(Allegato A-Allegato A/3) (parte 1)
                            Allegato A/3 
 
                                                      Allegato n. 4/3 
                                                    al D.Lgs 118/2011 
 
PRINCIPIO   CONTABILE   APPLICATO   CONCERNENTE    LA    CONTABILITA'
    ECONOMICO-PATRIMONIALE DEGLI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA 
 
1. Definizione 
L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.  118  prevede,
per gli enti in contabilita' finanziaria, l'adozione  di  un  sistema
contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei  fatti
gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale. 
Nell'ambito   di   tale   sistema    integrato,    la    contabilita'
economico-patrimoniale  affianca  la  contabilita'  finanziaria,  che
costituisce il sistema contabile principale e fondamentale  per  fini
autorizzatori e  di  rendicontazione  dei  risultati  della  gestione
finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti
dalle transazioni poste in essere  da  una  amministrazione  pubblica
(come definite nell'ambito del principio applicato della contabilita'
finanziaria) al fine di: 
  - predisporre il conto economico  per  rappresentare  le  "utilita'
economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se
non direttamente misurate dai relativi movimenti  finanziari,  e  per
alimentare il processo di programmazione; 
  -  consentire  la  predisposizione  dello  Stato  Patrimoniale   (e
rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente  che
costituiscono un indicatore dei risultati della gestione); 
  - permettere l'elaborazione del bilancio  consolidato  di  ciascuna
amministrazione pubblica con i propri enti e  organismi  strumentali,
aziende e societa'; 
  - predisporre la base informativa necessaria per la  determinazione
analitica dei costi; 
  - consentire la verifica nel corso dell'esercizio della  situazione
patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e  di
impiego delle risorse; 
  -  conseguire  le  altre  finalita'  previste  dalla  legge  e,  in
particolare, consentire ai vari portatori  d'interesse  di  acquisire
ulteriori  informazioni  concernenti  la   gestione   delle   singole
amministrazioni pubbliche. 
Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano  in
operazioni di scambio sul  mercato  (acquisizione  e  vendita)  danno
luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre  quelle  che  non
consistono in operazioni di scambio  propriamente  dette,  in  quanto
piu' strettamente conseguenti ad attivita' istituzionali ed erogative
(tributi,  contribuzioni,  trasferimenti  di  risorse,   prestazioni,
servizi,  altro),  danno  luogo  ad  oneri   sostenuti   e   proventi
conseguiti. 
 
2. Principio della competenza economica 
Il principio  della  competenza  economica  consente  di  imputare  a
ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi. 
La  competenza  economica  dei  costi  e  dei   ricavi   direttamente
conseguenti a operazioni  di  scambio  sul  mercato  (acquisizione  e
vendita) e' riconducibile al principio contabile n. 11 dell'Organismo
Italiano di Contabilita' (OIC) che stabilisce  che  "l'effetto  delle
operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed
attribuito all'esercizio al quale tali operazioni  si  riferiscono  e
non a  quello  in  cui  si  concretizzano  i  relativi  movimenti  di
numerario (incassi e pagamenti). 
I proventi correlati all'attivita' istituzionale sono  di  competenza
economica  dell'esercizio  in  cui  si  verificano  le  seguenti  due
condizioni: 
-- e' stato completato il processo attraverso  il  quale  sono  stati
prodotti i beni o erogati i servizi dall'amministrazione pubblica; 
-- l'erogazione del bene o del servizio e' gia' avvenuta, cioe' si e'
concretizzato il passaggio sostanziale (e non formale) del titolo  di
proprieta' del bene oppure i servizi sono stati resi. 
I  proventi,   acquisiti   per   lo   svolgimento   delle   attivita'
istituzionali  dell'amministrazione,  come  i  trasferimenti   attivi
correnti  o  i  proventi  tributari,   si   imputano   economicamente
all'esercizio in cui si e' verificata la  manifestazione  finanziaria
(accertamento), qualora  tali  risorse  risultino  impiegate  per  la
copertura  degli  oneri  e  dei  costi  sostenuti  per  le  attivita'
istituzionali programmate. 
I  trasferimenti  attivi  a  destinazione  vincolata  correnti   sono
imputati economicamente all'esercizio di competenza degli oneri  alla
cui copertura sono destinati. Per i proventi/trasferimenti  in  conto
capitale,   vincolati   alla   realizzazione   di   immobilizzazioni,
l'imputazione, per un  importo  proporzionale  all'onere  finanziato,
avviene  negli  esercizi  nei  quali  si  ripartisce  il  costo/onere
dell'immobilizzazione (es. quota di ammortamento). Se,  per  esempio,
il trasferimento e' finalizzato alla copertura del 100% dell'onere di
acquisizione del cespite, sara' imputato all'esercizio, per tutta  la
vita utile del cespite, un provento di importo  pari  al  100%  della
quota di ammortamento; parimenti, se il trasferimento e'  finalizzato
alla copertura del 50% dell'onere di acquisizione del cespite,  sara'
imputato all'esercizio  un  provento  pari  al  50%  della  quota  di
ammortamento. 
 
Gli oneri derivanti dall'attivita' istituzionale sono correlati con i
proventi e i ricavi  dell'esercizio  o  con  le  altre  risorse  rese
disponibili   per   il   regolare   svolgimento    delle    attivita'
istituzionali. Per gli oneri derivanti dall'attivita'  istituzionale,
il principio della competenza economica si realizza: 
  -- per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione  di
servizi o cessione di beni  realizzati.  L'associazione  puo'  essere
effettuata analiticamente e direttamente o sulla base  di  assunzioni
del flusso dei costi; 
  -- per ripartizione dell'utilita' o  funzionalita'  pluriennale  su
base razionale  e  sistematica,  in  mancanza  di  una  piu'  diretta
associazione.  Tipico  esempio  e'  rappresentato  dal  processo   di
ammortamento; 
  --  per  imputazione  diretta   di   costi   al   conto   economico
dell'esercizio perche' associati a funzioni istituzionali o al tempo,
ovvero perche' sia venuta meno  l'utilita'  o  la  funzionalita'  del
costo. 
   In particolare quando: 
    a) i beni ed i servizi, che hanno dato luogo al  sostenimento  di
costi in un esercizio, esauriscono la  loro  utilita'  nell'esercizio
stesso,  o  la  loro  futura  utilita'  non  sia   identificabile   o
valutabile; 
    b) viene meno o non  sia  piu'  identificabile  o  valutabile  la
futura utilita' o la funzionalita' dei beni e dei servizi i cui costi
erano stati sospesi in esercizi precedenti; 
    c) l'associazione al processo produttivo o la ripartizione  delle
utilita'  dei  beni  e  dei  servizi,  il  cui  costo  era   imputato
economicamente all'esercizio su base  razionale  e  sistematica,  non
risultino piu' di sostanziale rilevanza (ad  esempio  a  seguito  del
processo di obsolescenza di apparecchiature informatiche). 
I componenti economici positivi devono, quindi, essere  correlati  ai
componenti  economici  negativi  dell'esercizio.  Tale   correlazione
costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza
economica dei fatti gestionali di ogni amministrazione pubblica. 
Anche se non rilevati dalla contabilita' finanziaria, ai  fini  della
determinazione del risultato economico dell'esercizio, si considerano
i seguenti componenti positivi e negativi: 
  a)  le  quote  di  ammortamento  relative   alle   immobilizzazioni
materiali ed immateriali utilizzate; 
  b) le eventuali quote di accantonamento ai fondi  rischi  ed  oneri
futuri. L'accantonamento ai  fondi  rischi  ed  oneri  di  competenza
dell'esercizio e' effettuato anche se  i  rischi  e  gli  oneri  sono
conosciuti  dopo  la  chiusura  dell'esercizio  fino  alla  data   di
approvazione della delibera del rendiconto della gestione; 
  c) le perdite di competenza economica dell'esercizio; 
  d) le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione
crediti; 
  e) le rimanenze iniziali e finali di materie  prime,  semilavorati,
prodotti in corso su ordinazione, incrementi di immobilizzazioni  per
lavori interni e prodotti finiti; 
  f) le quote di costo/onere o di ricavo/provento  corrispondenti  ai
ratei  e  risconti  attivi  e   passivi   di   competenza   economica
dell'esercizio; 
  g) le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi  che
si  sono  tradotte  in  oneri/costi  e  proventi/ricavi   nel   corso
dell'esercizio,  nonche'   ogni   altro   componente   economico   da
contabilizzare nel rispetto del principio della competenza  economica
e della prudenza (ad esempio sopravvenienze e insussistenze). 
 
3. La misurazione dei componenti del risultato economico 
Per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei  loro
profili finanziario ed economicopatrimoniale,  le  rilevazioni  della
contabilita' finanziaria misurano il valore monetario dei costi/oneri
sostenuti e dei ricavi/proventi conseguiti durante l'esercizio. 
Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell'entrata e
della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi  ed
i costi/oneri nel corso dell'esercizio, i ricavi/proventi  conseguiti
sono rilevati in corrispondenza con la fase  dell'accertamento  delle
entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati  in  corrispondenza
con la fase della liquidazione delle spese. 
Costituiscono eccezione a tale principio: 
  - i costi derivanti dai trasferimenti e contributi (correnti,  agli
investimenti e in c/capitale) che  sono  rilevati  in  corrispondenza
dell'impegno della spesa; 
  - le entrate dei  titoli  5  "Entrate  da  riduzione  di  attivita'
finanziaria",  6  "Accensione  di  prestiti",  7  "Anticipazioni   da
istituto tesoriere/cassiere" e 9 "Entrate per conto terzi  e  partite
di giro", il  cui  accertamento  determina  solo  la  rilevazione  di
crediti e non di ricavi. 
  -  le  spese  del  titolo  3  "Spese   per   incremento   attivita'
finanziarie",  4  "Rimborso  Prestiti",  5  "Chiusura   Anticipazioni
ricevute da istituto tesoriere/cassiere" e 7 "Uscite per conto  terzi
e partite di giro", il cui impegno determina solo la  rilevazione  di
debiti e non di costi<, 
  - le entrate e le spese relative al credito IVA e  debito  IVA,  il
cui accertamento e impegno/liquidazione determinano la rilevazione di
crediti e debiti; 
  -  la  riduzione  di  depositi   bancari   che   e'   rilevata   in
corrispondenza agli incassi per Prelievi da depositi bancari; 
  -  l'incremento  dei  depositi   bancari   che   e'   rilevata   in
corrispondenza ai pagamenti per Versamenti da depositi bancari. 
In particolare, con riferimento ai titoli delle entrate 5, 6 e  7,  e
delle spese 3, 4 e 5, la registrazione dei crediti e  dei  debiti  in
contabilita'   economico-patrimoniale   e'   effettuata   anche   con
riferimento   agli   accertamenti   e   agli    impegni    registrati
nell'esercizio  con  imputazione  agli  esercizi  successivi  (e  non
considera gli impegni e gli accertamenti  imputati  all'esercizio  in
corso se registrati negli esercizi precedenti). 
La corretta applicazione  del  principio  generale  della  competenza
finanziaria (allegato  n.  1  di  cui  al  presente  decreto)  e'  il
presupposto indispensabile per una corretta rilevazione e misurazione
delle variazioni economico-patrimoniali occorse durante l'esercizio e
per consentire l'integrazione dei due sistemi contabili. 
L'integrazione   dei   sistemi   di   contabilita'   finanziaria   ed
economico-patrimoniale e' favorita anche dall'adozione del piano  dei
conti integrato di cui all'articolo  4  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011 n. 118, costituito dall'elenco delle articolazioni  delle
unita' elementari del bilancio finanziario  gestionale  e  dei  conti
economico-patrimoniali.  Si  fa  presente  che  il  piano  dei  conti
integrato consente di implementare degli automatismi tali per cui  la
maggior  parte  delle  scritture  continuative   sono   rilevate   in
automatico senza alcun aggravio per l'operatore. 
 
4. I Componenti del conto economico 
Componenti economici positivi: 
4.1 Proventi da tributi. La  voce  comprende  i  proventi  di  natura
tributaria (imposte, tasse, addizionali, compartecipazioni, ecc.)  di
competenza economica dell'esercizio, ovvero  i  tributi  propri  e  i
tributi propri derivati,  accertati  nell'esercizio  in  contabilita'
finanziaria. Nel rispetto del divieto di compensazione delle partite,
gli importi sono iscritti al lordo degli eventuali  compensi  versati
al concessionario o  alla  societa'  autorizzata  alla  gestione  del
tributo o deputata al controllo delle dichiarazioni e  versamenti.  I
relativi costi sostenuti devono risultare tra i costi della gestione,
alla voce "Prestazioni di servizi". 
4.2 Proventi da fondi perequativi. La voce comprende  i  proventi  di
natura tributaria  derivanti  dai  fondi  perequativi  di  competenza
economica dell'esercizio, accertati  nell'esercizio  in  contabilita'
finanziaria. 
4.3 Proventi da trasferimenti correnti. La  voce  comprende  tutti  i
proventi  da  trasferimenti  correnti  all'ente  dallo  Stato,  dalla
Regione,  da  organismi  comunitari  ed  internazionali,   da   altre
amministrazioni   pubbliche   e   da   altri   soggetti,    accertati
nell'esercizio  in  contabilita'  finanziaria.  I   trasferimenti   a
destinazione  vincolata  correnti  si   imputano   all'esercizio   di
competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati. 
4.4 Quota annuale di contributi agli investimenti. Rileva la quota di
competenza dell'esercizio di contributi agli  investimenti  accertati
dall'ente,   destinati   a    investimenti,    interamente    sospesi
nell'esercizio in cui il credito e'  stato  accertato.  La  quota  di
competenza dell'esercizio e' definita in conformita' con il piano  di
ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce  e  rettifica
indirettamente  l'ammortamento  del  cespite  cui  il  contributo  si
riferisce.  Pertanto,  annualmente  il  risconto  passivo   (provento
sospeso),  originato  dalla  sospensione  dal  contributo  in   conto
investimenti  ottenuto  dall'ente,  e'   ridotto   a   fronte   della
rilevazione  di  un  provento  (quota  annuale  di  contributo   agli
investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del
bene finanziato. In tal modo, l'effetto  sul  risultato  di  gestione
della componente economica negativa (ammortamento) e'  "sterilizzato"
annualmente  mediante  l'imputazione   della   componente   economica
positiva (quota annuale di contributi agli investimenti). Si  precisa
che  l'imputazione  della   quota   annuale   di   contribuiti   agli
investimenti  e'  proporzionale  al  rapporto  tra  l'ammontare   del
contributo agli investimenti ottenuto ed il costo di acquisizione del
cespite.  Piu'  precisamente,  nell'ipotesi  in  cui  il   contributo
finanzia il 100% dei costi di  acquisizione  del  cespite,  la  quota
annuale di contributi agli investimenti e' pari al 100%  della  quota
annuale di ammortamento del cespite, se il contributo finanzia il 70%
dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi
agli investimenti e' pari al 70% della quota annuale di  ammortamento
del cespite ecc. 
4.5 Proventi delle vendite e delle  prestazioni  di  beni  e  servizi
pubblici. Vi  rientrano  i  proventi  derivanti  dall'erogazione  del
servizio pubblico, sia esso istituzionale, a  domanda  individuale  o
produttivo, di competenza economica dell'esercizio. Gli  accertamenti
dei ricavi e proventi da servizi pubblici  registrati  nell'esercizio
in  contabilita'  finanziaria  costituiscono  ricavi  di   competenza
dell'esercizio,  fatte  salve  le  rettifiche   e   le   integrazioni
effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine  di
considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi. 
4.6 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso  di  lavorazione,
semilavorati e finiti. In tale voce e' riportata la variazione tra il
valore delle rimanenze finali e delle rimanenze iniziali  relative  a
prodotti  in  corso  di  lavorazione,  semilavorati  e   finiti.   La
valutazione delle rimanenze dei prodotti  in  corso  di  lavorazione,
semilavorati e finiti e' effettuata secondo i criteri di cui all'art.
2426 n. 9 del codice civile. In merito si veda, anche, il  punto  6.2
lett. a). 
4.7 Variazione dei lavori in corso su ordinazione. In  tale  voce  e'
riportata la variazione tra il  valore  delle  rimanenze  finali  dei
lavori in corso su ordinazione ed il valore delle rimanenze  iniziali
relative a lavori in corso su ordinazione. La valutazione del  valore
delle rimanenze di lavori  in  corso  su  ordinazione  e'  effettuata
secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9  del  codice  civile.  In
merito, si veda anche il punto 6.2 lett.a) del presente  documento  e
gli esempi contenuti in appendice sui  metodi  di  valutazione  delle
rimanenze finali di magazzino. 
4.8 Incrementi di immobilizzazioni per lavori  interni.  L'incremento
del valore dell'immobilizzazione in corso e' pari alla differenza tra
il valore finale ed il valore iniziale dell'immobilizzazione in corso
e corrisponde alla  somma  dei  costi  di  competenza  dell'esercizio
relativi  ai  fattori  produttivi   consumati   nella   realizzazione
dell'immobilizzazione. 
Ai fini della valutazione del valore finale delle rimanenze di lavori
in corso di ordinazione si rimanda al punto 6.1.1. lettera e) per  le
immobilizzazioni immateriali ed al punto  6.1.2  lettera  e)  per  le
immobilizzazione materiali e all'appendice del presente documento. 
4.9 Ricavi da gestione  patrimoniale.  La  voce  comprende  i  ricavi
relativi alla gestione dei  beni  iscritti  tra  le  immobilizzazione
dello stato patrimoniale, quali locazioni e concessioni, nel rispetto
del principio della competenza economica. Gli accertamenti dei ricavi
di gestione patrimoniale registrati  nell'esercizio  in  contabilita'
finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio,  fatte
salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture
di assestamento economico al  fine  di  considerare  eventuali  ratei
attivi e risconti passivi. Ad esempio, eventuali ricavi  rilevati  in
corrispondenza ad incassi anticipati di proventi patrimoniali  devono
essere sospesi per la parte di  competenza  economica  di  successivi
esercizi. Deve, pertanto, essere rilevata in  questa  voce  anche  la
quota di competenza dell'esercizio di ricavi affluiti, in precedenza,
nei risconti passivi. 
4.10  Eventuali  concessioni  pluriennali   di   beni   demaniali   o
patrimoniali  devono  essere  sospese  per  la  parte  di  competenza
economica  di  successivi  esercizi  (ad  esempio,  una   concessione
pluriennale incassata anticipatamente per l'importo complessivo della
concessione o per importi relativi a piu' esercizi). Deve,  pertanto,
essere  rilevata  in  questa  voce  anche  la  quota  di   competenza
dell'esercizio di concessioni pluriennali  affluite,  in  precedenza,
nei risconti passivi. 
4.11 Altri ricavi e proventi diversi. Si tratta di  una  voce  avente
natura  residuale,  relativa  a  proventi  di  competenza   economica
dell'esercizio, non riconducibili ad altre voci del conto economico e
che non rivestono carattere straordinario. Deve  essere  rilevata  in
questa  voce  anche  la  quota  annuale  di  ricavi  pluriennali  per
l'importo  corrispondente  alla  diminuzione  dei  risconti  passivi.
Comprende,  inoltre,  i  ricavi  derivanti  dallo  svolgimento  delle
attivita'  fiscalmente  rilevanti.  Comprende,  altresi',  i  ricavi,
derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato  (cd.  market  to
market positivo), che sono interamente sospesi nell'esercizio in  cui
il credito e' stato accertato, per essere distribuiti negli  esercizi
compresi nella  vita  residua  del  derivato  risolto.  La  quota  di
competenza economica di ciascun esercizio, a decorrere da  quello  di
estinzione del derivato, e' definita ripartendo  il  ricavo  tra  gli
anni di  vita  residua  del  derivato  risolto  anticipatamente.  Gli
accertamenti dei ricavi derivanti dalla vendita di  beni  e  servizi,
registrati nell'esercizio in contabilita' finanziaria,  costituiscono
ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche  e  le
integrazioni  effettuate  in  sede  di  scritture   di   assestamento
economico al fine di considerare ratei attivi e risconti passivi. 
 
