(Accordo-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
                                Spese 
 
  1. Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta ai
sensi del presente Accordo  sono  sostenute  dalla  Parte  richiesta,
salvo  diversamente  concordato  per  iscritto  dalle  Parti.  Se  la
richiesta  include  spese  notevoli  o  straordinarie,  le  Parti  si
consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione
della richiesta ed il modo in cui saranno sostenute le spese. 
  2. Salvo diverso accordo, i costi  delle  riunioni  sono  sostenuti
dalla Parte richiesta, mentre le spese  di  viaggio  e  alloggio  dei
delegati sono sostenute dalla Parte richiedente.