(Allegato A-Allegato A/4)
                            Allegato A/4 
 
                                                      Allegato n. 4/4 
                                                    al D.Lgs 118/2011 
 
  PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO 
 
1.  Definizione  e  funzione  del  bilancio  consolidato  del  gruppo
amministrazione pubblica 
Il bilancio consolidato di un gruppo di enti e societa' che  fa  capo
ad un'amministrazione pubblica non consente - contemporaneamente - di
rappresentare la consistenza patrimoniale e finanziaria del gruppo  e
di rilevare correttamente il fenomeno delle esternalizzazioni. 
Per  rappresentare  la  consistenza  patrimoniale  e  finanziaria  il
bilancio consolidato predisposto  sulla  base  della  dimensione  del
controllo  esercitato  nei  confronti  dei  componenti  del   gruppo,
utilizza il metodo di consolidamento integrale o  proporzionale.  Per
rappresentare le esternalizzazioni, invece, il  bilancio  consolidato
e' elaborato sulla base dell'incidenza  dei  ricavi  imputabili  alla
controllante rispetto al totale dei ricavi di ciascun componente  del
gruppo, comprensivi delle entrate esternalizzate. 
Pertanto, per cogliere entrambi i  fenomeni  risulterebbe  necessario
predisporre due diversi bilanci consolidati. 
Gli enti di cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  presente  decreto,
redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero  e
corretto la situazione finanziaria  e  patrimoniale  e  il  risultato
economico della complessiva attivita' svolta dall'ente attraverso  le
proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue
societa' controllate e partecipate. 
In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di: 
  a) sopperire alle carenze  informative  e  valutative  dei  bilanci
degli enti che perseguono le proprie funzioni anche  attraverso  enti
strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in  societa',  dando
una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte
di indirizzo, pianificazione e controllo; 
  b) attribuire alla amministrazione capogruppo  un  nuovo  strumento
per programmare, gestire e  controllare  con  maggiore  efficacia  il
proprio gruppo comprensivo di enti e societa'; 
  c) ottenere una visione completa delle consistenze  patrimoniali  e
finanziarie  di  un  gruppo  di  enti  e  societa'  che  fa  capo  ad
un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico. 
Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica e': 
- obbligatorio, dal 2015, per tutti gli enti di cui  all'articolo  1,
comma 1, del presente  decreto,  esclusi  i  comuni  con  popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti, che sono tenuti alla predisposizione  di
tale  documento  contabile  a  decorrere  dall'esercizio  2018,   con
riferimento all'esercizio 2017. 
-   predisposto   in   attuazione    degli    articoli    dall'11-bis
all'11-quinquies del  presente  decreto  e  di  quanto  previsto  dal
presente principio; 
- composto dal  conto  economico,  dallo  stato  patrimoniale  e  dai
relativi allegati; 
-  riferito  alla  data  di  chiusura  del  31  dicembre  di  ciascun
esercizio; 
-  predisposto  facendo  riferimento  all'area   di   consolidamento,
individuata  dall'ente  capogruppo,  alla  data   del   31   dicembre
dell'esercizio cui si riferisce; 
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo  a  quello  di
riferimento. 
 
2. Il gruppo "amministrazione pubblica" 
Il termine "gruppo amministrazione pubblica" comprende gli enti e gli
organismi strumentali,  le  societa'  controllate  e  partecipate  da
un'amministrazione pubblica come definito dal presente decreto. 
La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento  ad
una nozione di controllo di "diritto", di "fatto"  e  "contrattuale",
anche nei casi in cui non e' presente un  legame  di  partecipazione,
diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a  una  nozione
di partecipazione. 
Costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica": 
1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo
come definiti dall'articolo  1  comma  2,  lettera  b)  del  presente
decreto, in quanto trattasi delle articolazioni  organizzative  della
capogruppo stessa e, di conseguenza,  gia'  compresi  nel  rendiconto
consolidato della capogruppo; 
2) gli enti  strumentali  controllati  dell'amministrazione  pubblica
capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli
enti pubblici  e  privati  e  dalle  aziende  nei  cui  confronti  la
capogruppo: 
  a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei  voti
esercitabili nell'ente o nell'azienda; 
  b) ha il potere  assegnato  da  legge,  statuto  o  convenzione  di
nominare o rimuovere  la  maggioranza  dei  componenti  degli  organi
decisionali,  competenti  a  definire  le  scelte  strategiche  e  le
politiche di settore, nonche' a  decidere  in  ordine  all'indirizzo,
alla pianificazione ed alla programmazione dell'attivita' di un  ente
o di un'azienda; 
  c) esercita,  direttamente  o  indirettamente  la  maggioranza  dei
diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali,  competenti  a
definire le scelte strategiche e le politiche di settore,  nonche'  a
decidere  in  ordine  all'indirizzo,  alla  pianificazione  ed   alla
programmazione dell'attivita' dell'ente o dell'azienda; 
  d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti  dalla
legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione; 
  e)  esercita  un'influenza  dominante  in  virtu'  di  contratti  o
clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti
o clausole.  I  contratti  di  servizio  pubblico  e  di  concessione
stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attivita'
oggetto di tali  contratti  presuppongono  l'esercizio  di  influenza
dominante. 
3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione  pubbliche,
come definiti dall'articolo 11- ter, comma 2, costituiti  dagli  enti
pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha
una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2. 
4) le societa' controllate dall'amministrazione pubblica  capogruppo,
nei cui confronti la capogruppo: 
  a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti
parasociali, della maggioranza dei voti  esercitabili  nell'assemblea
ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una  influenza
dominante sull'assemblea ordinaria; 
  b) ha il diritto, in virtu' di  un  contratto  o  di  una  clausola
statutaria, di esercitare un'influenza  dominante,  quando  la  legge
consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio  pubblico
e di concessione stipulati con societa' che svolgono  prevalentemente
l'attivita' oggetto di tali contratti  presuppongono  l'esercizio  di
influenza dominante. 
In fase di prima applicazione del presente decreto,  con  riferimento
agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le societa' quotate e
quelle da esse controllate ai sensi  dell'articolo  2359  del  codice
civile. A tal fine, per societa' quotate  si  intendono  le  societa'
emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. 
5) le societa' partecipate dell'amministrazione pubblica  capogruppo,
costituite  dalle   societa'   a   totale   partecipazione   pubblica
affidatarie dirette  di  servizi  pubblici  locali  della  regione  o
dell'ente locale indipendentemente dalla quota di  partecipazione.  A
decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione
di societa' partecipata  e'  estesa  alle  societa'  nelle  quali  la
regione o l'ente locale, direttamente o  indirettamente,  dispone  di
una quota significativa di voti, esercitabili in  assemblea,  pari  o
superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di  societa'
quotata. 
Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica  non
rileva la forma giuridica ne'  la  differente  natura  dell'attivita'
svolta dall'ente strumentale o dalla societa'. 
Il gruppo "amministrazione pubblica" puo'  comprendere  anche  gruppi
intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal  caso  il
bilancio  consolidato  e'  predisposto  aggregando  anche  i  bilanci
consolidati dei gruppi intermedi. 
 
3. Attivita' preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo: 
3.1 Individuazione degli enti da considerare per  la  predisposizione
del bilancio consolidato 
Al fine di consentire la predisposizione  del  bilancio  consolidato,
gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti: 
  1) gli enti, le aziende e le  societa'  che  compongono  il  gruppo
amministrazione pubblica, in applicazione dei principi  indicati  nel
paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le societa'  che,  a
loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni  pubbliche  o
di imprese; 
  2) gli enti,  le  aziende  e  le  societa'  componenti  del  gruppo
compresi nel bilancio consolidato. 