Componenti economici negativi 
 
4.12 Acquisti di materie prime e/o beni di consumo. Sono iscritti  in
tale voce i costi per l'acquisto di materie prime, merci  e  beni  di
consumo   necessari   al   funzionamento   dell'attivita'   ordinaria
dell'ente. Con riferimento all'attivita' rilevante ai fini IVA svolta
dall'ente, non sono da includere nel costo  le  imposte  recuperabili
come l'IVA, che costituisce credito verso l'Erario, mentre  le  altre
eventuali imposte devono essere comprese nel costo dei beni. I  costi
rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate  per  acquisto
di materie prime e/o beni  di  consumo  rilevate  nella  contabilita'
finanziaria.  Per  le  operazioni  soggette  a  IVA,   le   procedure
informatiche dell'ente consentono, in automatico, di  separare  l'IVA
dall'importo   della   spesa   contabilizzata   nella    contabilita'
finanziaria  al  lordo  di  IVA  e  di  rilevare  nella  contabilita'
economico patrimoniale, distintamente, l'importo  dell'IVA  e  quello
del costo per l'acquisto di materie prime e beni di consumo. 
4.13 Prestazioni di servizi. Rientrano in tale voce i costi  relativi
all'acquisizione di servizi  connessi  alla  gestione  operativa.  Le
somme liquidate relativamente a costi ed  oneri  per  prestazioni  di
servizi registrati in contabilita' finanziaria costituiscono costi di
competenza  dell'esercizio,  fatte   salve   le   rettifiche   e   le
integrazioni  effettuate  in  sede  di  scritture   di   assestamento
economico al fine di considerare eventuali ratei passivi  e  risconti
attivi . Per le operazioni soggette a IVA, le procedure  informatiche
dell'ente consentono, in automatico, di separare  l'IVA  dall'importo
della spesa contabilizzata nella contabilita' finanziaria al lordo di
IVA  e  di  rilevare  nella  contabilita'   economico   patrimoniale,
distintamente, l'importo dell'IVA e quello del costo  per  l'acquisto
di materie prime e beni di consumo. 
4.14 Utilizzo di beni di terzi.  I  costi  rilevati  in  questa  voce
derivano dalle spese liquidate per le corrispondenti  spese  rilevate
in  contabilita'  finanziaria,  fatte  salve  le  rettifiche   e   le
integrazioni  effettuate  in  sede  di  scritture   di   assestamento
economico al fine di considerare eventuali ratei passivi  e  risconti
attivi 
4.15 Trasferimenti correnti. Questa voce comprende gli oneri  per  le
risorse  finanziarie   correnti   trasferite   dall'ente   ad   altre
amministrazioni pubbliche o a privati senza controprestazione,  o  in
conto esercizio per l'attivita' svolta da enti  che  operano  per  la
popolazione ed il territorio. Pertanto, la liquidazione di spese  per
trasferimenti correnti  ad  amministrazioni  pubbliche  e  a  privati
costituisce un onere di competenza dell'esercizio. Gli oneri rilevati
in questa voce derivano dalle corrispondenti  spese  impegnate  nella
contabilita' finanziaria. 
4.16 Contributi agli investimenti. Questa voce comprende i contributi
agli investimenti che costituiscono costi di carattere  straordinario
di competenza economica dell'esercizio. Gli oneri rilevati in  questa
voce derivano dalle corrispondenti spese  impegnate  in  contabilita'
finanziaria 
4.17 Personale. In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti
nell'esercizio   per   il   personale    dipendente    (retribuzione,
straordinari, indennita', oneri previdenziali e assicurativi a carico
dell'ente, gli accantonamenti riguardanti il  personale,  trattamento
di fine rapporto e simili), liquidati in contabilita' finanziaria  ed
integrati nel  rispetto  del  principio  della  competenza  economica
dell'esercizio. La voce non comprende i  componenti  straordinari  di
costo  derivanti,  ad  esempio,   da   arretrati   (compresi   quelli
contrattuali),  che  devono   essere   ricompresi   tra   gli   oneri
straordinari alla voce "Altri oneri straordinari", e l'IRAP relativa,
che deve essere rilevata nella voce "Imposte". 
4.18 Quote di ammortamento dell'esercizio.  Vanno  incluse  tutte  le
quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e  materiali
iscritte nello stato patrimoniale. Trova  allocazione  in  tale  voce
anche la quota di  costo  relativa  ai  costi  pluriennali  che,  nel
rispetto del principio  della  competenza,  sono  ripartiti  su  piu'
esercizi.  La  procedura  di  ammortamento  e'  necessaria   per   le
immobilizzazioni la cui utilizzazione e' limitata nel tempo in quanto
soggette a deperimento  o  obsolescenza.  L'ammortamento  inizia  dal
momento in cui il bene e' pronto per l'uso, ossia quando e' nel luogo
e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo  le  aspettative
dell'ente. Se il costo del terreno include costi  di  bonifica,  tale
costo e'  ammortizzato  durante  il  periodo  dei  benefici  ottenuti
dall'aver sostenuto tali costi. 
Ai fini dell'ammortamento, i terreni e gli edifici  soprastanti  sono
contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente. 
Il registro dei beni ammortizzabili  (o  schede  equivalenti)  e'  lo
strumento  in  grado  di  consentire   la   corretta   procedura   di
ammortamento, di seguire il valore del singolo bene in ogni momento e
di determinare, all'atto  della  dismissione,  la  plusvalenza  o  la
minusvalenza. Nel registro devono essere indicati, per ciascun  bene,
l'anno di acquisizione, il costo, il coefficiente di ammortamento, la
quota annuale di ammortamento, il fondo di ammortamento nella  misura
raggiunta al termine del precedente esercizio, il  valore  residuo  e
l'eventuale  dismissione  del  bene,  ed  il  fondo  di  ammortamento
dell'esercizio . Ove si verifichi la perdita totale  del  valore  del
bene ammortizzabile, il relativo fondo di  ammortamento  deve  essere
rettificato sino alla copertura del costo. 
Come  possibile  riferimento  per  la  definizione   del   piano   di
ammortamento, si applicano i coefficienti  di  ammortamento  previsti
nei  "Principi  e  regole  contabili  del  sistema  di   contabilita'
economica delle amministrazioni pubbliche", predisposto dal Ministero
dell'Economia e delle  Finanze-Ragioneria  Generale  dello  Stato,  e
successivi aggiornamenti, di  seguito  riportati  per  le  principali
tipologie di beni: 
    

=====================================================================
|                 | Coefficiente  |                  | Coefficiente |
| Tipologia beni  |     annuo     |  Tipologia beni  |    annuo     |
+=================+===============+==================+==============+
|Mezzi di         |               |                  |              |
|trasporto        |               |Equipaggiamento e |              |
|stradali leggeri |20%            |vestiario         |20%           |
+-----------------+---------------+------------------+--------------+
|Mezzi di         |               |                  |              |
|trasporto        |               |                  |              |
|stradali pesanti |10%            |                  |              |
+-----------------+---------------+------------------+--------------+
|Automezzi ad uso |               |Materiale         |              |
|specifico        |10%            |bibliografico     |5%            |
+-----------------+---------------+------------------+--------------+
|Mezzi di         |               |Mobili e arredi   |              |
|trasporto aerei  |5%             |per ufficio       |10%           |
+-----------------+---------------+------------------+--------------+
|Mezzi di         |               |Mobili e arredi   |              |
|trasporto        |               |per alloggi e     |              |
|marittimi        |5%             |pertinenze        |10%           |
+-----------------+---------------+------------------+--------------+
|                 |               |Mobili e arredi   |              |
|Macchinari per   |               |per locali ad uso |              |
|ufficio          |20%            |specifico         |10%           |
+-----------------+---------------+------------------+--------------+
|Impianti e       |               |                  |              |
|attrezzature     |5%             |Strumenti musicali|20%           |
+-----------------+---------------+------------------+--------------+
|                 |               |Opere dell'ingegno|              |
|                 |               |- Software        |              |
|Hardware         |25%            |prodotto          |20%           |
+-----------------+---------------+------------------+--------------+
|Fabbricati civili|               |                  |              |
|ad uso abitativo |               |                  |              |
|commerciale      |               |                  |              |
|istituzionale    |2%             |                  |              |
+-----------------+---------------+------------------+--------------+

    
Gli enti hanno la facolta' di applicare percentuali  di  ammortamento
maggiori di quelle sopra indicate, in considerazione della vita utile
dei singoli beni. 
La tabella sopra riportata non prevede i  beni  demaniali  e  i  beni
immateriali. 
Ai fabbricati demaniali si applica il coefficiente del 2%, agli altri
beni demaniali si applica il coefficiente del 3%. Alle infrastrutture
demaniali e non demaniali si applica il coefficiente del 3%, ai  beni
immateriali si applica il coefficiente del 20%. 
Fermo restando il principio generale in base al quale  l'ammortamento
va commisurato alla residua possibilita' di utilizzazione  del  bene,
come  regola  pratica  per   la   determinazione   del   coefficiente
d'ammortamento per il primo  anno  di  utilizzo  del  bene,  si  puo'
applicare una quota del coefficiente pari a tanti  dodicesimi  quanto
sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data  in  cui  il
bene risulta essere pronto per l'uso. 
Nel caso in cui l'ente faccia investimenti  apportando  miglioramenti
su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione
straordinaria su beni di terzi), tali migliorie andranno iscritte tra
le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo piu' breve
tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita  utile
residua dell'immobile del terzo)  e  quello  di  durata  residua  del
contratto di locazione. 
Rimane  in  capo  ai  revisori  dell'ente,  ai  quali  e'   richiesta
l'espressione di un esplicito parere, la verifica, da effettuarsi per
ogni  singolo  caso,  di  una  convenienza  dell'ente  ad   apportare
migliorie su beni di terzi, in uso, a qualunque titolo detenuti. 
Nel caso  di  immobilizzazioni  derivanti  da  concessioni  da  altre
amministrazioni    pubbliche,    il     costo     di     acquisizione
dell'immobilizzazione e' ammortizzato in un  periodo  temporale  pari
alla durata della concessione (se  alla  data  della  predisposizione
dello stato patrimoniale la concessione e' gia' stata  rinnovata,  la
durata  dell'ammortamento  dovra'  essere  commisurata   al   periodo
complessivo della concessione, incluso il rinnovo). 
Nel caso in cui l'ente faccia investimenti  apportando  miglioramenti
su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui  non  si  avvale,
l'operazione e'  contabilizzata  con  le  modalita'  previste  per  i
contributi agli investimenti. 
Non sono soggetti all'ammortamento i beni la cui utilizzazione non e'
limitata nel tempo in quanto soggetti a deperimento e consumo. 
In generale i terreni hanno una vita utile illimitata  e  non  devono
essere ammortizzati. Fanno eccezione le cave ed i siti utilizzati per
le discariche. 
Anche i materiali preziosi e i beni di  valore  che  hanno  una  vita
utile illimitata non devono essere ammortizzati. 
Come indicato  al  principio  6.1.2,  i  beni,  mobili  ed  immobili,
qualificati come "beni culturali" ai  sensi  dell'art.  2  del  D.lgs
42/2004 - Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  -  o  "beni
soggetti a tutela" ai sensi dell'art. 136 del medesimo  decreto,  non
vengono assoggettati ad ammortamento . 
Per l'ammortamento delle  immobilizzazioni  riguardanti  la  gestione
sanitaria accentrata delle regioni si applicano le  disposizioni  del
titolo secondo del presente decreto. 
4.19 Svalutazione delle immobilizzazioni. Sono rilevate in tale  voce
le perdite durevoli di  valore  delle  immobilizzazioni  immateriali,
materiali e finanziarie, ai sensi dell'art.2426, comma 1,  n.  3  del
codice civile e dei principi contabili dell'OIC in materia (n. 16, n.
24 e n. 20). 
4.20 Svalutazione  dei  crediti  di  funzionamento.  L'accantonamento
rappresenta   l'ammontare   della   svalutazione   dei   crediti   di
funzionamento costituiti da tutti  i  crediti  dell'ente  diversi  da
quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono
indicate in  tale  voce  le  quote  di  accantonamento  per  presunta
inesigibilita' che devono gravare sull'esercizio in cui le  cause  di
inesigibilita' si manifestano con  riferimento  ai  crediti  iscritti
nello stato patrimoniale.  Il  valore  dell'accantonamento  al  fondo
svalutazione crediti e' determinato almeno dalla  differenza  tra  il
valore del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, riferito  ai
crediti riguardanti i titoli da 1 a 4 delle entrate, accantonato  nel
risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il  valore  del
fondo  svalutazione  crediti  nello  stato  patrimoniale  di   inizio
dell'esercizio, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo
nel  corso  dell'anno.  In  tale  posta  vanno  inseriti  anche   gli
accantonamenti  relativi  ai  crediti  stralciati   dalle   scritture
finanziarie nel corso dell'esercizio.  L'accantonamento  puo'  essere
effettuato per un importo superiore a quello necessario  per  rendere
il  fondo  svalutazione  crediti  pari  all'accantonamento  al  fondo
crediti di dubbia esigibilita'. 
Non e' pertanto possibile correlare la  ripartizione  tra  i  residui
attivi del fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'  accantonato  nel
risultato  di  amministrazione  con   la   ripartizione   del   fondo
svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale.
La ripartizione  dell'accantonamento  tra  le  singole  tipologie  di
crediti e' effettuata sulla base della  valutazione  del  rischio  di
insolvenza e delle specificita' dei crediti. 
4.21 Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo.
In tale voce rientra la variazione delle rimanenze di materie  prime,
merci e beni di consumo acquistate e  non  utilizzate  alla  chiusura
dell'esercizio. Tale variazione e' pari alla differenza tra il valore
iniziale ed il valore finale delle rimanenze  di  materie  prime  e/o
beni di consumo. La valutazione delle rimanenze di materie prime  e/o
beni di consumo e' effettuata secondo i criteri di cui all'art.  2426
n. 9 del codice civile. In merito si veda, anche, il punto 6.2  lett.
g del presente documento e gli  esempi  contenuti  in  appendice  sui
metodi  di  valutazione  delle  rimanenze  finali  di  magazzino.  La
variazione delle rimanenze e' effettuata  in  sede  di  scritture  di
assestamento. 
4.22 Accantonamenti ai fondi costi futuri e  ai  fondi  rischi.  Tali
voci  costituiscono  uno  dei  collegamenti   tra   la   contabilita'
finanziaria   e   la   contabilita'    economico-patrimoniale.    Gli
accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione finanziario
devono presentare lo stesso importo dei corrispondenti accantonamenti
effettuati in contabilita' economico-patrimoniale. 
4.23 Oneri e costi diversi di gestione. E' una voce  residuale  nella
quale vanno rilevati gli oneri e i costi della gestione di competenza
economica dell'esercizio non classificabili  nelle  voci  precedenti.
Comprende i tributi diversi da imposte sul reddito e IRAP. 
 
Proventi e oneri finanziari 
 
4.24 Proventi da partecipazioni. Tale voce comprende: 
- utili e dividendi da societa' controllate e  partecipate.  In  tale
voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili  e
dividendi di societa' controllate e partecipate.  La  definizione  di
partecipata  e'  quella  indicata  dall'articolo   11-quinquies   del
presente decreto ai fini del consolidato. 
- avanzi distribuiti. In tale voce  si  collocano  gli  avanzi  della
gestione  distribuiti  da  enti  ed  organismi  strumentali,  aziende
speciali, consorzi dell'ente. 
- altri utili e dividendi. In tale  voce  si  collocano  gli  importi
relativi alla distribuzione di utili e dividendi di societa'  diverse
da quelle controllate e partecipate. La definizione di partecipata e'
quella indicata dall'articolo 11-quinquies del  presente  decreto  ai
fini del consolidato. 
4.25 Altri proventi finanziari. In tale voce si collocano gli importi
relativi   agli   interessi   attivi    di    competenza    economica
dell'esercizio,    rilevati    sulla    base    degli    accertamenti
dell'esercizio,  fatte  salve  le  rettifiche   e   le   integrazioni
effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine  di
considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi. 
4.26 Interessi e altri oneri finanziari. La voce accoglie  gli  oneri
finanziari di  competenza  economica  dell'esercizio.  Gli  interessi
devono essere distinti in: interessi su mutui e  prestiti;  interessi
su obbligazioni; interessi  su  anticipazioni;  interessi  per  altre
cause.  Questi  ultimi  corrispondono  a  interessi   per   ritardato
pagamento, interessi in operazioni su titoli, ecc.. Gli  interessi  e
gli altri oneri finanziari liquidati nell'esercizio  in  contabilita'
finanziaria costituiscono componenti negativi della  gestione,  fatte
salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture
di assestamento economico al fine  di  considerare  ratei  passivi  e
risconti attivi. 
 
Rettifica di valore delle attivita' finanziarie 
 
4.27 In tale voce  sono  inserite  le  svalutazione  dei  crediti  di
finanziamento e  le  variazioni  di  valore  dei  titoli  finanziari.
L'accantonamento  rappresenta  l'ammontare  della  svalutazione   dei
crediti derivanti dalla concessione di  crediti  ad  altri  soggetti.
Sono indicate in tale voce le quote di  accantonamento  per  presunta
inesigibilita' che devono gravare sull'esercizio in cui le  cause  di
inesigibilita' si manifestano con  riferimento  ai  crediti  iscritti
nello stato patrimoniale.  Il  valore  dell'accantonamento  al  fondo
svalutazione e' determinato almeno dalla differenza tra il valore del
fondo crediti di dubbia esigibilita', riferito ai crediti del  titolo
5, 6, e 7 accantonato nel risultato di  amministrazione  in  sede  di
rendiconto ed il valore del  fondo  svalutazione  crediti  all'inizio
dell'esercizio nello stato patrimoniale, al  netto  delle  variazioni
intervenute su quest'ultimo nel  corso  dell'anno.  Il  valore  cosi'
determinato e' incrementato: 
  a)  degli  accantonamenti  relativi  ai  crediti  stralciati  dalle
scritture finanziarie nel corso dell'esercizio; 
  b) degli accantonamenti riguardanti i crediti dei titoli 5, 6 e  7,
che, in contabilita' finanziaria,  in  ossequio  al  principio  della
competenza  finanziaria  potenziata,  sono  stati  imputati  su  piu'
esercizi, non concorrono alla determinazione dell'ammontare sul quale
calcolare l'accantonamento di  competenza  dell'esercizio.  Il  fondo
svalutazione crediti di finanziamento va  rappresentato  nello  stato
patrimoniale in diminuzione  dell'attivo  nelle  voci  riguardanti  i
crediti cui si riferisce. Per le  rettifiche  di  valore  dei  titoli
finanziari, si deve far riferimento ai numeri 3 e 4 del  primo  comma
dell'art.2426 del codice civile. 
L'accantonamento puo' essere effettuato per un  importo  superiore  a
quello necessario per rendere  il  fondo  svalutazione  crediti  pari
all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita'. 
Non e' pertanto possibile correlare la  ripartizione  tra  i  residui
attivi del fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'  accantonato  nel
risultato  di  amministrazione  con   la   ripartizione   del   fondo
svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale.
La ripartizione  dell'accantonamento  tra  le  singole  tipologie  di
crediti e' effettuata sulla base della  valutazione  del  rischio  di
insolvenza e delle specificita' dei crediti. 
 
