dalla codifica analitica (piano dei conti)
riportata sugli ordinativi.
Infatti la disciplina degli elementi dell'ordinativo di incasso e
di pagamento (per le regioni gli articoli 54, comma 3, e 58, comma 3,
del D.Lgs. n. 118 del 2011 e, per gli enti locali, gli articoli 180,
comma 3, e 185, comma 2) distingue chiaramente l'indicazione delle
missioni, programmi e titoli rispetto all'indicazione della codifica
della transazione elementare e della codifica di bilancio.
Nel caso di gestioni informatizzate si richiamano le linee guida
(gestione Arconet) della circolare ABI n. 36 dicembre 2013 e della
circolare AgID n. 64 del 15 gennaio 2014 evidenziando la parte in cui
e' riportato che l'informazione "codifica bilancio" e' unica (non
multipla) a livello di documento (mandato/reversale), significando
che il documento (mandato/reversale) ha un'unica codifica di bilancio
che viene imputata a tutti i sub associati (beneficiari/versanti).
Tutti i programmi di spesa possono essere articolati tra i seguenti
titoli di bilancio:
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI.
Gli schemi di bilancio predisposti in attuazione della riforma
indicano l'articolazione dei programmi tra i titoli che si ritiene
saranno utilizzati dagli enti, fermo restando la possibilita', da
parte degli stessi, di utilizzare per ciascun programma, tutti i
titoli di spesa sopra indicati.
I nuovi schemi di bilancio prevedono solo, rispettivamente, per la
missione 60 "Anticipazioni finanziarie" e per la missione 99 "Servizi
per conto terzi" ulteriori due titoli:
TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO.
Per gli enti territoriali e i loro enti, non e' previsto il titolo
6 della spesa, cosi' come non e' previsto il titolo 8 delle entrate.
Il bilancio non conforme allo schema previsto dall'allegato n. 9 al
presente decreto non deve essere accettato dal tesoriere.
In proposito e con maggior dettaglio valgono le seguenti
precisazioni:
Il Tesoriere non deve accettate:
- bilancio di previsione che non sia formalmente approvato dal
Consiglio;
- delibere di approvazione del bilancio di previsione che, con
riferimento al primo esercizio (corrispondente a quello in corso),
non prevedono gli stanziamenti di cassa, sia per le entrate che per
le spese;
- riaccertamenti parziali dei residui, salvo le eccezioni previste
dal principio applicato della contabilita' finanziaria 9.1, quindi
limitatamente ai residui che devono essere incassati/pagati non
ricompresi fra quelli presunti riportati nel bilancio di previsione
approvato per l'esercizio in corso.
11.7 Gli ordini di incasso e di pagamento riportano i codici della
transazione di cui agli articoli da 5 a 7 del decreto legislativo n.
118 del 2011, inseriti nei campi liberi della reversale o del mandato
a disposizione dell'ente, non gestiti dal tesoriere.
11.8 A decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati
con funzione autorizzato ria, le variazioni al bilancio, a seguito di
delibere di variazione o di storno, sono comunicate al tesoriere
utilizzando l'apposito schema "Dati per variazione bilancio es", che
costituisce un allegato obbligatorio della delibera di variazione del
bilancio. Il prospetto e' compilato valorizzando la somma algebrica
della variazione intervenuta; cio' in quanto il tesoriere traccia
(nelle schede di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e
per ogni singolo programma di spesa) l'aumento o la diminuzione quale
importo assestato dello stanziamento del bilancio di previsione
approvato.
Per fini di controllo, lo schema richiede anche la valorizzazione
di tutti gli aggregati di bilancio interessati dalla variazione (ad
esempio: il totale del programma, della missione cui il programma si
riferisce, del totale delle spese e del totale delle missioni e del
totale generale delle spese).
Nei casi in cui sono predisposte piu' delibere di variazione di
bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di approvazione,
la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il
tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima e dopo la
variazione, puo' dare luogo a incertezze, non essendo possibile
prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione della
variazione.
Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate
dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario.
Sono previsti specifici schemi per le variazioni di bilancio
disposte nel corso dell'esercizio provvisorio (nei limitati casi in
cui tali variazioni sono consentite, quali quelle conseguenti al
riaccertamento ordinario e straordinario dei residui, quelle per
garantire la prosecuzione o l'avvio di attivita' soggette a termini o
scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente,
che consentono l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di
amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente
competente, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio
precedente, quelle riguardanti le spese per il personale, conseguenti
a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente,
quelle effettuate a seguito del preconsuntivo dell'esercizio
precedente, per variare l'importo delle voci di cui "impegni gia'
assunti").
Si raccomanda agli enti di dedicare la massima attenzione agli
stanziamenti di cassa, a seguito del riaccertamento dei residui.
11.9 Nel caso in cui il bilancio di previsione non sia approvato
entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'ente e' gestito in
esercizio provvisorio (se sono stati rinviati i termini di
approvazione del bilancio di previsione, con le modalita' previste
dalla legge) o in gestione provvisoria (negli altri casi). Al
riguardo si richiama quanto previsto dal principio contabile
applicato n. 8.
Sia nel caso dell'esercizio provvisorio, che della gestione
provvisoria, l'ente trasmette al tesoriere (anche in modalita'
elettronica mediante posta certificata):
- l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli
stanziamenti di competenza riguardanti l'anno cui si riferisce
l'esercizio o la gestione provvisoria, previsti nell'ultimo bilancio
di previsione approvato (almeno triennale). Tale elenco e' aggiornato
con le variazioni approvate nel corso dell'esercizio precedente;
- le previsioni aggiornate riguardanti il secondo esercizio
dell'ultimo bilancio di previsione approvato, indicante, per ciascun
stanziamento, anche:
a) gli impegni gia' assunti, che possono essere aggiornati alla
data del 31 dicembre dell'anno precedente;
b) l'importo del fondo pluriennale vincolato aggiornato alla data
del 31 dicembre dell'anno precedente.
All'avvio dell'esercizio 2015 gli enti locali comunicano al proprio
tesoriere l'importo presunto degli incassi vincolati al 1° gennaio
2015 (nelle more dell'approvazione del rendiconto 2014, trattasi di
un dato presunto), secondo le modalita' previste dal principio
applicato n. 10.
Il bilancio provvisorio non conforme allo schema previsto dalla
riforma non deve essere accettato dal tesoriere.
A seguito del riaccertamento dei residui ordinario e/o
straordinario, l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui
aggiornato rispetto a quanto comunicato il 1° gennaio e, solo
nell'esercizio 2015, l'importo definitivo degli incassi vincolati al
1° gennaio 2015
Nel corso dell'esercizio provvisorio l'ente puo' effettuare
variazioni di bilancio secondo le modalita' previste dalla riforma,
comprese le variazioni del fondo pluriennale vincolato e della voce
relativa alle "spese gia' impegnate". Le variazioni effettuate nel
corso dell'esercizio provvisorio danno luogo, di volta in volta, ad
aggiornamento da parte del tesoriere del dato preesistente; cio' ai
soli fini della gestione in dodicesimi e senza rilevare ai fini della
resa del conto del tesoriere.
Le predette variazioni sono comunicate al tesoriere utilizzando
l'apposito schema "Dati per esercizio e gestione provvisoria"
valorizzando i dati delle sole voci di bilancio interessate dalla
variazione
Nel corso dell'esercizio provvisorio l'ente puo' impegnare
mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un
dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo
bilancio preventivo deliberato, ridotte delle somme gia' impegnate
negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo
pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
Pertanto, dal 1° gennaio 2015 utilizzano l'apposito elemento
dell'ordinativo di pagamento, previsto per identificare le spese non
soggette al controllo dei dodicesimi di cui all'articolo 163, comma
5, in caso di esercizio provvisorio. Al tesoriere non e' richiesto di
verificare che la spesa cui si riferisce il mandato e' esclusa
dall'obbligo della gestione per dodicesimi.
A tal fine, gli enti che adottano l'OIL, utilizzano il campo
previsto per indicare che trattasi di spesa esclusa dall'obbligo
della gestione per dodicesimi (il flag "frazionabile" e' valorizzato
con "NO" per tutte le spese non soggette al controllo dei dodicesimi
comprese le spese a valere sulle somme gia' impegnate).
Le verifiche riguardanti i dodicesimi sono svolte dal tesoriere
facendo riferimento alla differenza tra gli stanziamenti di
competenza e l'importo delle spese gia' impegnate e del fondo
pluriennale vincolato, fermo restando le verifiche riguardanti la
capienza complessiva degli stanziamenti di competenza, sulla base
della differenza tra lo stanziamento di competenza complessivo e
l'importo del fondo pluriennale vincolato.
Il controllo e' svolto dal Tesoriere operando una netta separazione
fra la disponibilita':
- dei dodicesimi mensili - fissa per ciascun mese salvo variazioni
dovute ad aggiornamenti sulle somme gia' impegnate negli esercizi
precedenti, determinata dall'importo dei singoli stanziamenti di
bilancio al netto dell'importo accantonato al fondo pluriennale
vincolato, e della quota parte non usufruita nei mesi antecedenti a
quello in cui e' effettuato il pagamento del mandato;
- della disponibilita' per mandati non frazionati.
Ad esempio, nel caso in cui un programma preveda il seguente
stanziamento:
previsione di competenza 100
di cui gia' impegnato* 10
di cui fondo pluriennale vincolato 30
nel corso dell'esercizio provvisorio il limite mensile ai mandati
di competenza e' pari a (100-10-30)/12= 5, esclusi i mandati che
l'ente segnala come esclusi dall'obbligo dei dodicesimi, fermo
restando il limite complessivo ai mandati di competenza pari a
100-30=70.