Per le regioni, ai fini della predisposizione di entrambi gli elenchi
si richiama quanto previsto dall'art. 11-bis, comma  3  del  presente
decreto:  "Ai  fini  dell'inclusione  nel  bilancio  consolidato,  si
considera qualsiasi ente strumentale, azienda, societa' controllata e
partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica  pubblica  o
privata, anche se le attivita' che svolge sono  dissimili  da  quelle
degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si
applica il titolo II". Pertanto, entrambi gli elenchi non considerano
gli enti coinvolti nella  gestione  della  spesa  finanziata  con  le
risorse destinate al Servizio sanitario nazionale. 
I  due  elenchi,  e  i  relativi  aggiornamenti,  sono   oggetto   di
approvazione da parte della Giunta. Gli enti e le societa' del gruppo
compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono  non  essere  inseriti
nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di: 
  a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del  gruppo  e'
irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato  economico  del
gruppo. 
  Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno
dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per  cento  per
gli enti locali e al 5  per  cento  per  le  Regioni  e  le  Province
autonome  rispetto   alla   posizione   patrimoniale,   economico   e
finanziaria della capogruppo: 
    - totale dell'attivo, 
    - patrimonio netto, 
    - totale dei ricavi caratteristici. 
Al fine di garantire la significativita' del bilancio consolidato gli
enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle
societa'  che  presentano  percentuali  inferiori  a   quelle   sopra
richiamate. 
La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici"  e'
determinata  rapportando  i  componenti  positivi  di   reddito   che
concorrono alla determinazione del valore della produzione  dell'ente
o societa' controllata o partecipata al  totale  dei  "A)  Componenti
positivi della gestione" dell'ente". 
Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli  enti  o
societa'  non  sanitari  controllati  o  partecipati  e'   effettuata
rapportando i componenti positivi  di  reddito  che  concorrono  alla
determinazione del valore della produzione dell'ente o della societa'
al totale dei "A) Componenti positivi della gestione"  della  regione
al netto  dei  componenti  positivi  della  gestione  riguardanti  il
perimetro sanitario". 
In  ogni  caso,  sono  considerate  irrilevanti,  e  non  oggetto  di
consolidamento, le  quote  di  partecipazione  inferiori  all'1%  del
capitale della societa' partecipata. 
  b)  Impossibilita'  di  reperire  le  informazioni  necessarie   al
consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese  sproporzionate.  I
casi  di  esclusione  del  consolidamento  per  detto   motivo   sono
evidentemente estremamente limitati e  riguardano  eventi  di  natura
straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamita' naturali) . 
Entrambi gli elenchi sono aggiornati  alla  fine  dell'esercizio  per
tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione
definitiva dei due elenchi e'  inserita  nella  nota  integrativa  al
bilancio consolidato. 
Come indicato nel paragrafo 3.2  l'elenco  di  cui  al  punto  2)  e'
trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio di  consolidato
al fine di consentire a tutti i componenti del  gruppo  di  conoscere
con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni
richieste al punto 2) del citato paragrafo 3.2. 
Nel  caso  in  cui  non  risultino  enti  o  societa'  controllate  o
partecipate oggetto di consolidamento, la  delibera  di  approvazione
del  rendiconto  dichiara  formalmente  che  l'ente  non  ha  enti  o
societa', controllate o partecipate, che, nel rispetto del  principio
applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento  e
che, conseguentemente,  non  procede  all'approvazione  del  bilancio
consolidato relativo all'esercizio precedente. 
Di  tale  dichiarazione  e'  data  evidenza  distinta   rispetto   al
rendiconto secondo le modalita' previste  per  la  pubblicazione  dei
bilanci e dei rendiconti. 
3.2 Comunicazioni ai componenti del gruppo 
Prima dell'avvio dell'obbligo di redazione del  bilancio  consolidato
l'amministrazione pubblica capogruppo: 
  a) comunica agli  enti,  alle  aziende  e  alle  societa'  comprese
nell'elenco 2 del  paragrafo  precedente  che  saranno  comprese  nel
proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio; 
  b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli  enti  compresi
nel consolidato (elenco di cui al punto 2 del paragrafo precedente); 
  c) impartisce le direttive  necessarie  per  rendere  possibile  la
predisposizione del bilancio consolidato. 