Proventi ed oneri straordinari 
 
4.28 Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo. Sono indicati
in  tali  voci  i  proventi,  di  competenza  economica  di  esercizi
precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore
di attivita' (decrementi del  valore  di  passivita')  rispetto  alle
stime precedentemente operate. Trovano allocazione in questa  voce  i
maggiori crediti derivanti  dal  riaccertamento  dei  residui  attivi
effettuato nell'esercizio considerato e le altre variazioni  positive
del patrimonio  non  derivanti  dal  conto  del  bilancio,  quali  ad
esempio, donazioni, acquisizioni gratuite,  rettifiche  positive  per
errori di rilevazione e valutazione nei  precedenti  esercizi.  Nella
relazione illustrativa  al  rendiconto  deve  essere  dettagliata  la
composizione della  voce.  Tale  voce  comprende  anche  gli  importi
relativi alla riduzione di debiti esposti nel passivo del patrimonio,
il cui costo originario e' transitato nel conto economico in esercizi
precedenti.  La  principale  fonte  di  conoscenza   e'   l'atto   di
riaccertamento dei residui passivi degli anni precedenti  rispetto  a
quello  considerato.  Le  variazioni  dei  residui  passivi  di  anni
precedenti,  iscritti  nei  conti  d'ordine,   non   fanno   emergere
insussistenza del passivo,  ma  una  variazione  in  meno  nei  conti
d'ordine. Comprende anche le riduzioni dell'accantonamento  al  fondo
svalutazioni crediti a seguito del venir meno delle esigenze  che  ne
hanno determinato un accantonamento. 
4.29  Sopravvenienze  passive  e  insussistenze   dell'attivo.   Sono
indicati in tali voci gli oneri, di competenza economica di  esercizi
precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore
di passivita' o decrementi del valore di attivita'.  Sono  costituite
prevalentemente dagli importi relativi alla riduzione  di  crediti  o
alla riduzione di valore di immobilizzazioni. La principale fonte per
la  rilevazione  delle  insussistenze  dell'attivo   e'   l'atto   di
riaccertamento   dei   residui   attivi   effettuato   nell'esercizio
considerato al netto dell'utilizzo del fondo svalutazione crediti. Le
insussistenze possono derivare anche da minori valori dell'attivo per
perdite, eliminazione o danneggiamento di beni e  da  rettifiche  per
errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. 
4.30  Proventi  da  permessi  di  costruire.  La  voce  comprende  il
contributo  accertato  nell'esercizio   relativo   alla   quota   del
contributo per permesso di costruire destinato al finanziamento delle
spese correnti, negli esercizi in cui e' consentito. 
4.31 Plusvalenze patrimoniali. Corrispondono alla differenza positiva
tra il corrispettivo o indennizzo conseguito, al  netto  degli  oneri
accessori  di  diretta  imputazione   e   il   valore   netto   delle
immobilizzazioni iscritto  nell'attivo  dello  stato  patrimoniale  e
derivano da: 
  (a) cessione o conferimento a terzi di immobilizzazioni; 
  (b) permuta di immobilizzazioni; 
  (c) risarcimento in  forma  assicurativa  o  meno  per  perdita  di
immobilizzazione. 
4.32 Minusvalenze patrimoniali. Hanno significato simmetrico rispetto
alle plusvalenze, e accolgono quindi la differenza, ove negativa, tra
il  corrispettivo  o  indennizzo  conseguito  al  netto  degli  oneri
accessori di diretta imputazione e  il  corrispondente  valore  netto
delle immobilizzazioni iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale. 
4.33 Altri oneri e costi straordinari. Sono allocati in tale voce gli
altri  oneri  e  costi  di  carattere  straordinario  di   competenza
economica dell'esercizio. Vi trovano allocazione le  spese  liquidate
riconducibili a eventi straordinari (non ripetitivi). La voce riveste
carattere residuale, trovando allocazione  in  essa  tutti  i  valori
economici  negativi  non  allocabili  in   altra   voce   di   natura
straordinaria 
4.34 Altri proventi e ricavi straordinari. Sono allocati in tale voce
i proventi e  i  ricavi  di  carattere  straordinario  di  competenza
economica  dell'esercizio.  La  voce  riveste  carattere   residuale,
trovando allocazione in essa tutti i valori  economici  positivi  non
allocabili in altra voce di natura straordinaria 
4.35  Imposte.  Sono  inseriti,  rispettando   il   principio   della
competenza economica, gli importi riferiti a imposte  sul  reddito  e
IRAP corrisposte dall'ente durante  l'esercizio.  Si  considerano  di
competenza dell'esercizio le  imposte  liquidate  nella  contabilita'
finanziaria fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in
sede di scritture di assestamento economico. Gli altri  tributi  sono
contabilizzati nella voce oneri diversi di gestione salvo che debbano
essere conteggiati ad incremento del  valore  di  beni  (ad  es.  IVA
indetraibile). 
4.36 Risultato economico dell'esercizio.  Rappresenta  la  differenza
positiva o negativa tra il totale dei proventi e ricavi e  il  totale
degli oneri e costi dell'esercizio. In  generale  la  variazione  del
patrimonio netto deve corrispondere al risultato economico, salvo  il
caso errori dello stato patrimoniale iniziale.  Nel  caso  di  errori
dello  stato  patrimoniale  iniziale   la   rettifica   della   posta
patrimoniale deve essere rilevata in  apposito  prospetto,  contenuto
nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, il  cui  saldo
costituisce una rettifica del patrimonio netto. In  tale  ipotesi  il
patrimonio netto finale risultera' pari a: patrimonio netto  iniziale
+/- risultato economico dell'esercizio +/- saldo delle rettifiche. 
 
5.    Le    scritture    di    assestamento    della     contabilita'
economico-patrimoniale. 
 
La determinazione del risultato economico implica un procedimento  di
analisi  della   competenza   economica   dei   costi/oneri   e   dei
ricavi/proventi rilevati nell'esercizio per individuare i  componenti
economici positivi e negativi  di  competenza  dell'esercizio  o  del
periodo oggetto di interesse. 
A tal scopo, al termine del periodo amministrativo  e  alle  scadenze
previste  dalle  esigenze  conoscitive  della  finanza  pubblica,   i
costi/ricavi, e gli oneri/proventi rilevati nel corso  dell'esercizio
sulla base dell'accertamento delle entrate e  la  liquidazione  delle
spese (impegno nel caso di trasferimenti) registrate in  contabilita'
finanziaria, sono oggetto di rettifica, integrazione  e  ammortamento
(scritture di assestamento economico). 
Nell'ambito delle scritture di assestamento economico sono registrati
anche  gli  oneri/costi  correlati  agli  impegni  non  liquidati  ma
liquidabili sulla base di idonea e completa documentazione  pervenuta
all'ente. 
Considerato  che  rinviare  alla  fine  dell'esercizio,   solo   alle
scritture di assestamento, la  rilevazione  degli  effetti  economici
delle operazioni verificatosi nel corso della  gestione,  rischia  di
vanificare  l'intento  del  legislatore,  si  richiama   l'attenzione
sull'utilita'  della  concomitanza  delle   registrazioni   contabili
finanziarie ed economico patrimoniali, per garantire anche nel  corso
dell'esercizio  la  correttezza  della   rilevazione,   evitando   la
"ricostruzione" delle scritture alla fine dell'esercizio. 
A tal  fine  si  ritiene  opportuno  che  le  procedure  informatiche
prevedano che, quando si accerta l'entrata  o  si  liquida  la  spesa
(fatte  salve  le  eccezioni  gia'  richiamate  in  precedenza),  sia
possibile    indicare    l'esercizio    di    competenza    economica
dell'operazione  (compreso  l'esercizio  precedente  se  il  relativo
bilancio non e' ancora stato definito). 
In  assenza  di  tale  indicazione  si  ipotizza  che  la  competenza
economica dell'operazione coincida  con  la  competenza  finanziaria.
Sulla  base  dell'esercizio  indicato,  le  procedure  elaborano,  in
automatico, la corrispondente scrittura di assestamento (ad  esempio,
con il  campo  competenza  temporale  sono  gestibili  i  ratei  e  i
risconti). 
I crediti e i debiti di funzionamento  sono  costituiti  dai  residui
attivi e passivi dell'esercizio considerato cui bisogna aggiungere  i
crediti ed i debiti corrispondenti agli accertamenti ed agli  impegni
assunti negli esercizi del bilancio pluriennale successivi  a  quello
in corso cui corrispondono obbligazioni  giuridicamente  perfezionate
per le quali il servizio e' stato gia' reso o e' avvenuto lo  scambio
dei beni, esigibili negli esercizi successivi. 
Per la determinazione dei crediti e dei debiti  di  finanziamento  si
rinvia a quanto indicato al paragrafo 6.1.3 lettera d), al  paragrafo
6.2, lettera b), e al paragrafo 6.3, lettera c). 
 
6. Gli elementi patrimoniali attivi e passivi 
 
6.1 Immobilizzazioni 
Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati  durevolmente
dall'ente sono  iscritti  tra  le  immobilizzazioni.  Condizione  per
l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali  tra
le immobilizzazioni (stato patrimoniale) e' il verificarsi, alla data
del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del  titolo  di  proprieta'
dei beni stessi. 
Le immobilizzazioni comprendono anche le  attivita'  che  sono  state
oggetto di cartolarizzazione. 
Costituiscono eccezione a tale principio i  beni  che  entrano  nella
disponibilita'  dell'ente  a  seguito  di  un'operazione  di  leasing
finanziario,   che   si   considerano   acquisiti    al    patrimonio
dell'amministrazione   pubblica   alla   data   della   consegna   e,
rappresentati  nello  stato  patrimoniale  con  apposite  voci,   che
evidenziano che trattasi di beni non ancora di proprieta' dell'ente. 
6.1.1 Immobilizzazioni immateriali 
a) I costi capitalizzati (costi d'impianto e di ampliamento, costi di
ricerca, sviluppo e pubblicita', immobilizzazioni in corso e acconti,
altre immobilizzazioni immateriali. migliorie e spese  incrementative
su beni di terzi, usufrutto su azioni  e  quote  acquisite  a  titolo
oneroso,  oneri  accessori  su  finanziamenti,  costi   di   software
applicativo prodotto per  uso  interno  non  tutelato)  si  iscrivono
nell'attivo applicando i criteri di iscrizione e valutazione previsti
dal documento n. 24 OIC, "Le immobilizzazioni immateriali", nonche' i
criteri previsti nel  presente  documento  per  l'ammortamento  e  la
svalutazione per  perdite  durevoli  di  valore.  La  durata  massima
dell'ammortamento dei costi capitalizzati (salvo le migliorie e spese
incrementative su beni di  terzi)  e'  quella  quinquennale  prevista
dall'art. 2426, n. 5, c.c.. 
Nel  caso  in  cui  l'amministrazione  pubblica  faccia  investimenti
apportando miglioramento su immobili di  terzi  di  cui  si  vale  in
locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi),  tali
migliorie andranno iscritte tra  le  immobilizzazioni  immateriali  e
ammortizzate nel periodo piu' breve tra quello in  cui  le  migliorie
possono essere  utilizzate  (vita  utile  residua  dell'immobile  del
terzo) e quello di durata residua dell'affitto. 
Nel  caso  in  cui  le  migliorie  e  le  spese  incrementative  sono
separabili dai beni di terzi di cui l'ente si avvale, (ossia  possono
avere una loro autonoma funzionalita'), le  migliorie  sono  iscritte
tra le "Immobilizzazioni  materiali"  nella  specifica  categoria  di
appartenenza. 
Nel  caso  in  cui  l'amministrazione  pubblica  faccia  investimenti
apportando miglioramento su immobili di privati (ad es. in locazione)
di cui non si vale, l'operazione e' contabilizzata con  le  modalita'
previste per i trasferimenti in c/capitale a privati. 
b) I diritti di brevetto industriale (anche se acquisiti in forza  di
contratto  di  licenza),  i  diritti  di  utilizzazione  delle  opere
dell'ingegno  (compreso  il   software   applicativo   giuridicamente
tutelato), le concessioni, le licenze, i marchi ed i  diritti  simili
(compreso il know-how giuridicamente tutelato) devono essere iscritti
e valutati (al costo) in base ai criteri indicati nel  documento  OIC
n. 24 sopra menzionato;  l'ammortamento  e  l'eventuale  svalutazione
straordinaria  per  perdite  durevoli  di  valore  si  effettuano  in
conformita'  ai  criteri  precisati  in  tale  documento.  I  diritti
menzionati devono  essere  iscritti  all'attivo  anche  se  acquisiti
dall'ente a titolo gratuito (ad es. in forza di donazioni). In questa
ipotesi, fermi restando i  criteri  di  ammortamento  e  svalutazione
straordinaria previsti dal documento OIC n.  24,  la  valutazione  e'
effettuata al  valore  normale  (corrispondente  al  fair  value  dei
documenti  sui  principi  contabili  internazionali  per  il  settore
pubblico IPSAS), determinato a  seguito  di  apposita  stima  a  cura
dell'Ufficio  Tecnico  dell'ente,  salva  la  facolta'  dell'ente  di
ricorrere ad una valutazione  peritale  di  un  esperto  indipendente
designato dal Presidente del Tribunale nel cui  circondario  ha  sede
l'ente, su istanza del rappresentate legale dell'ente medesimo. 
c)  L'avviamento  va  iscritto   separatamente   solo   se   relativo
all'acquisizione,  a  titolo  oneroso,  di  un'azienda  o   complesso
aziendale. Per i criteri di valutazione, ammortamento e  svalutazione
straordinaria si fa riferimento al menzionato documento OIC n. 24. 
In  ipotesi  di  acquisizione  a  titolo  gratuito  di  un'azienda  o
complesso aziendale, la  valutazione  complessiva  della  medesima  e
l'attribuzione del valore  ai  suoi  componenti  patrimoniali  attivi
(escluso l'avviamento, come sopra precisato) e  passivi  deve  essere
effettuata in base al valore normale determinato a seguito  di  stima
effettuata  dall'Ufficio  Tecnico   dell'ente   come   precisato   al
precedente punto b). La stima non e' eseguita ove si tratti  di  beni
di modico valore. 
d) Diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee. 
Nell'ipotesi in cui i diritti reali di godimento e rendite,  perpetue
o  temporanee,  sono  acquisiti  al  patrimonio  dell'ente  a  titolo
oneroso, col sostenimento di un costo, il valore da iscrivere e' pari
al costo di acquisizione, aumentato dei costi  accessori.  I  criteri
per l'ammortamento e le  eventuali  svalutazioni  straordinarie  sono
analoghi a quelli valevoli per gli immobili  acquisiti  a  titolo  di
piena proprieta'. Se, invece, i diritti menzionati sono  acquisiti  a
titolo gratuito (ad es. per donazione), il valore da iscrivere e'  il
valore normale determinato da un esperto esterno secondo le modalita'
indicate per i diritti di brevetto industriale. 
Nei casi piu' semplici (ad es. valutazione di rendite o di  usufrutto
immobiliare), non e' necessario far ricorso alla  stima  dell'esperto
esterno. 
I  criteri   per   l'ammortamento   e   le   eventuali   svalutazioni
straordinarie sono  analoghi  a  quelli  valevoli  per  gli  immobili
acquisiti a titolo di piena proprieta'. 
Nello specifico, il valore da iscrivere  in  bilancio  relativo  alle
rendite ed ai diritti reali acquisiti a titolo gratuito  puo'  essere
determinato in base alle seguenti modalita': 
d.1)Rendite 
d.1.1) Rendita perpetua o a tempo indeterminato: il valore e'  V=R/i,
in cui "R" e' l'importo medio della rendita netta ed "i" il tasso  di
capitalizzazione pari al tasso di interesse legale; 
d.1.2) Rendita temporanea: V=Rn⌉i , in cui "n" e' il numero di anni 
di durata della rendita ed "i" il tasso di capitalizzazione, pari  al
tasso di interesse legale. 
Non e', ovviamente,  configurabile  la  rendita  vitalizia  a  favore
dell'ente. 
Se si tratta di valutare un immobile trasferito all'ente, gravato  di
una  rendita  a  favore  di  terzi,  il  valore  "V"   dell'immobile,
determinato come sopra precisato,  deve  essere  ridotto  del  valore
della rendita. 
Se  l'obbligazione  di  corrispondere  al  terzo  la  rendita   grava
direttamente sull'ente, all'attivo deve  essere  iscritto  il  valore
(costo o valore normale) dell'immobile; al passivo, fra i debiti,  il
valore della rendita. 
Se la rendita a favore di terzi  e'  una  rendita  vitalizia,  devono
essere utilizzate le  tavole  di  sopravvenienza  media  allegate  al
vigente T.U. in  materia  di  imposta  di  registro.  Il  periodo  di
ammortamento di tali diritti e' correlato alla loro durata. 
d.2)Usufrutto e nuda proprieta'.  La  durata  dell'usufrutto  per  le
persone giuridiche non puo'  eccedere  i  trent'anni  (art.  979,  2°
comma, codice civile). In ipotesi di acquisizione a titolo  gratuito,
il valore dell'usufrutto "V" e' pari a V=Rn⌉i dove "R" e' il reddito 
netto annuo medio conseguibile, "n" la durata dell'usufrutto  ed  "i"
il tasso di capitalizzazione, pari al tasso di interesse legale. 
Se, come avviene di solito, si tratta di usufrutto di  un  fabbricato
di civile abitazione o di un fabbricato a  destinazione  commerciale,
il reddito medio netto puo' essere convenzionalmente identificato con
la rendita catastale (che e' al netto dei  costi  di  manutenzione  e
riparazione dell'immobile). 
Se l'ente acquisisce a titolo  gratuito  la  nuda  proprieta'  di  un
immobile,  il  valore  da  iscrivere  e'  pari  al   valore   normale
dell'immobile al netto del valore dell'usufrutto. 
In caso di usufrutto di azioni  o  quote  di  societa'  di  capitali,
occorre individuare il dividendo  medio  futuro  conseguibile  ed  e'
necessaria la valutazione peritale. Il  periodo  di  ammortamento  di
tali diritti e' correlato alla loro durata. 
d.3)Uso ed abitazione. Valgono i  medesimi  criteri  individuati  per
l'usufrutto immobiliare. Il periodo di ammortamento di  tali  diritti
e' correlato alla loro durata. 
d.4) Superficie. Viene presa  in  considerazione  solo  l'ipotesi  di
diritto di superficie costituito, a  titolo  oneroso  o  gratuito,  a
favore dell'ente. La valutazione peritale deve considerare il  valore
attuale del  reddito  netto  medio  ricavabile,  per  la  durata  del
diritto, dall'Ente titolare del diritto di superficie.  Tale  reddito
e' convenzionalmente pari alla rendita catastale. Il valore  ottenuto
deve essere ridotto del costo di  realizzazione  del  fabbricato,  se
questo e' a carico dell'ente. Occorre poi detrarre, in ogni caso,  il
valore attuale delle spese di rimozione e di  ripristino  al  termine
della durata del diritto. Criteri analoghi devono essere seguiti  per
le costruzioni erette su  suoli  demaniali,  in  virtu'  di  apposita
concessione. Nelle ipotesi di maggiore  complessita',  e'  necessario
ricorrere alla valutazione peritale. Il periodo  di  ammortamento  di
tali diritti e' correlato alla loro durata. 
d.5)Enfiteusi. Il valore del diritto  di  nuda  proprieta'  acquisito
gratuitamente  dall'ente  e'  pari  al  valore  attuale  del   canone
enfiteutico per la residua durata dell'enfiteusi V=Rn⌉i . Il valore 
del diritto dell'enfiteuta, acquisito dall'Ente a titolo gratuito, e'
pari al valore normale dell'immobile ridotto del  valore  della  nuda
proprieta'. Il periodo di ammortamento di tali diritti  e'  correlato
alla loro durata. 
e) Immobilizzazioni in corso. 
Le immobilizzazioni  in  corso  costituiscono  parte  del  patrimonio
dell'ente costituito da cespiti di proprieta' e piena  disponibilita'
dell'ente non ancora utilizzabili perche' in fase di realizzazione o,
sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente. 
Le immobilizzazioni in corso o  lavori  in  economia,  devono  essere
valutate al costo di produzione. Tale costo comprende: 
- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione
del bene; 
- i costi diretti relativi alla  costruzione  in  economia  del  bene
(materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione,  forniture
esterne); 
- i costi indiretti nel limite di cio' che e' specificamente connesso
alla produzione del bene in economia, quali ad  esempio  quota  parte
delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari. 
Non sono in ogni caso comprese, tra i  costi  di  produzione  interne
dell'immobilizzazione, le spese generali ed amministrative  sostenute
dall'ente. 
6.1.2 Immobilizzazioni Materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e  beni
patrimoniali disponibili e indisponibili. 
Alla fine dell'esercizio, le immobilizzazioni materiali devono essere
fisicamente esistenti  presso  l'amministrazione  pubblica  o  essere
assegnate ad altri  soggetti  sulla  base  di  formali  provvedimenti
assunti dall'ente. 
Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale  al  costo
di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzato  in  economia
(inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto,  quali  le  spese
notarili, le tasse di registrazione dell'atto,  gli  onorari  per  la
progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento. 
Qualora,  alla  data  di  chiusura  dell'esercizio,  il  valore   sia
durevolmente inferiore al costo iscritto, tale costo e'  rettificato,
nell'ambito  delle  scritture  di  assestamento,  mediante   apposita
svalutazione. Le rivalutazioni  sono  ammesse  solo  in  presenza  di
specifiche normative che le prevedano e con le modalita' ed i  limiti
in esse indicati. 
Per quanto non previsto nei presenti principi  contabili,  i  criteri
relativi all'iscrizione nello stato patrimoniale,  alla  valutazione,
all'ammortamento ed al calcolo di eventuali svalutazioni per  perdite
durevoli di valore si fa riferimento  al  documento  OIC  n.  16  "Le
immobilizzazioni materiali". 
Per i beni mobili ricevuti a titolo gratuito, il valore da  iscrivere
in  bilancio  e'  il  valore  normale,  determinato,  come,  per   le
immobilizzazioni immateriali, a  seguito  di  apposita  relazione  di
stima a  cura  dell'Ufficio  Tecnico  dell'ente,  salva  la  facolta'
dell'ente di ricorrere ad una  valutazione  peritale  di  un  esperto
indipendente  designato  dal  Presidente  del   Tribunale   nel   cui
circondario ha sede  l'ente,  su  istanza  del  rappresentate  legale
dell'ente medesimo. 
La stima non e' eseguita ove si tratti di valore non rilevante  o  di
beni di frequente negoziazione, per i quali il valore  normale  possa
essere  desunto   da   pubblicazioni   specializzate   che   rilevino
periodicamente i valori di mercato (ad es. autovetture,  motoveicoli,
autocarri, ecc.). 
Per le copie gratuite di libri, riviste  ed  altre  pubblicazioni  da
conservare in raccolte, il valore e' pari al prezzo di copertina. 
Tutti i beni, mobili e immobili, qualificati come  "beni  culturali",
ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e
del paesaggio, o "beni soggetti a tutela", ai sensi dell'art. 139 del
medesimo decreto, non vengono assoggettati ad ammortamento. 
Per gli immobili acquisiti dall'ente a titolo gratuito, e' necessario
far ricorso a una relazione di  stima  a  cura  dell'Ufficio  Tecnico
dell'ente,  salva  la  facolta'  dell'ente  di   ricorrere   ad   una
valutazione  peritale  di  un  esperto  indipendente  designato   dal
Presidente del Tribunale nel  cui  circondario  ha  sede  l'ente,  su
istanza del presidente/sindaco dell'ente medesimo. 
Casi particolari: 
I beni librari, acquisiti  per  donazione  e  considerati  come  bene
strumentale  all'attivita'  istituzionale  oppure   come   bene   non
strumentale,  sono  iscritti  e  valutati  nello  stato  patrimoniale
secondo i seguenti criteri: 
a) i libri, riviste e pubblicazioni varie di frequente  utilizzo  per
l'attivita' istituzionale dell'ente sono considerati beni di consumo,
non sono iscritti nello stato patrimoniale e  il  relativo  costo  e'
interamente  di  competenza  dell'esercizio   in   cui   sono   stati
acquistati; 
b) i beni librari  qualificabili  come  "beni  culturali",  ai  sensi
dell'art.  2  del  del  D.lgs.42/2004,  sono  iscritti  nello   stato
patrimoniale alla voce "Altri beni demaniali" e non sono assoggettati
ad ammortamento; 
c) i libri facenti parte di biblioteche, la cui consultazione rientra
nell'attivita' istituzionale dell'ente (biblioteche  di  Universita',
Istituti ed Enti di ricerca, ecc.)  e  che,  pertanto,  costituiscono
beni strumentali per  l'attivita'  svolta  dall'ente  stesso,  devono
essere ammortizzati in un periodo massimo di cinque anni; 
d) gli altri  libri,  non  costituenti  beni  strumentali,  non  sono
assoggettati ad ammortamento. 
Le manutenzioni sono capitalizzabili solo nel  caso  di  ampliamento,
ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali  del  bene,
che si traducono in un effettivo aumento significativo  e  misurabile
di capacita' o di produttivita' o di sicurezza (per adeguamento  alle
norme di legge) o di vita utile del bene. 
Nel caso in cui tali costi non producano  i  predetti  effetti  vanno
considerati manutenzione ordinaria e, conseguentemente,  imputati  al
conto economico (ad es. costi sostenuti per porre riparo a  guasti  e
rotture, costi per pulizia, verniciatura,  riparazione,  sostituzione
di parti deteriorate dall'uso, ecc.). 
Il costo delle immobilizzazioni e' ripartito nel tempo attraverso  la
determinazione  di  quote  di  ammortamento  da  imputarsi  al  conto
economico in modo sistematico, in base ad un  piano  di  ammortamento
predefinito  in  funzione  del  valore  del   bene,   della   residua
possibilita' di utilizzazione del bene, dei criteri  di  ripartizione
del valore da ammortizzare (quote costanti), in base ai  coefficienti
indicati nel paragrafo 4.18. 
Fermo restando il principio generale in base al  quale  la  quota  di
ammortamento   va   commisurata   alla   residua   possibilita'    di
utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del
coefficiente d'ammortamento per il primo anno di utilizzo  del  bene,
si puo' applicare una quota del coefficiente pari a tanti  dodicesimi
quanti sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data della
consegna. 
Le immobilizzazioni  in  corso  costituiscono  parte  del  patrimonio
dell'ente, costituito da cespiti di proprieta' e piena disponibilita'
dell'ente non ancora utilizzabili perche' in fase di realizzazione  o
,sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente. 
Le immobilizzazioni in corso o  lavori  in  economia,  devono  essere
valutate al costo di produzione. Tale costo comprende: 
- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione
del bene; 
- i costi diretti relativi alla  costruzione  in  economia  del  bene
(materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione,  forniture
esterne); 
- i costi indiretti nel limite di cio' che e' specificamente connesso
alla produzione del bene in economia, quali,  ad  esempio,  la  quota
parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari. 
Non sono, in ogni caso, comprese, tra i costi di  produzione  interni
di immobilizzazione, le spese generali  ed  amministrative  sostenute
dall'ente. 
6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie 
Le  immobilizzazioni  finanziarie  (partecipazioni,  titoli,  crediti
concessi, ecc) sono iscritte sulla base del  criterio  del  costo  di
acquisto, rettificato dalle perdite  di  valore  che,  alla  data  di
chiusura dell'esercizio, si ritengano durevoli. 
a) Azioni. Per le partecipazioni azionarie immobilizzate, il criterio
di valutazione e' quello del costo, ridotto delle perdite durevoli di
valore (art. 2426 n. 1 e n. 3 codice civile).  Le  partecipazioni  in
imprese controllate e partecipate sono valutate in  base  al  "metodo
del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4  codice  civile.  Gli
eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio
netto devono determinare l'iscrizione di una  specifica  riserva  del
patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio. Le
eventuali perdite sono portate a conto economico. 
Ai fini della redazione  del  proprio  rendiconto,  gli  enti  devono
esercitare tutte le possibili iniziative e  pressioni  nei  confronti
delle proprie societa' controllate al fine di acquisire lo schema  di
bilancio  di  esercizio  o  di   rendiconto   predisposto   ai   fini
dell'approvazione,  necessario  per   l'adozione   del   metodo   del
patrimonio netto. 
Nei  confronti  di  enti  o  societa'  partecipate  anche  da   altre
amministrazioni  pubbliche,  e'  necessario  esercitare  le  medesime
iniziative  e  pressioni  unitamente   alle   altre   amministrazioni
pubbliche partecipanti. 
Nel caso in cui  non  risulti  possibile  acquisire  il  bilancio  di
esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi  predisposti  ai  fini
dell'approvazione)  la  partecipazione  e'   iscritta   nello   stato
patrimoniale al costo di acquisto. 
In ogni caso, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato,
si conferma il criterio del patrimonio netto (rilevando le  eventuali
differenze da consolidamento, nel caso in cui la  partecipazione,  in
sede di rendiconto, sia stata valutata con il criterio del costo). 
Per le modalita' di iscrizione e valutazione, occorre far riferimento
ai documenti OIC n. 20, "Il patrimonio netto"  e  n.  21,  "Titoli  e
partecipazioni". 
In ogni caso, per le azioni quotate vanno  tenuti  presenti  anche  i
costi di borsa, nei limiti e con le modalita' precisati dai  principi
contabili. In ipotesi di acquisizione di azioni a titolo gratuito (ad
es, donazione) il valore  da  iscrivere  in  bilancio  e'  il  valore
normale determinato con apposita valutazione peritale. Se  si  tratta
di azioni quotate, che costituiscono una partecipazione di  minoranza
non qualificata, non e' necessario far ricorso all'esperto esterno. 
b)  Partecipazioni  non  azionarie.  I  criteri   di   iscrizione   e
valutazione sono analoghi a quelli valevoli per le azioni. 
c) Titoli.  A  seconda  che  si  tratti  di  titoli  immobilizzati  o
destinati allo scambio, si applicano  i  criteri  previsti  dall'art.
2426 codice civile. Per  i  titoli  quotati  non  e'  necessario  far
ricorso ad un esperto esterno. 
d) I crediti concessi dall'ente. Il valore e' determinato dallo stock
di crediti concessi, risultante alla fine dell'esercizio  precedente,
piu' gli accertamenti per riscossione crediti imputati  all'esercizio
in corso e agli esercizi  successivi  a  fronte  di  impegni  assunti
nell'esercizio per concessioni di credito,  al  netto  degli  incassi
realizzati   per   riscossioni   di   crediti.   Non    costituiscono
immobilizzazioni finanziarie le concessioni di credito per far fronte
a temporanee esigenze di liquidita'. Nello  stato  patrimoniale  tali
crediti sono rappresentati al netto del  fondo  svalutazione  crediti
riguardante i crediti di finanziamento. 
e)  Derivati  di  ammortamento.  Gli  strumenti  finanziari  derivati
diretti a costituire forme di ammortamento graduale di un debito  che
prevede il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla  scadenza
(derivati  bullet/amortizing),   sono   rappresentati   nello   stato
patrimoniale al valore  nominale  delle  risorse  che  l'ente  ha  il
diritto di ricevere a seguito della sottoscrizione del  derivato  per
estinguere, a scadenza, la passivita'  sottostante,  rettificato  del
debito residuo a carico dell'ente derivante dalla sottoscrizione  del
contratto di derivato, generato dall'obbligo di effettuare versamenti
periodici al fine di costituire le risorse che, a  scadenza,  saranno
acquisite per l'estinzione della passivita' sottostante. 
A tal l fine, nel piano patrimoniale del piano  dei  conti  integrato
sono previsti i seguenti conti: 
    