Esempio di applicazione del limite dei dodicesimi, nel corso
dell'esercizio provvisorio:
===================================================================
| | | | | | | | | |Dispo|
| | | | |Dispo| | | | |nibi |
| |Limite| | |nibi |Dispo| | | |lita'|
| | com | |Dispo|lita'|nibi | | | | in |
| | ples | |nibi | per |lita'| | | |dodi |
| | sivo |Residuo|lita'| man | per | | | Con |cesi |
| |ai man| dodi |dodi |dati | man | | |trol | mi |
| | dati |cesimi |cesi | non |dati |Cari| | lo |dopo |
| |di com| mesi | mi | fra | fra | co |Frazio|dispo|l'ope|
| | pete |precede| del |ziona|ziona|Mand|nabile|nibi |razio|
| | nza | nti |mese |bili |bili |ato |si/no |lita'| ne |
+========+======+=======+=====+=====+=====+====+======+=====+=====+
| | 100-| | | | | | | | |
| | 30=70| | | | | | | | |
+--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+
|gennaio | 70| 0| 5| 70| 5| 3| si | ok | 2|
+--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+
| | 67| 0| 2| 67| 2| 4| si | ko | 2|
+--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+
| | 67| 0| 2| 67| 2| 4| no | ok | 2|
+--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+
|febbraio| 63| 2| 5| 63| 7| 6| si | ok | 1|
+--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+
| | 57| 0| 1| 57| 1| 6| no | ok | 1|
+--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+
|marzo | 51| 1| 5| 51| 6| 60| si | ko | 6|
+--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+
| | 51| 0| 6| 51| 6| 60| no | ko | 6|
+--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+
| | 51| 0| 6| 51| 6| 6| si | ok | 0|
+--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+
|aprile | 45| 0| 5| 45| 5| 4| si | ok | 1|
+--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+
| | 41| 0| 1| 41| 1| 2| si | ko | 1|
+--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+
| | 41| 0| 1| 41| 1| 40| no | ok | 1|
+--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+
| | 1| 0| 1| 1| 1| 3| si | ko | 1|
+--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+
| | 1| 0| 1| 1| 1| 3| no | ko | 1|
+--------+------+-------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+
La gestione provvisoria e' limitata all'assolvimento delle
obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di
personale, delle spese relative al finanziamento della sanita' per le
regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e
tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie
per evitare che siano arrecati danni patrimoniale certi e gravi
all'ente.
A tal fine, gli enti che adottano l'OIL, utilizzano il tag
"gestione provvisoria" all'interno delle informazioni del
beneficiario con il valore SI solo nel caso di gestione provvisoria.
Nel corso della gestione provvisoria al tesoriere non e' richiesto
di verificare che i mandati di pagamento riguardino le spese previste
dalla legge.
Durante la gestione provvisoria il controllo del tesoriere e'
effettuato sullo stanziamento della competenza al netto del "di cui
fondo pluriennale vincolato".
In vigenza di esercizio e gestione provvisoria non e' previsto il
controllo sullo stanziamento di cassa.
11.10 Il riaccertamento ordinario dei residui e' effettuato con
un'unica delibera della giunta che provvede, contestualmente, alle
correlate variazioni del bilancio di previsione, qualora gia'
approvato, per l'esercizio in corso (e al bilancio gestito nel corso
dell'esercizio provvisorio). Le variazioni di bilancio sono trasmesse
al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la
comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo
i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio
di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di
esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio e' necessario
trasmettere al tesoriere anche l'elenco definitivo dei residui
iniziali.
Solo limitatamente ai residui che devono essere incassati/pagati
prima dell'approvazione del rendiconto, sono possibili, con
provvedimento del responsabile del servizio finanziario,
riaccertamenti parziali.
A seguito del riaccertamento dei residui, in vigenza di bilancio
approvato per l'esercizio in corso e' necessario che l'ente provveda
alle necessarie variazioni degli stanziamenti di cassa.
Infatti, il tesoriere non puo' procedere autonomamente
all'adeguamento degli stanziamenti di cassa correlati, nel caso in
cui la variazione dei residui determini la presenza di uno
stanziamento di cassa non coerente con lla somma degli stanziamenti
di residui e di competenza.
Pertanto, nel caso:
R = 80
CP = 100
CS = 170
Nel caso di un incremento dei residui in assenza della correlata
variazione della cassa, il tesoriere non puo' effettuare pagamenti >
di 170.
Nel caso di riduzione dei residui in assenza della correlata
variazione della cassa, ad es. di una variazione in riduzione
superiore a 10 (quindi R < 70), la riduzione dei residui non puo'
essere gestita in quanto determinerebbe uno stanziamento di cassa
superiore a R + CP.
La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui
prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti
parziali. L'allegato concernente le variazioni di bilancio per il
tesoriere derivanti dal riaccertamento ordinario non comprende "la
presa d'atto" delle variazioni di bilancio disposte con i
riaccertamenti parziali.
A seguito del riaccertamento ordinario non e' piu' consentito
procedere ad ulteriori revisioni dei residui e del risultato di
amministrazione al 31 dicembre del precedente esercizio.
Anche il riaccertamento straordinario e' disposto con un'unica
delibera di giunta ma, a differenza del riaccertamento ordinario, non
sono ammessi provvedimenti di riaccertamento parziale. Il pagamento
dei residui attivi e passivi al 31 dicembre dell'esercizio precedente
e' effettuato con le consuete modalita'. I residui che sono stati
gia' incassati, o pagati, prima del riaccertamento straordinario non
sono piu' oggetto di reimputazione contabile in considerazione della
loro esigibilita'. La delibera che dispone il riaccertamento
straordinario provvede anche alle variazioni del bilancio di
previsione se gia' approvato, o al bilancio provvisorio in corso di
gestione (compresi gli stanziamenti di cassa del bilancio di
previsione e l'ammontare dei residui).
11.11 Il Rendiconto del Tesoriere - redatto sullo schema di cui
all'allegato n. 8 - ha lo scopo di rendicontare la gestione di cassa
evidenziando quindi, distinti per residuo e competenza, gli incassi e
i pagamenti registrati dal tesoriere.
A tal fine il conto del tesoriere espone solo i totali dei titoli e
delle missioni, e non anche il totale generale delle entrate e delle
uscite in quanto il conto del tesoriere non ha l'obiettivo di
evidenziare l'equilibrio della gestione di competenza.
La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto
dell'ente con il conto del tesoriere e' effettuata con riferimento al
totale dei titoli e delle missioni e non con riferimento al totale
generale delle entrate/uscite, che comprende gli stanziamenti
relativi al fondo pluriennale vincolato e l'utilizzo del risultato di
amministrazione/disavanzo, sui quali non sono imputati gli ordinativi
di riscossione/pagamento:
Si rappresenta, inoltre, che l'eventuale conciliazione per totale
generale delle entrate/uscite non risulterebbe possibile, in quanto
il tesoriere non gestisce le variazioni del "fondo pluriennale
vincolato", effettuate dopo la chiusura dell'esercizio. Infatti il
conto del tesoriere espone gli stanziamenti di competenza al lordo
dell'importo del "di cui gia' impegnato" e "del di cui fondo
pluriennale vincolato".
11.12 A seguito della contestuale approvazione del rendiconto e del
riaccertamento straordinario, al tesoriere, unitamente alle
variazioni degli stanziamenti del bilancio in corso di gestione, e'
trasmesso sia l'elenco dei residui definitivi iniziali
(corrispondente ai residui finali del rendiconto 2014), sia l'elenco
dei residui risultanti dal riaccertamento straordinario, riferiti al
1° gennaio 2015.
APPENDICE TECNICA
Esempio n. 1 di registrazione di spese di investimento finanziate
con forme di finanziamento flessibili:
In sede di programmazione l'ente ha deciso di realizzare una scuola
del costo complessivo di 400 e di finanziarla con un finanziamento
flessibile.
Al riguardo, la progettazione preliminare prevede che:
a) la costruzione della scuola richiedera' tre anni di lavori,
successivi a quello t, di riferimento del primo esercizio del
bilancio di previsione in corso di elaborazione;
b) l'anno t sara' dedicato alla progettazione definitiva della
spesa e alla definizione della gara di appalto, con una spesa
complessiva di 100;
c) la spesa per la costruzione della scuola, in ciascuno dei tre
anni successivi all'anno t, sara' pari a 100.
Nel bilancio di previsione riguardante il triennio t, t+1 e t+2,
l'ente stanzia:
- nell'esercizio t:
- un'entrata di 100, nel titolo 6 "Accensioni di prestiti",
Tipologia 300 "Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine";
- una spesa di 100 nella missione "Istruzione e diritto allo
studio", programma "Scuola dell'infanzia".
- nell'esercizio t +1:
- un'entrata di 100, nel titolo 6 "Accensioni di prestiti",
Tipologia 300 "Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine";
- una spesa di 100 nella missione "Istruzione e diritto allo
studio", programma "Scuola dell'infanzia".
- nell'esercizio t +2:
- un'entrata di 100, nel titolo 6 "Accensioni di prestiti",
Tipologia 300 "Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine";
- una spesa di 100 nella missione "Istruzione e diritto allo
studio", programma "Scuola dell'infanzia".
Nel corso della gestione dell'esercizio t, l'ente:
1) a seguito della firma del contratto di finanziamento che prevede
l'erogazione di 100 nell'anno t e di ulteriori 300 in considerazione
degli stati di avanzamento dei lavori di realizzazione della scuola,
accerta l'entrata di 100 negli stanziamenti di entrata di ciascuno
degli esercizi riguardanti gli anni t, t+1, t+2, t+3;
2) a seguito della firma del contratto riguardante la progettazione
della scuola impegna le relative spese di 100;
3) a seguito della firma della gara di appalto per la realizzazione
della scuola impegna 100 in ciascuno degli esercizi t+1, t+2, t+3,
sulla base del crono programma dei lavori (che si ipotizza confermi
quanto previsto in sede di progettazione preliminare). Nel caso in
cui, a seguito dell'approvazione della gara, la spesa risulti
inferiore a quella prevista, si procede all'impegno di una spesa
inferiore rispetto agli stanziamenti di bilancio e, contestualmente,
chiede formalmente all'Istituto finanziatore una riduzione del
finanziamento.
Con riferimento al finanziamento flessibile, si ricorda che, ai
fini della verifica del limite d'indebitamento, e' necessario fare
riferimento all'importo complessivo del finanziamento necessario per
la realizzazione dell'investimento risultante dal contratto di
finanziamento, anche se la relativa entrata e' accertata in piu'
esercizi.
Nel corso della gestione dell'esercizio t+1 e successivi,
l'avanzamento dei lavori potrebbe avere un andamento differente
rispetto a quello previsto nel crono programma.
In tali casi e' necessario richiedere l'aggiornamento del crono
programma, effettuare le correlate variazioni di bilancio riguardanti
le entrate relative al finanziamento flessibile ed le spese
riguardanti la realizzazione della scuola e provvedere alla re
imputazione degli accertamenti e degli impegni assunti in misura
differente rispetto alle indicazioni del crono programma aggiornato.
Tali variazioni devono riguardare gli stanziamenti del bilancio di
previsione riguardanti tutti gli esercizi considerati nel bilancio.
Le re imputazioni devono riguardare tutti gli esercizi considerati
nel crono programma.
