Art. 12. Spese 1. Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta ai sensi del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Se la richiesta include spese notevoli o straordinarie, le Parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione della richiesta ed il modo in cui saranno sostenute le spese. 2. Salvo diverso accordo, i costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte richiesta, mentre le spese di viaggio e alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte richiedente.