1.2.3.02.04.06.001      Derivati da ammortamento,
1.2.3.02.04.06.002      Entrate derivanti dalla estinzione anticipata
                        di derivati da ammortamento,
2.4.7.04.16.01.001      Flussi periodici  da erogare per  derivati da
                        ammortamento,
2.4.7.04.16.01.002      Spese derivanti dalla  estinzione  anticipata
                        di derivati da ammortamento.

    
In caso di  estinzione  anticipata  dell'operazione,  a  seguito  del
rimborso   anticipato/riacquisto   dei   bond   bullet,   l'eventuale
minusvalenza o plusvalenza, derivante dalla differenza tra il  valore
iscritto in  bilancio  e  il  valore  di  mercato  del  derivato,  e'
ripartita  sull'esercizio  in   corso   e   su   quelli   costituenti
l'originaria  vita  residua  del  derivato.  Al  riguardo  si  rinvia
all'esempio n. 10, nell'appendice tecnica. 
La plusvalenza o minusvalenza  derivante  dall'estinzione  anticipata
del derivato di ammortamento e' imputata ai seguenti conti del  piano
economico 
    

3.2.3.06.02.001      Entrate per chiusura anticipata di operazioni in
                     essere,
3.1.1.99.04.002      Importi per chiusura anticipata di operazioni in
                     essere.

    
Con riferimento ai derivati riguardanti flussi di solo interesse sono
oggetto di registrazione contabile solo i flussi annuali e il  valore
del mark to market, in caso di estinzione anticipata. 
    

3.2.3.06.01.001      Flussi periodici netti in entrata,
3.2.3.06.02.001      Entrate per chiusura anticipata di operazioni in
                     essere,
3.1.1.99.04.001      Flussi periodici netti in uscita,
3.1.1.99.04.002      Importi per chiusura anticipata di operazioni in
                     essere.

    
6.2 Attivo circolante. 
a) Rimanenze di Magazzino 
Le eventuali giacenze di magazzino (materie prime,  secondarie  e  di
consumo; semilavorati; prodotti in  corso  di  lavorazione;  prodotti
finiti; lavori in corso su ordinazione) vanno valutate al minore  fra
costo e valore di presumibile  realizzazione  desunto  dall'andamento
del mercato (art. 2426, n. 9, codice civile). 
b) I Crediti 
b1)  Crediti  di  funzionamento.  I  crediti  di  funzionamento  sono
iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale solo se  corrispondenti
ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per  le  quali  il
servizio e' stato reso o e' avvenuto lo scambio dei beni. 
I crediti di funzionamento comprendono anche i crediti che sono stati
oggetto di cartolarizzazione (la cessione di crediti pro  soluto  non
costituisce cartolarizzazione). 
La corretta applicazione del principio della  competenza  finanziaria
garantisce la corrispondenza tra i residui attivi diversi  da  quelli
di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento. 
I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile
valore di realizzo, attraverso apposito  fondo  svalutazione  crediti
portato a diretta diminuzione degli stessi. 
Il Fondo svalutazione crediti corrisponde alla sommatoria,  al  netto
degli  eventuali  utilizzi,  degli  accantonamenti  annuali  per   la
svalutazione dei crediti sia di funzionamento che di finanziamento. 
L'ammontare del fondo svalutazione crediti dovrebbe essere,  data  la
metodologia di calcolo dell'accantonamento al fondo stesso di cui  ai
punti n. 4.20 e n.  4.27,  di  pari  importo  almeno  pari  a  quello
inserito nel conto del bilancio. Pero', il valore dei fondi  previsti
in contabilita' finanziaria ed in contabilita' economico-patrimoniale
potrebbe essere diverso per due ordini di motivi. 
In  contabilita'  economico-patrimoniale,  sono  conservati  anche  i
crediti   stralciati   dalla   contabilita'   finanziaria   ed,    in
corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilita'
economicopatrimoniale un fondo pari al loro ammontare. 
Inoltre, in  contabilita'  economico-patrimoniale  potrebbero  essere
iscritti  dei  crediti  che,  in  ottemperanza  al  principio   della
competenza finanziaria potenziata, in contabilita' finanziaria,  sono
imputati nel bilancio di  anni  successivi  a  quello  cui  lo  Stato
Patrimoniale  si  riferisce.   Pertanto,   mentre   in   contabilita'
economico-patrimoniale  tali  crediti  devono   essere   oggetto   di
svalutazione mediante l'accantonamento  di  una  specifica  quota  al
fondo svalutazione, in contabilita' finanziaria  tale  accantonamento
avverra' solo negli anni successivi. 
Nello Stato  patrimoniale,  il  Fondo  svalutazione  crediti  non  e'
iscritto tra le poste del passivo, in quanto e' portato in detrazione
delle voci di credito a cui si riferisce. 
A tal fine e' necessario che il fondo sia ripartito tra le  tipologie
di crediti iscritti nello stato patrimoniale. Tale  ripartizione  non
e' necessariamente correlata alla ripartizione tra i  residui  attivi
del fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di
amministrazione, in quanto: 
  a) i residui attivi possono essere di importo  differente  rispetto
ai crediti iscritti nello stato patrimoniale; 
  b) il fondo svalutazione crediti puo' avere un importo maggiore del
fondo crediti di dubbia esigibilita'. 
Del Fondo svalutazione crediti e' necessario evidenziare anche le sue
diverse  componenti,  quella  relativa   al   normale   processo   di
svalutazione dei crediti, quella relativa alla  presenza  di  crediti
stralciati dalla contabilita'  finanziaria  e  quella  relativa  alla
presenza, nello Stato patrimoniale, di crediti  non  ancora  iscritti
nel Conto del bilancio del medesimo esercizio. 
I crediti in valuta devono essere valutati in base ai cambi alla data
di chiusura dei bilanci. 
b2) Crediti da finanziamenti contratti  dall'ente.  Corrispondono  ai
residui attivi per accensioni di prestiti  derivanti  dagli  esercizi
precedenti piu' i residui attivi per  accensioni  di  prestiti  sorti
nell'esercizio, meno le riscossioni in conto  residui  dell'esercizio
relative alle accensioni di prestiti. 
b3) Crediti finanziari concessi dall'ente per  fronteggiare  esigenze
di  liquidita'  dei  propri  enti  e  delle  societa'  controllate  e
partecipate. 
c) Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 
Le azioni e i titoli detenuti per  la  vendita  nei  casi  consentiti
dalla legge, sono valutati al minore fra il costo di  acquisizione  e
il presumibile  valore  di  realizzo  desumibile  dall'andamento  del
mercato. 
d) Le Disponibilita' liquide 
Nel piano dei  conti  patrimoniale  le  disponibilita'  liquide  sono
articolate nelle seguenti voci: 
  -  Conto  di  tesoreria,   che   comprende   il   conto   "Istituto
tesoriere/cassiere", nel  quale,  nel  rispetto  delle  regole  della
Tesoreria Unica, sono registrati i movimenti del  conto  corrente  di
tesoreria gestito  dal  tesoriere,  unitariamente  alla  contabilita'
speciale di tesoreria  unica  presso  la  Banca  d'Italia.  In  altre
parole, per l'ente,  le  disponibilita'  liquide  versate  nel  conto
corrente bancario di  tesoreria  e  nella  contabilita'  speciale  di
tesoreria unica costituiscono un unico fondo, al quale si versa e  si
preleva. E' il tesoriere che gestisce i versamenti e i prelievi tra i
due conti (non oggetto di rilevazione contabile da parte dell'ente); 
  - altri depositi bancari e postali; 
  - Assegni; 
  - Denaro e valori in cassa. 
Le disponibilita' liquide sono articolate nelle seguenti voci:  conto
di tesoreria (distinto  in  istituto  tesoriere  e  presso  la  Banca
d'Italia), altri depositi bancari e postali, Cassa (la  voce  "cassa"
e' attivata in eventuali bilanci infrannuali). 
Ai fini dell'esposizione nello stato patrimoniale, la voce  "Istituto
tesoriere"  indica  le  sole  disponibilita'  liquide  effettivamente
giacenti presso  il  tesoriere,  mentre  la  voce  "presso  la  Banca
d'Italia" indica le disponibilita' giacenti nella Tesoreria  statale.
Considerato che la voce del piano dei  conti  patrimoniale  "istituto
tesoriere"  registra  indistintamente  i  movimenti  nel   conto   di
tesoreria  bancario  e  nella  contabilita'  speciale   di   TU,   la
ripartizione  del  conto  tra  le  due  voci  del  piano  dei   conti
patrimoniale e' effettuata sulla base di dati extra-contabili. 
Nell'Attivo dello Stato Patrimoniale le disponibilita'  liquide  sono
rappresentate dal saldo dei depositi bancari,  postali  e  dei  conti
accessi presso la  Tesoreria  Statale  intestati  all'amministrazione
pubblica alla data del 31 dicembre. 
Per un principio  di  sana  gestione,  alla  fine  dell'esercizio  le
disponibilita' giacenti presso i conti correnti e di deposito postali
o riguardanti i fondi economali, intestati all'ente devono  confluire
nel conto principale di tesoreria intestato all'ente. 
L'attivita' di regolarizzazione dei sospesi formatisi  nell'esercizio
precedente avviene entro la data di approvazione del rendiconto della
gestione, effettuando registrazioni contabili (reversali di incasso e
mandati di pagamento relativi ad operazioni  da  conti  sospesi)  con
data operazione riferita al 31 dicembre dell'anno precedente. 
Nel  caso  in  cui,  alla  fine  dell'esercizio,  l'ente  risulti  in
anticipazione di tesoreria, le disponibilita' liquide  presentano  un
importo pari a zero. Le anticipazioni di tesoreria sono rappresentate
tra i debiti. 
Nel rispetto delle norme del Testo Unico degli enti locali  gli  enti
locali  sono  tenuti  a  distinguere  la  cassa  libera  dalla  tassa
vincolata  (si  rinvia  al  principio  applicato  della  contabilita'
finanziaria n. 10) 
In considerazione del "flag" attribuito agli ordinativi di incasso  e
di pagamento ai sensi degli articoli. 180, comma  3,  lettera  d),  e
185, comma  2,  lettera  i),  del  TUEL,  la  contabilita'  economico
patrimoniale deve rilevare distintamente le variazioni del  conto  di
tesoreria libero  da  quello  vincolato,  attivando  distintamente  i
seguenti conti del piano patrimoniale: 
    

1.3.4.01.01.01.001       Istituto                  tesoriere/cassiere
1.3.4.01.01.01.002       Istituto    tesoriere/cassiere   per   fondi
                         vincolati (solo enti locali).