Ipotizzando che, nel corso dell'esercizio t+1, l'andamento dei
lavori risulti piu' rapido rispetto a quello programmato in quanto:
- nel corso di tale esercizio la ditta appaltatrice dei lavori
rilascia fatture per 120;
- il crono programma aggiornato prevede che le spese dell'anno t+1
sono pari a 120, quelle dell'anno t+2 a 90 e quelle dell'anno t+3 a
90, sempre per un totale di 300;
nel corso dell'esercizio t+1 l'ente effettua le seguenti le
seguenti variazioni di bilancio e le seguenti re imputazioni
contabili:
1) nel primo esercizio del bilancio di previsione t+1, t+2 e t+3,
e' effettuata una variazione di bilancio di +20 degli stanziamenti di
spesa riguardanti la realizzazione della scuola e di +20 dello
stanziamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile. A
seguito della variazione di bilancio, si procede all'accertamento di
ulteriori entrate e all'impegno di ulteriori spese per un importo
pari a 20.
2) nel secondo esercizio del bilancio di previsione, relativo
all'anno t+2, e' effettuata una variazione dello stanziamento di
entrata concernente il finanziamento flessibile di - 10 e una
variazione di -10 degli stanziamenti di spesa riguardanti la
realizzazione della scuola. A seguito della variazione di bilancio si
procede ad una riduzione sia dell'accertamento di entrata riguardante
il finanziamento flessibile, sia dell'impegno riguardanti la
realizzazione della scuola, per un importo di 10;
3) nel terzo esercizio del bilancio di previsione e, relativo
dell'anno t+3, e' effettuata una riduzione di 10 dello stanziamento
di entrata riguardante il finanziamento flessibile ed una riduzione
di 10 degli stanziamenti di spesa riguardanti la realizzazione della
scuola. A seguito della variazione di bilancio si procede ad una
riduzione sia dell'accertamento di entrata riguardante il
finanziamento flessibile, sia dell'impegno riguardanti la
realizzazione della scuola, per un importo di 10.
Nel caso, invece, in cui, nel corso dell'esercizio t+1, l'andamento
dei lavori risulti piu' lento rispetto a quello programmato, in
quanto, facendo riferimento sempre allo stesso esempio:
- nel corso di tale esercizio la ditta appaltatrice emette fatture
per 80,
-il crono programma aggiornato prevede che le spese dell'anno t+1
sono pari a 80, quelle dell'anno t+2 a 80 e quelle dell'anno t+3 a
80, e che i lavori si estendono anche all'anno t+4, per 60, sempre
per un totale di 300;
nel corso dell'esercizio t+1 l'ente effettua le seguenti le
seguenti variazioni di bilancio e le seguenti re imputazioni
contabili:
1) nel primo esercizio del bilancio di previsione t+1, t+2 e t+3,
e' effettuata una variazione di -20 dello stanziamento di entrata
riguardante il finanziamento flessibile, e di -20 degli stanziamenti
di spesa riguardanti la realizzazione della scuola. A seguito della
variazione di bilancio si procede ad una riduzione di 20 sia
dell'accertamento di entrata riguardante il finanziamento flessibile,
sia dell'impegno riguardante la realizzazione della scuola,;
2) nel secondo esercizio del bilancio di previsione, relativo
dell'anno t+2, e' effettuata una variazione dello stanziamento di
entrata concernente il finanziamento flessibile di - 20 e una
variazione di -20 degli stanziamenti di spesa riguardanti la
realizzazione della scuola. A seguito della variazione di bilancio si
procede ad una riduzione sia dell'accertamento di entrata riguardante
il finanziamento flessibile, sia dell'impegno riguardanti la
realizzazione della scuola, per un importo di 20;
3) nel terzo esercizio del bilancio di previsione, relativo
dell'anno t+3, e' effettuata una riduzione di 20 dello stanziamento
di entrata riguardante il finanziamento flessibile ed una riduzione
di spesa di 20 degli stanziamenti di spesa riguardanti la
realizzazione della scuola. A seguito della variazione di bilancio si
procede ad una riduzione sia dell'accertamento di entrata riguardante
il finanziamento flessibile, sia dell'impegno riguardante la
realizzazione della scuola, per un importo di 10;
4) nelle scritture relative all'esercizio t-4 si procede ad un
accertamento di 60 di entrate derivanti dal finanziamento flessibile
e all'impegno di 60 riguardanti la realizzazione della scuola, anche
se l'esercizio t+4 non e' compreso nel bilancio di previsione in
corso di gestione.
Esempio n. 2 di costituzione ed utilizzo del fondo pluriennale
vincolato:
In sede di programmazione dell'attivita' riguardante l'anno t e
successivi l'ente decide di realizzare una scuola del costo
complessivo di 400 e di finanziarla con un mutuo tradizionale che
comporta l'erogazione immediata dei finanziamenti.
Al riguardo, la progettazione preliminare prevede che:
a) la costruzione della scuola richiedera' tre anni di lavori,
successivi a quello t, di riferimento del primo esercizio del
bilancio di previsione in corso di elaborazione;
b) l'anno t sara' dedicato alla progettazione definitiva della
spesa e alla definizione della gara di appalto, con una spesa
complessiva di 100;
c) la spesa per la costruzione della scuola, in ciascuno dei tre
anni successivi all'anno t, sara' pari a 100.
Nel bilancio di previsione riguardante il triennio t, t+1 e t+2,
l'ente stanzia:
- nell'esercizio t:
- un'entrata di 400 tra le accensioni di prestiti, nella Tipologia
300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
- una spesa di 400 nella missione "Istruzione e diritto allo
studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 300 nel "Fondo
pluriennale vincolato in c/capitale";
- nell'esercizio t+1:
- in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 300;
- una spesa di 300 nella missione "Istruzione e diritto allo
studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 200 nel "Fondo
pluriennale vincolato";
- nell'esercizio t+2:
- in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 200;
- una spesa di 200 nella missione "Istruzione e diritto allo
studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 100 nel "Fondo
pluriennale vincolato";
Nel corso della gestione dell'esercizio t, l'ente:
1) a seguito della firma del contratto di mutuo tradizionale,
accerta e incassa l'entrata di 400 nell'apposito stanziamento di
entrata riguardante il mutuo;
2) a seguito della firma del contratto riguardante la progettazione
della scuola impegna le relative spese di 100;
3) a seguito della firma della gara di appalto per la realizzazione
della scuola impegna 100 in ciascuno degli esercizi t+1, t+2, t+3,
sulla base del crono programma dei lavori (che si ipotizza confermi
quanto previsto in sede di progettazione preliminare).
Nel corso della gestione dell'esercizio t+1 e successivi,
l'avanzamento dei lavori potrebbe avere un andamento differente
rispetto a quello previsto nel crono programma.
In tali casi e' necessario richiedere l'aggiornamento del crono
programma, effettuare le correlate variazioni di bilancio riguardanti
le spese e il fondo pluriennale vincolato e provvedere alla re
imputazione degli impegni assunti in misura differente rispetto alle
indicazioni del crono programma aggiornato.
Tali variazioni devono riguardare gli stanziamenti del bilancio di
previsione riguardanti tutti gli esercizi considerati nel bilancio.
Le re imputazioni devono riguardare tutti gli esercizi considerati
nel crono programma.
Ipotizzando che, nel corso dell'esercizio t+1, l'andamento dei
lavori risulti piu' rapido rispetto a quello programmato in quanto:
- nel corso di tale esercizio, la ditta appaltatrice dei lavori
rilascia fatture per 120;
- il crono programma aggiornato prevede che le spese dell'anno t+1
siano pari a 120, quelle dell'anno t+2 a 90 e quelle dell'anno t+3 a
90, sempre per un totale di 300;
nel corso dell'esercizio t+1 l'ente effettua le seguenti variazioni
di bilancio e le seguenti re imputazioni contabili:
1) nel primo esercizio del bilancio di previsione t+1, t+2 e t+3,
e' necessario ridurre di 20 lo stanziamento di spesa di cui "Fondo
pluriennale vincolato", il cui importo passa da 200 a 180;
2) nel secondo esercizio del bilancio di previsione, relativo
all'anno t+2, il Fondo pluriennale vincolato in conto capitale di
entrata e' ridotto di 20 ( passa da 200 a 180). Tra le spese e'
ridotto di 20 lo stanziamento del programma "Scuola dell'infanzia",
che passa da 200 a 180, ed e' ridotto di 10 il relativo stanziamento
"di cui Fondo pluriennale vincolato" ( passa da 100 a 90);
3) nel terzo esercizio del bilancio di previsione, relativoall'anno
t+3, , il Fondo pluriennale vincolato in conto capitale di entrata e'
ridotto di 10 (passa da 100 a 90), e tra le spese e' ridotto di 10
l'importo del programma "Scuola dell'infanzia", che passa da 100 a
90.
Nel caso, invece, in cui, nel corso dell'esercizio t+1, l'andamento
dei lavori risulti piu' lento rispetto a quello programmato, in
quanto, facendo riferimento sempre allo stesso esempio:
- nel corso di tale esercizio la ditta appaltatrice emette fatture
per 80;
-il crono programma aggiornato prevede che le spese dell'anno t+1
siano pari a 80, quelle dell'anno t+2 a 80 e quelle dell'anno t+3 a
80, e che i lavori si estendano anche all'anno t+4, per 60, sempre
per un totale di 300;
nel corso dell'esercizio t+1 l'ente effettua le seguenti le
seguenti variazioni di bilancio e le seguenti re imputazioni
contabili:
1) nel primo esercizio del bilancio di previsione t+1, t+2 e t+3,
e' necessario aumentare di 20 lo stanziamento di spesa "di cui Fondo
pluriennale vincolato" (passa da 200 a 220).
2) nel secondo esercizio del bilancio di previsione, relativo
all'anno t+2, il Fondo pluriennale vincolato in conto capitale di
entrata e' aumentato di 20 (passa da 200 a 220). Tra le spese e'
incrementato di 20 lo stanziamento del programma "Scuola
dell'infanzia", che passa da 200 a 220, ed e' aumentato di 40 il
relativo stanziamento "di cui Fondo pluriennale vincolato" (passa da
100 a 140);
3) nel terzo esercizio del bilancio di previsione, relativo
all'anno t+3, il Fondo pluriennale vincolato in conto capitale di
entrata e' aumentato di 40 (passa da 100 a 140), e tra le spese e'
incrementato di 40 l'importo del programma "Scuola dell'infanzia",
che passa da 100 a 140. Tra le spese e' incrementato di 40 lo
stanziamento del programma "Scuola dell'infanzia", che passa da 100 a
140, ed e' aumentato di 60 il relativo stanziamento "di cui Fondo
pluriennale vincolato" (passa da 0 a 60);
1) nelle scritture relative all'esercizio t-4 si procede
all'impegno di 60 nei capitoli di spesa riguardanti la realizzazione
della scuola.
Esempio n. 3/a -Realizzazione di un'opera con il contributo di due
amministrazioni pubbliche
In sede di programmazione l'ente (A) ha deciso di realizzare una
scuola del costo complessivo di 400 attraverso l'erogazione di
risorse all'ente (B) che provvedera' all'esecuzione dell'opera.