Tali direttive riguardano: 
  1) le modalita' e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio,
dei  rendiconti  o  dei  bilanci  consolidati  e  delle  informazioni
integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di
esercizio  e  la  documentazione  integrativa  sono  trasmessi   alla
capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e,  in  ogni
caso,  entro  il  20  agosto  dell'anno  successivo   a   quello   di
riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding  sono  trasmessi
entro il 20 agosto dell'anno  successivo  a  quello  di  riferimento.
L'osservanza  di  tali  termini  e'  particolarmente  importante,  in
considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione  delle
operazioni di consolidamento, per permettere il  rispetto  dei  tempi
previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio  consolidato.
Se alle scadenze previste i bilanci dei  componenti  del  gruppo  non
sono ancora stati approvati, e'  trasmesso  il  pre-consuntivo  o  il
bilancio predisposto ai fini dell'approvazione. 
  2) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione  e  le
informazioni  integrative  che  i  componenti   del   gruppo   devono
trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato.  Di
norma i documenti richiesti comprendono  lo  stato  patrimoniale,  il
conto  economico  e  le  informazioni  di  dettaglio  riguardanti  le
operazioni interne al gruppo  (crediti,  debiti,  proventi  e  oneri,
utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti
del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa  del
bilancio consolidato. 
  3) le istruzioni necessarie per avviare un percorso  che  consenta,
in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare  i  bilanci  del  gruppo,
compresi i bilanci consolidati intermedi,  ai  criteri  previsti  nel
presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica
, per gli enti del gruppo in contabilita' economico-patrimoniale.  In
particolare, la capogruppo predispone  e  trasmette  ai  propri  enti
strumentali e societa' controllate linee guida concernenti i  criteri
di valutazione di bilancio e le modalita' di  consolidamento  (per  i
bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con  la
disciplina civilistica. 
Per gli enti in contabilita' finanziaria che partecipano al  bilancio
consolidato,   l'uniformita'   dei   bilanci   e'   garantita   dalle
disposizioni del presente decreto. 
Per i componenti del gruppo che adottano la contabilita'  civilistica
l'uniformita' dei bilanci deve essere ottenuta attraverso l'esercizio
dei poteri di controllo e di indirizzo normalmente  esercitabili  dai
capogruppo nei confronti dei propri enti e societa'. 
In particolare, la capogruppo  invita  i  componenti  del  gruppo  ad
adottare il criterio  del  patrimonio  netto  per  contabilizzare  le
partecipazioni al capitale di componenti del gruppo,  eccetto  quando
la partecipazione e' acquistata e posseduta esclusivamente  in  vista
di  una  dismissione  entro  l'anno.   In   quest'ultimo   caso,   la
partecipazione e' contabilizzata in base al criterio del costo. 
Nel  caso  in  cui,  alla  fine  dell'esercizio  di  riferimento  del
consolidato, l'elenco degli enti compresi  nel  bilancio  consolidato
risulti  variato   rispetto   alla   versione   elaborata   all'avvio
dell'esercizio, tale  elenco  deve  essere  nuovamente  trasmesso  ai
componenti del "gruppo amministrazione pubblica". 
 
4. Elaborazione del bilancio consolidato 
4.1 Attivita' diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare 
Nel rispetto delle istruzioni ricevute di  cui  al  paragrafo  3.2  i
componenti del gruppo trasmettono  la  documentazione  necessaria  al
bilancio consolidato alla capogruppo, costituita da: 
- il bilancio consolidato (solo da parte dei  componenti  del  gruppo
che sono, a loro volta, capigruppo di imprese  o  di  amministrazioni
pubbliche), 
- il bilancio di esercizio da parte dei  componenti  del  gruppo  che
adottano la contabilita' economicopatrimoniale, 
- il rendiconto consolidato dell'esercizio da  parte  dei  componenti
del gruppo che adottano la contabilita' finanziaria affiancata  dalla
contabilita' economico-patrimoniale. 
Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati
nell'elaborazione dei  bilanci  da  consolidare  non  sono  tra  loro
uniformi, pur se corretti, l'uniformita'  e'  ottenuta  apportando  a
tali bilanci opportune  rettifiche  in  sede  di  consolidamento.  Ad
esempio, puo' essere necessario procedere alla rettifica dei  bilanci
per rendere omogenei gli  accantonamenti  ai  fondi  ammortamenti  se
effettuati con aliquote differenti per le medesime tipologie di  beni
o gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti. Si ribadisce  che
e' accettabile derogare all'obbligo di  uniformita'  dei  criteri  di
valutazione quando la conservazione  di  criteri  difformi  sia  piu'
idonea a realizzare l'obiettivo della  rappresentazione  veritiera  e
corretta. In questi casi,  l'informativa  supplementare  al  bilancio
consolidato deve specificare la difformita'  dei  principi  contabili
utilizzati e i motivi che ne sono alla base. 
La  difformita'  nei  principi  contabili  adottati  da  una  o  piu'
controllate, e' altresi' accettabile, se essi non sono rilevanti, sia
in  termini  quantitativi  che  qualitativi,   rispetto   al   valore
consolidato della voce in questione. 
4.2 Eliminazione delle operazioni infragruppo 
Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni  che  i
componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato  con  i  terzi
estranei al gruppo. Il  bilancio  consolidato  si  basa  infatti  sul
principio    che    esso    deve     riflettere     la     situazione
patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni,  incluso  il  risultato
economico conseguito, di un'unica entita' economica composta  da  una
pluralita' di soggetti giuridici. 
Pertanto, devono  essere  eliminati  in  sede  di  consolidamento  le
operazioni e i saldi reciproci, perche'  costituiscono  semplicemente
il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti,  qualora
non   fossero   eliminate   tali   partite,   i   saldi   consolidati
risulterebbero indebitamente accresciuti. La  corretta  procedura  di
eliminazione di tali poste  presuppone  l'equivalenza  delle  partite
reciproche e l'accertamento delle eventuali  differenze.  Particolare
attenzione va posta sulle partite "in transito" per  evitare  che  la
loro omessa registrazione da parte di  una  societa'  da  consolidare
renda i saldi non omogenei. 
La redazione del bilancio  consolidato  richiede  pertanto  ulteriori
interventi di  rettifica  dei  bilanci  dei  componenti  del  gruppo,
riguardanti  i  saldi,  le  operazioni,  i  proventi  e   gli   oneri
riguardanti   operazioni   effettuate    all'interno    del    gruppo
amministrazione pubblica. 
L'identificazione    delle    operazioni    infragruppo    ai    fini
dell'eliminazione e dell'elisione  dei  dati  contabili  relativi  e'
effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del
gruppo con il bilancio, richieste dalla capogruppo come  indicato  al
punto 2 del paragrafo 3.2. 
La  maggior  parte  degli  interventi  di  rettifica  non  modificano
l'importo del risultato economico e del patrimonio  netto  in  quanto
effettuati eliminando per lo stesso  importo  poste  attive  e  poste
passive del patrimonio  o  singoli  componenti  del  conto  economico
(quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali,  che
di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per
Trasferimenti o contributi o i costi  ed  i  ricavi  concernenti  gli
acquisti e le vendite). 
Altri interventi di rettifica  hanno  effetto  invece  sul  risultato
economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano
gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati  con  terzi.
Ad esempio, se una componente  del  gruppo  ha  venduto  ad  un'altra
componente del gruppo un immobile, realizzando una plusvalenza o  una
minusvalenza,  ma  l'immobile  e'  ancora  presente  all'interno  del
gruppo, la  minusvalenza  o  la  plusvalenza  rilevata  nel  bilancio
dell'ente o societa' che ha venduto il bene deve essere eliminata. Di
conseguenza diminuira' il risultato di esercizio di  tale  componente
del gruppo e del gruppo nel suo complesso. 