    
Nei  casi  previsti  dall'articolo  195  del   TUEL,   le   scritture
economico-patrimoniali degli enti locali registrano l'utilizzo  degli
incassi vincolati come segue: 
Istituto tesoriere a Istituto tesoriere per fondi vincolati 
La registrazione riguardante il reintegro delle risorse vincolate e' 
Istituto tesoriere per fondi vincolati a Istituto tesoriere. 
Nel rispetto dell'articolo 20 e 21 del presente decreto,  le  regioni
sono tenute a distinguere la cassa destinata alla gestione  ordinaria
dalla cassa destinata alla gestione sanitaria accentrata. 
Pertanto, anche la contabilita' economico patrimoniale deve  rilevare
distintamente le variazioni  del  conto  di  tesoreria  ordinario  da
quello destinato alla sanita',  attivando  distintamente  i  seguenti
conti del piano patrimoniale: 
    

1.3.4.01.01.01.001       Istituto tesoriere/cassiere
1.3.4.01.01.01.003       Istituto tesoriere  per fondi destinati alla
                         sanita'   (solo  per  regioni   ordinarie  e
                         sicilia)

    
Nei casi  di  carenza  di  liquidita'  ordinaria  (o  destinata  alla
sanita'),  al  fine  di  evitare  il  ricorso  all'anticipazione   di
tesoreria, le regioni possono disporre il temporaneo  utilizzo  della
cassa sanitaria per pagamenti della gestione ordinaria (o della cassa
ordinaria per i pagamenti della gestione sanitaria). La registrazione
economico patrimoniale dell'utilizzo  della  cassa  sanitaria  e'  la
seguente: 
Istituto tesoriere a Istituto  tesoriere  per  fondi  destinati  alla
sanita' 
La registrazione riguardante il  reintegro  delle  risorse  destinate
alla sanita' e': 
Istituto tesoriere  per  fondi  destinati  alla  sanita'  a  Istituto
tesoriere. 
e) Ratei e Risconti 
I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformita'  a  quanto
precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile. 
I ratei attivi sono rappresentati, rispettivamente,  dalle  quote  di
ricavi/proventi  che  avranno   manifestazione   finanziaria   futura
(accertamento dell'entrata), ma che devono,  per  competenza,  essere
attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es. fitti attivi). 
Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione
del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e  servizi)
il cui ricavo/provento deve essere imputato. 
Non costituiscono ratei attivi  quei  trasferimenti  con  vincolo  di
destinazione   che,   dovendo   dare   applicazione   al    principio
dell'inerenza, si  imputano  all'esercizio  in  cui  si  effettua  il
relativo impiego. 
I risconti attivi sono rappresentati rispettivamente dalle  quote  di
costi  che  hanno  avuto  manifestazione  finanziaria  nell'esercizio
(liquidazione della spesa/pagamento), ma che vanno rinviati in quanto
di competenza di futuri esercizi. 
La determinazione dei risconti attivi avviene considerando il periodo
di validita' della prestazione, indipendentemente dal  momento  della
manifestazione finanziaria. 
In sede di chiusura del bilancio consuntivo,  i  ricavi  ed  i  costi
rilevati nel corso dell'esercizio  sono  rettificati  rispettivamente
con  l'iscrizione  di  risconti  attivi  commisurati  alla  quota  da
rinviare alla competenza dell'esercizio successivo. 
6.3 Patrimonio netto 
Per la denominazione e la classificazione del  capitale  o  fondo  di
dotazione dell'ente e delle riserve si applicano i  criteri  indicati
nel documento OIC n. 28 "Il patrimonio  netto",  nei  limiti  in  cui
siano compatibili con i presenti principi. 
Per le amministrazioni pubbliche, che, fino ad oggi, rappresentano il
patrimonio netto  all'interno  di  un'unica  posta  di  bilancio,  il
patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio,  dovra'  essere
articolato nelle seguenti poste: 
  a) fondo di dotazione; 
  b) riserve; 
  c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio. 
La suddetta articolazione e' realizzata  mediante  apposita  delibera
assunta dalla Giunta. A  tal  fine  si  potra'  fare  riferimento  ai
risultati economici dei primi esercizi di adozione della contabilita'
economicopatrimoniale o, per le amministrazioni che gia' adottano  la
contabilita' economico-patrimoniale, si potra'  fare  riferimento  ai
risultati economici degli esercizi piu' recenti che rappresentano una
prima indicazione di quanto appostare nel fondo  di  dotazione  e  di
quanto appostare tra le riserve di utili. 
Il  fondo  di  dotazione  rappresenta  la  parte  indisponibile   del
patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente. 
Il fondo di dotazione puo' essere  alimentato  mediante  destinazione
degli  risultati  economici  positivi  di  esercizio  sulla  base  di
apposita  delibera  del  Consiglio  in  sede  di   approvazione   del
rendiconto della gestione. 
Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che,  in  caso
di  perdita,  e'  primariamente  utilizzabile  per  la  copertura,  a
garanzia  del  fondo  di  dotazione  previa  apposita  delibera   del
Consiglio. Al pari del fondo  di  dotazione,  sono  alimentate  anche
mediante destinazione dei risultati economici positivi di  esercizio,
con apposita delibera del Consiglio  in  occasione  dell'approvazione
del  rendiconto  della  gestione.  L'Amministrazione  e'  chiamata  a
fornire un'adeguata informativa, nella relazione sulla  gestione  del
Presidente/Sindaco   dell'Amministrazione,   sulla   copertura    dei
risultati  economici  negativi  di  esercizio,  ed  in   particolare,
l'eventuale perdita  risultante  dal  Conto  Economico  deve  trovare
copertura all'interno del  patrimonio  netto,  escluso  il  fondo  di
dotazione.  Qualora  il  patrimonio  netto  (escluso  il   fondo   di
dotazione)  non  dovesse  essere  capiente  rispetto   alla   perdita
d'esercizio, la parte eccedente e' rinviata agli esercizi  successivi
(perdita portata a nuovo) al fine di assicurarne la copertura  con  i
ricavi futuri. 
Per i Comuni, la quota dei permessi di costruire  che  -  nei  limiti
stabiliti dalla legge - non e' destinata al finanziamento delle spese
correnti, costituisce incremento delle riserve. 
6.4 Passivo 
a) Fondi per rischi e oneri 
Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre  valutare
i necessari accantonamenti a fondi rischi e oneri destinati a coprire
perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche: 
  - natura determinata; 
  - esistenza certa o probabile; 
  - ammontare o data di sopravvenienza  indeterminati  alla  chiusura
dell'esercizio. 
Fattispecie   tipiche   delle    amministrazioni    pubbliche    sono
rappresentate da eventuali controversie con  il  personale  o  con  i
terzi, per le quali occorre stanziare a  chiusura  dell'esercizio  un
accantonamento  commisurato  all'esborso  che  si  stima   di   dover
sostenere al momento della definizione della controversia;  la  stima
dei suddetti accantonamenti deve essere attendibile e,  pertanto,  e'
necessario avvalersi delle  opportune  fonti  informative,  quali  le
stime effettuate dai legali. 
Le passivita' che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi  e
oneri sono di due tipi: 
  a) accantonamenti per passivita' certe, il cui ammontare o  la  cui
data di estinzione sono indeterminati. Si tratta in sostanza di fondi
oneri, ossia di costi, spese e perdite di  competenza  dell'esercizio
in corso per obbligazioni gia' assunte alla data del rendiconto della
gestione o altri eventi gia' verificatisi (maturati) alla stessa data
ma non ancora definiti esattamente nell'ammontare  o  nella  data  di
estinzione. Si tratta, quindi, di obbligazioni che  maturano  con  il
passare del tempo o che sorgono  con  il  verificarsi  di  un  evento
specifico  dell'esercizio  in  corso,  ovvero  di  perdite   che   si
riferiscono ad un evento  specifico  verificatosi  nell'esercizio  in
corso, le quali non sono ancora definite  esattamente  nell'ammontare
ma che comportano  un  procedimento  ragionieristico  di  stima.  Gli
stanziamenti per le predette obbligazioni vanno effettuati sulla base
di  una  stima  realistica  dell'onere  necessario  per  soddisfarle,
misurato dai costi in vigore alla data  di  chiusura  dell'esercizio,
tenendo, pero', conto di tutti gli aumenti di costo gia' noti a  tale
data, documentati e verificabili, che dovranno essere  sostenuti  per
soddisfare le obbligazioni assunte. 
  b)  accantonamenti  per  passivita'  la  cui  esistenza   e'   solo
probabile, si tratta delle cosiddette "passivita' potenziali" o fondi
rischi. 
I fondi  del  passivo  non  possono  essere  utilizzati  per  attuare
"politiche di bilancio" tramite la  costituzione  di  generici  fondi
rischi privi di giustificazione economica. 
Nella valutazione dei Fondi per  oneri,  occorre  tenere  presente  i
principi generali del bilancio,  in  particolare  i  postulati  della
competenza e della prudenza. 
-Fondi di quiescenza e obblighi simili. 
La voce accoglie i fondi diversi dal trattamento di fine rapporto  ex
art. 2120 Codice Civile, quali ad esempio: 
  - i fondi  di  pensione,  costituiti  in  aggiunta  al  trattamento
previdenziale  di  legge  (ad  es.  INPS  ecc.),  per  il   personale
dipendente; 
  - i fondi di pensione integrativa derivanti da  accordi  aziendali,
interaziendali o collettivi per il personale dipendente; 
  -  i  fondi  di  indennita'   per   cessazione   di   rapporti   di
collaborazione coordinata e continuativa. 
Tali fondi sono certi nell'esistenza ed indeterminati nell'ammontare,
in quanto basati su calcoli matematico-attuariali o  condizionati  da
eventi futuri, come il raggiungimento di una  determinata  anzianita'
di servizio e  la  vita  utile  lavorativa,  ma  sono  stimabili  con
ragionevolezza. 
-Fondo manutenzione ciclica. 
A fronte delle spese di manutenzione ordinaria, svolte periodicamente
dopo un certo numero di anni o  ore  di  servizio  maturate  in  piu'
esercizi su certi grandi impianti o su immobilizzazioni sulla base di
norme di legge o regolamenti dell'ente, viene  iscritto  nello  stato
patrimoniale un fondo manutenzione ciclica o periodica. 
Tale  fondo  non  intende  coprire  costi  per  apportare  migliorie,
modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti, che si  concretizzino  in
un  incremento  significativo  e  tangibile   di   capacita'   o   di
produttivita' o di sicurezza (manutenzioni  di  tipo  straordinario),
per i quali si rimanda al paragrafo sulle immobilizzazioni materiali. 
Gli stanziamenti a tale fondo hanno l'obiettivo di ripartire, secondo
il principio della competenza  fra  i  vari  esercizi,  il  costo  di
manutenzione che, benche' effettuata dopo un certo numero di anni, si
riferisce ad un'usura del  bene  verificatasi  anche  negli  esercizi
precedenti a quello in cui la manutenzione viene eseguita.  Pertanto,
accantonamenti periodici a questo fondo vanno effettuati se ricorrono
le seguenti condizioni: 
  a) trattasi di manutenzione che sicuramente sara' eseguita  (ed  e'
gia' pianificata) ad intervalli periodici; 
  b) vi e' la ragionevole certezza che il bene continuera'  a  essere
utilizzato almeno fino al prossimo ciclo di manutenzione; 
  c) la manutenzione ciclica  non  puo'  essere  sostituita  da  piu'
frequenti,  ma  comunque  sporadici,   interventi   di   manutenzione
ordinaria; 
  d) la manutenzione  ciclica  a  intervalli  pluriennali  non  viene
sostituita da  una  serie  di  interventi  ciclici  con  periodicita'
annuale,   i   cui   costi   vengono   sistematicamente    addebitati
all'esercizio. 
Lo stanziamento e' effettuato suddividendo la spesa prevista in  base
ad  appropriati  parametri  che   riflettano   il   principio   della
competenza. 
Il costo totale stimato dei lavori deve essere pari a quello  che  si
sosterrebbe se la manutenzione fosse effettuata alla data di chiusura
dell'esercizio, tenendo pero' conto di tutti  gli  aumenti  di  costo
gia' noti a tale  data,  documentati  e  verificabili,  che  dovranno
essere sostenuti per svolgere la  manutenzione.  Pertanto,  non  sono
anticipati gli effetti di eventuali incrementi dei costi  sulla  base
di proiezioni future di tassi inflazionistici. 
La congruita' del fondo, stimato per categorie omogenee di beni, deve
essere riesaminata  periodicamente  per  tenere  conto  di  eventuali
variazioni nei tempi di esecuzione dei lavori di manutenzione  e  del
costo stimato dei lavori stessi. 
-Fondo per copertura perdite di societa' partecipate. 
Qualora l'ente abbia partecipazioni  immobilizzate  in  societa'  che
registrano  perdite  che  non  hanno  natura  durevole  (in  caso  di
durevolezza della perdita, infatti, occorre svalutare direttamente le
partecipazioni) e abbia l'obbligo  o  l'intenzione  di  coprire  tali
perdite per la quota di pertinenza, accantona a un fondo del  passivo
dello stato patrimoniale un ammontare pari all'onere assunto. 
In relazione alla tipologia dell'impegno, se  il  relativo  onere  ha
gia' la natura di debito, sara' classificato come tale. 
Con  l'espressione  "passivita'  potenziali"  ci   si   riferisce   a
passivita'  connesse  a  "potenzialita'",  cioe'  a  situazioni  gia'
esistenti ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro. 
In particolare, per "potenzialita'" si intende  una  situazione,  una
condizione od una fattispecie  esistente  alla  data  del  rendiconto
della gestione, caratterizzata da uno stato d'incertezza,  la  quale,
al  verificarsi  o  meno  di  uno  o  piu'  eventi   futuri,   potra'
concretizzarsi per l'ente in una perdita, confermando il  sorgere  di
una passivita' o la perdita parziale o  totale  di  un'attivita'  (ad
esempio,  una  causa  passiva,   l'inosservanza   di   una   clausola
contrattuale o di una norma di legge,  un  pignoramento,  rischi  non
assicurati, ecc.). 
La  valutazione  delle  potenzialita'  deve  essere  sorretta   dalle
conoscenze delle specifiche situazioni, dall'esperienza del passato e
da ogni altro elemento utile, e devono essere effettuati nel rispetto
dei postulati del bilancio d'esercizio ed, in particolare, di  quelli
dell'imparzialita' e della verificabilita'. 
Il trattamento contabile delle  perdite  derivanti  da  potenzialita'
dipende dai seguenti due elementi: 
  1) dal grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro; 
  2) dalla possibilita' di stimare l'ammontare delle perdite. 
Tali determinazioni sono spesso difficili da effettuare e  richiedono
discernimento, oculatezza e  giudizio  da  parte  del  redattore  del
bilancio, applicati con competenza ed onesta' e con l'utilizzo  della
piu' ampia conoscenza dei fatti e delle circostanze. 
Le informazioni da utilizzare comprendono anche pareri  legali  e  di
altri esperti, dati relativi alla  esperienza  passata  dell'ente  in
casi similari, le decisioni che l'ente intendera' adottare, ecc. 
Al fine di misurare  il  grado  di  realizzazione  e  di  avveramento
dell'evento futuro, tali eventi possono classificarsi in:  probabili,
possibili o remoti. 
Un evento dicesi probabile, qualora se ne  ammetta  l'accadimento  in
base a motivi seri o attendibili ma non certi, ossia se l'accadimento
e' credibile, verosimile o ammissibile in base a motivi ed  argomenti
abbastanza sicuri. Opinione probabile e' del resto quella  basata  su
ragioni tali da meritare l'assenso di persona prudente. 
Con il termine possibile, il grado di realizzazione e di  avveramento
dell'evento futuro e' inferiore al probabile. L'evento  possibile  e'
quello che puo' accadere o verificarsi, ovvero e'  eventuale  o  puo'
avvenire. 
L'evento remoto e', invece, quello che ha scarsissime possibilita' di
verificarsi, ossia, che potra' accadere molto difficilmente. 
Le perdite derivanti  da  potenzialita'  e,  pertanto,  anche  quelle
connesse a passivita' potenziali sono rilevate in bilancio come fondi
accesi  a  costi,  spese  e  perdite  di  competenza  stimati  quando
sussistono le seguenti condizioni: 
  - la disponibilita', al momento della redazione  del  bilancio,  di
informazioni che facciano ritenere  probabile  il  verificarsi  degli
eventi comportanti il sorgere di una passivita' o la  diminuzione  di
una attivita'; 
  - la possibilita' di stimare l'entita' dell'onere  con  sufficiente
ragionevolezza. 
Se una perdita connessa a una  potenzialita'  e'  stata  iscritta  in
bilancio,  la  situazione  d'incertezza  e  l'ammontare  dell'importo