L'ente (A) intende finanziare l'opera con i proventi derivanti
dall'alienazione di un proprio immobile.
Attraverso la nota n. XX dell'esercizio t-1 l'ente (A) comunica
all'ente (B) la decisione di realizzare la scuola nel territorio
dell'ente (B).
Nel corso dell'esercizio t-1, l'ente (B) trasmette all'ente (A) il
programma preliminare dei lavori, il quale prevede che:
a) la costruzione della scuola richiedera' tre anni di lavori,
successivi a quello t,
b) l'anno t sara' dedicato alla progettazione definitiva della
spesa e allo svolgimento della gara di appalto, con una spesa
complessiva di 100;
c) la spesa per la costruzione della scuola, in ciascuno dei tre
anni successivi all'anno t, sara' pari a 100.
La spesa per la progettazione preliminare precede temporalmente
l'autorizzazione dell'ente (A) e deve essere finanziata dall'ente (B)
con proprie risorse.
L'ente (B) impegna tale spesa prima che l'ente (A) impegni il
contributo all'investimento a favore dell'ente (B).
Nel caso in cui l'ente (A), nell'approvare il progetto, decida di
finanziare anche la progettazione preliminare, per l'ente B la quota
del contributo riguardante la progettazione preliminare (gia'
sostenuta) costituisce un'entrata genericamente destinata al
finanziamento di investimenti.
Conclusa la progettazione preliminare, nell'esercizio t-1 l'Ente
(B) invia all'ente (A) il progetto corredato dal cronoprogramma.
L'Ente (A) approva il progetto e autorizza l'ente (B) ad avviare i
lavori, impegnandosi a finanziare la spesa per la realizzazione dei
lavori sulla base degli stati di avanzamento dei lavori previsti dal
crono programma.
Sulla base del cronoprogramma definito in sede di progettazione
preliminare, entrambi gli enti inseriscono nei propri bilanci di
previsione, riguardanti il triennio t, t+1 e t+2 gli stanziamenti
necessari per la realizzazione della scuola.
Nel bilancio di previsione riguardante il triennio t, t+1 e t+2,
l'ente (A) stanzia:
- nell'esercizio t:
- tra le entrate 400 nel titolo 4 "Entrate in conto capitale",
Tipologia 400 "Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali";
- una spesa di 400 nella missione "Istruzione e diritto allo
studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 300 nel "Fondo
pluriennale vincolato in c/capitale";
- nell'esercizio t+1:
- in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 300;
- una spesa di 300 nella missione "Istruzione e diritto allo
studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 200 nel "Fondo
pluriennale vincolato";
- nell'esercizio t+2:
- in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 200;
- una spesa di 200 nella missione "Istruzione e diritto allo
studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 100 nel "Fondo
pluriennale vincolato";
Nel bilancio di previsione riguardante il triennio t, t+1 e t+2,
l'ente (B) stanzia:
- nell'esercizio t:
- tra le entrate 100 nel titolo 4°, "Entrate in c/capitale",
Tipologia 200 "Contributi agli investimenti";
- tra le spese 100 nella missione "Istruzione e diritto allo
studio", programma "Scuola dell'infanzia", macroaggregato 202
"Investimenti fissi lordi";
- nell'esercizio t+1:
- tra le entrate 100 nel titolo 4°, "Entrate in c/capitale",
Tipologia 200 "Contributi agli investimenti;
- tra le spese 100 nella missione "Istruzione e diritto allo
studio", programma "Scuola dell'infanzia", macroaggregato 202
"Investimenti fissi lordi";
- nell'esercizio t+2:
- tra le entrate 100 nel titolo 4°, "Entrate in c/capitale",
Tipologia 200 "Contributi agli investimenti;
- tra le spese 100 nella missione "Istruzione e diritto allo
studio", programma "Scuola dell'infanzia", macroaggregato 202
"Investimenti fissi lordi".
Sulla base della propria delibera di approvazione del progetto,
l'ente (A):
1) aliena il bene nell'esercizio t e, a seguito del rogito, accerta
l'entrata di 400;
2) impegna 100 in ciascuno degli esercizi t, t+1, t+2, t+3, sulla
base del cronoprogramma. Nel caso in cui, a seguito dell'approvazione
della gara, la spesa risulti inferiore a quella prevista, si procede
all'impegno di una spesa inferiore rispetto agli stanziamenti di
bilancio e, contestualmente, chiede formalmente all'Istituto
finanziatore una riduzione del finanziamento.
3) comunica all'ente (B) di avere effettuato gli impegni di cui al
punto 2).
Sulla base della comunicazione degli impegni effettuati dall'Ente
(A), l'Ente (B) accerta l'entrata di 100 per contributo agli
investimenti nell'apposito capitolo di entrata di ciascuno degli
esercizi riguardanti gli anni t, t+1, t+2, t+3 e avvia la gara per
l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva e di appalto.
Conclusa la gara, l'Ente (B) impegna 100 in ciascuno degli esercizi
t, t+1, t+2, e t+3, sulla base del cronoprogramma. Nel caso in cui, a
seguito dell'approvazione della gara, la spesa risulti inferiore a
quella prevista, si procede all'impegno di una spesa inferiore
rispetto agli stanziamenti di bilancio.
Nel corso della gestione l'ente (B) rendiconta all'ente (A) secondo
le modalita' previste nella delibera di approvazione del progetto e,
efffettuate le necessarie verifiche, l'ente (A) eroga i contributi a
favore dell'ente (B).
L'avanzamento dei lavori potrebbe avere un andamento differente
rispetto a quello previsto nel crono programma. Di tali eventuali
differenze l'Ente (B) provvede a dare tempestiva comunicazione
all'Ente (A), trasmettendo il cronoprogramma (previsione dei SAL)
aggiornato
Sulla base degli aggiornamenti del crono programma entrambi gli
enti devono effettuare le correlate variazioni dei rispettivi bilanci
di previsione:
- l'Ente (A) modifica gli stanziamenti di entrata e di spesa
riguardanti il fondo pluriennale vincolato e quelli di spesa relativi
ai contributi agli investimento per la realizzazione della scuola;
- l'Ente (B) modifica gli stanziamenti di entrata riguardanti i
contributi agli investimenti e le spese relativa alla costruzione
della scula.
Entrambi gli enti provvedono alla re imputazione degli accertamenti
e degli impegni assunti in coerenza al crono programma originale per
adeguarli alle indicazioni del crono programma aggiornato.
Esempio n. 3/b -Realizzazione di un'opera con il contributo della
Regione ad un ente locale.
In sede di programmazione la Regione ha deciso di realizzare una
scuola del costo complessivo di 400 attraverso l'erogazione di
risorse all'ente locale (B) che provvedera' all'esecuzione
dell'opera.
La Regione approva una legge in cui si autorizza la spesa
pluriennale anche oltre il triennio considerato nel bilancio di
previsione, prevedendone adeguata copertura finanziaria. Ad esempio,
la copertura finanziaria puo' essere costituita dai proventi
derivanti dalla dismissione di immobili di proprieta' della regione.
Attraverso la nota n. XX del t-1 la Regione comunica all'ente B il
programma di realizzare la scuola nel territorio dell'ente (B).
L'ente (B) trasmette alla Regione il programma preliminare
dell'opera, il quale prevede che:
d) la costruzione della scuola richiedera' tre anni di lavori,
successivi a quello t,
e) l'anno t sara' dedicato alla progettazione definitiva della
spesa e allo svolgimento della gara di appalto, con una spesa
complessiva di 100;
f) la spesa per la costruzione della scuola, in ciascuno dei tre
anni successivi all'anno t, sara' pari a 100.
La spesa per la progettazione preliminare e' stanziata nel bilancio
di previsione dell'ente B e, precedendo temporalmente
l'autorizzazione della Regione al suo finanziamento, deve essere
coperta dall'ente locale con proprie risorse.
L'ente B impegna tale spesa prima che la Regione impegni il
contributo all'investimento a favore dell'ente.
Nel caso in cui la Regione, nell'approvare il progetto, decida di
finanziare anche la progettazione preliminare, per l'ente (B) la
quota del contributo riguardante la progettazione preliminare (gia'
sostenuta) costituisce un'entrata genericamente destinata al
finanziamento di investimenti.
Raggiunto l'accordo di massima sulla realizzazione della scuola,
sulla base del cronoprogramma definito in sede di progettazione
preliminare, entrambi gli enti inseriscono nei propri bilanci di
previsione, riguardanti il triennio t, t+1 e t+2 gli stanziamenti
necessari per la realizzazione della scuola.
Nel bilancio di previsione riguardante il triennio t, t+1 e t+2, la
Regione stanzia:
- nell'esercizio t:
- tra le entrate 400 nel titolo 4 "Entrate in conto capitale",
Tipologia 400 "Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali";
- una spesa di 400 nella missione "Istruzione e diritto allo
studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 300 nel "Fondo
pluriennale vincolato in c/capitale";
- nell'esercizio t+1:
- in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 300;
- una spesa di 300 nella missione "Istruzione e diritto allo
studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 200 nel "Fondo
pluriennale vincolato";
- nell'esercizio t+2:
- in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 200;
- una spesa di 200 nella missione "Istruzione e diritto allo
studio", programma "Scuola dell'infanzia" di cui 100 nel "Fondo
pluriennale vincolato";
Nel bilancio di previsione riguardante il triennio t, t+1 e t+2,
l'ente (B) stanzia:
- nell'esercizio t:
- tra le entrate 100 nel titolo 4°, "Entrate in c/capitale",
Tipologia 200 "Contributi agli investimenti";
- tra le spese 100 nella missione "Istruzione e diritto allo
studio", programma "Scuola dell'infanzia", macroaggregato 202
"Investimenti fissi lordi";
- nell'esercizio t+1:
- tra le entrate 100 nel titolo 4°, "Entrate in c/capitale",
Tipologia 200 "Contributi agli investimenti;
- tra le spese 100 nella missione "Istruzione e diritto allo
studio", programma "Scuola dell'infanzia", macroaggregato 202
"Investimenti fissi lordi";
- nell'esercizio t+2:
- tra le entrate 100 nel titolo 4°, "Entrate in c/capitale",
Tipologia 200 "Contributi agli investimenti;
- tra le spese 100 nella missione "Istruzione e diritto allo
studio", programma "Scuola dell'infanzia", macroaggregato 202
"Investimenti fissi lordi".
Nell'anno t la Regione approva una delibera con cui approva il
progetto preliminare riguardante la realizzazione della scuola
presentato dall'ente (B) di realizzazione della scuola, da finanziare
sulla base della rendicontazione dello stato di avanzamento dei
lavori, previsti nel cronoprogramma, per un importo complessivo di
400.
