ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONGRESSO DI STATO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO SULLA COOPERAZIONE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CRIMINALITA' Preambolo Il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino (di seguito denominate le «Parti»); Considerata la necessita' di sviluppare la cooperazione nel settore della lotta alla criminalita' organizzata transnazionale, al riciclaggio, al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori chimici, nonche' al traffico di migranti e ad altre forme di criminalita'; Consapevoli che la criminalita' ha effetti negativi per entrambe le Parti, mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, nonche' il benessere, la vita e la salute dei propri cittadini; Riconoscendo l'importanza della cooperazione transfrontaliera e dell'esigenza di integrare il momento investigativo e quello preventivo per lo sviluppo di efficaci azioni di contrasto alle fenomenologie delittuose, che incidono sulla percezione della sicurezza della cittadinanza; Richiamando la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in tema di cooperazione internazionale nel settore della lotta contro il crimine organizzato, nonche' le Convenzioni contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, la Convenzione contro la criminalita' organizzata transnazionale - firmata il 12 dicembre 2000 dalla Repubblica italiana e il 14 dicembre 2000 dalla Repubblica di San Marino - e i relativi Protocolli aggiuntivi, nonche' le pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le Convenzioni contro il terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite; Tenendo conto della Convenzione di amicizia e di buon vicinato tra i due Paesi firmata a Roma il 31 marzo 1939; Valutando l'adesione allo Statuto dell'O.I.P.C. Interpol della Repubblica italiana, avvenuta nel giugno 1947, e della Repubblica di San Marino, avvenuta il 20 settembre 2006; Nel rispetto del principio di sovranita' e uguaglianza degli Stati e desiderosi di consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti tra i due Paesi; Considerando gli obblighi internazionali e la legislazione nazionale di entrambi i Paesi; Hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Obbligo di cooperazione 1. Le Parti, in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali e i trattati internazionali, collaborano nella prevenzione e nel contrasto dei reati di cui all'art. 2 del presente Accordo. 2. Il presente Accordo non avra' effetto sulle procedure internazionali di assistenza giudiziaria ed estradizione.