iscritto in bilancio  sono  indicati  in  nota  integrativa  se  tali
informazioni sono necessarie per una  corretta  comprensibilita'  del
bilancio. 
Tali stanziamenti sono rilevati nei fondi per rischi e oneri. 
Se e' probabile che l'evento futuro si verifichi ma la stima non puo'
essere effettuata, in quanto l'ammontare che ne risulterebbe  sarebbe
particolarmente aleatorio ed arbitrario, salvo il  caso  in  cui  sia
possibile stimare e stanziare in bilancio  un  importo  minimo,  sono
fornite in nota integrativa le stesse informazioni  da  indicare  nel
caso che l'evento  sia  possibile;  inoltre,  si  indichera'  che  e'
probabile che la perdita verra' sostenuta. 
Nel caso in cui l'evento e quindi la perdita sia  possibile,  ma  non
probabile,  sono   indicate   in   nota   integrativa   le   seguenti
informazioni: 
  - la situazione d'incertezza che potrebbe procurare la perdita; 
  - l'ammontare stimato della possibile perdita o  l'indicazione  che
la stessa non puo' essere effettuata; 
  - altri possibili effetti se non evidenti; 
  - preferibilmente, l'indicazione del parere di consulenti legali ed
altri esperti. 
Quando gli ammontari richiesti in una causa  o  in  una  controversia
sono marcatamente esagerati rispetto alla reale  situazione,  non  e'
necessario,  anzi  puo'  essere  fuorviante,  mettere   in   evidenza
l'ammontare dei danni richiesti. 
L'esistenza  e  l'ammontare  di  garanzie  prestate  direttamente   o
indirettamente (fidejussioni,  avalli,  altre  garanzie  personali  e
reali)  sono  posti  in  evidenza  nei  conti  d'ordine  ed  in  nota
integrativa  anche  se  la  perdita  che  l'ente  potra'  subire   e'
improbabile. Qualora invece la perdita sia probabile, si  stanzia  un
apposito fondo rischi. 
Gli stanziamenti a fronte  delle  perdite  connesse  a  potenzialita'
includono anche la stima delle spese legali e degli altri  costi  che
saranno sostenuti per quella fattispecie. 
b) Trattamento di Fine Rapporto. 
c) Debiti 
c1) Debiti da finanziamento dell'ente sono  determinati  dalla  somma
algebrica del debito all'inizio dell'esercizio piu' gli  accertamenti
sulle  accensioni  di  prestiti  effettuati  nell'esercizio  meno   i
pagamenti per rimborso di prestiti. 
c2) Debiti verso fornitori. 
I debiti funzionamento verso  fornitori  sono  iscritti  nello  stato
patrimoniale  solo  se  corrispondenti  a   obbligazioni   giuridiche
perfezionate esigibili per le quali il servizio e' stato  reso  o  e'
avvenuto lo scambio dei beni. 
La corretta applicazione del principio della  competenza  finanziaria
garantisce la corrispondenza tra i residui passivi diversi da  quelli
di finanziamento e l'ammontare dei debiti di funzionamento. 
I debiti sono esposti al loro valore nominale. 
c3) Debiti per trasferimenti e contributi. 
c4) Altri Debiti. 
d) Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti. 
I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformita'  a  quanto
precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile. 
I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle  quote  di
costi/oneri   che   avranno   manifestazione    finanziaria    futura
(liquidazione della spesa), ma che  devono,  per  competenza,  essere
attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es., quote di fitti  passivi
o premi di assicurazione con liquidazione posticipata). 
Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione
del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e  servizi)
il cui costo/onere deve essere imputato. 
I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno
avuto   manifestazione   finanziaria   nell'esercizio   (accertamento
dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di  competenza
di futuri esercizi. 
La  determinazione  dei  risconti  passivi  avviene  considerando  il
periodo di validita' della prestazione, indipendentemente dal momento
della manifestazione finanziaria. 
In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i  ricavi  rilevati  nel
corso   dell'esercizio   sono   rettificati    rispettivamente    con
l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota  da  rinviare
alla competenza dell'esercizio successivo. 
Le  concessioni  pluriennali  ed  i  contributi   agli   investimenti
comprendono la quota non di competenza dell'esercizio rilevata tra  i
ricavi nel corso dell'esercizio in cui il relativo credito  e'  stato
accertato, e sospesa alla fine dell'esercizio. Annualmente i proventi
sospesi sono ridotti attraverso la rilevazione di un provento  (quota
annuale di contributo agli  investimenti)  di  importo  proporzionale
alla  quota  di  ammortamento  del  bene  finanziato  dal  contributo
all'investimento. 
6.5 Criteri di classificazione e valutazione degli elementi attivi  e
passivi del patrimonio Per quanto non specificatamente  previsto  nel
principio 6, si fa rinvio a quanto previsto dal decreto del ministero
dell'economia e delle finanze del 18 aprile 2002, concernente  "Nuova
classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio  dello
Stato e  loro  criteri  di  valutazione,  e  successive  modifiche  e
integrazioni. 
7. Conti d'ordine 
7.1 Definizione 
Anche negli enti pubblici devono essere iscritti, in calce allo stato
patrimoniale, i conti d'ordine,  suddivisi  nella  consueta  triplice
classificazione: rischi, impegni, beni di terzi, che  registrano  gli
accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio  dell'ente
in tempi successivi a quelli della loro manifestazione. 
Si tratta, quindi, di fatti  che  non  hanno  ancora  interessato  il
patrimonio dell'ente, cioe' che non hanno comportato  una  variazione
quali-quantitativa del patrimonio, e che, di  conseguenza,  non  sono
stati registrati  in  contabilita'  generale  economico-patrimoniale,
ovvero nel  sistema  di  scritture  finalizzato  alla  determinazione
periodica della situazione  patrimoniale,  finanziaria  ed  economica
dell'ente. 
Le "voci" poste nei conti d'ordine non individuano elementi attivi  e
passivi del patrimonio poiche' sono registrate tramite un sistema  di
scritture secondario o minore  (improprio  per  alcuni  Autori)  che,
perche' tale, e' distinto ed indipendente dalla contabilita' generale
economico-patrimoniale. 
Pertanto, gli accadimenti contabilmente registrati nei sistemi minori
non possono in alcun caso costituire operazioni concluse  di  scambio
di  mercato  ovvero  operazioni  di  gestione  esterna  che   abbiano
comportato movimento di denaro in entrata  o  in  uscita  (variazione
monetaria)  o  che  abbiano  comportato   l'insorgere   effettivo   e
comprovato di un credito o di un debito (variazione finanziaria). 
Lo scopo dei "conti d'ordine" e' arricchire il quadro informativo  di
chi e' interessato alla situazione patrimoniale e finanziaria  di  un
ente. Tali conti, infatti, consentono di acquisire informazioni su un
fatto rilevante accaduto, ma che non  ha  ancora  tutti  i  requisiti
indispensabili per potere essere registrato in contabilita' generale. 
7.2 Modalita' di registrazione 
Per  memorizzare,  nei  conti   d'ordine,   gli   accadimenti   sopra
richiamati,  dovendosi  utilizzare   il   metodo   di   registrazione
partiduplistico,  per  consentire  la  duplice  rappresentazione   in
coerenza con la contabilita' generale e, quindi,  con  lo  schema  di
stato patrimoniale, si procede come segue: 
  a)  si  individua  un  conto  all'oggetto  (ad  esempio:  merce  da
consegnare; titoli da ricevere;) e contestualmente; 
  b) s'individua un conto al soggetto (ad esempio: clienti c/impegni;
creditori per titoli da consegnare). 
E' il conto all'oggetto che piu' rileva ai  fini  informativi  e  che
"guida" la registrazione, in quanto in esso  si  individua  l'aspetto
originario della rilevazione. 
Per prassi: 
  1. se l'oggetto viene acquisito o sara' acquisibile  dall'ente,  il
conto all'oggetto viene addebitato; 
  2. se l'oggetto viene trasferito o sara' trasferibile dall'ente, il
conto all'oggetto viene accreditato. 
Volendosi  utilizzare  il  metodo  di  registrazione  partiduplistico
(funzionamento simultaneo e antitetico di due  serie  di  conti),  il
conto al soggetto sara' movimentato nella sezione  opposta  a  quella
utilizzata nel conto all'oggetto. 
Naturalmente  i  due  conti  (all'oggetto  ed   al   soggetto)   sono
addebitati/accreditati per il medesimo importo. 
Le scritture degli impegni  sono  alimentate  dagli  impegni  assunti
sulla competenza degli esercizi futuri relative a servizi e beni  che
saranno interamente fruiti negli esercizi futuri (non comprende  beni
e servizi  fruiti  nell'esercizio  di  riferimento  con  obbligazione
esigibile negli esercizi futuri). 
I criteri di  iscrizione  e  valutazione  sono  quelli  previsti  dal
documento OIC 22 dei principi contabili "Conti d'Ordine". 
E' obbligatoria l'indicazione,  prevista  dall'art.  2424,  comma  3,
codice civile, delle garanzie prestate  fra  fidejussioni  (cui  sono
equiparate le lettere  di  patronage  "forti"),  avalli,  e  garanzie
reali. Per le pubbliche amministrazioni, e',  altresi',  obbligatorio
classificare tali garanzie tra amministrazioni pubbliche  ed  imprese
controllate, partecipate ed altre imprese. 
7.3 Conti d'ordine e partite  di  giro  nel  bilancio  di  previsione
finanziario degli enti pubblici Non vi e' e non vi puo' essere alcuna
relazione biunivoca fra conti d'ordine e partite di giro iscritte nel
bilancio di previsione finanziario degli enti pubblici. 
Le "somiglianze" sono solo apparenti ed ingannevoli. 
E'  vero  che  anche  l'utilizzo  delle  partite  di  giro  non  deve
influenzare il "risultato finanziario" dell'ente  pubblico,  ma  cio'
non deve portare  in  alcun  modo  a  stabilire  una  sovrapposizione
identitaria con i conti d'ordine. 
I conti d'ordine non contribuiscono a definire il  risultato  perche'
sono fuori dal sistema delle scritture che serve a  determinarlo,  le
partite di giro, al contrario, sono  registrazioni  che  fanno  parte
integrante del sistema di scritture finanziario e non influenzano  il
risultato perche' l'ente, nelle circostanze in cui si ricorra a  tali
conti, si trova contemporaneamente a  debito  e  a  credito,  per  il
medesimo importo, nei confronti di terzi soggetti. 
Si noti che l'ente si trova contemporaneamente a credito e  a  debito
in circostanze del tutto identiche a  quelle  in  cui  puo'  trovarsi
qualsiasi azienda.  I  fatti  amministrativi  che  danno  luogo  alle
partite  di  giro  sono  fatti  "compiuti"  che  le  aziende  private
registrano normalmente in contabilita' generale. 
Per chiarire meglio il punto  si  pensi  all'ipotesi  classica  delle
ritenute per contributi sociali. 
7.4. Sul deposito cauzionale 
Il deposito cauzionale individua somme  di  denaro  che  un  ente  ha
versato a terzi a titolo di garanzia e delle quali l'ente medesimo si
priva fino a quando non si realizza la "condizione sospensiva". 
Assunto che le somme in questione sono "uscite" dall'economia  di  un
ente ed entrate nell'economia di un altro "soggetto", sebbene non sia
esclusa l'ipotesi che possano rientrarvi, e' indubbio che  si  tratta
di un fatto amministrativo compiuto  da  registrate  in  contabilita'
generale economico-patrimoniale, che da' origine ad una  permutazione
dei valori patrimoniali ovvero che non modifica il  patrimonio  netto
ed il risultato economico: 
  a)  se  la  cauzione  in  denaro  e'  versata,  cio'  comporta  una
permutazione fra  valori  dell'attivo,  riducendosi  l'ammontare  del
denaro contante e aumentando un  "credito  diverso"  (il  credito  e'
"diverso"  perche'  non  ha   natura   commerciale,   finanziaria   o
tributaria) per il medesimo importo; 
  b) se  la  cauzione  in  denaro  e'  ricevuta,  cio'  comporta  una
permutazione dei valori patrimoniali ma ne risultano  interessati  le
liquidita' immediate che aumentano ed i "debiti verso altri" (o verso
una delle fattispecie possibili fra quelle individuate  nello  schema
dello stato patrimoniale) che aumentano dello stesso importo. 
Il fatto amministrativo, in ogni caso, va registrato in  contabilita'
economico-patrimoniale e non nei conti d'ordine. 
Limitandoci  all'ipotesi  del  versamento  della  cauzione,  non   si
modifica il totale dell'attivo  patrimoniale,  ma  la  somma  data  a
garanzia da "valore monetario certo" (cassa, banca)  diventa  "valore
monetario assimilato" (credito verso altri). 
Quella somma data in garanzia, non essendo piu'  liquida,  non  puo',
quindi, essere utilizzata. 
Quanto poi alla collocazione nello stato patrimoniale  del  "credito"
che l'azienda vanta verso  terzi  per  avere  dato  in  garanzia  del
denaro, occorre, come sempre, individuare in quale arco di  tempo  si
prevede di potere incassare la somma. 
Pertanto, tale "voce" puo' trovare, alternativamente, accoglienza in: 
  1. immobilizzazioni ed,  in  particolare,  fra  le"Immobilizzazioni
finanziarie", crediti verso altri, quando trattasi di  un  credito  a
lungo termine; 
  2. attivo circolante ed, in particolare, fra i  "Crediti",  crediti
verso altri, quando trattasi di credito a breve termine. 
In caso di cauzione ricevuta, vale quanto sopra richiamato in  merito
alla  necessita'  per  i  debiti  di  indicare,  per  ciascuna  voce,
l'importo esigibile oltre l'esercizio successivo. 
L'uso dei conti d'ordine e' ammesso nel caso si ricevano titoli  come
deposito cauzionale. In tale evenienza, non  potendone  disporre,  si
utilizzano i conti d'ordine. Si  tratta  di  "beni  di  terzi  presso
l'ente". 
8. Coordinamento con i principi contabili delle imprese  del  settore
privato. 
Per quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa
rinvio agli articoli dal n. 2423  al  n.  2435  bis  (disciplina  del
bilancio di esercizio) del codice  civile  e  ai  principi  contabili
emanati dall'OIC. 
9. L'avvio della contabilita' economico patrimoniale armonizzata 
9.1 L'avvio della contabilita' economico-patrimoniale da parte  degli
enti locali 
La prima attivita' richiesta per l'adozione della nuova  contabilita'
e' la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il
31 dicembre dell'anno  precedente  nel  rispetto  del  DPR  194/1996,
secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al
presente decreto. 
A  tal  fine   e'   necessario   riclassificare   le   singole   voci
dell'inventario secondo il piano dei conti patrimoniale. 
La seconda attivita' richiesta consiste nell'applicazione dei criteri
di valutazione dell'attivo  e  del  passivo  previsti  dal  principio
applicato della contabilita' economico patrimoniale all'inventario  e
allo stato patrimoniale riclassificato. 
A tal fine, si predispone una tabella che, per  ciascuna  delle  voci
dell'inventario e dello stato patrimoniale  riclassificato,  affianca
gli  importi  di  chiusura  del  precedente  esercizio,  gli  importi
attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di
valutazione, negative e positive. 
I prospetti riguardanti l'inventario e lo stato  patrimoniale  al  1°
gennaio   dell'esercizio   di   avvio   della   nuova   contabilita',
riclassificati e rivalutati, nel rispetto  dei  principi  di  cui  al
presente   allegato,   con   l'indicazione   delle   differenze    di
rivalutazione, sono oggetto di approvazione del Consiglio in sede  di
approvazione   del   rendiconto   dell'esercizio   di   avvio   della
contabilita' economico patrimoniale, unitariamente  ad  un  prospetto
che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova  classificazione.
Considerato che si ridetermina  il  patrimonio  netto  dell'ente,  si
ritiene opportuna l'approvazione da parte del Consiglio. 
All'avvio della contabilita' economico patrimoniale  armonizzata,  le
prime scritture sono quelle  di  apertura  dei  conti  riclassificati
secondo la nuova articolazione  dello  stato  patrimoniale,  con  gli
importi indicati nello stato patrimoniale di chiusura del  precedente
esercizio. 
Le scritture  immediatamente  successive  riguardano  la  rilevazione
delle differenze  di  valutazione.  Alcune  voci  dell'attivo  e  del
passivo devono essere  rivalutati,  altre  devono  essere  svalutate.
Talli operazioni devono essere registrate anche nel  Libro  dei  beni
ammortizzabili. 
Le rettifiche di rivalutazione si rilevano come segue: 
    