A seguito della delibera, la Regione:
1) impegna 100 in ciascuno degli esercizi t, t+1, t+2, t+3, sulla
base del cronoprogramma (previsione dei SAL).
2) comunica all'ente (B) di avere effettuato gli impegni di cui al
punto 1).
Acquisita la delibera della Regione, sulla base della comunicazione
degli impegni effettuati dalla Regione, l'Ente (B) accerta l'entrata
di 100 per contributo agli investimenti nell'apposito capitolo di
entrata di ciascuno degli esercizi riguardanti gli anni t, t+1, t+2,
t+3 e avvia la gara per appaltare la progettazione definitiva e i
lavori di costruzione della scuola.
Conclusa la gara, sulla base della documentazione relativa
all'affidamento dell'incarico di progettazione e di appalto, l'Ente
(B) impegna 100 in ciascuno degli esercizi t, t+1, t+2, t+3. Nel caso
in cui, a seguito dell'approvazione della gara, la spesa risulti
inferiore a quella prevista, si procede all'impegno di una spesa
inferiore rispetto agli stanziamenti di bilancio (dandone
comunicazione alla Regione che a sua volta registra una economia).
Nel corso della gestione, l'ente (B) rendiconta alla Regione
secondo le modalita' previste nella delibera di approvazione del
progetto e, efffettuate le necessarie verifiche, la Regione eroga i
contributi a favore dell'ente (B).
Nel corso della gestione, l'avanzamento dei lavori potrebbe avere
un andamento differente rispetto a quello previsto nel crono
programma. Di tali eventuali differenze l'Ente (B) provvede a dare
tempestiva comunicazione alla Regione, trasmettendo il cronoprogramma
(previsione dei SAL) aggiornato
Sulla base degli aggiornamenti del cronoprogramma:
- la Regione modifica gli stanziamenti di entrata e di spesa
riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti di
spesa relativi ai contributi agli investimenti per la realizzazione
della scuola;
- l'Ente (B) modifica gli stanziamenti di entrata riguardanti i
contributi agli investimenti e le spese relativa alla costruzione
della scuola.
Inoltre:
- la Regione procede alla rimodulazione degli impegni in sede di
assestamento o di bilancio previsionale sulla base del crono
programma aggiornato;
- l'Ente B) provvede al riaccertamento degli accertamenti e degli
impegni assunti in misura differente rispetto alle indicazioni del
crono programma aggiornato.
Esempio n. 4 - Accertamento proventi derivanti dalle sanzioni per
violazione al codice della strada
Con riferimento ai proventi derivanti dalle sanzioni per violazione
al codice della strada il legislatore , in deroga al principio
contabile generale n. 2 dell'unita' del bilancio, ha introdotto un
vincolo di specifica destinazione, al fine di correlare parte delle
somme previste ed introitate ad interventi di miglioramento della
circolazione stradale.
Nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza,
il principio applicato della contabilita' finanziaria n. 3.3 prevede
che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non e'
certa la riscossione integrale, sono accertate per l'intero importo
del credito (ad es. le sanzioni amministrative al codice della
strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta
all'evasione, ecc.).
Pertanto, per tali entrate e' escluso il cd. accertamento per cassa
ed e' obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di
dubbia esigibilita', vincolando una quota dell'avanzo di
amministrazione.
L'accertamento delle sanzioni avviene:
- alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della
violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione
immediata, rende l'obbligazione esigibile. Nel caso in cui il verbale
notificato non indichi l'importo della sanzione, oggetto di
determinazione successiva, l'accertamento dell'entrata e' effettuato
sulla base della notifica dell'atto che quantifica la sanzione;
- per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo
60 giorni, si provvede ad integrare l'accertamento originario con le
maggiori somme iscritte ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo
e somma originariamente accertata). E' possibile accertare per cassa
le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il
ritardato pagamento;
- per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si
provvede alla riduzione dell'accertamento originario.
Qualora invece il trasgressore provveda al pagamento immediato
(ossia in assenza di notifica), l'accertamento avviene per cassa.
La revisione dell'accertamento originario puo' avvenire con
periodicita' stabilita dall'ente e, in ogni caso, in sede di
salvaguardia degli equilibri di bilancio, entro il 31 luglio e in
sede di assestamento, contestualmente alla revisione del fondo
crediti di dubbia esigibilita'. La stima iniziale del fondo si deve
basare su una stima della percentuale delle somme storicamente non
riscosse rispetto alle somme notificate. Tale percentuale deve essere
applicata alle previsioni di sanzioni da notificare nel corso
dell'esercizio (escluse quindi le previsioni di accertamento che
saranno effettuate secondo il principio di cassa visto nei punti
precedenti).
Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in
vigore dei nuovi principi contabili sono state accertate "per cassa",
devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro
esaurimento. Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd.
potenziato che prevede che le entrate debbano essere accertate e
imputate contabilmente all'esercizio in cui e' emesso il ruolo ed
debba essere effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilita', vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di
amministrazione, e' applicato per i ruoli emessi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente principio applicato. Anche i
ruoli coattivi relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a
quello di entrata in vigore del presente principio devono continuare
ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento. Tuttavia, ai
fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno
indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia
esigibilita', tra le Immobilizzazioni o nell'Attivo circolante (a
seconda della data del credito) dello stato patrimoniale iniziale del
primo anno di adozione della contabilita' economico-patrimoniale con
il principio della contabilita' finanziaria potenziato.
Per quanto riguarda invece il rispetto dei vincoli di destinazione
previsti dalla legislazione vigente, la somma da destinare e'
rappresentata, in sede di previsione iniziale, dal totale entrate da
sanzioni, dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilita' previsto e
le spese previste per compenso al concessionario. Su tale differenza
deve essere conteggiata la quota del 50% prevista dall'art. 208 del
Codice della Strada.
In corso di gestione, a fronte del monitoraggio delle entrate, del
fondo crediti di dubbia esigibilita' e delle spese finanziate con i
proventi del codice della strada, si provvedera' ad adeguare gli
stanziamenti di bilancio e conseguentemente ad adeguare la delibera
di Giunta che rappresenta il rispetto dei vincoli di destinazione.
Per quanto riguarda, invece, la costituzione del crediti di dubbia
esigibilita', si rinvia all'esempio successivo.
Esempio n. 5 - Determinazione del fondo crediti di dubbia
esigibilita'
Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilita', che in
contabilita' finanziaria deve intendersi come un fondo rischi,
diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilita', previste ed
accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese
esigibili nel corso del medesimo esercizio, in occasione della
predisposizione del bilancio di previsione e' necessario:
1) individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare
luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello
di analisi, e' lasciata al singolo ente, il quale puo' decidere di
fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello
di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.
Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilita':
a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto
destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno
da parte dell'amministrazione erogante,
b) i crediti assistiti da fidejussione,
c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono
accertate per cassa.
Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e
difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento
al fondo crediti di dubbia esigibilita', e' necessario dare adeguata
illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.
2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra
incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nel
primo esercizio di adozione dei nuovi principi , con riferimento agli
incassi in c/competenza e in c/residui). Per le entrate che negli
esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state
accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilita' e'
determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio
confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque
anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi
relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi)
registrati nei medesimi esercizi. La media puo' essere calcolata
secondo le seguenti modalita':
a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale
accertato, sia la media dei rapporti annui);
a. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno
ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel
biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo
triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna
anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
b. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti
registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35
in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno
degli anni del primo triennio;
Per ciascuna formula e' possibile determinare il rapporto tra
incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli
incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto
residui dell'anno precedente:
incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X
--------------------------------------------------------------------
Accertamenti esercizio X
In tale fattispecie e' necessario slittare il quinquennio di
riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.
Tale adeguamento non riguarda gli esercizi del quinquennio
precedente, con riferimento ai quali i principi contabili prevedono
di calcolare la media facendo riferimento agli incassi (in
c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti, ma con riferimento
agli esercizi del quinquennio per i quali il principio prevede che la
media sia determinata facendo rapporto tra gli incassi di competenza
e gli accertamenti dell'anno precedente.
Il responsabile finanziario dell'ente sceglie la modalita' di
calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le
tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota
integrativa al bilancio.
Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi:
a) per le entrate accertate per competenza la media e' calcolata
facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e
agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e
al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti
dell'anno precedente. E cosi' via negli anni successivi.;
b) per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo
riferimento a i dati extra-contabili dei primi quattro anni del
quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati nell' esercizio
precedente. E cosi' via negli anni successivi.
Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza
finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilita' e'
determinato sulla base della media, calcolata come media semplice,
calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti
nel quinquennio precedente.
Per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste una
evidenza storica), nel primo anno la quantificazione del fondo e'
rimessa alla prudente valutazione degli enti. A decorrere dall'anno
successivo, la quantificazione e' effettuata con il criterio generale
riferito agli anni precedenti.
Il fondo crediti di dubbia esigibilita' dell'esercizio e'
determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di
ciascuna delle entrate di cui al punto 1) una percentuale pari al
complemento a 100 delle medie di cui al punto 2).
E' possibile effettuare svalutazioni di importo maggiore, dandone
adeguata motivazione nella relazione al bilancio.
Esempio: se per le entrate riguardanti "Proventi da famiglie
derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle
irregolarita' e degli illeciti", nel quinquennio precedente la
percentuale media di incasso e' stata del 55%, la quota del fondo
crediti di dubbia esigibilita' riguardante tale entrata e'
determinato applicando la percentuale del 45% (100 - 55) all'importo
degli stanziamenti riguardanti i "Proventi da famiglie derivanti
dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli
illeciti".
Le percentuali determinate con il procedimento sopra descritto sono
utilizzate per la determinazione degli accantonamenti al fondo
crediti di dubbia esigibilita' stanziati in ciascuno degli esercizi
compresi nel bilancio di previsione.
In corso di esercizio (almeno in sede di assestamento del bilancio
e, in ogni caso, attraverso una variazione di bilancio di competenza
del Consiglio), con riferimento al medesimo livello di analisi che e'
stato seguito per il punto 1), si verifica la necessita' di adeguare
il fondo crediti di dubbia esigibilita' in considerazione del livello
degli stanziamenti e degli accertamenti.
A tal fine si applica la percentuale utilizzata in occasione della
predisposizione del bilancio di previsione all'importo maggiore tra
lo stanziamento e l'accertamento rilevato alla data in cui si procede
all'adeguamento, e si individua l'importo del fondo crediti di dubbia
esigibilita' cui e' necessario adeguarsi, a meno che il complemento a
100 dell'incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto
agli accertamenti in c/competenza dell'esercizio (o all'importo degli
stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato) non
risulti inferiore alla percentuale dell'accantonamento al fondo
crediti utilizzata in sede di bilancio. In tal caso, per determinare
il fondo crediti cui e' necessario adeguarsi, si fa riferimento a
tale minore percentuale.