Particolari interventi di elisione sono costituiti da: 
- l'eliminazione del  valore  contabile  delle  partecipazioni  della
capogruppo in ciascuna componente  del  gruppo  e  la  corrispondente
parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo; 
- l'analoga  eliminazione  dei  valori  delle  partecipazioni  tra  i
componenti del gruppo e delle  corrispondenti  quote  del  patrimonio
netto; 
- l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da  operazioni
infragruppo compresi nel valore  contabile  di  attivita',  quali  le
rimanenze   e   le   immobilizzazioni   costituite,    ad    esempio,
l'eliminazione   delle   minusvalenze   e    plusvalenze    derivanti
dall'alienazione di immobilizzazioni che sono  ancora  di  proprieta'
del gruppo. 
Nel caso di operazioni tra  la  controllante  e  le  sue  controllate
oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non e'  oggetto
di elisione. Ad esempio l'imposta sul valore aggiunto Ad esempio, nei
casi in cui  risulta  indetraibile,  l'imposta  sul  valore  aggiunto
pagata dalla capogruppo a componenti del gruppo per le quali l'IVA e'
detraibile, non e' oggetto di eliminazione e rientra tra i costi  del
conto economico consolidato. 
L'eliminazione di dati contabili puo' essere evitata se  relativa  ad
operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il  motivo
nella nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali  ed
economici e' misurata rispettivamente con  riferimento  all'ammontare
complessivo degli elementi patrimoniali ed  economici  di  cui  fanno
parte. 
4.3 Identificazione delle quote di pertinenza di terzi 
Nel conto economico e nello stato  patrimoniale  di  ciascun  ente  o
gruppo intermedio che  compone  il  gruppo,  rettificato  secondo  le
modalita' indicate nel paragrafo precedente, e' identificata la quota
di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio,  positivo
o negativo, e la quota di pertinenza di terzi nel  patrimonio  netto,
distinta da quella di pertinenza della capogruppo. 
Le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto  consistono  nel
valore, alla data di acquisto, della partecipazione e nella quota  di
pertinenza di terzi delle variazioni del  patrimonio  netto  avvenute
dall'acquisizione. 
Se una societa' del gruppo ha emesso azioni privilegiate  cumulative,
possedute da azionisti di minoranza e  classificate  come  patrimonio
netto, la quota di competenza  del  risultato  economico  d'esercizio
della capogruppo e' determinata tenendo conto dei dividendi spettanti
agli azionisti privilegiati, anche se la loro  distribuzione  non  e'
stata deliberata. 
Nel caso in cui in un ente strumentale o in una societa'  controllata
le perdite riferibili a terzi eccedano la loro  quota  di  pertinenza
del  patrimonio  netto,  l'eccedenza  -  ed  ogni  ulteriore  perdita
attribuibile ai terzi - e' imputata alla capogruppo.  Eccezioni  sono
ammesse  nel  caso  in  cui  i  terzi  si  siano  obbligati,  tramite
un'obbligazione giuridicamente vincolante, a coprire la perdita.  Se,
successivamente, la componente del gruppo  realizza  un  utile,  tale
risultato e' attribuito alla compagine proprietaria della  capogruppo
fino a concorrenza delle perdite di pertinenza dei terzi, proprietari
di  minoranza,  che  erano  state,  in  precedenza,  assorbite  dalla
capogruppo. 
4.4 Consolidamento dei bilanci 
I bilanci della capogruppo e dei componenti del  gruppo,  rettificati
secondo le modalita' indicate nei paragrafi precedenti sono aggregati
voce per voce,  facendo  riferimento  ai  singoli  valori  contabili,
rettificati sommando tra loro i  corrispondenti  valori  dello  stato
patrimoniale  (attivo,  passivo  e  patrimonio  netto)  e  del  conto
economico (ricavi e proventi, costi e oneri): 
- per l'intero  importo  delle  voci  contabili  con  riferimento  ai
bilanci  degli  enti  strumentali  controllati   e   delle   societa'
controllate (cd. metodo integrale); 
- per un importo proporzionale  alla  quota  di  partecipazione,  con
riferimento ai  bilanci  delle  societa'  partecipate  e  degli  enti
strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale). 