--------------------------      -------------------
Rettifiche di valutazione   a    Diversi                   10.500.000

Per minore valore attribuito ad alcune attivita'
e maggiore valore attributo ad alcune passivita'

                            a    Immobili         7.500.000
                                 Macchinari       1.000.000
                                 Fondo sval.
                                 Crediti          2.000.000
--------------------------      -------------------
Diversi                     a    Rettifiche di valutazione 14.000.000

Per maggiore valure attribuito alle seguenti attivita'

Rimanenze di magazzino                            5.000.000
Titoli                                            7.000.000
Attrezzature                                      2.000.000
--------------------------      -------------------

    
L'ultima  scrittura  rileva  l'incremento  o  la  costituzione  delle
riserve di capitale, nel caso in cui le rettifiche positive siano  di
importo superiore a quello delle  rettifiche  negative.  In  caso  di
maggiori rettifiche negative, la differenza e'  portata  a  riduzione
delle eventuali riserve preesistenti. 
    

--------------------------      -------------------
Rettifiche di valutazione    a   Riserve di capitale     3.500.000,00
--------------------------      -------------------

    
Se le  riserve  non  sono  sufficienti  a  compensare  le  rettifiche
negative, si rileva una perdita da rivalutazione, destinata ad essere
recuperata negli esercizi successivi. 
Dopo la registrazione delle rettifiche  di  valutazione,  si  procede
alle tradizioni scritture di "ripresa" delle rimanenze e dei risconti
attivi e passivi registrati nell'esercizio precedente,  a  quello  in
corso appena iniziato  e  all'avvio  delle  scritture  di  esercizio,
integrate alla contabilita' finanziaria. 
Il valore di eventuali beni patrimoniali per i  quali  non  e'  stato
possibile completare il  processo  di  valutazione  nel  primo  stato
patrimoniale  di  apertura,  secondo  la  disciplina   del   presente
principio, in quanto in corso di ricognizione o in attesa di perizia,
puo' essere adeguato  nel  corso  della  gestione  tramite  scritture
esclusive  della   contabilita'   economico-patrimoniale   del   tipo
immobilizzazioni @ Fondo di dotazione.  L'attivita'  di  ricognizione
straordinaria del patrimonio, e la conseguente  rideterminazione  del
valore del patrimonio, deve in ogni caso concludersi entro il secondo
esercizio    dall'entrata    in     vigore     della     contabilita'
economico-patrimoniale (entro l'esercizio 2017, esclusi gli enti  che
hanno participato alla sperimentazione); 
Nella  Relazione  sulla  gestione  allegata   al   primo   rendiconto
riguardante  il  primo  esercizio  di  adozione  della   contabilita'
economico patrimoniale, si da' conto: 
  - delle principali differenze tra il primo  Stato  Patrimoniale  di
apertura  e  l'ultimo  stato  patrimoniale  predisposto  secondo   il
precedente ordinamento  contabile,  fornendo  informazioni  circa  la
riconciliazione delle  poste  rilevanti  e  sugli  effetti  derivanti
dall'applicazione dei principi sul Valore Netto Contabile; 
  - delle modalita' di  valutazione  delle  singole  poste  attive  e
passive dello stato patrimoniale iniziale e finali. 
  - delle componenti del patrimonio in corso  di  ricognizione  o  in
attesa di perizia 
9.2 L'avvio  della  contabilita'  economico-patrimoniale  armonizzata
delle Regioni 
L'ordinamento contabile precedente all'entrata in vigore del presente
decreto  non  prevedeva  l'adozione  della   contabilita'   economico
patrimoniale da parte delle regioni. 
Fino all'entrata in vigore della riforma, le regioni che non  avevano
deciso     autonomamente     di     adottare     la      contabilita'
economico-patrimoniale, redigevano solo il "Conto del Patrimonio" nel
rispetto del rispettivo ordinamento contabile, prassi  consolidate  e
principi radicalmente diversi  da  quelli  richiesti  per  l'adozione
della contabilita' economico patrimoniale. 
In assenza di uno stato patrimoniale  preesistente,  le  regioni  non
possono aprire i conti secondo le modalita' previste per gli enti che
gia' adottavano la  contabilita'  economico  patrimoniale  (anche  se
secondo  schemi  e  principi  differenti  da  quelli  previsti  dalla
riforma). 
Per avviare la contabilita' economico  patrimoniale  coerente  con  i
principi dell'armonizzazione le regioni che gia'  non  adottavano  la
contabilita'  economico-patrimoniale   elaborano   il   primo   Stato
Patrimoniale di apertura sulla base  della  situazione  rappresentata
dal conto del patrimonio dell'esercizio precedente, integrata da  una
ricognizione  straordinaria  della  situazione   patrimoniale   della
Regione,    applicando    direttamente    i    principi     contabili
dell'armonizzazione, sia con riferimento alla  classificazione  delle
voci del patrimonio che per quanto riguarda i criteri di valutazione; 
Eventuali componenti del patrimonio  non  rilevate  nel  primo  stato
patrimoniale di apertura, in quanto in corso  di  ricognizione  o  in
attesa di perizia, possono essere registrate nel corso della gestione
tramite scritture esclusive della contabilita' economico-patrimoniale
del tipo  immobilizzazioni  @  Fondo  di  dotazione.  L'attivita'  di
ricognizione  straordinaria  del   patrimonio,   e   la   conseguente
rideterminazione  del  valore  del  patrimonio,  deve  in  ogni  caso
concludersi entro il secondo esercizio dall'entrata in  vigore  della
contabilita' economico-patrimoniale (entro l'esercizio 2017,  esclusi
gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione); 
Nella  Relazione  sulla  gestione  allegata   al   primo   rendiconto
riguardante  il  primo  esercizio  di  adozione  della   contabilita'
economico patrimoniale, si da' conto: 
  - delle principali differenze tra il primo  Stato  Patrimoniale  di
apertura e l'ultimo Conto del Patrimonio, fornendo informazioni circa
la riconciliazione delle poste rilevanti e  sugli  effetti  derivanti
dall'applicazione dei principi sul Valore Netto Contabile; 
  - delle modalita' di  valutazione  delle  singole  poste  attive  e
passive dello stato patrimoniale iniziale e finali. 
  - delle componenti del patrimonio in corso  di  ricognizione  o  in
attesa di perizia 
In  occasione  dell'approvazione  del   rendiconto   della   gestione
riguardante  il  primo  esercizio  di  adozione  della   contabilita'
economico patrimoniale, la composizione dello stato  patrimoniale  di
apertura e del patrimonio netto, costituisce oggetto di una specifica
approvazione da parte del Consiglio regionale. 
9.3 Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione 
Al fine della predisposizione del primo Stato Patrimoniale  gli  enti
si attengono ai seguenti criteri: 
ATTIVO 
a) Patrimonio immobiliare e terreni di  proprieta':  e'  iscritto  al
costo di acquisto, comprendente anche i costi accessori,  ovvero,  se
non  disponibile,  al  valore  catastale.   Successivamente   occorre
determinare il fondo ammortamento cumulato nel tempo,  tenendo  conto
del momento  iniziale  in  cui  il  cespite  ha  iniziato  ad  essere
utilizzato dall'ente e  della  vita  utile  media  per  la  specifica
tipologia  di  bene.  Gli  enti  che,  all'entrata  in  vigore  della
contabilita' economico patrimoniale  armonizzata,  applicavano  altri
coefficienti di ammortamento, adottano i coefficienti  armonizzati  a
decorrere da tale data. 
Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare  se  il  bene  immobile
risulta essere completamente ammortizzato il  fondo  di  ammortamento
sara' pari al valore dello stesso. 
Se il bene  non  risulta  interamente  ammortizzato,  e  per  il  suo
acquisto sono stati ricevuti contributi  da  terzi,  va  iscritta  la
residua quota di contributi nella voce "Ratei e  risconti  passivi  e
contributi agli investimenti", al  fine  di  coprire  nel  tempo  gli
ammortamenti residui. 
Ai fini della valutazione del patrimonio immobiliare si  richiama  il
principio applicato  della  contabilita'  economico  patrimoniale  n.
4.15, il quale prevede che "ai fini dell'ammortamento i terreni e gli
edifici  soprastanti  sono  contabilizzati  separatamente  anche   se
acquisiti congiuntamente", in quanto i terreni non  sono  oggetto  di
ammortamento. Nei casi in cui negli atti di provenienza degli edifici
(Rogiti o atti di trasferimento con indicazione del valore  peritale)
il valore dei  terreni  non  risulti  indicato  in  modo  separato  e
distinto da quello dell'edificio soprastante, si applica il parametro
forfettario del 20% al valore indiviso di acquisizione,  mutuando  la
disciplina prevista dall'art. 36 comma 7 del DL luglio  2006,  n  223
convertito  con  modificazioni  dalla  L.  4  agosto  2006   n   248,
successivamente modificato dall' art. 2 comma 18  del  DL  3  ottobre
2006 n 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006  n
286: "Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento  deducibili  il
costo complessivo dei fabbricati strumentali e' assunto al netto  del
costo delle aree occupate  dalla  costruzione  e  di  quelle  che  ne
costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette  aree,
ove non autonomamente acquistate in precedenza,  e'  quantificato  in
misura  pari  al  maggior  valore  tra  quello  esposto  in  bilancio
nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e,  per
i fabbricati industriali, al  30  per  cento  del  costo  complessivo
stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla
produzione o trasformazione di beni". 
Nei casi in cui non  e'  disponibile  il  costo  storico,  il  valore
catastale e' costituito da quello ottenuto  applicando  all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio  dell'anno
di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo  3,
comma  48,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  i   seguenti
moltiplicatori: a. 160  per  i  fabbricati  classificati  nel  gruppo
catastale  A  e  nelle  categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  con
esclusione della categoria catastale A/10; b. 140  per  i  fabbricati
classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali  C/3,
C/4 e C/5; b-bis. 80 per i fabbricati  classificati  nella  categoria
catastale D/5; c. 80 per i fabbricati  classificati  nella  categoria
catastale A/10; d.  60  per  i  fabbricati  classificati  nel  gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria
catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1°
gennaio 2013; e. 55 per i  fabbricati  classificati  nella  categoria
catastale C/1. 
Per i terreni agricoli, il valore e' costituito  da  quello  ottenuto
applicando  all'ammontare  del  reddito  dominicale   risultante   in
catasto, vigente al 1° gennaio  dell'anno  d'imposizione,  rivalutato
del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. 
b) Immobili e terreni di terzi a disposizione: sono iscritti al costo
di acquisto, comprendente anche i costi  accessori,  ovvero,  se  non
disponibile, al valore catastale. Il relativo valore va imputato  nei
conti d'ordine, salvo i casi in cui l'ente non  abbia  diritti  reali
perpetui su tali beni; in quest'ultimo caso anche il costo  sostenuto
per l'acquisizione del diritto reale su tali immobili va imputato tra
le immobilizzazioni; 
c) Beni mobili e patrimonio librario: e' necessario procedere ad  una
ricognizione   inventariale.   Con   riferimento   ai   beni   mobili
ammortizzabili occorre determinare il fondo ammortamento cumulato nel
tempo, tenendo conto del  momento  iniziale  in  cui  il  cespite  ha
iniziato ad essere utilizzato nell'ente e della vita utile media  per
la specifica tipologia di bene. Se il bene  non  risulta  interamente
ammortizzato, e per il suo acquisto sono stati ricevuti contributi da
terzi, va iscritta la residua quota di contributi nella voce "Ratei e
risconti passivi e contributi agli investimenti", al fine di  coprire
nel tempo gli ammortamenti residui. 
In sede di determinazione del primo  Stato  Patrimoniale  non  devono
essere  ricompresi  nella  ricognizione  i  beni   gia'   interamente
ammortizzati. 
d) Contributi  in  conto  capitale:  eventuali  contributi  in  conto
capitale ricevuti per il finanziamento delle  immobilizzazioni  vanno
inseriti nella voce "Ratei  e  risconti  passivi  e  contributi  agli
investimenti" di stato patrimoniale (solo per la  parte  a  copertura
del residuo valore da ammortizzare del cespite); 
e) Immobilizzazioni finanziarie: 
  a. sono iscritte al valore di acquisizione, corretto  di  eventuali
perdite durevoli di valore. 
  Le partecipazioni di controllo sono  valutate  con  il  metodo  del
patrimonio netto. 
b. I crediti finanziari: al valore nominale. 
c. I derivati da ammortamento sono iscritti al valore nominale  delle
risorse che  l'ente  ha  il  diritto  di  ricevere  a  seguito  della
sottoscrizione del derivato, al fine di estinguere,  a  scadenza,  la
passivita' sottostante, rettificato del debito residuo alla data  del
primo stato patrimoniale a carico dell'ente, generato dall'obbligo di
effettuare versamenti periodici al fine di costituire le risorse che,
a scadenza,  saranno  acquisite  per  l'estinzione  della  passivita'
sottostante. 
  I derivati in essere riguardanti flussi di solo interesse non  sono
iscritti nello stato patrimoniale iniziale. 
f) Disponibilita' liquide: importi giacenti  sui  conti  bancari,  di
tesoreria statale e postali  dell'ente,  nonche'  assegni,  denaro  e
valori bollati; 
g)  Crediti:  preliminare  e'  la  verifica  della   loro   effettiva
sussistenza a seguito del riaccertamento  straordinario  dei  residui
previsto dall'articolo 3, comma 7, del presente  decreto.  I  crediti
sono valutati al netto del fondo svalutazione crediti e corrispondono
all'importo dei residui attivi e a  quello  degli  eventuali  crediti
stralciati  dalle  scritture  finanziarie  e  registrati  solo  nelle
scritture patrimoniali. 
PASSIVO 
h) debiti di funzionamento: preliminare e'  la  verifica  della  loro
effettiva sussistenza a seguito del riaccertamento straordinario  dei
residui previsto dall'articolo 3, comma 7, del  presente  decreto.  I
debiti corrispondono all'importo dei residui passivi, compresi quelli
perenti (l'istituto della perenzione riguarda solo le regioni e,  con
l'entrata in vigore del  D.Lgs  118/2011,  riguarda  solo  i  residui
perenti alla data dal del 31 dicembre 2014).  La  riassegnazione  dei
residui perenti nella contabilita'  finanziaria  non  e'  oggetto  di
rilevazione nella contabilita' economico-patrimoniale. 
i) Debiti finanziari: derivano da finanziamenti contratti e incassati
non rimborsati. A regime  sono  rilevati  sulla  base  degli  impegni
assunti per rimborso prestiti, compresi quelli imputati agli esercizi
successivi  o  degli  impegni  automatici  disposti  a   seguito   di
operazioni   di   finanziamento   dell'ente   (tale   importo    deve
corrispondere alla differenza tra le entrate accertate per operazioni
di finanziamento e l'importo non ancora rimborsato). All'avvio  della
contabilita' economico  patrimoniale  e'  necessario  effettuare  una
ricognizione dei debiti non ancora rimborsati.  I  debiti  finanziari
sono distinti in debiti a breve  termine  o  a  medio-lungo  termine,
secondo le modalita' indicate  nel  glossario  del  piano  dei  conti
integrato I debiti finanziari,  alla  voce  "Debiti  verso  banche  e
tesoriere" comprendono anche le anticipazioni di tesoreria in  essere
al  1°   gennaio   dell'anno   successivo,   rinviate   contabilmente
all'esercizio successivo. 
La ricognizione dei debiti comprende il valore  dell'importo  dell'up
front ricevuto in passato a seguito della sottoscrizione di contratti
derivati ancora in essere, al netto dei  rimborsi  effettuati,  anche
se,  in  occasione  del  regolamento  dei  flussi  attivi  e  passivi
periodici, non e' stata evidenziata la natura di rimborso prestiti;. 
j) Fondo per il trattamento di quiescenza: riguarda  l'ammontare  del
trattamento di fine rapporto maturato nei confronti del personale per
il quale l'ente e' tenuto a provvedere direttamente al pagamento  del
trattamento di fine rapporto, alla data di  riferimento  dello  stato
patrimoniale  di  apertura.  Nel  caso  in  cui  non  sia   possibile
ricostruire tale  importo  alla  data  di  avvio  della  contabilita'
economico-patrimoniale, l'onere riguardante il TFR erogato nel  corso
dell'esercizio e' interamente  considerato  di  competenza  economica
dell'esercizio. 
k) Altri debiti, costituiti dai debiti  tributari  che  derivano  dai
debiti tributari degli esercizi  precedenti,  comprensivi  di  quelli
emersi   dalle   dichiarazioni   fiscali   dell'ente   dell'esercizio
precedente a quello  di  introduzione  della  contabilita'  economico
patrimoniale,  dai  debiti  di  natura  previdenziale  e  dai  debiti
rilevati sulla base degli impegni assunti per i titoli 3, e  7  delle
spese compresi quelli Imputati agli esercizi successivi. 
PATRIMONIO NETTO 
1) Fondo di dotazione  dell'ente:  costituita  dalla  differenza,  se
positiva, tra attivo e passivo, al netto della voce  "Netto  da  beni
demaniali", al netto del valore attribuito alle riserve: 
2) Alle riserve e' attributo un valore pari a  quello  risultante  ai
corrispondenti  valori  dello   stato   patrimoniale   dell'esercizio
precedente, a meno  di  differenze  derivanti  dall'applicazione  dei
nuovi principi. 
3)  Nello  stato  patrimoniale  iniziale,  la  voce  AIII  "Risultato
economico dell'esercizio" non e' valorizzata. 
 
 
 
APPENDICE TECNICA 
Esempio 1) Acquisto dell'immobilizzazione da terze economie 
Nell'anno 2012, in data 30/03/2012, il Comune Y acquista dalla  ditta
Z un immobile non destinato ad attivita' commerciale sostenendo costi
per un totale di 500.000 euro oltre iva. 
Le rilevazioni contabili sono le seguenti: 
Scritture continuative anno 2012 
1.  In  data  15/04/2012   e'   sottoscritto   l'atto   di   acquisto
dell'immobile e nella stessa data e' effettuato il relativo pagamento
ed emessa la fattura dalla ditta Z. In  contabilita'  finanziaria  si
rileva   l'impegno   di   euro    605.000    relativo    all'acquisto
dell'immobilizzazione e si liquida la relativa spesa. 
Tale rilevazione  genera  la  seguente  rilevazione  in  contabilita'
economico patrimoniale: 
 
                             15/04/2012 
    

---------------------------------------------------------------------
1.2.2.1.1 Fabbricati                         605.000 1
2.4.2     Debiti vs fornitori                                 605.000
---------------------------------------------------------------------
2. In data 15/04/2012 e' predisposto il mandato  di  pagamento  e  si
rileva in contabilita'  finanziaria  l'ordinazione  di  pagamento  al
fornitore per euro 605.000
    
Tale rilevazione  genera  la  seguente  rilevazione  in  contabilita'
economico patrimoniale: 
 
                             15/04/2012 
    

---------------------------------------------------------------------
2.4.2     Debiti vs Fornitori                     605.000
1.3.4.1.1 Istituto tesoriere                                  605.000
---------------------------------------------------------------------

    
3.  In  data  30/04/2012  il  tesoriere  effettua  il  pagamento  del
fornitore per euro 605.000. 
Tale  rilevazione  non  genera  alcuna  scrittura   in   contabilita'
economico patrimoniale. 
 
Scritture di assestamento anno 2012 
4. In data 31/12/2012 si provvede all'individuazione delle  quote  di
ammortamento dell'immobile acquisito. 
Tale rilevazione  genera  la  seguente  rilevazione  in  contabilita'
economico patrimoniale: 
 
                             31/12/2012 
    

---------------------------------------------------------------------
2.2.1.06.02 Ammortamento Fabbricati ad uso          12.100
            commerciale e Fondo Ammortamento
            Fabbricati                                         12.100
---------------------------------------------------------------------

    
Scritture di chiusura anno 2012 
5. In data 31/12/2012 si provvede alla chiusura dei conti al bilancio
di esercizio 2012 (rendiconto della gestione e stato patrimoniale). 
Tale rilevazione  genera  le  seguente  rilevazione  in  contabilita'
economico patrimoniale: 
 
                             31/12/2012 
    

---------------------------------------------------------------------
            Stato patrimoniale finale           592.900
1.2.2.1.1   Fabbricati                                        592.900
---------------------------------------------------------------------
            Conto Economico                      12.100
2.2.1.06.02 Ammortamento Fabbricati ad uso
            commerciale e                                      12.100
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
      Stato patrimoniale finale                                12.100
      Fondo Ammortamento Fabbricati              12.100
---------------------------------------------------------------------

    
Le rilevazioni relative all'ammortamento dovranno  essere  effettuate
al termine di  ciascun  anno  e  fino  alla  durata  utile  del  bene
(nell'ipotesi di immobili 50 anni). 
 
Esempio 2) Realizzazione dell'immobilizzazione ad opera di terzi 
Nell'anno  2012,  30/03/2012  Il  Comune  Y  approva  un   piano   di
realizzazione di un opera pubblica e in data  30/06/2012  sottoscrive
un contratto di appalto con la ditta Z per  la  realizzazione  di  un
immobile non destinato  ad  attivita'  commerciale.  E'  prevista  la
realizzazione dell'opera in  un  periodo  di  6  anni.  Durante  tale
periodo e' stabilito il pagamento  di  importi  annuali  in  funzione
dello stato di avanzamento dei lavori e a  seguito  di  emissione  di
fattura da parte della ditta appaltatrice. Le fatture saranno  emesse
il 20/09 di ciascun anno con ultima fattura da emettere a seguito  di
collaudo e consegna dell'immobile.  A  seguito  dell'emissione  delle
fatture l'ente procede  alla  verifica  di  conformita'  delle  opere
realizzate e, dopo gli ulteriori controlli previsti dall'ordinamento,
procede alla liquidazione della spesa (30 ottobre 2012). 
L'importo complessivo per  la  realizzazione  dell'opera  e'  pari  a
500.000 euro oltre iva. 
L'opera sara' realizzata in base al seguente piano: 
    

+----------------------+------+------+------+-------+-------+------+
|         Anno         | 2012 | 2013 | 2014 | 2015  | 2016  | 2017 |
+----------------------+------+------+------+-------+-------+------+
|  % di completamento  |      |      |      |       |       |      |
|        opera         | 10%  | 14%  | 16%  |  20%  |  24%  | 16%  |
+----------------------+------+------+------+-------+-------+------+
|Tot Importo Fatturato |      |      |      |       |       |      |
|     e liquidato      |60.500|84.700|96.800|121.000|145.200|96.800|
+----------------------+------+------+------+-------+-------+------+

    
Le rilevazioni contabili sono le seguenti: 
Scritture continuative anno 2012 
1. Alla firma del contratto di appalto in contabilita' finanziaria si
impegna la spesa relativa all'intera opera oggetto dell'appalto,  con
imputazione agli esercizi dal 2012 al 2017. 
2. in data 30/10/2012 in contabilita' finanziaria si liquida la spesa
relativa al 2012 relativa al primo stato di  avanzamento  lavori  per
euro 60.500 oltre iva2 . L'importo fatturato e liquidato (pari a € 
60.500) e' considerato contabilmente come un acconto finalizzato alla
realizzazione di un'immobilizzazione ed e' rilevato come segue: 
 
                             30/10/2012 
    

---------------------------------------------------------------------
1.2.2.4.1 Acconti per realizzazione beni materiali    60.500
2.4.2     Debiti vs fornitori                                  60.500
---------------------------------------------------------------------

    
3. In data 20/11/2012 e' predisposto il mandato  di  pagamento  e  si
rileva in contabilita'  finanziaria  l'ordinazione  di  pagamento  al
fornitore per euro 60.500 
Tale rilevazione  genera  la  seguente  rilevazione  in  contabilita'
economico patrimoniale: 
 
                             20/11/2012 
    

---------------------------------------------------------------------
2.4.2     Debiti vs fornitori                       60.500
1.3.4.1.1 Istituto tesoriere                                   60.500
---------------------------------------------------------------------

    
4.  In  data  20/12/2012  il  tesoriere  effettua  il  pagamento  del
fornitore per euro 60.500. 
Tale  rilevazione  non  genera  alcuna  scrittura   in   contabilita'
economico patrimoniale. 
 
Scritture di assestamento anno 2012 
Nell'ipotesi descritta non si effettuano scritture di assestamento in
quanto l'opera non e' entrata in funzionamento. 
Scritture di chiusura anno 2012 
 
5. In data 31/12/2012 si provvede alla chiusura dei conti al bilancio
di esercizio 2012 (rendiconto della gestione e stato patrimoniale). 
Tale rilevazione  genera  le  seguente  rilevazione  in  contabilita'
economico patrimoniale: 
 
                             31/12/2012 
    

---------------------------------------------------------------------
          Stato patrimoniale finale                   60.500
1.2.2.4.1 Acconti per realizzazione beni materiali             60.500
---------------------------------------------------------------------


                Prospetti di bilancio (31/12/2012)


                         Stato patrimoniale
=====================================================================
|                                                   | Passivita' e  |
|                     Attivita'                     |     netto     |
+===================================================+===============+
|B. III. 3. Immobilizzazioni                        |               |
|in Corso e acconti (3)                             |               |
|                                             60.500|               |
|                                                   |               |
+---------------------------------------------------+---------------+

    
Scritture continuative anno 2013 
6. in data 20/09/2013 si  riceve  la  2a  fattura  dal  Fornitore  in
relazione al secondo stato di  avanzamento  lavori  per  euro  70.000
oltre iva4 e in data 30/10/2013 si liquida la spesa in conto capitale
per euro 84.700. 
 
                             30/10/2013 
    

---------------------------------------------------------------------
1.2.2.4.1 Acconti per realizzazione beni materiali    84.700
2.4.2     Debiti vs fornitori                                  84.700
---------------------------------------------------------------------

    
7. In data 20/11/2013 e' predisposto il mandato  di  pagamento  e  si
rileva in contabilita'  finanziaria  l'ordinazione  di  pagamento  al
fornitore per euro 84.700 
Tale rilevazione  genera  la  seguente  rilevazione  in  contabilita'
economico patrimoniale: 
 
                             20/11/2013 
    

---------------------------------------------------------------------
2.4.2     Debiti vs fornitori                        84.700
1.3.4.1.1 Istituto tesoriere                                   84.700
---------------------------------------------------------------------

    
8.  In  data  20/12/2013  il  tesoriere  effettua  il  pagamento  del
fornitore per euro 84.700. 
Tale  rilevazione  non  genera  alcuna  scrittura   in   contabilita'
economico patrimoniale. 
 
Scritture di assestamento anno 2013 
Nell'ipotesi descritta non effettuano scritture  di  assestamento  in
quanto l'opera non e' entrata in funzionamento. 
 
Scritture di chiusura anno 2013 
9. In data 31/12/2013 si provvede alla chiusura dei conti al bilancio
di esercizio 2012 (rendiconto della gestione e stato patrimoniale). 
Tale rilevazione  genera  le  seguente  rilevazione  in  contabilita'
economico patrimoniale: 
 
                             31/12/2013 
    

---------------------------------------------------------------------
          Stato patrimoniale finale                   84.700
1.2.2.4.1 Acconti per realizzazione beni materiali             84.700
---------------------------------------------------------------------

    
                 Prospetti di bilancio (31/12/2013) 
    

                         Stato patrimoniale
=====================================================================
|                                                   | Passivita' e  |
|                     Attivita'                     |     netto     |
+===================================================+===============+
|B. III. 3. Immobilizzazioni                        |               |
|in Corso e acconti                                 |               |
|                                            145.200|               |
|                                                   |               |
+---------------------------------------------------+---------------+

    
Il valore dell'immobilizzazione al termine del secondo anno  e'  pari
alla somma di 60.500 relativi all'anno 2012 e ad euro 84.700 relativi
al 2013 
Le Scritture continuative e di chiusura si ripetono per gli anni 2014
- 2015 - 2016. Al termine  di  ciascun  anno  lo  Stato  patrimoniale
evidenziera' il valore  complessivo  del  conto  immobilizzazioni  in
corso e acconti. 
 