Anche in sede di verifica della congruita' dello stanziamento di
bilancio, nel primo esercizio di applicazione della riforma, e'
possibile continuare a fare riferimento al 50% dell'accantonamento
minimo determinato applicando il presente principio contabile, e nel
secondo esercizio al 75% di tale importo.
Esempi: con riferimento all'esempio precedente, lo stanziamento del
capitolo riguardante i proventi derivanti dalle sanzioni per
violazione al codice della strada e' 1.000. Conseguentemente
l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita'
dell'esercizio e' 450.
- In occasione dell'assestamento si verifica che lo stanziamento
non e' stato variato, mentre gli accertamenti sono pari a 1200 e gli
incassi in c/competenza sono pari a 500. In occasione
dell'assestamento l'ente procede all'adeguamento degli stanziamenti
almeno agli accertamenti
Si calcola il rapporto tra gli incassi e gli accertamenti (pari a
41,7%), e si confronta il conseguente complemento a 100, pari a
58,3%, con la percentuale utilizzata per il bilancio di previsione ai
fini del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilita' (pari al
45%).
Considerato che l'andamento degli incassi nel corso dell'anno non
consente di migliorare la percentuale di accantonamento al fondo, si
conserva la percentuale del 45%, applicandola all'importo di 1.200.
L'importo del fondo crediti cui e' necessario adeguarsi e' 540.
Per garantire il pareggio di bilancio, lo stanziamento relativo
alle entrate derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della
strada, che ha registrato maggiori accertamenti rispetto allo
stanziamento, e' incrementato almeno di 90.
- Il 31 agosto, si decide di incrementare lo stanziamento del
capitolo relativo alle entrate derivanti dalle sanzioni per
violazione al codice della strada e di portarlo a 2400. A tale data
gli accertamenti sono pari a 2000 e gli incassi sono pari a 1500.
Si calcola il rapporto tra gli incassi e lo stanziamento (pari al
62,5%) e il correlato complemento a 100 pari a 37,5% che risulta
inferiore alla percentuale del 45% applicata in sede di bilancio.
Si ridetermina pertanto la percentuale da adottare per il calcolo
del fondo crediti di dubbia esigibilita', , pari al 37,5%, da
applicare a 2400 (l'importo maggiore tra lo stanziato e
l'accertamento) e si individua l'importo cui il fondo crediti di
dubbia esigibilita' deve essere adeguato ( pari a 900).
Infine si incrementa il fondo crediti di dubbia esigibilita' di 360
(pari alla differenza tra 900 e 540).
- Il 30 novembre, in occasione dell'ultima variazione di bilancio,
si verifica che, per il capitolo delle entrate derivanti dalle
sanzioni per violazione al codice della strada, gli accertamenti sono
pari a 2200 e gli incassi sono pari a 2000.
Si calcola il rapporto tra gli incassi e lo stanziamento (pari al
83,3%) e il correlato complemento a 100, pari al 16,7%, che si
confronta con la percentuale del fondo crediti di dubbia esigibilita'
del 37,5% applicata in bilancio e, di conseguenza e' possibile
ridurre la percentuale da utilizzare per calcolare il fondo crediti
di dubbia esigibilita'.
A tal fine si applica tale percentuale, pari al 16,7% a 2400
(l'importo maggiore tra lo stanziato e l'accertamento) e si individua
l'importo cui il fondo crediti di dubbia esigibilita' deve essere
adeguato ( pari a 401).
Risulta possibile ridurre di 499 lo stanziamento del fondo crediti
di dubbia esigibilita' (pari alla differenza tra 900 e 401).
=====================================================================
| | | | |F.do Crediti| |
| | | | | di dubbia | % |
| | Stanziamento | Accertato |Incassato |esigibilita'|fondo|
+=========+===============+===========+==========+============+=====+
|BP | 1000 | | | 450 | 45% |
+---------+---------------+-----------+----------+------------+-----+
|Assest. | 1000 | 1200 | 500 | 540 | 45% |
+---------+---------------+-----------+----------+------------+-----+
|Agosto | 2400 | 2000 | 1500 | 900 |37,5%|
+---------+---------------+-----------+----------+------------+-----+
|Ottobre | 2400 | 2200 | 2000 | 401 |16,7%|
+---------+---------------+-----------+----------+------------+-----+
In occasione della redazione del rendiconto e' verificata la
congruita' del fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonata nel
risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo
complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui
si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti.
A tal fine si si provvede:
b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui
al punto 1), l'importo dei residui complessivo come risultano alla
fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di
riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del presente
decreto;
b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al
punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e
l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5
esercizi. L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno
degli ultimi 5 esercizi puo' essere ridotto di una percentuale pari
all'incidenza dei residui attivi di cui alle lettera b) e d) del
prospetto di cui al punto 9.3 riguardante il riaccertamento
straordinario dei residui rispetto al totale dei residui attivi
risultante dal rendiconto 2013. Tale percentuale di riduzione puo'
essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti
di dubbia esigibilita' da accantonare nel risultato di
amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle
annualita' precedenti all'avvio della riforma
b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati
secondo le modalita' di cui al punto b1) una percentuale pari al
complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).
Con riferimento alla lettera b2) la media puo' essere calcolata
secondo le seguenti modalita':
b. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale
accertato, sia la media dei rapporti annui);
c. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun
anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel
biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo
triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1°
gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per
gli incassi;
d. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i
residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti
pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in
ciascuno degli anni del primo triennio;
Se il fondo crediti di dubbia esigibilita' complessivo accantonato
nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del
risultato di amministrazioni vincolato nei precedenti esercizi e
dall'accantonamento effettuato nell'esercizio cui si riferisce il
rendiconto) risulta inferiore all'importo considerato congruo e'
necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di
amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilita'.
Se il fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonata risulta
superiore a quello considerato congruo, e' possibile svincolare
conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata
al fondo.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, del TUEL e
dall'articolo 42, comma 1, del presente decreto, in caso di
incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo
crediti di dubbia esigibilita' non compresa nel risultato di
amministrazione e' iscritta come posta a se stante della spesa nel
bilancio di previsione.
A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui
attivi, e' rideterminata la quota del risultato di amministrazione
vincolata al fondo crediti di dubbia esigibilita'. La
rideterminazione del fondo e' effettuata con le stesse modalita'
sopra indicate per valutare la congruita' del fondo in sede di
rendiconto.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, lettera e),
del presente decreto, a seguito del riaccertamento straordinario dei
residui e' accantonata una quota del risultato di amministrazione al
fondo crediti di dubbia esigibilita'.
Tale accantonamento e' riferito ai residui attivi relativi agli
esercizi precedenti che non sono stati oggetto di riaccertamento
(pertanto gia' esigibili) ed e' effettuato con le modalita' sopra
indicate per valutare la congruita' del fondo in sede di rendiconto.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 16, del presente
decreto, il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei
residui, compreso il primo accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilita' nel caso in cui il risultato di amministrazioni non
presenti un importo sufficiente a comprenderlo, e' ripianato per una
quota pari almeno al 15 per cento l'anno nei primi tre anni a
decorrere dal 2015.
Anche la copertura degli eventuali disavanzi di amministrazione,
compresi i casi in cui il risultato di amministrazione non presenti
un importo sufficiente a comprendere l'accantonamento al fondo
crediti di dubbia esigibilita' a seguito del riaccertamento ordinario
dei residui, puo' essere effettuata negli esercizi considerati nel
bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della
consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare
avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano
individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il
piano di rientro e' sottoposto al parere del collegio dei revisori.
Esempio n. 6 - Relazione tra il bilancio di previsione, il
riaccertamento straordinario dei residui e il fondo pluriennale
vincolato
Nel primo esercizio di adozione del principio della competenza
finanziaria potenziata non e' possibile iscrivere il fondo
pluriennale vincolato in entrata del primo esercizio del bilancio di
previsione 2015 - 2017 fino a quando non si provvede al
riaccertamento straordinario dei residui, effettuato con riferimento
alla data del 1° gennaio.
E', invece, necessario iscrivere il fondo pluriennale vincolato
nell'entrata degli esercizi del bilancio di previsione successivi al
primo, per un importo corrispondente agli stanziamenti di spesa
relativi al fondo pluriennale vincolato degli esercizi precedenti.
L'importo del fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa del
primo esercizio del bilancio di previsione e' pari all'importo degli
impegni che si prevede di assumere nell'esercizio 2015 e imputare
agli esercizi successivi, con copertura a valere di entrate che si
prevede di accertare nell'esercizio 2015.
Se il bilancio di previsione 2015-2017 e' approvato prima del
riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma
7, del presente decreto, nella colonna riguardante i residui del
bilancio previsione armonizzato, e' indicato l'importo dei residui al
31 dicembre 2014 (trattasi di un dato previsionale se il bilancio di
previsione e' approvato prima del 31 dicembre 2014) come risultano
definiti sulla base dei precedenti principi.
La procedura del riaccertamento straordinario dei residui previsto
dall'articolo 3, comma 7, del presente decreto, prevede la necessita'
di procedere anche ad una variazione di bilancio di previsione al
fine di consentire:
a) l'assestamento dell'importo dei residui attivi e passivi
indicati nel bilancio armonizzato all'importo risultante dal
riaccertamento dei residui;
b) l'incremento degli stanziamenti di entrata e di spesa degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione, necessari per
consentire le reimputazioni degli accertamenti e degli impegni
individuate dalla delibera di riaccertamento dei residui,
c) l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato tra le entrate del
primo esercizio del bilancio di previsione;
d) l'incremento degli stanziamenti di spesa del primo esercizio del
bilancio di previsione riguardanti il fondo pluriennale vincolato per
tenere conto degli effetti della delibera di riaccertamento dei
residui e, conseguentemente, l'incremento del fondo pluriennale
iscritto in entrata del secondo esercizio del bilancio riguardante il
fondo pluriennale vincolato, l'incremento delle voci di spesa del
fondo pluriennale stanziato in spesa riguardanti il fondo pluriennale
vincolato, l'incremento del fondo pluriennale iscritto in entrata del
terzo esercizio del bilancio riguardante il fondo pluriennale
vincolato, e cosi' via.
La prima componente della delibera di riaccertamento straordinario
dei residui e' quella che individua i residui attivi e passivi da
cancellare, indicandone gli esercizi in cui sono esigibili, ai fini
della reimputazione.