Nel  caso  di  applicazione  del  metodo  integrale,   nel   bilancio
consolidato e' rappresentata la quota di  pertinenza  di  terzi,  sia
nello stato patrimoniale che nel conto  economico,  distintamente  da
quella della capogruppo. 
 
5. La nota integrativa al bilancio consolidato 
Al bilancio consolidato e' allegata una relazione sulla gestione  che
comprende la nota integrativa. 
La nota integrativa indica: 
- i criteri di valutazione applicati; 
- le ragioni delle piu' significative  variazioni  intervenute  nella
consistenza  delle  voci   dell'attivo   e   del   passivo   rispetto
all'esercizio precedente (escluso il primo anno di  elaborazione  del
bilancio consolidato); 
- distintamente per ciascuna voce,  l'ammontare  dei  crediti  e  dei
debiti di durata residua  superiore  a  cinque  anni,  e  dei  debiti
assistiti  da  garanzie  reali  su  beni  di  imprese   incluse   nel
consolidamento,  con  specifica  indicazione   della   natura   delle
garanzie; 
- la composizione delle voci "ratei e risconti" e della  voce  "altri
accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare e'
significativo; 
- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari  tra
le diverse tipologie di finanziamento; 
-  la  composizione  delle  voci  "proventi  straordinari"  e  "oneri
straordinari", quando il loro ammontare e' significativo; 
- cumulativamente per ciascuna categoria,  l'ammontare  dei  compensi
spettanti agli amministratori e ai  sindaci  dell'impresa  capogruppo
per lo svolgimento di tali funzioni anche in  altre  imprese  incluse
nel consolidamento; 
- per ciascuna categoria di strumenti  finanziari  derivati  il  loro
fair value ed informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura. 
- l'elenco degli enti e delle societa' che compongono il  gruppo  con
l'indicazione  per  ciascun  componente  del  gruppo  amministrazione
pubblica: 
  - - della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di
una capogruppo intermedia; 
  - - delle quote possedute,  direttamente  o  indirettamente,  dalla
capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo; 
  - - se diversa, la percentuale dei voti complessivamente  spettanti
nell'assemblea ordinaria. 
  - - della ragione dell'inclusione  nel  consolidato  degli  enti  o
delle societa' se gia' non risulta dalle indicazioni richieste  dalle
lettere b) e c) del comma 1; 
- della ragione dell'eventuale esclusione  dal  consolidato  di  enti
strumentali o societa' controllate e partecipante dalla capogruppo; 
-  qualora  si  sia  verificata   una   variazione   notevole   nella
composizione del complesso delle imprese incluse nel  consolidamento,
devono essere fornite le informazioni che  rendano  significativo  il
confronto  fra  lo  stato   patrimoniale   e   il   conto   economico
dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente (ad esclusione  del
primo esercizio di redazione del bilancio consolidato); 
- l'elenco degli enti, le aziende e le societa' componenti del gruppo
comprese nel  bilancio  consolidato  con  l'indicazione  per  ciascun
componente: 
  a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio  e,  al
fine di valutare l'effetto  delle  esternalizzazioni,  dell'incidenza
dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi
propri, compresivi delle entrate esternalizzate; 
  b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi  titolo,  e  con
qualsivoglia tipologia contrattuale; 
  c) delle perdite ripianate  dall'ente,  attraverso  conferimenti  o
altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni 
 
6. Principio finale Per  quanto  non  specificatamente  previsto  nel
presente documento  si  fa  rinvio  ai  Principi  contabili  generali
civilistici  e  a   quelli   emanati   dall'Organismo   Italiano   di
Contabilita' (OIC).