                 Prospetti di bilancio (31/12/2014) 
    

                         Stato patrimoniale
=====================================================================
|                                                   | Passivita' e  |
|                     Attivita'                     |     netto     |
+===================================================+===============+
|B. III. 3. Immobilizzazioni                        |               |
|in Corso e acconti                                 |               |
|                                            242.000|               |
|                                                   |               |
+---------------------------------------------------+---------------+


                Prospetti di bilancio (31/12/2015)


                         Stato patrimoniale
=====================================================================
|                                                   | Passivita' e  |
|                     Attivita'                     |     netto     |
+===================================================+===============+
|B. III. 3. Immobilizzazioni                        |               |
|in Corso e acconti                                 |               |
|                                            363.000|               |
|                                                   |               |
+---------------------------------------------------+---------------+


                 Prospetti di bilancio (31/12/2016)


                         Stato patrimoniale
=====================================================================
|                                                   | Passivita' e  |
|                     Attivita'                     |     netto     |
+===================================================+===============+
|B. III. 3. Immobilizzazioni                        |               |
|in Corso e acconti                                 |               |
|                                            508.200|               |
|                                                   |               |
+---------------------------------------------------+---------------+

    
Scritture continuative anno 2017 
10. in  data  20/05/2017  l'opera  e'  completata  e  si  procede  al
collaudo. A seguito di collaudo l'opera e' consegnata al Comune  X  e
la ditta Z provvede ad inviare la fattura a saldo  per  euro.  80.000
oltre iva5 . 
In contabilita' finanziaria in data 30/06/2017 si liquida la spesa in
conto capitale per euro 96.800. 
 
                             30/06/2017 
    

---------------------------------------------------------------------
1.2.2.1.1 Fabbricati                                 605.000
1.2.2.4.1 Acconti per realizzazione beni materiali            508.200
2.4.2     Debiti vs fornitori                                  96.800
---------------------------------------------------------------------

    
11. In data 20/08/2017 e' predisposto il mandato di  pagamento  e  si
rileva in contabilita'  finanziaria  l'ordinazione  di  pagamento  al
fornitore per euro 96.800 
Tale rilevazione  genera  la  seguente  rilevazione  in  contabilita'
economico patrimoniale: 
 
                             20/08/2017 
    

---------------------------------------------------------------------
2.4.2     Debiti vs fornitori                        96.800
1.3.4.1.1 Istituto tesoriere                                   96.800
---------------------------------------------------------------------

    
12. In  data  20/12/2013  il  tesoriere  effettua  il  pagamento  del
fornitore per euro 96.800. 
Tale  rilevazione  non  genera  alcuna  scrittura   in   contabilita'
economico patrimoniale. 
Scritture di assestamento anno 2017 
13. Nel  corso  del  2017  il  cespite  e'  acquisito  al  patrimonio
dell'ente ed utilizzato per il raggiungimento dei fini istituzionali6 
. In data 31/12/2017 si provvede all'individuazione  delle  quote  di
ammortamento dell'immobile acquisito. 
Tale rilevazione  genera  la  seguente  rilevazione  in  contabilita'
economico patrimoniale: 
 
                             31/12/2017 
    

---------------------------------------------------------------------
2.2.1.06.02 Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e 12.100
            Fondo Ammortamento Fabbricati                      12.100
---------------------------------------------------------------------

    
Scritture di chiusura anno 2017 
14. In data  31/12/2017  si  provvede  alla  chiusura  dei  conti  al
bilancio  di  esercizio  2017  (rendiconto  della  gestione  e  stato
patrimoniale. 
Tale rilevazione  genera  le  seguente  rilevazione  in  contabilita'
economico patrimoniale: 
 
                             31/12/2017 
    

---------------------------------------------------------------------
            Stato patrimoniale finale               592.900
1.2.2.1.1   Fabbricati                                        592.900
---------------------------------------------------------------------
            Conto Economico                          12.100
2.2.1.06.02 Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e       12.100
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
            Stato patrimoniale finale                          12.100
            Fondo Ammortamento Fabbricati            12.100
---------------------------------------------------------------------

    
Le rilevazioni relative all'ammortamento dovranno  essere  effettuate
al termine di ciascun anno e fino alla durata della  vita  utile  del
bene (nell'ipotesi di immobili 50 anni). 
 
                 Prospetti di bilancio (31/12/2017) 
    


                         Stato patrimoniale
=====================================================================
|                                                   | Passivita' e  |
|                     Attivita'                     |     netto     |
+===================================================+===============+
|B. II. 1.02 Fabbricati                             |               |
|                                            605.000|               |
|                                                   |               |
|Fondo ammortamento                                -|               |
|Fabbricati                                   12.100|               |
|                                                   |               |
|                                            592.900|               |
+---------------------------------------------------+---------------+

    
                           Conto economico 
    

=====================================================================
|         Componenti negativi           |    Componenti positivi    |
+=======================================+===========================+
|B. 15. b) Ammortamenti di              |                           |
|immobilizzazioni materiali             |                           |
|                                 12.100|                           |
|                                       |                           |
+---------------------------------------+---------------------------+

    
 
 
Esempio 3) Realizzazione dell'immobilizzazione in economia 
Nell'anno 2012 La Regione  X  avvia  la  realizzazione  di  un  nuovo
sistema informatizzato per la prevenzione del dissesto  idrogeologico
e la gestione delle situazioni di crisi. In base al piano  dell'opera
la realizzazione dell'immobilizzazione si sviluppera' in  un  periodo
di 5 anni. L'importo previsto per la realizzazione dell'opera  e'  di
complessivi 605.000 euro. Il costo complessivo  dell'opera  e'  cosi'
individuato per ciascun anno in base alla natura del Costo: 
    

                +---------------------------------------------------+
                |                        Anni                       |
+---------------+----------+----------+----------+---------+--------+
| Tipologia di  |          |          |          |         |        |
|     Costo     |   2012   |   2013   |   2014   |  2015   |  2016  |
+---------------+----------+----------+----------+---------+--------+
|Materie prime e|          |          |          |         |        |
|     beni      |  20.000  |  40.000  |  40.000  | 30.000  | 5.000  |
+---------------+----------+----------+----------+---------+--------+
|   Personale   |  50.000  |  70.000  |  70.000  | 50.000  | 30.000 |
+---------------+----------+----------+----------+---------+--------+
|   Servizi e   |          |          |          |         |        |
|  Consulenze   |  30.000  |  40.000  |  40.000  | 40.000  | 50.000 |
+---------------+----------+----------+----------+---------+--------+
|Totale Importo |          |          |          |         |        |
|     annuo     | 100.000  | 150.000  | 150.000  | 120.000 | 85.000 |
+---------------+----------+----------+----------+---------+--------+

    
Scritture continuative anno 2012 
1.  Nella  contabilita'  finanziaria  la  rilevazione   delle   spese
sostenute relative alla realizzazione  dell'immobilizzazione  avviene
nel corso dell'anno  in  base  alle  modalita'  proprie  di  ciascuna
tipologia di spesa. In particolare,  la  spesa  del  personale  sara'
impegnata e liquidata mensilmente, e le spese per acquisto di materie
prime,  servizi  e  consulenze  saranno  liquidate   a   seguito   di
presentazione della fattura. 
Tali operazioni sono rilevate in contabilita'  economico-patrimoniale
in base alle  modalita'  di  contabilizzazione  proprie  di  ciascuna
tipologia di costo. 
Nello specifico la spesa per  la  retribuzione  del  personale  sara'
rilevata come costo del personale; la spesa per materie prime e  beni
sara' rilevata come costo di acquisto di materie prime e  beni;  allo
stesso modo la spesa per servizi e  consulenze  sara'  rilevata  come
costo per servizi. 
Si precisa che  il  costo  rilevato  nel  corso  dell'anno  per  tali
tipologie di spese  non  corrisponde  al  costo  per  materie  prime,
personale,  servizi  e  consulenze  sostenuto  per  la  realizzazione
dell'opera. 
In contabilita' economico patrimoniale dovranno essere individuati  e
rilevati  i  costi  per  la  realizzazione  dell'opera  in  corso  di
realizzazione, in considerazione dell'effettivo utilizzo dei  beni  e
dei servizi e dell'impiego di personale. 
In altri termini, sara' necessario individuare: 
- nell'ambito del totale del costo del personale, quello relativo  al
personale  impiegato  nella  realizzazione  dell'immobilizzazione  e,
nell'ambito di tale costo, l'impiego  effettivo  nella  realizzazione
dell'opera. 
- nell'ambito del totale del costo per  acquisto  di  materie  prime,
l'effettivo  utilizzo  delle  materie   prime   utilizzate   per   la
realizzazione  dell'opera,  considerando  l'eventuale  consumo  delle
rimanenze di materie prime iniziali. 
- nell'ambito dei servizi  e  consulenze,  i  servizi  effettivamente
utilizzati, rettificando le eventuali spese sostenute per  servizi  e
consulenze non ancora utilizzati (costi sospesi o risconti attivi)  e
gli  eventuali  sevizi  e  consulenze   utilizzati   e   non   ancora
finanziariamente sostenuti (costi di  competenza  misurati  da  ratei
passivi o da fatture da ricevere). 
Tali rilevazioni saranno effettuate in sede di assestamento e daranno
luogo a rilevazioni in contabilita' economico patrimoniale alle quali
non corrispondono rilevazioni in contabilita' finanziaria. 
 
Scritture di assestamento anno 2012 
Al termine dell'esercizio e' necessario  valutare  il  valore  finale
dell'immobilizzazione in corso di realizzazione.  Tale  valore  sara'
uguale alla somma dei costi sostenuti per la sua  realizzazione,  che
nell'esempio effettuato e' pari a 100.000 euro.  La  rilevazione  del
valore finale dell'immobilizzazione in corso  non  determina  nessuna
scrittura nella contabilita' finanziaria. 
In contabilita' economico patrimoniale, tuttavia, si dovra' procedere
alla rilevazione del valori finale  dell'immobilizzazioni  in  corso.
Per le immobilizzazioni in corso non e'  previsto  l'ammortamento  in
quanto  l'immobilizzazione  non  partecipa  ai   processi   erogativi
dell'ente. 
Il valore dell'incremento dell'immobilizzazione in corso e' pari alla
somma dei costi di  competenza  dell'esercizio  relativo  al  fattori
produttivi consumati nella realizzazione dell'immobilizzazione. 
 
                             31/12/2012 
    

---------------------------------------------------------------------
1.2.2.4.3   Fabbricati e infrastrutture in
            costruzione                            100.000
1.7.1.01.01 Incrementi di immobilizzazioni
            per lavori interni                                100.000
---------------------------------------------------------------------


Scritture di chiusura anno 2012
In data 31/12/2012 si provvede alla chiusura dei conti al bilancio di
esercizio 2012 (rendiconto della gestione e stato patrimoniale).

                               31/12/2012


---------------------------------------------------------------------
1.7.1.01.01 Incrementi di immobilizzazioni
            per lavori interni                    100.000
            Conto economico                                   100.000
---------------------------------------------------------------------


                               31/12/2012


---------------------------------------------------------------------
          Stato patrimoniale finale               100.000
1.2.2.4.3 Fabbricati e infrastrutture in costruzione          100.000
---------------------------------------------------------------------


                   Prospetti di bilancio (31/12/2012)


       Stato patrimoniale                   Conto economico
----------------------------------  ---------------------------------
    Attivita'   |   Passivita' e       Componenti   |  Componenti
                |     netto            negativi    |   positivi
----------------------------------  ---------------------------------
B. III. 3       |                   B10 Acquisto    |
Immobilizzazioni|                   di materie      |
                |                   prime e/o beni  |
                |                   di consumo      |
                |                             20.000|
                |                                   |
in corso e      |                   B. 14 Personale |A. 8. Incrementi
acconti  100.000|                             50.000|di
                |                                   |immobilizzazioni
                |                                   |per lavori
                |                                   |interni
                |                                   |         100.000
                |                   B. 11           |
                |                   Prestazioni di  |
                |                   servizi         |
                |                             30.000|
                |                                   |

    
Le Scritture di assestamento e di chiusura si ripetono per  gli  anni
2013, 2014 e 2015. Al termine di ciascun anno lo  Stato  patrimoniale
evidenziera' il valore  complessivo  del  conto  immobilizzazioni  in
corso e nel conto economico saranno transitati i costi relativi  alla
realizzazione   dell'immobilizzazione    e    i    ricavi    connessi
all'incremento di valore dell'immobilizzazione. 
 
                 Prospetti di bilancio (31/12/2013) 
    

       Stato patrimoniale                   Conto economico
----------------------------------  ---------------------------------
    Attivita'   |   Passivita' e       Componenti   |  Componenti
                |     netto            negativi    |   positivi
----------------------------------  ---------------------------------
B. III. 3       |                   B10 Acquisto    |
Immobilizzazioni|                   di materie      |
                |                   prime e/o beni  |
                |                   di consumo      |
                |                             40.000|
                |                                   |
In corso e      |                   B. 14 Personale |A. 8. Incrementi
acconti  250.000|                             70.000|di
                |                                   |immobilizzazioni
                |                                   |per lavori
                |                                   |interni
                |                                   |         150.000
                |                   B. 11           |
                |                   Prestazioni di  |
                |                   servizi         |
                |                             40.000|
                |                                   |


                   Prospetti di bilancio (31/12/2014)


       Stato patrimoniale                   Conto economico
----------------------------------  ---------------------------------
    Attivita'   |   Passivita' e       Componenti   |  Componenti
                |     netto             negativi    |   positivi
----------------------------------  ---------------------------------
B. III. 3       |                   Consumo         |
Immobilizzazioni|                   Materie prime   |
in corso e      |                             40.000|
acconti  400.000|                   B. 14 Personale |A. 8. Incrementi
                |                             70.000|di
                |                                   |immobilizzazioni
                |                                   |per lavori
                |                                   |interni
                |                                   |         150.000
                |                   B. 11           |
                |                   Prestazioni di  |
                |                   servizi         |
                |                             40.000|
                |                                   |


                   Prospetti di bilancio (31/12/2015)


       Stato patrimoniale                   Conto economico
----------------------------------  ---------------------------------
    Attivita'   |   Passivita' e       Componenti   |  Componenti
                |     netto            negativi    |   positivi
----------------------------------  ---------------------------------
B. III. 3       |                   Consumo         |
Immobilizzazioni|                   Materie prime   |
in corso e      |                             30.000|
acconti  520.000|                   B. 14 Personale |A. 8. Incrementi
                |                             50.000|di
                |                                   |immobilizzazioni
                |                                   |per lavori
                |                                   |interni
                |                                   |         120.000
                |                   B. 11           |
                |                   Prestazioni di  |
                |                   servizi         |
                |                             40.000|
                |                                   |

    
Scritture continuative anno 2016 
Le scritture continuative relative alla rilevazione dei costi per  la
realizzazione dell'immobilizzazione sono  le  medesime  descritte  al
punto 1 di questo esempio. 
in data 30/11/2016 l'immobilizzazione e'  ultimata  e  collaudata  ed
entra in funzione. Tale operazione non determina  alcune  rilevazione
in contabilita' finanziaria.  Tuttavia,  e'  necessario  rilevare  in
contabilita' economico patrimoniale  l'incremento  di  valore  subito
dall'immobilizzazione    incorso    nell'anno     e     l'inserimento
dell'immobilizzazione trai beni che concorrono ai processi  erogativi
dell'ente. 
 
                             30/11/2016 
    

---------------------------------------------------------------------
1.2.2.1.1   Fabbricati                           605.000
1.7.1.01.01 Incrementi di immobilizzazioni
            per lavori interni                                 85.000
1.2.2.4.3   Fabbricati e infrastrutture in costruzione        520.000
---------------------------------------------------------------------

    
Scritture di assestamento anno 2016 
15. Nel corso del 2016 l'immobilizzazione e' acquisita al  patrimonio
dell'ente ed utilizzato per il raggiungimento dei fini istituzionali.
In data 31/12/2016 si  provvede  all'individuazione  delle  quote  di
ammortamento dell'immobilizzazione7 . 
 
Tale rilevazione  genera  la  seguente  rilevazione  in  contabilita'
economico patrimoniale: 
 
                             31/12/2016 
    

---------------------------------------------------------------------
2.2.1.04.01.001 Ammortamento impianti e
                macchinari diversi                   12.100
                Fondo Ammortamento fabbricati                  12.100
---------------------------------------------------------------------

    
Scritture di chiusura anno 2016 
16. In data  31/12/2016  si  provvede  alla  chiusura  dei  conti  al
bilancio  di  esercizio  2016  (rendiconto  della  gestione  e  stato
patrimoniale). 
Tale rilevazione  genera  le  seguente  rilevazione  in  contabilita'
economico patrimoniale: 
 
                             31/12/2016 
    

---------------------------------------------------------------------
1.7.1.01.01 Incrementi di immobilizzazioni
            per lavori interni                     85.000
            Conto economico                                    85.000
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
                Conto Economico                    12.100
2.2.1.04.01.001 Ammortamento impianti e
                macchinari diversi                             12.100
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
          Stato patrimoniale finale               605.000
1.2.2.1.1 Fabbricati                                          605.000
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
         Stato patrimoniale finale                             12.100
         Fondo Ammortamento fabbricati             12.100
---------------------------------------------------------------------

    
Le rilevazioni relative all'ammortamento dovranno  essere  effettuate
al termine di ciascun anno e fino alla durata della  vita  utile  del
bene (nell'ipotesi di Impianti e attrezzature 20 anni). 
 
                 Prospetti di bilancio (31/12/2016) 
    

       Stato patrimoniale                   Conto economico
----------------------------------  ---------------------------------
    Attivita'   |   Passivita' e       Componenti   |  Componenti
                |     netto            negativi    |   positivi
----------------------------------  ---------------------------------
B. III. 1.02    |                   Consumi di      |
Impianti e      |                   Materie prime   |
macchinari      |                              5.000|
         605.000|                                   |
                |                   B. 14 Personale |A. 8. Incrementi
Fondo           |                             30.000|di
Ammortamento    |                                   |immobilizzazioni
Fabbricati      |                                   |per lavori
         -12.100|                                   |interni
         -------|                                   |          85.000
                |                   B. 11           |
         592.900|                   Prestazioni di  |
                |                   servizi         |
                |                             50.000|
                |                   B.  15  b)      |
                |                   Ammortamenti di |
                |                   immobilizzazioni|
                |                   materiali       |
                |                             12.100|
                |                                   |

    
 
Esempio 4) Contributi agli investimenti finalizzati  all'acquisizione
di un'immobilizzazione realizzata da terzi 
La modalita' di contabilizzazione prevista  dal  principio  applicato
della  contabilita'  economico  patrimoniale  n.   4.4   prevede   la
sospensione dei proventi derivanti dai contributi in  conto  impianti
dalla  competenza  dell'esercizio  in  cui  sono  registrati,  e   la
successiva attribuzione di tali proventi agli esercizi in proporzione
alle quote di  ammortamento  degli  impianti  cui  il  contributo  si
riferisce. Tale metodo e' raccomandato dall' OIC 16. 
Si presentano nel seguito esempi di contabilizzazione del  contributo
erogato da una Regione per il finanziamento di spesa di  investimento
sostenuta da un Comune nella prospettiva delle rilevazioni  contabili
della Regione e del Comune. 
1. Il Comune X riceve dalla Regione un contributo in  conto  impianti
per la costruzione di  un  immobile  da  destinare  a  residenza  per
anziani. Il contributo finanzia  l'intero  costo  dell'opera  pari  a
300.000 euro e sara' erogato annualmente a seguito di rendicontazione
delle spese sostenute del Comune  per  la  realizzazione  dell'opera.
L'opera  sara'  realizzata  in   4   anni   in   base   al   seguente
crono-programma: 
    

+-------------------------+--------+---------+--------+-------+-----+
|          Anno           |  2012  |  2013   |  2014  | 2015  |2016 |
+-------------------------+--------+---------+--------+-------+-----+
|% di completamento opera |  17%   |   33%   |  33%   |  17%  |     |
+-------------------------+--------+---------+--------+-------+-----+
|Spese annue sostenuto dal|        |         |        |       |     |
|         Comune          | 50.000 | 100.000 |100.000 |50.000 |     |
+-------------------------+--------+---------+--------+-------+-----+

    
Scritture continuative e chiusura anno 2012