La secondo componente della delibera di riaccertamento
straordinario dei residui dispone le variazioni degli stanziamenti di
bilancio, necessari alle re imputazioni, determina l'importo del
fondo pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio 2015
(attraverso la compilazione dell'allegato n. 5) e incrementa gli
stanziamenti di spesa e di entrata del fondo pluriennale vincolato
2015 e successivi.
L'importo del fondo pluriennale vincolato iscritto tra le entrate
del primo esercizio del bilancio di previsione corrisponde alla
differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi che sono
stati cancellati e reimputati e l'ammontare complessivo dei residui
attivi che sono stati cancellati e reimputati, mentre tra le spese
del primo esercizio del bilancio di previsione 2015-2017, si provvede
ad integrare gli stanziamenti esistenti del fondo pluriennale
vincolato, per gli importi corrispondenti alla differenza tra i
residui passivi e attivi che sono stati reimputati agli esercizi
successivi al 2015.
Nell'entrata del secondo esercizio del bilancio di previsione
(2016), si incrementa l'importo gia' iscritto del fondo pluriennale
per gli importi corrispondenti alla differenza tra i residui passivi
e attivi che sono stati reimputati all'esercizio 2016 e successivi,
mentre, tra le spese del secondo esercizio del bilancio di
previsione, si provvede ad integrare gli stanziamenti esistenti del
fondo pluriennale vincolato, per gli importi corrispondenti alla
differenza tra i residui passivi e attivi che sono stati reimputati
agli esercizi successivi al 2016.
Nell'entrata del terzo esercizio del bilancio di previsione (2017),
si incrementa l'importo gia' iscritto del fondo pluriennale per gli
importi corrispondenti alla differenza tra i residui passivi e attivi
che sono stati reimputati all'esercizio 2016 e agli esercizi
successivi, mentre tra le spese del 2017, si provvede ad integrare
gli stanziamenti esistenti del fondo pluriennale vincolato, per gli
importi corrispondenti alla differenza tra i residui passivi e attivi
che sono stati reimputati agli esercizi successivi al 2017.
Nel caso in cui l'importo dei residui attivi re imputati risulti
superiore a quello dei residui passivi re imputati, non si da' luogo
alla formazione del fondo pluriennale vincolato in entrata. Le
entrate riaccertate e re imputate agli esercizi successivi sono
destinate alla copertura dell'eventuale disavanzo determinato dalla
cancellazione dei residui attivi dal risultato di amministrazione,
fermo restando la scadenza del triennio.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, lettera c), a
seguito del riaccertamento dei residui, e' determinato il risultato
di amministrazione in considerazione dell'importo dei residui attivi
e passivi riaccertati e reimputati e al netto del fondo pluriennale
vincolato iscritto in entrata del bilancio annuale.
Una quota del risultato di amministrazione e' accantonata al fondo
crediti di dubbia esigibilita'. L'importo del fondo e' calcolato
sull'importo dei residui attivi determinato a seguito della delibera
di riaccertamento, seguendo il principio applicato della contabilita'
finanziaria n. 3.3 e l'esempio n. 5 (la parte riguardante la
determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilita' in sede di
rendiconto). Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato
di amministrazione non e' capiente o e' negativo (disavanzo di
amministrazione).
Gli enti possono deliberare contestualmente il bilancio di
previsione ed il riaccertamento dei residui.
Esempio 7) - Scritture riguardanti l'escussione di garanzie
L'ente (A) rilascia una fideiussione a favore del Comune (B) a
garanzia di un mutuo di 5.000.000 verso una banca.
Nel corso del primo esercizio successivo al rilascio della
garanzia, la banca comunica che il comune (B) e' insolvente e chiede
ad (A) il pagamento della sola rata annuale del mutuo.
La garanzia e' escussa anche nei due esercizi successivi.
Nel terzo esercizio successivo alla concessione della garanzia, a
seguito della terza richiesta di pagamento del finanziamento
garantito, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma
17, della legge 350/2003, l'ente (A) registra il residuo debito nelle
proprie scritture.
Nel quarto esercizio l'ente (B) paga la rata del mutuo all'ente
(A).
Nel quinto esercizio l'ente (B) e' soppresso e liquidato. Nella
fase di liquidazione l'ente (A) riscuote crediti per 1.000.000 e
cancella gli altri crediti nei confronti di (B)
1) Al momento della concessione della garanzia, l'ente (A) non
effettua alcuna contabilizzazione in contabilita' finanziaria.
In contabilita' economico patrimoniale, registra la concessione
della garanzia nel sistema dei rischi:
---------------------------------------------------------------------
Debitori per fideussioni a favore di altre
3.1.3.01.02.01.001 Amministrazioni pubbliche 5.000.000
3.1.3.01.01.01.001 Fidejussioni per conto
di altre Amministrazioni
pubbliche 5.000.000
---------------------------------------------------------------------
2) Nel rispetto del principio della prudenza, nell'esercizio in cui
rilascia la garanzia, l'ente (A) puo' iscrivere nel bilancio di
previsione finanziario, tra i "Fondi di riserva e altri
accantonamenti" delle spese correnti, uno stanziamento di importo
pari alla rata di ammortamento annuale del mutuo (quota capitale e
quota interessi) di importo pari a 520.000. In caso di escussione,
tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di
amministrazione a copertura della spesa sostenuta per il pagamento
del debito garantito.
3) Anche in contabilita' economico-patrimoniale, nell'ambito delle
scritture di assestamento economico, e' necessario costituire un
fondo rischio per un importo pari al medesimo fondo accantonato nel
risultato di amministrazione finanziario. Pertanto, tra le scritture
di assestamento economico, in chiusura dell'esercizio in cui e' stata
concessa la garanzia, l'ente (A) registra:
---------------------------------------------------------------------
2.4.2.01.01.001 Accantonamenti per rischi da
escussione 520.000
2.2.9.99 Fondo rischio escussione comune B. 520.000
---------------------------------------------------------------------
Anche nel primo esercizio successivo a quello in cui e' stato
concessa la garanzia, l'ente (A) puo' iscrivere nel proprio bilancio,
tra i "Fondi di riserva e altri accantonamenti" delle spese correnti,
uno stanziamento di importo pari alla rata di ammortamento annuale
del mutuo (quota capitale e quota interessi) di importo pari a
520.000.
Nel corso di tale esercizio, quando e' invitato a pagare, l'ente A,
effettua le seguenti operazioni:
4) variazioni degli stanziamenti di primo esercizio del bilancio di
previsione:
- incremento di 520.000 dello stanziamento "Concessione crediti a
Comuni a seguito di escussione di garanzie" (cod. U.3.03.11.02.003)
- incremento di 520.000 dello stanziamento "Riscossione crediti da
Comuni a seguito di escussione di garanzie";
- gli enti che non hanno gia' stanziato in bilancio il fondo,
devono iscrivere in bilancio uno stanziamento di 520.000 dello
stanziamento "Fondo rischi da escussione comune B".
5) Scritture in contabilita' finanziaria:
- Impegna e paga 520.000 sullo stanziamento "Concessione crediti a
Comuni a seguito di escussione di garanzie" (cod. U.3.03.11.02.003),
con imputazione all'esercizio in corso;
- Accerta 520.000 sullo stanziamento "Riscossione crediti a Comuni
a seguito di escussione di garanzie" con imputazione all'esercizio in
corso.
6) Comunica al Comune (B) di avere un credito di 520.000 nei suoi
confronti e lo invita ad estinguere tempestivamente tale debito. Il
comune (B) effettua le registrazioni contabili necessarie a chiudere
il debito nei confronti della banca ed a registrare il nuovo debito
nei confronti di (A).
7) Scritture in contabilita' economico patrimoniale:
---------------------------------------------------------------------
1.2.3.02.01.18.003 Crediti v/comune a seguito escussione
di garanzie 520.000
2.4.7.04.99.99.999 Debito verso banca
a seguito di escussione di garanzie. 520.000
---------------------------------------------------------------------
2.4.7.04.99.99.999 Debito verso banca a seguito di
escussione di garanzie 520.000
1.3.4.1.01 Istituto tesoriere. 520.000
---------------------------------------------------------------------
3.1.3.01.01.01.001 Fidejussioni per conto di altre
Amministrazioni pubbliche 520.000
3.1.3.01.02.01.001 Debitori per
fideussioni a favore di altre
Amministrazioni pubbliche 520.000
---------------------------------------------------------------------
A seguito dell'escussione si registra la riduzione della garanzia
per fideiussione.
Nell'ambito delle scritture di assestamento economico, e'
effettuato l'accantonamento al Fondo rischio escussione comune B di
520.000.
Nell'esercizio successivo, a seguito della seconda escussione
l'ente (A) effettua le registrazioni indicate nei punti da 4) a 7),
compreso l'accantonamento al Fondo rischio escussione comune B.
Nel terzo esercizio successivo l'ente (A), oltre alle registrazioni
da 4) a 7) deve registrare nelle proprie scritture anche il residuo
debito:
8) variazioni del bilancio di previsione per l'esercizio in corso e
per gli esercizi successivi:
- incremento di 3.000.000 dello stanziamento del primo esercizio
del bilancio "Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di
garanzie" (cod. U.3.03.11.02.003) -;
- incremento di 3.000.000 degli stanziamenti degli esercizi
successivi riguardanti "Riscossione crediti da Comuni a seguito di
escussione di garanzie". L'imputazione agli esercizi successivi e'
effettuata in considerazione del piano di ammortamento del
finanziamento;
- incremento degli stanziamenti dei bilanci successivi al primo
riguardanti il "Fondo rischio escussione comune B", per un importo
pari al totale dei crediti escussi stanziati in entrata (al netto
degli accantonamenti effettuati che non corrispondono a crediti
escussi, a tal fine si considera anche l'accantonamento di cui al
punto 1);
- incremento di 3.000.000 dello stanziamento del primo esercizio
del bilancio "Accensione di prestiti";
- Incremento degli stanziamenti degli esercizi successivi al primo
del bilancio riguardanti la quota interessi (sulla base del piano di
ammortamento de debito residuo);
- Incremento degli stanziamenti degli esercizi successivi al primo
del bilancio riguardanti la quota capitali (sulla base del piano di
ammortamento de debito residuo);.
9) Scritture in contabilita' finanziaria:
- Impegna 3.000.000 sullo stanziamento "Concessione crediti a
Comuni a seguito di escussione di garanzie" (cod. U.3.03.11.02.003),
con imputazione all'esercizio in corso ed effettua un pagamento a
favore del proprio bilancio. Trattasi di una regolazione contabile,
il mandato e' versato all'entrata del bilancio dell'ente, tra le
accensioni di prestiti;
- Accerta 3.000.000 sullo stanziamento "Accensione di prestiti",
con imputazione all'esercizio in corso e incassa il mandato emesso al
punto precedente (regolazione contabile );
- Accerta 3.000.000 sullo stanziamento "Riscossione crediti da
Comuni a seguito di escussione di garanzie" con imputazione agli
esercizi successivi, sulla base del piano di ammortamento del mutuo
escusso;
- Impegna le spese relative alle rate di ammortamento del residuo
prestiti, sulla base del piano di ammortamento del mutuo,
distintamente per la quota interessi (20.000) e la quota capitale
(500.000), con imputazione agli esercizi successivi.
10) Comunica al Comune (B) di avere effettuato il pagamento della
terza rata del mutuo garantito, pari a 520.000 e registrato il
residuo debito di 3.000.000 nelle proprie scritture, e lo invita:
- a registrare la chiusura del debito nei confronti della banca e
il nuovo debito nei propri confronti;
- di pagare tempestivamente i debiti direttamente nei propri
confronti e non piu' alla banca.
11) Le Scritture in contabilita' economico-patrimoniale:
---------------------------------------------------------------------
1.2.3.02.01.18.003 Crediti v/comune a seguito
escussione di garanzie 3.000.000
2.4.1.04.03.03.001 Finanziamenti a
medio / lungo termine da altre Imprese 3.000.000
---------------------------------------------------------------------
3.1.3.01.01.01.001 Fidejussioni per conto di altre
Amministrazioni pubbliche 3.520.000
3.1.3.01.02.01.001 Debitori per
fideussioni a favore di altre
Amministrazioni pubbliche 3.520.000
---------------------------------------------------------------------
Nel rispetto del principio applicato n. 3, le scritture in
contabilita' economico patrimoniale hanno registrato anche i crediti
e i debiti di finanziamento imputati agli esercizi successivi
riguardanti le partite finanziarie e le accensioni e rimborsi di
prestiti
Nell'ambito delle scritture di assestamento economico,
l'accantonamento al Fondo rischio escussione comune B e' incrementato
di 3.000.000,
Nel quarto esercizio l'ente (A) paga la rata del mutuo a favore
della banca e l'ente (B) paga il credito nei confronti di (A) per lo
stesso importo:
12) Scritture in contabilita' finanziaria
- Registrazione del pagamento della rata di ammortamento del mutuo,
per un importo pari a 520.000 (500.000 come rimborso prestiti e
20.000 come interessi passivi) nei confronti della banca (l'impegno
era stato gia' registrato al punto 9)
- Registrazione dell'incasso del credito nei confronti del comune
(B) per 520.000 (il credito era stato accertato negli esercizi
precedenti). A seguito del pagamento del comune (A) puo' essere
adeguato il Fondo rischio escussione comune B, accantonato nel
risultato di amministrazione, riducendolo di 520.000.
13) Scritture in contabilita' economico patrimoniale:
---------------------------------------------------------------------
2.4.1.04.03.03.001 Finanziamenti a medio / lungo
termine da altre Imprese 500.000
3.1.1.03.02.999 Interessi passivi a altre imprese su
finanziamenti a 20.000
1.3.4.1.01 Istituto tesoriere.
da altre Imprese 520..000
---------------------------------------------------------------------
1.3.4.1.01 Istituto tesoriere 520.000
1.2.3.02.01.18.003 Crediti v/Comuni
a seguito escussione di garanzie 520.000
---------------------------------------------------------------------
Nell'ambito delle scritture di assestamento economico di chiusura
di tale esercizio, si adegua il fondo rischio per escussioni, tenendo
conto della riscossione del credito di 520.000, liberando parte delle
risorse accantonate per la parte del finanziamento per il quale il
rischio non si e' verificato.
Nel quinto esercizio l'ente (B), nell'ambito delle procedure di
liquidazione dell'ente, paga il credito nei confronti di (A) per
1.000.000, l'ente (A) paga la rata del mutuo a favore della banca e
cancella il credito residuo nei confronti dell'ente (B), che, nel
rispetto del principio applicato della contabilita' finanziaria 5.5,
deve essere registrato come trasferimento al comune B a seguito di
escussione.
Le scritture riguardanti il pagamento del debito e la riscossione
del credito verso il comune (B) sono quelle indicate ai punti 12) e
13).
14) Per registrare il trasferimento a favore del comune a seguito
di escussione, in contabilita' finanziaria il comune (A), effettua la
seguente regolazione contabile:
- Prelevamento dal fondo rischi per escussione del credito verso B
per 3.040.000
- Impegna trasferimenti v/comuni a seguito di escussione per un
importo di 3.040.000, ed emette un mandato di pari importo a favore
del proprio bilancio, incassato come "Riscossione crediti"
- Accerta e incassa il residuo attivo "Riscossione crediti per
escussione" per 3.040.000
15) In contabilita' economico patrimoniale, si registra:
---------------------------------------------------------------------
5.1.3.11.02.003 Altri trasferimenti in conto
capitale verso Comuni per
escussione di garanzie 3.040.000
1.3.4.1.01 Istituto tesoriere 3.040.000
---------------------------------------------------------------------
1.3.4.1.01 Istituto tesoriere 3.040.000
1.2.3.02.01.18.003 Crediti v/Comuni
a seguito escussione di garanzie 3.040.000
---------------------------------------------------------------------
2.2.9.99 Fondo rischio escussione comune B..3.040.000
5.2.3.99.99.001 Altre sopravvenienze
attive 3.040.000
---------------------------------------------------------------------
Nell'ambito delle scritture di assestamento economico si chiude il
fondo per escussioni per 3.040.000 (in tal modo, si sterilizzano nel
conto economico gli effetti negativi determinati dal trasferimento).
Esempio 8) - Scritture riguardanti un prestito ordinario della
Cassa depositi e prestiti Spa
In data 15\07\2013 n comune stipula un contratto di prestito
ordinario con la Cassa depositi e prestiti per euro 1.000.000.
L'erogazione del prestito avviene in una o piu' soluzioni, a partire
dalla data di perfezionamento del contratto, sulla base della
richiesta dell'ente beneficiario dalla quale risultino analiticamente
la natura e gli importi delle spese sostenute. Sulla quota del
prestito non erogata la Cassa depositi e prestiti spa riconosce
all'ente una somma, corrisposta con cadenza semestrale, calcolata
sulla base dell'importo non erogato e di un tasso di interesse
opportunamente disciplinato.
All'esempio si applicano i principi applicati della contabilita'
finanziaria 3.18, 3.20, 3.21 e 5.6:
Si richiama, in particolare, l'applicazione del principio 3.18:
"Un'entrata derivante dall'assunzione di prestiti e' accertata nel
momento in cui e' stipulato il contratto di mutuo....... ... Nei casi
in cui la Cassa Depositi e Prestiti (o altro istituto finanziatore),
rende immediatamente disponibili le somme oggetto del finanziamento
in un apposito conto intestato all'ente, le stesse si intendono
immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi) e devono
essere accertate e riscosse. Pertanto, anche in tali casi, l'entrata
e' interamente accertata e imputata nell'esercizio in cui le somme
sono rese disponibili. A fronte dell'indicato accertamento, l'ente
registra, tra le spese, l'impegno ed il pagamento riguardanti il
versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa
Depositi e Prestiti. Il mandato emesso per la costituzione del
deposito bancario e' versato in quietanza di entrata nel bilancio
dell'ente, consentendo la rilevazione contabile dell'incasso
derivante dal prestito. A fronte dell'impegno per la costituzione del
deposito bancario, si rileva, imputandolo sempre al medesimo
esercizio, l'accertamento delle somme destinate ad essere prelevate
dal conto di deposito".
In contabilita' finanziaria il 16\07\2013 vengono prodotte le
seguenti scritture
1) Accertamento con imputazione all'esercizio 2013 e emissione
della relativa reversale per euro 1.000.000 a medio lungo termine da
Cassa Depositi e Prestiti - SPA);
2) Impegno con imputazione all'esercizio 2013, e relativa e
liquidazione e emissione del mandato, per euro 1.000.000, riguardante
la costituzione del deposito bancario al codice voce U.3.04.07.01.000
(Versamenti a depositi bancari). Il mandato e' versato in quietanza
di entrata nel bilancio dell'ente, ai fini della reversale di cui al
punto 1);
3) Accertamento con imputazione all'esercizio 2013, per euro
1.000.000, delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di
deposito al codice E.5.04.07.01.000 (Prelievi da depositi bancari);
4) Impegno, con imputazione agli esercizi successivi, delle spese
relative all'ammortamento del prestito, sulla base del piano di
ammortamento previsto nel contratto con la Cassa depositi e prestiti
spa, ai codici U.1.07.05.04.003 "Interessi passivi a Cassa Depositi e
Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine" e
U.4.03.01.04.003 "Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA"..
Naturalmente, gli enti hanno la facolta' di istituire piu' unita'
elementari di bilancio, codificate U.3.04.07.01.000 (Versamenti a
depositi bancari), e E.5.04.07.01.000 (Prelievi da depositi bancari),
intestate ai distinti conti di depositi
A seguito delle singole quote di erogazione del prestito, saranno
emesse le reversali riguardanti l'accertamento di cui al punto 3).
Per le scritture in contabilita' economico-patrimoniale, si rinvia
all'esempio n. 8 del principio applicato di cui all'allegato n. 4/3.
-------------------
1 Lettera sostituita dall'Intesa sancita in Conferenza Unificata il
3 aprile 2014;
2 La somministrazione e' il contratto con il quale una parte si
obbliga, verso corrispettivo di un prezzo ad eseguire, a favore
dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.
Si intendono per prestazioni periodiche quelle che si ripetono a
distanza di tempo a scadenze determinate, come ad es. la fornitura
quotidiana di determini beni necessari per la gestione della propria
attivita', mentre le prestazioni continuative sono rese senza
interruzioni per tutta la durata del contratto, come accade, ad es.,
in materia di erogazione di gas o di energia elettrica";
Il contratto di somministrazione si distingue:
a) dal contratto di appalto, perche' l'oggetto dell'appalto si
sostanzia nel compimento di un'opera o di un servizio, mentre il
contratto di somministrazione ha ad oggetto la fornitura continuativa
o periodica di cose;
b) dal contratto di vendita a consegne ripartite, nel quale,
attesa l'unicita' della prestazione, la consegna di una determinata
quantita' di cose avviene in piu' momenti ed in modo frazionato per
agevolare l'esecuzione o il ricevimento della medesima prestazione.
Il contratto di somministrazione, invece, e' volto a soddisfare un
bisogno che perdura nel tempo. Un'ulteriore differenza tra il
contratto di fornitura e il contratto di vendita a consegna ripartita
e' la possibilita' di recesso, previo preavviso, senza penali
3 Aggiornamento del XX/XX/2014;